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  • Trasformazione | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Operazioni straordinarie Trasformazione di Walter Pittini < Back Next > 29 aprile 2025 Trasformazione @ Riproduzione riservata Commenti 29 aprile 2025 In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • IVA | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Consulenza IVA di Walter Pittini IVA 11 maggio 2025 @ Riproduzione riservata Commenti 11 maggio 2025 Previous Next

  • Voucher 3I – Investire in innovazione | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Voucher 3I – Investire in innovazione [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è 2. A chi si rivolge 3. Risorse 4. Come funziona 5. Presentazione domande 6. Normativa Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • ART. 57. Ricavi | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 57. Ricavi Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Si comprende tra i ricavi di cui all’articolo 85 anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Digital Transformation | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Digital Transformation commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Le MPMI che attivano processi di trasformazione digitale e tecnologica hanno una copertura per il 50% delle spese ammissibili: il 10% contributo, il 40% finanziamento agevolato! Destinata alle imprese di micro, piccole e medie dimensioni, Digital Transformation è la misura di Invitalia che incentiva la trasformazione digitale e tecnologica dei processi produttivi. Introdotta con il Decreto Crescita e promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, gode di una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro, che si traducono in incentivi alle imprese in forma di finanziamenti a condizioni agevolate e contributi. Ma come funziona esattamente la misura Digital Transformation Invitalia? Digital Transformation: quali sono i requisiti Gestita direttamente da Invitalia, la misura è stata studiata per favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, sia in ottica digitale che tecnologica. La trasformazione dei processi può avvenire tramite l’applicazione di tecnologie avanzate, purché contemplate nell’ambito del progetto di Impresa 4.0 e/o relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Chi può partecipare a Digital Transformation Invitalia? Possono ottenere le agevolazioni le micro imprese e le PMI, anche presentando domanda in forma aggregata. A condizione però che risulti, in qualità di promotore capofila, un Digital Innovation Hub o un Ecosistema Digitale per l’Innovazione, come previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0 . Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese che effettuano gli investimenti di cui sopra, devono anche soddisfare i seguenti requisiti. Essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive; operare principalmente nel settore manifatturiero, o in quello dei servizi alle imprese manifatturiere, nel settore turistico o in quello commerciale; presentare un bilancio approvato e depositato che dimostri il conseguimento di ricavi pari ad almeno 100.000 euro ; avere almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. Per le imprese con contabilità semplificata, è richiesta la presentazione di due dichiarazioni dei redditi e dei relativi bilanci (redatti in applicazione della IV direttiva CEE); non essere sottoposte a procedure concorsuale; non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in situazioni identificate come equivalenti dalla normativa. Quali sono gli interventi finanziabili La misura Digital Transformation finanzia progetti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, tramite: tecnologie abilitanti che sono state individuate dal Piano nazionale Impresa 4.0, come advanced manufacturing solutions, realtà aumentata, cloud, cybersecurity, big data e analytics. tecnologie che riguardano soluzioni tecnologiche digitali di filiera , purché legate a software, piattaforme e applicazioni digitali per gestione e coordinamento logistico, ottimizzazione della catena di distribuzione, sistemi di e-commerce, sistemi per il pagamento mobile e online, fintech, geolocalizzazione, blockchain, intelligenza artificiale, eccetera. In ogni caso, gli interventi devono riguardare un’unità produttiva ubicata sul territorio nazionale e prevedere un investimento di risorse non inferiore a 50.000 euro (spesa massima 500.000 euro). Come funzionano le agevolazioni del programma Invitalia Digital Transformation Le agevolazioni Digital Transformation Invitalia coprono il 50% delle spese ammissibili sostenute dall’impresa beneficiaria e sono corrisposte con due strumenti differenti: per il 10% in forma di contributo ; per il 40% come finanziamento agevolato . La quota di agevolazione erogata in forma di finanziamento agevolato deve essere rimborsata entro 7 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota. Il piano di rimborso prevede rate a cadenza semestrale, di importo costante e posticipate. Le scadenze sono fissate al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno. Come presentare domanda Le imprese che intendono partecipare alla misura Digital Transformation Invitalia e ottenere le agevolazioni devono presentare domanda per via telematica tramite il portale di Invitalia. Poiché non esiste un vero e proprio bando Digital Transformation Invitalia, non vi sono scadenze da rispettare. La richiesta deve essere inoltrata tramite l’area riservata del sito, ricorrendo ad autenticazione con identità digitale e firma digitale (necessaria per concludere la presentazione della domanda). La valutazione è affidata a Invitalia. Hai un’impresa e cerchi contributi per innovare il tuo business? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata. I nostri esperti di finanza agevolata troveranno tutti i bandi adatti alla tua attività. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >

  • Oceano | PITTINI

    Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Oceano Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 4 maggio 2025 Gli oceani del mondo – la loro temperatura, la loro composizione chimica, le loro correnti e la loro vita – influenzano i sistemi globali che rendono la Terra un luogo vivibile per il genere umano. L’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il meteo, il clima, le nostre coste, molto del nostro cibo e persino l’ossigeno presente nell’aria che respiriamo sono elementi in definitiva forniti e regolati dal mare. Nel corso della storia, gli oceani e i mari sono stati e continuano ad essere canali vitali per il commercio ed il trasporto. Un’attenta gestione di questa fondamentale risorsa globale è alla base di un futuro sostenibile. Fatti e cifre • Gli oceani coprono i tre quarti della superficie terrestre, contengono il 97% dell’acqua presente sulla Terra e rappresentano il 99% di spazio, in termini di volume, occupato sul pianeta da organismi viventi • Più di 3 miliardi di persone dipendono dalla biodiversità marina e costiera per il loro sostentamento • A livello globale, il valore di mercato stimato delle risorse e delle industrie marine e costiere è di 3 mila miliardi di dollari annui, ovvero circa il 5% del PIL globale • Gli oceani contengono approssimativamente 200.000 specie identificate, ma i numeri reali potrebbero aggirarsi rientrare nell’ordine dei milioni • Gli oceani assorbono circa il 30% dell’anidride carbonica prodotta dagli umani, mitigando così l’impatto del riscaldamento globale sulla Terra • Gli oceani rappresentano la più grande riserva di proteine al mondo, con più di 3 miliardi di persone che dipendono dagli oceani come risorsa primaria di proteine • Le industrie ittiche marine danno impiego, direttamente o indirettamente, a più di 200 milioni di persone • I sussidi per la pesca stanno contribuendo al rapido esaurimento di numerose specie di pesce, e stanno impedendo azioni tese a salvare e ripristinare le riserve ittiche globali e gli impieghi ad esse collegati, portando le industrie ittiche degli oceani a produrre 50 miliardi di dollari americani annui in meno rispetto al loro potenziale • Il 40% degli oceani del mondo è pesantemente influenzato dalle attività umane, il cui impatto comprende l’inquinamento, l’esaurimento delle riserve ittiche e la perdita di habitat naturali lungo le coste. Traguardi 14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive 14.2 Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l’ecosistema marino e costiero per evitare impatti particolarmente negativi, anche rafforzando la loro resilienza, e agire per il loro ripristino in modo da ottenere oceani salubri e produttivi 14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell’acidificazione degli oceani, anche attraverso una maggiore collaborazione scientifica su tutti i livelli 14.4 Entro il 2020, regolare in modo efficace la pesca e porre termine alla pesca eccessiva, illegale, non dichiarata e non regolamentata e ai metodi di pesca distruttivi. Implementare piani di gestione su base scientifica, così da ripristinare nel minor tempo possibile le riserve ittiche, riportandole almeno a livelli che producano il massimo rendimento sostenibile, come determinato dalle loro caratteristiche biologiche 14.5 Entro il 2020, preservare almeno il 10% delle aree costiere e marine, in conformità al diritto nazionale e internazionale e basandosi sulle informazioni scientifiche disponibili più accurate 14.6 Entro il 2020, vietare quelle forme di sussidi alla pesca che contribuiscono a un eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e astenersi dal reintrodurre tali sussidi, riconoscendo che il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo e per quelli meno sviluppati che sia appropriato ed efficace, dovrebbe essere parte integrante dei negoziati per i sussidi alla pesca dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 14.7 Entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e del turismo 14.a Aumentare la conoscenza scientifica, sviluppare la capacità di ricerca e di trasmissione della tecnologia marina, tenendo in considerazione i criteri e le linee guida della Commissione Oceanografica Intergovernativa sul Trasferimento di Tecnologia Marina, con lo scopo di migliorare la salute dell’oceano e di aumentare il contributo della biodiversità marina allo sviluppo dei paesi emergenti, in particolar modo dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati 14.b Fornire l’accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini 14.c Potenziare la conservazione e l’utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse applicando il diritto internazionale, come riportato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che fornisce il quadro legale per la conservazione e per l’utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse, come riferito nel paragrafo 158 de “Il futuro che vogliamo” Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 9 maggio 2025

