ART. 95 Spese per prestazioni di lavoro [n.d.r. ex art. 62] (1)
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente
deducibili nella determinazione del reddito comprendono
anche quelle sostenute in denaro o in
natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori,
salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento
di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi
di mensa destinati alla generalità dei dipendenti
o a servizi di alloggio destinati a dipendenti
in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche
finanziaria e le spese di manutenzione dei
fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili
per un importo non superiore a quello che
costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell’articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i
fabbricati di cui al secondo (2) periodo siano concessi
in uso a dipendenti che abbiano trasferito la
loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro
nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo
d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei
due periodi successivi, i predetti canoni e spese
sono integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa sono ammesse
in deduzione per un ammontare giornaliero
non superiore ad euro 180,76; il predetto limite
è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti
sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo
di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere
utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli
fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
4. Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci,
in luogo della deduzione, anche analitica, delle
spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate
dal proprio dipendente fuori del territorio comunale,
possono dedurre un importo pari a euro
59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte
all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
5. I compensi spettanti agli amministratori delle
società ed enti di cui all’articolo 73 (3), comma 1,
sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti;
quelli erogati sotto forma di partecipazione
agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori,
sono deducibili anche se non imputati al
conto economico.
6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo
109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili
spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati
in partecipazione sono computate in diminuzione
del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente
dalla imputazione al conto economico.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) La parola “secondo” è stata sostituita alla precedente “primo”
dall’art. 6, comma 6, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in
G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma
13, la disposizione ha effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dall’1.1.2004.
(3) Le parole “di cui all’articolo 73” sono state sostituite alle precedenti