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- ART. 117 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (1) (2) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 117 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. La società o l’ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all’articolo 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo. 2. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 [...] (3) [...] (4) in qualità di controllanti ed a condizione: a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa, come definita dall’articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall’articolo 162, che assume la qualifica di consolidante (5). (6) 2 bis. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120, ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente di cui al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120. La controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui è partecipata. Agli effetti del presente comma: a) la controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le società o enti controllanti; b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente; c) l’efficacia dell’opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall’articolo 127 per le società o enti controllanti; d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca (7) dell’opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati; e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un’altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dall’articolo 127 per le società o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d’imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo. (8) (9) 2 ter. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), controllati ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell’articolo 120. (10) 3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1 (11), l’opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell’opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell’articolo 124, comma 4, per l’eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l’opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all’articolo 124. (12) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda il DM 1.3.2018, pubblicato in G.U. 9.3.2018 n. 57. (3) La parola “precedente” è stata soppressa dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (4) La parola “solo” è stata soppressa dall’art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (5) Le parole “che assume la qualifica di consolidante” sono state sostituite alle precedenti “nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata” dall’art. 6, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (6) Lettera così sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Testo precedente: “di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa, così come definita dall’articolo 55, mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia effettivamente connessa.“. (7) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (8) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. Per i contenuti e le modalità di designazione della controllata, si veda, inoltre, il successivo comma 4. (9) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 6.11.2015. (10) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (11) Le parole “al comma 1” sono state sostituite alle precedenti “all’art. 120” dall’art. 8, comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (12) I periodi da “Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata “ fino a “si determinano le conseguenze di cui all’articolo 124.“ sono stati sostituiti al precedente ultimo periodo dall’art. 7-quater, comma 27, lett. c), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Testo precedente: “Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all’articolo 124.“. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 129 Disposizioni applicative (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 129 Disposizioni applicative (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Con decreto (2) di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda il DM 1.3.2018, pubblicato in G.U. 9.3.2018 n. 57. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Iva 74-bis | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Iva 74-bis In questa sezione, che puoi navigare utilizzando il menu di navigazione, sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione Iva 74-bis". di Walter Pittini 9 maggio 2025 Che cos'è I curatori o i commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, devono presentare una dichiarazione ai fini Iva relativa alle operazioni effettuate nella frazione dell’anno precedente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, utilizzando il modello Iva 74 bis. Con questa dichiarazione, si informa l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate sulla posizione debitoria o creditoria ai fini Iva alla data della procedura. I curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono, inoltre, presentare la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta il secondo per le operazioni registrate successivamente a queste date. Attenzione: il modello Iva 74-bis non rappresenta una vera e propria dichiarazione; quindi non è possibile chiedere il rimborso dell’Iva eventualmente risultante a credito. Normativa e prassi Provvedimento del 7 febbraio 2023 - Approvazione del modello di dichiarazione per la liquidazione giudiziale o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni (Pubblicato il 7/02/2023) Provvedimento del 26 febbraio 2019 - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello IVA 74-bis (Pubblicato il 26/02/2019) Provvedimento del 30 gennaio 2019 - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2019 relativa all’anno 2018 e modifica all’informativa sul trattamento dei dati personali dei modelli IVA 2019, IVA BASE 2019 e IVA 74-bis (Pubblicato il 30/01/2019) Provvedimento del 15 gennaio 2019 - Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni (Pubblicato il 15/01/2019) Modelli e istruzioni Modello e istruzioni aggiornati il 9 febbraio 2023. Motivi dell’aggiornamento - pdf Modello Iva 74 bis - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Poteri/doveri di reazione del collegio sindacale: convocazione dell’assemblea; denunzia di fatti censurabili e di gravi irregolarità; azione di responsabilità | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Poteri/doveri di reazione del collegio sindacale: convocazione dell’assemblea; denunzia di fatti censurabili e di gravi irregolarità; azione di responsabilità < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 6 declina i poteri/doveri di reazione del collegio sindacale a fronte di atti di mala gestio, gravi irregolarità ed omissioni degli amministratori. Per meglio connotare gli strumenti di reazione nell’ambito di un’unica sezione, la Norma 6.1 suggerisce il comportamento da tenere per procedere alla convocazione dell’assemblea per fatti censurabili compiuti dal consiglio di amministrazione. In conformità con le novità recate dal Codice della Crisi, è stata introdotta la norma 6.6 relativa alla presentazione da parte del collegio sindacale della domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale. 6.1 Potere di convocazione dell’assemblea dei soci Principi Nello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale, ricorrendone i presupposti, convoca l’assemblea dei soci formulando, se del caso, proposte e osservazioni. Riferimenti normativi Artt. 2406, 2408 c.c. Criteri applicativi I sindaci, allorché provvedano a convocare l’assemblea dei soci, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione o all’amministratore unico. In mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, la preventiva comunicazione deve essere indirizzata a tutti gli amministratori in carica, perché i medesimi siano debitamente informati. Dal momento che la legge attribuisce il potere di convocazione dell’assemblea all’organo di controllo in forma collegiale, occorre che il collegio sindacale assuma previa delibera in tal senso. Se un componente ritiene opportuno che il collegio si avvalga di tale potere, deve richiederlo, esponendone le ragioni, agli altri sindaci e invitando il collegio ad una specifica riunione, convocata dal Presidente, al fine di sollecitare una deliberazione collegiale in merito. Il rifi uto da parte della maggioranza dei componenti del collegio sindacale esonera da responsabilità il sindaco, che abbia richiesto, motivandola in forma scritta, la convocazione dell’assemblea. Il collegio sindacale può delegare al presidente il compimento degli atti inerenti e conseguenti alla convocazione dell’assemblea (redazione dell’avviso di convocazione e comunicazione dello stesso). Il collegio sindacale redige l’ordine del giorno e, se ritenuto opportuno, può predisporre una specifica relazione scritta da proporre all’assemblea dei soci. Qualora la legge o lo statuto non prevedano un termine entro il quale convocare l’assemblea, la convocazione si considera omessa quando sono interamente trascorsi trenta giorni dal momento in cui gli amministratori o i sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che rende obbligatoria la convocazione (ex art. 2631 c.c.). Il collegio sindacale può venire a conoscenza del presupposto della convocazione sia direttamente durante le ordinarie attività di verifica trimestrale, sia indirettamente, a seguito di interlocuzioni con gli amministratori o la direzione aziendale o la funzione di controllo interno, se presente. È opportuno che il collegio sindacale, nella propria verbalizzazione, dia evidenza della data di conoscenza del presupposto che rende obbligatoria la convocazione e delle modalità con cui detta conoscenza è avvenuta. 