Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario
Giorno pubblicazione
21 febbraio 2025
Ultimo aggiornamento
5 maggio 2025
A cura di:
Walter Pittini
Commercialista
IVA e Indirette
I soggetti in regime forfetario non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni (art. 1 co. 58 della L. 190/2014).
Fatturazione e certificazione dei corrispettivi
Durante il regime agevolato permane l'obbligo di fatturazione e di certificazione fiscale mediante trasmissione telematica dei corrispettivi. Quest'ultimo adempimento può essere sostituito con l'emissione, per ogni operazione, di fatture, anche cartacee (risposta resa a Telefisco 30.1.2020; impostazione confermata nella circ. Agenzia delle Entrate 3/2020, § 1.2). I documenti emessi devono indicare che l'operazione è stata effettuata durante l'applicazione del regime agevolato.
Fatturazione elettronica
A decorrere dall'1.1.2024, è operativo l'obbligo di fatturazione elettronica via SdI per i soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, come modificato dall'art. 18 co. 3 del DL 36/2022), con l'esclusione di coloro che effettuano prestazioni sanitarie B2C (v. la voce "Fatturazione elettronica - B2B e B2C"). Nel file xml va indicato il codice RF19 nel campo "Regime fiscale" e il codice natura "N2.2" (Operazioni non soggette - altri casi). L'emissione di fatture in formato elettronico comporta la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 39 del DPR 633/72. A tal fine, è possibile avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle Entrate. Resta confermato anche l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (cfr. risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018).
Imposta di bollo
Sulle fatture emesse va assolta l'imposta di bollo di 2 euro, se di importo superiore a 77,47 euro (artt. 6 Tabella B, 13 e 14 Tariffa, Parte I, allegate al DPR 642/72). È esente dal bollo il documento commerciale di cui al DM 7.12.2016 (circ. Agenzia delle Entrate 3/2020, § 1.2).
Correzione delle fatture
In caso di errata applicazione del regime forfetario, la correzione delle fatture elettroniche può avvenire, alternativamente:
emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in aumento (art. 26 co. 1 del DPR 633/72), ad integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l'IVA ed esponendo la ritenuta d'acconto (ove dovuta);
emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in diminuzione (art. 26 co. 2 del DPR 633/72) a integrale storno delle fatture originarie, ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l'IVA ed esponendo la ritenuta d'acconto (ove dovuta) (risposte interpello Agenzia delle Entrate 499/2019 e 500/2019).
Soggettività passiva ai fini IVA
I soggetti che applicano il regime mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti ad assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versando l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Nello specifico, occorre assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:
per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;
per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell'art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ivi prevista, ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta.
Ai fini IVA, inoltre, trova applicazione:
per le cessioni intracomunitarie di beni, l'art. 41 co. 2-bis del DL 331/93, conv. L. 427/93; per gli acquisti intracomunitari di beni, l'art. 38 co. 5 lett. c) dello stesso DL 331/93;
per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, gli artt. 7-ter ss. del DPR 633/72;
per le importazioni, le esportazioni e le operazioni ad esse assimilate, le disposizioni di cui al DPR 633/72, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 dello stesso DPR 633/72.
La disciplina del regime forfetario trova applicazione anche in relazione alle note di variazione che dovessero essere emesse ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72.
Semplificazione degli adempimenti
Durante il regime agevolato vige l'esonero dai principali adempimenti previsti ai fini dell'imposta (ad esempio, liquidazione e versamento, registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi, dichiarazione annuale), mentre resta l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.
Split payment
I soggetti in regime forfetario non applicano lo split payment in quanto l'applicazione di tale meccanismo è esclusa per tutte le operazioni che seguono regimi speciali IVA.
Esterometro
I soggetti in regime forfetario sono tenuti alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro).
Riduzione dei termini di accertamento
Per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte dirette (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (art. 1 co. 74 della L. 190/2014). La disposizione dovrebbe perdere di efficacia a seguito dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. È invece possibile beneficiare della riduzione dei termini di accertamento di due anni ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.. 127/2015 se, oltre alla fatturazione elettronica, viene garantita la tracciabilità di incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro. L'emissione tardiva della fattura elettronica non pregiudica l'applicazione del regime premiale qualora il soggetto passivo ricorra all'istituto del ravvedimento per sanare la violazione. Laddove il professionista forfetario trasmetta il documento al Sistema di Interscambio oltre il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, si sarebbe in presenza di un "mero ritardo nell'adempimento fiscale", sanzionabile ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D.Lgs.. 471/97, da 250 a 2.000 euro.
Rettifica della detrazione
All'atto dell'accesso al regime forfetario, così come in caso di transito, anche per opzione, al regime IVA ordinario, è obbligatorio operare la rettifica della detrazione IVA di cui all'art. 19- bis2 del DPR 633/72. Il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare (a sfavore), in un'unica soluzione, la detrazione dell'imposta assolta a monte già operata. La rettifica va operata nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie (art. 1 co. 61 della L. 190/2014). Il versamento dell'importo a debito va operato unitamente al saldo IVA. Ipotizzando la fuoriuscita dal regime forfetario nel 2023, il riferimento è alla dichiarazione IVA 2025 relativa al 2024 (primo anno di applicazione del regime ordinario).
Fuoriuscita immediata dal regime
Nell'ipotesi di fuoriuscita in corso d'anno dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite (art. 1 co. 71 terzo periodo della L. 190/2014). Ai fini del superamento del limite, ciò che rileva è l'incasso dei ricavi o dei compensi e non l'emissione della relativa fattura. Conseguentemente, la fattura che comporta il superamento del limite in corso d'anno, se emessa contestualmente all'incasso, deve esporre l'IVA a debito; se l'incasso avviene in un momento successivo all'emissione della fattura, gli obblighi IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell'operazione (interamente considerata).
A partire dall'incasso (successivo all'emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite di 100.000 euro, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA:
l'operazione che ha generato l'incasso, mediante integrazione del documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario;
tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.
Rimangono, invece, nell'alveo della disciplina del regime forfetario le operazioni fatturate anteriormente all'incasso che ha comportato il superamento dei 100.000 euro; tali operazioni non devono essere evidenziate nella dichiarazione IVA (relativa alla frazione di anno in cui il contribuente transita nel regime ordinario), neppure nell'ipotesi in cui il corrispettivo di tali operazioni sia incassato successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite predetto. Dal momento dell'incasso della somma che ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, il contribuente è tenuto ad istituire i registri IVA. La rettifica dell'imposta non detratta in costanza di regime forfetario è esposta nella dichiarazione IVA relativa allo stesso anno della fuoriuscita, da presentare nell'anno successivo.