top of page

Gruppo Pittini   Governo   Investitori   Responsabile   Comunicazione   Carriere   Chi sei?

Ricerca

504 risultati trovati con una ricerca vuota

  • ART. 99 Oneri fiscali e contributivi [n.d.r. ex art. 64] (1) (2) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 99 Oneri fiscali e contributivi [n.d.r. ex art. 64] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento. 2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie. 3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell’associazione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) La deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi è disciplinata dall’art. 6, comma 1, DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 25. Redditi fondiari [n.d.r. ex art. 22] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 25. Redditi fondiari [n.d.r. ex art. 22] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. 2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 77 Aliquota dell'imposta [n.d.r. ex art. 91] (1) (2) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 77 Aliquota dell'imposta [n.d.r. ex art. 91] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. L’imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 24 per cento (3) (4). Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda l’art. 2, comma 2, DL 30.11.2013 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.1.2014 n. 5. (3) Le parole “24 per cento” sono state sostituite alle precedenti “27,5 per cento” dall’art. 1, comma 61, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del medesimo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016. In precedenza, le parole “27,5 per cento” erano state sostituite alle precedenti “33 per cento” dall’art. 1, comma 33, lett. e), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. (4) Ai sensi dell’art. 2, comma 1, DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58, “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l’addizionale di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.“. Per l’applicabilità della disposizione, si vedano, altresì, i commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 37. Determinazione del reddito dei fabbricati [n.d.r. ex art. 34] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 37. Determinazione del reddito dei fabbricati [n.d.r. ex art. 34] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta. 2. Le tariffe d’estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati. 3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall’anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall’anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell’acconto d’imposta, le modificazioni hanno effetto dall’anno successivo. 4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato comparativamente a quello delle unità similari già iscritte. 4 bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento (1), sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 35 per cento. (2) (3) Note: (1) Le parole “5 per cento” sono state sostituite alle precedenti “15 per cento” dall’art. 4, comma 74, L. 28.6.2012 n. 92, pubblicata in G.U. 3.7.2012 n. 153, S.O. n. 136. (2) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. a), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011. (3) Per gli immobili ad uso abitativo locati a “canone concordato” si veda l’art. 8, comma 1, L. 9.12.1998 n. 431, pubblicata in G.U. 15.2.1998 n. 292, S.O. n. 203. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Scissione | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Operazioni straordinarie Scissione di Walter Pittini < Back Next > 29 aprile 2025 Scissione @ Riproduzione riservata Commenti 29 aprile 2025 In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni

  • Legale | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZIO > Amministrativo Legale Regole ben definite riducono i conflitti e moltiplicano le opportunità. Previous Next

  • Locazioni brevi | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 17 marzo 2025 Locazioni brevi Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari. Introduzione Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario, aventi medesima durata. Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, nonché altri servizi come, ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, che risultano strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile, incidendo sull’ammontare del canone o del corrispettivo. Per i contratti di locazione breve stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, è prevista, da parte di tali soggetti, la trasmissione dei relativi dati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, entro quello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Il decreto legge n. 