Nuovi limiti detrazioni
- Walter Pittini

- 3 giu 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 6 giu 2025
Con redditi superiori a 75mila euro, i contribuenti devono scegliere quali spese mantenere, privilegiando quelle con percentuale più alta. Ecco quali

Taglio delle detrazioni, la palla passa al contribuente che potrà operare una scelta di vera e propria pianificazione escludendo dalla riduzione quelle spese che danno accesso a un maggiore sconto fiscale.
Qualora gli oneri sostenuti nell’anno siano superiori a nuovi tetti di spese detraibili, che scattano dopo i 75mila euro di reddito complessivo, i contribuenti potranno scegliere di inserire in dichiarazione quelle con più elevata percentuale di detrazione privilegiando eventualmente quelle derivanti dai bonus edilizi (con percentuali del 50% o 36%) rispetto alle ordinarie al 19% come le spese universitarie, scolastiche, interessi dei mutui e premi per assicurazioni vita.
Questo è uno degli aspetti più importanti chiarito dall’agenzia delle entrate nella circolare 6/E pubblicata lo scorso 29 maggio in merito all’applicazione dei nuovi limiti sull’ammontare delle spese detraibili per i contribuenti con oltre 75 mila euro di reddito annuale.
Niente limitazione per gli over 75 mila euro
Va preliminarmente ricordato che ai sensi dell’articolo 1 comma 10 della legge 207/2024 (la legge di bilancio 2025) è prevista una limitazione agli oneri detraibili esponibili nelle dichiarazioni a partire dall’anno d’imposta 2025 per i contribuenti con redditi oltre i 75mila euro.
Nello specifico il legislatore ha fissato due tetti massimi, il primo di 14 mila euro fruibile dai contribuenti con redditi da 75 mila fino a 100 mila euro, ed il secondo di 8 mila euro per quelli con redditi oltre i 100 mila euro.
I tetti citati sono l’importo massimo degli oneri inseribili nel 730 o nel modello redditi, ammontare che si raggiunge solo tramite l’applicazione di un coefficiente familiare che premia i nuclei con almeno 3 figli a carico.
La citata disposizione però ha delle tutele: restano escluse dal taglio le spese sanitarie e le somme investite in start-up innovative e pmi innovative.
Fuori dalla quantificazione dei nuovi plafond, se derivanti da contratti sottoscritti ante 2025, gli oneri sostenuti per interessi passivi per i mutui sull’abitazione principale ed i premi per assicurazioni vita/infortuni così come le spese per bonus edilizi sostenute entro il 31 dicembre 2024.
L’arbitraggio in caso di “splafonamento”
La norma in commento nulla dice in merito alle scelta delle spese da inserire in dichiarazione qualora nell’anno interessato, il contribuente abbia sostenuto più oneri detraibili rispetto a quelle fruibili in conseguenza del taglio.
Il caso può essere quello di un single con reddito complessivo di oltre 100 mila euro e un correlato massimo di spese detraibili di 4000 euro (il tetto di 8 mila euro dimezzato in applicazione del coefficiente familiare).
Qualora lo stesso contribuente avesse sostenuto oneri detraibili nell’anno per 6000 euro composti da spese detraibili al 19% e al 50% - 36%, come specificato dall’agenzia delle entrate, può scegliere in autonomia quale inserire privilegiando in questo caso gli oneri a più elevata percentuale di detrazione.
Il contribuente citato avrà quindi la convenienza fiscale di esporre in dichiarazione un bonus edilizio sull’abitazione principale che dà diritto al 50% di detrazione lasciando come residuali invece eventuali le spese al 19% come quelle per premi di assicurazioni vita.
L’agenzia delle entrate nella circolare in commento ha infatti specificato che “nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo così determinato, in assenza di specifiche disposizioni, il contribuente individua, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione sulla base delle singole disposizioni agevolative”.
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