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  • Salute | PITTINI

    Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Salute Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 4 maggio 2025 Per raggiungere lo sviluppo sostenibile è fondamentale garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. Sono stati fatti grandi progressi per quanto riguarda l’aumento dell’aspettativa di vita e la riduzione di alcune delle cause di morte più comuni legate alla mortalità infantile e materna. Sono stati compiuti significativi progressi nell’accesso all’acqua pulita e all’igiene, nella riduzione della malaria, della tubercolosi, della poliomielite e della diffusione dell’HIV/AIDS. Nonostante ciò, sono necessari molti altri sforzi per sradicare completamente un’ampia varietà di malattie e affrontare numerose e diverse questioni relative alla salute, siano esse recenti o persistenti nel tempo. Fatti e cifre 1. Salute infantile • Ogni giorno muoiono 17.000 bambini in meno rispetto al 1990; tuttavia, ogni anno continuano a morire più di sei milioni di bambini prima del compimento del quinto anno d’età • Dal 2000, i vaccini contro il morbillo hanno prevenuto quasi 15,6 milioni di morti. • Nonostante decisi progressi a livello globale, una porzione crescente delle morti infantili avviene in Africa subsahariana e nell’Asia meridionale. Quattro su cinque morti infantili avvengono in queste regioni • I bambini nati in situazioni di povertà hanno quasi il doppio delle probabilità di morire prima del compimento del quinto anno d’età rispetto ai bambini nati nelle famiglie più ricche • I figli di madri istruite – anche di coloro che hanno completato soltanto la scuola primaria – hanno più probabilità di sopravvivere rispetto ai figli di madri senza alcuna istruzione. 2. Salute materna • La mortalità materna si è ridotta di quasi il 50% dal 1990 • In Asia orientale, nel Nordafrica e nell’Asia meridionale, la mortalità materna si è ridotta di circa due terzi • Tuttavia, il tasso di mortalità materna – ovvero la proporzione di madri che non sopravvivono al parto rispetto alle madri che invece sopravvivono – nelle regioni in via di sviluppo è ancora oggi 14 volte maggiore rispetto al tasso di mortalità materna delle regioni sviluppate • Un numero maggiore di donne sta ricevendo assistenza prenatale. Nelle zone in via di sviluppo, l’assistenza prenatale è aumentata dal 65% nel 1990 all’83% nel 2012 • Solo la metà delle donne che vivono nelle zone in via di sviluppo riceve la quantità raccomandata di assistenza medica di cui ha bisogno • Sempre meno adolescenti hanno figli nella maggior parte delle regioni in via sviluppo, ma i progressi hanno conosciuto un rallentamento. Il grande incremento nell’uso dei metodi anticoncezionali che ha caratterizzato gli anni ’90 non è stato replicato nella prima decade del 2000 • Lentamente, la richiesta di pianificazione familiare viene soddisfatta per un numero crescente di donne, ma la domanda sta aumentando rapidamente. 3. HIV/AIDS, malaria e altre malattie • Alla fine del 2014, 13,6 milioni di persone avevano accesso a terapie antiretrovirali • Nel 2013 sono esplose 2,1 milioni di nuove infezioni da HIV, il 38% in meno rispetto al 2001 • Alla fine del 2013, 35 milioni di persone vivevano con il virus dell’HIV • Nello stesso anno, 240.000 bambini sono stati infettati dal virus dell’HIV • Le nuove infezioni da HIV tra i bambini sono diminuite del 58% dal 2001 • A livello mondiale, gli adolescenti e le giovani donne sono vittime di disuguaglianze, esclusione, discriminazione e violenza per motivi di genere, il che li espone ad un maggior rischio di contrarre l’HIV • L’HIV è la causa principale di morte tra le donne in età riproduttiva in tutto il mondo • Le morti da tubercolosi tra le persone che vivono con il virus dell’HIV è diminuita del 36% dal 2004 • Nel 2013 si sono registrate 250.000 nuove infezioni da HIV tra gli adolescenti, due terzi delle quali hanno colpito le ragazze • L’AIDS è oggi la principale causa di morte tra gli adolescenti (dai 10 ai 19 anni) in Africa e la seconda causa più comune di morte tra gli adolescenti a livello mondiale • In molti luoghi, non viene rispettato il diritto delle adolescenti all’intimità e all’autonomia del proprio corpo; molte dichiarano che la loro prima esperienza sessuale è stata forzata • Nel 2013, 2,1 milioni di adolescenti vivevano con il virus dell’HIV • Tra il 2000 e il 2015, sono state evitate più di 6,2 milioni di morti per malaria, principalmente in bambini con età inferiore ai 5 anni in Africa subsahariana. Il tasso globale di incidenza della malaria si è ridotto del 37% e il tasso di mortalità del 58% • Tra il 2000 e il 2013 gli interventi di prevenzione, di diagnosi e di trattamento della tubercolosi hanno salvato 37 milioni di vite. Il tasso di mortalità da tubercolosi si è ridotto del 45% e il tasso di prevalenza del 41% tra il 1990 e il 2013. Traguardi 3.1 Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni 100.000 bambini nati vivi 3.2 Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. Tutti i paesi dovranno cercare di ridurre la mortalità neonatale ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini nati vivi e la mortalità dei bambini sotto i 5 anni di età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati vivi 3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate; combattere l’epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili 3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere benessere e salute mentale 3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol 3.6 Entro il 2020, dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali 3.7 Entro il 2030, garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare, l’informazione, l’educazione e l’integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali 3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti 3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo 3.a Rafforzare l’attuazione del Quadro Normativo della Convenzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul Controllo del Tabacco in modo appropriato in tutti i paesi 3.b Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le malattie trasmissibili e non trasmissibili che colpiscono soprattutto i paesi in via di sviluppo; fornire l’accesso a farmaci e vaccini essenziali ed economici, in conformità alla Dichiarazione di Doha sull’Accordo TRIPS e la Sanità Pubblica, che afferma il diritto dei paesi in via di sviluppo ad utilizzare appieno le disposizioni dell’Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuali contenenti le cosiddette “flessibilità” per proteggere la sanità pubblica e, in particolare, fornire l’accesso a farmaci per tutti 3.c Aumentare considerevolmente i fondi destinati alla sanità e alla selezione, formazione, sviluppo e mantenimento del personale sanitario nei paesi in via di sviluppo, specialmente nei meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo 3.d Rafforzare la capacità di tutti i Paesi, sopratutto dei Paesi in via di sviluppo, di segnalare in anticipo, ridurre e gestire i rischi legati alla salute, sia a livello nazionale che globale Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 9 maggio 2025