  • Aereo | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Trasporti < Back Aereo Previous Next 29 aprile 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn

  • ART. 118 Effetti dell'esercizio dell'opzione (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 118 Effetti dell'esercizio dell'opzione (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. 1 bis. Ai fini della determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 165: a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale; b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l’imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca (2) dell’opzione il diritto al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza di cui all’articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all’estero. (3) 2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d’imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L’acconto dovuto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell’articolo 122. Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (3) Comma inserito dall’art. 8, comma 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 46. Versamenti dei soci [n.d.r. ex art. 43] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 46. Versamenti dei soci [n.d.r. ex art. 43] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. 2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 43 (Versamenti dei soci). - 1. Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. 2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.“. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • IMU | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Consulenza IMU L’imposta municipale propria - IMU è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. di Walter Pittini IMU 11 maggio 2025 Disciplina del tributo Regolamenti e aliquote: adempimenti da parte dei comuni Regolamenti e aliquote Calcolo IMU 2025 Consulente fiscale Prenota @ Riproduzione riservata Commenti 11 maggio 2025 Previous Next

  • Lavoro | PITTINI

    Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Lavoro Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 4 maggio 2025 Più o meno la metà della popolazione mondiale vive ancora con l’equivalente di circa due dollari al giorno. In molti luoghi, avere un lavoro non garantisce la possibilità di sottrarsi alla povertà. Questo progresso lento e disuguale richiede di riconsiderare e riorganizzare le nostre politiche economiche e sociali tese all’eliminazione della povertà. Una prolungata mancanza di opportunità di lavoro dignitose, investimenti insufficienti e sottoconsumo portano a un’erosione del contratto sociale di base a fondamento delle società democratiche, secondo cui tutti dobbiamo contribuire al progresso. La creazione di posti di lavoro di qualità resta una delle maggiori sfide per quasi tutte le economie, ben oltre il 2015.Una crescita economica e sostenibile richiederà alle società di creare condizioni che permettano alle persone di avere posti di lavoro di qualità, che stimolino le economie e al tempo stesso non danneggino l’ambiente. Inoltre, sono necessarie opportunità di lavoro e condizioni di lavoro dignitose per l’intera popolazione in età lavorativa. Fatti e cifre • La disoccupazione globale è salita da 170 milioni nel 2007 a quasi 202 milioni nel 2012; di questi, circa 75 milioni sono giovani donne e uomini • Quasi 2,2 miliardi di persone vivono al di sotto della soglia di 2 dollari al giorno; l’ eliminazione della povertà è possibile solo attraverso posti di lavoro stabili e ben pagati. • A livello globale sono necessari 470 milioni di impieghi per coloro che entreranno nel mercato del lavoro tra il 2016 e il 2030. Traguardi 8.1 Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni nazionali, e in particolare una crescita annua almeno del 7% del prodotto interno lordo nei paesi in via di sviluppo 8.2 Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l’innovazione, anche con particolare attenzione all’alto valore aggiunto e ai settori ad elevata intensità di lavoro 8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a servizi finanziari 8.4 Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’efficienza globale nel consumo e nella produzione di risorse e tentare di scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale, conformemente al Quadro decennale di programmi relativi alla produzione e al consumo sostenibile, con i paesi più sviluppati in prima linea 8.5 Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di equo valore 8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o formazione 8.7 Prendere provvedimenti immediati ed effettivi per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani e garantire la proibizione ed eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e l’impiego dei bambini soldato, nonché porre fine entro il 2025 al lavoro minorile in ogni sua forma 8.8 Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari 8.9 Concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un turismo sostenibile che crei lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali 8.10 Rafforzare la capacità degli istituti finanziari interni per incoraggiare e aumentare l’utilizzo di servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti 8.a Aumentare il supporto dell’aiuto per il commercio per i paesi in via di sviluppo, in particolare i meno sviluppati, anche tramite il Quadro Integrato Rafforzato per l’assistenza tecnica legata agli scambi dei paesi meno sviluppati 8.b Sviluppare e rendere operativa entro il 2020 una strategia globale per l’occupazione giovanile e implementare il Patto Globale per l’Occupazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 9 maggio 2025

