42. Costruzioni rurali [n.d.r. ex art. 39]
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati
le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali,
e relative pertinenze, appartenenti al possessore
o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) all’abitazione delle persone addette alla coltivazione
della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame
e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori
agricoli, nonché dei familiari conviventi a
loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile
siano rispondenti alle esigenze delle attività
esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del
comma 2 dell’articolo 29 [32, n.d.r.] e di quelli occorrenti
per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e
delle scorte occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione
dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma
2 dell’articolo 29 [32, n.d.r.].
Contattami per una consulenza!
Via Conte Girolamo Giusso, 11/c
70125 Bari, BA, Italia