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  • Società di capitali | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Società di capitali In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Redditi Società di capitali 2025". di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è È la dichiarazione dei redditi delle società di capitali e degli enti commerciali ed equiparati. Chi deve presentare il modello Il modello “Redditi SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti in Italia enti commerciali, compresi i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti in Italia società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia. Le società e gli enti commerciali non residenti sono obbligati a utilizzare il modello Redditi SC se nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno prodotto in Italia (art. 23 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR): redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni) redditi di capitale redditi diversi redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti. Quando e come si presenta il modello Redditi SC La dichiarazione va inviata a partire dal 30 aprile, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, se la società o l'ente ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine per presentare la dichiarazione è fissato al 31 ottobre 2025. Per compilare la dichiarazione è disponibile il software RedditiOnLine SC. Una volta compilato il modello, la dichiarazione va inviata online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dai seguenti soggetti: contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del D.L. n. 50 del 2017) intermediari abilitati, curatori fallimentari e commissari liquidatori. Come pagare le imposte Le imposte dovute possono essere versate tramite il modello F24 presso le banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate. I soggetti non titolari di conti correnti presso banche convenzionate possono versare le imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (per le imposte regionali e comunali). Per maggiori informazioni consulta la scheda “Pagamento delle imposte dall’estero”. Normativa e prassi Provvedimento del 17 marzo 2025 - Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2025–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-SC” (Pubblicato il 17/03/2024). Modelli e istruzioni Modello Redditi società di capitali 2025 - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Istruzioni parte generale Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Enc - pdf Indichiarazione Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Contratti di sviluppo – Investimenti per sostenibilità processi produttivi | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Contratti di sviluppo – Investimenti per sostenibilità processi produttivi [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 22 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è Con una dotazione di 350 milioni di euro, apre il giorno 11 novembre 2024 un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, dedicato al sostegno per lo sviluppo di una maggiore efficienza energetica e di una maggiore sostenibilità dei processi di produzione. Le risorse stanziate sono parte della dotazione complessiva del sottoinvestimento 1, pari a 2 miliardi di euro a valere sulle risorse della Missione 1, Componente 2, Investimento 7, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. 2. Contesto L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della già citata Misura M1C2-I7 per il “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche” il cui scopo è incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere, in relazione al sottoinvestimento 1, i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo. 3. Come funziona La circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n.42927 , fornisce indicazioni operative in merito alle caratteristiche dei programmi di sviluppo ammissibili e precisazioni specifiche relative all’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 e del connesso regime SA.109439 (2023/N) – Italy. 4. Presentazione domande Le istanze per l’accesso alle risorse potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024 . 5. Normativa Circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n.42927 Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • ART. 68 Plusvalenze [n.d.r. ex art. 82] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 68 Plusvalenze [n.d.r. ex art. 82] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e b-bis) (3) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alle lettere b) e b-bis) (4) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. (5) Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. (6) Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. (6) Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (6) 2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione. 2 bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società. (7) 3. [...] (8) 4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonchè le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. (9) La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari [...] (10) emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (11) Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. (12) Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. (12) (13) 4 bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. (14) La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. (15) 5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) (16), diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo, (17) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall’articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 6 bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell’articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, semprechè si tratti di società costituite da non più di tre anni. (18) (19) 6 ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma 6-bis precedente non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonchè per spese di ricerca e sviluppo. (18) (19) 7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b) (20); b) [...] (21) c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al [...] (22) corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera cquater), del comma 1 dell’articolo 67, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta. 8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l’opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell’esercizio dell’opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell’articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67. 