Gruppo Pittini Governo Investitori Responsabile Comunicazione Carriere Chi sei?
cercasi collaboratori
Ricerca
503 risultati trovati con una ricerca vuota
- Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. A cosa serve 2. A chi si rivolge 3. Attività ammissibili 4. Spese ammissibili 5. Come si accede 6. Oneri documentali 7. Normativa Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Previdenza | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario Giorno pubblicazione 21 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 5 maggio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista < Indietro Previdenza I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dall'art. 1 co. da 76 a 84 della L. 190/2014, consistente nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS. La riduzione trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito, così come per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale. Accredito contributivo Per l'accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2 co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In forza di tale norma, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti. Presentazione della domanda L'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con la circ. 10.2.2015 n. 29. Attività in corso I soggetti già esercenti attività d'impresa hanno l'onere di compilare: a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendono usufruire del regime agevolato. Per i soggetti che hanno già aderito all'agevolazione contributiva, non è necessario ripresentare la domanda ogni anno, restando l'agevolazione operativa fino a che permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia; il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell'INPS. Nella circ. INPS 10.2.2015 n. 29 era stato anche allegato un modello cartaceo per coloro che non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. Se la domanda è presentata oltre detto termine, l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso e dovrà esserne ripresentata una nuova entro il 28 febbraio dell'anno successivo; in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Nuova attività I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare la scelta per l'agevolazione contributiva con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la predisposizione della tariffazione annuale. Versamento dei contributi I contributi determinati in forza dell'agevolazione sopra indicata sono versati: per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d'anno alle consuete scadenze trimestrali; per l'eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello REDDITI. Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contribuzione di maternità di 7,44 euro, in due rate di pari importo (3,72 euro). Esclusione di ulteriori riduzioni contributive Optando per l'agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di: collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato; soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età. Decadenza dell'agevolazione Considerato che il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell'ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, oppure per effetto della perdita dei requisiti d'accesso o per la verifica di una delle cause ostative), anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento. La cessazione dell'agevolazione determina: ai fini previdenziali, l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta; in ogni caso, l'impossibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali (art. 1 co. 82 della L. 190/2014). Dichiarazione di rinuncia al regime contributivo agevolato entro il 28.2 La rinuncia al regime contributivo agevolato va trasmessa all'INPS entro il mese di febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. In tal caso, il regime contributivo ordinario è ripristinato con decorrenza dall'1.1 del medesimo anno. Le comunicazioni che pervengono in data successiva determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario dall'1.1 dell'anno successivo. @ riproduzione riservata Previous Next
- Approvvigionamento strategico | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Approvvigionamento strategico [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 20 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La Legge di Bilancio 2025 ha rifinanziato la Nuova Sabatini con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029. Il rifinanziamento , che consente di assicurare continuità alla misura di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è pari a: 400 milioni di euro per l’anno 2025; 100 milioni di euro per l’anno 2026; 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. La Nuova Sabatini prevede la concessione di contributi (in conto impianti) da parte del Ministero a fronte di finanziamenti (bancari o leasing), erogati da banche/intermediari finanziari aderenti alla misura, destinati a: investimenti in beni strumentali , inerenti all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare; investimenti 4.0 , relativi all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti; investimenti green , concernenti l’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Dal 1° ottobre 2024 è attiva anche la nuova linea di intervento “Sostegno alla capitalizzazione” , che riconosce alle PMI, costituite in forma di società di capitali, un contributo maggiorato rispetto a quello ordinario a fronte di investimenti in beni strumentali, in beni 4.0 e green (coperti sempre con un finanziamento, bancario o in leasing) collegati ad un aumento del capitale sociale: non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento deliberato, interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo; versato per almeno il 25% (oltre all’intero importo del sovrapprezzo delle azioni, se previsto) oppure per l’intero importo, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo. 1. Cos'è 2. A chi si rivolge 3. Cosa finanzia 4. Agevolazioni concedibili 5. Come funziona 6. Modalità e termini presentazione domande 7. Normativa Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- 12. Detrazioni per carichi di famiglia | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 12. Detrazioni per carichi di famiglia Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati , di età pari o superiore a 21 anni (2). [...] (3) [...] (4) [...] (5) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione (6), l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria , esclusi in ogni caso i figli, ancorchè per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c) (7). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 1 bis. [...] (8) 2. Le detrazioni di cui al comma 1 (9) spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. (10) 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. [...] (11) [...] (12) 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 4 bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis. (13) 4 ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione. (14) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. c), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Testo precedente: “Art. 12 (Deduzioni per oneri di famiglia) - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi: a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione. 2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a: a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; b) 3.200 euro, per il primo figlio se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato; c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. 4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4 bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 433 del codice civile. 4 ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.“. In precedenza, la rubrica e la numerazione del presente articolo erano state sostituite alle precedenti “Art. 13 - Detrazioni per carichi di famiglia” dall’art. 1, comma 349, lett. b), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192, apportando altresì alcune modifiche alle relative disposizioni. In precedenza, la numerazione era stata sostituita alla precedente “Art. 11” dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (2) Le parole “, di età pari o superiore a 21 anni” sono state inserite dall’art. 10, comma 4, lett. a), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. (3) Periodo abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. b), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.