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni: le cosiddette “locazioni brevi”. Si tratta di quei contratti conclusi da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, per i quali non vi è l’obbligo di registrazione se non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica. In seguito all’entrata in vigore del decreto legge n. 50/2017, è possibile applicare le disposizioni in materia di “ cedolare secca sugli affitti ”, già utilizzabili per i redditi fondiari derivanti dalla locazione, anche ai redditi derivanti dai contratti di sublocazione, di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario, di locazione breve che comprende servizi accessori (per esempio, la pulizia, la fornitura di biancheria). La disciplina si applica sia quando i contratti sono conclusi direttamente tra il proprietario (o il sublocatore o il comodatario) e i locatari sia quando per la loro stipula o per il pagamento dei canoni o dei corrispettivi intervengono soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici. In tali situazioni, la legge ha individuato precisi adempimenti nei confronti di questi soggetti. La legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha successivamente m odificato il decreto legge n. 50/2017, introducendo alcune novità che riguardano l’aliquota dell’imposta sostitutiva (dovuta da chi sceglie il regime della cedolare secca per la tassazione dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve) e gli adempimenti a carico degli intermediari non residenti. È importante ricordare, infine, che dal 2021 l’applicabilità della cedolare secca alle locazioni brevi è prevista solo se nell’anno si destinano a questa finalità al massimo quattro appartamenti. Oltre questa soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale. In questa guida saranno illustrate le regole generali sulla tassazione dei contratti di locazione breve e le modalità operative che gli intermediari immobiliari devono osservare per adempiere agli obblighi posti a loro carico. Dal 1° gennaio 2025, il settore degli affitti brevi è soggetto a nuove disposizioni che introducono maggiori obblighi per i locatori. Ogni immobile destinato a questa tipologia di locazione deve essere registrato nella Banca Dati delle Strutture Ricettive (Bdsr) e ottenere un Codice Identificativo Nazionale (Cin). Quest’ultimo è da esporre in modo ben visibile sia all’ingresso della proprietà sia negli annunci online. L’omissione di questo requisito comporta sanzioni pecuniarie che possono variare da 800 a 8.000 euro. Chi mette in locazione oltre tre appartamenti è considerato un operatore professionale e deve rispettare regole più stringenti: presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) al Comune; apertura della Partita Iva per operare nel rispetto delle norme fiscali. Per chi supera le quattro unità in affitto e non si adegua a queste disposizioni, sono previste multe comprese tra 2.000 e 10.000 euro . Per i proprietari di massimo quattro unità immobiliari, l’aliquota della cedolare secca resta al 21% solo sul primo immobile dichiarato. A partire dal secondo, e fino al quarto, la tassazione sale al 26%. Chi gestisce più di quattro immobili è considerato imprenditore e deve applicare la tassazione ordinaria, con obbligo di Partita Iva. CIN Codice Identificativo Nazionale Per tutti gli immobili locati con affitti brevi e gli alloggi turistici (compresi bed and breakfast e case vacanza), con il mese di gennaio 2025, è definitivamente entrato in vigore l’obbligo di CIN. Il Codice Identificativo Unico è valido su tutto il territorio nazionale, va esposto all’esterno della struttura e negli annunci che la pubblicizzano (anche online). in caso contrario, si applicano le sanzioni previste per gli inadempienti. L'obbligo della richiesta del CIN ricade su tutti i gestori delle strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, compresi gli appartamenti destinati a locazioni brevi e affitti turistici. La richiesta del CIN deve essere effettuata tramite apposita procedura automatizzata gestita telematicamente dal Portale del Ministero del Turismo. Dunque, i soggetti che concedono in locazione breve e in locazione turistica immobili ad uso abitativo sono tenuti ad indicare il CODICE IDENTIFICATIVO in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dell'immobile. Il codice CIN riguarda ( oltre alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere) sia le locazioni brevi ( di qualsiasi natura, quindi sia turistica, sia transitoria), sia le locazioni per finalità esclusivamente turistica di qualsiasi durata (quindi anche quelle di durata superiore ai 30 giorni, quando la finalità del conduttore sia esclusivamente turistica : viaggio, svago, vacanza, relax ecc.).Il problema si pone nelle regioni che assegnano alla locazione turistica ( così come definita dalla regione) una determinata durata ( come in Piemonte e Lombardia dove la locazione turistica viene fatta coincidere con locazione breve).In queste regioni i locatori turistici lunghi, non riescono attualmente ad avere il codice regionale, in quanto non previsto dalla regione per la loro tipologia. Nei prossimi mesi o anni, molto probabilmente le leggi regionali cambieranno per armonizzarsi con le legge nazionale del CIN, ma fino ad allora, coloro che fanno esclusivamente locazione turistica lunga e si trovano nelle regioni dove locazione turistica e locazione breve coincidono, per ottenere il CIN, devono aprire la segnalazione per "struttura mancante". La locazione turistica lunga deve quindi rispondere agli stessi obblighi ( CIN, estintori, rilevatori) a cui è sottoposta la locazione breve.Ma non ad Alloggiati web, in quanto la registrazione del contratto assolve l'obbligo di comunicazione PS ( ad eccezione di inquilini extracomunitari o apolidi per i quali rimane la dichiarazione di ospitalità). LA FONTE NORMATIVA