9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7. 9 bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. (23) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Le parole “alle lettere a), b) e b-bis)“ sono state sostituite alle precedenti “alle lettere a) e b)“ dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 1), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (4) Le parole “alle lettere b) e b-bis)“ sono state sostituite alle precedenti “alla lettera b)“ dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 2), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (5) Periodo inserito dall’art. 37, comma 39, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006. (6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 3), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 59, lett. a), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. (8) Comma abrogato dall’art. 1, comma 999, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Per i proventi non incassati riferibili alle plusvalenze realizzate prima dell’1.1.2019 e derivanti dalle cessioni delle partecipazioni qualificate, si applica ancora il regime della concorrenza parziale al reddito (cfr. DM 26.5.2017 e DM 2.4.2008) nella misura: - del 58,14% per atti di realizzo posti in essere dall’1.1.2018; - del 49,72% per gli atti di realizzo posti in essere dall’1.1.2009 al 31.12.2017; - del 40% per gli atti di realizzo posti in essere prima dell’1.1.2009. Testo precedente: “Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.“. In precedenza, le parole “diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo,“ erano state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. (9) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonchè le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato incluso nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.“ Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220; - l’art. 1, comma 83, lett. d), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (10) Le parole “di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell’articolo 67,“ sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (11) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.“ In precedenza il periodo era stato inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (12) Periodo inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (13) Comma sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006. Testo precedente: “Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 se relative a partecipazioni in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo l’avvenuta dimostrazione, a seguito di esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.“. (14) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.“ (15) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (16) Le parole “Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)“ sono state sostituite alle precedenti “Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis)“ dall’art. 1, comma 999, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. (17) Le parole “diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo,“ sono state sostituite alle precedenti “diverse da quelle di cui al comma 4” dall’art. 1, comma 59, lett. b), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. In precedenza, le parole “, diverse da quelle di cui al comma 4,“ erano state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. c), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, con effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006 ai sensi del successivo comma 3. (18) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133, in vigore dal 22.8.2008. (19) Ai sensi dell’art. 1, comma 583, lett. e), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014, a partire dall’anno d’imposta 2014, sono abrogate le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente comma. (20) Le parole “e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b)“ sono state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. d), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (21) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 999, lett. c), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;“. (22) Le parole “25 per cento del” sono state soppresse dall’art. 1, comma 92, lett. c), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. (23) Comma inserito dall’art. 1, comma 126, lett. b), L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. Secondo l’art. 1, comma 127 della L. 197/2022, le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima dell’1.1.2023 si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67 del TUIR e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’art. 68, comma 5 del medesimo TUIR. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l’art. 68, comma 6 del TUIR. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Il bando sostiene la riqualificazione delle strutture ricettive e mira a potenziare, rinnovare e diversificare l’offerta turistica ricettiva della regione. I contributi sono concessi a fondo perduto con importo pari al 50% delle spese ammissibili. La Regione Marche ha pubblicato un bando finalizzato al sostegno della riqualificazione delle strutture ricettive presenti sul territorio. L’obiettivo principale è potenziare, rinnovare e diversificare l’offerta turistica ricettiva della regione. Gli interventi finanziabili potranno riguardare progetti di riqualificazione di strutture ricettive già esistenti oppure la riconversione di immobili in strutture turistico-ricettive, a condizione che tali interventi garantiscano il rispetto di specifici standard qualitativi. A chi si rivolge il bando Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive Possono beneficiare di questo bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. È Inoltre necessario che la sede dell’impresa sia situata nel territorio della Regione Marche e che l’intervento di riqualificazione non sia già stato completato. Interventi ammissibili per il bando Regione Marche Il bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive è rivolto a progetti riguardanti otto specifiche tipologie di strutture ricettive . Queste categorie sono: Alberghi a 5 stelle; Alberghi a 4 stelle; Alberghi a 3 stelle “d’eccellenza”; Country house “d’eccellenza”; Residenze Turistico Alberghiere a 4 Stelle; Residenze Turistico Alberghiere a 3 Stelle “d’eccellenza”; Residenze d’epoca extra-alberghiere “d’eccellenza”; Alberghi diffusi “d’eccellenza”. Come funziona il contributo del bando Marche riqualificazione strutture ricettive Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto . L’Intensità massima del contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili , con un limite massimo di 300.000 euro per progetto. Come presentare domanda per il bando Regione Marche Le domande di partecipazione al bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive potranno essere inviate a partire dalle ore 09:00 del 27 gennaio 2025 e fino alle ore 13:00 del 28 aprile 2025. Hai un’impresa nelle Marche e cerchi contributi per il tuo business? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata con i nostri esperti. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >

  • ART. 114 Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi [n.d.r. ex art. 104] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 114 Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi [n.d.r. ex art. 104] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Nella determinazione del reddito della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano dei cambi assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non si tiene conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106 commi 3, 4 e 5, e 112. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 6, comma 12, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005. Testo precedente: “Art. 114 (Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi). - 1. Nella determinazione del reddito della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto: a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze; b) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all’andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del passivo. 2. Si applicano le disposizioni di cui articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106, comma 2, e 112.”. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Fusione | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Operazioni straordinarie Fusione di Walter Pittini < Back Next > 29 aprile 2025 Fusione @ Riproduzione riservata Commenti 29 aprile 2025 In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni

  • Intrastat | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Intrastat di Walter Pittini 9 maggio 2025 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Governance | PITTINI

    Governo 23 aprile 2025

  • 35. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali [n.d.r. ex art. 32] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 35. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali [n.d.r. ex art. 32] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 28 [31, n.d.r.] il reddito agrario si considera inesistente. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Investimenti nella filiera delle fibre tessili naturali e della concia | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Investimenti nella filiera delle fibre tessili naturali e della concia [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è La misura è finalizzata a sostenere e promuovere, sull’intero territorio nazionale, gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale provenienti anche da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale. La misura è stata istituita dall’articolo 10 della Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante “ Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” che ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro, poi rifinanziata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) per un ammontare pari a 15, 5 milioni di euro per il triennio 2025-2027. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30,5 milioni di euro , al lordo degli oneri per la gestione della misura. L’incentivo è gestito da Invitalia e promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, in attuazione dell’articolo 10 della Legge “Made in Italy” (n.206/2023). Il decreto interministeriale 10 dicembre 2024 , in attuazione dell’articolo 10 della Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, nello stabilirne le relative modalità, individua le imprese beneficiarie e il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, nonché dispone le spese ammissibili e la previsione di controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate. Con decreto direttoriale 26 febbraio 2025 , sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché modalità di presentazione delle domande e documentazione necessaria per l’accesso alle suddette agevolazioni. Ulteriori specifiche non espressamente disciplinate da detto provvedimento saranno oggetto di successiva pubblicazione nelle FAQ sulla pagina del sito del gestore dedicata alla misura ( www.invitalia.it ). 