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  • Affitti brevi, via libera del Tar al check-in da remoto

    Annullata la circolare del Viminale che imponeva il controllo faccia a faccia degli ospiti. Una sentenza sottolinea l'inutilità e la complessità burocratica della misura Ok al check-in da remoto nelle strutture ricettive. Il Tar Lazio, sede di Roma, sezione I ter, con la sentenza n. 10210 del 27/5/2025, ha annullato la circolare del ministero dell’interno del 18/11/2024 prot. 38138, che ha prescritto l’obbligo a carico dei gestori di strutture ricettive di identificare faccia a faccia (de visu) gli ospiti. La transizione digitale nel settore ricettivo Il ministero ha preferito questo sistema alle procedure di check-in da remoto, ritenute pericolose per la sicurezza della collettività. Nel mirino della circolare, bocciata dal giudice amministrativo, c’era l’identificazione degli ospiti realizzata mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata o tramite installazione di key boxes all'ingresso. Secondo il Viminale questo tipo di check-in elude l'identificazione personale degli ospiti al momento dell'accesso alla struttura, non garantisce la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore e, quindi, viola l'articolo 109 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). In effetti, per legge, tutte le strutture ricettive, i locatori o sublocatori di immobili con contratti inferiori a 30 giorni possono alloggiare esclusivamente persone munite di documento di identità e con obbligo di comunicazione delle generalità degli ospiti alle questure. Ciò per permettere all’autorità di pubblica sicurezza di rintracciare le persone pregiudicate, sospette o ricercate eventualmente nascoste nelle strutture ricettive. Tradito lo scopo della norma Considerato questo obiettivo, il ministero ha affermato che la gestione automatizzata del check-in tradisce lo scopo della previsione del TULPS: in effetti, constata il Viminale, non si può escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti, le cui generalità restano ignote alla Questura. La circolare, pertanto, ha confermato l'obbligo dei gestori di strutture ricettive di ogni genere di controllare l'identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, con successiva comunicazione alla Questura. Un’associazione di categoria non ha gradito questa impostazione, ha presentato un ricorso per azzerare la circolare ed è riuscita nell’intento. Tre motivazioni dal Tar Il Tar ha dato tre motivazioni della sua decisione. La prima riguarda l’eccessiva burocrazia derivante dal controllo faccia a faccia: questo sistema cozza contro il principio di riduzione degli adempimenti amministrativi abbracciato dal decreto-legge n. 201/2011, che ha semplificato la procedura di comunicazione alle questure prevista dall’articolo 109 del TULPS. In effetti, l’obbligo di vedere in faccia l’ospite costringe a tenere aperta una reception anche in orari notturni o all’alba. La seconda ragione mette in luce che il controllo de visu non innalza di per sé la sicurezza: anche se c’è la consegna delle chiavi in presenza, altri soggetti non visti né identificati potrebbero entrare nella struttura. In sostanza, la circolare impone un adempimento non solo gravoso, ma anche inutile. La terza ragione riguarda il fatto che nella circolare non si spiega il perché di questo appesantimento burocratico: per il Tar non basta, come fa la circolare, parlare genericamente di crisi internazionali o di eventi circoscritti a un solo territorio (come il Giubileo a Roma). La verifica dell'identità a distanza Per il Tar, dunque, il ministero avrebbe dovuto prendere in considerazione le modalità verifica dell’identità da remoto. Ed è proprio questo l’effetto della sentenza: non si tratta di annacquare l’accertamento dell’identità, ma di usare tecnologie per consentirne la verifica a distanza.  Riproduzione riservata

