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26. Imputazione dei redditi fondiari [n.d.r. ex art. 23]

Ultimo aggiornamento del:

1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente

dalla percezione, a formare il reddito complessivo

dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo

di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto

reale, salvo quanto stabilito dall’articolo 30 [33,

n.d.r.], per il periodo di imposta in cui si è verificato

il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione

di immobili ad uso abitativo, se non percepiti,

non concorrono a formare il reddito, purchè

la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione

di sfratto per morosità o dall’ingiunzione

di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore

nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti

in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo

21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17,

comma 1, lettera n-bis) (1). Per le imposte versate

sui canoni venuti a scadenza e non percepiti

come da accertamento avvenuto nell’ambito del

procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto

per morosità è riconosciuto un credito di imposta

di pari ammontare. (2)

2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro

diritto reale sull’immobile o di coesistenza di più

diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre

a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto

per la parte corrispondente al suo diritto.

3. Se il possesso dell’immobile è stato trasferito,

in tutto o in parte, nel corso del periodo di imposta,

il reddito fondiario concorre a formare il reddito

complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente

alla durata del suo possesso.

Note:

(1) Le parole “, purchè la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione

di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai

canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e

percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione

ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis)“ sono

state sostituite alle precedenti “dal momento della conclusione del

procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del

conduttore” dall’art. 3-quinquies, comma 1, DL 30.4.2019 n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58.

(2) Ai sensi dall’art. 6-septies, comma 2, DL 22.3.2021 n. 41, convertito,

con modificazioni, dalla L. 21.5.2021 n. 69, le disposizioni cui al

presente comma hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di

locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

31 marzo 2025

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