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Bonus quotazione
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1. Cos'è
Il credito d’imposta sostiene le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
La legge di bilancio 2025 (comma 449 dell’art. 1) ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 il c.d. “bonus quotazione”(58).
2. Le agevolazioni
In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.
Con la legge di bilancio per l’anno 2021, legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 230, la misura quotazione PMI era stata prorogata al 31/12/2021.
Con la legge di bilancio per l’anno 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 comma 46, la misura era stata prorogata al 31/12/2022 con parziale modifica delle condizioni (la copertura dei costi, per la quotazione nella misura del 50% delle spese sostenute, era consentita sino ad un importo massimo di 200.000 euro).
Con la legge di bilancio per l’anno 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 395, la misura è stata prorogata al 31/12/2023 con modifica delle condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro.
Con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (“DL Proroghe”), convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, la misura è stata prorogata sino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024) ed è possibile chiedere un credito di imposta pari al 50% sino ad un massimo di 500.000 euro.
La dotazione finanziaria messa a disposizione dell’incentivo è pari a 6 milioni di euro per l’anno 2025 e 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive fino a quella relativa al periodo d’imposta nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo in compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
3. Presentazione domande
La legge di bilancio 2025 (comma 449 dell’art. 1) ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 il c.d. “bonus quotazione”.
4. Modulistica
Modulo di domanda (docx)
5. Normativa
Commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii.
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 aprile 2018 (pdf) che definisce le modalità e i criteri di concessione.
Il decreto, registrato alla Corte dei Conti in data 4 giugno 2018, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018.
Legge di bilancio 2025 (comma 449 dell’art. 1).
Indirizzo
Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia