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  • Immobili e bonus fiscali 2025 | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Immobili e bonus fiscali 2025 Nel corso di questi ultimi anni numerosi e ripetuti sono stati gli interventi legislativi volti a introdurre nuovi aiuti economici per fronteggiare la crisi economica, adottando anche nuove misure per il rilancio del mercato immobiliare italiano. Nel tentativo di districarsi tra le numerose norme succedutesi nel tempo e le molteplici interpretazioni delle stesse fornite dall’Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei consumatori hanno elaborato una guida focalizzata sui bonus fiscali inerenti la “casa”. Le ultime modifiche alle norme di tema di Bonus fiscali per la rigenerazione del patrimonio immobiliare sono quelle dettate dalla legge 30/12/2024 n. 207 (la legge finanziaria per il 2025): IMMOBILI E BONUS FISCALI 2025 Consulente Incasa Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Immobiliari e dichiarazioni IVA | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 6 marzo 2025 Immobiliari e dichiarazioni IVA Indice Introduzione Detrazione dell'IVA Eccezione all'indetraibilità oggettiva dell'IVA Costruzioni rurali utilizzate come abitazioni dei dipendenti Fabbricati abitativi destinati ad attività d’impresa o professionale Detrazione/Rimborso IVA per le spese di miglioria su beni di proprietà altrui Dal pro rata "generale" al pro rata "selettivo Eccezione all'indetraibilità oggettiva dell'IVA Detrazione/Rimborso IVA per le spese di miglioria su beni di proprietà altrui Dal pro rata "generale" al pro rata "selettivo" Verso l’UE- Iva nel settore immobiliare 1.Introduzione IMPRESE COSTRUTTRICI E DI RIPRISTINO Imprese costruttrici Imprese che realizzano l'immobile direttamente con organizzazione e mezzi propri o avvalendosi di imprese terze per la materiale esecuzione di tutti i lavori o di parte di essi, nonché quelle che, anche occasionalmente, costruiscono o fanno costruire immobili per la successiva vendita. Imprese di ripristino Imprese che acquistano un immobile, eseguono o fanno eseguire sullo stesso interventi di recupero, ripristino edilizio o ripristino urbanistico e successivamente lo rivendono o lo concedono in locazione prima della vendita. Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2013, § 3.2 CLASSIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE In materia di imposte indirette rileva sempre il criterio di classificazione catastale, indipendentemente dall’effettivo utilizzo: Fabbricati abitativi (categoria A, esclusa A/10) Fabbricati strumentali (categorie A/10, B, C, D ed E) Aree edificabili (in base a piano regolatore generale) Aree non edificabili Cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 8/2014 DATA DI ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE O DEGLI INTERVENTI La data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di ripristino dell’immobile è da individuarsi in corrispondenza del rilascio dell’attestazione di ultimazione lavori, da parte del direttore degli stessi, la quale coincide di norma con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 380/2001 Anche in mancanza di tale formale attestazione, l’immobile si considera ultimato qualora venga concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all'utilizzo dell'immobile Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2007, § 10 TRATTAMENTO IVA DELLE CESSIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI: TRATTAMENTO IVA Cessione di fabbricato abitativo da parte del costruttore o ristrutturatore entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: imponibile per obbligo. Cessione di fabbricato abitativo da parte del costruttore o ristrutturatore dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: esente/imponibile su opzione. Cessione di fabbricato abitativo da parte di un soggetto diverso dal costruttore o ristrutturatore. Trattamento IVA: esente. Cessione di alloggio sociale da parte di un soggetto passivo diverso dal costruttore o ristrutturatore. Trattamento Iva: esente/imponibile su opzione. Cfr. art. 10 co. 1 n. 8-bis del DPR 633/72 CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI: TRATTAMENTO IVA Cessione di fabbricato strumentale da parte del costruttore o ristrutturatore entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: imponibile per obbligo. Cessione di fabbricato strumentale da parte del costruttore o ristrutturatore dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: esente/imponibile su opzione. Cessione di fabbricato strumentale da parte di un soggetto passivo diverso dal costruttore o ristrutturatore. Trattamento IVA: esente/imponibile su opzione. CESSIONI DI FABBRICATI: ALIQUOTE IVA Case di abitazione, diverse da categorie A/1, A/8 e A/9, cedute a soggetti con requisiti «prima casa»: IVA 4%. Costruzioni rurali, destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni o all'allevamento del bestiame, cedute dal costruttore: IVA 4%. Case di abitazione, diverse da categorie A/1, A/8, A/9, cedute a soggetti privi dei requisiti "prima casa": IVA 10%. Fabbricati "Tupini" e assimilati, diversi da case di abitazione, ceduti da parte del costruttore: IVA 10%. Fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, ceduti dall’impresa che ha eseguito i lavori: IVA 10%. Altri casi (es. fabbricati strumentali): 22%. Cfr. Tabella A, Parte II e III, allegata al DPR 633/72 e art. 16 del DPR 633/72. APPLICAZIONE REVERSE CHARGE Cessioni imponibili IVA: Reverse charge se acquirente soggetto IVA. Fabbricati abitativi ceduti dal costruttore/ristrutturatore nei 5 anni dal termine della costruzione: IVA esposta. Fabbricati abitativi ceduti dal costruttore/ristrutturatore, con opzione IVA, oltre i 5 anni dal termine della costruzione: Reverse Charge. Fabbricati strumentali ceduti dal costruttore/ristrutturatore nei 5 anni dal termine della costruzione: IVA esposta. Fabbricati strumentali, al di fuori della fattispecie sopra considerata, ceduti da chiunque: Reverse Charge. LOCAZIONE DI FABBRICATI ABITATIVI Locazione di fabbricato abitativo da parte del costruttore o ristrutturatore: Esente/Imponibile su opzione. Locazione di fabbricato abitativo da parte di un soggetto passivo diverso dal costruttore o ristrutturatore: esente. Locazione di alloggio sociale da parte di un qualsiasi soggetto passivo: esente/imponibile su opzione. LOCAZIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI Locazione di fabbricato strumentale da parte di un qualsiasi soggetto passivo: esente/imponibile su opzione. LOCAZIONE DI FABBRICATI ALIQUOTE IVA Fabbricati abitativi: 10% Alloggi sociali: 10% Fabbricati strumentali: 22% Cfr. n. 127-duodevicies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 e art. 16 del DPR 633/72. CESSIONE DI TERRENI Cessione di terreni edificabili: imponibile (aliquota 22%). Cessione di terreni non edificabili: fuori campo. LOCAZIONE DI TERRENI Locazione di aree edificabili e aree destinate a parcheggio: imponibile (aliquota 22%). Locazione di terreni, aree diverse da quelle destinate a parcheggio e aree non edificabili: esente. Cfr. artt. 2 co. 3 lett. c) e 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72. Dichiarazione IVA 2025: quadro VE Rigo VA2 - Codice Attività: Fino al 31/03/2025 Si indica ancora il "vecchio" codice attività ATECO 2007. Dal 1/04/2025 Va indicato il "nuovo" codice attività ATECO 2025. Quadro VO - Opzioni Rigo VO18 Riservato alle organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (ApS) che applicano il regime forfetario. Rigo VO27 Per imprese giovanili in agricoltura che hanno scelto dal 2024 l'applicazione del regime fiscale agevolato. Quadro VM - Versamenti Auto Nuova Denominazione Il quadro VM è stato rinominato in "Versamenti auto F24 elementi identificativi". Finalità Verifiche propedeutiche all'immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano. Versamenti Mensili Il quadro mantiene i campi per indicare i versamenti mensili e trimestrali dell'IVA. Quadro VP Liquidazioni Periodiche Comunicazione dati Possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche dell'ultimo trimestre con la dichiarazione annuale. Nuovo limite per versamenti Incremento a €100 (prima €25,82) del limite minimo per effettuare il versamento. Controlli automatici Errori bloccanti se nel campo VP7 sono indicati importi maggiori di €100 in determinate condizioni. Esonero dal Visto di Conformità €50.000 Esonero Base Crediti compensabili senza visto con punteggio ISA 8 o media biennale 8,5. €70.000 Esonero Elevato Crediti compensabili senza visto con punteggio ISA 9 o media biennale 9. 100% Concordato Preventivo Esonero dal visto per chi aderisce al concordato preventivo biennale. Scadenze e Modalità di Versamento Presentazione Dal 1° febbraio al 30 aprile 2025, esclusivamente in via telematica. Differimento Possibile pagare fino al 30 giugno/30 luglio con maggiorazione. Versamento Unico Entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica). Versamento Rateale Massimo 10 rate mensili, con interessi dello 0,33% mensile. 2.Aliquote IVA su manutenzioni e ristrutturazioni MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI Lettera Tipologia di intervento Prevalente destinazione abitativa Edilizia residenziale pubblica Altri fabbricati (es. strumentali) A Manutenzione ordinaria 10% 22% 22% B Manutenzione straordinaria 10% 10% 22% C Restauro e risanamento conservativo 10% 10% 10% D Ristrutturazione edilizia 10% 10% 10% 3.Immobili ad uso abitativo Costituiscono edifici a prevalente destinazione abitativa: le singole unità immobiliari (e relative pertinenze non abitative) accatastate nel gruppo A (con esclusione dell’A/10) a prescindere dall’effettivo utilizzo delle stesse; interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione. L’aliquota agevolata si applica anche a: interventi sulle sole pertinenze degli immobili ad uso abitativo; interventi sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. 4.Esclusioni L’aliquota IVA del 10 % per le manutenzioni ordinarie e straordinarie non si applica: operazioni che costituiscono «fasi intermedie « nella realizzazione dell’intervento in quanto sono agevolabili le sole operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale (anche se è una società); prestazioni professionali; subappalti 5.Fornitura di beni con posa in opera L’aliquota IVA del 10 % si applica anche: alle cessioni di beni con posa in opera, a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi; alle cessioni di materie prime e semilavorate a condizione che i beni siano forniti dal medesimo soggetto che esegue l’intervento. L’aliquota agevolata non si applica alla mera fornitura del bene. 6.Beni significativi Elencazione puntuale dei beni significativi: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. Ripartizione della base imponibile: valore bene significativo ≤ 50% del valore complessivo della prestazione: aliquota IVA 10% sull’intera prestazione; valore bene significativo > 50% del valore complessivo della prestazione: l’aliquota IVA del 10% si applica sul doppio della differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore del bene significativo fornito; l’aliquota IVA del 22% si applica sull’importo residuo. Esempio: valore bene significativo; euro 1.000 valore manodopera e ricarico euro 800 valore manodopera e ricarico IVA 10% totale – bene significativo IVA 10% differenza IVA 22% 800 IVA 10% 1.800 – 1.000 = 800 IVA 10% 1.800 – 800 – 800 = 200 IVA 22% Valore del bene significativo: rientrano nel valore del bene significativo tutti gli oneri che concorrono alla produzione del bene; in caso di utilizzo di parti staccate del bene occorre verificare se le parti sono connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale; le parti staccate dei beni significativi, solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al bene significativo, non sono comprese nel valore di quest’ultimo ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota del 10%. 7. Detrazione dell'IVA Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La dispo sizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al n. 8) dell’art. 10 del DPR 633/1972 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’art. 19, comma 5, e dell’art. 19-bis dello stesso DPR 633/1972. (Art. 19-bis1, comma 1, lett. i), DPR 633/1972). Revisione della disciplina della detrazione per armonizzare i criteri di detraibilità dell’imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa comunitaria. (Art. 7, comma 1, lett. d), n. 2), della L. 111/2023). Il soggetto passivo esercita la detrazione dell’IVA nella misura in cui i beni/servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. (Art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE). 8. Eccezione all'indetraibilità oggettiva dell'IVA Immobili abitativi utilizzati nell’ambito di un’attività ricettiva A prescindere dalla classificazione catastale, trattati alla stregua dei fabbricati strumentali per natura (risposta 18/E/2012). Esclusione della rettifica della detrazione IVA per l’immobile temporaneamente concesso in locazione per fini turistici (risposta 25/E/2023). Costruzioni rurali utilizzate come abitazioni dei dipendenti Anche se catastalmente classificati tra i fabbricati abitativi consentono l’esercizio della detrazione dell’IVA, in quanto rientrano, agli effetti fiscali, tra quelli strumentali, ex art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993 (Cass. 13309/2023). Infatti, nella categoria dei fabbricati strumentali rientrano anche, ai sensi del citato art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, le costruzioni rurali destinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento. Fabbricati abitativi destinati ad attività d’impresa o professionale Laddove l’impresa non svolga attività di costruzione, la stessa può comunque portare in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di un fabbricato a destinazione abitativa purché provi, sulla scorta di elementi oggettivi, che l’operazione in concreto sia inerente all’esercizio effettivo dell’attività d’impresa o di arte e professione e sia destinata, almeno in prospettiva, a procurargli un lucro (Cass. 15617/2024). Dimostrazione che l’immobile costituisca, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio dell’attività. La variazione catastale, anche successiva all’anno dell’acquisto, conferma la “funzione programmatica” della destinazione dell’immobile. 9. Detrazione/Rimborso IVA per le spese di miglioria su beni di proprietà altrui Detrazione IVA Il diritto alla detrazione IVA è ammesso per i lavori di ristrutturazione o manutenzione anche nel caso di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, che del resto costituisce il presupposto della detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, del DPR 633/1972 (Cass., SS.UU., 11533/2018). Rimborso IVA L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta (Cass., SS.UU., 13162/2024). Acquisto o importazione di beni ammortizzabili (art. 30, comma 3 , lett. c), DPR 633/1972) Disponibilità dei beni in base ad un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo. Concetto di “bene ammortizzabile” Non può essere desunto dagli artt. 102 e 103 del TUIR, dovendosi fare riferimento alla nozione di “beni di investimento” utilizzata dalla Direttiva 2006/112/CE, cosicché il rimborso deve ritenersi ammesso anche per i beni che, pur non essendo ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio dell’impresa o della professione per un periodo di tempo medio-lungo. Esigenza di rivisitazione della prassi amministrativa in materia di pro rata di detrazione Risposta 165/E/2020: per l’individuazione dei beni ammortizzabili ai fini dell’art. 19-bis, comma 2, del DPR 633/1972, in assenza di una definizione ai fini dell’IVA, si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette. Risposta 413/E/2023: di conseguenza, non concorrono alla formazione del pro rata le cessioni di fabbricati che il soggetto passivo ha qualificato come beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, vale a dire diversi da quelli cd. “merce” (di cui all’art. 92 del TUIR) e da quelli cd. “patrimoniali” (di cui all’art. 90 del TUIR). Esigenza di modifica della normativa in materia di rettifica della detrazione L’art. 190 della Direttiva 2006/112/CE, ai fini della rettifica della detrazione, fa riferimento proprio al concetto di “bene di investimento”, a differenza della corrispondente disciplina domestica, dove l’art. 19-bis2, commi 5 e 8, del DPR 633/1972 stabilisce che le disposizioni in materia di rettifica della detrazione relative ai beni ammortizzabili vanno applicate avendo riguardo, ancora una volta, alle regole previste ai fini delle imposte sui redditi. → Facoltà di applicare direttamente la norma comunitaria, ove più favorevole. 10. Dal pro rata "generale" al pro rata "selettivo" Attuale disciplina del pro rata di detrazione IVA ❑ Ha carattere “generale”, nel senso che si applica alla totalità degli acquisti di beni/servizi indipendentemente dalla loro destinazione dei beni/servizi all’effettuazione di operazioni imponibili o, al contrario, di operazioni esenti (artt. 19, comma 5, e 19-bis, DPR 633/1972). ❑ Il criterio del pro rata è applicabile limitatamente ai beni/servizi ad utilizzo “misto” nelle sole ipotesi previste dall’art. 19, comma 4, DPR 633/1972, vale a dire limitatamente ai beni/servizi utilizzati in parte per operazioni non soggette e in parte per fini privati o, comunque, estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione. Passaggio al pro rata «selettivo» ❑ Il nuovo pro rata sarà applicabile solo ai beni/servizi utilizzati, allo stesso tempo, per operazioni che danno diritto alla detrazione e per operazioni esenti; sarà percentuale come quello “generale” dell’art. 19, comma 5, del DPR 633/72 e, inoltre, avrà carattere facoltativo (art. 7, comma 1, lett. d), n. 1), L. 111/2023). ❑ Peri restanti acquisti, la detrazione sarà operata secondo un criterio analitico di afferenza dei beni/servizi acquistati alle singole operazioni sulla base della natura delle operazioni stesse, con la conseguente indetraibilità dell’IVA relativa ai beni/servizi utilizzati per compiere operazioni esente. 11.Verso l’UE- Iva nel settore immobiliare Obiettivi: Ridefinire i presupposti IVA: Allineamento alla normativa dell'Unione Europea. Revisione delle operazioni esenti: Introduzione dell'opzione per l'imponibilità in conformità ai criteri UE. Definizione chiara delle esenzioni (es. settore immobiliare). Razionalizzazione aliquote IVA: Riduzione del numero e revisione delle aliquote. Rivedere la disciplina della detrazione: Introduzione del pro-rata di detraibilità per beni e servizi utilizzati in operazioni con e senza diritto a detrazione. Rimozione dell'indetraibilità oggettiva nel settore immobiliare (art. 19 bis-1, D.P.R. 633/1972). Criticità attuale nel Settore Immobiliare: Esclusione della detrazione per acquisto, locazione, gestione e recupero di fabbricati abitativi (imprese non edilizie). Proposta: Rivedere l'indetraibilità per garantire coerenza con la natura dell'operazione (in linea con Interpello Agenzia delle Entrate n. 392/2023). Conclusione Armonizzazione con la normativa UE: Coerenza con le interpretazioni della Corte di Giustizia UE. Maggior equitàe semplificazione: Detrazione proporzionale e razionalizzazione delle aliquote Consulente Incasa Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Cedolare secca | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 3 maggio 2025 Cedolare secca Che cos’è la cedolare secca Chi può applicare la cedolare secca Come si esercita l'opzione Come si calcola la cedolare secca e quanto si paga Chi ha diritto alla cedolare secca Per quali immobili è prevista la cedolare secca Cosa occorre per applicare la cedolare secca I vantaggi e gli svantaggi della cedolare secca Incasa Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Bonus edilizi sugli acquistati | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Bonus edilizi sugli acquistati INDICE Introduzione La detrazione sull’acquisto Consulenze Costituzione di società Vantaggi 1. Introduzione Da un contratto di compravendita immobiliare possono originarsi tre tipologie dispese detraibili: la detrazione derivante dall’acquisto di una abitazione oggetto di un intervento direcupero; la detrazione derivante dall’acquisto di autorimesse o posti auto di pertinenza diabitazioni; la detrazione derivante dall’acquisto di edificio ricostruito riducendo il rischiosismico preesistente. 2. La detrazione sull’acquisto Il bonus derivante dall’acquisto di un’abitazione compresa in un edificio oggetto di un intervento di recupero è “a regime” (articolo 16-bis del Tuir, comma 3), ma la legge di Bilancio 207/2024 ha modulato l’agevolazione in misura pari al 36% nel 2025 e al 30% nel 2026 e 2027. Inoltre, i «titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento» beneficiano di aliquote più alte (50% nel 2025 e 36% nel 2026 e 2027) per gli «interventi sull’unità immobiliare adibita adabitazione principale». Questa norma sembra scritta pensando a soggetti che effettuino spese detraibili con riguardo ad abitazioni già di loro proprietà. Invero, nel caso del bonus acquisti, l’abitazione evidentemente diviene l’abitazione “principale” del contribuente solo una volta che essa sia stata acquistata. Per abitazione principale, infatti, si intende (articolo 10, comma 3-bis, Tuir) «quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente». Su questo punto è plausibile ragionare nel senso che il bonus acquisti possa avere l’aliquota più favorevole per l’acquirente di una casa che, nel rogito, dichiari di volerla adibire a propria abitazione principale (ovviamente a condizione che tale destinazione siaeffettivamente realizzata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene avviata la detrazione). Questa tesi è sostenuta anche nella guida «Immobili e bonus fiscali 2025», pubblicata giovedì scorso dal Notariato insieme anumerose associazioni dei consumatori. Le condizioni d’accesso I presupposti per l’ottenimento dell’agevolazione sull’acquisto di immobili ristrutturati sono i seguenti: a) deve trattarsi di un’abitazione compresa in un edificio che, nella sua interezza, sia stato oggetto di un intervento di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia; il diritto alla detrazione si origina anche se il rogito è stipulato prima del termine dei lavori di recupero, ma può essere fruito solo dall’annualità d’imposta nella quale l’intervento di recupero è stato terminato(circolare 7/E/2017); se dalla ristrutturazione fuoriesce anche un ampliamento del manufatto preesistente, occorre oggettivamente scorporare (risoluzione 4/E/2011) il valore della ristrutturazione (detraibile) dal valore della nuova costruzione (non detraibile); b) l’intervento deve essere stato eseguito da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia; c) l’esecutore dell’intervento deve vendere (o assegnare) l’abitazione entro 18 mesi dalla data nella quale l’intervento di recupero è stato terminato. Il diritto alla detrazione compete sia a chi compra il diritto di piena proprietà (perintero o pro quota) sia a chi compra il diritto di nuda proprietà o di uso, usufrutto oabitazione; nel caso di acquisto effettuato da due persone (una per l’usufrutto el’altra per la nuda proprietà), la detrazione si ripartisce in proporzione al valore deidiritti oggetto di acquisto (circolare 24/E/2004, paragrafo 1.5). Non occorre che la spesa sia effettuata mediante un bonifico “parlante” (Dm Mef153/2002). Tuttavia, per rendere detraibile una spesa pagata a titolo di acconto,occorre che tale acconto sia menzionato in un contratto sottoposto a registrazioneanteriormente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale sieffettua la detrazione (risoluzione 38/E/2008). Ricorrendo le condizioni citate, l’acquirente matura un diritto a detrazione (daripartire in dieci rate annuali) con le percentuali prima indicate. Tali percentuali di detrazione si applicano al 25% del prezzo (comprensivo di Iva:circolare 7/E/2017) risultante dal contratto di compravendita (o del valore risultantedall’atto di assegnazione), ma solo per la parte del prezzo che non eccede il limitedi 96mila euro per ogni unità abitativa che è acquistata o assegnata. Per unità abitativa si intende l’unità immobiliare destinata ad abitazione,comprensiva delle sue eventuali pertinenze, a prescindere dal fatto che siano, omeno, accatastate autonomamente (circolare 7/E/2017). Quindi, se si comprano dueappartamenti, il limite di 96mila euro si moltiplica per due (circolare 24/E/2004,paragrafo 1.3); se invece si compra un appartamento e un’autorimessa, il limite di96mila euro si deve considerare solo per una volta. Il bonus acquisto immobili ristrutturati non è per nulla influenzato dal fatto chel’impresa venditrice abbia usufruito della detrazione, ai fini Ires, derivante dall’esecuzione di interventi cosiddetti ecobonus e sismabonus di cui agli articoli 14e 16 del Dl 63/2013 (interpelli 433 e 437 del 2021). Consulente Incasa Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Detrazioni edilizie | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Detrazioni edilizie INDICE Introduzione Spese detraibili Tipologie Ristrutturazioni Edilizie Riqualificazione Energetica Ecobonus Sismabonus Sismabonus 2025 Sismabonus Acquisti Sismabonus acquisti 2025 Bonus Mobili Bonus mobili 2025 Contributo elettrodomestici Superbonus Superbonus 2025 Superbonus Barriere architettoniche Barriere architettoniche 2023 Bonus Verde Case «green» Bonus Facciate Bonus Edilizi Conclusione 1. Introduzione Le detrazioni edilizie sono agevolazioni fiscali che consentono ai contribuenti di recuperare una parte delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico degli edifici. Queste detrazioni possono variare a seconda del tipo di intervento e delle normative vigenti. Ecco una panoramica delle principali detrazioni edilizie disponibili in Italia. 2. Spese detraibili Legge di Bilancio 2025; Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 10; nuovo art. 16-ter Tuir Contribuenti con reddito superiore a € 75.000. A decorrere dalle spese sostenute 2025. Nuovo ammontare massimo di spese detraibili. Variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare Le rate relative alle spese in esame: - sono escluse dal predetto nuovo limite solo se relative a spese sostenute fino al 31.12.2024; - concorrono al raggiungimento del limite massimo di spese detraibili se relative a spese sostenute dall’1.1.2025. 3. Tipologie Ristrutturazione Edilizia: Consente di detrarre una percentuale delle spese per lavori di ristrutturazione su immobili residenziali. Efficienza Energetica (Ecobonus): Riguarda gli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, come l'installazione di pannelli solari o la sostituzione di impianti di riscaldamento. Bonus Facciate: Si applica ai lavori di recupero o restauro della facciata degli edifici, con specifiche limitazioni e requisiti. Superbonus 110%: Permette di detrarre il 110% delle spese per specifici interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, ma con requisiti più rigorosi. Requisiti Essere proprietari o possessori dell'immobile su cui si effettuano i lavori. Effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale specifico per le detrazioni. Conservare la documentazione necessaria, come fatture e ricevute di pagamento. 4. Ristrutturazioni Edilizie Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. b) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50% ex art. 16-bis TUIR; ▪ la detrazione si può effettuare in 10 anni e in quote di pari importo; ▪ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; ▪ il tetto di spesa è di 96mila euro per unità immobiliare; ▪ dopo l'approvazione del decreto legge del 16 febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Aliquote e limiti di spesa artt. 16-bis Tuir e 16 d.l. 63/2013 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento * per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 50% 36% 36% Limite di spesa € 48.000 € 96.000 € 96.000 * NO detentori e familiari conviventi NO a spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili 5. Riqualificazione Energetica Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. a) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 14 del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di riqualificazione energetica ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge Finanziaria 2007, eseguiti sulla singola u.i. oppure su parti comuni condominiali; ▪ Schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b); ▪ Micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis); ▪Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis). Misure - 65%-50%; -Riqualificazione energetica di parti comuni condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con incidenza >25% della s.d.l. con detrazione del 70%-75% (art. 14, comma 2-quater); - Interventi congiunti di riduzione rischio sismico e riqualificazione energetica (art. 14, comma 2-quater.1) con detrazione 80%-85%. 6. Ecobonus Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 55 Aliquote L. 296/2006 e art. 14 d.l. 63/2013 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento * per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 50% 36% 36% * NO detentori e familiari conviventi. NO a spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. 7. Sismabonus Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. b) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di riduzione del rischio sismico su edifici abitativi o produttivi in zone 1,2,3 con detrazione 50%; ▪ Interventi di riduzione del rischio sismico su edifici abitativi o produttivi in zone 1,2,3 con detrazione 70%-80% con passaggio a 1 o 2 classi di rischio sismico inferiore; ▪ Interventi di riduzione del rischio sismico su parti comuni condominiali in zone 1,2,3 con detrazione 75%-85% con passaggio a 1 o 2 classi di rischio sismico inferiore. Ammontare massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. Ripartizione detrazione in 5 quote annuali di pari importo. Dal 17/02/2023 impossibilità di sconto in fattura o cessione credito. 8. Sismabonus 2025 Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, commi 54-55 Aliquote e limiti di spesa art. 16 d.l. 63/2013 Il sismabonus acquisti è la detrazione che deriva dall’acquisto di unità immobiliaricomprese in edifici situati in zone a rischio sismico 1, 2 o 3 risultanti a seguito diinterventi di demolizione e ricostruzione dai quali sia scaturita una riduzione delrischio sismico. È una misura transitoria prevista fino alla fine del 2027 (articolo16, comma 1-septies, Dl 63/2013). L’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 dispone che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5). 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento* per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 50% 36% 36% Limite di spesa € 96.000 € 96.000 € 96.000 * NO detentori e familiari conviventi L’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 dispone che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5). Il presupposto è che l’intervento: sia stato assentito con una procedura autorizzatoria iniziata dopo il 1° gennaio 2017o con un titolo edilizio rilasciato dopo il 1° gennaio 2017; sia eseguito da un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare la qualeprovveda, entro 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, alla successivaalienazione dell’immobile (non è rilevante che vengano cedute tutte le unitàcomprese nell’edificio ricostruito: la detrazione è connessa alle singolecompravendite che vengano stipulate, interpello 688/2021). L’intervento deve concernere la demolizione e ricostruzione di un intero edificio,ma non rilevano: né il fatto che la ricostruzione abbia come esito un volume maggiore rispetto aquello dell’edificio demolito, a patto che si tratti di un aumento volumetricoconsentito dallo strumento urbanistico (risposte a interpello 97/2021 e 363/2021); né il fatto che la ricostruzione post demolizione sia effettuata sul sedime delfabbricato demolito in quanto la costruzione può essere delocalizzata rispetto adetto sedime (interpello 478/2021). Non è rilevante che si tratti della vendita di unità per le quali sia stata dichiarata la “fine lavori” o che abbiano conseguito i requisiti per essere considerate agibili,poiché la detrazione è concessa anche per l’acquisto di unità acquistate “al grezzo” a condizione che (interpello 557/2020 e risoluzione 14/E/2024) si tratti di unitàdenunciate al catasto dei fabbricati (nelle categorie F/3 o F/4) e che siano staticompletati almeno i lavori strutturali con collaudo e rilascio delle prescritteasseverazioni (i modelli “Allegato B1” e “Allegato B2”) da parte del direttorelavori e del collaudatore statico. L’acquirente matura un diritto a detrazione (in dieci rate annuali) nella stessa misuraprevista per l’acquisto di abitazioni in immobili ristrutturati: 36% nel 2025 e 30% nel 2026 e 2027, e anche in questa ipotesi si pone la questione dell’acquisto di case“da adibire” ad abitazione principale, con una soluzione che si ritiene analoga aquella per il bonus acquisti (agevolazione peraltro non cumulabile con il sisma bonus, interpello 19/2021). Le percentuali di detrazione si applicano al prezzo d’acquisto, ma non oltre il limite di 96mila euro per unità immobiliare acquistata (le eventuali pertinenze, anche seaccatastate separatamente, sono tutt’uno con l’unità considerata). 9. «Sismabonus Acquisti» Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. b) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione di rischio sismico effettuati da imprese di costruzione/ristrutturazione con cessione entro 30 mesi, c.d. «sismabonus Acquisti», con detrazione 75%-85% del prezzo di acquisto. 10. «Sismabonus acquisti 2025» Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, commi 54-55 Aliquote e limiti di spesa art. 1, comma 37, lett. b) Legge 234/2021 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento * per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 50% 36% 36% Limite di spesa € 96.000 € 96.000 € 96.000 * NO detentori e familiari conviventi. 11. Bonus Mobili Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 277 Modifica plafond spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, comma 2, del d.l. 63/2013 (precedente limite € 5.000 per gli anni 2023 e 2024) NUOVI LIMITI ▪ Spesa massima di € 8.000 per il 2023 ▪ Spesa massima di € 5.000 per il 2024 Acquisto di mobili ed elettrodomestici con detrazione 50% in 10 rate annuali. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1°gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. La classe energetica degli elettrodomestici deve essere: - Non inferiore alla classe A per i forni - Non inferiore alla classe E per lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie - Non inferiore alla classe F per frigoriferi e congelatori Telefisco 2023: acquisto valido anche senza fattura, via internet, purché la ricevuta contenga natura, qualità e quantità del bene acquistato e che il pagamento sia avvenuto con carta di credito del contribuente interessato 12. Bonus mobili 2025 Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 55 Aliquote e limiti di spesa art. 16, comma 2, d.l. 63/2013 2025 % Detrazione ordinaria 50% Limite di spesa € 5.000 Detrazione in quote annuali 10 rate • Aliquota di detrazione unica (per abitazione principale o no) • Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi • Comunicazione Enea per gli elettrodomestici • No per acquisto porte, pavimentazioni, tende e altri componenti d’arredo • La detrazione spetta a condizione che i connessi interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1°gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto (01/01/2024) • Le spese per acquisto mobili possono precedere quelle di ristrutturazione ma devono essere posteriori alla data inizio lavori • Bonus non cedibile mortis causa o per cessione dell’immobile 13. «Contributo elettrodomestici» Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, commi 107-110 • Finalità: ✓ sostenere la competitività del sistema produttivo industriale; ✓ sostenere i livelli occupazionali; ✓ incremento efficienza energetico in ambito domestico; ✓ riduzione dei consumi; • Contributo per la sostituzione di grandi elettrodomestici ad uso civile; • Beneficiari i soli utenti finali e per un solo elettrodomestico; • Beni ad alta efficienza energetica (minimo classe B) e prodotti in UE; • Contributo pari al 30% del costo di acquisto (max 100 € oppure 200 € per nucleo familiare con Isee ≤25.000 €); • Acquisto non legato a interventi di ristrutturazione; • Disposizioni attuative con decreto Ministero Imprese e made in Italy da emanarsi entro il 2 marzo 2025; • Compatibilità con il «bonus mobili». 