ART. 87 Plusvalenze esenti (1)
1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile
in quanto esenti nella misura del 95 per
cento (2) le plusvalenze realizzate e determinate
ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente
ad azioni o quote di partecipazioni in società
ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le società
semplici e gli enti alle stesse equiparate, e
nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate
da titoli, con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo
(3) mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni
o quote acquisite in data più recente; (4)
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni
finanziarie nel primo bilancio chiuso durante
il periodo di possesso; (5)
c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa
o ente partecipato in Stati o territori diversi da
quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o,
alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito
dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo
47-bis, comma 3, della sussistenza della
condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo
articolo. Qualora il contribuente intenda far
valere la sussistenza di tale ultima condizione ma
non abbia presentato la predetta istanza di interpello
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve
essere segnalata nella dichiarazione dei redditi
da parte del socio residente; nei casi di mancata o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei
redditi si applica la sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente
lettera, la condizione indicata nell’articolo
47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente,
sin dal primo periodo di possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi
di imposta e oggetto di realizzo con controparti
non appartenenti allo stesso gruppo del dante
causa, è sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta
anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente
periodo si considerano appartenenti allo
stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio
dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di
controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167
ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono
sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o meno nel territorio dello
Stato, (6)
d) esercizio da parte della società partecipata di
un’impresa commerciale secondo la definizione di
cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria
si presume che questo requisito non sussista
relativamente alle partecipazioni in società il
cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito
da beni immobili diversi dagli immobili alla
cui produzione o al cui scambio è effettivamente
diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai
fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio
d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati
nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in
locazione finanziaria e i terreni su cui la società
partecipata svolge l’attività agricola.
1 bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti
alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie
e di quelle appartenenti alla categoria dell’attivo
circolante vanno considerate separatamente con
riferimento a ciascuna categoria. (7)
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve
sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo
di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da
più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo
con controparti non appartenenti allo stesso
gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione
sussista, ininterrottamente, per i cinque
periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini
del precedente periodo si considerano appartenenti
allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno
nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un
rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo
167 ovvero che, ai sensi del medesimo
comma 2, sono sottoposti al comune controllo da
parte di altro soggetto residente o non residente
nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma
1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente,
al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo
periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.
(8)
3. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle
stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
e determinate ai sensi dell’articolo 86,
commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni
al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo
44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b). Concorrono in
ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero
ammontare gli utili relativi ai contratti di cui
all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano
le condizioni di cui all’articolo 44, comma
2, lettera a), ultimo periodo. (9)
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e
c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli
sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle
plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche
di vendita si applica l’esenzione di cui ai commi 1
e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito
di cui alla predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in società la cui attività
consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione
di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere
c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente
partecipate e si verificano quando tali
requisiti sussistono nei confronti delle partecipate
che rappresentano la maggior parte del valore
del patrimonio sociale della partecipante.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle plusvalenze di cui all’articolo 86,
comma 5-bis. (10)
7. [...] (11)
Note:
(1) Articolo inserito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in
G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Le parole “del 95 per cento” sono state sostituite alle precedenti
“del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere dal 2007” dall’art. 1,
comma 33, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n.
300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione
ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2007; resta ferma l’esenzione
in misura pari all’84% per le plusvalenze realizzate dalla predetta
data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei
periodi d’imposta anteriori a quello in corso all’1.1.2004.In precedenza,
le parole “nella misura del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere
dal 2007” erano state inserite dall’art. 5, comma 1, lett. b), DL
30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n.
248.
La tabella che segue riporta le modifiche che sono state apportate
dal legislatore alla percentuale di esenzione sulle plusvalenze realizzate
dai soggetti IRES:
(3) La parola “dodicesimo” è stata sostituita alla precedente “diciottesimo”
dall’art. 1, comma 58, lett. c), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata
in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo
comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione
dell’imposta
prodotti dai comportamenti adottati sulla
base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali,
purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione
delle disposizioni introdotte dal comma 58.
In precedenza, la parola “diciottesimo” era stata sostituita alla precedente
“dodicesimo” dall’art. 5, comma 1, lett. b), DL 30.9.2005 n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248.
(4) Si veda l’art. 177, comma 2-bis del presente decreto.
(5) Per soggetti che applicano gli Ias/Ifrs, si veda il DM 8.6.2011,
pubblicato in G.U. 13.6.2011 n. 135.
(6) Lettera sostituita dall’art. 5, comma 1, lett. f), n. 1), DLgs.
29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del
successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a
decorrere dal medesimo periodo di imposta.
Testo precedente: “c) residenza fiscale della società partecipata in
uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi
nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo
167, comma 4, o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito
dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 167, comma 5,
lettera b), che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin
dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in
Stati o territori inclusi nel citato decreto. Qualora il contribuente intenda
far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia
presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata,
non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti
esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento
di cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata
o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica
la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.“
In precedenza la lettera era stata sostituita dall’art. 3, comma 1, lett.
d), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai
sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti
ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo
di imposta.
Per le precedenti modifiche si veda l’art. 1, comma 83, lett. f), L.
24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285.
(7) Comma inserito dall’art. 6, comma 2, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n.
247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo
comma 13, le disposizioni di cui al presente comma hanno
effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005.
(8) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs.
29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del
successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a
decorrere dal medesimo periodo di imposta.
Testo precedente: “I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono
sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno
dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.“
(9) Comma sostituito dall’art. 6, comma 2, lett. b), DLgs. 18.11.2005
n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del
successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi
d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Le disposizioni
dell’ultimo periodo del comma 3 hanno effetto per i periodi d’imposta
che iniziano a decorrere dall’1.1.2006.
Testo precedente: “L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle
stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi
dell’articolo 86, commi 1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari
similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 ed ai contratti di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b).“.
(10) Comma sostituito dall’art. 6, comma 2, lett. c), DLgs. 18.11.2005
n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del
successivo comma 13, le disposizioni di cui al presente comma hanno
effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere
dall’1.1.2004.
Testo precedente: “Nei casi di cui all’articolo 47, comma 5, alle somme
ed al valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle
riserve ivi previste per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione si applica quanto previsto nei precedenti
commi.“.
(11) Comma abrogato dall’art. 6, comma 2, lett. d), DLgs. 18.11.2005
n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del
successivo comma 13, le disposizioni di cui al presente comma avevano
effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere
dall’1.1.2004.
Testo precedente: “Nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, l’esenzione
di cui al presente articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai
commi precedenti, alla differenza tra le somme o il valore normale
dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di
cui all’articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della
partecipazione.“.
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