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Rottamazione quater, spiragli per i contribuenti

Aggiornamento: 16 mag 2025

I riammessi potranno mettere mano alle rate qualora, ad esempio per carenza di fondi, decidessero di non versare tutto l’importo. Grazie al software ContiTu che sarà attivato dopo il 30 giugno ed utilizzabile entro il prossimo 31 luglio.


Giochi (quasi) fatti per chi ha presentato istanza di riammissione alla rottamazione quater: non si torna indietro e non vi è possibilità di modifica dei piani richiesti con le domande presentate entro il 30 aprile salvo l’utilizzo del servizio ContiTu per “abbandonare” i versamenti relativi ad alcuni carichi.

Il ContiTu, utilizzato anche per le precedenti definizioni agevolate delle cartelle, sarà utilizzabile anche per le riammissioni alla rottamazione 4 e dovrebbe essere attivato sul sito dell’agenzia delle entrate riscossione a partire dal 30 giugno 2025, il termine entro il quale i debitori riceveranno “il conto” del fisco nella comunicazione delle somme dovute. Contestualmente resta utilizzabile il ContiTu anche per i “regolari” della rottamazione quater ovvero coloro che non sono decaduti ed hanno i piani di pagamento in essere.


L’utilizzo del ContiTu

Con tutta probabilità il software sarà attivo ed utilizzabile entro il prossimo 31 luglio 2025, il giorno in cui coloro che hanno trasmesso l’istanza di riammissione nella rottamazione quater dovranno corrispondere la prima rata del nuovo piano di dilazione o l’unica rata in caso di scelta per il pagamento in una sola soluzione.

Con il ContiTu i riammessi potranno mettere mano ai proprio piani di dilazione qualora, per questioni di carenza di liquidità (o varie) dovessero decidere di non proseguire con il versamento dell’intero importo dovuto mantenendo gli effetti della definizione agevolata solo su alcune delle cartelle ed avvisi contenuti nella “comunicazione delle somme dovute”.

Per fare ciò si dovranno rendere note le cartelle e/o gli avvisi che il debitore intende pagare ed il sistema ricalcolerà l’importo dovuto.

Il servizio messo a disposizione dall’agenzia delle entrate riscossione, come chiaramente indicato anche sul portale dedicato del sito dell’ente, concede la possibilità di ridefinire i piani ma non il numero delle rate che resta quello indicato nella domanda di adesione presentata entro il 30 aprile scorso.

Una volta terminata la procedura, utilizzabile per ben 10 volte dal debitore (su ogni piano), saranno messi a disposizione i nuovi moduli di pagamento aggiornati nell’importo.


Software determinante

Questa volta il ContiTu può rivelarsi determinante poiché in molti casi i debitori hanno fatto richiesta di riammissione al buio non avendo perfettamente cognizione di quanto era il loro debito residuo post riattivazione della rottamazione.

Si sono trovati in questa situazione coloro che in maniera frazionata hanno attivato in momenti diversi più piani di dilazione sui carichi oggetto di decadenza pagando poi uno o più rate degli stessi.

E’ opportuno segnalare che una volta eliminata una cartella/avviso dal piano di rottamazione quater con il ContiTu, su quei carichi, l’agenzia delle entrare riscossione, riprenderà le azioni di recupero salvo ulteriori dilazioni effettuabili dal contribuente.

Va segnalato però che per i carichi abbandonati con l’utilizzo del ContiTu risulta possibile optare per le dilazioni ordinarie non essedo presente nella disposizione che regolamenta la rottamazione quater (articolo 1 commi da 231 a 252 della legge 197/2022, legge di bilancio 2023), a differenza delle altre edizioni della sanatoria, l’impossibilità di rateizzare i carichi per i quali è intervenuta la decadenza.

Ciò è consentito anche in fase di riammissione poiché la normativa che regolamenta il ripescaggio (dl 202/2024 convertito in l.15/2025) ha più che parzialmente clonato la disposizione poc’anzi citata che disciplina la rottamazione 4.





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