14. Superbonus Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 894 Aliquote spese agevolabili: Misure ordinarie ▪ 90% per le spese sostenute nel 2023 ▪ 70% per le spese sostenute nel 2024 ▪ 65% per le spese sostenute nel 2025 Modifica art. 9 d.l. 176/22 (Aiuti-quater) [Conferma TELEFISCO 2023] Aliquota 110% per il 2023 Interventi effettuati dai condomini Delibera assembleare adottata (e attestata) entro il 18 novembre CILA entro il 31 dicembre 2022 Interventi effettuati dai condomini Delibera assembleare adottata (e attestata) fra il 18 e il 24 novembre CILA entro il 25 novembre Interventi diversi dai condominiali CILA entro il 25 novembre Interventi di demolizione e ricostruzione Entro il 31 dicembre 2022 * Attestazione ex art. 47 del d.p.r. 445/2000 15. Superbonus 2025 Legge di Bilancio 2025; Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 56; Aliquote art. 119 d.l. 34/2020 Soggetti 2025 • Condomìni (compresi interventi trainati sulle singole u.i.) • Edifici con più u.i. (da 2 a 4) Onlus/Adv/Aps 65% • Onlus/Adv/Aps (ex comma 10-bis d.l. 34/2020) • Interventi in Comuni terremotati dal 1/4/2009 110% • Persone fisiche su singole u.i. (diverse dai casi precedenti) -- • IACP e Enti assimilati, Coop edilizie a proprietà indivisa -- • Acquisto case antisismiche (Supersismabonus acquisti) -- La detrazione del 65% prevista per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024 risulta: ✓ presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni; ✓ adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini; ✓ presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio. 16. Superbonus Legge di Bilancio 2025; Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 56. Opzione ripartizione spese 2023 in 10 anni Per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2023 la detrazione del 110% o 90% può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo dal 2023. Tale opzione: ❑è irrevocabile; ❑richiede la presentazione del mod. REDDITI 2024 integrativo entro il 31.10.2025 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2025 relativo al 2024). Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, la stessa va versata senza sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo 2024 (30/06/2025). 17. Barriere architettoniche Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 365 Art. 119-ter del d.l. 34/2020 Proroga spese sino al 2025 Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti (cfr. Cir 23/E del 2022 par. 3.5). Interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole u.i. Spese relative alla bonifica e smaltimento dell’impianto sostituito. (D.M. 236/89). La detrazione, ripartita fra gli aventi diritto, è pari al 75% delle spese sostenute. Rateazione in 5 anni Spesa massima: • 50.000 per edifici unifamiliari o per le u.i. situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno; • 40.000 moltiplicati per il numero delle u.i. che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; • 30.000 moltiplicati per il numero delle u.i. che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Quorum assembleare ridotto Nuovo comma 4-bis art. 119-ter: approvazione lavori condominiali con maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell'edificio. 18. Barriere architettoniche 2023 Decreto Legge 212 del 29/12/2023, art. 3 Modifiche Art. 119-ter del d.l. 34/2020 Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 ❑ interventi agevolabili: Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti aventi ad oggetto: - Scale - Rampe - Ascensori - Servoscala - Piattaforme elevatrici ❑ Pagamento con bonifico «dedicato», come quello delle ristrutturazioni ❑ Asseverazione rilasciata da tecnico abilitato, attestante i requisiti d.m. 236/89 19. Bonus Verde Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 38 Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 1, comma 12 della legge 205/2017 ▪ Interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. ▪ Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensil. ▪ La detrazione è pari al 36% della spesa. ▪ Spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare abitativa. ▪ Rateazione in 10 anni. 20. Case «green» Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 76 Detrazione spese per il 2023 Acquisto unità immobiliari a destinazione residenziale entro il 31 dicembre 2023 Classe energetica A oppure B I cedenti devono essere: - Imprese costruttrici (cfr. C.M. 22/E/2013) - OICR immobiliari Detrazione Irpef del 50% dell’importo corrisposto ai fini IVA Ripartizione in 10 quote costanti 21. Bonus Facciate Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 39 Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2022 Modifica dell’art. 1, comma 219 della legge 160/2019 ▪ Interventi su strutture opache della facciata ▪ Interventi su balconi/fregi/ornamenti ▪ Interventi di sola pulitura/tinteggiatura ▪ Interventi su edifici ubicati nelle zone A o B ex d.m. 1444/68 ▪ La detrazione è pari al 60% della spesa ▪ Nessun limite di spesa massima ▪ Rateazione in 10 anni 22. Bonus Edilizi Scadenze e misure 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Bonus ristrutturazioni 50% 50% 50% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) 36% 30% 30% ____________________________________________________________________________________ Eco bonus 50%-65% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) 36% 30% 30% ____________________________________________________________________________________ Sisma bonus 50%-70%-75% 80%-85% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) Eco sisma bonus 36% 30% 30% ____________________________________________________________________________________ SISMABONUS "ACQUISTI" 110% 75%-85% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) ____________________________________________________________________________________ BONUS MOBILI 50% 50% 50% 50% limite 10.000 limite 8.000 limite 5.000 limite 5.000 ____________________________________________________________________________________ CONTRIBUTO ELETTRODOMESTICI 30% Max 100/200 € ____________________________________________________________________________________ SUPERBONUS CONDOMINI 110% 90% 70% 65% (condizionato) ____________________________________________________________________________________ SUPERBONUS UNIFAMILIARI 110% 90% ____________________________________________________________________________________ BONUS BARRIERE AR75%CHITETTONICHE 75% * ____________________________________________________________________________________ BONUS VERDE 36% ____________________________________________________________________________________ BONUS AQUISTI CASE GREEN 50% ____________________________________________________________________________________ BONUS FACCIATE 60% ____________________________________________________________________________________ 23.Conclusione Le detrazioni edilizie rappresentano un'importante opportunità per i contribuenti italiani che desiderano ristrutturare o migliorare le proprie abitazioni. È fondamentale informarsi adeguatamente e rispettare i requisiti per poter usufruire di tali agevolazioni fiscali. Consulente Incasa Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Ristrutturare casa? | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 24 febbraio 2025 Ristrutturare casa? INDICE Introduzione Costi e agevolazioni Quale finanziamento scegliere La spesa per ristrutturare casa Bagno e cucina: i lavori più richiesti 1. Introduzione Ristrutturare casa è un investimento importante ma anche impegnativo da un punto di vista economico (si parte dai 45 mila euro per interventi di medio impatto). Malgrado ciò, sono sempre più le persone che scelgono di rinnovare la propria abitazione: nel 2024, tra gli interventi più richiesti ci sono il rifacimento di bagno e cucina, la realizzazione di pareti in cartongesso e l’installazione di controsoffitti con illuminazione Led. Anche gli spazi esterni sono al centro dell’attenzione, con un aumento delle richieste per la costruzione di piscine e la sistemazione dei giardini. Tuttavia, il ridimensionamento degli incentivi fiscali ha influenzato le scelte dei proprietari, con un calo delle certificazioni energetiche e degli interventi strutturali sugli edifici. Ma come fare per far quadrare i conti? Mutuo o prestito? Ecco cosa valutare nella richiesta di un finanziamento. 2. Costi e agevolazioni Nel 2024 le richieste di ristrutturazione completa della casa sono cresciute del 15% rispetto al 2023. La spesa stimata per una ristrutturazione varia in base alla tipologia di intervento e alla superficie interessata. Per esempio, per una casa tra gli 80 e i 100 metri quadri, una ristrutturazione leggera (che prevede tinteggiatura, la sostituzione dei pavimenti e alcuni piccoli lavori di manutenzione) si aggira sui 30 mila euro. Per una ristrutturazione di livello medio, che include il rifacimento di impianti elettrici e idraulici, di bagno e cucina e un aggiornamento delle finiture, il preventivo parte da un minimo di 45 mila euro in su. Per gli interventi specifici, si stimano 5.500 euro per la ristrutturazione completa di un bagno, e 2 mila euro per l’imbiancatura di un’abitazione tra 80 e 100 metri quadri (inclusi i soffitti), prezzo che può variare in base alla qualità della vernice e allo stato delle superfici. Il controsoffitto in cartongesso con illuminazione Led ha un costo medio di 1.700 euro, mentre l’intervento di un interior designer per abitazioni della stessa metratura si colloca tra 1.200 euro e 1.800 euro. Anche se ci sono state delle riduzioni, con la legge di Bilancio 2025 è possibile comunque usufruire di alcune agevolazioni per rinnovare la casa: per le spese sostenute dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30%. Tuttavia, per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta nella misura del 36% (50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96 mila euro per unità immobiliare; invece, per quelle degli anni 2026 e 2027, la detrazione è del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96 mila euro per unità immobiliare. 