top of page

ART. 111 Imprese di assicurazioni [n.d.r. ex art. 103] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Nella determinazione del reddito delle società e

degli enti che esercitano attività assicurative concorre

a formare il reddito dell’esercizio la variazione

delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura

massima stabilita a norma di legge, salvo

quanto stabilito nei commi successivi.

1 bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie

relative al ramo vita concorre a formare il

reddito dell’esercizio per la parte corrispondente

al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri

proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa

e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e

i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa

la quota non imponibile dei dividendi di cui all’articolo

89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all’articolo

87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura

non inferiore al 95 per cento e non superiore al

98,5 per cento. (2)

2. Gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori

e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle

quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonchè

le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono

del regime previsto dall’articolo 87 concorrono

a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti

a beneficio di assicurati dei rami vita i

quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell’applicazione

dell’articolo 165 i predetti utili si assumono

nell’importo che in base all’articolo 89 concorre a

formare il reddito. (3)

3. La variazione della riserva sinistri relativa ai

contratti di assicurazione dei rami danni, per la

parte riferibile alla componente di lungo periodo, è

deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui è

iscritta in bilancio e nei quattro successivi. (4) È

considerato componente di lungo periodo il 75 per

cento della medesima riserva sinistri (5).

3 bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono

sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione

dei titoli e degli strumenti finanziari è attuata

separatamente per ciascuno di essi. (6)

4. Le provvigioni relative all’acquisizione dei contratti

di assicurazione di durata poliennale stipulati

nel periodo di imposta sono deducibili in quote

costanti nel periodo stesso e nei due successivi;

tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita

possono essere dedotte per l’intero ammontare

nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se

iscritte tra gli elementi dell’attivo a copertura delle

riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei

corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo

massimo pari alla durata di ciascun contratto

e comunque non superiore a dieci anni.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Comma inserito dall’art. 38, comma 13-bis, DL 31.5.2010 n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122, in vigore dal

31.7.2010.

(3) Comma sostituito dall’art. 6, comma 11, lett. a), DLgs. 18.11.2005

n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del

successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi

d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005.

Testo precedente: “La variazione delle riserve tecniche iscritte in bilancio

ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 26 maggio

1997, n. 173, relative ai contratti di assicurazione dei rami vita allorché

il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati, è diminuita

o aumentata dei maggiori o dei minori valori iscritti relativi alle

azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui

all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonché delle plusvalenze e

delle minusvalenze realizzate, se relative alle partecipazioni di cui

all’articolo 87, e degli utili di cui all’articolo 89 esclusi dalla formazione

del reddito.“.

(4) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 160, lett. d), L. 27.12.2013 n.

147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore

dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si

applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta

ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche

di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di

assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta

precedenti”.

Testo precedente: “La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti

di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente

di lungo periodo, è deducibile nell’esercizio in misura pari al

30 per cento dell’importo iscritto in bilancio; l’eccedenza è deducibile

in quote costanti nei diciotto esercizi successivi.“.

Per le precedenti modifiche si veda l’art. 82, comma 6, lett. a) e b), DL

25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n.

133.

(5) Le parole “il 75 per cento della medesima riserva sinistri” sono

state sostituite alle precedenti “il 50 per cento della medesima riserva

sinistri” dall’art. 82, comma 6, lett. c), DL 25.6.2008 n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Ai sensi del successivo

comma 8, le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo

d’imposta in corso al 25.6.2008.

(6) Comma inserito dall’art. 6, comma 11, lett. b), DLgs. 18.11.2005

n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del

successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi

d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005. Ai sensi dell’art. 18,

comma 5, DLgs. 18.11.2005 n. 247, le disposizioni di cui al comma 3-

bis dell’art. 111, per i soggetti che nell’esercizio precedente a quello

in corso alla data dell’1.1.2005 hanno valutato i titoli e gli strumenti

finanziari unitariamente, il criterio di valutazione ivi previsto può essere

adottato entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello

in corso alla data dell’1.1.2005.

7 aprile 2025

Contattami per una consulenza!

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

Grazie!

bottom of page