top of page

ART. 113 Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Gli intermediari finanziari (2) possono optare

per la non applicazione del regime di cui all’articolo

87 alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli

interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti

dalla conversione in azioni di nuova emissione

dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà

finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza

per le banche emanate da parte di Banca

d’Italia ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre

2005 n. 262.

2. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata

quando sussistono:

a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il

recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto

ad altre forme alternative di recupero dei crediti,

le modalità ed i tempi previsti per il recupero e,

ove si tratti di partecipazioni dirette nella società

debitrice, che l’operatività di quest’ultima sarà limitata

agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione

del patrimonio;

b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi

che inducono a ritenere temporanea la situazione

di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le

prospettive di riequilibrio economico e finanziario

nel medio periodo ed economicamente conveniente

la conversione rispetto ad altre forme alternative

di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento

deve essere predisposto da più intermediari

finanziari (3) rappresentanti una quota

elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in

difficoltà.

3. L’opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti

della società di cui si acquisisce la partecipazione,

la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di

cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà

prevista dall’articolo 115 fino all’esercizio in

cui mantenga il possesso delle partecipazioni di

cui sopra.

4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1,

2 e 3, l’opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini

dell’applicazione degli articoli 101, comma 5, e

106, da parte degli originari creditori, l’equiparazione

ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni

acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente

sottoscritte per effetto dell’esercizio

del relativo diritto d’opzione, a condizione che

il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle

azioni ricevute.

5. Gli intermediari finanziari (2) possono interpellare

l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11,

comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.

212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

La relativa istanza deve indicare le condizioni di

cui ai commi 2 e 3.

6. L’intermediario finanziario (4) che non intende

applicare il regime di cui all’articolo 87 ma non ha

presentato l’istanza di interpello prevista dal comma

5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto

risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali

indicati con provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 7, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 156,

pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

Testo precedente: “Art. 7 (Partecipazioni acquisite per il recupero di

crediti bancari). - Gli enti creditizi possono chiedere all’Agenzia delle

entrate, secondo la procedura di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio

2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il

regime di cui all’articolo 87 non si applichi alle partecipazioni acquisite

nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti

dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso

imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all’articolo 4, comma

3, del decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, n. 242632.

2. L’istanza all’Agenzia delle entrate deve contenere:

a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di crediti,

l’indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad

altre forme alternative di recupero dei crediti, delle modalità e dei

tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette

nella società debitrice, la precisazione che l’operatività di quest’ultima

sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione

del patrimonio;

b) nel caso di conversione di crediti, l’indicazione degli elementi che

inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria

del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario

nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione

rispetto a forme alternative di recupero dei crediti; inoltre

devono essere indicate le caratteristiche del piano di risanamento,

che deve essere predisposto da più enti creditizi o finanziari rappresentanti

una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in

difficoltà;

c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell’istanza, ad avvalersi, nei

confronti della società in cui si acquisisce la partecipazione, delle opzioni

di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista

dall’articolo 11 fino all’esercizio in cui mantenga il possesso delle

partecipazioni di cui sopra.

3. L’accoglimento dell’istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini

dell’applicazione degli articolo 101, comma 5, e 106, da parte degli

originari creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle

partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente

sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione,

a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle

azioni ricevute.“.

In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs.

12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190,

in vigore dall’1.1.2004.

(2) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti

“enti creditizi” dall’art. 12, comma 1, lett. c), n. 1), DLgs.

29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi

dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U.

28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere

dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi

d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui

al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento

a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente

alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione

del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore

della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività

produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione

delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti

con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo

162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs.

29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del

medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo

e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè

prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro

l’8.8.2018.

(3) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti

“enti creditizi o finanziari” dall’art. 12, comma 1, lett. c), n. 2),

DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai

sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in

G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere

dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai

periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di

cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il

versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente

alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione

del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore

della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività

produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione

delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti

con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo

162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs.

29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del

medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo

e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè

prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro

l’8.8.2018.

(4) Le parole “intermediario finanziario” sono state sostituite alle precedenti

“ente creditizio” dall’art. 12, comma 1, lett. c), n. 3), DLgs.

29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi

dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U.

28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere

dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi

d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui

al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento

a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente

alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione

del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore

della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività

produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione

delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti

con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo

162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs.

29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del

medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo

e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè

prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro

l’8.8.2018.

7 aprile 2025

Contattami per una consulenza!

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

Grazie!

bottom of page