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ART. 79 Scomputo degli acconti [n.d.r. ex art. 93] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto

dell’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di

acconto si scomputano dall’imposta a norma

dell’articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del

presente articolo.

2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma

dell’articolo 26 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo

1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° dicembre

1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si

scomputano nel periodo di imposta nel quale i

redditi cui afferiscono concorrono a formare il

reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti

e assoggettati alla ritenuta. L’importo da

scomputare è calcolato in proporzione all’ammontare

degli interessi e altri proventi che concorrono

a formare il reddito.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

4 aprile 2025

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