2. A chi si rivolge Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese, che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e svolgano almeno una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione ATECO 2007: ATECO 13 (Industrie Tessili); ATECO 15.11 (Preparazione e concia del cuoio). 3. Le risorse disponibili La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30,5 milioni di euro , al lordo degli oneri per la gestione della misura. 4. Spese ammissibili I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 30.000,00 euro e classificabili come spese di investimento. I beni relativi ai programmi di investimento devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento e risultare iscritti nei libri contabili come immobilizzazioni (materiali e immateriali). Nello specifico sono ammissibili le spese relative a: acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione; formazione del personale dedicato all’uso dei nuovi macchinari pari ad un massimo del 20% del bene bene ammesso all’agevolazione; acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso; spese connesse all’acquisizione della certificazione di sostenibilità di prodotto o di processo, compresi gli oneri di verifica finalizzati all’acquisizione della suddetta certificazione rilasciati da organismi di conformità accreditati; acquisto di nuove licenze software per la tracciabilità della filiera; spese per attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, complessivamente nel limite del 30% della somma delle spese di cui ai punti precedenti, riconducibili a: spese per il personale dipendente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica (diversi da quelli previsti dall’art. 7 comma 1 lettera a) del decreto 10 dicembre 2024 nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Sono ammissibili solo le spese che risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. 5. Le agevolazioni Le domande di agevolazione devono essere riconducibili ad una delle linee di intervento di cui al decreto interministeriale 10 dicembre 2024: “ crescita e innovazione ” con investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati; “ sostenibilità ambientale ” con l’acquisizione di beni strumentali, certificazioni ambientali di prodotto e di processo, utilizzo di fibre tessili di origine naturale e di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto di lavorazioni. Le agevolazioni sono concesse a ciascuna impresa con le seguenti modalità: per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 100.000,00 ( centomila/00 ), nella forma del contributo a fondo perduto nella misura del 60% ( sessanta per cento ) delle spese ammissibili; per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 100.000,00 ( centomila/00 ) e fino ad euro 200.000,00 ( duecentomila/00 ): nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità di cui alla precedente lettera a) , per la quota di spese ammissibili fino ad euro 100.000,00 ( centomila/00 ); nella forma del finanziamento agevolato, nella misura del 80% ( ottanta per cento ) delle spese ammissibili eccedenti il valore di euro 100.000,00 ( centomila/00 ) e fino a 200.000,00 ( duecentomila/00 ). Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni saranno concesse dal soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato nella misura dell’80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili fino ad euro200.000,00 (duecento/mila). Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento de minimis, nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, secondo quanto definito all’articolo 8 del decreto interministeriale 10 dicembre 2024. 6. Le erogazioni Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore - Invitalia, secondo l’ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili, come disciplinato all’articolo 9, comma 3 del decreto 10 dicembre 2024. Per i progetti nell’ultima posizione utile in caso di parità di punteggio le agevolazioni sono concesse secondo l’ordine cronologico di presentazione. In caso residuino risorse non sufficienti a coprire l’integrale richiesta dell’ultimo beneficiario le agevolazioni sono concesse in misura proporzionale rispetto all’importo ammesso sulla base delle risorse residue. 7. Termini e modalità di presentazione delle istanze I termini per la presentazione delle domande sono stati aperti dalle ore 12:00 del giorno 3 aprile 2025 e fino alle ore 12:00 del giorno 3 giugno 2025 . Le imprese potranno presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore ( www.invitalia.it ) 8. Normativa Decreto direttoriale 26 febbraio 2025 Decreto interministeriale 10 dicembre 2024 Legge 27 dicembre 2023, n. 206, art. 10Legge 27 dicembre 2023, n. 206, art. 10 Legge sul Made in Italy Consulente Inimpresa Acquista 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! 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  • Mini Contratti di Sviluppo MIMIT | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Mini Contratti di Sviluppo MIMIT commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Il MIMIT ha aperto lo sportello per la presentazione delle domande relative ai Mini Contratti di Sviluppo, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per sostenere investimenti produttivi di media dimensione finanziaria legati alle tecnologie critiche. Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole, medie e grandi imprese. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT), con un apposito decreto direttoriale, ha annunciato l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande relative ai Mini Contratti di Sviluppo . A partire dal 5 febbraio le imprese potranno accedere a una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per sostenere investimenti produttivi di media dimensione finanziaria legati alle tecnologie critiche. Questa iniziativa mira a supportare la realizzazione di programmi di investimento con un importo compreso tra i 5 e i 20 milioni di euro . I progetti devono essere finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche. Nonché alla salvaguardia e al rafforzamento delle rispettive catene del valore, in linea con gli ambiti previsti dal regolamento (UE) 2024/795 , che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP). Settori di Intervento ammessi dai Mini Contratti di Sviluppo I piani di investimento ammissibili per i Mini Contratti di Sviluppo Invitalia devono riguardare un’unica unità produttiva situata nelle regioni meno sviluppate ammissibili all’intervento del PN RIC 2021 – 2027: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. I settori interessati includono le tecnologie digitali e l’innovazione delle tecnologie deeptech , le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette. Le biotecnologie , compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’unione dei medicinali critici. Quali imprese possono partecipare ai Mini Contratti di Sviluppo 2025 Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole, medie e grandi imprese che, attraverso lo sviluppo e/o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, siano in grado di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema. Come funzionano i contributi MIMIT Mini Contratti di Sviluppo Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto , con percentuali di copertura delle spese ammissibili pari a 55% per le piccole imprese; 45% per le medie imprese; 35% per le grandi imprese. Modalità di presentazione delle domande Mini Contratti di Sviluppo Invitalia Le richieste di accesso ai Mini Contratti di Sviluppo dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. A partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio e fino alle ore 12:00 dell’8 aprile 2025, le imprese potranno accedere allo sportello per la presentazione delle domande. Invitalia pubblicherà sulla propria piattaforma lo schema per la compilazione delle domande e le indicazioni relative alla documentazione da allegare. Vuoi maggiori informazioni sui Mini Contratti di Sviluppo e come accedere alle agevolazioni? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata con i nostri esperti. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >

  • Resto al Sud | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Resto al Sud commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Fino a 200.000 euro per chi apre un’impresa nel Sud Italia. Sono concessi contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a tasso zero per una copertura totale delle spese ammissibili. I contributi a fondo perduto gestiti a livello nazionale sono spesso destinati alle aree più svantaggiate d’Italia, ossia laddove la nascita e lo sviluppo delle imprese presentano maggiori criticità. Per sopperire a queste difficoltà, esiste una misura ad hoc destinata alle regioni meridionali: Resto al Sud 2024 . Stiamo parlando di un programma di contributi gestito e promosso da Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) per stimolare la creazione di nuove aziende nelle regioni del Sud e Centro Sud Italia . Attiva da molti anni, questa misura è stata rinnovata per il 2024 con alcune novità, come la conferma di un requisito anagrafico più ampio rispetto al passato. Possono infatti partecipare a Resto al Sud soggetti fino a 55 anni di età. Un’altra novità rispetto al passato è che il bando si rivolge anche a chi apre un’impresa in isole minori marittime, lagunari e lacustri in diverse aree del territorio nazionale. In questo caso, quindi, viene superato il requisito geografico che vede la misura strettamente legata ai territori del Sud Italia. Come funziona il bando Resto al Sud Ma come funziona Resto al Sud 2024? Introdotto dal Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017, l’obiettivo del progetto Resto al Sud è supportare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e professionali nelle regioni coinvolte. In particolare queste sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia. Alle suddette regioni si aggiungono poi territori con particolare carattere di criticità: le aree di Lazio, Marche e Umbria interessate dal cratere sismico del Centro Italia ; le isole minori del Centro-Nord , nonché quelle lagunari e lacustri. L’agevolazione viene corrisposta con un mix di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a tasso zero, andando a coprire ciascuno fino al 50% dei costi ammissibili al progetto. Complessivamente l’agevolazione può quindi coprire il 100% delle spese . Le agevolazioni non possono superare i 200.000 euro nel caso di società composte da 4 soci. Mentre per il singolo richiedente, la somma massima è di 50.000 euro. Le imprese esercitate in forma individuale possono ottenere un contributo massimo di 60.000 euro. Resto al Sud 2024: i requisiti per gli imprenditori Possono ottenere i contributi del bando Resto al Sud 2024 gli imprenditori e gli aspiranti imprenditori che soddisfano i seguenti requisiti. Età compresa tra 18 e 55 anni ; Residenza in una delle zone d’Italia sopraindicate o che stanno trasferendo la propria residenza presso uno dei suddetti territori (termine massimo entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria del bando); Non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio; Non hanno ottenuto negli ultimi 3 anni agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità; Non dispongono di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averne per l’intera durata della misura di finanziamento; Sono titolari di imprese di nuova costituzione o ne stanno costituendo una (termine massimo entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria). Resto al sud 2024, le attività finanziabili Grazie ad una dotazione finanziaria di 1 miliardo e 250 milioni di euro, Resto al Sud permette il finanziamento di un ampio ventaglio di attività. Sono infatti finanziabili progetti di autoimprenditorialità nei seguenti settori. Industria; Artigianato; Trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; Servizi alle imprese e alle persone; Turismo; Commercio; Attività libero professionali (in forma societaria o individuale). Sono escluse dalla platea le attività agricole . Chi desidera