La fonte normativa che lo istituisce è la Legge 15 dicembre 2023, n. 191 , provvedimento che ha convertito il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale. In particolare, si ve da l’ art. 13-ter . La legge 191/2023 di conversione del DL 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi), collegato alla Finanziaria 2024, ha dunque potenziato la banca dati già introdotta dall'art. 13-quater del DL 34/2019, ampliandone l'ambito oltre che alle locazioni brevi anche alle locazioni per finalità turistiche ed alle strutture ricettive alberghiere/extra alberghiere, uniformando l'individuazione degli immobili tramite l'introduzione di un Codice unico nazionale . Prima dell'attuazione della Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo, l' obbligo era previsto dalle singole LEGGI REGIONALI , ossia nelle Regioni che avevano adottato il proprio codice identificativo, le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN. La Banca Dati Strutture Ricettive adottata in accordo con le Regioni e con le Province Autonome di Trento e Bolzano, introduce parametri omogenei su base nazionale, con l'effetto di semplificare l'attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese e tra il Ministero e le autonomie locali. Il termine per l’acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), obbligatorio per le strutture turistico-ricettive e gli immobili destinati a locazione breve o turistica, è stato il 1° gennaio 2025.Per chi non l'ha ancora chiesto, è arrivata l'ora di attivarsi. La scadenza del primo gennaio è per chi è operativo o lo deve essere per quella data. MODALITA' OPERATIVE Ad ogni struttura ricettiva viene associato un CIN (Codice Identificativo Nazionale). Attraverso la BDSR, con un processo semplificato, è possibile richiedere il Codice identificativo nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma tramite identità digitale, difatti, i titolari delle strutture e i locatori di immobili possono visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare gli eventuali dati mancanti e ottenere il CIN. Il processo di entrata in esercizio della BDSR si è sviluppata in due fasi: una fase sperimentale per lo sviluppo del modello di interoperabilità e una fase a regime. Nella fase SPERIMENTALE la Banca Dati delle strutture ricettive aveva integrato solo le strutture delle regione Puglia. In seguito, sul sito del Ministero, è stata data notizia dell’attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l’intero territorio nazionale. Il CIN viene assegnato dal Ministero del Turismo in via telematica tramite apposito Portale, che permetterà l'accesso ad una Banca dati nazionale , a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Gli interessati (locatore o del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva) dovranno presentare un'istanza riportando oltre ai dati catastali l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti. In ogni caso, ai sensi del comma 15, art. 13-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, gli obblighi e le sanzioni in materia di CIN si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Avviso, che è stata effettuata in data 3 settembre 2024. LE STRUTTURE INTERESSATE In dettaglio, si introduce l'obbligo di un codice identificativo nazionale (CIN) : ① per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche anche di durata superiore ai 30 giorni; ② per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi (articolo 4 DL n. 50/2017); ③ per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere (come individuate dalle singole Leggi regionali. La norma è chiara nell'individuare tra le categorie interessate tutte le strutture turistico-ricettive , incluse quindi quelle extra-alberghiere. Vanno inclusi nell'elenco, pertanto, non solo gli alberghi, ma anche i villaggi turistici, i residence, i campeggi e gli ostelli, i B&B, gli affittacamere in forma imprenditoriale, gli agriturismi. Nel caso in cui la struttura sia già dotata di uno specifico codice identificativo (Regionale o Comunale) la ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, dall’Ente territorialmente competente che aveva attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi. Il nuovo codice sostituirà quindi a tutti gli effetti i precedenti codici regionali e sarà inserito nella banca dati nazionale di prossima istituzione. Le locazioni brevi e la cedolare secca La disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. La condizione che il contratto non sia concluso nell’esercizio di un’attività commerciale riguarda entrambe le parti. Sono quindi esclusi dalla disciplina i contratti di locazione breve che il conduttore stipula nell’esercizio di tale attività (per esempio, quelli a uso foresteria per i suoi dipendenti), anche quando non viene esercitata in maniera abituale. Le regole sulla tassazione dei contratti di locazione breve si applicano anche ai contratti che prevedono la prestazione di servizi accessori, quali, per esempio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la concessione dell’utilizzo delle utenze telefoniche o del wi-fi. Restano fuori da questa disciplina, invece, i contratti con i quali il locatore, oltre a mettere a disposizione l’immobile, fornisce altre prestazioni aggiuntive (per esempio, il servizio di colazione e