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- IVA e Indirette | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario Giorno pubblicazione 21 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 5 maggio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista < Indietro IVA e Indirette I soggetti in regime forfetario non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni (art. 1 co. 58 della L. 190/2014). Fatturazione e certificazione dei corrispettivi Durante il regime agevolato permane l'obbligo di fatturazione e di certificazione fiscale mediante trasmissione telematica dei corrispettivi. Quest'ultimo adempimento può essere sostituito con l'emissione, per ogni operazione, di fatture, anche cartacee (risposta resa a Telefisco 30.1.2020; impostazione confermata nella circ. Agenzia delle Entrate 3/2020, § 1.2). I documenti emessi devono indicare che l'operazione è stata effettuata durante l'applicazione del regime agevolato. Fatturazione elettronica A decorrere dall'1.1.2024, è operativo l'obbligo di fatturazione elettronica via SdI per i soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, come modificato dall'art. 18 co. 3 del DL 36/2022), con l'esclusione di coloro che effettuano prestazioni sanitarie B2C (v. la voce "Fatturazione elettronica - B2B e B2C"). Nel file xml va indicato il codice RF19 nel campo "Regime fiscale" e il codice natura "N2.2" (Operazioni non soggette - altri casi). L'emissione di fatture in formato elettronico comporta la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 39 del DPR 633/72. A tal fine, è possibile avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle Entrate. Resta confermato anche l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (cfr. risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018). Imposta di bollo Sulle fatture emesse va assolta l'imposta di bollo di 2 euro, se di importo superiore a 77,47 euro (artt. 6 Tabella B, 13 e 14 Tariffa, Parte I, allegate al DPR 642/72). È esente dal bollo il documento commerciale di cui al DM 7.12.2016 (circ. Agenzia delle Entrate 3/2020, § 1.2). Correzione delle fatture In caso di errata applicazione del regime forfetario, la correzione delle fatture elettroniche può avvenire, alternativamente: emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in aumento (art. 26 co. 1 del DPR 633/72), ad integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l'IVA ed esponendo la ritenuta d'acconto (ove dovuta); emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in diminuzione (art. 26 co. 2 del DPR 633/72) a integrale storno delle fatture originarie, ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l'IVA ed esponendo la ritenuta d'acconto (ove dovuta) (risposte interpello Agenzia delle Entrate 499/2019 e 500/2019). Soggettività passiva ai fini IVA I soggetti che applicano il regime mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti ad assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versando l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Nello specifico, occorre assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni: per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell'art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ivi prevista, ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia; per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta. Ai fini IVA, inoltre, trova applicazione: per le cessioni intracomunitarie di beni, l'art. 41 co. 2-bis del DL 331/93, conv. L. 427/93; per gli acquisti intracomunitari di beni, l'art. 38 co. 5 lett. c) dello stesso DL 331/93; per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, gli artt. 7-ter ss. del DPR 633/72; per le importazioni, le esportazioni e le operazioni ad esse assimilate, le disposizioni di cui al DPR 633/72, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 dello stesso DPR 633/72. La disciplina del regime forfetario trova applicazione anche in relazione alle note di variazione che dovessero essere emesse ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72. Semplificazione degli adempimenti Durante il regime agevolato vige l'esonero dai principali adempimenti previsti ai fini dell'imposta (ad esempio, liquidazione e versamento, registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi, dichiarazione annuale), mentre resta l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali. Split payment I soggetti in regime forfetario non applicano lo split payment in quanto l'applicazione di tale meccanismo è esclusa per tutte le operazioni che seguono regimi speciali IVA. Esterometro I soggetti in regime forfetario sono tenuti alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro). Riduzione dei termini di accertamento Per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte dirette (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (art. 1 co. 74 della L. 190/2014). La disposizione dovrebbe perdere di efficacia a seguito dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. È invece possibile beneficiare della riduzione dei termini di accertamento di due anni ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.. 127/2015 se, oltre alla fatturazione elettronica, viene garantita la tracciabilità di incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro. L'emissione tardiva della fattura elettronica non pregiudica l'applicazione del regime premiale qualora il soggetto passivo ricorra all'istituto del ravvedimento per sanare la violazione. Laddove il professionista forfetario trasmetta il documento al Sistema di Interscambio oltre il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, si sarebbe in presenza di un "mero ritardo nell'adempimento fiscale", sanzionabile ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D.Lgs.. 471/97, da 250 a 2.000 euro. Rettifica della detrazione All'atto dell'accesso al regime forfetario, così come in caso di transito, anche per opzione, al regime IVA ordinario, è obbligatorio operare la rettifica della detrazione IVA di cui all'art. 19- bis2 del DPR 633/72. Il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare (a sfavore), in un'unica soluzione, la detrazione dell'imposta assolta a monte già operata. La rettifica va operata nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie (art. 1 co. 61 della L. 190/2014). Il versamento dell'importo a debito va operato unitamente al saldo IVA. Ipotizzando la fuoriuscita dal regime forfetario nel 2023, il riferimento è alla dichiarazione IVA 2025 relativa al 2024 (primo anno di applicazione del regime ordinario). Fuoriuscita immediata dal regime Nell'ipotesi di fuoriuscita in corso d'anno dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite (art. 1 co. 71 terzo periodo della L. 190/2014). Ai fini del superamento del limite, ciò che rileva è l'incasso dei ricavi o dei compensi e non l'emissione della relativa fattura. Conseguentemente, la fattura che comporta il superamento del limite in corso d'anno, se emessa contestualmente all'incasso, deve esporre l'IVA a debito; se l'incasso avviene in un momento successivo all'emissione della fattura, gli obblighi IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell'operazione (interamente considerata). A partire dall'incasso (successivo all'emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite di 100.000 euro, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA: l'operazione che ha generato l'incasso, mediante integrazione del documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario; tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso; tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate. Rimangono, invece, nell'alveo della disciplina del regime forfetario le operazioni fatturate anteriormente all'incasso che ha comportato il superamento dei 100.000 euro; tali operazioni non devono essere evidenziate nella dichiarazione IVA (relativa alla frazione di anno in cui il contribuente transita nel regime ordinario), neppure nell'ipotesi in cui il corrispettivo di tali operazioni sia incassato successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite predetto. Dal momento dell'incasso della somma che ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, il contribuente è tenuto ad istituire i registri IVA. La rettifica dell'imposta non detratta in costanza di regime forfetario è esposta nella dichiarazione IVA relativa allo stesso anno della fuoriuscita, da presentare nell'anno successivo. @ riproduzione riservata Previous Next
- Pareri e proposte del collegio sindacale | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Pareri e proposte del collegio sindacale < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 8 riguarda l’attività di consulenza talvolta richiesta al collegio sindacale. Laddove il parere o le osservazioni vengano richiesti nell’ambito di un iter più complesso (criteri di valutazione delle azioni nel recesso ex art. 2437-ter c.c., osservazioni in caso di perdite significative ex art. 2446 c.c., congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c., attestazione del rispetto dei limiti di emissioni obbligazionarie ex art. 2412 c.c.), l’attività espletata dal collegio sindacale è oggetto di esame nell’ambito delle Norme dedicate alle operazioni o ai procedimenti esaminati nel loro complesso. 8.1. Approvazione della delibera di nomina per cooptazione di amministratori 8.2 Proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale 8.3. Pareri resi in relazione alle ipotesi di cessazione anticipata dell’incarico di revisione legale 8.4 Iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto, ampliamento, sviluppo e per avviamento 8.5 Parere su remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche Note Funzioni di Sindaco Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Attività del collegio sindacale in caso di omissione e sostituzione degli amministratori | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Attività del collegio sindacale in caso di omissione e sostituzione degli amministratori < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 9 è finalizzata a esplicitare le attività suppletive del collegio sindacale rispetto a quelle del consiglio di amministrazione. Il potere vicario del collegio sindacale si esercita nei casi di omissioni degli amministratori o di sostituzione degli amministratori, laddove si renda necessario comunicare al Tribunale l’intervenuta causa di liquidazione della società e di provvedere ai dovuti provvedimenti pubblicitari presso il competente registro delle imprese. 9.1 Attività in caso di omissione degli amministratori 9.2 Attività in occasione della sostituzione degli amministratori Note Funzioni di Sindaco Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Gestione della produzione | PITTINI
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- ART. 73 Soggetti passivi [n.d.r. ex art. 87] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 73 Soggetti passivi [n.d.r. ex art. 87] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 (2) residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, (3) residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonchè gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; (4) d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, (5) con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell’articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. (6) 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonchè vincoli di destinazione sugli stessi. (7) 4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. 5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. 5 bis. Salvo prova contraria, si considerano alresì residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa (8): a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. (9) 5 ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5. (9) 5 quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari (10), e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. (11) 5 quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, di versi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari (12), e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purchè il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del predetto decreto nonchè dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. (13) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 6.11.2007 n. 199, pubblicato in G.U. 9.11.2007 n. 261, S.O. n. 228. (3) Le parole “nonché i trust,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 74, lett. a), n. 1, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (4) Lettera sostituita dall’art. 96, comma 1, lett. a), DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27. Testo precedente: “c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;“. Per la precedente modifica