  • Corretta l’interpretazione del Consiglio di Stato su Sirmione

    Riflettere sui vari motivi che inducono i proprietari ad evitare le locazioni residenziali. La sentenza del Consiglio di Stato sul caso di Sirmione è un freno importante ai regolamenti locali che cercano di contrastare il fenomeno delle locazioni turistiche, ma non deve spostare l’attenzione dal fatto che, se ci sono sempre meno immobili da destinare alle locazioni residenziali, non è a causa degli affitti brevi. “Il problema reale è che l’attuale assetto normativo sulle locazioni residenziali scoraggia i proprietari a locare correndo il rischio di dover affrontare un calvario nel caso di inquilini morosi. Chi può, preferisce utilizzare l’immobile per locazioni brevi. Chi non può, e si tratta di una fortissima maggioranza, preferisce lasciare l’immobile sfitto. E realtà come quelle di Firenze e Milano confermano che il numero degli immobili vuoti è di gran lunga superiore di quelli locati a fini turistici” (Fonte: FIMAA-Confcommercio) . Anche se probabilmente il caso di Sirmione non è del tutto sovrapponibile a quelli di Roma, Firenze o Bologna, il Consiglio di Stato – ricorda FIMAA – afferma esplicitamente che i Comuni non possono impedire di locare abitazioni a fini turistici, se questa attività viene svolta in forma non imprenditoriale. I giudici sottolineano infatti che questa attività rappresenta “un atto dispositivo dell’immobile, riconducibile al diritto del proprietario ed alla libertà contrattuale”, e come tale “non è soggetto a poteri prescrittivi ed inibitori della pubblica amministrazione”. Chi decide di locare un immobile per uso turistico in forma non imprenditoriale pertanto non deve richiedere una Scia, ma deve effettuare “una mera comunicazione di inizio attività, a fini di monitoraggio”. In simili casi, il Comune non dispone di “poteri conformativi o inibitori”. Eventualmente – e solo nel caso in cui possa esercitare “altri poteri espressamente conferiti” – può “avviare un altro procedimento”. Questi principi limitano i poteri di intervento dei tanti Comuni che negli ultimi anni cercano di dissuadere l’orientamento alle locazioni turistiche, e ribadiscono in modo chiaro che il proprietario ha diritto di disporre del proprio immobile come meglio crede. Al di là di questo, bisogna riconoscere che in Italia esiste un problema reale per la mancanza di immobili da destinare alle locazioni residenziali. La causa però va cercata altrove, ovvero in una normativa che dovrebbe tutelare anche la proprietà nei casi di inquilini morosi con proprietari costretti ad affrontare spese onerose e tempi lunghi per ritornare in possesso della propria unità. Una disciplina da rivedere per evitare di indurre ulteriormente i proprietari dal concedere in locazione le proprie case per uso residenziale. I dati dell’Istat dimostrano inequivocabilmente che i proprietari nella maggior parte dei casi preferiscono lasciare vuote le proprie case. In Italia, attualmente ci sono 9,5 milioni di unità vuote, su 35 milioni di abitazioni. Quasi una su tre. Non si tratta di abitazioni che si trovano solo in piccoli paesi, ma anche in città a forte vocazione turistica. A Firenze, su 177mila abitazioni totali, 38mila risultano locate con contratti residenziali di 4+4 anni, 10mila sono utilizzate per le locazioni brevi e ben 26mila sono le abitazioni vuote. Dati che esprimono che ogni 4 case destinate a locazioni turistiche, ce ne sono almeno altre 10 vuote. A Milano le proporzioni sono addirittura maggiori: le case locate a medio-lungo termine sono 180mila, le locazioni turistiche 20mila, e ben 100mila le case vuote: per ogni appartamento destinato a uso turistico ce ne sono altri 5 inutilizzati. Stiamo parlando di realtà nelle quali i proprietari non avrebbero alcun problema a trovare un inquilino e se non intendono locare è evidente che il rinunciare ad un’entrata extra, sia tuttora il male minore.

  • REGIME FORFETTARIO 2025

    forfettari Cosa prevede il nuovo regime forfettario per l'anno 2025? Quali sono i cambiamenti apportati dalla legge di bilancio per le partite iva che aderiscono al nuovo regime forfettario? Ecco una guida per le nuove partite iva 2025. Il nuovo regime forfettario, è il regime fiscale agevolato destinato alle partite iva di ridotte dimensioni. Tale regime forfettario, introdotto dal 1° gennaio 2015, prevede rilevanti semplificazioni sia ai fini IVA sia ai fini contabili, consentendo inoltre la determinazione forfetaria del reddito su cui verrà pagata un’unica imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni di attività, per poi passare dal sesto anno in poi al 15%.

  • Agevolazioni per l'energia

    Installazione impianto solare Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con provvedimento direttoriale, ha definito i termini di apertura dello sportello agevolativo e le modalità di presentazione delle domande per il sostegno ai programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’ autoproduzione di energia elettrica  ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici  per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

  • Nuovi limiti detrazioni

    Con redditi superiori a 75mila euro, i contribuenti devono scegliere quali spese mantenere, privilegiando quelle con percentuale più alta. Ecco quali Taglio delle detrazioni, la palla passa al contribuente che potrà operare una scelta di vera e propria pianificazione escludendo dalla riduzione quelle spese che danno accesso a un maggiore sconto fiscale. Qualora gli oneri sostenuti nell’anno siano superiori a nuovi tetti di spese detraibili, che scattano dopo i 75mila euro di reddito complessivo, i contribuenti potranno scegliere di inserire in dichiarazione quelle con più elevata percentuale di detrazione privilegiando eventualmente quelle derivanti dai bonus edilizi (con percentuali del 50% o 36%) rispetto alle ordinarie al 19% come le spese universitarie, scolastiche, interessi dei mutui e premi per assicurazioni vita. Questo è uno degli aspetti più importanti chiarito dall’agenzia delle entrate nella circolare 6/E pubblicata lo scorso 29 maggio in merito all’applicazione dei nuovi limiti sull’ammontare delle spese detraibili per i contribuenti con oltre 75 mila euro di reddito annuale. Niente limitazione per gli over 75 mila euro Va preliminarmente ricordato che ai sensi dell’articolo 1 comma 10 della legge 207/2024 (la legge di bilancio 2025) è prevista una limitazione agli oneri detraibili esponibili nelle dichiarazioni a partire dall’anno d’imposta 2025 per i contribuenti con redditi oltre i 75mila euro. Nello specifico il legislatore ha fissato due tetti massimi, il primo di 14 mila euro fruibile dai contribuenti con redditi da 75 mila fino a 100 mila euro, ed il secondo di 8 mila euro per quelli con redditi oltre i 100 mila euro. I tetti citati sono l’importo massimo degli oneri inseribili nel 730 o nel modello redditi, ammontare che si raggiunge solo tramite l’applicazione di un coefficiente familiare che premia i nuclei con almeno 3 figli a carico. La citata disposizione però ha delle tutele: restano escluse dal taglio le spese sanitarie e le somme investite in start-up innovative e pmi innovative. Fuori dalla quantificazione dei nuovi plafond, se derivanti da contratti sottoscritti ante 2025, gli oneri sostenuti per interessi passivi per i mutui sull’abitazione principale ed i premi per assicurazioni vita/infortuni così come le spese per bonus edilizi sostenute entro il 31 dicembre 2024. L’arbitraggio in caso di “splafonamento” La norma in commento nulla dice in merito alle scelta delle spese da inserire in dichiarazione qualora nell’anno interessato, il contribuente abbia sostenuto più oneri detraibili rispetto a quelle fruibili in conseguenza del taglio. Il caso può essere quello di un single con reddito complessivo di oltre 100 mila euro e un correlato massimo di spese detraibili di 4000 euro (il tetto di 8 mila euro dimezzato in applicazione del coefficiente familiare). Qualora lo stesso contribuente avesse sostenuto oneri detraibili nell’anno per 6000 euro composti da spese detraibili al 19% e al 50% - 36%, come specificato dall’agenzia delle entrate, può scegliere in autonomia quale inserire privilegiando in questo caso gli oneri a più elevata percentuale di detrazione. Il contribuente citato avrà quindi la convenienza fiscale di esporre in dichiarazione un bonus edilizio sull’abitazione principale che dà diritto al 50% di detrazione lasciando come residuali invece eventuali le spese al 19% come quelle per premi di assicurazioni vita. L’agenzia delle entrate nella circolare in commento ha infatti specificato che “nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo così determinato, in assenza di specifiche disposizioni, il contribuente individua, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione sulla base delle singole disposizioni agevolative”. riproduzione riservata

  • Criptovalute: la mappa globale delle aliquote

    Ecco dove sono i paradisi fiscali Malta, Cipro e Lussemburgo non tassano le criptovalute, mentre Germania e Danimarca superano il 50%. L'Italia si prepara a un aumento al 33% nel 2026. In Europa Malta, Cipro, Lussemburgo, Belgio ed Estonia sono i paradisi fiscali per le criptovalute data l’assenza di tassazione. Aliquota asfissiante invece per Germania e Danimarca oltre il 50%. L’Italia, con il 26%, si attesta poco oltre la media europea che risulta essere del 20%. Tassazione delle plusvalenze in Italia e in Europa In Italia, la Legge di bilancio 2025 ha rivisto le modalità di tassazione delle cripto-attività. A partire dal primo gennaio del 2026 le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività saranno soggetti ad un’imposizione fiscale del 33%. L’anno in corso si configura quindi come un periodo di transizione che vede la conferma della stessa aliquota stabilita in precedenza, vale a dire il 26%. Se fino al 2024 i redditi derivanti dall’attività in cripto non erano imponibili se al di sotto dei 2.000 euro, a partire dal 2025 la realizzazione di una plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva. In Europa, però, il quadro fiscale è tutt’altro che omogeneo, andando da paesi che non applicano alcuna imposta, come Malta, Cipro, Lussemburgo, Belgio ed Estonia, a quelli che impongono aliquote particolarmente elevate, come Germania e Danimarca, dove superano anche il 50%. Al di là degli estremi, ci sono sistemi forfettari come nei Paesi Bassi (33%), Francia e Svezia (30%) e Bulgaria (10%), oppure progressivi come nella Repubblica Ceca che prevede il 15% sotto i 70mila euro annui e il 23% oltre quella soglia. Il Regno Unito, invece, adotta un approccio più complesso facendo una distinzione della tassazione sulla base dell’attività svolta e imponendo obblighi dichiarativi particolarmente rigidi. In media la tassazione in Europa si aggira intorno al 20%. Aliquote nel resto del mondo Anche in Nord America le criptovalute sono soggette a imposte progressive. In Canada le aliquote variano tra il 15% e il 50% a seconda del reddito e della provincia, mentre negli Stati Uniti la tassazione va dal 15% al 37%. Negli Usa, le criptovalute vengono considerate come proprietà, motivo per il quale ogni transazione che genera una plusvalenza è soggetta a tassazione. In Asia alcuni paesi si confermano veri e propri paradisi fiscali per le criptovalute come Brunei, Hong Kong, Malesia e Singapore che non prevedono alcuna tassazione. Indonesia e Vietnam applicano aliquote tra lo 0% e il 5%, mentre in Giappone si arriva fino al 45%. Taiwan e India impongono aliquote del 40% e del 30% rispettivamente. In Cina, infine, il trading di criptovalute è severamente vietato. Scenario variegato anche in America Latina. Il Cile utilizza aliquote progressive fino al 40%, mentre in Perù si va dal 5% al 30%. Messico, Costa Rica, Bolivia, Brasile e Argentina adottano una flat tax del 15%. In Colombia l’imposta si attesta intorno al 10%, mentre Panama ed El Salvador non prevedono alcuna imposizione fiscale. Regolamenti in materia di criptovalute Con l’entrata in vigore del Regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), l’Unione Europea si è posta all’avanguardia nella regolamentazione dei crypto-asset. Il nuovo quadro normativo prevede standard di sicurezza, trasparenza e tutela per i consumatori, limitando l’operatività delle società offshore non regolamentate che finora avevano agito con controlli minimi e poca trasparenza. A livello globale, un primo tentativo di armonizzare le regole è stato tentato dall’OCSE con il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), pubblicato nel 2022 con lo scopo di definire criteri comuni per la rendicontazione e lo scambio di informazioni fiscali tra le autorità. Nell’ambito UE, questo percorso arriva a compimento con l’evoluzione della Direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC), giunta alla versione DAC8. Il nuovo capitolo della direttiva amplia agli operatori di criptovalute gli obblighi di comunicazione, rafforzando la rete europea contro l’evasione fiscale nel mondo digitale. Riproduzione riservata

  • Mini cartelle, enti locali, Asl, ordini debitori di AdER

    Coinvolti 7mila enti creditori, morosi per circa 80 milioni di euro. La riscossione non risparmia nemmeno ordini professionali e camere di commercio Corto circuito per lo stralcio delle mini cartelle per Asl, enti locali, ma anche ordini professionali, consorzi di bonifica, ASL e camere di commercio. La riscossione non risparmia nessuno, nemmeno gli enti creditori che in 7mila si trovano oggi debitori di AdER ( agenzia delle entrate- riscossione) per un totale di circa 80 milioni di euro, per le spese di recupero delle minicartelle azzerate nel 2012. La Legge di Bilancio 2013 (L. 228/2012), ultimo provvedimento del Governo Monti, prevedeva all’art. 1, commi 527-529 bis l’annullamento automatico delle mini cartelle esattoriali: crediti fino a duemila euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, iscritti in ruoli esecutivi fino al 31/12/1999 e non riscossi entro il 30/6/2013. Lo scarico delle cartelle venne attuato più di due anni dopo, con DM del MEF del 15/6/2015. Restavano dovute dagli enti creditori e in molti casi restano dovute le spese per le procedure esecutive poste in essere per il tentato recupero dei crediti da parte dei numerosi agenti che costituivano il sistema della riscossione prima dell’unificazione sotto Equitalia e da luglio 2017 in Agenzia Entrate Riscossione. Le spese di riscossione delle mini cartelle stralciate vennero richieste nel 2015 da Equitalia agli enti creditori e prevedevano a partire da giugno 2016 il pagamento a condizioni di favore: dieci rate annuali senza interessi per le spese di riscossione sui ruoli erariali, e venti rate annuali senza interessi per ruoli non erariali. Il meccanismo di pagamento non prevedeva la compensazione con altre somme dovute dall’agente della riscossione verso gli enti, per cui i debiti sono ancora oggi esistenti. Approssimandosi il termine decennale di decadenza dei debiti non riscossi, AdER ha emesso delle richieste di pagamento agli enti ancora debitori, che sono tenuti a versare le prime rate entro il 30 giugno. Le richieste di pagamento riguardano circa 7mila enti creditori: enti locali, ma anche ordini professionali, consorzi di bonifica, ASL e camere di commercio. Come in una nemesi fiscale, oggi molti enti creditori si trovano nella stessa situazione dei contribuenti quando viene notificato loro un debito antico ma valido, per il quale non è possibile risalire ai documenti giustificativi. Le lettere agli enti recano la formula standard di comunicare i pagamenti già avvenuti, probabilmente perché la situazione degli importi ancora da riscuotere non è semplice da ricostruire, data l’origine così datata dei crediti. Ancora più complesse sono le procedure di verifica del debito e di riconciliazione dei pagamenti da parte degli enti, dopo un periodo così lungo e per importi relativamente bassi. Alcuni degli enti sono oggi estinti, accorpati, trasformati, e dopo dieci anni i referenti contabili per buona parte cambiati. In ogni caso, i crediti oggetto dell’operazione di recupero attuale rappresentano una partita di giro in quanto per buona parte rappresentano transazioni fra diverse amministrazioni pubbliche. Anche i successivi stralci, sebbene apparentemente gratuiti per gli enti creditori, non sono mai stati gratuiti per i contribuenti, in quanto apportano al bilancio dello Stato solo somme spese invano per recuperare somme non riscosse. riproduzione riservata

  • Criptovalute

    Bitcoin L’aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività

  • Collegi sindacali

    Gli adempimenti da effettuare subito dopo la nomina Gli adempimenti da effettuare subito dopo la nomina I collegi sindacali nominati o confermati in occasione dell’attuale stagione assembleare devono porre in essere alcune specifiche attività cosiddette di “insediamento”, volte a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal Codice civile e declinati nelle vigenti Norme di comportamento. Il primo adempimento post assembleare è l’accettazione per iscritto della nomina contenuta nella delibera. La nomina, infatti, deve essere comunicata dalla società all’interessato ed iscritta, entro 30 giorni dalla delibera, nel Registro imprese a cura degli amministratori. I sindaci, al momento della formale accettazione della nomina, devono aver valutato la propria capacità di svolgere adeguatamente l’incarico e aver verificato che: non sussistano cause d’ineleggibilità (che dopo la nomina si trasformano in cause di decadenza) o di incompatibilità; che la nomina sia conforme alle disposizioni dello statuto e che siano stati considerati eventuali requisiti aggiuntivi richiesti in particolari settori. Requisiti Qualora al collegio sindacale non sia affidata la revisione legale, è sufficiente che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel registro dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tal registro, devono essere scelti tra gli iscritti nella sezione “A Commercialisti” dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’albo degli avvocati o dei consulenti del Lavoro oppure fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Qualora, invece, il collegio sindacale sia incaricato di effettuare la revisione legale, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. Oltre a quanto previsto dal Codice civile, è necessario verificare se ulteriori requisiti sono stabiliti da leggi speciali per specifici settori e/o dallo statuto. Indipendenza Nella prima riunione successiva alla nomina, il collegio sindacale deve valutare, sulla base delle dichiarazioni dei sindaci e delle informazioni disponibili, il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto, necessari per svolgere l’incarico con obiettività, integrità e nell’assenza di interessi, diretti o indiretti. Se le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire l’indipendenza del sindaco, le Norme di comportamento declinano in senso più ampio tale requisito, esplicitando la necessità che sussista sia il corretto atteggiamento professionale consistente nell’espletare l’incarico considerando solo gli elementi rilevanti per l’esercizio della sua funzione, sia la condizione di non essere associato a situazioni dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità di svolgere l’incarico in modo imparziale sia compromessa. La Norma 1.4 declina le modalità per “misurare” l’indipendenza, inclusa quella finanziaria. Impegno e tempo La valutazione dell’impegno e del tempo richiesti dall’incarico deve tener conto di vari fattori tra cui: l’ampiezza e la complessità dell’incarico in relazione anche alla natura, alla dimensione, al settore di attività, all’assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società; la composizione e le funzioni del collegio sindacale (svolgimento o meno della revisione legale); la struttura di cui si avvale il sindaco (ad esempio, la possibilità di utilizzo di dipendenti e ausiliari); la specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale; le altre attività lavorative svolte dal sindaco e gli ulteriori incarichi. Al riguardo è estremamente importante il ruolo svolto dalla dichiarazione di trasparenza (articolo 2400, comma 4 del Codice civile). Il sindaco che, effettuata la valutazione dell’impegno e del tempo necessario al corretto svolgimento delle attività derivanti dall’incarico, ritenga di non essere in grado di parteciparvi adeguatamente, è opportuno che non accetti la nomina. Il sindaco che assume più di 20 incarichi deve implementare un’attività di autovalutazione periodica, in un’ottica di comply or explain . INELEGGIBILITÀ Preclusione assoluta: Il professionista non accetta l’incarico e, se eletto, vi rinuncia quando: è interdetto; è inabilitato; è fallito; è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi; è amministratore della società o delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; è coniuge, unito civilmente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società; è coniuge, unito civilmente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo. Preclusione relativa Sulla base dell’analisi dei rischi va valutato il caso in cui il sindaco è legato alla società o a società del gruppo da un rapporto di lavoro/di consulenza o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza

  • Sindaco: compensi

    Compensi proporzionati alla qualità e alla quantità dell’impegno richiesto All’atto della nomina, il sindaco deve anche valutare se il compenso proposto sia idoneo e proporzionato a remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali deve svolgere l’incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta, nonché della conformità alle norme di legge, quando applicabili, che ne disciplinano la determinazione, così come previsto nella Norma di comportamento 1.5. I riferimenti normativi in materia di remunerazione sono contenuti nell’articolo 2402 del Codice civile, il quale prevede che il compenso annuale dei sindaci, se non è stabilito nello statuto, deve essere determinato dalla assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Per orientamento costante della giurisprudenza è ritenuto, altresì, applicabile l’articolo 2233 del Codice civile nella parte in cui prevede che «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione». Alle previsioni contenute nel Codice civile, si è aggiunta la legge 49/2023 che - per tutelare le attività professionali, tra cui ovviamente rientrano gli incarichi di sindaco - prevede un compenso giusto, equo, proporzionato alla prestazione professionale richiesta e conforme a quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali (nel caso dei commercialisti, il riferimento è ai parametri previsti dall’articolo 29 del decreto del ministero della Giustizia 140/2012, in materia di liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale). Secondo quanto previsto nella Norma 1.5, nel valutare la congruità del compenso proposto al sindaco, lo stesso dovrebbe accettare importi rispettosi delle prescrizioni della legge 49/2023 (articolo 1 e all’articolo 3, comma 1), in quanto proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, ovviando alla richiesta di compensi che, a seguito della rigorosa applicazione dei parametri previsti nel decreto del ministero della Giustizia 140/2012, risultino decisamente abnormi e quindi sproporzionati alla qualità e quantità del lavoro da svolgere. Di tutte le verifiche e le valutazioni fatte in sede di insediamento del collegio sindacale, deve essere data rappresentazione all’interno del verbale della riunione, per la cui redazione può essere opportuno utilizzare lo schema reso disponibile dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (verbale 1 del documento “Verbali del Collegio sindacale di società non quotate”).