  • IVA e Indirette | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario Giorno pubblicazione 21 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 5 maggio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista < Indietro IVA e Indirette I soggetti in regime forfetario non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni (art. 1 co. 58 della L. 190/2014). Fatturazione e certificazione dei corrispettivi Durante il regime agevolato permane l'obbligo di fatturazione e di certificazione fiscale mediante trasmissione telematica dei corrispettivi. Quest'ultimo adempimento può essere sostituito con l'emissione, per ogni operazione, di fatture, anche cartacee (risposta resa a Telefisco 30.1.2020; impostazione confermata nella circ. Agenzia delle Entrate 3/2020, § 1.2). I documenti emessi devono indicare che l'operazione è stata effettuata durante l'applicazione del regime agevolato. Fatturazione elettronica A decorrere dall'1.1.2024, è operativo l'obbligo di fatturazione elettronica via SdI per i soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, come modificato dall'art. 18 co. 3 del DL 36/2022), con l'esclusione di coloro che effettuano prestazioni sanitarie B2C (v. la voce "Fatturazione elettronica - B2B e B2C"). Nel file xml va indicato il codice RF19 nel campo "Regime fiscale" e il codice natura "N2.2" (Operazioni non soggette - altri casi). L'emissione di fatture in formato elettronico comporta la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 39 del DPR 633/72. A tal fine, è possibile avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle Entrate. Resta confermato anche l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (cfr. risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018). Imposta di bollo Sulle fatture emesse va assolta l'imposta di bollo di 2 euro, se di importo superiore a 77,47 euro (artt. 6 Tabella B, 13 e 14 Tariffa, Parte I, allegate al DPR 642/72). È esente dal bollo il documento commerciale di cui al DM 7.12.2016 (circ. Agenzia delle Entrate 3/2020, § 1.2). Correzione delle fatture In caso di errata applicazione del regime forfetario, la correzione delle fatture elettroniche può avvenire, alternativamente: emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in aumento (art. 26 co. 1 del DPR 633/72), ad integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l'IVA ed esponendo la ritenuta d'acconto (ove dovuta); emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in diminuzione (art. 26 co. 2 del DPR 633/72) a integrale storno delle fatture originarie, ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l'IVA ed esponendo la ritenuta d'acconto (ove dovuta) (risposte interpello Agenzia delle Entrate 499/2019 e 500/2019). Soggettività passiva ai fini IVA I soggetti che applicano il regime mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti ad assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versando l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Nello specifico, occorre assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni: per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell'art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ivi prevista, ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia; per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta. Ai fini IVA, inoltre, trova applicazione: per le cessioni intracomunitarie di beni, l'art. 41 co. 2-bis del DL 331/93, conv. L. 427/93; per gli acquisti intracomunitari di beni, l'art. 38 co. 5 lett. c) dello stesso DL 331/93; per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, gli artt. 7-ter ss. del DPR 633/72; per le importazioni, le esportazioni e le operazioni ad esse assimilate, le disposizioni di cui al DPR 633/72, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 dello stesso DPR 633/72. La disciplina del regime forfetario trova applicazione anche in relazione alle note di variazione che dovessero essere emesse ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72. Semplificazione degli adempimenti Durante il regime agevolato vige l'esonero dai principali adempimenti previsti ai fini dell'imposta (ad esempio, liquidazione e versamento, registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi, dichiarazione annuale), mentre resta l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali. Split payment I soggetti in regime forfetario non applicano lo split payment in quanto l'applicazione di tale meccanismo è esclusa per tutte le operazioni che seguono regimi speciali IVA. Esterometro I soggetti in regime forfetario sono tenuti alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro). Riduzione dei termini di accertamento Per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte dirette (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (art. 1 co. 74 della L. 190/2014). La disposizione dovrebbe perdere di efficacia a seguito dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. È invece possibile beneficiare della riduzione dei termini di accertamento di due anni ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.. 127/2015 se, oltre alla fatturazione elettronica, viene garantita la tracciabilità di incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro. L'emissione tardiva della fattura elettronica non pregiudica l'applicazione del regime premiale qualora il soggetto passivo ricorra all'istituto del ravvedimento per sanare la violazione. Laddove il professionista forfetario trasmetta il documento al Sistema di Interscambio oltre il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, si sarebbe in presenza di un "mero ritardo nell'adempimento fiscale", sanzionabile ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D.Lgs.. 471/97, da 250 a 2.000 euro. Rettifica della detrazione All'atto dell'accesso al regime forfetario, così come in caso di transito, anche per opzione, al regime IVA ordinario, è obbligatorio operare la rettifica della detrazione IVA di cui all'art. 19- bis2 del DPR 633/72. Il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare (a sfavore), in un'unica soluzione, la detrazione dell'imposta assolta a monte già operata. La rettifica va operata nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie (art. 1 co. 61 della L. 190/2014). Il versamento dell'importo a debito va operato unitamente al saldo IVA. Ipotizzando la fuoriuscita dal regime forfetario nel 2023, il riferimento è alla dichiarazione IVA 2025 relativa al 2024 (primo anno di applicazione del regime ordinario). Fuoriuscita immediata dal regime Nell'ipotesi di fuoriuscita in corso d'anno dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite (art. 1 co. 71 terzo periodo della L. 190/2014). Ai fini del superamento del limite, ciò che rileva è l'incasso dei ricavi o dei compensi e non l'emissione della relativa fattura. Conseguentemente, la fattura che comporta il superamento del limite in corso d'anno, se emessa contestualmente all'incasso, deve esporre l'IVA a debito; se l'incasso avviene in un momento successivo all'emissione della fattura, gli obblighi IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell'operazione (interamente considerata). A partire dall'incasso (successivo all'emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite di 100.000 euro, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA: l'operazione che ha generato l'incasso, mediante integrazione del documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario; tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso; tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate. Rimangono, invece, nell'alveo della disciplina del regime forfetario le operazioni fatturate anteriormente all'incasso che ha comportato il superamento dei 100.000 euro; tali operazioni non devono essere evidenziate nella dichiarazione IVA (relativa alla frazione di anno in cui il contribuente transita nel regime ordinario), neppure nell'ipotesi in cui il corrispettivo di tali operazioni sia incassato successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite predetto. Dal momento dell'incasso della somma che ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, il contribuente è tenuto ad istituire i registri IVA. La rettifica dell'imposta non detratta in costanza di regime forfetario è esposta nella dichiarazione IVA relativa allo stesso anno della fuoriuscita, da presentare nell'anno successivo. @ riproduzione riservata Previous Next

  • Istruzione | PITTINI

    Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Istruzione Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento per tutti (LLL) 4 maggio 2025 Un’istruzione di qualità è la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile. Si sono ottenuti risultati importanti per quanto riguarda l’incremento dell’accesso all’istruzione a tutti i livelli e l’incremento dei livelli di iscrizione nelle scuole, soprattutto per donne e ragazze. Il livello base di alfabetizzazione è migliorato in maniera significativa, ma è necessario raddoppiare gli sforzi per ottenere risultati ancora migliori verso il raggiungimento degli obiettivi per l’istruzione universale. Per esempio, a livello mondiale è stata raggiunta l’uguaglianza tra bambine e bambini nell’istruzione primaria, ma pochi paesi hanno raggiunto questo risultato a tutti i livelli educativi. Fatti e cifre • L’iscrizione nelle scuole primarie nei Paesi in via di sviluppo ha raggiunto il 91%, ma 57 milioni di bambini ne sono ancora esclusi • Più della metà dei bambini non iscritti a scuola vive in Africa subsahariana • Si calcola che il 50% dei bambini che possiedono un’età per ricevere l’istruzione primaria ma che non frequentano la scuola vive in zone colpite da conflitti • Nel mondo, 103 milioni di giovani non possiedono capacità di base in lettura e scrittura, di cui oltre il 60% donne. Traguardi 4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti 4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria 4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa e di qualità 4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria 4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell’istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità 4.6 Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo 4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile 4.a Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti 4.b Espandere considerevolmente entro il 2020 a livello globale il numero di borse di studio disponibili per i paesi in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati africani, per garantire l’accesso all’istruzione superiore – compresa la formazione professionale, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i programmi tecnici, ingegneristici e scientifici – sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo 4.c Aumentare considerevolmente entro il 2030 la presenza di insegnanti qualificati, anche grazie alla cooperazione internazionale, per la loro attività di formazione negli stati in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati e i piccoli stati insulari in via di sviluppo Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 9 maggio 2025