3. Quale finanziamento scegliere Per finanziare gli interventi di ristrutturazione ci sono diverse possibilità, come un mutuo o un prestito: queste opzioni differiscono per quanto riguarda l’importo ottenibile, le condizioni di rimborso e le garanzie richieste. Il mutuo è una soluzione pensata per chi deve affrontare lavori di ristrutturazione importanti, in quanto permette di ottenere somme elevate, spesso fino all’80% del valore dell’immobile, con un periodo di rimborso che può arrivare fino a 30 anni. Tuttavia, per accedere a un mutuo è necessario offrire garanzie reali, come l’ipoteca sulla casa, e superare un iter burocratico più complesso, che prevede perizie e controlli approfonditi da parte della banca. Questo significa tempi di erogazione più lunghi e costi aggiuntivi legati alla pratica. Il prestito per ristrutturazione, invece, è una forma di finanziamento più immediata e flessibile, pensata per interventi di minore entità. L’importo massimo ottenibile è generalmente inferiore rispetto a un mutuo, con un tetto che di solito non supera i 75 mila-100 mila euro. La durata del rimborso è più breve, solitamente tra i 5 e i 10 anni, e i tassi di interesse risultano più alti rispetto a quelli di un mutuo. Il vantaggio è che l’erogazione è molto più veloce, senza bisogno di ipoteche o perizie, e spesso senza dover giustificare nel dettaglio l’uso della somma ricevuta. 4. La spesa per ristrutturare casa Ristrutturazione completa (80-100 mq): Leggera (tinteggiatura, nuovi pavimenti, piccoli lavori): 30.000 euro. Media (rifacimento impianti, bagno, cucina, finiture): da 45.000 euro in su Interventi specifici: Ristrutturazione bagno completa: 5.500 euro. Imbiancatura casa (80-100 mq, soffitti inclusi): 2.000 euro (variabile in base alla qualità della vernice). Controsoffitto in cartongesso con illuminazione Led: 1.700 euro. Interior designer (80-100 mq): tra 1.200 e 1.800 euro. 5. Bagno e cucina: i lavori più richiesti Si registra un forte aumento delle domande relative al rifacimento del bagno e della cucina (+86,7%) e alla realizzazione di pareti in cartongesso (+67,5%); di contro, perde appeal la carta da parati (con un -50,6% rispetto al 2023). C’è attenzione anche agli spazi esterni, con le richieste per la costruzione di piscine interrate che registrano un +16,4%, mentre calano del 46% le richieste di certificazione energetica, utili per accedere agli ecobonus. In significativa decrescita rispetto al 2023 sono anche tutti quegli interventi che riguardano gli esterni delle abitazioni come la riparazione del tetto (-52,7%), l’impermeabilizzazione dello stesso (-28,9%) e la tinteggiatura degli esterni (-43,9%). Dall’analisi risulta, inoltre, che il 58,1% di chi fa richiesta di ristrutturazione tramite la piattaforma vive in appartamento o condominio; seguono le case indipendenti (31,2%) e le villette a schiera (6,5%), che mostrano una minore incidenza. Una richiesta su 4 è relativa a trilocali (25,4%), mentre una su 5 a ville o villette (20,8%) e quadrilocali (19,1%). I bilocali coprono il 12,4% delle richieste, mentre altre tipologie di edifici, come negozi, bar o monolocali, registrano percentuali più basse (rispettivamente del 6,3% e del 4,7%). Per quanto riguarda la metratura di intervento di ristrutturazione, nel 27,3% dei casi si fa riferimento a spazi di 100 metri quadri, seguiti da metrature di 80 metri quadri (24,3%) e di 50 metri quadri o meno (21,2%). Circa un quarto degli utenti, invece, richiede informazioni per ristrutturare una metratura da 150 metri quadri in su (27%). Andando nel dettaglio degli interventi, nelle richieste di ristrutturazione il bagno emerge come priorità tra i locali su cui agire (82,5%), seguito dalla cucina (79,7%) e dalla camera da letto (73,5%). Anche il soggiorno (63,3%) e la sala da pranzo (48,2%) sono spesso inclusi nei lavori, mentre il salotto è richiesto nel 35% dei casi. Spesso i lavori riguardano più aspetti contemporaneamente: gli interventi sui pavimenti sono i più richiesti (77,8%) affiancati dai lavori di imbiancatura e tinteggiatura (72,2%), di messa a norma dell’impianto elettrico (70,6%) e dell’impianto idraulico (70,1%). Interventi strutturali, come l’abbattimento o costruzione di muri, interessano il 60,6% delle richieste, mentre il rinnovo di porte e finestre è presente nel 60,2% dei casi. Un’altra soluzione apprezzata è il controsoffitto in cartongesso, utilizzato sia per ottimizzare gli spazi interni che per migliorare l’aspetto estetico: a confermarlo anche il fatto che nel 61,1% dei casi si sceglie di creare queste strutture con sistemi di illuminazione come Led o strisce luminose. Il soggiorno è la stanza più interessata da questo intervento, con quasi la metà delle richieste (49,3%); seguono la cucina (36,4%) e la camera da letto (34,4%). Emerge anche un forte interesse per la personalizzazione degli spazi esterni con richieste per la ristrutturazione del giardino che riguardano specialmente superfici di dimensioni contenute: il 34,6% dei giardini oggetto di intervento misura 50 metri quadri o meno. Tuttavia, anche giardini più ampi, come quelli di 80 (17,9%) e 100 metri quadri (17,2%), rappresentano una fetta significativa delle domande di intervento. Tra i desideri emerge infine la realizzazione di piscine interrate (richieste in aumento del 16% sul 2023). Quasi un utente su 2 (45,1%) vorrebbe costruire piscine di dimensioni standard di 8 per 4 metri; per i rivestimenti il Pvc è la scelta più popolare (39,5%) ma uno su 3 si affida al consiglio professionale per valutare il materiale più adatto (31,8%). C’è da osservare che nel 2024, ProntoPro registra un significativo calo di richieste di certificazione energetica per l’analisi necessaria all’accesso agli ecobonus (-46,8% rispetto al 2023): un trend che potrebbe essere legato sia alla riduzione delle agevolazioni disponibili, sia a un progressivo adeguamento degli immobili già avvenuto negli anni precedenti. Analizzando i dati, emerge infatti che il 36,4% degli utenti che richiede la certificazione dispone di un riscaldamento autonomo, mentre il 29,6% ha già investito in finestre con doppi vetri. Solo il 14,8% possiede una caldaia a condensazione. Inoltre, il 13,5% degli utenti utilizza ancora un sistema di riscaldamento centralizzato, mentre un utente su 10 ha optato per una pompa di calore. Consulente Incasa Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Fiscalità immobili strumentali | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Fiscalità immobili strumentali INDICE Introduzione Definizione Distinzione Tassazione Ammortamento Plusvalenza e vendita Incentivi Conclusione Introduzione La fiscalità degli immobili strumentali si riferisce alle norme e alle regole fiscali che disciplinano la tassazione degli immobili utilizzati per l'attività imprenditoriale. Questi beni non sono destinati alla vendita, ma servono come strumenti per generare reddito. Di seguito sono riportati alcuni aspetti chiave della fiscalità degli immobili strumentali. 2. Definizione Gli immobili strumentali sono beni immobili utilizzati direttamente nell'attività economica di un'impresa. Possono includere: Fabbricati industriali Uffici Magazzini Terreni agricoli utilizzati per l'attività agricola Immobili strumentali per natura 3. Distinzione La normativa considera strumentali per natura gli immobili relativi all’impresa che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se dati in locazione o comodato. Rientrano gli interi gruppi B, C, D, E (esempi: albergo, capannone industriale, negozio, laboratorio artigianale) e la categoria A/10 (nel solo caso in cui la destinazione a ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria). Gli immobili strumentali per natura, in virtù delle loro caratteristiche strutturali, sono da considerare strumenti dell’attività commerciale anche quando non sono impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa, in quanto non utilizzati ovvero non utilizzati direttamente, poiché concessi a terzi in locazione o comodato. Immobili strumentali per destinazione La normativa considera strumentali per destinazione gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio della professione o dell’impresa da parte del possessore (ad esempio l’immobile abitativo, non classificato A/10, utilizzato come ufficio). Qualora l’immobile strumentale per destinazione venga concesso in locazione/comodato o utilizzato in modo promiscuo non è considerato bene strumentale e, quindi, non è ammortizzabile ai fini fiscali. L’ammortamento degli immobili strumentali Gli immobili strumentali vanno a confluire nella voce “terreni e fabbricati” dell’attivo dello stato patrimoniale e devono essere ammortizzati in base alla loro residua possibilità di utilizzazione. La quota dell’immobile strumentale indeducibile per l’ammortamento è del: I - 30% del costo di acquisto complessivo di un fabbricato industriale; II - 20% del costo di acquisto complessivo di qualsiasi altro immobile strumentale. La disciplina fiscale prevede che la quota del 70 o 80% del costo complessivo di un immobile strumentale è ammortizzabile con una aliquota del 3%. Il reddito d’impresa per gli immobili strumentali Gli eventuali proventi (ad esempio le locazioni e le plusvalenze) vanno iscritti come ricavi nel conto economico. Il reddito degli immobili strumentali è la differenza tra ricavi e proventi afferenti agli immobili e i relativi costi. Nella determinazione del reddito d’impresa rilevano, quindi: I - plusvalenze/minusvalenze; II - proventi derivanti dalle locazioni; III - risarcimenti e indennità relativi agli immobili; IV - quote di ammortamento e canoni di leasing; V - interessi; VI - spese di manutenzione, riparazione, trasformazione. Relativamente ai beni immobili strumentali, è ammessa in deduzione una quota pari al 60% dell’IMU versata nel corso del periodo d’imposta. Regime IVA della cessione di immobili strumentali Ai fini IVA rileva unicamente la classificazione catastale dell’immobile; solo questo è l’elemento che consente di effettuare la distinzione tra immobili abitativi e strumentali. Le cessioni di immobili strumentali costituiscono un’operazione esente IVA, tranne per le cessioni effettuate: I - da parte delle imprese costruttrici (o di ristrutturazione) purché poste in essere entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento (obbligatoriamente imponibile ai fini IVA); II - dai soggetti diversi dai precedenti, se il cedente ha espresso nell’atto di compravendita l’opzione per il regime di imponibilità con applicazione del meccanismo del reverse charge (imponibile ai fini IVA solo per opzione). La locazione di immobili strumentali per natura costituisce, in linea di principio, operazione esente da IVA. Il regime “naturale” di esenzione subisce, però, un’importante eccezione, in quanto tutti i locatori possono esprimere in atto l’opzione per l’imponibilità. 4. Tassazione La tassazione degli immobili strumentali può includere diverse imposte, tra cui: Imposta sul Reddito delle Società (IRES): Gli immobili strumentali contribuiscono al reddito imponibile dell'impresa. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA): Le operazioni di acquisto o vendita possono essere soggette a IVA. Imposta Municipale Unica (IMU): Gli immobili strumentali sono soggetti a IMU, con aliquote variabili a seconda del comune. 5. Ammortamento Gli immobili strumentali possono essere soggetti a ammortamento, che consente di dedurre il costo dell'immobile nel tempo. Le modalità di ammortamento possono variare a seconda della tipologia di immobile e della normativa vigente. 6. Plusvalenza e vendita In caso di vendita di un immobile strumentale, è possibile generare una plusvalenza. La tassazione delle plusvalenze dipende dalla durata del possesso e dalla natura dell'immobile: Se l'immobile è stato posseduto per più di cinque anni, la plusvalenza potrebbe essere esente da tassazione. Se venduto prima di cinque anni, la plusvalenza è tassata come reddito d'impresa. 7. Incentivi In alcuni casi, le imprese possono beneficiare di incentivi fiscali per investimenti in immobili strumentali, come detrazioni o crediti d'imposta. È importante verificare la normativa vigente per accedere a tali benefici. 8. Conclusione La fiscalità degli immobili strumentali è un aspetto cruciale per le imprese, che devono essere consapevoli delle normative fiscali applicabili per ottimizzare la gestione dei propri beni immobili. È consigliabile consultare un professionista esperto in materia fiscale per una gestione adeguata e conforme alla legge. Consulente Incasa Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Società semplice immobiliare | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Società semplice immobiliare INDICE Introduzione Definizione della società semplice Scelta dei soci Redazione dell'Atto Costitutivo Registrazione della Società Aspetti fiscali Obblighi contabili Gestione degli immobili Contratti e Accordi Conclusione 1. Introduzione La costituzione di una società semplice immobiliare è un processo che richiede attenzione e una buona pianificazione. Di seguito sono riportati i passaggi fondamentali e le considerazioni da tenere a mente. Questo ente societario può essere uno strumento per la gestione di patrimoni immobiliari, differenziandosi dalle società commerciali (SAS, SNC, SRL) per le seguenti motivazioni: può essere svolta solo dalla società semplice l’attività di mero godimento, essendo un ente non commerciale [vantaggio in quanto può detenere anche immobili non produttivi di redditi senza rientrare nella disciplina delle società di comodo]; deve locare gli immobili senza prestare servizi aggiuntivi, non potendo svolgere attività commerciale (es. locazioni vacanza) [svantaggio]; la vendita di immobili detenuti da più di 5 anni non genera plusvalenze tassabili né in capo alla società né in capo ai soci [vantaggio, stessa disciplina a cui sono soggette le persone fisiche]; l’impossibilità di dedurre dal reddito eventuali minusvalenze [svantaggio]; possono usufruire di eventuali detrazioni IRPEF relative ai bonus di ristrutturazione o riqualificazione energetica degli edifici [vantaggio]; non può dedurre dal reddito i costi, gli interessi e gli ammortamenti [svantaggio]. 2. Definizione della società semplice La società semplice è una forma giuridica di impresa, caratterizzata da una gestione semplice e da una responsabilità illimitata dei soci. È particolarmente adatta per attività di gestione patrimoniale, come nel caso di immobili. 3. Scelta dei soci È necessario identificare i soci che parteciperanno alla società. Questi possono essere persone fisiche o giuridiche. È importante stabilire chiaramente i diritti e i doveri di ciascun socio. 4. Redazione dell'Atto Costitutivo L'atto costitutivo deve contenere: Denominazione sociale Oggetto sociale (gestione e investimento in immobili) Sede legale della società Durata della società Contributi e quote di partecipazione dei soci 5. Registrazione della Società Per rendere la società operativa, è necessario registrarla presso il Registro delle Imprese. Questo comporta il pagamento di diritti di segreteria e la presentazione dell'atto costitutivo. 6. Aspetti fiscali È fondamentale considerare gli aspetti fiscali legati alla società semplice immobiliare. La società è soggetta a tassazione sui redditi generati dagli immobili. È consigliabile consultare un commercialista per una pianificazione fiscale ottimale. 7. Obblighi contabili Nonostante la società semplice non sia obbligata a tenere una contabilità formale, è consigliabile mantenere registri accurati delle operazioni per una gestione efficiente e per eventuali controlli fiscali. 8. Gestione degli immobili La società può gestire immobili in vari modi, inclusa la locazione o la vendita. È importante definire le strategie di gestione e le modalità di investimento. 9. Contratti e Accordi È consigliabile redigere contratti e accordi chiari tra i soci riguardo la gestione degli immobili, la ripartizione degli utili e le decisioni strategiche. 10. Conclusione Costituire una società semplice immobiliare richiede una pianificazione attenta e la considerazione di vari aspetti legali e fiscali. È sempre consigliabile avvalersi della consulenza di professionisti esperti per garantire una corretta gestione e compliance normativa. Consulente Incasa Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Locazioni brevi | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 17 marzo 2025 Locazioni brevi Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari. Introduzione CIN Codice Identificativo Nazionale Le locazioni brevi e la cedolare secca Le regole per gli intermediari Le sanzioni Normativa Consulente Incasa Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Costituzione società immobiliare | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Costituzione società immobiliare INDICE Passaggi per la costituzione Documentazione Consulenze Costituzione di società Vantaggi 1. Passaggi per la costituzione - Scelta della Forma Giuridica: Decidere se costituire una società di persone, una società di capitali o una cooperativa. - Redazione dello Statuto: Scrivere lo statuto che definirà le regole interne della società. - Atto Costitutivo: Redigere l'atto costitutivo, che deve essere firmato da tutti i soci. - Registrazione presso il Registro delle Imprese: Presentare la documentazione necessaria per la registrazione. - Ottenimento del Codice Fiscale: Richiedere il codice fiscale per la società. - Apertura di un Conto Corrente Bancario: Aprire un conto corrente dedicato alla società. - Iscrizione alla Camera di Commercio: Completare l'iscrizione e ottenere le licenze necessarie. Inoltre: Capitale Sociale: Determinare l'ammontare del capitale sociale necessario. Normative Fiscali: Informarsi sulle normative fiscali e tributarie applicabili. Responsabilità: Considerare le implicazioni di responsabilità dei soci. Strategia di Investimento: Definire una chiara strategia di investimento immobiliare. 