  • Procacciatore d'affari

    Denuncia dell’attività al Registro delle Imprese e al Repertorio delle Notizie Economiche ed Amministrative Il "procacciatore d'affari" è colui che riceve da un'impresa l'incarico di promuovere contratti in suo nome in una determinata zona, senza divenirne dipendente né subirne il potere di direzione. Si tratta, quindi, di un rapporto di collaborazione atipico, non essendo regolato da alcuna norma di legge; inoltre, è distinto dal rapporto di agenzia, commissione e mediazione. Il procacciatore d'affari non ha un incarico stabile e duraturo, senza diritto di esclusiva per la zona di competenza. Proprio per questo, può, a sua volta, svolgere la propria opera anche per conto di altri imprenditori. Dalla giurisprudenza costante, si evince pertanto chiaramente che gli elementi seguenti non sono comunque compatibili con la figura del procacciatore d’affari, poiché definiscono un agente/rappresentante di commercio: Istruzioni dettagliate in merito alle modalità di svolgimento dell’incarico Assegnazione di una zona Esclusività Compenso base fisso Tempo indeterminato (altresì a tempo determinato con rinnovo tacito) Divieto di concorrenza Obbligo di “dover fare” (“deve”, non “può”) Elevata entità di provvigioni. L'istanza di iscrizione presentata dall’Imprenditore che denuncia questa attività è possibile solo per i beni mobili. Infatti, l'attività libera di procacciamento d'affari nel settore immobiliare, anche in via occasionale (max 60 gg/anno) è VIETATA: l'attività è sempre soggetta alle norme sugli agenti d'affari in mediazione (Legge 39/1989). Per iniziare l'attività si deve presentare SCIA con Modello requisiti "Mediatori" o MOC (mediatore occasionale). Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione l’8 luglio 2010 con la Decisione n. 16147 e, qualche anno fa, ribadito con la Sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017. Per iscriversi al Registro Imprese come procacciatore nell’ambito dei beni mobili o dei servizi ovvero denunciare al R.E.A. la relativa attività, si deve allegare una lettera d'incarico e dimostrare che l'attività sia legata allo svolgimento di uno o alcuni specifici affari in un arco temporale determinato (per es. in occasione di fiere, congressi, ecc..), senza che il rapporto prosegui con il cliente dopo aver svolto l'incarico. La domanda/denuncia al RI/REA deve essere, altresì, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente dall’interessato, nella quale quest’ultimo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze giuridiche in caso di dichiarazioni mendaci e/o non veritiere, in relazione alla predetta lettera d’incarico presentata, dichiara: che l’esercizio dell’attività denunciata esula dall’ambito di applicazione delle normative relative alle attività cc.dd. Regolamentate (di cui ai Decreti ministeriali 26/10/2011 i quali prevedono un’iscrizione qualificata nella sezione REA del Registro Imprese, con dichiarazione dei requisiti morali e professionali), o di quelle riferite ad altre attività (es. agente assicurativo, agente in attività finanziaria, ecc..) appositamente disciplinate da specifiche leggi speciali; di non assumere alcuna obbligazione rispetto alla conclusione del contratto, in quanto l’attività consiste esclusivamente nel promuovere e segnalare al preponente, eventuali clienti interessati ad uno o più specifici rapporti commerciali; che l’attività denunciata al R.E.A. è svolta senza vincolo di stabilità e si estrinseca nel raccogliere le ordinazioni dei clienti, trasmettendole al committente; che l’attività si svolge con riferimento ad uno specifico lasso di tempo ben determinato e senza la presenza di alcun vincolo di esclusività nei confronti del committente, verso il quale non assumerà alcun divieto di concorrenza ovvero obbligo di “dover fare”; che la continuità della prestazione è legata alla durata determinata meglio specificata all’interno del contratto allegato alla presente istanza di iscrizione. Si precisa che il contenuto della suddetta dichiarazione può, in alternativa, essere riportato nelle note della prescritta modulistica ministeriale di riferimento all’interno del riquadro NOTE (XX). La data di inizio attività dichiarata nella domanda/denuncia al RI/REA deve essere uguale alla data di effettivo inizio dell’attività, che può anche essere precedente alla data di presentazione della domanda/denuncia medesima. N.B. L’inizio attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa. Il Registro Imprese, pertanto, rispetto alle dichiarazioni rese dall’imprenditore, effettua un controllo in relazione alla “lettera di incarico” trasmessa a corredo della pratica di inizio/variazione attività. Qualora emergano indizi che facciano ritenere che il contenuto del contratto sia riconducibile alla figura del contratto di agenzia (es. incarico a tempo indeterminato di segnalare clienti/affari in via continuativa, rappresentanza, impegni reciproci, provvigioni, compensi fissi, iscrizione Enasarco, ecc.), il Registro Imprese può rifiutare la pratica, ai sensi della legge 241/90, con richiesta di ripresentare la stessa correttamente, completa della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), all’interno della quale evidenziare il possesso dei requisiti previsti dalla legge. L’istanza viene altresì respinta nel caso in cui l’attività di procacciatore di affari venga esercitata in modo del tutto saltuario, poiché mancherebbe l’esercizio in modo continuativo e organizzato dell’attività imprenditoriale.

  • Guida per tassisti

    Se sogni un lavoro dinamico e a contatto con il pubblico, diventare tassista potrebbe essere il percorso giusto. Scopri come avviare questa carriera e in che modo dotarsi della licenza per guidare un taxi tra regolamenti, investimenti e vantaggi. Scopri la nostra guida: Come diventare tassista --->