  • ART. 74 Stato ed enti pubblici [n.d.r. ex art. 88] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 74 Stato ed enti pubblici [n.d.r. ex art. 88] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, (2) i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta. 2. Non costituiscono esercizio dell’attività commerciale: a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonchè l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria. (3) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “le unioni di comuni,“ sono state inserite dall’art. 57, comma 2-quinquiesdecies, DL 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019 n. 157. (3) Le parole “nonchè l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria” sono state aggiunte dall’art. 38, comma 11, DL 31.5.2010 n. 78, in vigore dal 31.5.2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Terra | PITTINI

    Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Terra Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 4 maggio 2025 Le foreste coprono il 30% della superficie terrestre e, oltre a offrire cibo sicuro e riparo, esse sono essenziali per il contrasto al cambiamento climatico, e la protezione della biodiversità e delle dimore delle popolazioni indigene. Tredici milioni di ettari di foreste vanno perse ogni anno, mentre il persistente deterioramento dei terreni ha portato alla desertificazione di 3,6 miliardi di ettari. La deforestazione e la desertificazione – causate dalle attività dell’uomo e dal cambiamento climatico – pongono sfide considerevoli in termini di sviluppo sostenibile, e hanno condizionato le vite e i mezzi di sostentamento di milioni di persone che lottano contro la povertà. Si stanno compiendo molti sforzi per gestire le foreste e combattere la desertificazione. Fatti e cifre 1. Foreste • Approssimativamente 1,6 miliardi di persone dipendono dalle foreste per il loro sostentamento. Questo numero include circa 70 milioni di individui presso le popolazioni indigene • Le foreste costituiscono l’habitat di oltre l’80 per cento di tutte le specie terrestri di animali, piante ed insetti. 2. Desertificazione • 2,6 miliardi di persone dipendono direttamente dall’agricoltura, ma il 52% del terreno utilizzato per l’agricoltura è moderatamente o gravemente affetto da deterioramento del suolo • A partire dal 2008, il deterioramento del suolo ha prodotto un impatto su 1,5 miliardi di persone a livello globale • La perdita stimata di terreno arabile corrisponde a 30-35 volte in più rispetto al tasso storico • A causa della siccità e della desertificazione, vengono persi 12 milioni di ettari ogni anno (23 ettari al minuto), terreni dove potenzialmente avrebbero potuto essere coltivate 20 milioni di tonnellate di cereali • Il 74% dei poveri nel mondo sono direttamente colpiti dal deterioramento dei suoli. 3. Biodiversità • Delle 8.300 specie di animali conosciute, un 8 per cento si è estinto e un 22% è a rischio estinzione • Delle oltre 80.000 specie di alberi, meno dell’1% di essi è stato studiato per un potenziale utilizzo • Il pesce fornisce il 20 per cento di proteine animali a circa 3 miliardi di persone. Dieci specie da sole offrono circa il 30% di pescato in mare per le industrie ittiche, e dieci specie contribuiscono circa al 50% della produzione derivante dall’acquacoltura • Oltre l’80% dell’alimentazione umana deriva dalle piante. Tre colture cerealicole da sole– riso, mais e grano – forniscono il 60% dell’apporto calorico • L’80% delle persone che vivono in zone rurali nei Paesi in via di sviluppo si affida a medicine tradizionali a base di piante, per le cure di base • I microrganismi e gli invertebrati sono essenziali per gli ecosistemi, ma il loro contributo resta ancora scarsamente noto e raramente riconosciuto. Traguardi 15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, delle montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali 15.2 Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento 15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo 15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità, al fine di migliorarne la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile 15.5 Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione 15.6 Promuovere una distribuzione equa e giusta dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche e promuovere un equo accesso a tali risorse, come concordato a livello internazionale 15.7 Agire per porre fine al bracconaggio e al traffico delle specie protette di flora e fauna e combattere il commercio illegale di specie selvatiche 15.8 Entro il 2020, introdurre misure per prevenire l’introduzione di specie diverse ed invasive nonché ridurre in maniera sostanziale il loro impatto sugli ecosistemi terrestri e acquatici e controllare o debellare le specie prioritarie 15.9 Entro il 2020, integrare i principi di ecosistema e biodiversità nei progetti nazionali e locali, nei processi di sviluppo e nelle strategie e nei resoconti per la riduzione della povertà 15.a Mobilitare e incrementare in maniera significativa le risorse economiche da ogni fonte per preservare e usare in maniera sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi 15.b Mobilitare risorse significative da ogni fonte e a tutti i livelli per finanziare la gestione sostenibile delle foreste e fornire incentivi adeguati ai paesi in via di sviluppo perché possano migliorare tale gestione e per la conservazione e la riforestazione 15.c Rafforzare il sostegno globale per combattere il bracconaggio e il traffico illegale delle specie protette, anche incrementando la capacità delle comunità locali ad utilizzare mezzi di sussistenza sostenibili Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 9 maggio 2025

  • Cedolare secca | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 3 maggio 2025 Cedolare secca Che cos’è la cedolare secca Chi può applicare la cedolare secca Come si esercita l'opzione Come si calcola la cedolare secca e quanto si paga Chi ha diritto alla cedolare secca Per quali immobili è prevista la cedolare secca Cosa occorre per applicare la cedolare secca I vantaggi e gli svantaggi della cedolare secca Incasa Prenota 3 maggio 2025 Commenti

  • Società immobiliare | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Società immobiliare INDICE Introduzione Tipologie Servizi offerti Vantaggi Ammortamento Plusvalenza e vendita Incentivi Conclusioni 1. Introduzione Una società immobiliare è un'entità che si occupa della gestione, vendita, acquisto e affitto di beni immobili. Queste società possono operare in vari segmenti del mercato immobiliare, inclusi residenziale, commerciale e industriale. Di seguito sono riportati alcuni aspetti chiave delle società immobiliari. 2. Tipologie Società di Investimento Immobiliare (REIT): Entità che possiedono, gestiscono o finanziano beni immobili generando reddito. Società di Gestione Immobiliare: Si occupano della gestione operativa di proprietà immobiliari per conto di proprietari. Società di Sviluppo Immobiliare: Focalizzate sulla costruzione e sviluppo di nuovi progetti immobiliari. Agenti Immobiliari: Professionisti o aziende che facilitano le transazioni immobiliari tra acquirenti e venditori. 3. Servizi offerti Acquisto e vendita di immobili Affitto e locazione di proprietà Valutazione immobiliare Gestione delle proprietà Consulenza immobiliare 4. Vantaggi Reddito passivo attraverso affitti e rendite Diversificazione del portafoglio di investimenti Potenziale di apprezzamento del capitale Protezione contro l'inflazione 5. Conclusioni Investire in una società immobiliare può essere una strategia vantaggiosa per costruire ricchezza nel lungo termine. È importante fare ricerche approfondite e considerare i rischi associati prima di impegnarsi in questo tipo di investimento. Consulente Incasa Prenota 3 maggio 2025 Commenti