la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti). In questi casi, infatti, sarebbero riconducibili a una prestazione qualificabile, sotto il profilo fiscale, come attività d’impresa, anche se svolta in maniera occasionale. Il regime delle locazioni brevi si applica anche: alle sublocazioni ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario che hanno per oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi ai contratti di locazione di singole stanze di un’abitazione. Attenzione: In caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse persone, il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione a ogni singolo contratto. La locazione deve in ogni caso riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, eccetera). Sono esclusi, quindi, gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati a uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa. Infine, per l’applicazione delle norme sulle locazioni brevi è irrilevante il fatto che il contratto sia concluso direttamente dal proprietario dell’immobile o tramite un soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, o che gestisce un portale telematico, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Quando nella stipula del contratto di locazione interviene un intermediario immobiliare, il decreto n. 50/2017 ha dettato nei suoi confronti precisi adempimenti (vedi capitolo 3). PER QUALI CONTRATTI DI “LOCAZIONE BREVE” SI PUÒ SCEGLIERE LA CEDOLARE SECCA: la durata non deve superare i 30 giorni ; non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale; devono riguardare solo le unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche) a uso abitativo (categoria catastale da A1 a A11, escluso A10), situate in Italia , e loro pertinenze; possono prevedere anche servizi accessori alla locazione (fornitura biancheria, pulizia locali, wi-fi, utilizzo utenze telefoniche); le parti (locatore e conduttore) possono essere solo persone fisiche che stipulano il contratto al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa; può trattarsi anche di sublocazione , contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario , locazioni di singole stanze di un’abitazione, sempre della durata massima di 30 giorni; possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici. Si ricorda, infine, che la legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha stabilito che la cedolare secca sulle locazioni brevi può essere applicata solo se in ciascun periodo d’imposta si destinano a questa finalità al massimo quattro appartamenti. Oltre questa soglia, l’attività si considera svolta in forma imprenditoriale, da chiunque venga esercitata. b. L’imposta dovuta quando si sceglie la cedolare Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano, su scelta del locatore, le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”, cioè il regime di tassazione previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011. In sostanza, il proprietario dell’immobile (o sublocatore o comodatario) può scegliere di assoggettare il reddito che ricava dall’affitto a un’imposta che sostituisce l’Irpef, le relative addizionali e, se il contratto viene registrato, le imposte di registro e di bollo. Si ricorda che per i contratti di locazione di durata non superiore ai 30 giorni non vi è l’obbligo di registrazione. Rispetto al quadro normativo precedente, la novità introdotta dal decreto legge n. 50/2017 sta, principalmente, nella possibilità di poter esercitare l’opzione per la cedolare secca, il cui regime di tassazione era già previsto per i redditi fondiari di locazione (anche di breve durata), per i redditi derivanti dai contratti di sublocazione, di comodato e delle locazioni comprensive di servizi accessori, se di durata non superiore a 30 giorni. Per questi redditi, infatti, non si sarebbe potuto usufruire, senza una specifica disposizione, del regime della cedolare, in quanto non riconducibili alla categoria dei “redditi fondiari”. L’aliquota dell’imposta Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26% . Questa aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato. c. La base i mponibile L’aliquota dell’imposta sostitutiva va applicata sull’intero importo del canone indicato nel contratto, senza considerare l’abbattimento forfettario del 5% previsto nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione. Per i contratti di sublocazione e quelli a titolo oneroso mediante i quali il comodatario concede il godimento dell’immobile a terzi, l’imposta sostitutiva si applica ai corrispettivi lordi derivanti dagli stessi contratti. In pratica, se il contratto prevede, oltre al pagamento del canone di locazione, anche un corrispettivo per la fornitura di altri servizi, calcolato forfettariamente, la base imponibile della cedolare sarà costituita dall’intero importo corrisposto dal locatario. Le spese per i servizi accessori non concorrono a formare il corrispettivo lordo solo quando: sono sostenute direttamente dal conduttore sono riaddebitate dal locatore al conduttore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti. d. Le altre regole Per quanto riguarda la disciplina relativa a dichiarazione, liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, stipulati direttamente tra locatore (proprietario, sublocatore, comodatario) e locatari, si applicano le stesse