  • ART. 79 Scomputo degli acconti [n.d.r. ex art. 93] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 79 Scomputo degli acconti [n.d.r. ex art. 93] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall’imposta a norma dell’articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. 2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L’importo da scomputare è calcolato in proporzione all’ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 96 Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 96 Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo: a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta; b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 6. 2. L’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all’ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è deducibile nel limite dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d’imposta meno recente. 3. La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonchè agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa, e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell’articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell’articolo 13- bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Ai fini del presente articolo gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all’erogante. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, ai fini del presente articolo, si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. (2) (3) 5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo d’imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, per un ammontare pari all’eventuale differenza positiva tra: a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta e del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica; b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta. (4) 6. Qualora in un periodo d’imposta l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 5, l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi. 7. Qualora in un periodo d’imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia superiore alla somma tra l’eccedenza di cui al comma 2 e l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d’imposta. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche: a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti nè da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso nè da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico; b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell’Unione europea; c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell’Unione europea. 9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attività e passività del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto è rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l’ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto tra l’ammontare di ricavi o l’ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l’ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze. 10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo della gestione caratteristica è determinato senza tenere conto del valore e dei costi della produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine. 11. Ai fini dei commi da 8 a 10: a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (5) 12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonchè alle società capogruppo di gruppi assicurativi. (6) 13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonchè dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti è integralmente deducibile sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti. 14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad esclusione di quella generatasi in periodi d’imposta anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta: a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da periodi d’imposta precedenti, purchè non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale; b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b), purchè nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d’imposta non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale. 15. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dall’articolo 110, comma 7, del presente testo unico e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 1, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018. Testo precedente: “(Interessi passivi) [n.d.r. ex art. 63]. - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta. 2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonchè dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. [...] 3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni [...]. 5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonchè dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all’articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti. 6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell’articolo 110 del presente testo unico [...] e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative. 7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale. 8. [...]“ Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 67, L. 28.12.2015 n. 208, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 84, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo art. 1, comma 86, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. - l’art. 88, comma 1, DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27. - l’art. 1, comma 994, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 995, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. - l’art. 13-bis, comma 2, lett. b), DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. - l’art. 1, comma 33, lett. i), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applicava dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007; per il primo e il secondo periodo d’imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 (esercizio 2008 per i soggetti c.d. “solari”) e a 5.000 (esercizio 2009 per i soggetti c.d. “solari”) euro. (2) Ai sensi dell’art. 13, comma 3, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, per la determinazione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui al presente comma, come modificato dall’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300: a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all’interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell’esercizio in corso al 31.12.2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni: ai fini dell’articolo 96, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’articolo 1, hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell’esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente; al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi; b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell’esercizio in corso al 31.12.2018 o degli esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa, (3) Ai sensi dell’art. 13, comma 4, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12. 2018 gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17.6.2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra: a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e che, al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12. 