  • Abitazione principale e detrazione | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Abitazione principale e detrazione 1. Abitazione principale Le modifiche apportate dalla legge 30/12/2024 n. 207 alla disciplina in tema di detrazione di imposta per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare prevedono, per tutti i bonus, una aliquota “rafforzata” (50% nel 2025 e 36% negli anni 2026 e 2027) per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Cosa si intende per abitazione principale ai fini della detrazione in oggetto? A tal fine può farsi riferimento alla definizione di abitazione principale dettata dall’art. 10, comma 3-bis del T.U.I.R. (DPR. 917/1986) che così dispone: “Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”. Lo stesso art. 10, comma 3-bis, del T.U.I.R. equipara (ai fini IRPEF) all’unità abitativa anche le relative pertinenze, precisando al contempo che sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Pertanto, può fondatamente ritenersi che l’aliquota agevolata in questione possa trovare applicazione anche per le spese sostenute con riguardo alle pertinenze dell’unità adibita ad abitazione principale del contribuente. 2. Limiti alla detrazione Da segnalare che i contribuenti con reddito superiore ad € 75.000,00 potranno fruire in maniera limitata delle detrazioni di imposta previste per gli interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare. Infatti, la legge 30/12/2024 n. 207 (art. 1, comma 10) ha inserito nel T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n. 917) una nuova disposizione (l’art. 16-ter) che prevede per i soggetti con reddito complessivo superiore a ¤ 75.000,00 un tetto massimo di detrazione stabilendo che gli oneri e le spese per il quali il T.U.I.R. o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda (compresi quindi anche i bonus edilizi), considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione sino all’ammontare calcolato moltiplicando: l’importo base pari a ¤ 14.000,00 se il reddito complessivo è superiore a ¤ 75.000,00 e non superiore a ¤ 100.000,00 ovvero pari ad ¤ 8.000,00 se il reddito complessivo è superiore ad ¤ 100.000,00; per un coefficiente che varia (0,50, 0,70, 0,85 o 1) in corrispondenza del numero e delle condizioni dei figli “a carico” presenti nel nucleo familiare. Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese costituente il tetto massimo di detrazione i seguenti oneri e spese: le spese sanitarie; le somme investite in start-up innovative; le somme investite nelle PMI innovative; Sono inoltre escluse dal computo suddetto le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del T.U.I.R. ovvero di altre disposizi normative (ossia le spese ammesse ai Bonus edilizi) sostenute sino al 31 dicembre 2024 (rate che, pertanto, potranno essere portate in detrazione per l’intero loro importo non dovendo computarsi nel tetto massimo di detrazione introdotto dalla legge 207/2024 per spese ed oneri sostenuti a partire dal 1° gennaio 2025). Consulente Imbonus Prenota 28 aprile 2025 Commenti

  • Tabelle millesimali e ripartizione spese | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Tabelle millesimali e ripartizione spese < Condominio successiva precedente Tabelle millesimali e ripartizione spese di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 3 maggio 2025 Tabelle millesimali Ripartizione delle spese 19 aprile 2025 Commenti Contattaci PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn

  • Gestione aziendale | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societari o Gestione aziendale Organizzazione > Amministrazione > Contabilità > Indice Gestione Aziendale Tipi di Gestione Aziendale Importanza della Gestione Aziendale Conclusioni 1. Gestione Aziendale La gestione aziendale rappresenta un insieme articolato di pratiche, metodologie e strategie che vengono implementate per ottimizzare le operazioni quotidiane e strategiche di un'azienda. Questo processo non si limita a una mera supervisione delle attività, ma abbraccia una serie di aspetti interconnessi, tra cui la pianificazione strategica, l'organizzazione delle risorse, la direzione e il controllo delle risorse aziendali. Ognuno di questi aspetti è fondamentale per garantire che l'azienda possa operare in modo efficiente e raggiungere i propri obiettivi a breve e lungo termine. Di seguito sono elencati in dettaglio alcuni dei principali elementi che costituiscono la gestione aziendale. Elementi Fondamentali della Gestione Aziendale Pianificazione: Questo aspetto implica la definizione chiara e precisa degli obiettivi aziendali, nonché l'elaborazione di strategie dettagliate per raggiungerli. La pianificazione è un processo continuo che richiede analisi di mercato, previsioni e valutazioni delle risorse disponibili. È essenziale per allineare le attività quotidiane con la visione a lungo termine dell'azienda. Organizzazione: Riguarda la strutturazione delle risorse umane e materiali in modo da attuare efficacemente i piani stabiliti. Questo include la creazione di un'organigramma che definisca ruoli e responsabilità, la gestione delle interazioni tra i vari dipartimenti e la garanzia che le risorse siano allocate in modo ottimale per massimizzare l'efficienza operativa. Direzione: Si riferisce alla guida e alla motivazione del personale per raggiungere gli obiettivi prefissati. Questo elemento comprende la comunicazione efficace, la leadership e la capacità di ispirare il team, nonché la gestione dei conflitti e la promozione di un ambiente di lavoro collaborativo e produttivo. Controllo: Implica il monitoraggio e la valutazione delle performance aziendali e delle risorse utilizzate. Attraverso l'analisi dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti, le aziende possono identificare aree di miglioramento, apportare le necessarie correzioni e garantire che le strategie siano attuate in modo efficace. 2. Tipi di Gestione Aziendale Gestione Strategica: Questo tipo di gestione si concentra su decisioni a lungo termine e sulla definizione della direzione generale dell'azienda. Essa implica l'analisi delle tendenze di mercato, la valutazione delle opportunità e dei rischi e la formulazione di piani strategici che possano guidare l'azienda verso il successo sostenibile nel tempo. Gestione Operativa: Si occupa della gestione delle attività quotidiane e dei processi produttivi. Questo include la supervisione delle operazioni giornaliere, l'ottimizzazione della produzione, la gestione della qualità e la garanzia che le attività siano svolte in modo efficiente e secondo gli standard stabiliti. Gestione Finanziaria: Riguarda il controllo delle risorse finanziarie, la pianificazione degli investimenti e la gestione del budget. Una gestione finanziaria efficace è cruciale per garantire la stabilità economica dell'azienda e per prendere decisioni informate riguardanti l'allocazione delle risorse e la crescita futura. Gestione delle Risorse Umane: Questo aspetto si occupa del reclutamento, della formazione e dello sviluppo del personale. La gestione delle risorse umane è fondamentale per costruire un team competente e motivato, capace di affrontare le sfide del mercato e contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 3. Importanza della Gestione Aziendale Una buona gestione aziendale è cruciale per il successo di un'impresa, in quanto permette di: Ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza operativa. Migliorare la produttività attraverso processi ben definiti e una gestione efficace del personale, che porta a risultati superiori e a una maggiore competitività sul mercato. Adattarsi ai cambiamenti del mercato e alle nuove esigenze dei consumatori, garantendo così una maggiore flessibilità e resilienza dell'azienda. Fidelizzare i clienti e aumentare la loro soddisfazione, creando relazioni durature e proficue che possono tradursi in un incremento delle vendite e della reputazione aziendale. 4. Conclusioni In sintesi, la gestione aziendale è un processo complesso ma essenziale per il funzionamento e la crescita di qualsiasi organizzazione. Attraverso una pianificazione e un controllo efficaci, le aziende possono raggiungere i loro obiettivi e garantire la loro sostenibilità nel tempo. La capacità di integrare e coordinare i vari aspetti della gestione aziendale determina non solo il successo immediato, ma anche la capacità di affrontare le sfide future e di innovare continuamente nel panorama competitivo in continua evoluzione. Ci occuperemo della: 1. Accordi commerciali; 2. Adempimenti societari; 3. Bamdi di gara; 4. Bilancio; 5. Cariche sociali; 6. Contratti; 7. Capitalizzazioni; 8. Perizie; 9. Partecipazioni; 10. Sindaco ; 10. Trasferimento di quote societarie 10. Valori d'azienda. 25 febbraio 2025 di Walter Pittini TORNA IN ALTO Indietro Avanti

  • Acqua | PITTINI

    Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Acqua Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie 4 maggio 2025 Acqua accessibile e pulita è un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere. Il nostro pianeta possiede sufficiente acqua potabile per raggiungere questo obiettivo. Ma a causa di infrastrutture scadenti o cattiva gestione economica, ogni anno milioni di persone, di cui la gran parte bambini, muoiono per malattie dovute ad approvvigionamento d’acqua, servizi sanitari e livelli d’igiene inadeguati.La carenza e la scarsa qualità dell’acqua, assieme a sistemi sanitari inadeguati, hanno un impatto negativo sulla sicurezza alimentare, sulle scelta dei mezzi di sostentamento e sulle opportunità di istruzione per le famiglie povere di tutto il mondo. La siccità colpisce alcuni dei paesi più poveri del mondo, aggravando fame e malnutrizione.Entro il 2050 è probabile che almeno una persona su quattro sia colpita da carenza duratura o ricorrente di acqua potabile. Fatti e cifre • Dal 1990 a oggi 2,6 miliardi persone in più hanno avuto accesso a migliori risorse di acqua potabile, ma ancora 663 milioni di persone ne sono sprovviste • Almeno 1,8 miliardi di persone a livello globale utilizzano fonti di acqua potabile contaminate da escrementi • Tra il 1990 e il 2015, la proporzione di popolazione mondiale che utilizza migliori fonti di acqua potabile è salita dal 76 al 91% • Tuttavia, la scarsità d’acqua colpisce più del 40% della popolazione globale, una percentuale di cui si prevede un aumento. Oltre 1,7 miliardi di persone vivono in bacini fluviali dove l’utilizzo d’acqua eccede la sua rigenerazione • 2,4 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienici di base come WC o latrine • Più dell’80% delle acque di scarico prodotte da attività umane è scaricato in fiumi o mari senza sistemi di depurazione • Ogni giorno, circa 1000 bambini muoiono a causa di malattie diarroiche prevenibili legate all’acqua e all’igiene • L’energia idrica è la più importante e più utilizzata fonte di energia rinnovabile; nel 2011, essa ha rappresentato il 16% della produzione elettrica totale mondiale • Circa il 70% dell’acqua estratta da fiumi, laghi e acquedotti è usata per l’irrigazione • Inondazioni e altre calamità legate all’acqua sono responsabili del 70% dei decessi dovuti a disastri naturali. Traguardi 6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti 6.2 Ottenere entro il 2030 l’accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all’aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità 6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua eliminando le discariche, riducendo l’inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale 6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze 6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato 6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi 6.a Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare attività e programmi legati all’acqua e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo, compresa la raccolta d’acqua, la desalinizzazione, l’efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego 6.b Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell’acqua e degli impianti igienici Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 9 maggio 2025

  • 22. Scomputo degli acconti [n.d.r. ex art. 19] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 22. Scomputo degli acconti [n.d.r. ex art. 19] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell’ordine: a) l’ammontare dei crediti per le imposte pagate all’estero secondo le modalità di cui all’articolo 165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti (2). 2. Se l’ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, è superiore a quello dell’imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta del periodo d’imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l’ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell’imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell’eccedenza. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 19 (Scomputo degli acconti). - 1. Dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano: a) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta; b) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operante, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. 2. Se l’ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i crediti d’imposta di cui agli articoli 14 e 15, è superiore a quello dell’imposta netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11. Per i redditi tassati separatamente, se l’ammontare delle ritenute e dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta di cui agli articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al rimborso dell’eccedenza.“. (2) Lettera sostituita dall’art. 5, comma 2-bis, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Testo precedente: “c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.“. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Lo sconto e la cessione del credito | PITTINI

    < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Lo sconto e la cessione del credito Indice La disciplina in vigore sino al 16 febbraio 2023 La disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023 Anno 2025 Le modalità operative Interventi oggetto di opzione 1. La disciplina in vigore sino al 16 febbraio 2023 Sino al 16 febbraio 2023 in base a quanto disposto dall’art. 121 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020 n. 77, e s.m.i. i soggetti che sostenevano spese per gli interventi ammessi ai Bonus fiscali (vedi Tabella “Interventi oggetto di opzione”) potevano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante: o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che avevano effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, di intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385), di società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione; ovvero per la cessione di un credito d’imposta, di pari ammontare ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario (D.Lgs 01/09/1993, n. 385), di società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione. La cessione poteva essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari. La Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 aveva precisato che nel caso in cui più soggetti sostenevano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui erano possessori, ciascuno poteva decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non era necessario che il condominio nel suo insieme optasse per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potevano scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potevano optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Era anche possibile lo sconto in fattura o la cessione di crediti “parziali”, ossia solo con riguardo a parte del credito maturato, ferma la possibilità per il contribuente di far valere la residua parte del credito nella propria dichiarazione dei redditi (peraltro non erano ammesse cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate ex art. 121, comma 1-quater, D.L. 34/2020). Sia nel caso dello sconto in fattura che nel caso di cessione del credito di imposta alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario era sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti come definiti dall’art. 3, c. 1, lett. a, del dlgs 206/2005 (Codice del Consumo) che avessero stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In sostanza la ulteriore cessione da parte di banche o società appartenenti ad un gruppo bancario era consentita solo a favore di correntisti che agivano nell’esercizio impresa, arte o professione (per i quali non era consentita la facoltà di ulteriore cessione). L’opzione poteva essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. 2. La disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023 Il 17 febbraio 2023 è entrato in vigore il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito co legge 11/04/2023, n. 38. Detto decreto all’art. 2, comma 1, stabilisce che a partire dalla data di sua entrata in vigore non è più consentita l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per tutti quegli interventi che l’art. 121 D.L. 19/05/2020 n. 34 ammetteva a tale opzione. Peraltro, lo stesso art. 2 del suddetto D.L. 11/2023, nei successivi commi, così come modificati, con effetto dal 30/03/2024, dal D.L. 29/03/2024, n. 39, convertito con legge 23/05/2024, n. 67, in deroga al divieto sancito al comma 1, prevede le seguenti eccezioni: FACOLTÀ DI OPZIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (COMMA 1-BIS) Era stata ammessa anche dopo il 16 febbraio 2023 e sino a tutto il 31 dicembre 2023, senza particolari condizioni, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 19/05/2020 n. 34 (detrazioneammessa nella misura del 75% della spesa sostenuta alle condizioni e nei termini sopra specificati – vedi Tabella “Bonus Edilizio”). L’opzione è stata poi profondamente limitata, per le spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023; da tale data, infatti, l’opzione è stata ammessa solo per le spese sostenute da: a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, reddito da calcolare sulla base del cd. “quoziente familiare” di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.lgs 34/2020. Il requisito reddituale, peraltro, non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (art. 3, c. 2, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17). In ogni caso per le spese sostenute in relazione ad interventi per i quali alla data del 29 dicembre 2023 risultava presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, ovvero per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, qualora a detta data fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e fosse stato versato un acconto sul prezzo, la disciplina applicabile (per quanto riguardava sia i presupposti della detrazione che la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura) rimaneva quella in vigore prima del 30 dicembre 2023. (art. 3, c. 3, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17). Infine, con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell’opzione è stata ulteriormente limitata. Infatti, l’art. 1, c. 4, del D.L. 39/2024 ha stabilito che per le spese sostenute successivamente al 30 marzo 2024 l’opzione si applica solo in relazione agli interventi per i quali in data anteriore al 30 marzo 2024: - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. FACOLTÀ DI OPZIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPER-BONUS (COMMA 2) È ammessa, anche dopo il 16 febbraio 2023, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi ammessi al Super-Bonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: a) se interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata Super- Bonus (CILAS); b) se interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata Super-Bonus (CILAS); c) se interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell’opzione è stata peraltro limitata. Infatti, l’art. 1, c. 5, del D.L. 39/2024 ha stabilito che l’opzione non si applica neppure agli interventi a lato elencati sub a), b) e c) se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Si fa presente che con riferimento alle aree classificate come zone sismiche 1, 2 e 3 l’esclusione in oggetto si applicava sino al 29 dicembre 2023 anche alle spese per interventi ricompresi in piani di recupero e di riqualificazione urbana comunque denominati attuabili mediante titoli semplificati che risultino approvati alla data del 16 febbraio 2023 dalle amministrazioni comunali a termini di legge e che concorrano al risparmio energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati. Tale possibilità è stata esclusa a partire dal 30 dicembre 2023 dall’art. 2, c. 1, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17. Nota Bene: la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (art. 2-bis D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38). FACOLTÀ DI OPZIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI AMMESSI A BONUS FISCALI DIVERSI DAL SUPER-BONUS ED AI BONUS-ACQUISTI (COMMA 3) È ammessa, anche dopo il 16 febbraio 2023, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi ammessi a Bonus diversi dal SuperBonus o ai Bonus Acquisti per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) se interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori ovvero, qualora i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori. La data dell’accordo può essere dimostrata dagli acconti versati prima del 17 febbraio 2023 ovvero, in mancanza di acconti, mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà; c) in caso di acquisto di unità immobiliari fruendo dei Bonus-Acquisti (Bonus acquisti edifici ristrutturati – Bonus acquisti parcheggi e SismaBonus acquisti – vedi Tabella “I Bonus Acquisti”) risulti presentata prima del 17 febbraio 2023 la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell’opzione con riguardo alle fattispecie a lato illustrate sub a) e sub b) è stata peraltro limitata. Infatti, l’art. 1, c. 5, del D.L. 39/2024 ha stabilito che l’opzione non si applica neppure agli interventi a lato elencati sub a) e b) se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Nessuna limitazione è stata, invece, prevista per i Bonus Acquisti di cui sub c), per i quali resta ferma la possibilità di effettuare l’opzione nel caso in cui la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi risulti presentata prima del 17 febbraio 2023. Nota Bene: la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (art. 2-bis D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38). FACOLTÀ DI OPZIONE AMMESSE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI IN COMUNI TERREMOTATI (ART. 2 COMMA 3-TER.1 D.L. 11/2023 E ART. 1, C. 3, D.L. 39/2024) A ) Successivamente al 16 febbraio 2023 e sino al 29 marzo 2024 l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta era ammessa per i seguenti interventi: a) interventi relativi ad immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’art. 119, comma 8-ter, D.L. 34/2020 (vedi sopra – scheda “SuperBonus: le aliquote e le scadenze”); b) interventi relativi ad immobili danneggiati da eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e siti nel territorio delle Marche. (così disponeva l’art. 2, c 3-quater del D.L. 16/02/2023, n. 11, disposizione abrogata, con effetto dal 30 marzo 2024, dall’art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39). B ) Dal 30 marzo 2024 l’opzione può essere ancora esercitata per gli interventi di cui al punto A) (se diversi da quelli di cui al punto C) a condizione, peraltro, che prima del 30 marzo 2024 si siano verificate le seguenti condizioni: - risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; - risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono effettuati dai condomini; - risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo; ovvero sia stata comunque presentata l’istanza per la concessione di contributi. (Così dispone l’art. 1, c. 3, del D.L. 29/03/2024, n. 39). C ) dal 30 marzo 2024 l’opzione è, inoltre, possibile (in mancanza delle condizioni di cui sub B) per interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024. Detta possibilità, peraltro, è prevista entro un limite di spesa ben preciso, ossia sino alla concorrenza di un massimo di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga. (Così dispone l’art. 2, c. 3.ter.1 del D.L. 16/02/2023, n. 11 così come introdotto dall’art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39). FACOLTÀ DI OPZIONE AMMESSE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER INTERVENTI POSTI IN ESSERE DA IACP, COOPERATIVE EDILIZIE, ONLUS, ODV E APS (ART. 1, C. 2, D.L. 39/2024) A ) Successivamente al 16 febbraio 2023 e sino al 29 marzo 2024 l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta era ammessa per gli interventi posti in essere dai seguenti soggetti se già costituiti alla data del 17 febbraio 2023: - Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali; - cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; - ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale. (Così disponeva l’art. 2, c 3-bis del D.L. 16/02/2023, n. 11, disposizione abrogata, con effetto dal 30 marzo 2024, dall’art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39) B ) Dal 30 marzo 2024 l’opzione può essere ancora esercitata per gli interventi posti in essere dai soggetti di cui al punto A) a condizione, peraltro, che prima del 30 marzo 2024 si siano verificate le seguenti condizioni: - risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; - risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono effettuati dai condomini; - risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. (così dispone l’art. 1, c. 2, del D.L. 29/03/2024, n. 39). Da segnalare, infine, che a decorrere dal 30 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge 67/2024 di conversione del D.L. 39/2024) non è in ogni caso consentito l’esercizio della opzione per la cessione del credito di imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni delle spese per gli interventi ammessi a tale opzione ai sensi dell’art. 121, comma 2, D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito con legge 17/07/2020, n. 77 (vedi colonna a lato); così dispone l’art. 4-bis, comma 7, L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67. 3. Anno 2025 L’art. 121 del DL. 19/05/2020 n. 34 (convertito con L. 17/07/2020 n. 77) riconosce la facoltà di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta a soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi ammessi a tale opzione (vedi tabella che segue “Interventi oggetto di opzione”) negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Pertanto, se si ha riguardo al tenore letterale del suddetto art. 121, non dovrebbe più esservi la possibilità di opzione per le spese sostenute nel 2025. Senonché si è anche sostenuto che in realtà i limiti temporali (dal 2020 al 2024) contenuti nell’art. 121 in oggetto dovrebbero considerarsi venuti meno per effetto delle molteplici modifiche apportate alla disciplina dell’opzione prima dal D.L. 16/02/2023 n.11 (convertito con L. 11/04/2023 n. 38) e successivamente dal D.L. 29/03/2024 n. 39 (convertito con L. 23/05/2024 n. 67). Queste norme nel prevedere specifiche deroghe al divieto generalizzato di opzione introdotto a far data dal 17 febbraio 2023 non avrebbero, infatti, più indicato l’anno entro il quale doveva essere sostenuta la spesa o stipulato l’atto (nel caso dei Bonus Acquisti). Per cui se sussistono tutte le condizioni previste per le singole deroghe (vedi tabella che precede “la disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023”) l’opzione sarebbe applicabile anche alle spese sostenute o agli atti stipulati nel corso dell’anno 2025 (in questo senso con riguardo specifico al Sisma-Bonus acquisti la Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo risposta all’interpello n. 915 341/2024) (vedi tabella a lato). Resta fermo che per taluni degli interventi per i quali è stata prevista l’esclusione dal divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta (vedi tabella che precede “la disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023”), la possibilità di effettuare l’opzione rimane comunque esclusa se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Con riguardo specifico al Sisma-Bonus acquisti la Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo risposta all’interpello n. 915-341/2024 ha così stabilito “Riguardo all’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del d.l. n. 34 del 2020, considerato che la disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 5, del d.l. n. 39 del 2024 ... non contempla gli interventi di cui all’art. 16, comma 1-septies del d.l. n. 63/2013, indicati all’art. 2, comma 3, lett. c), del d.l. 11 del 2023, si evidenzia che per fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, sia sufficiente che dalla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo edilizio per l’esecuzione dei lavori edilizi. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l’istante potrà fruire del sisma bonus acquisti anche nel caso in cui l’atto di acquisto sia stipulato nel 2025 nella misura stabilita dal citato art. 16, comma 1-septies.1 del d.l. n. 63 del 2013, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti e gli adempimenti normativi non oggetto del presente interpello e su cui, si ribadisce, resta impregiudicato ogni eventuale potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria. L’istante, inoltre, potrà fruire dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione considerato che alla data del 16 febbraio 2023 è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo sopra indicato”. Alla luce della interpretazione fornita dalla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Abruzzo si può, pertanto, ritenere, che, con riguardo a tutti i Bonus acquisti (in analogia a quanto sancito per il Sisma-Bonus acquisti), la possibilità di fruire dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, sussista anche nel caso di atti di compravendita stipulati nel corso del 2025 se ed in quanto alla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo; ovviamente per gli atti stipulati nel 2025 i Bonus spetteranno con le nuove aliquote del 36% o del 50% (in caso di abitazione principale) fissate dalla legge 30/12/2024 n. 207. 4. Le modalità operative L’OPZIONE PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA L’opzione per la cessione o lo sconto in fattura (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, CAF). I crediti d’imposta “ceduti” sono utilizzati anche in compensazione attraverso il modello F/24 sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 19 dell’8 gennaio 2021 (dettata in materia di “Sisma-Bonus acquisti” ma le cui conclusioni possono estendersi anche alla cessione del credito corrispondente alle altre detrazioni di imposta) ha precisato che: - il beneficiario del bonus fiscale può cedere il credito corrispondente alla detrazione ad un corrispettivo inferiore al suo valore nominale, fermo il diritto del cessionario a compensarlo per l’importo del suo valore nominale (in questo caso, pertanto, il cessionario realizzerà un provento pari alla differenza tra credito compensato e prezzo di acquisto); - l’atto di cessione del credito relativo al bonus fiscale non è soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 5 della tabella allegata al DPR. 131/1986. L’art. 2-quater D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38 chiarisce che è ammessa la compensazione tra debiti e crediti nei confronti di Enti impositori diversi, per cui è ammessa la compensazione tra i crediti edilizi oggetto di cessione ex art. 121 D.L. 34/2020 con debiti per imposte, per contributi dovuti all’INPS, per altre somme dovute a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. L’art. 28, del D.L. 27.01.2022, n. 4, convertito con legge 28.03.2022, n. 25, ha modificato l’art. 121 del D.L. 34/2020 (introducendo un nuovo comma 1-quater) prevedendo che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. IL VISTO DI CONFORMITÀ E LA CONGRUITÀ DELLE SPESE i ) ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) è necessario ottenere il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF. Il soggetto che rilascia il visto verifica la conformità dei dati relativi alla documentazione richiesta dalla vigente normativa per la fruizione dei Bonus fiscali. Originariamente il visto di conformità era prescritto dall’art. 119, c. 11, D.L. 34/2020 solo ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta relativi al Super Bonus (esclusi gli altri bonus ammessi allo sconto e/o cessione del credito). Successivamente l’art. 1, c. 29, lett. b), legge 234/2021, confermando la modifica già apportata all’art. 121, D.L. 34/2020, con decorrenza 12 novembre 2021 dal D.L. 11.11.2021 n. 157 (decreto, nel frattempo, non convertito in legge ed espressamente abrogato dalla medesima legge 234/2021), ha reso necessario il visto di conformità anche per tutti gli altri casi in cui comunque ci si può avvalere dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura quali previsti dall’art. 121, c. 2, D.L. 34/2020 (salve le ipotesi di esclusioni di cui in appresso). ii ) ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta necessita anche l’asseverazione sulla congruità delle spese; a tal fine i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le modalità di cui all’art. 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020 ossia con le stesse modalità previste per il Super-Bonus. Rientrano tra le spese detraibili ai sensi del comma 2 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni a tal fine richieste, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali. iii ) Sono esclusi dall’obbligo di ottenere il visto di conformità e la asseverazione di congruità delle spese i seguenti interventi per i quali si intende optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito (quando detta opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge): - le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 o dalla normativa regionale; - gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000,00 eseguiti sulle singole unità immobiliari o su parti comuni condominiali. Tuttavia per il Sisma-Bonus Acquisti (quando l’opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) stante la sua peculiare natura, si ritiene tuttora non necessaria la attestazione sulla congruità delle spese sostenute; anche dopo le modifiche normative introdotte dalla legge 234/2021 si possono ritenere tuttora sussistenti le ragioni che avevano portato l’Agenzia delle Entrate ad escludere espressamente per questa fattispecie la necessità dell’attestazione sulla congruità delle spese; in questo senso Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 190 del 17 marzo 2021: “L’agevolazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16 D.L. 4.6.2013 n. 63, è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante dall’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie non vada attestata ai fini del Superbonus nonché dell’opzione di cui all’art. 121 la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati...” (nello stesso senso anche Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 556 del 25 agosto 2021 e risposta ad interpello n. 697 dell’11 ottobre 2021). La stessa soluzione, per analogia, andrà applicata anche nel caso del Bonus Acquisti edifici ristrutturati di cui all’art. 16-bis, c. 3, T.U.I.R. di cui al DPR 22/12/1986, n. 917 (sempre quando l’opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) visto che anche in questo caso la detrazione è commisurata al prezzo di vendita e non alle spese sostenute dall’impresa. Resta, invece, fermo, l’obbligo di ottenere il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per gli interventi ammessi al Super-Bonus a prescindere dalla loro qualificazione urbanistica o dal loro importo. 5. Interventi oggetto di opzione L’opzione di cui all’art. 121 DL 34/2020 si applicava sino al 16 febbraio 2023 e si applica dal 17 febbraio 2023 al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2, D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023 e s.m.i. (quali sopra illustrate nelle tabelle che precedono) con riguardo ai seguenti interventi. - A - Ai seguenti interventi oggetto del “Bonus Edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del T.U.I.R., di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917; (a) manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale; (b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze; (c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni (qualora ricorrano le condizioni per fruire del Super-Bonus ossia qualora siano eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico); (d) interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti ammessi alla detrazione (75%) prevista dall’art. 119-ter, D.L. 34/2020; (e) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha ritenuto che l’opzione possa essere esercitata anche dagli acquirenti di edifici residenziali ristrutturati che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 dell’art. 16-bis T.U.I.R. - B - Agli interventi di efficienza energetica di cui: - all’articolo 14 del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; - ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del DL 34/2020: si tratta degli interventi di riqualificazione energetica per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus. - C - Agli interventi di adozione di misure antisismiche di cui: - all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; - di cui al comma 4 dell’articolo 119 DL 34/2020; si tratta degli interventi di riduzione del rischio sismico per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus. - D - Agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui: - all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del T.U.I.R. di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 che disciplina gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia; - e di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 DL. 34/2020 (si tratta degli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo negli stessi integrati per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus. - E - Agli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui al comma 8 dell’articolo 119 DL 34/2020; si tratta degli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici per i quali ricorrono, le condizioni per fruire del Super-Bonus. 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  • Fiscalità immobili patrimonio | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Fiscalità immobili patrimonio INDICE Tipi Plafond del 15% per le spese di manutenzione degli immobili patrimonio Gli altri costi indeducibili e deducibili degli immobili patrimonio Gli interessi passivi per gli immobili patrimonio Vendita/autoconsumo di immobili patrimonio 1. Tipi di tasse sugli immobili Imposta sul Reddito: Tassazione sui redditi derivanti da affitti o plusvalenze. Imposta Municipale Unica (IMU): Tassa annuale sulla proprietà immobiliare, che varia in base al comune. Tassa di Registro: Tassa applicata in caso di acquisto di un immobile. IVA: Imposta sul valore aggiunto applicabile in alcune transazioni immobiliari. La disciplina fiscale degli immobili patrimonio non locati (ad esempio immobili abitativi rientranti nella categoria catastale A, diversi da A/10) dispone che questi concorrono a formare il reddito d’impresa con i criteri dei redditi fondiari e assume rilevanza la rendita catastale, la quale costituisce variazione in aumento del risultato civilistico da apportare in sede di determinazione del reddito d’impresa, al momento della redazione della dichiarazione dei redditi. Nel conteggio, la rendita catastale deve essere maggiorata di un terzo (calcolato sulla rendita catastale rivalutata del 5%). Il reddito degli immobili patrimonio locati è determinato assumendo il maggiore dei valori tra: I - la rendita catastale (rivalutata del 5%) e II - il canone di locazione ridotto delle spese di manutenzione ordinaria sostenute entro il limite del 15% del canone. Anche per i contribuenti in contabilità semplificata è previsto che i componenti positivi derivanti da immobili patrimoniali siano imputati secondo il criterio di competenza temporale e non per cassa. 2. Il plafond del 15% per le spese di manutenzione degli immobili patrimonio Per gli immobili patrimonio solo le spese di manutenzione ordinaria possono essere portate in riduzione del canone di locazione fino ad un massimo del 15% del canone medesimo. Considerando che le spese di manutenzione ordinaria sono solitamente a carico dell’inquilino, l’impresa locatrice non beneficerà di alcuna deduzione dal reddito imponibile. Nello specifico: I - non sono deducibili dal canone di locazione le spese di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento non conservativo, ristrutturazione edilizia; II - sono deducibili dal canone di locazione (il 15% non costituisce una deduzione forfettaria ed è riconosciuta solo a fronte di spese di manutenzione effettivamente sostenute dall’impresa locatrice) le spese di manutenzione ordinaria, quali: 1) sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione; 2) riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); 3) rivestimento e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; 4) rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; 5) rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; 6) sostituzione di tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni; 7) riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; 8) riparazione recinzioni; 9) sostituzione di elementi di impianti tecnologici; 10) sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso. 3. Gli altri costi indeducibili e deducibili degli immobili patrimonio Oltre alle spese di straordinaria manutenzione, la normativa prevede che sono indeducibili le: I - quote di ammortamento; II - spese condominiali e di gestione degli immobili patrimonio. Risultano invece interamente deducibili le spese inerenti, in generale, al funzionamento e all’organizzazione dell’impresa (es. spese per il personale amministrativo, tenuta della contabilità, compenso amministratore). L’IMU relativa agli immobili patrimoniali è interamente indeducibile. 4. Gli interessi passivi per gli immobili patrimonio Di seguito le 3 casistiche: I - Gli oneri finanziari sostenuti per finalità diverse dall’acquisizione di immobili patrimonio (es. finanziamenti contratti per attuare interventi di manutenzione o di recupero) sono totalmente indeducibili. II - Gli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili patrimonio a disposizione (non locati) sono parzialmente deducibili [sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati – l’eccedenza è deducibile fino al 30% del ROL (Reddito Operativo Lordo)]. Tale deduzione parziale si applica anche nel caso di acquisizione di immobili patrimonio destinati alla locazione per gli interessi passivi relativi a finanziamenti non garantiti da ipoteca sull’immobile locato. III - Gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari relativi a immobili patrimonio destinati alla locazione sono integralmente deducibili per le società di gestione immobiliare il cui attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno 2/3 da canoni di locazione. 5. Vendita/autoconsumo di immobili patrimonio La cessione/autoconsumo/assegnazione ai soci di un immobile patrimonio può generare, a seconda dei casi, una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile. Entrambe le componenti di reddito sono determinate come differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato (costo storico dell’immobile). Consulente Incasa Prenota 3 maggio 2025 Commenti

  • 41. Unità immobiliari non locate [n.d.r. ex art. 38] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 41. Unità immobiliari non locate [n.d.r. ex art. 38] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 116 Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (1) (2) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 116 Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. L’opzione di cui all’articolo 115 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa. [...] (3) 2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto (4) periodo del comma 3 dell’articolo 115 e quelle [...] (5) del comma 3 dell’articolo 8. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo 59. (6) 2 bis. [...] (7) Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 3. (8) Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1, secondo periodo. (8) (9) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 1055, lett. a), n. 3.2), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Testo precedente: “Opzioni per le società a ristretta base proprietaria”. In precedenza, la rubrica era stata sostituita dall’art. 1, comma 547, lett. c), n. 1), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1063, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62, “Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018”. (2) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Per le disposizioni applicative, si veda il DM 23.4.2004, pubblicato in G.U. 30.4.2004 n. 101. (3) Periodo soppresso dall’art. 36, comma 16, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 17, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4.7.2006. Testo precedente: “L’opzione non può essere esercitata, o se esercitata perde efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all’articolo 87.“. (4) Le parole “e del quarto” sono state inserite dall’art. 36, comma 10, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 11, la disposizione ha effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta che iniziano successivamente al 4.7.2006. (5) Le parole “del primo e terzo periodo” sono state soppresse dall’art. 1, comma 23, lett. d), n. 1), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. (6) Periodo inserito dall’art. 36, comma 16, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 17, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4.7.2006. (7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1055, lett. a), n. 3.1), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Testo precedente: “In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di cui all’articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l’opzione di cui all’articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo.“. (8) Periodo inserito dall’art. 1, comma 23, lett. d), n. 2), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. (9) Comma inserito dall’art. 1, comma 547, lett. c), n. 2), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1063, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62, “Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018”. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

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