6.2 Riscontro di fatti censurabili Principi Il collegio sindacale nei casi in cui riscontri fatti censurabili esercita i poteri di reazione ad esso attribuiti dalla legge. Riferimenti normativi Artt. 2086, 2403, 2403-bis, 2381, co. 5, 2406, co. 2, 2408, 2409, 2477, co. 6, c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale, quando riscontra fatti determinanti: • violazioni della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione; • inadeguatezza dell’assetto organizzativo, dell’assetto amministrativo-contabile, anche rispetto alla capacità di rilevare tempestivamente indizi di crisi o segnali e circostanze in cui la continuità aziendale sia messa in pericolo; • irregolarità nella gestione; • assenza di informazioni particolarmente rilevanti; ne dà tempestiva notizia all’organo amministrativo, perché siano adottate le opportune azioni correttive, delle quali il collegio monitora l’attuazione e l’efficacia. Nel caso in cui gli amministratori non pongano rimedio ai fatti riscontrati, il collegio sindacale può richiedere ai medesimi la convocazione dell’assemblea dei soci, durante la quale il collegio presenta apposita relazione ai soci da depositare possibilmente tre giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Il collegio può anche relazionare verbalmente direttamente nel corso dell’assemblea. In caso di inerzia, qualora i fatti individuati siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale provvede direttamente alla convocazione dell’assemblea dei soci, presentando sue conclusioni e proposte attraverso una relazione ai soci da depositare possibilmente prima di quello fissato per l’assemblea ovvero, qualora lo richiedano specifici motivi di opportunità, direttamente in assemblea. In ogni caso, se i fatti censurati riscontrati a seguito della denunzia da parte dei soci integrano le irregolarità di cui all’art. 2409 c.c., il collegio sindacale adotta gli atti ritenuti necessari come la segnalazione all’assemblea e/o la denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c. (Cfr. Norma 6.4). La misura della reazione deve essere commisurata alla gravità e alla rilevanza dei fatti censurati, tenendo conto anche della natura e delle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, delle dimensioni della società e del settore di attività in cui la società opera. 6.3 Denunzia ex art. 2408 c.c. Principi Il collegio sindacale indaga sui fatti censurabili denunziati dai soci e ne riferisce all’assemblea. Esso provvede alla convocazione della stessa quando nei casi di rilevante gravità vi sia la necessità di provvedere. Riferimenti normativi Art. 2408 c.c., 2406, co. 2, c.c. Criteri applicativi Nel caso in cui un socio o più soci denunzino fatti censurabili al collegio sindacale, i sindaci devono tempestivamente esaminare la denunzia al fine di valutarne la fondatezza. Se la denunzia appare fondata, il collegio svolge le necessarie indagini, dedicandovi tempo e risorse adeguate rispetto alle verifiche da effettuare e alle proprie capacità, se del caso avvalendosi della funzione di internal auditing, ove esistente. Il collegio sindacale indaga sui fatti denunziati in modo da poter formulare conclusioni su di essi, non potendosi limitare a riscontrare l’indicazione di fatti astratti di rilevante gravità per farne discendere l’informativa nella prima assemblea utile o una specifica convocazione. Laddove necessario od opportuno, il collegio sindacale richiede agli amministratori di intervenire perché adottino gli opportuni provvedimenti. Qualora ciò non avvenga ovvero anche in caso di inerzia degli amministratori, il collegio sindacale, in presenza di fatti censurabili di rilevante gravità e qualora vi sia urgente necessità di provvedere, procede alla convocazione dell’assemblea alla quale presenta una propria circostanziata relazione sulle indagini svolte e i relativi riscontri. In ogni caso, se i fatti riscontrati a seguito della denunzia da parte dei soci integrano le irregolarità di cui all’art. 2409 c.c., il collegio sindacale, dopo aver informato l’assemblea e in assenza di opportune deliberazioni da parte della stessa, può presentare la denunzia al Tribunale. Se, al contrario, a seguito delle indagini effettuate e alle eventuali azioni correttive intraprese, i fatti rilevati risultano sanati e ne sia evitato il ripetersi, il collegio sindacale ne dà notizia nella prima assemblea utile, senza cioè provvedere a una specifica e apposita convocazione. Nel caso in cui la denunzia appaia infondata, il collegio sindacale ne dà notizia: • nella prima assemblea utile, nel caso in cui la denunzia sia stata proposta da tanti soci che rappresentino il ventesimo del capitale sociale ovvero da tanti soci che, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, rappresentino il cinquantesimo del capitale sociale, salvo che lo statuto non preveda percentuali minori di partecipazione; • nella propria relazione annuale, qualora la denunzia sia stata presentata da un solo socio o da un numero di soci inferiore rispetto alla menzionata minoranza qualificata. Commento A seguito della denunzia dei soci legittimati, il collegio sindacale ha l’obbligo di attivarsi, svolgendo primariamente le indagini necessarie al fine di raccogliere ulteriori informazioni e accertare la fondatezza dei fatti denunziati. L’ordinamento non prevede scadenze per le indagini del collegio sindacale, dipendendo la durata di quest’ultime dalla tipologia e dall’importanza delle censure denunziate e dall’attività di verifica che si renda necessaria per accertarne la fondatezza. La funzione di controllo attribuita al collegio sindacale, che normalmente si estrinseca in termini di attività di vigilanza, cioè di supervisione generale e di sistema sulle diverse aree di competenza, può infatti spingersi sino allo svolgimento di specifiche attività ispettive nel caso di segnali di manifesta incompletezza, insufficienza, inattendibilità o irregolarità. La pervasività di tali verifiche ispettive è in ogni caso subordinata alla parziale limitatezza dei mezzi e delle risorse a disposizione del collegio. Per tale ragione, il collegio sindacale, nell’espletamento di indagini che richiedano il coinvolgimento di un numero significativo di risorse e/o l’espletamento di specifiche verifiche e/o controlli, può avvalersi della funzione di internal auditing, quando esistente. Se la denunzia è fondata il collegio sindacale interviene perché gli stessi organi sociali – gli amministratori ovvero, in caso di loro inerzia, l’assemblea dei soci – adottino gli opportuni provvedimenti o comportamenti preventivi o correttivi. 6.4 Denunzia ex art. 2409 c.c. Principi Il collegio sindacale provvede alla denunzia al Tribunale in caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate. Riferimenti normativi Artt. 2086, 2406, co. 2, 2409 c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale è legittimato a presentare la denunzia al Tribunale, quando nell’espletamento della funzione di vigilanza abbia riscontrato o abbia ragionevoli motivi per sospettare che l’organo di amministrazione stia compiendo o abbia compiuto, in violazione dei propri doveri, dolosamente o colposamente, gravi irregolarità che possono arrecare un danno alla società o alle società da essa controllate. Le irregolarità devono riguardare violazioni della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, gravi inadeguatezze dell’assetto organizzativo e dell’assetto amministrativo-contabile, inadeguatezze palesate anche rispetto alla capacità di rilevare tempestivamente indizi di crisi o segnali e circostanze in cui la continuità sia messa in pericolo, gravi inadeguatezze dei flussi informativi. La rilevanza delle irregolarità deve essere valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’attività esercitata e alle dimensioni della società. La gravità delle irregolarità deve essere valutata in rapporto ai potenziali effetti delle violazioni conseguenti sia agli atti che alle omissioni ascrivibili agli amministratori. Le gravi irregolarità devono essere attuali e idonee a produrre un danno patrimoniale rilevante alla società o alle sue controllate, anche potenziale. Può integrare una grave irregolarità la mancata o ritardata attivazione dell’organo di amministrazione per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Appare opportuno, qualora i sospetti di irregolarità non assumano la connotazione di fondatezza e gravità che determina l’immediata applicazione dell’art. 2409 c.c., che i sindaci svolgano preventivamente un’attenta attività di approfondimento e di verifica degli elementi che inducono a sospettare il compimento di irregolarità gestionali, se del caso anche in contraddittorio con gli stessi amministratori, e che diano preliminarmente corso a iniziative volte ad adottare gli opportuni e adeguati provvedimenti, quali: • darne notizia a tutti gli amministratori; • sollecitare la convocazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo ovvero dell’assemblea dei soci e, in caso di inerzia, convocare direttamente quest’ultimo organo sociale. Qualora tali procedure si rivelassero inefficaci per la mancata adozione, da parte dell’assemblea, delle opportune deliberazioni ovvero per la mancata attivazione dei soci legittimati ai sensi del co. 1 e, comunque, in caso d’urgenza, il collegio sindacale procede senza indugio alla denunzia al Tribunale. È legittimato alla denunzia al Tribunale il collegio sindacale, inteso come organo, e non ciascuno dei suoi componenti. Presupposto della denunzia, pertanto, è una specifica delibera del collegio sindacale, con la quale, tra l’altro, il presidente (ovvero altro componente del collegio) deve essere autorizzato a conferire apposita procura alla lite a un difensore. In caso di voto contrario da parte di uno o più componenti, la verbalizzazione della deliberazione evidenzia il dissenso motivato. Commento Il collegio sindacale ha il potere-dovere di promuovere il controllo giudiziario della società ex art. 2409 c.c. a fronte del fondato sospetto, rilevato nel corso della propria attività di vigilanza, del compimento di irregolarità gestionali qualificabili come gravi e non superabili tramite gli ordinari rimedi endosocietari. In linea con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, l’intervento del collegio sindacale è quindi richiesto in caso di irregolarità attuali (cioè, non rimosse dagli amministratori all’epoca della denuncia) di cui il collegio ha fondati sospetti e tali da poter determinare un danno, anche potenziale di valore significativo. Si tratta di potere doveroso che, pur configurandosi come estremo rimedio, potrà essere esercitato al verificarsi degli specifici presupposti e la cui attivazione non può di per sé esporre i sindaci a responsabilità. Gravi irregolarità sono riscontrabili anche in occasione di comportamenti totalmente omissivi da parte dell’organo di amministrazione rispetto agli obblighi previsi dall’art. 2086, co. 2, c.c. In forza delle previsioni di cui all’art. 2477, co. 6, c.c., l’organo di controllo (anche monocratico) della s.r.l. è legittimato a presentare la denunzia al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. Si ritiene, opportuno, anche se ciò non è espressamente previsto dalla legge, che prima di attivare il procedimento in commento, il collegio sindacale attivi rimedi endosocietari richiedendo formalmente agli amministratori di correggere i loro atti di mala gestio o convocando l’assemblea (almeno nei casi in cui i soci non coincidano completamente con gli amministratori). 