intraprendere un percorso di autoimprenditorialità in questo settore o ha un’azienda agricola costituita da poco può comunque approfittare di agevolazioni specifiche a livello nazionale e regionale. Ad esempio il bando per i contributi agricoltura recentemente pubblicato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Come presentare domanda per il bando Resto al Sud A dispetto di quanto accade con la maggior parte dei bandi per contributi e finanziamenti agevolati, il bando Resto al Sud 2024 non prevede termini specifici. Le domande possono essere inoltrate in qualsiasi momento ad Invitalia tramite il sito ufficiale dell’ente. Non vi è quindi una scadenza da rispettare, né una graduatoria. Ma è consigliabile procedere con l’invio dell’istanza il prima possibile perché le richieste vengono valutate in base all’ordine cronologico di presentazione. Non perdere tempo: compila il modulo al lato per ricevere una consulenza dai nostri esperti di finanza agevolata e cogli l’occasione di ottenere contributi per la tua azienda. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >

  • Faq | PITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cosa si intende per fare carriera? Percorso legato ad un ambiente lavorativo, attraverso il quale si raggiungono posizioni via via di maggiori responsabilità e potere. Cosa sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)? Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), noti anche come Obiettivi Globali, sono un insieme di 17 obiettivi interconnessi adottati dalle Nazioni Unite nel 2015 come modello per un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Questi obiettivi mirano a porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che entro il 2030 tutte le persone godano di pace e prosperità. Cosa è una dichiarazione dei redditi? La dichiarazione dei redditi è il documento contabile attraverso il quale il cittadino-contribuente comunica al fisco le proprie entrate, ovvero il proprio reddito, ed effettua i versamenti delle imposte relative a partire dalla base imponibile e dalle aliquote fiscali per ciascuna imposta dovuta. Chi è il consulente giudiziario? Un consulente giudiziario, in Italia, si riferisce principalmente al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), un professionista nominato dal giudice per assisterlo in questioni tecniche, fornendo la propria expertise in specifiche discipline. Il CTU svolge un ruolo ausiliario, redigendo perizie e offrendo chiarimenti tecnici durante il processo, aiutando il giudice a prendere decisioni più consapevoli. Chi è il consulente del lavoro? Il consulente del lavoro è un libero professionista che si occupa di consulenza in ambito giuslavorativo in Italia con competenze specifiche nell'amministrazione del personale subordinato e parasubordinato per conto delle imprese ed enti. Chi è un consulente societario? Professionista che fornisce assistenza alle aziende in tutte le fasi della loro vita societaria, dalla costituzione alla gestione ordinaria e alle operazioni straordinarie. Che cosa fa il fiscalista? Il fiscalista è un commercialista specializzato nella compilazione dei complessi adempimenti dichiarativi relativi ai tributi ed alle tasse. Cosa fa l'impiegato amministrativo? Se l'impiegato lavora nell'ufficio amministrativo di grandi aziende, solitamente risponde a un responsabile o un direttore amministrativo. In questi casi, è spesso richiesta la specializzazione in una precisa mansione. D'altra parte, nelle aziende medio piccole, chi lavora come impiegato amministrativo può occuparsi di più aspetti contemporaneamente, coordinando il proprio lavoro con i responsabili delle altre aree aziendali e rispondendo direttamente al titolare dell'azienda. Un terzo possibile sbocco lavorativo per impiegati amministrativi è costituito dalle società di servizi, che offrono consulenza e assistenza amministrativa e contabile alle aziende. In tal caso, questa figura ha una certa autonomia nello svolgimento del proprio lavoro, ma anche diverse responsabilità in più. Chi è l'impiegato amministrativo? Chi lavora nel ruolo di impiegato amministrativo gestisce ogni aspetto amministrativo, finanziario e tributario di un'azienda.Il suo compito è fare in modo che l'impresa sia in regola con gli obblighi previsti dalla legge, dagli adempimenti burocratici alla contabilità aziendale, fino al rispetto delle scadenze fiscali.

  • Terra | PITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Terra Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 4 maggio 2025 Le foreste coprono il 30% della superficie terrestre e, oltre a offrire cibo sicuro e riparo, esse sono essenziali per il contrasto al cambiamento climatico, e la protezione della biodiversità e delle dimore delle popolazioni indigene. Tredici milioni di ettari di foreste vanno perse ogni anno, mentre il persistente deterioramento dei terreni ha portato alla desertificazione di 3,6 miliardi di ettari. La deforestazione e la desertificazione – causate dalle attività dell’uomo e dal cambiamento climatico – pongono sfide considerevoli in termini di sviluppo sostenibile, e hanno condizionato le vite e i mezzi di sostentamento di milioni di persone che lottano contro la povertà. Si stanno compiendo molti sforzi per gestire le foreste e combattere la desertificazione. Fatti e cifre 1. Foreste • Approssimativamente 1,6 miliardi di persone dipendono dalle foreste per il loro sostentamento. Questo numero include circa 70 milioni di individui presso le popolazioni indigene • Le foreste costituiscono l’habitat di oltre l’80 per cento di tutte le specie terrestri di animali, piante ed insetti. 2. Desertificazione • 2,6 miliardi di persone dipendono direttamente dall’agricoltura, ma il 52% del terreno utilizzato per l’agricoltura è moderatamente o gravemente affetto da deterioramento del suolo • A partire dal 2008, il deterioramento del suolo ha prodotto un impatto su 1,5 miliardi di persone a livello globale • La perdita stimata di terreno arabile corrisponde a 30-35 volte in più rispetto al tasso storico • A causa della siccità e della desertificazione, vengono persi 12 milioni di ettari ogni anno (23 ettari al minuto), terreni dove potenzialmente avrebbero potuto essere coltivate 20 milioni di tonnellate di cereali • Il 74% dei poveri nel mondo sono direttamente colpiti dal deterioramento dei suoli. 