si veda l’art. 1, comma 74, lett. a), n. 1, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (5) Le parole “compresi i trust,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 74, lett. a), n. 2, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 74, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (7) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 27.12.2023 n. 209, pubblicato in G.U. 28.12.2023 n. 301. Ai sensi del successivo art. 7, comma 2, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (data di entrata in vigore del DLgs. n. 209/2023). Testo precedente: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 96, comma 1, lett. b), DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27; - l’art. 1, comma 83, lett. e), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 88, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del presente decreto; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31.12.2007; - l’art. 1, comma 74, lett. c), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (8) Alinea sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLgs. 27.12.2023 n. 209, pubblicato in G.U. 28.12.2023 n. 301. Ai sensi del successivo art. 7, comma 2, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (data di entrata in vigore del DLgs. n. 209/2023). Testo precedente: “Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa”. (9) Comma inserito dall’art. 35, comma 13, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 14, la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006. (10) Le parole “in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari” sono state sostituite alle precedenti “in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” dall’art. 12, comma 1, lett. a), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. (11) Comma inserito dall’art. 82, comma 22, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133, in vigore dal 22.8.2008. (12) Le parole “dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari” sono state sostituite alle precedenti “dai fondi immobiliari” dall’art. 12, comma 1, lett. b), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. (13) Comma sostituito dall’art. 96, comma 1, lett. c), DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27. Testo precedente: “Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del predetto decreto nonchè dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 2, comma 15, lett. b), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24, la disposizione esplicava effetto a decorrere dall’1.1.2012. - l’art. 2, comma 62, DL 29.12.2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011 n. 10. Ai sensi del successivo comma 69, la disposizione aveva effetto a decorrere dall’1.7.2011. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 17. Tassazione separata [n.d.r. ex art. 16] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 17. Tassazione separata [n.d.r. ex art. 16] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’articolo 47 [50, n.d.r.], anche nelle ipotesi di cui all’articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’articolo 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro (1) (2) a-bis) [...] (3) b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 47 [50, n.d.r.] e al comma 2 dell’articolo 46 [49, n.d.r.]; (4) c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’articolo 49 [50, n.d.r.], se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; (2) c-bis) indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente; d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone; e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili; f) indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (5), se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a); g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni; g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 81 [67, n.d.r.] realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; g-ter) corrispettivi di cui all’articolo 54, comma 1- quater, se percepiti in unica soluzione; (6) h) indennità per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare; i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni; l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell’articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione è superiore a cinque anni; m) [...] (7) n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell’articolo 41 [44, n.d.r.], quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni; n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all’articolo 13-bis [15, n.d.r.], comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo. 2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. 3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a nbis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 [19 e 21, n.d.r.] ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente. Note: (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, ai fini della presente lettera, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31.12.2006. Si veda anche il DM 20.3.2008, pubblicato in G.U. 2.4.2008 n. 78 (2) Si segnala che l’art. 24, comma 31, DL 201/2011, conv. L. 214/2011 dispone quanto segue: “Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011”. (3) Lettera abrogata dall’art. 21, comma 3, lett. b). DLgs. 5.12.2005 n. 252, pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, S.O. n. 200, a decorrere dall’1.1.2007; l’entrata in vigore è stata così anticipata dall’art. 1, comma 749 della L. 27.12.2006 n. 296, rispetto alla precedente previsione dell’1.1.2008. Testo precedente: “a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47 [50, n.d.r.], erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;“. (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 22.7.1996 n. 287, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui non ricomprende l’idennità di disoccupazione tra i redditi ammessi a tassazione separata. (5) Le parole “indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36” sono state sostituite alle precedenti “indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva ai sensi del settimo comma dell’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91” dall’art. 51, comma 2, DLgs. 28.2.2021 n. 36, pubblicato in G.U. 18.3.2021 n. 67. La presente disposizione si applica a decorrere dall’1.7.2023, ai sensi del medesimo art. 51, comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), DL 29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023 n. 14. (6) Lettera inserita dall’art. 36, comma 29, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (7) Lettera abrogata dall’art. 3, comma 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Smart&Start Italia | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Smart&Start Italia commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Finanziamenti per startup innovative a tasso zero e senza garanzie per importi fino all’80% delle spese ammissibili. Per le imprese composte esclusivamente da donne e giovani, il finanziamento copre il 90% delle spese. E in alcuni casi è prevista una quota a fondo perduto! Destinato a chi attiva nuovi progetti di impresa, Smart&Start Italia è l’incentivo di Invitalia che supporta le start-up innovative ad alto contenuto tecnologico. Viene concesso per progetti con investimenti a partire da 100.000 euro, fino a 1,5 milioni di euro. Attiva per le start-up di tutte le regioni italiane , questa agevolazione supporta sia la nascita che la crescita delle nuove imprese attraverso la concessione di un finanziamento agevolato. Le caratteristiche specifiche dell’agevolazione possono variare in base al profilo dell’impresa che la richiede, come vedremo nelle righe successive. Requisiti per il bando Smart e Start Italia Possono presentare domanda per Smart e Start Italia le start-up innovative che soddisfano i seguenti requisiti. La start-up è di piccole dimensioni ed è stata costituita da non oltre 60 mesi ; è regolarmente iscritta all’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese . Se la start-up non è ancora costituita , possono richiedere il finanziamento agevolato le persone che andranno a fondarla. In particolare, in questo caso è necessario che a presentare richiesta siano team di persone fisiche che: si impegnano a fondare una start-up innovativa in Italia; risiedono in Italia o all’estero e, nel caso di cittadini stranieri, sono in possesso dello “startup Visa”. Rientrano tra i potenziali beneficiari dell’agevolazione Smart&Start Italia anche le imprese straniere , a condizione che si impegnino a istituire una o più sedi in Italia. In ogni caso, l’incentivo è accessibile solo per le imprese che rientrano nella definizione di start-up innovativa, in accordo a quanto stabilito dall’articolo 25 del D.L. 179/2012. Qualora l’impresa non risponda a tutti i requisiti stabiliti per legge, la richiesta sarà automaticamente rigettata. Come funziona il finanziamento Smart&Start Italia Le start-up innovative che soddisfano tutti i requisiti fissati dal bando Smart e Start Italia ottengono un finanziamento a tasso zero , senza bisogno di presentare garanzie. Il finanziamento copre l’80% delle spese ammissibili sostenute dal richiedente. Il rimborso avviene in 10 anni, a partire dal 12° mese successivo all’ultima erogazione del capitale concesso a titolo di finanziamento. La quota di intervento del finanziamento a tasso zero può salire al 90% se la start-up presenta una o più delle seguenti condizioni: è costituita solo da donne e/o da ragazzi con meno di 36 anni; tra i soci è presente almeno un dottore di ricerca (o un esperto in possesso di un titolo di studio equivalente) che lavora in territorio estero e desidera tornare in Italia. Ci sono poi casi in cui la start-up ottiene un contributo misto, composto da: contributo a fondo perduto per il 30% dell’importo del finanziamento concesso; finanziamento agevolato a tasso zero per la restante quota di spese ammissibili (nel rispetto dei massimi fissati dal bando). Il finanziamento agevolato con quota a fondo perduto di Smart e Start Italia è previsto solo in due casi : se la start-up ha sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia; se la start-up si trova nel Cratere sismico del Centro Italia, in accordo a quanto stabilito dal Decreto Rilancio del 20 maggio 2020. Oltre al finanziamento, le start-up costituite da meno di 12 mesi ricevono servizi di tutoring tecnico-gestionale per la fase di avvio dell’impresa, con focus sulle attività di pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione dell’azienda, eccetera. Come presentare domanda ad Invitalia per Smart & Start Le richieste per il bando Smart&Start devono essere presentate direttamente ad Invitalia , ente che gestisce interamente il progetto. Oltre a valutare le domande presentate dalle varie start-up, infatti, l’Agenzia si occupa di concedere i finanziamenti agevolati e valutare periodicamente i risultati. Ma come si invia la domanda per Smart e Start? La procedura è completamente digitale, e non è quindi necessario recarsi presso gli uffici dell’ente. La richiesta va compilata e trasmessa tramite il sito ufficiale di Invitalia. La procedura è a sportello, non ci sono graduatorie e non è prevista alcuna scadenza. Invitalia valuta le richieste attraverso diversi step, l’iter si conclude entro 60 giorni dalla data di ricezione. Hai una start-up innovativa e cerchi contributi per il tuo business? Non fermarti a Smart&Start Italia! Compila il modulo sottostante per una consulenza personalizzata: i nostri esperti troveranno tutti i bandi adatti alla tua impresa. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- ART. 128 Norma transitoria (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 128 Norma transitoria (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo 117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’articolo 117, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 110 Norme generali sulle valutazioni [n.d.r. ex art. 76] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 110 Norme generali sulle valutazioni [n.d.r. ex art. 76] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente: a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte; b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge (2). Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte; (3) d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti; e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d’acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio. 1 bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002: a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis; c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell’articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. (4) 1 ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali. (4) 2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell’articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l’applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti. (5) 3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell’esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio. (6) 3 bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico. (7) 4. [...] (8) 5. I proventi determinati a norma dell’articolo 90 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell’articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell’esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi. 6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all’agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. (9) 7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto (10) del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma. (11) (12) (13) 8. La rettifica da parte dell’ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L’ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell’Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purchè la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili. (14) 9 bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea. (15) 9 ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. (15) 9 quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate. (15) 9 quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9- ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis. (15) 10. [...] (16) 11. [...] (17) 12. [...] (18) 12 bis. [...] (19) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, in vigore dall’1.1.2004. (2) Periodo sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. e), n. 1, lett. a), DLgs. 28.2.2005 n. 38, in vigore dal 22.3.2005. Testo precedente: “Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso.“. (3) Lettera sostituita alla precedente dall’art. 11, comma 1, lett. e), n. 1), lett. b), DLgs. 28.2.2005 n. 38, in vigore dal 22.3.2005. Testo precedente: “il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all’articolo 85, lettera a) e b) non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito;“. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. i), L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. (5) I periodi secondo e terzo sono stati sostituiti ai precedenti dall’art. 7-quater, comma 2, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Testo precedente: “La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l’applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.“. (6) Comma sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. e), n. 2), DLgs. 28.2.2005 n. 38, in vigore dal 22.3.2005. Testo precedente: “La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati non iscritti fra le immobilizzazioni deve riguardare la totalità di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto qualora i contratti di copertura non siano anch’essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio.“. (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 131, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. (8) Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. e), n. 3), DLgs. 28.2.2005 n. 38, in vigore dal 22.3.2005. Testo precedente: “Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si applica la disciplina della obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è sorto o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui è sorto. Non sono deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo coerente. La minusvalenza dedotta concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta più favorevole di quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati.“. (9) A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, l’obbligo di comunicazione è assolto direttamente nella dichiarazione dei redditi e non più mediante apposito allegato. Cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 3.7.2013 n. 99. (10) Si veda il DM 14.5.2018, pubblicato in G.U. 23.5.2018 n. 118. (11) Comma sostituito dall’art. 59, comma 1, DL 24.4.2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.6.2017 n. 96. Testo precedente: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.“. (12) Ai sensi dell’art. 5, comma 2, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “La disposizione di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato”. (13) Si veda il Provvedimento Agenzia delle Entrate 23.11.2020 n. 360494. (14) Periodo inserito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. e), DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (15) Comma inserito dall’art. 1, comma 84, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. (16) Comma abrogato dall’art. 1, comma 142, lett. a), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 144, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. Testo precedente: “Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220; - l’art. 1, comma 83, lett. h), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244. Si veda anche il DM 23.1.2002, pubblicato in G.U. 4.2.2002 n. 29, come da ultimo modificato dal DM 27.7.2010, pubblicato in G.U. 4.8.2010 n. 180. (17) Comma abrogato dall’art. 1, comma 142, lett. a), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 144, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. Testo precedente: “Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che [...] le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 10 sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. [...] A tal fine il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 7, comma 5, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55; - l’art. 5, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220; - l’art. 1, comma 301, lett. a) e b), L. 27.12.2006 n. 296. (18) Comma abrogato dall’art. 1, comma 142, lett. a), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 144, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. Testo precedente: “Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risultino applicabili gli articoli 167 [...] concernenti disposizioni in materia di imprese estere partecipate.“. In precedenza, le parole “o 168” erano state soppresse dall’art. 8, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. Ai sensi del medesimo comma 4, per gli utili distribuiti dal soggetto non residente a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, continuavano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata. (19) Comma abrogato dall’art. 1, comma 142, lett. a), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 144, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. Testo precedente: “Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori individuati con il decreto di cui al comma 10.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 5, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220; - l’art. 1, comma 83, lett. h), n. 2), L. 24.12.2007 n. 244; - l’art. 1, comma 6, DL 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24.11.2006 n. 286. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 87 Plusvalenze esenti (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 87 Plusvalenze esenti (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento (2) le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo (3) mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; (4) b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; (5) c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato, (6) d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola. 1 bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. (7) 2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso. (8) 3. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. (9) 4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l’esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d). 5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all’articolo 86, comma 5-bis. (10) 7. [...] (11) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “del 95 per cento” sono state sostituite alle precedenti “del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere dal 2007” dall’art. 1, comma 33, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007; resta ferma l’esenzione in misura pari all’84% per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso all’1.1.2004.In precedenza, le parole “nella misura del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere dal 2007” erano state inserite dall’art. 5, comma 1, lett. b), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. La tabella che segue riporta le modifiche che sono state apportate dal legislatore alla percentuale di esenzione sulle plusvalenze realizzate dai soggetti IRES: (3) La parola “dodicesimo” è stata sostituita alla precedente “diciottesimo” dall’art. 1, comma 58, lett. c), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. In precedenza, la parola “diciottesimo” era stata sostituita alla precedente “dodicesimo” dall’art. 5, comma 1, lett. b), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. (4) Si veda l’art. 177, comma 2-bis del presente decreto. (5) Per soggetti che applicano gli Ias/Ifrs, si veda il DM 8.6.2011, pubblicato in G.U. 13.6.2011 n. 135. (6) Lettera sostituita dall’art. 5, comma 1, lett. f), n. 1), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 167, comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.“ In precedenza la lettera era stata sostituita dall’art. 3, comma 1, lett. d), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 1, comma 83, lett. f), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (7) Comma inserito dall’art. 6, comma 2, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005. (8) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.“ (9) Comma sostituito dall’art. 6, comma 2, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 3 hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006. Testo precedente: “L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 ed ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b).“. (10) Comma sostituito dall’art. 6, comma 2, lett. c), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Testo precedente: “Nei casi di cui all’articolo 47, comma 5, alle somme ed al valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve ivi previste per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione si applica quanto previsto nei precedenti commi.“. (11) Comma abrogato dall’art. 6, comma 2, lett. d), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni di cui al presente comma avevano effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Testo precedente: “Nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, l’esenzione di cui al presente articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui all’articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 76 Periodo d'imposta [n.d.r. ex art. 90] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 76 Periodo d'imposta [n.d.r. ex art. 90] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. L’imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84. 2. Il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall’anno solare. 3. [...] (2) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’ 1.1.2004. Testo precedente: “Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui agli articoli 90 e 56, comma 5, sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e 107, commi 1 e 2.“. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Industria e filiera produttiva del distretto industriale pratese | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Industria e filiera produttiva del distretto industriale pratese [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è 2. A chi si rivolge 3. Progetti ammissibili 4. Agevolazioni previste 5. Le agevolazioni 6. Termini e modalità di presentazione delle domande 7. Normativa Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio per l’anno 2022) articolo 1, commi 658 e 659 Decreto interministeriale 5 agosto 2022 - modalità di attuazione delle misure Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- 1. Presupposto dell'imposta | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 1. Presupposto dell'imposta Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 64. Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 64. Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2. (2) 2. Le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 102, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dal 4.10.2005. Testo precedente: “Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 87 ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2.“. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Pagina di ringraziamento | PITTINI
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