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ART. 84 Riporto delle perdite [n.d.r. ex art. 102] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. La perdita di un periodo d’imposta, determinata

con le stesse norme valevoli per la determinazione

del reddito, può essere computata in diminuzione

del reddito dei periodi d’imposta successivi

in misura non superiore all’ottanta per cento del

reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero

importo che trova capienza in tale ammontare.

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione

dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare

che eccede l’utile che non ha concorso alla

formazione del reddito negli esercizi precedenti.

La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta

diversi da quelli di cui all’articolo 87, per la

parte del loro ammontare che eccede i componenti

negativi non dedotti ai sensi dell’articolo

109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere

computata in diminuzione del reddito complessivo

in misura tale che l’imposta corrispondente

al reddito imponibile risulti compensata da

eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo

di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze

di cui all’articolo 80. (2)

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta

dalla data di costituzione possono, con le

modalità previste al comma 1, essere computate

in diminuzione del reddito complessivo dei periodi

d’imposta successivi entro il limite del reddito

imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo

che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno

di essi a condizione che si riferiscano ad

una nuova attività produttiva. (3)

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano

nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni

aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie

del soggetto che riporta le perdite venga trasferita

o comunque acquisita da terzi, anche a titolo

temporaneo e, inoltre, venga modificata l’attività

principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta

in cui le perdite sono state realizzate. La modifica

dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo

d’imposta in corso al momento del trasferimento

od acquisizione ovvero nei due successivi

od anteriori. La limitazione si applica anche alle

eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al

comma 5 dell’articolo 96 (4), relativamente agli interessi

indeducibili, nonchè a quelle di cui all’articolo

1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente

all’aiuto alla crescita economica. (5) La limitazione

non si applica qualora:

a) [...] (6)

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento

hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore

alle dieci unità e per le quali dal conto economico

relativo all’esercizio precedente a quello di trasferimento

risultino un ammontare di ricavi e proventi

dell’attività caratteristica, e un ammontare

delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e

relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice

civile, superiore al 40 per cento di quello risultante

dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Al fine di disapplicare le disposizioni del presente

comma il contribuente interpella l’amministrazione

ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge

27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti

del contribuente. (7)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Comma sostituito dall’art. 23, comma 9, DL 6.7.2011 n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111, in vigore dal

6.7.2011.

Testo precedente: “La perdita di un periodo d’imposta, determinata

con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può

essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta

successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza

nel reddito imponibile di ciascuno di essi. [...] Per i soggetti

che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile

per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione

del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita

dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87,

per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi

non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà

tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo

in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile

risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte

a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui

all’articolo 80.“.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 1, comma 33, lett. g), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U.

28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285;

- l’art. 1, comma 72, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U.

27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244.

(3) Comma sostituito dall’art. 23, comma 9, DL 6.7.2011 n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111, in vigore dal

6.7.2011.

Testo precedente: “Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta

dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al

comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo

dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione

che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.“.

Per le precedenti modifiche si veda l’art. 36, comma 12, lett. a), DL

4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n.

248.

(4) Le parole “di cui al comma 5 dell’articolo 96” sono state sostituite

alle precedenti “di cui al comma 4 dell’articolo 96” dall’art. 1, comma

2, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300.

Ai sensi del successivo art. 13, comma 1, la presente disposizione si

applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso

al 31 dicembre 2018.

(5) Periodo inserito dall’art. 1, comma 549, lett. a), L. 11.12.2016 n.

232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.

Successivamente, il citato comma 549 è stato abrogato a decorrere dall’1.1.2019 ai sensi dell’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018 n. 145,

pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 6.

(6) Lettera soppressa dall’art. 36, comma 12, lett. b), DL 4.7.2006 n.

223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi

del successivo comma 14, la disposizione si applica ai soggetti le cui

partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dal 4.7.2006.

Testo precedente: “le partecipazioni siano acquisite da società controllate

dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le

perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;“.

(7) Periodo inserito dall’art. 7, comma 9, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato

in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

7 aprile 2025

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