3. Biodiversità • Delle 8.300 specie di animali conosciute, un 8 per cento si è estinto e un 22% è a rischio estinzione • Delle oltre 80.000 specie di alberi, meno dell’1% di essi è stato studiato per un potenziale utilizzo • Il pesce fornisce il 20 per cento di proteine animali a circa 3 miliardi di persone. Dieci specie da sole offrono circa il 30% di pescato in mare per le industrie ittiche, e dieci specie contribuiscono circa al 50% della produzione derivante dall’acquacoltura • Oltre l’80% dell’alimentazione umana deriva dalle piante. Tre colture cerealicole da sole– riso, mais e grano – forniscono il 60% dell’apporto calorico • L’80% delle persone che vivono in zone rurali nei Paesi in via di sviluppo si affida a medicine tradizionali a base di piante, per le cure di base • I microrganismi e gli invertebrati sono essenziali per gli ecosistemi, ma il loro contributo resta ancora scarsamente noto e raramente riconosciuto. Traguardi 15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, delle montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali 15.2 Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento 15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo 15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità, al fine di migliorarne la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile 15.5 Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione 15.6 Promuovere una distribuzione equa e giusta dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche e promuovere un equo accesso a tali risorse, come concordato a livello internazionale 15.7 Agire per porre fine al bracconaggio e al traffico delle specie protette di flora e fauna e combattere il commercio illegale di specie selvatiche 15.8 Entro il 2020, introdurre misure per prevenire l’introduzione di specie diverse ed invasive nonché ridurre in maniera sostanziale il loro impatto sugli ecosistemi terrestri e acquatici e controllare o debellare le specie prioritarie 15.9 Entro il 2020, integrare i principi di ecosistema e biodiversità nei progetti nazionali e locali, nei processi di sviluppo e nelle strategie e nei resoconti per la riduzione della povertà 15.a Mobilitare e incrementare in maniera significativa le risorse economiche da ogni fonte per preservare e usare in maniera sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi 15.b Mobilitare risorse significative da ogni fonte e a tutti i livelli per finanziare la gestione sostenibile delle foreste e fornire incentivi adeguati ai paesi in via di sviluppo perché possano migliorare tale gestione e per la conservazione e la riforestazione 15.c Rafforzare il sostegno globale per combattere il bracconaggio e il traffico illegale delle specie protette, anche incrementando la capacità delle comunità locali ad utilizzare mezzi di sussistenza sostenibili Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • Genere | PITTINI

    Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Genere Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 4 maggio 2025 Mentre il mondo ha fatto progressi nella parità di genere e nell’emancipazione delle donne attraverso gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (tra cui la parità di accesso all’istruzione primaria per ragazzi e ragazze), donne e ragazze continuano a subire discriminazioni e violenze in ogni parte del mondo. La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace. Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all’istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, promuoverà economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e l’umanità intera. Fatti e cifre • Circa i due terzi dei Paesi in regioni in via di sviluppo hanno raggiunto la parità di genere nell’istruzione primaria • Nel 1990, in Asia meridionale, solo 74 bambine erano iscritte alla scuola primaria per 100 bambini. Nel 2012, i tassi d’iscrizione erano gli stessi per le ragazze e per i ragazzi • Nell’Africa subsahariana, in Oceania e in Asia occidentale, le ragazze ancora incontrano ostacoli nell’accesso alla scuola primaria e secondaria • In Nordafrica, le donne detengono meno di un quinto dei posti di lavoro retribuiti in settori non agricoli. La proporzione di donne che occupano posti di lavoro retribuiti al di fuori del settore primario è aumentato dal 35 % del 1990 al 41% del 2015 • In 46 paesi, le donne detengono oltre il 30% di seggi nei parlamenti nazionali in almeno una Camera. Traguardi 5.1 Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze 5.2 Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo 5.3 Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine e le mutilazioni genitali femminili 5.4 Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all’interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali 5.5 Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica 5.6 Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riproduttivo, come concordato nel Programma d’Azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo e dalla Piattaforma d’Azione di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive conferenze 5.a Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche così come alla titolarità e al controllo della terra e altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risorse naturali, in conformità con le leggi nazionali 5.b Rafforzare l’utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per promuovere l’emancipazione della donna 5.c Adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e l’emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • Consumo | PITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Consumo Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 