Affitti brevi, via libera del Tar al check-in da remoto
- Walter Pittini

- 7 giu 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Annullata la circolare del Viminale che imponeva il controllo faccia a faccia degli ospiti. Una sentenza sottolinea l'inutilità e la complessità burocratica della misura

Ok al check-in da remoto nelle strutture ricettive. Il Tar Lazio, sede di Roma, sezione I ter, con la sentenza n. 10210 del 27/5/2025, ha annullato la circolare del ministero dell’interno del 18/11/2024 prot. 38138, che ha prescritto l’obbligo a carico dei gestori di strutture ricettive di identificare faccia a faccia (de visu) gli ospiti.
La transizione digitale nel settore ricettivo
Il ministero ha preferito questo sistema alle procedure di check-in da remoto, ritenute pericolose per la sicurezza della collettività. Nel mirino della circolare, bocciata dal giudice amministrativo, c’era l’identificazione degli ospiti realizzata mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata o tramite installazione di key boxes all'ingresso.
Secondo il Viminale questo tipo di check-in elude l'identificazione personale degli ospiti al momento dell'accesso alla struttura, non garantisce la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore e, quindi, viola l'articolo 109 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
In effetti, per legge, tutte le strutture ricettive, i locatori o sublocatori di immobili con contratti inferiori a 30 giorni possono alloggiare esclusivamente persone munite di documento di identità e con obbligo di comunicazione delle generalità degli ospiti alle questure. Ciò per permettere all’autorità di pubblica sicurezza di rintracciare le persone pregiudicate, sospette o ricercate eventualmente nascoste nelle strutture ricettive.
Tradito lo scopo della norma
Considerato questo obiettivo, il ministero ha affermato che la gestione automatizzata del check-in tradisce lo scopo della previsione del TULPS: in effetti, constata il Viminale, non si può escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti, le cui generalità restano ignote alla Questura.
La circolare, pertanto, ha confermato l'obbligo dei gestori di strutture ricettive di ogni genere di controllare l'identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, con successiva comunicazione alla Questura. Un’associazione di categoria non ha gradito questa impostazione, ha presentato un ricorso per azzerare la circolare ed è riuscita nell’intento.
Tre motivazioni dal Tar
Il Tar ha dato tre motivazioni della sua decisione.
La prima riguarda l’eccessiva burocrazia derivante dal controllo faccia a faccia: questo sistema cozza contro il principio di riduzione degli adempimenti amministrativi abbracciato dal decreto-legge n. 201/2011, che ha semplificato la procedura di comunicazione alle questure prevista dall’articolo 109 del TULPS. In effetti, l’obbligo di vedere in faccia l’ospite costringe a tenere aperta una reception anche in orari notturni o all’alba.
La seconda ragione mette in luce che il controllo de visu non innalza di per sé la sicurezza: anche se c’è la consegna delle chiavi in presenza, altri soggetti non visti né identificati potrebbero entrare nella struttura. In sostanza, la circolare impone un adempimento non solo gravoso, ma anche inutile.
La terza ragione riguarda il fatto che nella circolare non si spiega il perché di questo appesantimento burocratico: per il Tar non basta, come fa la circolare, parlare genericamente di crisi internazionali o di eventi circoscritti a un solo territorio (come il Giubileo a Roma).
La verifica dell'identità a distanza
Per il Tar, dunque, il ministero avrebbe dovuto prendere in considerazione le modalità verifica dell’identità da remoto. Ed è proprio questo l’effetto della sentenza: non si tratta di annacquare l’accertamento dell’identità, ma di usare tecnologie per consentirne la verifica a distanza.
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