Imposta di soggiorno e affitti brevi, invii al 30 giugno
- Walter Pittini

- 7 giu 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 13 giu 2025
All’amministrazione finanziaria la dichiarazione per l’imposta e la comunicazione per i contratti di locazione (rilasciato il nuovo software).

Si avvicina il 30 giugno con due importanti scadenze fiscali per le attività turistiche: l’imposta di soggiorno e i contratti di locazione breve si aggiungono alle numerose scadenze del Tax Day. Nel portale dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate è stata appena aggiornata all’anno d’imposta 2024 l’applicazione web per la Dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, mentre per la Comunicazione dei contratti di locazione breve (modello CLB) è stata appena rilasciata la versione 2.0.0 del software, che prevede anche il codice turistico CIN, come previsto dalla legge di bilancio 2025.
Ambiti di applicazione e sanzioni previste
La dichiarazione imposta di soggiorno va presentata entro il 30 giugno da tutti i titolari di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, a cielo aperto, e dai titolari di locazioni turistiche e brevi. Sono inoltre obbligati alla presentazione della dichiarazione tutti gli intermediari turistici (agenti immobiliari, property manager, piattaforme e portali OTA) che gestiscono pagamenti per conto dei titolari, diventando così anche loro responsabili d’imposta. Diversi i soggetti tenuti a presentare il modello CLB, previsto dal DL 50/2017 (legge Airbnb) per i soli intermediari che non riscuotono pagamenti, ma che sono a conoscenza di tutte le informazioni sulle prenotazioni e sui beneficiari dei pagamenti. Siti vetrina, market place, community ed altri, obbligati dal Fisco a fornire tutte le informazioni in loro possesso, utili anche ad associare i redditi al singolo immobile, consentendo l’applicazione della cedolare secca al 26% prevista per tutti gli immobili in locazione breve o turistica dalla seconda unità in poi.
Per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, le sanzioni per la mancata presentazione vanno dal 100% al 200% dell’imposta annuale. Proprio in queste ore sta per essere definita la sanzione minima nello schema di decreto legislativo di riordino dei tributi comunali che verrà approvato nel prossimo Consiglio dei ministri. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione del modello CLB locazioni brevi è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro.
Compliance incerta e accertamenti in arrivo
Il confronto sull’imposta di soggiorno fra il MEF e l’ANCI (attraverso la sua fondazione IFEL), partito nel 2023 dal tema dell’abolizione del vecchio modello 21 di dichiarazione annuale comunale, è arrivato presto a mettere in dubbio la stessa legittimità delle dichiarazioni periodiche dell’imposta di soggiorno previste dai regolamenti comunali. Le due istituzioni hanno ancora oggi visioni diametralmente opposte e ciò comporta poca chiarezza e rischi per gli operatori, come avvenuto recentemente a Bologna, dove centinaia di strutture sono state sanzionate dal comune per mancata presentazione anche a zero delle comunicazioni periodiche che, a rigore secondo la Risoluzione 1/2023 del MEF non sarebbero dovute. Si segnalano dei progressi verso l’unificazione dei formati: già molti piccoli comuni, soprattutto nel centro Italia, stanno rinunciando alle loro comunicazioni comunali sull’imposta di soggiorno, prescrivendo solo la dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate.
Abbondanti i dati sulle attività turistiche in possesso del Fisco: a quelli del modello CLB, della certificazione CU locazioni brevi e ai dati forniti dalle piattaforme digitali con il DAC7, si aggiungono i dati condivisi dai maggiori portali turistici in occasione delle recenti transazioni con l’Agenzia delle Entrate all’esito della vicenda delle omesse ritenute al 21%. I dati reddituali storici vengono utilizzati nell'ambito delle nuove iniziative congiunte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per il contrasto di specifiche fattispecie di evasione fiscale di strutture ricettive e locazioni turistiche.
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