2. Documentazione Documenti di identità dei soci. Progetto di investimento. Contratti di acquisto o affitto degli immobili. Eventuali permessi e autorizzazioni richieste. 3. Consulenze Consulente legale per la redazione dei documenti. Commercialista per la gestione fiscale. Agente immobiliare per la valutazione del mercato. 4. Costituzione di società: per la tutela e la gestione di beni immobili di proprietà dell’imprenditore o dell’imprenditrice La società di gestione immobiliare può essere costituita sotto forma di: I - società di persone (società in accomandita semplice – sas o società in nome collettivo – snc); II - società di capitali (comunemente una società a responsabilità limitata – S.r.l., il socio può essere anche unico). La società immobiliare non si distingue dalle altre “società operative”, infatti se un imprenditore o un’imprenditrice, nello statuto della propria società, ha previsto la gestione immobiliare come uno dei punti dell’oggetto sociale, può benissimo operare nell’ambito immobiliare. Anche una Holding di Investimento può operare in ambito immobiliare. 5. Vantaggi La costituzione di una società immobiliare ad hoc ha però dei vantaggi da considerare, quali: I - gestione dedicata: si può organizzare l’azienda focalizzandosi nella mera gestione immobiliare (la specializzazione aiuta a raggiungere livelli di efficienza più elevati); II - possibilità di dedurre gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari: si veda il paragrafo relativo alla fiscalità degli immobili patrimonio; III - risparmio contributivo: i soci di una immobiliare, se non svolgono un’attività commerciale (prestazione di servizi come nella gestione delle case vacanza), non hanno l’obbligo di iscriversi all’INPS; IV - tutela del patrimonio: separazione dei beni immobili da qualsiasi altra attività operativa (non sarà possibile subire un pignoramento immobiliare, ma nel caso un pignoramento mobiliare delle sole quote); V - pianificazione successoria: il passaggio generazionale delle quote di una società immobiliare semplifica gli adempimenti (si trasferiscono solo le quote e non tutti gli immobili) e ha dei rilevanti vantaggi fiscali: VI - il trasferimento, tramite donazione o mortis causa, delle quote a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta beneficia dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni. Tale esenzione richiede esclusivamente la detenzione delle quote ricevute per un periodo di 5 anni (per le quote di SRL è necessario anche che quanto trasferito consenta al beneficiario di acquisire il controllo della società). Consulente Incasa Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Società immobiliare | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Società immobiliare INDICE Introduzione Tipologie Servizi offerti Vantaggi Ammortamento Plusvalenza e vendita Incentivi Conclusioni 1. Introduzione Una società immobiliare è un'entità che si occupa della gestione, vendita, acquisto e affitto di beni immobili. Queste società possono operare in vari segmenti del mercato immobiliare, inclusi residenziale, commerciale e industriale. Di seguito sono riportati alcuni aspetti chiave delle società immobiliari. 2. Tipologie Società di Investimento Immobiliare (REIT): Entità che possiedono, gestiscono o finanziano beni immobili generando reddito. Società di Gestione Immobiliare: Si occupano della gestione operativa di proprietà immobiliari per conto di proprietari. Società di Sviluppo Immobiliare: Focalizzate sulla costruzione e sviluppo di nuovi progetti immobiliari. Agenti Immobiliari: Professionisti o aziende che facilitano le transazioni immobiliari tra acquirenti e venditori. 3. Servizi offerti Acquisto e vendita di immobili Affitto e locazione di proprietà Valutazione immobiliare Gestione delle proprietà Consulenza immobiliare 4. Vantaggi Reddito passivo attraverso affitti e rendite Diversificazione del portafoglio di investimenti Potenziale di apprezzamento del capitale Protezione contro l'inflazione 5. Conclusioni Investire in una società immobiliare può essere una strategia vantaggiosa per costruire ricchezza nel lungo termine. È importante fare ricerche approfondite e considerare i rischi associati prima di impegnarsi in questo tipo di investimento. Consulente Incasa Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • REAL ESTATE | PITTINI

    Con il mutare del comportamento dei consumatori, delle aspettative e dei mercati, anche i metodi con cui le aziende finanziano, investono, sviluppano e gestiscono il Real Estate subiscono cambiamenti. Benvenuti Real Estate Settori Documenti Aggiornamenti Guide Eventi Prodotti Servizi Programmi Faq Carriere Esperienza Sei in: PITTINI > INDUSTRIE Real Estate Insieme degli operatori, dei prodotti e dei servizi riferiti al mercato immobiliare. Costruzioni, locazioni, ecc. CONTATTACI RICHIESTA DI PROPOSTA Condomini Protezione Immobiliari Assicurazioni Costruzioni Inoltre siamo in grado di darti Tenant Placement Rent Collection Property Maintenance Financial Reporting Legal Compliance Settori Alla scoperta del Real Estate Per fornire i servizi più efficaci ai nostri clienti, dividiamo la nostra profonda esperienza in materia e le nostre soluzioni innovative in sei Industries e venti settori. Scopri di più su come possiamo aiutarti a gestire le questioni aziendali più urgenti con un approccio radicato nella tua situazione specifica. Condomini Noi vantiamo una solida esperienza in ambito di gestione ed amministrazione di beni immobili, di fornitura di servizi di tenuta di contabilità, di revisioni contabili, di consulenze amministrative, legali e fiscali relative, nonché di prestazioni di carattere manutentivo strettamente riconducibili agli immobili stessi (come edilizia, elettricità, idraulica, meccanica). Scopri di più ---> Protezione Scopri di più ---> Immobiliari Siamo dedicati ad offrire servizi immobiliari di eccellenza per soddisfare ogni tua esigenza fiscale. Con professionalità e un approccio personale, siamo qui per guidarti verso il successo della tua azienda. Scopri di più ---> Assicurazioni Scopri di più ---> Costruzioni I nostri professionisti del settore delle costruzioni sono in prima linea nelle tendenze e nelle sfide che questo mercato deve affrontare. Il nostro obiettivo è fornire soluzioni innovative e idee all'avanguardia attraverso l'esperienza pratica nei settori delle costruzioni. Scopri di più ---> Documenti Aggiornamenti Guide Eventi Eventi in programma 3 giorni all'evento Investire in Roma 2025 mar 10 giu Diretta online Scopri di più Dettagli 4 giorni all'evento Giubileo dei Commercialisti mer 11 giu Piazza San Pietro, 00120 Città del Vaticano Scopri di più Dettagli 5 giorni all'evento Costruzioni gio 12 giu diretta online Scopri di più Dettagli Prodotti Real Estate Al momento non abbiamo prodotti da mostrare. Al momento non abbiamo prodotti da mostrare. Al momento non abbiamo prodotti da mostrare. Al momento non abbiamo prodotti da mostrare. Al momento non abbiamo prodotti da mostrare. Al momento non abbiamo prodotti da mostrare. Servizi Programmi Faq Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO Incontra il nostro leader Walter Pittini Real Estate Industry Leader pittini@live.it LinkedIn X (Twitter) Esperienza a supporto dell’eccellenza locale In qualità di leader nel settore Real Estate, offriamo alle organizzazioni una gamma completa di servizi, tra cui Audit & Assurance, Tax, Consulting, Risk e Financial Advisory. Che si tratti di operazioni su piccola o grande scala, ti aiutiamo a massimizzare il tuo investimento e il tuo ritorno in modo sostenibile, digitale e inclusivo. Grazie al nostro approccio multidisciplinare, forniamo soluzioni scalabili a diversi attori del settore, come REIT, fondi Real Estate, investitori Real Estate, investitori Private Equity, investitori di fondi sovrani e fondi pensione pubblici, gestori di investimenti, proprietari e gestori di immobili, istituti di credito, società di intermediazione, costruttori e società di sviluppo. Unendo la forte esperienza ed eterogeneità dei nostri professionisti del settore immobiliare, siamo in grado di offrire il nostro supporto a livello globale. In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione

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    Sei in: PITTINI > Identificazione Responsabilità Vogliamo costruire un business responsabile, che integri principi e obiettivi di sostenibilità in tutte le attività aziendali. Politiche e obiettivi, sistema di governance, dialogo con gli stakeholder e adesione all'Agenda Globale sono alla base del nostro impegno. 23 aprile 2025 Il nostro impegno Clima e ambiente Diversità e inclusione ESG e l'attenzione ai clienti Solidarietà con la nostra comunità Documenti Indici Notizie Contatti

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