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  • Mobilità Sostenibile | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Mobilità Sostenibile commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Contributi per progetti di mobilità green. Le imprese che guardano al futuro della mobilità possono contare su contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati fino al 75% delle spese ammissibili! Volta a promuovere la trasformazione green del tessuto imprenditoriale italiano, la misura Mobilità Sostenibile supporta la realizzazione di piani di investimento in ottica digitale e green dell’industria degli autobus. L’obiettivo della misura è la produzione di veicoli elettrici e connessi, attraverso la dotazione dell’Investimento 5.3 del PNRR M2C2, che ammonta complessivamente a 300 milioni di euro. Come funziona l’agevolazione Mobilità Sostenibile La misura Mobilità Sostenibile è gestita da Invitalia e si rivolge alle imprese , con sede sul territorio nazionale, che attivano piani di investimento compresi tra 1 e 20 milioni di euro. Ai fini dell’accesso all’agevolazione, l’impresa deve presentare un piano di investimento produttivo che preveda le seguenti finalità. Produzione e ottimizzazione di sistemi di trazione elettrica ; realizzazione di nuove architetture di autobus sviluppate in ottica di incrementare l’utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica, di digitalizzazione dei veicoli e di riduzione del peso dei veicoli; produzione di sensori e sistemi digitali finalizzati alla guida assistita e utili ai fini della gestione delle flotte; realizzazione di componentistica per mezzi di trasporto pubblico ; realizzazione di nuove tecnologie in ambito IoT , finalizzate all’utilizzo nel trasporto pubblico; processi di standardizzazione e industrializzazione dei sistemi di ricarica e di rifornimento dei mezzi di trasporto elettrici; sviluppo di tecnologie volte alla produzione di sistemi di smart charging per autobus a propulsione elettrica. All’investimento produttivo le imprese che richiedono il contributo possono associare: programmi di ricerca industriale ; programmi di sviluppo sperimentale ; formazione del personale , con un’incidenza non superiore al 10% del programma di investimento produttivo. Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati: gli incentivi Invitalia per chi investe in mobilità green Il bando Invitalia per la mobilità sostenibile permette alle imprese di ottenere agevolazioni in forma di: contributo a fondo perduto ; finanziamento agevolato . Le due tipologie di contributi sono concesse anche in combinazione tra loro, fino ad un massimo del 75% delle spese ammissibili sostenute dall’impresa beneficiaria. L’entità dell’agevolazione è calcolata considerando il valore nominale delle suddette spese. Come richiedere le agevolazioni per la mobilità sostenibile Le imprese che vogliono ricorrere alla misura Mobilità Sostenibile possono presentare domanda direttamente sulla piattaforma di Invitalia . L’incentivo è valutato a sportello e, poiché non esiste un vero e proprio bando Invitalia per questa misura, non vi sono delle scadenze da rispettare. Tuttavia è consigliabile affrettarsi, onde evitare che le risorse stanziate finiscano e l’ente decida di sospendere le richieste. Le imprese che richiedono le agevolazioni sono valutate secondo diversi criteri, tra cui l’ordine di recepimento delle richieste . Hai un’impresa e cerchi agevolazioni per investimenti green? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata. I nostri esperti troveranno tutti i bandi adatti al tuo business. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >

  • ART. 123 [Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 123 [Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. v), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, l’eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguentemente alle modifiche recate dalla lett. v), si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007. Resta ferma l’applicazione degli artt. 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma 1 del TUIR. Testo precedente: “Art. 123 (Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo). - 1. Fra le società che hanno esercitato l’opzione di cui alla presente sezione, le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuità di valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 122 risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito. 2. Salvo l’accoglimento dell’istanza di cui al comma 8 dell’articolo 37- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le perdite fiscali di cui all’articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario con la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1. 2-bis. Le perdite fiscali di cui all’articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1.”. In precedenza, il comma 2-bis era stato inserito dall’art. 8, comma 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. L’articolo, in precedenza, era stato sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Contratti di sviluppo - Nuovo sportello Risorse PN RIC 2021-2027 (STEP) | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Contratti di sviluppo - Nuovo sportello Risorse PN RIC 2021-2027 (STEP) [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è 2. A chi si rivolge 3. Cosa finanzia 4. Agevolazioni concedibili 5. Risorse disponibili 6. Modalità e termini presentazione domande 7. Normativa Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • Bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Il bando sostiene la riqualificazione delle strutture ricettive e mira a potenziare, rinnovare e diversificare l’offerta turistica ricettiva della regione. I contributi sono concessi a fondo perduto con importo pari al 50% delle spese ammissibili. La Regione Marche ha pubblicato un bando finalizzato al sostegno della riqualificazione delle strutture ricettive presenti sul territorio. L’obiettivo principale è potenziare, rinnovare e diversificare l’offerta turistica ricettiva della regione. Gli interventi finanziabili potranno riguardare progetti di riqualificazione di strutture ricettive già esistenti oppure la riconversione di immobili in strutture turistico-ricettive, a condizione che tali interventi garantiscano il rispetto di specifici standard qualitativi. A chi si rivolge il bando Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive Possono beneficiare di questo bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. È Inoltre necessario che la sede dell’impresa sia situata nel territorio della Regione Marche e che l’intervento di riqualificazione non sia già stato completato. Interventi ammissibili per il bando Regione Marche Il bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive è rivolto a progetti riguardanti otto specifiche tipologie di strutture ricettive . Queste categorie sono: Alberghi a 5 stelle; Alberghi a 4 stelle; Alberghi a 3 stelle “d’eccellenza”; Country house “d’eccellenza”; Residenze Turistico Alberghiere a 4 Stelle; Residenze Turistico Alberghiere a 3 Stelle “d’eccellenza”; Residenze d’epoca extra-alberghiere “d’eccellenza”; Alberghi diffusi “d’eccellenza”. Come funziona il contributo del bando Marche riqualificazione strutture ricettive Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto . L’Intensità massima del contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili , con un limite massimo di 300.000 euro per progetto. Come presentare domanda per il bando Regione Marche Le domande di partecipazione al bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive potranno essere inviate a partire dalle ore 09:00 del 27 gennaio 2025 e fino alle ore 13:00 del 28 aprile 2025. Hai un’impresa nelle Marche e cerchi contributi per il tuo business? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata con i nostri esperti. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >

  • ART. 90 Proventi immobiliari [n.d.r. ex art. 57] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 90 Proventi immobiliari [n.d.r. ex art. 57] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell’articolo 70 per quelli situati all’estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. (2) Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41. (3) In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. (4) Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. (5) 2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione. (6) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda ris. Agenzia delle Entrate 10.6.2005 n. 77. (3) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 1), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011. (4) Periodo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. a), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione di applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 4.10.2005. (5) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 2), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011. (6) Ai sensi dell’art. 1, comma 35, L. 24.12.2007 n. 244, “tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’art. 90 del testo unico delle imposte sui redditi (...), non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso art. 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica”. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 125 Revoca dell'opzione (1) (2) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 125 Revoca dell'opzione (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Le disposizioni dell’articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di revoca (1) dell’opzione di cui all’articolo 117, sia nel caso in cui la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b) (3). 2. Nel caso di revoca (1) dell’opzione, gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna società singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri così come risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 121. Si applica la disposizione dell’articolo 124, comma 4. La società o l’ente controllante è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca. (4) 3. L’articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con la revoca (5) della tassazione di gruppo relativi all’imposta sulle società. Note: (1) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (2) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (3) Le parole “la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)“ sono state sostituite alle precedenti “l’opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)“ dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 1), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (4) Periodo inserito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 2), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (5) Le parole “la revoca” sono state sostituite alle precedenti “il mancato rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 3), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 41. Unità immobiliari non locate [n.d.r. ex art. 38] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 41. Unità immobiliari non locate [n.d.r. ex art. 38] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 9. Determinazione dei redditi e delle perdite | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 9. Determinazione dei redditi e delle perdite Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. 2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a). 3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. 4. Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. 5. Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, (2) le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “, laddove non è previsto diversamente,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 92, lett. a), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 58. Plusvalenze | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 58. Plusvalenze Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell’articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall’apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 2. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento (4) del loro ammontare. 3. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Ai sensi dell’art. 1, comma 272, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46, le misure di favore di cui al presente articolo, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 della suddetta legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l’accesso ai relativi benefìci. (4) L’art. 2, comma 2 del DM 26.5.2017 ha introdotto l’imponibilità per il 58,14% delle plusvalenze che beneficiano della participation exemption se realizzate dall’1.1.2018. Per espressa previsione normativa, la rideterminazione delle percentuali di imposizione delle plusvalenze su partecipazioni al 58,14% non si applica ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR. Pertanto, le società semplici che cedono una partecipazione e le snc o le sas che beneficiano della pex continuano ad applicare la concorrenza al reddito della plusvalenza secondo la “vecchia” percentuale del 49,72. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 122 Obblighi della società od ente controllante (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 122 Obblighi della società od ente controllante (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. s), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, l’eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate conseguente alle modifiche recate dalla lett. s), ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dall’1.9.2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell’utile relativo all’esercizio anteriore a quello in corso al 31.12.2007. Resta ferma l’applicazione degli artt. 