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta nel presente articolo nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300; b) l’importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. (4) Ai sensi dell’art. 13, comma 2, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, il presente comma, come modificato dall’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nel presente articolo nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con il medesimo art. 1. (5) Comma sostituito dall’art. 35, comma 1, DL 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019 n. 157. Testo precedente: “Ai fini dei commi da 8 a 10, per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. “. (6) Per il periodo di imposta in corso al 31.12.2018, gli intermediari finanziari e le società consortili costituite per l’esecuzione di lavori pubblici applicano il seguente co. 5 del presente articolo: “5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 108 Spese relative a più esercizi [n.d.r. ex art. 74] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 108 Spese relative a più esercizi [n.d.r. ex art. 74] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. (2) 2. [...] (3) Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. (4) Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. (5) (6) 3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3. (7) 4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 (8) a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. 4 bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. (9) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 1, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. Testo precedente: “Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l’articolo 88, comma 3.“. (3) Periodo soppresso dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 2, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. Testo precedente: “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.“. (4) I periodi “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti .... c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.“ sono stati sostituiti al precedente “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa.“ dall’art. 9, comma 1, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. Si veda, inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 9. (5) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. p), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell’impresa, e i contributi erogati per l’organizzazione di convegni e simili.“. (6) Si veda il DM 19.11.2008, pubblicato in G.U. 15.1.2009 n. 11. (7) Comma sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 3, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si veda, inoltre, il successivo comma 9. Testo precedente: “Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei princìpi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.“. In precedenza, il secondo periodo era stato inserito dall’art. 11, comma 1, lett. c), DLgs. 28.2.2005 n. 38, pubblicato in G.U. 21.3.2005 n. 66, in vigore dal 22.3.2005. (8) Le parole “1 e 2” sono state sostituite alle precedenti “1, 2 e 3” dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 4, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (9) Comma inserito dall’art. 7, comma 8, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Partecipazione alle riunioni degli organi sociali | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Partecipazione alle riunioni degli organi sociali < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 4 si pone l’obiettivo di definire i rapporti tra il collegio sindacale e gli altri organi della società, come individuati nell’art. 2405 c.c. Particolare attenzione viene dedicata, nella Norma 4.1, al ruolo dei sindaci nelle assemblee speciali, mentre la Norma 4.2 si sofferma sulla rilevanza dei flussi informativi nel consiglio di amministrazione e nei comitati esecutivi, evidenziando i comportamenti a cui il collegio sindacale è tenuto nel caso in cui le decisioni vengano assunte sulla base di carenti informazioni. La Norma 4.4 analizza la vigilanza dei sindaci nelle delicate situazioni di società gestite da un amministratore unico. Una importante novità è rappresentata dalla Norma 4.2 che si sofferma sul ruolo svolto dai sindaci che partecipano alle assemblee tenute in forma totalitaria. 4.1 Partecipazione all’assemblea dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, all’assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari 4.2 Partecipazione all’assemblea totalitaria 4.3. Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo 4.4 Rapporti con l’amministratore unico della società 4.5 Partecipazione alle decisioni degli organi di s.r.l. Note Funzioni di Sindaco Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • ART. 106 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti [n.d.r. ex art. 71] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 106 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti [n.d.r. ex art. 71] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. 2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell’articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. 3. Per gli intermediari finanziari (2), le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. (3) (4) 3 bis. [...] (5) 4. Per gli intermediari finanziari (6) nell’ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo (7) si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria [...] (8). 5. [...] (9) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87” dall’art. 12, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (3) Comma sostituito dall’art. 16, comma 1, DL 27.6.2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2015 n. 132. Ai sensi del successivo comma 2, le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Testo precedente: “Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 160, lett. c), n. 1), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014; - l’art. 82, comma 11, lett. a) e b), DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. (4) Ai sensi dell’art. 1, comma 1067, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, per i soggetti che applicano le disposizioni di cui al presente comma, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi. Ai sensi del successivo comma 1069, le disposizioni di cui al comma 1067 si applicano in sede di prima adozione dell’IFRS 9 anche se effettuata in periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore della L. 145/2018 (1.1.2019). (5) Comma abrogato dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 2), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. Testo precedente: “Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L’ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 7, comma 1, lett. a), DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009 n. 102. (6) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “enti creditizi e finanziari” dall’art. 12, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (7) Le parole “rilevanti ai fini del presente articolo” sono state inserite dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 3), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. (8) Le parole “nonché la rivalutazione delle operazioni “fuori bilancio” iscritte nell’attivo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 112” sono state soppresse dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 3), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. (9) Comma abrogato dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 2), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. Testo precedente: “Le perdite sui crediti di cui al comma 3 e di cui al comma 3-bis, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare dell’accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare del predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.“. In precedenza, le parole “e di cui al comma 3-bis” erano state inserite dall’art. 7, comma 1, lett. b), DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009 n. 102, in vigore dall’1.7.2009. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

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