6.5 Azione di responsabilità Principi Il collegio sindacale può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni arrecati alla società. Riferimenti normativi Art. 2393 c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale può promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori quando, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, riscontri il compimento da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione sociale che hanno cagionato ovvero continuano a cagionare un danno concreto alla società. In particolare, è opportuno che l’azione sia tempestivamente promossa quando il suo eventuale ritardo possa aggravare le conseguenze degli eventi dannosi. La deliberazione per promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio sindacale. Commento A differenza della denunzia ex art. 2409 c.c. che svolge tipicamente una funzione preventiva di ripristino del buon governo della società, l’azione di responsabilità sociale, operando successivamente, persegue la finalità di ripristino del patrimonio sociale. La legittimazione a esercitare l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori spetta in primo luogo all’assemblea dei soci (art. 2393-bis c.c.). È opportuno, pertanto, che il collegio sindacale agisca di propria iniziativa, valutandone sussistenti i presupposti, soltanto in ipotesi di inerzia da parte dell’organo assembleare e tenuto conto degli elementi eventualmente emersi nel corso della relativa assemblea. 6.6 Iniziativa per la liquidazione giudiziale della società Principi Nello svolgimento delle proprie funzioni, ricorrendone i presupposti di legge ed avendo esperito infruttuosamente altri rimedi, il collegio sindacale presenta domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Riferimenti normativi Artt. 2086, 2403 c.c.; artt. 17, 23, 25-octies, 37, 38, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Criteri applicativi Nei casi di archiviazione dell’istanza di composizione negoziata per l’assenza di concrete possibilità di risanamento della società, ovvero nei casi in cui la composizione negoziata non sia stata risolutiva della situazione di crisi e non sia stato attuato alcun altro strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il collegio sindacale può: • convocare l’assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, per informarla dell’inerzia degli amministratori; • informare dell’esistenza dello stato di insolvenza il P.M., se nel frattempo la società non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza non reversibile); • presentare domanda per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, se nel frattempo la società non abbia attivato altra procedura di regolazione dell’insolvenza e la società non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza non reversibile). Il collegio sindacale, al di fuori delle ipotesi sopra evidenziate, qualora dall’attività di vigilanza espletata risulti evidente lo stato di insolvenza non reversibile della società può: • convocare l’assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, per informarla dello stato di insolvenza e delle iniziative da intraprendere; • presentare domanda per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, se nel frattempo la società non abbia attivato altra procedura di regolazione dell’insolvenza. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale non è preclusa dall’aver depositato ricorso al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. (Norma 6.4.) ovvero dalla presentazione dell’istanza di accertamento della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c. (Norma 10.11.). Commento A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il collegio sindacale acquisisce l’importante potere della legittimazione alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, qualora la società sia insolvente. L’art. 37 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 necessita di essere coordinato, in primo luogo, con le disposizioni relative alla composizione negoziata dove è previsto che l’esperto indipendente archivi l’istanza presentata dalla società per assenza di concrete prospettive di risanamento con quelle in cui è prevista l’eventualità che, all’esito delle trattative, non sia individuata una soluzione che sia risolutiva della situazione della crisi o dell’insolvenza reversibile tra quelle individuate nell’art. 23, co. 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Nelle summenzionate ipotesi, il collegio sindacale, in virtù delle prerogative riconosciutegli dall’ordinamento e valutati attentamente i fatti, potrà dare avvio alle iniziative che ritenga maggiormente opportune e, ricorrendone i presupposti, depositare domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale. In secondo luogo, si ritiene doveroso effettuare un coordinamento tra l’art. 37 e l’art. 38 (Iniziativa del pubblico ministero) del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Stante il disposto dell’art. 38, si ritiene che anche il collegio sindacale, in alternativa al deposito della domanda di liquidazione giudiziale e quando non risultino del tutto certe le condizioni richieste dall’ordinamento per una sua diretta attivazione in tal senso, possa comunicare i fatti al P.M. perché quest’ultimo, effettuati gli accertamenti necessari, possa tempestivamente presentare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Ferma restando la residuale ipotesi di insolvenza conclamata, al verificarsi della quale il collegio sindacale può, previa convocazione dell’assemblea, presentare direttamente la domanda di cui all’art. 37 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 presso il tribunale competente, l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale da parte del collegio sindacale sarà subordinata all’infruttuoso esito del procedimento di composizione negoziata, ovvero alla protratta inattività dell’organo amministrativo rispetto all’adozione di ulteriori provvedimenti che si rendano necessari per prevenire e, se del caso, regolare, l’insolvenza della società (cfr. Norma 11.4.). Funzioni di Sindaco Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
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- 51. Determinazione del reddito di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 48] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 51. Determinazione del reddito di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 48] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versatiai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter). (2) (3) b) [...] (4) c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29; (5) d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12; (6) e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 47 [50, n.d.r.]; f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100; (7) (8) f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonchè per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; (9) f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12; (10) f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie; (11) g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni [n.d.r. euro 2.065,83], a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione; g-bis) [...] (12) h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta; (13) i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa (14). 2 bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. (15) 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 [n.d.r. euro 258,23] (16) ; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. (17) 3 bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. (18) 4. Ai fini dell’applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021; (19) b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. (20) Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato; c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l’importo corrispondente all’introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto (21) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. 4 bis. [...] (22) 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 [n.d.r. euro 46,48] al giorno, elevate a lire 150.000 [n.d.r. euro 77,47] per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000 [n.d.r. euro 15,49], elevate a lire 50.000 [n.d.r. euro 25,82] per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’ articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, (23) nonché le indennità di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione. (24) 7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni [n.d.r. euro 1.549,37] per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioni [n.d.r. euro 4.648,11] per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità. 8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. (25) Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonchè il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi dell’indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all’articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l’indennità base (26). Qualora l’indennità per servizi prestati all’estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all’attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L’applicazione di questa disposizione esclude l’applicabilità di quella di cui al comma 5. 8 bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. (27) 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all’onere derivante dall’applicazione del medesimo decreto. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 197, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. Testo precedente: “a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 [n.d.r. euro 3.615,20] fino all’anno 2002 e a lire 6.000.000 [n.d.r. euro 3.098,74] per l’anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 [n.d.r. euro 258,23] annue fino a lire 3.500.000 [n.d.r. euro 1.807,60]. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 [n.d.r. euro 3.356,97] e l’importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;“. (3) Si vedano il DM 31.3.2008 e 27.10.2009; (4) Lettera soppressa dall’art. 2, comma 6, DL 27.5.2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2008 n. 126, in vigore dal 29.5.2008. Testo precedente: “le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a lire 500.000 [n.d.r. euro 258,23], nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;“. (5) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 677, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Testo precedente: “c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;“. In precedenza, le parole “di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,“ erano state sostituite alle precedenti “di lire 10.240 [n.d.r. euro 5,29],“ dall’art. 1, comma 16, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99. (6) Lettera inserita dall’art. 1, comma 28, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (7) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 190, lett. a), n. 1), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. Testo precedente: “f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 65 [100, n.d.r.] da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’articolo 12 [13, n.d.r.];“. (8) Ai sensi dell’art. 1, comma 162, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57, “Le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.”. (9) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 190, lett. a), n. 2), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. Testo precedente: “f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonchè per borse di studio a favore dei medesimi familiari;“. In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 3, comma 6-bis, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. (10) Lettera inserita dall’art. 1, comma 190, lett. a), n. 3), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. (11) Lettera inserita dall’art. 1, comma 161, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. (12) Lettera soppressa dall’art. 82, comma 23, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. La disposizione si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dal 25.6.2008. Testo precedente: “la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;“. (13) Si veda l’art. 1 co. 58-62 della L. 197/2022 in relazione alle mance percepite dal personale di strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. (14) Lettera inserita dall’art. 1, comma 14, L. 23.8.2004 n. 243, ma non più applicabile dal 2008, poiché è cessata l’operatività dell’agevolazione in esame (c.d. “superbonus”), disciplinata dai commi 12-17 dell’art. 1 della stessa L. 243/2004. (15) I periodi da “La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2” a “la cessione ovvero la costituzione in garanzia” sono stati sostituiti ai precedenti dall’art. 2, comma 29, DL 3.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286, in vigore dal 29.11.2006. Circa il reddito derivante dall’applicazione del presente comma, si veda l’art. 36, comma 25-bis, DL 4.7.2006 n. 223. Testo precedente: “La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.“. (16) Ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 17, L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40: “16. Limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 17. Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.“. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, DL 4.5.2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.7.2023 n. 85: “1. Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 2. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1. 3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.“. Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000, ai sensi dell’art. 12, comma 1, DL 9.8.2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.9.2022 n. 142, come da ultimo modificato dall’art. 3, comma 10, DL 18.11.2022 n. 176, convertito, con modificazioni, dalla L. 13.1.2023 n. 6. Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021, l’importo è elevato a euro 516,46, ai sensi dell’art. 112, comma 1, DL 14.8.2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13.10.2020 n. 126, come da ultimo modificato dall’art. 6-quinquies, comma 1, DL 22.3.2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.5.2021 n. 69. (17) L’art. 1, comma 1, DL 14.1.2023 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.3.2023 n. 23, ha previsto che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore (c.d. “bonus carburante”). Tale previsione si affianca al limite generale di non imponibilità dei fringe benefit (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 27 e circ. Agenzia delle Entrate 4.11.2022 n. 35). In precedenza, lo stesso limite era stato previsto, per l’anno 2022, dall’art. 2 del DL 21.3.2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20.5.2022 n. 51. (18) Comma inserito dall’art. 1, comma 190, lett. b), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. (19) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 632, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Ai sensi del successivo comma 633, “resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020”. Testo precedente: “a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 15-bis, comma 7, lett. a), DL 2.7.2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2007 n. 127. Ai sensi del successivo comma 8, la disposizione ha effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 27.6.2007; - l’art. 2, comma 71, lett. a), DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286. La disposizione aveva effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 3.10.2006. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente potevano continuare ad applicare le previgenti disposizioni. (20) Periodo sostituito dall’art. 3, comma 3-bis, DL 18.10.2023 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2023 n. 191. Per l’applicazione delle presenti disposizioni si veda il successivo comma 3- ter. Testo precedente: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.“. (21) Si vedano: - il DM 9.11.2023, pubblicato in G.U. 1.12.2023 n. 281; - il DM 25.2.2022, pubblicato in G.U. 9.5.2022 n. 107; - il DM 21.11.2017, pubblicato in G.U. 19.2.2018 n. 41; - il DM 12.11.2009, pubblicato in G.U. 20.3.2010 n. 66; - il DM 20.10.2008, pubblicato in G.U. 14.1.2009 n. 10; - il DM 8.3.2006, pubblicato in G.U. 19.5.2006 n. 115; - il DM 26.10.2004, pubblicato in G.U. 11.2.2005 n. 34; - il DM 11.12.2003, pubblicato in G.U. 23.4.2004 n. 95. (22) Comma abrogato dall’art. 1, comma 8, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. Testo precedente: “Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 1, comma 160, lett. a), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applicava “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. (23) Le parole “articolo 2161 del citato codice,“ sono state sostituite alle precedenti “art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42” dall’art. 10, comma 5, DLgs. 31.12.2012 n. 248, pubblicato in G.U. 25.1.2013 n. 21. In precedenza, le parole “i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’ articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’ art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42” erano state inserite dall’art. 2162, comma 1, DLgs. 15.3.2010 n. 66, pubblicato in G.U. 8.5.2010 n. 106, S.O. n. 84. (24) Ai sensi dell’art. 7-quinquies, comma 1, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225, “Il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.“. (25) Ai sensi dell’art. 1, comma 271, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62, “L’articolo 51, comma 8, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell’articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.“. (26) Le parole “ottantasette quarantesimi dell’indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all’articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l’indennità base” sono state sostituite alle precedenti “due volte l’indennità base” dall’art. 5-bis, comma 1, DL 21.10.2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2021 n. 215. Ai sensi del successivo comma 3, la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data. In precedenza, le parole “nonchè il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l’indennità base” erano state inserite dall’art. 1, comma 319, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99. Ai sensi del medesimo comma, la disposizione entra in vigore il 1º luglio 2015. (27) Si vedano: - per l’anno 2023, il DM 28.2.2023, pubblicato in G.U. 18.3.2023 n. 66; - per l’anno 2022, il DM 23.12.2021, pubblicato in G.U. 18.1.2022 n. 13; - per l’anno 2021, il DM 23.3.2021, pubblicato in G.U. 7.4.2021 n. 83; - per l’anno 2020, il DM 11.12.2019, pubblicato in G.U. 8.1.2020 n. 5; - per l’anno 2019, il DM 21.12.2018, pubblicato in G.U. 17.1.2019 n. 14; - per l’anno 2018, il DM 21.11.2017, pubblicato in G.U. 19.2.2018 n. 41; - per l’anno 2017, il DM 22.12.2016, pubblicato in G.U. 19.1.2017 n. 15; - per l’anno 2016, il DM 25.1.2016, pubblicato in G.U. 30.1.2016 n. 24; - per l’anno 2015, il DM 14.1.2015, pubblicato in G.U. 22.1.2015 n. 17; - per l’anno 2014, il DM 23.12.2013, pubblicato in G.U. 3.1.2014 n. 2; - per l’anno 2013, il DM 7.12.2012, pubblicato in G.U. 29.12.2012 n. 302; - per l’anno 2012, il DM 24.1.2012, pubblicato in G.U. 30.1.2012 n. 24; - per l’anno 2011, il DM 3.12.2010, pubblicato in G.U. 24.12.2010 n. 300; - per l’anno 2010, il DM 21.1.2010, pubblicato in G.U. 30.1.2010 n. 24; - per l’anno 2009, il DM 28.1.2009, pubblicato in G.U. 31.1.2009 n. 25; - per l’anno 2008, il DM 16.1.2008, pubblicato in G.U. 30.1.2008 n. 25; - per l’anno 2007, il DM 19.1.2007, pubblicato in G.U. 30.1.2007 n. 24; - per l’anno 2006, il DM 31.1.2006, pubblicato in G.U. 10.2.2006 n. 34; - per l’anno 2005, il DM 17.1.2005, pubblicato in G.U. 28.1.2005 n. 22; - per l’anno 2004, il DM 30.1.2004, pubblicato in G.U. 6.2.2004 n. 30; - per l’anno 2003, il DM 13.1.2003, pubblicato in G.U. 28.1.2003 n. 22; - per l’anno 2002, il DM 6.2.2002, pubblicato in G.U. 13.2.2002 n. 37; - per l’anno 2001, il DM 23.1.2001, pubblicato in G.U. 30.1.2001 n. 24. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