“. (4) Periodo abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. b), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.“. In precedenza, le parole “950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap” erano state sostituite alle precedenti “800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap” dall’art. 1, comma 483, L. 24.12.2012 n. 228, pubblicata in G.U. 29.12.2012 n. 302, S.O. n. 212, in vigore dall’1.1.2013. (5) Periodo abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. b), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.“. (6) Le parole “che danno diritto alla detrazione” sono state inserite dall’art. 10, comma 4, lett. c), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. (7) Le parole “, esclusi in ogni caso i figli, ancorchè per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)“ sono state inserite dall’art. 19, comma 6, lett. a), DL 27.1.2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.3.2022 n. 25. (8) Comma abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. d), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 1, comma 15, lett. a), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (9) Le parole “Le detrazioni di cui al comma 1” sono state sostituite alle precedenti “Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis” dall’art. 10, comma 4, lett. e), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. In precedenza, le parole “ai commi 1 e 1-bis” erano state sostituite alle precedenti “al comma 1” dall’art. 1, comma 15, lett. a), n. 2, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (10) Periodo inserito dall’art. 1, comma 252, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 253, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019. (11) Periodo abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. f), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis(12), nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 4, comma 1, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276; - l’art. 1, comma 15, lett. a), n. 3, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (12) Periodo abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. f), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono DPR 22.12.1986 n. 917 - Art. 13 19 Documento generato il 16.2.2024 definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.“ In precedenza, il periodo era stato inserito dall’art. 1, comma 15, lett. a), n. 3, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Si veda il DM 31.1.2008, pubblicato in G.U. 1.3.2008 n. 52. (13) Comma inserito dall’art. 1, comma 15, lett. a), n. 4, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (14) Comma inserito dall’art. 19, comma 6, lett. b), DL 27.1.2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.3.2022 n. 25. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 55. Redditi d'impresa [n.d.r. ex art. 51] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 55. Redditi d'impresa [n.d.r. ex art. 51] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa. (2) 2. Sono inoltre considerati redditi d’impresa: a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 10, comma 1, L. 20.11.2017 n. 167 le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 10, comma 3, L. 20.11.2017 n. 167. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 97 [Pro rata patrimoniale] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 97 [Pro rata patrimoniale] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. l), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Art. 97 (Pro rata patrimoniale). - 1. Nel caso in cui alla fine del periodo d’imposta il valore di libro delle partecipazioni di cui all’articolo 87 eccede quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 98, al netto degli interessi attivi, è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell’attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai sensi del periodo precedente è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all’articolo 87. 1 bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni siano possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d’imposta. 2. Per il calcolo dell’eccedenza di cui al primo comma: a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile dell’esercizio, è rettificato in diminuzione con gli stessi criteri di cui all’articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3); b) non rilevano: 1) le partecipazioni in società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell’imponibile di gruppo di cui alle sezioni II e III del presente capo, salvo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 124 , comma 1, lettera a), e 138, comma 1, delle predette sezioni; 2) quelle in società il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 115. Tuttavia, nel caso in cui entro il terzo anno successivo all’acquisto avvenga la cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile è rettificato in aumento dell’importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione di cui al primo periodo. In precedenza, il comma 1-bis era stato inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. L’articolo, inoltre, era stato inserito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 19. Indennità di fine rapporto [n.d.r. ex art. 17] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 19. Indennità di fine rapporto [n.d.r. ex art. 17] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti (2). 1 bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 11 per il primo scaglione di reddito. 1 ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila [n.d.r. 61,97 euro] per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. 2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 [17, n.d.r.], anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. 2 bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 16 [17, n.d.r.], sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 [n.d.r. euro 309,87] per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L’ammontare netto delle indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza. (3) 3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell’aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell’eccedenza. 4. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 4 bis. [...] (4) 5. Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 del codice civile e nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 7 l’imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all’ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall’ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. 6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell’applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Note: (1) Ai sensi dell’art. 37, comma 43, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, per le indennità di fine rapporto di cui al presente articolo nonché le altre indennità equipollenti ivi indicate, non si procede all’iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all’art. 1, comma 412, della L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192, né all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro. (2) Le parole “iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti” sono state sostituite alle precedenti “iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta” dall’art. 37, comma 41, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006. (3) Ai sensi dell’art. 24, comma 1, DL 28.1.2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.3.2019 n. 26., l’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche come determinata dal presente comma, sull’indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a: a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione non si applica sull’imponibile dell’indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro. (4) Comma abrogato dall’art. 36, comma 23, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi dello stesso comma 23, la disciplina di cui al comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del DL 223/2006, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori a 4.7.2006. Testo precedente: “Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’articolo 16 [17, n.d.r.], comma 1, lettera a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 [17, n.d.r.].“. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Bonus colonnine domestiche | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Bonus colonnine domestiche [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è 2. A chi si rivolge 3. Risorse 4. Come funziona 5. Apertura e chiusura sportello 6. Concessione erogazioni 7. Normativa Decreto direttoriale 9 dicembre 2024 - Erogazione contributi 2024 Decreto direttoriale 19 giugno 2024 - Controlli documentali Decreto direttoriale 12 giugno 2024 - Contributi 2024 Decreto direttoriale 9 maggio 2024 - Erogazione contributi (nuova riapertura 2023) Decreto direttoriale 7 febbraio 2024 - Termini di nuova apertura e chiusura sportello per installazioni effettuate nel 2023 Decreto direttoriale 6 dicembre 2023 - Erogazione contributi 2023 Decreto 20 novembre 2023 - Erogazioni contributi 2022 Decreto direttoriale 31 ottobre 2023 - Termini di apertura e chiusura sportello 2023 Decreto direttoriale 2 ottobre 2023 - Termini di apertura e chiusura sportello 2022 Decreto direttoriale 2 ottobre 2023 - Controlli Decreto direttoriale 14 marzo 2023 - Contributi per le infrastrutture di ricarica Il contributo è previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 ( “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti”) , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 ottobre 2022, serie generale, n. 232. Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- 30. Denuncia e decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 27] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 30. Denuncia e decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 27] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell’articolo 29 devono essere denunciate dal contribuente all’ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. 2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell’articolo 29 e hanno effetto da tale anno. 3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell’articolo 29 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall’anno in cui è stata presentata. 4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell’articolo 29 hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 6. Classificazione dei redditi | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 6. Classificazione dei redditi Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi. (1) 2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. 3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Note: (1) Si veda l’art. 14, comma 4, L. 24.12.1993 n. 537, secondo cui nelle categorie di reddito di cui al presente articolo devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. Si veda inoltre l’art. 14, comma 4-bis, L. 24.12.1993 n. 537 (inserito dall’art. 8 del DL 2.3.2012 n. 16) secondo cui nella determinazione dei redditi di cui al presente comma non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 42. Costruzioni rurali [n.d.r. ex art. 39] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 42. Costruzioni rurali [n.d.r. ex art. 39] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate: a) all’abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate; b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 29 [32, n.d.r.] e di quelli occorrenti per la coltivazione; c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 29 [32, n.d.r.]. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 78 Detrazione d'imposta per oneri [n.d.r. ex art. 91-bis] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 78 Detrazione d'imposta per oneri [n.d.r. ex art. 91-bis] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere […] (2) di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-ter). 1 bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-novies). (3) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all’articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonchè dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonchè dell’onere” sono state abrogate dall’art. 14, comma 5, DL 28.12.2013 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.2.2014 n. 13. Ai sensi del medesimo comma 5, la disposizione entra in vigore a decorrere dall’1.1.2014. In precedenza, le parole “dell’onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all’articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro” erano state sostituite alle precedenti “dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1-bis” dall’art. 7, comma 4, L. 6.7.2012 n. 96, pubblicata in G.U. 9.7.2012 n. 158. Ai sensi del medesimo comma 4, la disposizione entrava in vigore a decorrere dall’1.1.2013. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 524, lett. b), L. 24.12.2012 n. 228, pubblicata in G.U. 29.12.2012 n. 302, S.O. n. 212, in vigore dall’1.1.2013. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Investimenti sostenibili 4.0 | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Investimenti sostenibili 4.0 [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- ART. 61. Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 61. Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Art. 61 (Interessi passivi) - 1. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito non danno diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.“. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 95 Spese per prestazioni di lavoro [n.d.r. ex art. 62] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 95 Spese per prestazioni di lavoro [n.d.r. ex art. 62] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1. 2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo (2) periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili. 3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. 4. Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. 5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73 (3), comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. 6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) La parola “secondo” è stata sostituita alla precedente “primo” dall’art. 6, comma 6, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, la disposizione ha effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (3) Le parole “di cui all’articolo 73” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’articolo 72” dall’art. 6, comma 6, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, la disposizione ha effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 11, completamente rivista per recepire le innovazioni apportate dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 al Codice della crisi e dell’Insolvenza di cui al d.lgs.12 gennaio 2019, n. 14, esamina l’attività del collegio sindacale in situazioni di crisi dell’impresa e in caso di insolvenza. La vigilanza del collegio sindacale durante la crisi di impresa è orientata dalla disposizione di cui all’art. 2086, comma 2, c.c. e, sotto altro profilo, da quanto disposto dall’art. 120-bis d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Chiudono la Sezione la Norma sull’affitto di azienda in situazione di crisi (11.11) e quella che regola il ruolo del collegio sindacale durante la liquidazione giudiziale (11.12). 11.1 Vigilanza per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità 11.2 Vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi 11.3 Segnalazione all’organo amministrativo 11.4 Segnalazione all’assemblea e denunzia al Tribunale 11.5 Vigilanza durante la composizione negoziata 11.6 Vigilanza in ordine agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza adottati dall’impresa 11.7 Vigilanza in caso di domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito della documentazione 11.8 Vigilanza in caso di concordato con continuità Note Funzioni di Sindaco Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati