14. [Altre detrazioni]
[...]
Note:
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 349, lett. d), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192, in vigore dall’1.1.2005.
Testo precedente: “Art. 14 (Altre detrazioni). 1. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49 , con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
235 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
70 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
170 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
290 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
230 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 o di impresa di cui all’articolo 66, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
126 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro; 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro.”.
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