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Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 61. Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Art. 61 (Interessi passivi) - 1. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito non danno diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.“. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Precompilata | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Precompilata In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione precompilata". di Walter Pittini 9 maggio 2025 Che cos'è L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 e modello Redditi persone fisiche) con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. Si tratta di una vera e propria dichiarazione precompilata dall’Agenzia, nella quale sono già inseriti i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili. Chi presenta il modello 730 può utilizzare la modalità di compilazione semplificata, tramite la quale è possibile consultare le proprie informazioni e i propri dati in maniera più agevole e con un percorso guidato che usa una terminologia di uso comune senza i riferimenti ai righi e colonne del modello fiscale. Le informazioni, che possono essere confermate, integrate o modificate, sono riportate in maniera automatica nel modello 730 da trasmettere. Chi accetta online il 730 precompilato, anche avvalendosi della modalità di compilazione semplificata, senza apportare modifiche non dovrà esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi e non sarà sottoposto a controlli documentali. Chi invece procede a modificare i dati degli oneri e spese forniti dai soggetti terzi, dovrà esibire i soli documenti che hanno determinato la modifica. Tali vantaggi si applicano anche in caso di presentazione del modello Redditi con modifiche. Attenzione: le dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dal contribuente via web dalla propria area riservata, possono essere annullate entro le ore 23.59 del 20 giugno 2025, senza conseguenze sulle tempistiche di rimborso. Il cronoprogramma della gestione del flusso 730-4 può essere consultato al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-risposte-alle-domande-piu-frequenti-730-2025 Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può: accettare la dichiarazione dei redditi precompilata (se ha scelto il modello 730) senza fare modifiche; rettificare i dati non corretti; integrare la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti; inviare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate; versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24; indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale su cui accreditare un eventuale rimborso; consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata; consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile. I coniugi possono presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta, direttamente tramite l’applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta (si veda, più avanti, il paragrafo “Come predisporre una dichiarazione congiunta”). Il contribuente, per l’accesso alla dichiarazione precompilata, può anche rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf, a un professionista abilitato o, qualora debba presentare il modello Redditi persone fisiche, a un altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni. All’intermediario deve essere consegnata un’apposita delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata. Il modello 730 precompilato può essere presentato senza l’indicazione del sostituto (datore di lavoro o ente previdenziale), anche se vi è un sostituto d’imposta tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio. L’eventuale credito che emerge dalla dichiarazione è rimborsato dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente bancario o postale indicato dal contribuente. Se, invece, dovesse emergere un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online, con addebito sul conto corrente indicato, o stampare il modello F24 che l’Agenzia ha già precompilato e pagare con le modalità ordinarie. Chi si rivolge a un CAF, professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato. Dichiarazione precompilata 2025 Per rendere più completa e corretta la tua dichiarazione precompilata 2025 che è disponibile a partire dal 30 aprile: verifica i dati dei tuoi fabbricati e terreni comunica al datore di lavoro i dati del coniuge e dei familiari a carico se non vuoi rendere disponibili i dati sulle spese sanitarie comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili i dati sulle spese universitarie comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili le rette per la frequenza degli asilo nido comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale . Attenzione: è possibile consultare e se necessario correggere la dichiarazione precompilata degli anni precedenti purché siano state inviata tramite l'applicazione web. All'interno dell'applicazione un'apposita funzione "cambia anno di dichiarazione" consente di selezionare la dichiarazione di interesse. Accedi alla precompilata Normativa e prassi Provvedimento del 23 aprile 2025 - Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 24/04/2025) Provvedimento del 29 aprile 2024 - Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 29/04/2024) Provvedimento del 18 aprile 2023 - Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 18/04/2023) Provvedimento del 19 maggio 2022 - Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 19/05/2022) Provvedimento del 30 settembre 2021 - pdf - Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021 - (Pubblicato il 01/10/2021) Errata corrige - pdf Provvedimento del 7 maggio 2021 Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 7/05/2021) Quando è disponibile A partire dal 30 aprile 2025, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile la dichiarazione precompilata 2025 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo. Potrà essere inviata, se si sceglie il modello 730, fino al 30 settembre 2025. Il 31 ottobre 2025 è invece la scadenza per l’invio del modello Redditi Persone fisiche. Per accedere occorre essere in possesso di: SPID - “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione; Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS); credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle. Una volta autenticati, si può anche scegliere di operare in qualità di “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, “persona di fiducia” o “erede”, per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore, di una persona che ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle direttamente e ci ha autorizzato a farlo nel suo interesse, o di una persona deceduta. Effettuato l’accesso, si possono visualizzare: la dichiarazione dei redditi precompilata l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti l’esito della liquidazione (cioè il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle entrate, in caso di esito a credito, o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24, in caso di esito a debito, oppure esito “a saldo zero”, se dalla dichiarazione non risultano rimborsi da ottenere o pagamenti da effettuare). Scadenze: 730: 30 Settembre 2025; Redditi Persone fisiche: 31 Ottobre 2025. 3 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Diffusione e rafforzamento dell’economia sociale | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Diffusione e rafforzamento dell’economia sociale [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è “La misura “ Imprese dell’economia sociale ” promuove la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale. Lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione è aperto a partire dalle ore 12.00 del 13 ottobre 2022. 2. A chi si rivolge Si rivolge alle: imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese; cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche e integrazioni; società cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni; le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022; che alla data di presentazione della domanda devono: essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese; trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; essere in regime di contabilità ordinaria; aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -; non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Le imprese possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti. In tali casi, il programma d’investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione. L’accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, coerente con l’articolazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma d’investimento proposto e deve prevedere: la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente; l’individuazione, nell’ambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. 