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ART. 110 Norme generali sulle valutazioni [n.d.r. ex art. 76] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Agli effetti delle norme del presente capo che

fanno riferimento al costo dei beni senza disporre

diversamente:

a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento

già dedotte;

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori

di diretta imputazione, esclusi gli interessi

passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali

e immateriali strumentali per l’esercizio

dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi

passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo

stesso per effetto di disposizioni di legge (2). Nel

costo di fabbricazione si possono aggiungere con

gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente

imputabili al prodotto; per gli immobili alla

cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si

comprendono nel costo gli interessi passivi sui

prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;

c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui

all’articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si

intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad

esclusione di quelle che per disposizione di legge

non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati

nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni

finanziarie le plusvalenze iscritte

non concorrono a formare il reddito per la parte

eccedente le minusvalenze dedotte; (3)

d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti

finanziari similari alle azioni si intende non

comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i

quali conseguentemente non concorrono alla formazione

del reddito, né alla determinazione del

valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di

tali azioni, quote o strumenti;

e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni

finanziarie e sono iscritti come tali

in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il

costo d’acquisto e il valore di rimborso concorre a

formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio.

1 bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)

ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il

bilancio in base ai principi contabili internazionali

di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:

a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati

nell’articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano

immobilizzazioni finanziarie ai sensi del

comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto

economico in base alla corretta applicazione di

tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;

b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le

azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari

alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie

ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis;

c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari

similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore

a quello indicato nell’articolo 87, comma 1,

lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma

1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto

dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso

per la quota esclusa dalla formazione del

reddito. (4)

1 ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base

ai principi contabili internazionali di cui al citato

regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti

positivi e negativi che derivano dalla valutazione,

operata in base alla corretta applicazione di tali

principi, delle passività assumono rilievo anche ai

fini fiscali. (4)

2. Per la determinazione del valore normale dei

beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui

si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione

dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non

è diversamente disposto, le disposizioni dell’articolo

9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e

gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente

sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento

a tale data. La conversione in euro dei

saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero

si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio

in base ai corretti principi contabili e le differenze

rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente

non concorrono alla formazione del reddito.

Per le imprese che intrattengono in modo sistematico

rapporti in valuta estera è consentita la

tenuta della contabilità plurimonetaria con l’applicazione

del cambio utilizzato nel bilancio in base

ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti.

(5)

3. La valutazione secondo il cambio alla data di

chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta,

anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si

applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del

codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati,

non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione

al cambio della data di chiusura dell’esercizio

delle attività e delle passività per le quali il rischio

di cambio è coperto, qualora i contratti di

copertura siano anche essi valutati in modo coerente

secondo il cambio di chiusura dell’esercizio.

(6)

3 bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti

del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del

presente articolo, non concorrono alla formazione

del reddito i componenti positivi e negativi che

risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla

data di chiusura del periodo di imposta a prescindere

dall’imputazione al conto economico. (7)

4. [...] (8)

5. I proventi determinati a norma dell’articolo 90 e

i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo

102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2

dell’articolo 107 sono ragguagliati alla durata

dell’esercizio se questa è inferiore o superiore a

dodici mesi.

6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri

di valutazione adottati nei precedenti esercizi il

contribuente deve darne comunicazione all’agenzia

delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in

apposito allegato. (9)

7. I componenti del reddito derivanti da operazioni

con società non residenti nel territorio dello Stato,

che direttamente o indirettamente controllano

l’impresa, ne sono controllate o sono controllate

dalla stessa società che controlla l’impresa, sono

determinati con riferimento alle condizioni e ai

prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti

operanti in condizioni di libera concorrenza

e in circostanze comparabili, se ne deriva un

aumento del reddito. La medesima disposizione si

applica anche se ne deriva una diminuzione del

reddito, secondo le modalità e alle condizioni di

cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Con decreto (10) del Ministro dell’economia e delle

finanze, possono essere determinate, sulla base

delle migliori pratiche internazionali, le linee

guida per l’applicazione del presente comma. (11)

(12) (13)

8. La rettifica da parte dell’ufficio delle valutazioni

fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto

anche per gli esercizi successivi. L’ufficio tiene

conto direttamente delle rettifiche operate e deve

procedere a rettificare le valutazioni relative anche

agli esercizi successivi.

9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi

fanno riferimento il cambio delle valute estere in

ciascun mese è accertato, su conforme parere

dell’Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento

dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale entro il mese successivo. Sono tuttavia

applicabili i tassi di cambio alternativi forniti

da operatori internazionali indipendenti utilizzati

dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni

in valuta, purchè la relativa quotazione sia resa

disponibile attraverso fonti di informazione

pubbliche e verificabili. (14)

9 bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti

da operazioni, che hanno avuto concreta

esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero

localizzate in Paesi o territori non cooperativi

a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti

del loro valore normale, determinato ai sensi

dell’articolo 9. Si considerano Paesi o territori non

cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate

nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non

cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni

del Consiglio dell’Unione europea. (15)

9 ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono

la prova che le operazioni poste in essere

rispondono a un effettivo interesse economico e

che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili

ai sensi del primo periodo del presente comma e

ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati

nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione,

prima di procedere all’emissione dell’avviso

di accertamento d’imposta o di maggiore imposta,

deve notificare all’interessato un apposito

avviso con il quale è concessa al medesimo la

possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni,

le prove di cui al primo periodo. Ove l’Amministrazione

non ritenga idonee le prove addotte, deve

darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.

A tale fine, il contribuente può interpellare

l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11,

comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.

212. (15)

9 quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter

non si applicano per le operazioni intercorse con

soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo

167, concernente disposizioni in materia di

imprese estere controllate. (15)

9 quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-

ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese

dai professionisti domiciliati in Paesi o territori

individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis. (15)

10. [...] (16)

11. [...] (17)

12. [...] (18)

12 bis. [...] (19)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, in vigore

dall’1.1.2004.

(2) Periodo sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. e), n. 1, lett. a), DLgs.

28.2.2005 n. 38, in vigore dal 22.3.2005.

Testo precedente: “Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali

per l’esercizio dell’impresa

si comprendono nel costo, fino al

momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente

imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro

fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui

prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati

nel bilancio ad incremento del costo stesso.“.

(3) Lettera sostituita alla precedente dall’art. 11, comma 1, lett. e), n.

1), lett. b), DLgs. 28.2.2005 n. 38, in vigore dal 22.3.2005.

Testo precedente: “il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui

all’articolo 85, lettera a) e b) non si intende comprensivo delle plusvalenze

iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge

non concorrono a formare il reddito;“.

(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. i), L. 24.12.2007 n.

244. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a

decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al

31.12.2007. Per i periodi d’imposta

precedenti, sono fatti salvi gli effetti

sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti

adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali,

purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione

delle disposizioni introdotte dal comma 58.

(5) I periodi secondo e terzo sono stati sostituiti ai precedenti

dall’art. 7-quater, comma 2, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma

3, la disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta successivo

a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Testo precedente: “La conversione in euro dei saldi di conto delle

stabili organizzazioni all’estero si effettua secondo il cambio alla data

di chiusura dell’esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto

dell’esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito.

Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta

estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con

l’applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.“.

(6) Comma sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. e), n. 2), DLgs.

28.2.2005 n. 38, in vigore dal 22.3.2005.

Testo precedente: “La valutazione secondo il cambio alla data di

chiusura dell’esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche

sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle

obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati

non iscritti fra le immobilizzazioni deve riguardare la totalità di

essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di

cambio è coperto qualora i contratti di copertura non siano anch’essi

valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio.“.

(7) Comma inserito dall’art. 1, comma 131, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata

in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43.

(8) Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. e), n. 3), DLgs.

28.2.2005 n. 38, in vigore dal 22.3.2005.