  • Parchi divertimento

    In Italia il settore è in forte espansione e le strutture diventano vere e proprie attrazioni turistiche: per la stagione 2025 sono previsti 220 milioni di investimenti. di Walter Pittini 18/04/2025 I parchi divertimento si preparano a inaugurare la stagione 2025 e diventano delle vere e proprie attrazioni turistiche per il pubblico, grazie a un’offerta sempre più diversificata che include nuove attrazioni e spettacoli dal vivo, ma anche aree a tema immersive e strutture alberghiere in costante ampliamento. Verso i 500 milioni di investimenti entro il 2027 Nonostante il quadro economico complesso, il settore italiano si conferma in forte espansione: per quest’anno, infatti, sono previsti investimenti record per 220 milioni di euro, con oltre 40 milioni che saranno destinati all’efficientamento energetico con l’obiettivo di potenziare gli impianti fotovoltaici e ottimizzare il consumo di risorse idriche. Il budget, in aumento del 47% rispetto al 2024, proietta così il comparto verso il traguardo dei 500 milioni di euro investiti entro il 2027, allineando sempre di più i player italiani alla traiettoria di alcuni mercati più sviluppati come Stati Uniti, Giappone e Francia. Offerta migliorata anche per parchi acquatici e faunistici «Il comparto sta vivendo una fase di grande slancio, con investimenti che superano le previsioni e un forte impegno nella diversificazione dell’offerta e nella sostenibilità», ha spiegato Luciano Pareschi, presidente dell’Associazione parchi permanenti italiani. «Se da un lato i grandi operatori continuano a trainare il mercato, diventando delle vere e proprie destinazioni turistiche, dall’altro osserviamo una significativa propensione al rinnovamento anche tra le realtà più piccole, che rafforzano la loro competitività attraverso nuove attrazioni e interventi strutturali, confermandosi attori sempre più influenti nei relativi territori di appartenenza, anche in chiave di attrattività turistica». E se, da un lato, le strutture acquatiche fanno sempre più leva sul connubio tra divertimento e relax con l’introduzione di nuove aree benessere, dall’altro bisogna considerare anche la spinta dei parchi faunistici, che stanno introducendo alcuni format più didattici a supporto dei progetti di conservazione della biodiversità e della tutela delle specie a rischio. Un 2025 di anniversari importanti  C’è da dire, poi, che il 2025 segna un anno di grandi anniversari, dai 50 anni di Gardaland, che ha ricevuto 10 milioni di euro da parte di Merlin Entertainments (il gruppo internazionale di cui fa parte) per la costruzione della water dark ride sotterranea Animal Treasure Island, fino al decimo compleanno di Cinecittà World, che ora cerca di posizionarsi anche come set ideale per spot, fiction e programmi televisivi. Sulla stessa linea si inserisce anche Leolandia, che pochi mesi fa ha emesso il suo primo bond da 12,5 milioni di euro per la costruzione di un’area tematica di 20 mila metri quadrati e l’aggiunta di 10 nuove attrazioni, dedicate soprattutto alla fascia 6-12 anni. I competitor internazionali Insomma, la strategia italiana si ispira ai grandi modelli internazionali: solo alcune settimane fa, infatti, Comcast ha annunciato l’apertura del primo parco a tema Universal in Europa, a circa 80 chilometri dalla città di Londra, per il quale ha messo sul tavolo un budget multimiliardario. Il progetto, che aprirà al pubblico nel 2031, diventerà infatti la più grande attrazione turistica del Regno Unito, attirando 8,5 milioni di visitatori stimati all’anno e generando una spinta per l’economia britannica di circa 50 miliardi di sterline (oltre 58 miliardi di euro). Ma il proprietario di Sky non è di certo l’unico attore globale coinvolto: anche il colosso dell’intrattenimento Walt Disney ha scelto di accelerare sui parchi divertimento, stanziando un totale di 60 miliardi di dollari per i prossimi dieci anni, di cui 17 miliardi di dollari solo in Florida, dove Disney World Orlando include ben sei strutture autonome. Oltre 20 milioni di presenze registrate nel 2023 Tornando all’Italia, secondo gli ultimi dati Siae relativi all’anno 2023, il comparto ha registrato un fatturato totale di 350 milioni di euro, con oltre 20 milioni di presenze e un indotto complessivo di oltre 2 miliardi di euro, confermandosi un importante motore di sviluppo economico e occupazionale.

  • Voucher internazionalizzazione

    Dalla Camera di Commercio di Bari per l’internazionalizzazione delle imprese Il bando intende favorire la crescita della competitività delle imprese attraverso un sostegno finalizzato all’acquisizione di servizi per internazionalizzarsi, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi.

  • Bando Start up 2025

    Start up Rientra nelle linee operative della Camera di Commercio di Bari che ha inteso perseguire l’obiettivo strategico di sostegno dello sviluppo economico e occupazionale del territorio di propria competenza, adottando le misure finalizzate a sostenere le nascenti start up e le imprese già iscritte alla Camera di Commercio di Bari in fase di start up.