3. Cosa finanzia La misura agevolativa finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro. I programmi devono determinare positive ricadute sul territorio, avendo riguardo ad almeno uno o più degli obiettivi previsti all’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale 8 agosto 2022, ossia: incremento occupazionale di categorie svantaggiate; inclusione sociale di soggetti vulnerabili; raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi; raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio. Sono ammissibili le spese relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate, nei limiti in cui le stesse risultino necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento e coerenti e funzionali con lo svolgimento dello stesso: suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile; fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile; infrastrutture specifiche aziendali; macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento n. 651/2014, per le grandi imprese le spese di cui alla presente lettera sono ammissibili in misura non superiore al 50% delle complessive spese ammissibili dell’investimento. 4. Le agevolazioni Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni , comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell’ elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 12 ottobre 2022 . Le imprese interessate, per ulteriori informazioni, di competenza bancaria, nell'elenco trovano anche l’indicazione dei contatti (e-mail o telefono) a cui rivolgersi. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%. Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, è costituita dal finanziamento agevolato; il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese ammissibili per un importo massimo del 56%. Per i programmi di investimento produttivi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto direttoriale 8 agosto 2022, riguardanti attività diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, è concesso un contributo non rimborsabile nel rispetto dei seguenti limiti: 20% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può, in ogni caso, eccedere il limite del 75% delle spese ritenute ammissibili; 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale; 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale; 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale; 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o da grandi imprese nelle restanti aree del territorio nazionale. 5. Come funziona Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022, a mezzo PEC all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it Le domande di agevolazione, redatte in formato elettronico, devono essere sottoscritte, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda di agevolazione di cui all’ Allegato 1 - Schema di Domanda deve essere corredata, fra l’altro, dai seguenti allegati: Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva atto notorio relativa alla dimensione di impresa (docx); Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva atto notorio relativa al cumulo delle agevolazioni (docx); Allegato 4 - Modulo Capo Fila (docx); Allegato 5 - Modello antimafia consorzio (pdf); Allegato 6 - Modello antimafia (pdf); Allegato 7 - Modello familiari conviventi antimafia (pdf); delibera di finanziamento rilasciata dalla Banca finanziatrice, attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa 6. Trasmissione delle richieste di erogazione delle agevolazioni Con riferimento alle domande presentate fino al 8 agosto 2022, con decreto direttoriale 9 aprile 2019 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e a saldo relative al finanziamento agevolato e, ove previsto, la richiesta relativa al contributo non rimborsabile. Le richieste devono essere trasmesse dall’impresa beneficiaria a mezzo PEC al Soggetto gestore, all’indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.it Decreto direttoriale 9 aprile 2019 (pdf); Allegato 1 - Modulo per la domanda di erogazione della quota di finanziamento agevolato a titolo di anticipazione (docx); Allegato 2 - Modulo per la domanda di erogazione del primo stato avanzamento lavori – SAL (docx); Allegato 3 - Modulo per la domanda di erogazione degli stati avanzamento lavori successivo al primo (docx); Allegato 4 - Modulo per la domanda di erogazione dello stato avanzamento lavori a saldo (docx) Allegato 5 - Indicatori e relativi valori – obiettivo (docx ); Allegato 6 - Dichiarazione relativa alla misurazione d’impatto del progetto d’impresa (docx ); Allegato 7 - Aggiornamento degli oneri (docx); Con riferimento alle domande presentate successivamente all’ 8 agosto 2022 , il decreto direttoriale del 10 marzo 2025 ha dato attuazione all’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’8 marzo 2017, così come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 gennaio 2022. Tale norma prevede che, contestualmente alla richiesta di erogazione del finanziamento agevolato, l’impresa beneficiaria presenti istanza, secondo le modalità definite dal decreto in oggetto, per l’erogazione proporzionale di un contributo a fondo perduto. Quest'ultima è subordinata all’avvenuta erogazione, da parte della banca finanziatrice, della corrispondente quota di finanziamento agevolato, come disposto dall’articolo 10 del decreto del 3 luglio 2015. Decreto direttoriale Erogazioni 10 marzo 2025 Allegato 1 (docx) Allegato 2 (docx) Allegato 3 (docx) Allegato 4 (docx) Allegato 5 (docx) Allegato 6 (docx) Allegato 7 (docx) 7. Normativa Decreto direttoriale 10 marzo 2025 - Diffusione e rafforzamento dell’economia sociale Decreto ministeriale 28 gennaio 2022 - Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale Decreto direttoriale 8 agosto 2022 - termini e modalità di presentazione delle domande Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 26 luglio 2017 - termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione; indicazioni utili per la migliore attuazione della misura Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017 - criteri e modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in forma di contributo non rimborsabile Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017 - condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di finanziamento agevolato; Decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 - istituzione del regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale 8. Documenti utili Addendum alla convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell’ambito delle agevolazioni alle imprese per la diffusione ed il rafforzamento dell’economia sociale. Approfondimento Revisione della disciplina agevolativa, in itinere Il decreto ministeriale 3 luglio 2015 rappresenta il provvedimento con cui è stato istituito il presente regime di aiuto. Leggi tutto In data 11 giugno 2020 il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto che apporta le “modifiche al DM 3 luglio 2015 recante agevolazioni per le imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”. La modifica di questo provvedimento rappresenta la base per procedere con la revisione dell’intera disciplina normativa che regola lo strumento. In data 19 luglio 2021 è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Decreto recante modifiche al Decreto 14 febbraio 2017, che stabilisce le condizioni e le modalità per l’accesso ai finanziamenti agevolati concessi, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. In data 28 gennaio 2022 è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico il Decreto recante modifiche al Decreto 3 luglio 2015 e al Decreto 8 marzo 2017. In data 8 agosto 2022 è stato firmato dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese il decreto attuativo conclusivo della riforma. Le disposizioni contenute nel decreto 11 giugno 2020 , nel decreto 19 luglio 2021 e nel decreto 28 gennaio 2022 si applicano dalla data di emanazione del decreto 8 agosto 2022 attuativo dei citati decreti ministeriali. Consulente Inimpresa Acquista 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- 13. Altre detrazioni | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 13. Altre detrazioni Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a: a) 1.880 euro (2), se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; (3) b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; (4) c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro (5). 1 1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. (6) 1 bis. [...] (7) 2. [...] (8) 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a: a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; (9) b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro; (10) c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro (11). (12) 3 bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro. (13) 4. [...] (12) 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, (14) 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro; (15) b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro; (16) b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro (17). 5 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno. (18) 5 ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. (19) 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. 6 bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis. (20) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. d), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Testo precedente: “Art. 13 (Determinazione dell’imposta) - 1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 26.000 euro, 23 per cento; oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento; oltre 33.500 euro, 39 per cento. 1 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l’imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale, e 7.500 euro. 2. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge. 3. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.“. In precedenza, la numerazione al presente articolo era stata sostituita alla precedente “Art. 12” dalla L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n.192. (2) Ai sensi dell’art. 1, comma 2, DLgs. 30.12.2023 n. 216, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303, per l’anno 2024, la presente detrazione è innalzata a 1.955 euro. (3) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 1), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. In precedenza, le parole “1.880 euro” erano state sostituite alle precedenti “1.840 euro” dall’art. 1, comma 127, lett. a), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. (4) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 1), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;“. In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 1, comma 127, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. (5) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 1), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro”. In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 1, comma 127, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. (6) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 2), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (7) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 5.2.2020 n. 3, converito, con modificazioni, dalla L. 2.4.2020 n. 21, a decorrere dall’1.7.2020. Testo precedente: “Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 132, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62; - l’art. 1, comma 12, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015; - l’art. 1, comma 1, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. (8) Comma abrogato dall’art. 1, comma 127, lett. c), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Testo precedente: “La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a: a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro; b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro; c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro; d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro; e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.“. (9) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 3), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;“. (10) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 3), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;“. (11) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 3), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro”. (12) Il comma 3 è stato sostituito ai precedenti commi 3 e 4 dall’art. 1, comma 210, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Testo precedente: “3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 1, comma 290, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. (13) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 4), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (14) Le parole “ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 11, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 12, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (15) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 5), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;“. (16) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 5), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro”. (17) Lettera inserita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 5), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (18) Comma inserito dall’art. 1, comma 11, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 12, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (19) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 6), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (20) Comma inserito dall’art. 1, comma 15, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 111 Imprese di assicurazioni [n.d.r. ex art. 103] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 111 Imprese di assicurazioni [n.d.r. ex art. 103] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito dell’esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi. 1 bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell’esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all’articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all’articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento. (2) 2. Gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonchè le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall’articolo 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 165 i predetti utili si assumono nell’importo che in base all’articolo 89 concorre a formare il reddito. (3) 3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi. (4) È considerato componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima riserva sinistri (5). 3 bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari è attuata separatamente per ciascuno di essi. (6) 4. Le provvigioni relative all’acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l’intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell’attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma inserito dall’art. 38, comma 13-bis, DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122, in vigore dal 31.7.2010. (3) Comma sostituito dall’art. 6, comma 11, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005. Testo precedente: “La variazione delle riserve tecniche iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, relative ai contratti di assicurazione dei rami vita allorché il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati, è diminuita o aumentata dei maggiori o dei minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonché delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate, se relative alle partecipazioni di cui all’articolo 87, e degli utili di cui all’articolo 89 esclusi dalla formazione del reddito.“. (4) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 160, lett. d), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. Testo precedente: “La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell’esercizio in misura pari al 30 per cento dell’importo iscritto in bilancio; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 82, comma 6, lett. a) e b), DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. (5) Le parole “il 75 per cento della medesima riserva sinistri” sono state sostituite alle precedenti “il 50 per cento della medesima riserva sinistri” dall’art. 82, comma 6, lett. c), DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Ai sensi del successivo comma 8, le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 25.6.2008. (6) Comma inserito dall’art. 6, comma 11, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005. Ai sensi dell’art. 18, comma 5, DLgs. 18.11.2005 n. 247, le disposizioni di cui al comma 3- bis dell’art. 111, per i soggetti che nell’esercizio precedente a quello in corso alla data dell’1.1.2005 hanno valutato i titoli e gli strumenti finanziari unitariamente, il criterio di valutazione ivi previsto può essere adottato entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’1.1.2005. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 65. Beni relativi all'impresa [n.d.r. ex art. 77] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 65. Beni relativi all'impresa [n.d.r. ex art. 77] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all’impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 85, a quelli strumentali per l’esercizio dell’impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa stessa, i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative all’impresa nell’inventario tenuto a norma dell’articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 43 si considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario; per i soggetti indicati nell’articolo 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695 [9 dicembre 1996, n. 695, n.d.r.]. 2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all’impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di fatto. 3. Per le società di fatto si considerano relativi all’impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 53 [85, n.d.r.], i crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa e i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa. 3 bis. Per i beni strumentali dell’impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all’impresa nell’inventario di cui all’articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all’articolo 79 [66, n.d.r.], nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 47. Utili da partecipazione [n.d.r. ex art. 44] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 47. Utili da partecipazione [n.d.r. ex art. 44] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. [...] (2) Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. 2. Nel caso di contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), se l’associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l’apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare. (3) 3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109. 4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47- bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori. (4) (5) 5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. 6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. 7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all’imposta di cui al titolo II. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 44 (Utili da partecipazione). - 1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. 2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. 3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all’articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell’utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l’applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni. 4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche.“. (2) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 1004, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “Salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell’articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.“. Prima di queste modifiche, i dividendi erano tassati in capo alle persone fisiche non imprenditori in caso di partecipazioni qualificate (art. 47 del TUIR; DM 2.4.2008; DM 26.5.2017): - nel limite del 40% (utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007); - nel limite del 49,72% (utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016); - nel limite del 58,14% (utili formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016). (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1004, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “Le remunerazioni dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; se l’associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli utili di cui al periodo precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella misura del 40 per cento, qualora l’apporto è superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 2, comma 2, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. (4) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4; a tali fini, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo 167, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.“ Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 3, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta; - l’art. 1, comma 83, lett. c), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; - l’art. 2, comma 2, lett. b), n. 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. (5) Si veda l’art. 1 co. 87 - 95, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito all’opzione per l’imposta sostitutiva sugli utili black list. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- OSPITALITA' | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > OSPITALITA' Ospitalità Settori Competenze Protocolli Documenti Aggiornamenti Newsletter Guide Prodotti Servizi Affitti brevi Preventivo Eventi Corsi Faq Partner Carriere Contatti Ospitalità Scopri il nostro servizio dedicato all'ospitalità. Il nostro obiettivo è farti sentire a casa, garantendo un soggiorno memorabile con attenzione ai dettagli e ad un'accoglienza calorosa. Parchi divertimento Viaggi Ristorazione Discoteche Alberghi Settori Scopri i nostri settori: Parchi divertimento I parchi divertimento sono luoghi progettati per offrire intrattenimento e divertimento a persone di tutte le età. Questi parchi possono includere una varietà di attrazioni, giochi e attività. Scopri di più --- Viaggi I viaggi rappresentano un'opportunità unica per esplorare nuove culture, paesaggi e tradizioni. Che si tratti di una fuga nel weekend o di un'avventura intorno al mondo, ogni viaggio offre esperienze indimenticabili. Scopri di più --- Ristorazione La ristorazione è un settore che comprende una vasta gamma di attività legate alla preparazione e al servizio di cibo e bevande. Questo settore è fondamentale per l'industria turistica e per la vita sociale delle comunità. Scopri di più --- Discoteche Le discoteche sono luoghi di intrattenimento notturno dove le persone possono ballare, socializzare e divertirsi. Questi spazi offrono una varietà di esperienze, dalla musica dal vivo a DJ set, e spesso presentano atmosfere uniche e arredamenti accattivanti. Scopri di più --- Alberghi Un hotel è una struttura ricettiva che offre alloggio, pasti e altri servizi a viaggiatori e turisti. Gli hotel variano notevolmente in termini di dimensioni, strutture e servizi offerti. Scopri di più --- Competenze Protocolli Documenti Aggiornamenti I nostri approfondimenti: 1 2 3 4 Newsletter Rimani aggiornato e sottoscrivi la nostra newsletter Email* Invia Voglio iscrivermi alla vostra mailing list. 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L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cosa si intende per fare carriera? Percorso legato ad un ambiente lavorativo, attraverso il quale si raggiungono posizioni via via di maggiori responsabilità e potere. Cosa sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)? Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), noti anche come Obiettivi Globali, sono un insieme di 17 obiettivi interconnessi adottati dalle Nazioni Unite nel 2015 come modello per un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Questi obiettivi mirano a porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che entro il 2030 tutte le persone godano di pace e prosperità. Cosa è una dichiarazione dei redditi? La dichiarazione dei redditi è il documento contabile attraverso il quale il cittadino-contribuente comunica al fisco le proprie entrate, ovvero il proprio reddito, ed effettua i versamenti delle imposte relative a partire dalla base imponibile e dalle aliquote fiscali per ciascuna imposta dovuta. Chi è il consulente giudiziario? Un consulente giudiziario, in Italia, si riferisce principalmente al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), un professionista nominato dal giudice per assisterlo in questioni tecniche, fornendo la propria expertise in specifiche discipline. Il CTU svolge un ruolo ausiliario, redigendo perizie e offrendo chiarimenti tecnici durante il processo, aiutando il giudice a prendere decisioni più consapevoli. Chi è il consulente del lavoro? Il consulente del lavoro è un libero professionista che si occupa di consulenza in ambito giuslavorativo in Italia con competenze specifiche nell'amministrazione del personale subordinato e parasubordinato per conto delle imprese ed enti. Chi è un consulente societario? Professionista che fornisce assistenza alle aziende in tutte le fasi della loro vita societaria, dalla costituzione alla gestione ordinaria e alle operazioni straordinarie. Che cosa fa il fiscalista? Il fiscalista è un commercialista specializzato nella compilazione dei complessi adempimenti dichiarativi relativi ai tributi ed alle tasse. Cosa fa l'impiegato amministrativo? Se l'impiegato lavora nell'ufficio amministrativo di grandi aziende, solitamente risponde a un responsabile o un direttore amministrativo. In questi casi, è spesso richiesta la specializzazione in una precisa mansione. D'altra parte, nelle aziende medio piccole, chi lavora come impiegato amministrativo può occuparsi di più aspetti contemporaneamente, coordinando il proprio lavoro con i responsabili delle altre aree aziendali e rispondendo direttamente al titolare dell'azienda. Un terzo possibile sbocco lavorativo per impiegati amministrativi è costituito dalle società di servizi, che offrono consulenza e assistenza amministrativa e contabile alle aziende. In tal caso, questa figura ha una certa autonomia nello svolgimento del proprio lavoro, ma anche diverse responsabilità in più. Chi è l'impiegato amministrativo? Chi lavora nel ruolo di impiegato amministrativo gestisce ogni aspetto amministrativo, finanziario e tributario di un'azienda.Il suo compito è fare in modo che l'impresa sia in regola con gli obblighi previsti dalla legge, dagli adempimenti burocratici alla contabilità aziendale, fino al rispetto delle scadenze fiscali. Partner Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO Incontra il nostro leader Walter Pittini Real Estate Industry Leader pittini@live.it LinkedIn In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione
- Pagamenti dei clienti | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Pagamenti dei clienti Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 La gestione dei pagamenti dei clienti Dopo esserti focalizzato su menu e questioni più legate alla cucina, se decidi di aprire un ristorante dovrai necessariamente sulla tua principale (e spesso unica) fonte di entrata: i pagamenti dei tuoi clienti , soprattutto quelli digitali. Le transazioni digitali, infatti, stanno poco a poco prendendo il sopravvento su quelle con contanti e il tuo ristorante dovrà farsi trovare pronto sia dal punto di vista operativo (accettazione dei pagamenti) che da quello gestionale (monitoraggio delle entrate). Gli strumenti più importanti che un ristorante deve utilizzare per gestire i pagamenti sono : Dispositivi POS: i lettori di carte con cui accettare pagamenti digitali da parte dei clienti. Registratore di cassa: strumento fondamentale per la gestione di tavoli, camerieri e flussi di cassa. Conto aziendale: è importante separare le finanze personali da quelle del ristorante e avere una visione chiara riguardo a entrate e uscite Precedente Successivo
- ISI Inail | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini ISI Inail commercialista Data pubblicazione: 3 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Miglioramento della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Pubblicato il testo della consueta misura annuale legata al miglioramento della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Domande a partire dal 14 aprile fino al 30 maggio 2025. Incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, incoraggiare le micro e piccole imprese agricole all’acquisto di impianti capaci di ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o rischio infortunistico. È l’obiettivo del consueto bando annuale ISI Inail che quest’anno apre dal 14 aprile fino al 30 maggio 2025. Sono finanziabili: Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1; Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1; Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) - Asse di finanziamento 2; Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3; Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) - Asse di finanziamento 4; Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) - Asse di finanziamento 5. L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro. Per maggiori informazioni sulla modulistica e sulla presentazione delle domande visitare il sito dell’Inail . TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >