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Rottamazione 4, riammissione al buio. Il conto a giugno

Aggiornamento: 16 mag 2025

Nel form per la presentazione delle domande messo a disposizione nel portale dell’Agenzia delle entrate riscossione non viene indicato il debito residuo dei carichi oggetto di decadenza.


Riquadri

Istanza di riammissione alla rottamazione quater al buio per i contribuenti: nel form per la presentazione delle domande messo a disposizione nel portale dell’agenzia delle entrate riscossione non viene indicato il debito residuo dei carichi oggetto di decadenza.


Per conoscere il (potenzialmente) nuovo importo da corrispondere bisognerà attendere inevitabilmente la risposta del fisco che arriverà entro il 30 giugno 2025.


Istanza di definizione senza le cifre

Il contribuente che vuole rientrare nella definizione agevolata è di fatto costretto a presentare istanza senza conoscere esattamente gli importi da versare a meno che non proceda con un calcolo in autonomia del nuovo dovuto (ri)rottamato, attività che può diventare complessa qualora abbia dilazionato ed iniziato a pagare a rate i debiti oggetto di decadenza dalla rottamazione quater.


Queste sono le prime considerazioni conseguenti l’utilizzo della piattaforma aperta lo scorso 11 marzo dall’agenzia delle entrate riscossione (l’Ader) per permettere ai decaduti entro lo scorso 31 dicembre 2024 dalla rottamazione quater, di riattivare i benefici della definizione agevolata ai sensi di quanto disposto dal dl 202/2024, il decreto c.d. milleproroghe (convertito in legge 15/2025 - Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n.45).


Non presente il calcolo con il debito residuo

Nell’istanza di riammissione presente nell’area riservata del portale dell’agenzia delle entrate riscossione, sono presenti le cartelle per le quali il contribuente ha richiesto l’adesione alla rottamazione quater ed oggetto poi di decadenza.

I contribuenti decaduti possono selezionare all’interno delle singole cartelle, i carichi per i quali intendono riattivare i benefici della rottamazione escludendo invece quelli che non vogliono far rientrare nella riammissione.

Tale possibilità risultava preclusa l’11 marzo, il giorno di “apertura” della campagna di riammissione, probabilmente per piccoli problemi tecnici legati al primo giorno di messa a disposizione del form.

Sebbene vi sia la lista delle cartelle per le quali è intervenuta la decadenza e siano selezionabili i singoli carichi, in fase di presentazione dell’istanza non viene presentato però ai contribuenti “il conto” ovvero l’ammontare del debito residuo per i quali si vuole riattivare i benefici della rottamazione.

Tale incognita rende ardua anche la scelta del piano rate, opzione che in presenza dell’ammontare del debito da corrispondere, sarebbe stata sicuramente più semplice e lineare.

Dunque i contribuenti dovranno procedere ante presentazione dell’istanza, in autonomia, al calcolo quantomeno approssimativo, del debito residuo post riammissione nella definizione agevolata in modo da poter scegliere in fase di presentazione dell’istanza, se pagare in unica rata o in un numero variabile da 2 a 10 rate.


Complicato il calcolo in autonomia

Il calcolo però può risultare complesso, se si vuole fare puntuale, qualora il contribuente abbia attivato una o più dilazioni ordinarie sui carichi rottamati, magari in differenti momenti della scorsa annualità, ed abbia iniziato a corrisponderne le rate.

L’agenzia delle entrate riscossione nella faq n.6 pubblicata in occasione dell’apertura dei canali telematici per la trasmissione delle istanze ha comunque specificato che il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata (quello ottenuto grazie alla riammissione) risulterà già al netto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario (quindi anche versati con dilazioni ordinarie) con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

L’agenzia delle entrate riscossione nella faq n. 6 pubblicata in occasione dell’apertura dei canali telematici per la trasmissione delle istanze ha comunque specificato che il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata (quello ottenuto grazie alla riammissione) risulterà già al netto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario (quindi anche versati con dilazioni ordinarie) con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".





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