norme previste in materia di cedolare secca sugli affitti. Come e quando si sceglie il regime della cedolare Il locatore esercita l’opzione per il regime agevolato con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi. L’opzione può essere effettuata per ciascuno dei contratti stipulati. Tuttavia, quando si affittano singole porzioni della stessa unità abitativa, per periodi in tutto o in parte coincidenti, l’esercizio dell’opzione per il primo contratto vincola anche il regime del contratto successivo. Nel caso in cui il contratto venga volontariamente registrato, la scelta viene fatta in sede di registrazione. Attenzione: Per le locazioni brevi concluse tramite intermediari, per le quali è previsto l’obbligo di effettuare una ritenuta (vedi capitolo 3), se il contratto è stipulato da uno solo dei proprietari dell’immobile e, conseguentemente, la ritenuta è stata operata e certificata unicamente nei suoi confronti, solo egli potrà scomputare dal suo reddito la ritenuta subita (o chiedere il rimborso della maggior ritenuta subita, qualora non abbia capienza per scomputarla dall’imposta dovuta). Gli altri comproprietari dovranno assoggettare a tassazione il reddito a loro imputabile pro-quota in sede di dichiarazione, applicando la cedolare secca o il regime ordinario di tassazione. Gli effetti della cedolare sul reddito Il reddito assoggettato a cedolare secca, pur non rientrando nel reddito complessivo per il calcolo dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito fondiario), deve essere considerato nel quantificare quello in base al quale: è determinata la condizione di familiare fiscalmente a carico o la misura di deduzioni e detrazioni sono calcolate le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni collegate al tipo di reddito posseduto e quelle per canoni di locazione è stabilita la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (quali, in particolare, l’Isee). In ogni caso, i dati dell’immobile locato e gli estremi di registrazione del contratto vanno riportati in dichiarazione (quadro B del modello 730, quadro RB del modello Redditi Pf). Gli obblighi dichiarativi per le sublocazioni e i comodati Il contratto di sublocazione o di comodato non trasferisce al sublocatore o al comodatario la titolarità del reddito fondiario che resta in capo al titolare del diritto reale sul bene (diritto di proprietà o altro diritto reale). Pertanto, riguardo agli obblighi dichiarativi che hanno le parti: il titolare del diritto reale sul bene rimane obbligato a dichiarare il reddito fondiario (rendita catastale) derivante dall’immobile oggetto del contratto il sublocatore o il comodatario è tenuto a dichiarare tra i redditi diversi i ricavi derivanti dal contratto di locazione applicando, in caso di opzione, il regime della cedolare secca. IL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA SUI CONTRATTI DI “LOCAZIONE BREVE” IMPOSTA DOVUTA imposta sostitutiva (del 26% o ridotta del 21%) dell’intero importo indicato nel contratto IMPOSTE NON DOVUTE Irpef, addizionali regionale e comunale (sui contratti eventualmente registrati non si pagano le imposte di registro e di bollo) SCELTA DEL REGIME • nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui maturano i canoni di locazione o nel quale si riscuotono i corrispettivi • con l’eventuale e volontaria registrazione del contratto Le regole per gli intermediari I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare hanno obblighi di natura informativa tutte le volte che intervengono nella stipula di un contratto di locazione breve, come definito nel precedente capitolo. Inoltre, se incassano o intercedono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare una ritenuta quando versano al locatore la somma incassata. In sintesi, gli intermediari devono: comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% , da effettuarsi a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, ed effettuare il relativo versamento rilasciare la certificazione (ai sensi del Dpr 322/1998 – articolo 4). Per evitare ulteriori adempimenti a carico degli “intermediari” che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la legge di bilancio 2024 ha previsto che la ritenuta sia mantenuta nella misura del 21% e operata sempre a titolo d’acconto, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario. Pertanto, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta dovuta (ordinaria o sostitutiva) e a versare l’eventuale saldo, determinato previo scomputo delle ritenute d’acconto subite. I dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione dei dati e l’effettuazione della ritenuta sono a carico dell’intermediario al quale il locatore ha affidato l’incarico, anche quando lo stesso intermediario si avvale, a sua volta, di altri intermediari. Per esempio, l’agente immobiliare che ha ricevuto dal proprietario dell’immobile l’incarico di locarlo è tenuto a comunicare i dati del contratto ed effettuare la ritenuta, anche se inserisce l’offerta di locazione su una piattaforma online. Infatti, in questa situazione, la piattaforma rende la prestazione di mediazione all’agente e non al proprietario dell’immobile. Il ricorso alla piattaforma online è, in pratica, un modo di esercitare l’attività di intermediazione nei confronti del locatore. Sarà cura dell’agente, in