Testo precedente: “Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai

singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli

cui si applica la disciplina della obbligazioni ai sensi del codice civile

o di altre leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni

sono deducibili per un importo non superiore alla differenza

tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo

il cambio alla data di chiusura dell’esercizio e la valutazione

dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è

sorto o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo

il cambio del mese in cui è sorto. Non sono deducibili le minusvalenze

relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio

di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo

coerente. La minusvalenza dedotta concorre alla formazione del

reddito imponibile quando per due esercizi consecutivi il cambio medio

risulta più favorevole di quello utilizzato per la determinazione

della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione dell’importo

da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole

rilevato alla fine dei due esercizi considerati.“.

(9) A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, l’obbligo

di comunicazione è assolto direttamente nella dichiarazione dei

redditi e non più mediante apposito allegato. Cfr. comunicato stampa

Agenzia delle Entrate 3.7.2013 n. 99.

(10) Si veda il DM 14.5.2018, pubblicato in G.U. 23.5.2018 n. 118.

(11) Comma sostituito dall’art. 59, comma 1, DL 24.4.2017 n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla L. 21.6.2017 n. 96.

Testo precedente: “I componenti del reddito derivanti da operazioni

con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o

indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate

dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in

base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e

servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento

del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva

una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi

conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito

delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali

contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione

si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società

non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci

o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.“.

(12) Ai sensi dell’art. 5, comma 2, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato

in G.U. 22.9.2015 n. 220, “La disposizione di cui all’articolo 110, comma

7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta

nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni

tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato”.

(13) Si veda il Provvedimento Agenzia delle Entrate 23.11.2020 n.

360494.

(14) Periodo inserito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. e), DL 30.12.2016

n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi

del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo

ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere

dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano

ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli

effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di

quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate,

classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto

alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni

temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre

2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7.

(15) Comma inserito dall’art. 1, comma 84, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata

in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43.

(16) Comma abrogato dall’art. 1, comma 142, lett. a), L. 28.12.2015

n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del

successivo comma 144, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

Testo precedente: “Le spese e gli altri componenti negativi derivanti

da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con

imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali

privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore

normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano privilegiati

i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un

adeguato scambio di informazioni.“.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U.

22.9.2015 n. 220;

- l’art. 1, comma 83, lett. h), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244.

Si veda anche il DM 23.1.2002, pubblicato in G.U. 4.2.2002 n. 29, come

da ultimo modificato dal DM 27.7.2010, pubblicato in G.U.

4.8.2010 n. 180.

(17) Comma abrogato dall’art. 1, comma 142, lett. a), L. 28.12.2015

n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del

successivo comma 144, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

Testo precedente: “Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano

quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che [...] le

operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico

e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e

gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del

presente comma e ai sensi del comma 10 sono separatamente indicati

nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere

all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore

imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con

il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine

di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non

ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione

nell’avviso di accertamento. [...] A tal fine il contribuente può interpellare

l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b),

della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del

contribuente.“.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 7, comma 5, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.

7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55;

- l’art. 5, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U.

22.9.2015 n. 220;

- l’art. 1, comma 301, lett. a) e b), L. 27.12.2006 n. 296.

(18) Comma abrogato dall’art. 1, comma 142, lett. a), L. 28.12.2015

n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del

successivo comma 144, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

Testo precedente: “Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano

per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risultino

applicabili gli articoli 167 [...] concernenti disposizioni in materia

di imprese estere partecipate.“.

In precedenza, le parole “o 168” erano state soppresse dall’art. 8,

comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n.

220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a

decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. Ai sensi del

medesimo comma 4, per gli utili distribuiti dal soggetto non residente

a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, continuavano

ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze 7 agosto 2006, n.

268. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto

non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati

a tassazione separata.

(19) Comma abrogato dall’art. 1, comma 142, lett. a), L. 28.12.2015

n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del

successivo comma 144, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

Testo precedente: “Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano

anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in

Stati o territori individuati con il decreto di cui al comma 10.“.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 5, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U.

22.9.2015 n. 220;

- l’art. 1, comma 83, lett. h), n. 2), L. 24.12.2007 n. 244;

- l’art. 1, comma 6, DL 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni

dalla L. 24.11.2006 n. 286.

7 aprile 2025

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