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma 1 del TUIR. Testo precedente: “Art. 122 (Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento). - 1. La società o l’ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti le seguenti variazioni: a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all’articolo 117, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell’opzione; b) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale di cui all’articolo 97, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo; c) in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime di neutralità di cui all’articolo 123.“. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Contratti di sviluppo | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Contratti di sviluppo [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è 2. Soggetto gestore A chi si rivolge Le agevolazioni Come funziona Dotazione finanziaria Documenti utili Normativa Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • ART. 100 Oneri di utilità sociale [n.d.r. ex art. 65] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 100 Oneri di utilità sociale [n.d.r. ex art. 65] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. 2. Sono inoltre deducibili: a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato; (2) b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato; (2) c) [...] (3) d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all’1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l’erogazione stessa; e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio dell’Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato; g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato; h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro (4) o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all’OCSE; i) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi; [l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;] (5) m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza; (6) m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l’ente in favore del quale si effettua il versamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate; (7) (8) n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell’articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza; o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l’ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate; o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonchè a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, (9) finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; (10) o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi (11). 3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1. 4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell’articolo 95 non sono ammesse in deduzione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) In relazione alla deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali, si veda l’art. 89, comma 13, DLgs. 3.7.2017 n. 117: “ La deducibilità’ dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall’articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2”. Ai sensi dell’art. 104, comma 2, DLgs. n. 117/2017, “le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro. Allo stato attuale, si veda l’analoga disposizione di cui all’art. 13, comma 6 del DLgs. 460/97. (3) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 355, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O. n. 211, in vigore dall’1.1.2006. Testo precedente: “le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;“. In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 14, comma 7, lett. b), DL 14.3.2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.5.2005 n. 80. Testo precedente: “le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato;“. (4) Le parole “per importo non superiore a 30.000 euro” sono state sostituite alle precedenti “per importo non superiore a 2.065,83 euro” dall’art. 1, comma 137, lett. b), L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del successivo comma 138, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. (5) Lettera abrogata dall’art. 102, comma 1, lett. e), DLgs. 3.7.2017 n. 117, pubblicato in G.U. 2.8.2017 n. 179, S.O. n. 43. L’art. 104, comma 1 del DLgs. n. 117/2017, tuttavia, stabilisce che la disposizione si applica “in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”. Si veda, inoltre, la Relazione illustrativa. Successivamente, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172, è stato disposto che “le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017”. (6) La deducibilità integrale dell’onere compete solo se è effettuata in favore dei soggetti elencati nel DM 3.10.2002, pubblicata in G.U. 15.11.2002 n. 268. (7) Lettera inserita dall’art. 17-bis, comma 1, DL 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2016 n. 229. (8) Si veda l’art. 17-quater, comma 4, DL 31.12.2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2021 n. 21. (9) Le parole “nonchè a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 294, lett. b), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. (10) Lettera inserita dall’art. 13, comma 3, lett. b), DL 31.1.2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.4.2007 n. 40. Ai sensi del successivo comma 8, la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2007. (11) Lettera inserita dall’art. 1, comma 987, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 989, la disposizione si applica a decorrere dall’esercizio in corso al 31.12.2015. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! 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  • 14. [Altre detrazioni] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 14. [Altre detrazioni] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 [...] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 349, lett. d), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192, in vigore dall’1.1.2005. Testo precedente: “Art. 14 (Altre detrazioni). 1. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49 , con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a: 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro; 235 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro; 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro; 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro; 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. 2. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a: 70 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro; 170 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro; 290 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro; 230 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro; 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro; 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro; 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 o di impresa di cui all’articolo 66, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a: 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro; 126 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro; 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro. 4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro.”. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Business plan | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Business plan Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 La stesura del business plan Esattamente come per chi decide di aprire un bar o un negozio di abbigliamento, l’apertura di un ristorante richiede la stesura di business plan solido e dettagliato. I business plan dei ristoranti sono solitamente divisi in sezioni che descrivono tutti gli aspetti della tua nuova attività, dal tipo di cucina agli aspetti finanziari. Lo scopo principale del business plan del tuo ristorante è quello di: Fare chiarezza su cosa ti serve per aprire il tuo ristorante e definire tutto nei minimi dettagli. Poter prestare la tua idea a un potenziale investitore come prova di sostenibilità del tuo business. Sia che tu decida di imbarcarti in questa avventura da solo o abbia bisogno di affidarti ad un socio o un investitore, un business plan ti permetterà di partire nel modo più organizzato possibile e reperire più facilmente gli eventuali fondi di cui hai bisogno. Panoramica del business: questa sezione fornisce una panoramica generale del ristorante, inclusi il concetto, la missione, la visione, il target di clientela e la posizione del ristorante. Analisi di mercato: qui si analizza il mercato locale per comprendere la domanda esistente per il tipo di cucina offerto dal ristorante, nonché la concorrenza e le opportunità di crescita. Strategia di marketing: questa sezione delinea il piano di marketing del ristorante, inclusi i canali di promozione, la pubblicità, il branding e la presenza online. Menu e approccio culinario: qui si descrive il menu del ristorante, inclusi i piatti principali, le specialità, le opzioni per diete particolari, e l’approccio culinario generale. Struttura organizzativa: si tratta di definire l’organigramma del personale del ristorante, inclusi i ruoli, le responsabilità e le politiche di assunzione. Pianificazione finanziaria: questa sezione fornisce una panoramica dettagliata del budget iniziale per l’avvio del ristorante, i costi operativi previsti, le fonti di finanziamento e le proiezioni finanziarie a breve e lungo termine. Piani operativi: qui si delineano i dettagli operativi quotidiani del ristorante, inclusi gli orari di apertura, i fornitori, la gestione dell’inventario e l’organizzazione del personale. Pianificazione delle risorse umane: questa sezione dettaglia le politiche e le procedure per la gestione del personale, inclusi i requisiti di formazione, la gestione delle prestazioni e i piani di sviluppo della carriera. Un buon business plan per un ristorante dovrebbe essere realistico, dettagliato e basato su una ricerca approfondita. Inoltre, dovrebbe essere regolarmente aggiornato per tenere conto delle sfide e delle opportunità emergenti nel settore. Aprire un ristorante: le sezioni più importanti del tuo business plan Come abbiamo accennato, il business plan di un ristorante è solitamente diviso in sezioni che vanno a concentrarsi sugli aspetti più importanti di questo tipo di business. Ecco un elenco di quelle che, solitamente, sono le sezioni più importanti del business plan di un nuovo ristorante: Riepilogo esecutivo: questa è di norma la prima sezione del business plan, ma è utile scriverla per ultima e utilizzarla come riassunto delle altre sezioni. Concept e menu: in questa sezione andrai a descrivere dettagliatamente la tua idea di ristorante, specificando il tipo di cucina e il menù che vorresti proporre ai clienti. Gestione e struttura organizzativa: esponi e descrivi il tipo struttura organizzativa che utilizzerai e tutte le eventuali persone coinvolte nel progetto. Dipendenti e personale: è spesso facile sottovalutare le esigenze relative al personale. Mettendole nero su bianco, avrai una visione più realistica di quanti dipendenti dovrai assumere per far funzionare il tuo ristorante. Ricerca e analisi della concorrenza: in questa sezione dovrai esporre gli esiti delle tue ricerche riguardo ai dati della tua clientela di riferimento e della concorrenza. Pubblicità e strategie di marketing: in questa sezione sfrutterai gli esiti delle tue ricerche per scegliere le giuste strategie di promozione del tuo ristorante. Proiezioni e riassunto finanziario: soprattutto se stai cercando di ottenere finanziamenti per il tuo nuovo ristorante, questa è forse la sezione più importante. Usala per fornire una previsione di come andranno le vendite e un'analisi di break-even. Precedente Successivo

  • Beni strumentali - Nuova Sabatini | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Beni strumentali - Nuova Sabatini [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115 , integra e modifica la circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022 e ss.mm .ii., e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione” nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione. La Legge di Bilancio 2025 ha rifinanziato la Nuova Sabatini con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029. Il rifinanziamento , che consente di assicurare continuità alla misura di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è pari a: 400 milioni di euro per l’anno 2025; 100 milioni di euro per l’anno 2026; 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. La Nuova Sabatini prevede la concessione di contributi (in conto impianti) da parte del Ministero a fronte di finanziamenti (bancari o leasing), erogati da banche/intermediari finanziari aderenti alla misura, destinati a: investimenti in beni strumentali , inerenti all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare; investimenti 4.0 , relativi all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti; investimenti green , concernenti l’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Dal 1° ottobre 2024 è attiva anche la nuova linea di intervento “Sostegno alla capitalizzazione” , che riconosce alle PMI, costituite in forma di società di capitali, un contributo maggiorato rispetto a quello ordinario a fronte di investimenti in beni strumentali, in beni 4.0 e green (coperti sempre con un finanziamento, bancario o in leasing) collegati ad un aumento del capitale sociale: non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento deliberato, interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo; versato per almeno il 25% (oltre all’intero importo del sovrapprezzo delle azioni, se previsto) oppure per l’intero importo, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo. 1. Cos'è 2. A chi si rivolge 3. Settori ammessi 4. Cosa finanzia 5. Le agevolazioni 6. Come funziona 7. Presentazione domande 8. Informativa trattamento dati personali 9. Disponibilità contributo 10. Documenti utili Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • Bonus quotazione | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Bonus quotazione [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è 2. Le agevolazioni 3. Presentazione domande 4. Modulistica 5. Normativa Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

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