questo caso, informare il gestore della piattaforma della veste in cui opera, in modo da non fargli operare la ritenuta sul canone e comunicare i dati del contratto concluso. Le modalità con le quali gli intermediari devono assolvere gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento, certificazione e dichiarazione delle ritenute operate sono state individuate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 (come successivamente modificato e integrato). Il provvedimento prevede, inoltre, che questi adempimenti siano effettuati in base alle informazioni e ai dati forniti dai locatori o beneficiari del pagamento, cioè dalle persone che mettono a disposizione l’immobile. Su di loro ricadono le responsabilità nel caso abbiano fornito indicazioni non veritiere. Gli intermediari possono, tuttavia, tener conto anche di altre informazioni in loro possesso, rilevanti ai fini fiscali. Per esempio, possono non effettuare gli adempimenti, ritenendo che la locazione sia riconducibile all’esercizio di una attività d’impresa, quando il locatore ha comunicato loro il numero di partita Iva per la compilazione della fattura relativa alla prestazione di intermediazione. Vediamo, nei paragrafi successivi, tutti gli adempimenti che il decreto n. 50/2017 ha previsto per gli intermediari. I soggetti coinvolti A essere interessati sono coloro i quali esercitano in forma professionale, anche se non esclusiva, attività di intermediazione immobiliare e che intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve, sia tramite i canali tradizionali che attraverso la gestione di portali on line. Si tratta, in pratica, degli operatori che mettono in contatto persone in cerca di un alloggio c on chi dispone di un immobile da affittare per periodi brevi. È irrilevante la forma giuridica del soggetto che svolge l’attività di intermediazione. Questa, infatti, può essere esercitata sia in forma individuale che in forma associata. Intermediari non residenti Le regole per i soggetti non residenti sono le seguenti: • i soggetti non residenti (residenti UE ed extra-UE), che hanno una stabile organizzazione in Italia, devono adempiere agli stessi obblighi di quelli residenti, attraverso tale stabile organizzazione • i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, riconosciuti privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale in Italia. • i soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione, assolvono agli adempimenti previsti tramite detta stabile organizzazione; in mancanza del riconoscimento di una stabile organizzazione nell’Unione europea, tali soggetti, in qualità di responsabili d’imposta, assolvono agli adempimenti nominando un rappresentante fiscale (individuandolo tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del Dpr n. 600/1973). Per i soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, riconosciuti privi di una stabile Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari - AGOSTO 2024 organizzazione nell’Unione europea, qualora non ottemperino alla nomina del rappresentante fiscale, opera la disposizione che prevede una responsabilità solidale dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono al loro stesso gruppo (disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto legge n. 50/2017). La trasmissione dei dati I soggetti che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate: • nome, cognome e codice fiscale del locatore • durata del contratto • indirizzo dell’immobile • importo del corrispettivo lordo. Non tutti gli intermediari che agevolano l’incontro tra domanda e offerta di abitazione sono tenuti alla trasmissione dei dati, ma solo quelli che, oltre a tale attività, danno un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo. Per esempio, l’intermediario deve comunicare i dati del contratto se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo all’offerta di locazione tramite una piattaforma online. Al contrario, se il locatore si avvale dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma il conduttore comunica direttamente al locatore l’accettazione della proposta, l’intermediario non è tenuto a comunicare i dati del contratto. In questa situazione, infatti, ha solo contribuito a mettere in contatto le parti, rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell’accordo. Come i dati sono predisposti e trasmessi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet della stessa Agenzia. Per i contratti relativi allo stesso immobile e stipulati dallo stesso locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata. Quando La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. In caso di recesso, gli intermediari non sono tenuti a trasmettere i dati del contratto. Se il recesso è avvenu to successivamente all’adempimento dell’obbligo di trasmissione, l’intermediario dovrà rettificare la comunicazione utilizzando le modalità informatiche predisposte dall’Agenzia delle Entrate. ATTENZIONE Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è prevista la sanzione indicata nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997: da 250 a 2.000 euro. Tale sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, o quando, nello stesso termine, si effettua la trasmissione corretta dei dati. Non è sanzionabile, invece, l’errata o incompleta comunicazione dei dati