  • Marketing strategico

    La chiave per una crescita sostenibile. Analizzare il proprio modello di business è cruciale per identificare punti di forza e debolezze. Questa comprensione aiuta a definire strategie di marketing efficaci e allineate con la capacità di creare valore. Nell’ipersaturo universo aziendale attuale, le aziende devono concentrare gran parte dei propri sforzi nelle attività relative al marketing strategico, una bussola essenziale per guidare le imprese verso obiettivi di crescita sostenibile e di vantaggio competitivo duraturo. Differentemente da quello che si può pensare, infatti, questa disciplina va ben oltre la semplice attività promozionale, ma rappresenta un processo olistico che analizza il mercato, identifica opportunità, definisce posizionamenti distintivi e pianifica azioni a lungo termine per creare valore per il cliente e per l'impresa. Comprendere il significato e l'importanza del marketing strategico è fondamentale per qualsiasi azienda che aspiri a prosperare nel tempo ed è necessaria nell’organigramma la presenza di figure professionali competenti in questo settore. Analisi dei modelli di business: comprendere il proprio motore di valore  Un pilastro fondamentale del marketing strategico è l'analisi approfondita del proprio modello di business. Questo implica la comprensione di come l'azienda crea, distribuisce e cattura valore. Al riguardo, esistono innumerevoli tool, che offrono un framework strutturato per esaminare i nove blocchi costitutivi di un modello di business: segmenti di clientela proposte di valore canali relazioni con i clienti flussi di ricavo risorse chiave attività chiave partnership chiave struttura dei costi Analizzare il proprio modello di business, così come quello dei concorrenti, permette di identificare punti di forza, debolezze, opportunità e minacce (analisi SWOT) e di comprendere come l'azienda si posiziona all'interno del proprio ecosistema competitivo, elementi determinanti per definire una strategia di marketing efficace e allineata con la capacità dell'organizzazione di creare e offrire valore. Posizionamento: conquistare un posto unico nella mente del cliente  Il posizionamento è il processo di definizione di come un prodotto o un brand si differenzia nella mente del consumatore rispetto alla concorrenza, concetto che nel marketing viene indicato con il termine di brand positioning . Un posizionamento efficace comunica chiaramente il valore unico offerto e le ragioni per cui un cliente dovrebbe scegliere quella specifica offerta. Non si tratta di ciò che l'azienda fa, ma di come viene percepita dai suoi target di riferimento. Questa attività si basa sulla comprensione dei bisogni e dei desideri dei clienti, sull'analisi delle offerte concorrenti e sull'identificazione di un vantaggio competitivo sostenibile, dovuto a caratteristiche specifiche del prodotto, benefici offerti, occasioni d'uso, categorie di utenti o sul confronto diretto con i concorrenti. Un processo essenziale per guidare tutte le attività di marketing e per costruire una brand identity distintiva e migliorare la brand awareness. Segmentazione: dividere il mercato per servire meglio  La segmentazione del mercato è il processo di divisione di un mercato eterogeneo in sottogruppi più piccoli (segmenti) di consumatori che condividono caratteristiche, bisogni o desideri simili. L'obiettivo è identificare gruppi di clienti con esigenze specifiche che possono essere soddisfatte in modo più efficace con offerte mirate. I criteri di segmentazione possono essere: demografici (età, genere, reddito) geografici (ubicazione) psicografici (stile di vita, valori, personalità) comportamentali (frequenza d'acquisto, fedeltà al brand, benefici ricercati) Una segmentazione efficace consente alle aziende di concentrare i propri sforzi di marketing sui segmenti più attraenti e redditizi, sviluppando prodotti, servizi e messaggi di comunicazione specifici per ciascun gruppo. Targeting: scegliere i segmenti da conquistare  Il targeting è la fase successiva alla segmentazione e consiste nella valutazione dell'attrattività di ciascun segmento identificato e nella selezione di uno o più segmenti specifici su cui concentrare le proprie attività di marketing. La decisione di quale segmento o quali segmenti target servire dipende da diversi fattori, tra cui la dimensione e il potenziale di crescita del segmento, la sua redditività, l'accessibilità e la compatibilità con le risorse e gli obiettivi dell'azienda. In quest’ottica le aziende possono anche creare delle buyer personas, per definire standard specifici delle diverse tipologie di potenziali clienti. Diverse strategie di targeting possono essere adottate, come: il marketing indifferenziato (rivolgersi all'intero mercato con un'unica offerta) il marketing differenziato (rivolgersi a segmenti diversi con offerte specifiche) il marketing concentrato (focalizzarsi su un unico segmento di nicchia) il micromarketing (personalizzare l'offerta per specifici individui o località). Branding: costruire un'identità distintiva e un legame emotivo Il branding è il processo di creazione di un nome, un termine, un segno, un simbolo, un design o una combinazione di questi elementi, con l'intento di identificare e differenziare i prodotti o i servizi di un venditore da quelli dei concorrenti. Questa attività va oltre l'identificazione visiva e mira a costruire un'immagine, una reputazione e un insieme di associazioni mentali ed emotive nella mente dei consumatori. Un brand forte crea fiducia, lealtà e valore percepito, influenzando le decisioni di acquisto e consentendo all'azienda di praticare prezzi premium, implementando strategie per la definizione della brand identity ( ciò che il brand rappresenta), della brand image (come il brand viene percepito) e della brand equity (il valore del brand). Customer Journey: comprendere il percorso del cliente per ottimizzare l'esperienza  Il customer journey mappa l'intero percorso esperienziale di un cliente, dal momento in cui prende coscienza di un bisogno fino all'acquisto, all'utilizzo del prodotto/servizio e alle eventuali interazioni post-vendita. Comprendere questo processo è fondamentale per identificare i punti di contatto chiave tra il cliente e l'azienda, i momenti critici (pain points) e le opportunità per migliorare l'esperienza complessiva, aiutando le aziende ad ottimizzare le proprie attività di marketing e di vendita in ogni fase del “viaggio” del cliente, creando interazioni più efficaci e personalizzate, aumentando la soddisfazione e la fedeltà del consumatore. Differenza tra marketing strategico e operativo  È fondamentale conoscere le differenze tra marketing strategico e marketing operativo. Il primo si concentra sulla definizione degli obiettivi a lungo termine e su tutti gli elementi sopra citati, attraverso un processo analitico e decisionale che guida le scelte di fondo dell'azienda in relazione al mercato. Il secondo, d'altra parte, riguarda l'implementazione pratica delle strategie definite, attraverso azioni tattiche specifiche come la creazione di campagne pubblicitarie, la gestione dei social media, le attività di promozione delle vendite, la definizione dei prezzi e la gestione dei canali di distribuzione. In definitiva, mentre il marketing strategico definisce "cosa fare" e "perché", il marketing operativo si concentra su "come fare" e "quando fare" e, come intuibile, sono attività interdipendenti ed entrambi fondamentali per il successo aziendale. Come aumentare le vendite con il marketing strategico Come detto in precedenza, il marketing strategico contribuisce all'aumento delle vendite in modo indiretto ma fondamentale. Definendo un posizionamento chiaro e distintivo, l'azienda attira i segmenti di clientela più in linea con la propria offerta, riducendo la dispersione degli sforzi di marketing. Concentrandosi sui bisogni specifici dei target selezionati, permette di sviluppare prodotti, servizi e messaggi di comunicazione più pertinenti e di valore, aumentando la probabilità di conversione e la soddisfazione del cliente. Un branding forte crea fiducia e lealtà, favorendo gli acquisti ripetuti e il passaparola positivo. Ottimizzando il customer journey, si migliorano le interazioni con i clienti in ogni fase, aumentando la probabilità di acquisto e la fidelizzazione. Anche se quindi questa attività non si traduce immediatamente in un aumento delle vendite, crea fattivamente le fondamenta per uno sviluppo sostenibile e profittevole nel lungo termine, attirando i clienti giusti, offrendo loro valore e costruendo relazioni durature che, inevitabilmente, portano a una crescita dei fatturati. Riproduzione riservata

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