47. Utili da partecipazione [n.d.r. ex art. 44]
1. [...] (2) Indipendentemente dalla delibera assembleare,
si presumono prioritariamente distribuiti
l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da
quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata
in sospensione di imposta.
2. Nel caso di contratti di cui all’articolo 109, comma
9, lettera b), se l’associante determina il reddito
in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli
utili concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo dell’associato nella misura del
58,14 per cento, qualora l’apporto sia superiore al
25 per cento della somma delle rimanenze finali di
cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo
dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di
cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti.
Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente
si applica nel rispetto delle condizioni indicate
nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo;
ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni
concorrono alla formazione del reddito
per il loro intero ammontare. (3)
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore
imponibile è determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data individuata dalla
lettera a) del comma 2 dell’articolo 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione
del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese
o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini,
si considerano provenienti da imprese o enti residenti
o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato
gli utili relativi al possesso di partecipazioni
dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in
società residenti all’estero che conseguono utili
dalla partecipazione in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e
nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo
precedente non si applicano nel caso in cui gli
stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi
del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato,
anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui
al comma 3 dell’articolo 47-bis, il rispetto, sin dal
primo periodo di possesso della partecipazione,
della condizione di cui al comma 2, lettera b), del
medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in
applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo
articolo 47-bis, per gli utili di cui ai periodi
precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente
nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate
residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta
ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte
assolte dall’impresa o ente partecipato sugli
utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti
e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare
del credito d’imposta di cui al periodo
precedente è computato in aumento del reddito
complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso
soltanto il computo del credito d’imposta in aumento
del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione
dei redditi. Qualora il contribuente intenda far
valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso
della partecipazione, della condizione indicata
nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-
bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello
prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero,
avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di utili provenienti
da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo
47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione
dei redditi da parte del socio residente;
nei casi di mancata o incompleta indicazione
nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 8, comma
3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471. Le disposizioni di cui al periodo precedente
si applicano anche alle remunerazioni di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b), relative a contratti
stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi
o territori. (4) (5)
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle società soggette all’imposta sul
reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve
o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione
delle azioni o quote, con interessi di conguaglio
versati dai sottoscrittori di nuove azioni o
quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto
o in conto capitale e con saldi di rivalutazione
monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o
il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote
possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le
azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento
gratuito del valore nominale delle azioni o quote
già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia
se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto
mediante passaggio a capitale di riserve o fondi
diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione
del capitale esuberante successivamente deliberata
è considerata distribuzione di utili; la riduzione
si imputa con precedenza alla parte dell’aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi
a capitale di riserve o fondi diversi da quelli
indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di
rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti
dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto
e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione
anche concorsuale delle società ed enti
costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo
pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle
azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti
all’imposta di cui al titolo II.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
Testo precedente: “Art. 44 (Utili da partecipazione). - 1. Non costituiscono
utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette
all’imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione
di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle
azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di
nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o
in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono
il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve
o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e
l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse
non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi
diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante
successivamente deliberata è considerata distribuzione di
utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o
fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente,
ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria
che dispongono diversamente.
3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di
recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che
eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni
o quote annullate. Il credito di imposta di cui all’articolo 14 spetta limitatamente
alla parte dell’utile proporzionalmente corrispondente
alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate
a capitale. Resta ferma l’applicazione delle ritenute alla fonte sulle
riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel
comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.
4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili,
anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle
società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche.“.
(2) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 1004, lett. a), L. 27.12.2017
n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del
successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale
percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati
a decorrere dal 1º gennaio 2019.
Testo precedente: “Salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera
a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione
dalle società o dagli enti indicati nell’articolo 73, anche in occasione
della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.“.
Prima di queste modifiche, i dividendi erano tassati in capo alle persone
fisiche non imprenditori in caso di partecipazioni qualificate (art. 47 del TUIR; DM 2.4.2008; DM 26.5.2017):
- nel limite del 40% (utili formatisi fino all’esercizio in corso al
31.12.2007);
- nel limite del 49,72% (utili formatisi dopo l’esercizio in corso al
31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016);
- nel limite del 58,14% (utili formatisi a decorrere dall’esercizio successivo
a quello in corso al 31.12.2016).
(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1004, lett. b), L. 27.12.2017
n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del
successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale
percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati
a decorrere dal 1º gennaio 2019.
Testo precedente: “Le remunerazioni dei contratti di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1,
qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per
cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso
in cui si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
o di altre partecipazioni; se l’associante determina il reddito
in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli utili di cui al periodo
precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo
dell’associato nella misura del 40 per cento, qualora l’apporto
è superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di
cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili
determinato con i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi
ammortamenti.
Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione
del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate
nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni
non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione
del reddito per il loro intero ammontare.“.
Per le precedenti modifiche si veda l’art. 2, comma 2, lett. a), DLgs.
18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in
vigore dal 2.12.2005.
(4) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018
n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo
art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018,
nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal
medesimo periodo di imposta.
Testo precedente: “Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile
gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai
sensi dell’articolo 167, comma 4; a tali fini, si considerano provenienti
da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili
relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni
di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società
residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società
residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali
utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano
nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi
del comma 1 dello stesso articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito
dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 5, lettera b), dello
stesso articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c)
del comma 1 dell’articolo 87. Ove la dimostrazione operi in applicazione
della lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo 167, per gli
utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante
residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti
percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo
165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli
utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in
proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa
a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare
del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento
del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso
soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito
complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede
di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle
condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 ma
non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b)
del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia
ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi
nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma
4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche alle remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera
b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti
Paesi o territori.“
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 3, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U.
22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione
si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015,
nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere
dal medesimo periodo di imposta;
- l’art. 1, comma 83, lett. c), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U.
28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285;
- l’art. 2, comma 2, lett. b), n. 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in
G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005.
(5) Si veda l’art. 1 co. 87 - 95, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U.
29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito all’opzione per l’imposta sostitutiva
sugli utili black list.
Contattami per una consulenza!
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