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ART. 122 Obblighi della società od ente controllante (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione

dei redditi del consolidato, calcolando

il reddito complessivo globale risultante dalla

somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati

da ciascuna delle società partecipanti al

regime del consolidato e procedendo alla liquidazione

dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni

attuative contenute nel decreto ministeriale

di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione

del modello annuale di dichiarazione dei redditi.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. s), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 34, l’eliminazione della rettifica di consolidamento

concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società

controllate conseguente alle modifiche recate dalla lett. s), ha

effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dall’1.9.2007,

esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell’utile relativo

all’esercizio anteriore a quello in corso al 31.12.2007. Resta ferma

l’applicazione degli artt. 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma

1 del TUIR.

Testo precedente: “Art. 122 (Obblighi della società od ente controllante

e rettifiche di consolidamento). - 1. La società o l’ente controllante

presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il

reddito complessivo globale apportando alla somma algebrica dei

redditi complessivi dei soggetti partecipanti le seguenti variazioni:

a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile

dei dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all’articolo

117, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione

in esercizi precedenti a quello di inizio dell’opzione;

b) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del

pro-rata patrimoniale di cui all’articolo 97, secondo quanto previsto

dal comma 2 dello stesso articolo;

c) in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il

valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime

di neutralità di cui all’articolo 123.“.

In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs.

12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190.

10 aprile 2025

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