4 maggio 2025 Per consumo e produzione sostenibili si intende la promozione dell’efficienza delle risorse e dell’energia, di infrastrutture sostenibili, così come la garanzia dell’accesso ai servizi di base, a lavori dignitosi e rispettosi dell’ambiente e a una migliore qualità di vita per tutti. La sua attuazione contribuisce alla realizzazione dei piani di sviluppo complessivi, alla riduzione dei futuri costi economici, ambientali e sociali, al miglioramenti della competitività economica e alla riduzione della povertà.Il consumo e la produzione sostenibile puntano a “fare di più e meglio con meno”, aumentando i benefici in termini di benessere tratti dalle attività economiche, attraverso la riduzione dell’impiego di risorse, del degrado e dell’inquinamento nell’intero ciclo produttivo, migliorando così la qualità della vita. Ciò coinvolge stakeholder differenti, tra cui imprese, consumatori, decisori politici, ricercatori, scienziati, rivenditori, mezzi di comunicazione e agenzie di cooperazione allo sviluppo. E’ necessario per questo un approccio sistematico e cooperativo tra soggetti attivi nelle filiere, dal produttore fino al consumatore. Ciò richiede inoltre di coinvolgere i consumatori in iniziative di sensibilizzazione al consumo e a stili di vita sostenibili, offrendo loro adeguate informazioni su standard ed etichette, e coinvolgendoli, tra le altre cose, nell’approvvigionamento pubblico sostenibile. Fatti e cifre • Ogni anno, circa un terzo del cibo prodotto, corrispondente a 1,3 miliardi di tonnellate, per un valore pari a circa mille miliardi di dollari, finisce nella spazzatura dei consumatori e dei commercianti, oppure va a male a causa di sistemi di trasporti o pratiche agricole inadeguati • Se la popolazione mondiale utilizzasse lampadine a risparmio energetico, si risparmierebbero 120 miliardi di dollari all’anno • Se la popolazione mondiale raggiungesse 9,6 miliardi all’anno entro il 2050, servirebbero tre pianeti per soddisfare la domanda di risorse naturali necessarie a sostenere gli stili di vita attuali. 1. Acqua • Meno del 3 per cento dell’acqua mondiale è potabile, di cui il 2,5% è congelata in Antartide, nell’Artide e nei ghiacciai. L’umanità deve quindi affidarsi allo 0,5 per cento per soddisfare il fabbisogno di acqua potabile dell’uomo e dell’ecosistema • L’uomo sta inquinando l’acqua mondiale in maniera più rapida rispetto alla capacità naturale di rigenerazione e purificazione dell’acqua in fiumi e laghi • Più di un miliardo di persone non dispongono ancora dell’accesso all’acqua potabile • Un eccessivo utilizzo di acqua contribuisce allo stress idrico mondiale • L’acqua è un bene libero, ma le infrastrutture necessarie per trasportarla sono costose. 2. Energia • Nonostante i progressi tecnologici che hanno promosso un aumento di efficienza energetica, l’uso dell’energia nei paesi dell’OCSE continuerà a crescere di un altro 35% entro il 2020. L’utilizzo energetico di attività commerciali e abitazioni è il secondo settore dopo i trasporti per crescita dell’impiego di energia • Nel 2002, lo stock automobilistico nei paesi OCSE era di 550 milioni di veicoli (di cui il 75% auto personali). Entro il 2020, ci si attende un aumento del 32% dei veicoli posseduti. Nello stesso periodo, si prevede un aumento del 40% dei chilometri percorsi dagli autoveicoli, insieme alla triplicazione del traffico aereo mondiale • Le famiglie consumano il 29% dell’energia globale, contribuendo al 21% delle emissioni di CO2 • Nel 2013, un quinto del consumo complessivo dell’energia mondiale derivava da fonti rinnovabili. 3. Cibo • Mentre un impatto ambientale significativo nel settore alimentare si verifica a partire dalle fasi di produzione (agricoltura e settore agro-alimentare), le famiglie influenzano tale impatto attraverso scelte e abitudini alimentari. Ciò, a sua volta, ha un impatto sull’ambiente attraverso l’energia consumata per la produzione di cibo e la generazione di rifiuti • 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vanno sprecate ogni anno, mentre quasi 1 miliardo di persone soffre di denutrizione e un altro miliardo soffre le fame • Il consumo eccessivo di cibo produce effetti dannosi per la nostra salute e per l’ambiente • 2 miliardi di persone nel mondo sono sovrappeso o obese • Fenomeni di degradazione dei suoli, l’inaridimento dei terreni, l’utilizzo non sostenibile dell’acqua, l’eccessivo sfruttamento della pesca e il degrado dell’ambiente marino riducono la capacità delle risorse naturali di provvedere alla produzione alimentare • Il settore alimentare rappresenta il 30% del consumo totale di energia, ed è responsabile del 22% delle emissioni di gas serra. Traguardi 12.1 Attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione Sostenibili, rendendo partecipi tutti i paesi, con i paesi sviluppati alla guida, ma tenendo presenti anche lo sviluppo e le capacità dei paesi in via di sviluppo 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali 12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto 12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo 12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali 12.7 Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle politiche e priorità nazionali 12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura 12.a Supportare i Paesi in via di sviluppo nel potenziamento delle loro capacità scientifiche e tecnologiche, per raggiungere modelli di consumo e produzione più sostenibili 12.b Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali 12.c Razionalizzare i sussidi inefficienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, ove esistenti, in modo da riflettere il loro impatto ambientale, tenendo bene in considerazione i bisogni specifici e le condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo, in modo da proteggere i poveri e le comunità più colpite Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

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