se causata dal comportamento del locatore. La certificazione ai locatori Gli intermediari devono inoltre certificare al locatore l’ammontare delle ritenute operate (articolo 4 del Dpr 322/1998). Mediante la certificazione, i soggetti che operano la ritenuta assolvono anche l’obbligo di comunicazione dei dati. La ritenuta sulla somma incassata Come già detto, tutti gli intermediari, residenti o non in Italia, quando intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi, hanno l’obbligo di operare e versare una ritenuta a titolo di acconto del 21% sull’ammontare dei canoni o dei corrispettivi lordi dovuti per la locazione e indicati nel contratto. La ritenuta viene effettuata dall’intermediario al momento del pagamento al beneficiario della somma richiesta per l’affitto. Se il pagamento avviene con assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie su cui operare la ritenuta, non è tenuto a tale adempimento anche quando l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite. L’aliquota del 21% va applicata sull’intero importo che il conduttore è tenuto a versare al locatore, inclusa, se prevista, la provvigione dovuta dallo stesso locatore all’intermediario e senza l’abbattimento forfettario del 5% che si applica nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione. Se la provvigione non è compresa nel corrispettivo della locazione, ma viene addebitata direttamente dall’intermediario al conduttore o al locatore (e quest’ultimo non la riaddebita al conduttore), non viene assoggettata a ritenuta. Non rientrano nel corrispettivo lordo del contratto, sul quale si applica la ritenuta, eventuali somme richieste dal locatore a titolo di deposito cauzionale o penale. Quando il pagamento avviene con carte di credito, di debito o prepagate, le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, Poste Spa e le società che offrono servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro via internet non devono effettuare la ritenuta. Essi, infatti, intervengono in qualità di prestatori di servizi di pagamento e non di intermediari nella stipula dei contratti. Nel caso in cui l’immobile appartiene a più proprietari ma solo uno di loro ha stipulato il contratto di locazione, la ritenuta va operata e certificata solo nei confronti di quest’ultimo. Conseguentemente, visto che il reddito derivante dai contratti di locazione è imputato pro-quota a ciascun proprietario, sarà il soggetto intestatario del contratto a indicare la ritenuta subita nella sua dichiarazione dei redditi. In caso di recesso dal contratto, se la ritenuta è già stata operata, versata e certificata dall’intermediario, è recuperata dal locatore in sede di dichiarazione dei redditi o chiesta a rimborso. Se la disdetta del contratto è antecedente alla certificazione della ritenuta, invece, potrà essere restituita al locatore e recuperata dall’intermediario in compensazione. ATTENZIONE Per la mancata applicazione della ritenuta da parte dell’intermediario è prevista la sanzione amministrativa indicata nell’art. 14 del decreto legislativo n. 471/97, fermo restando il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Per evitare ulteriori adempimenti a carico degli “intermediari” che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la legge di bilancio 2024 ha previsto che la ritenuta sia mantenuta nella misura del 21% e operata sempre a titolo d’acconto , indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario. Pertanto, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta dovuta (ordinaria o sostitutiva) e a versare l’eventuale saldo , determinato previo scomputo delle ritenute d’acconto subite. I dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione dei dati e l’effettuazione della ritenuta sono a carico dell’intermediario al quale il locatore ha affidato l’incarico, anche quando lo stesso intermediario si avvale, a sua volta, di altri intermediari. Per esempio, l’agente immobiliare che ha ricevuto dal proprietario dell’immobile l’incarico di locarlo è tenuto a comunicare i dati del contratto ed effettuare la ritenuta, anche se inserisce l’offerta di locazione su una piattaforma online. Infatti, in questa situazione, la piattaforma rende la prestazione di mediazione all’agente e non al proprietario dell’immobile. Il ricorso alla piattaforma online è, in pratica, un modo di esercitare l’attività di intermediazione nei confronti del locatore. Sarà cura dell’agente, in questo caso, informare il gestore della piattaforma della veste in cui opera, in modo da non fargli operare la ritenuta sul canone e comunicare i dati del contratto concluso. Le modalità con le quali gli intermediari devono assolvere gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento, certificazione e dichiarazione delle ritenute operate sono state individuate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 (come successivamente modificato e integrato). Il provvedimento prevede, inoltre, che questi adempimenti siano effettuati in base alle informazioni e ai dati forniti dai locatori o beneficiari del pagamento, cioè dalle persone che mettono a disposizione l’immobile. Su di loro ricadono le responsabilità nel caso abbiano fornito indicazioni non veritiere. Gli intermediari possono, tuttavia, tener conto anche di altre informazioni in loro possesso, rilevanti ai fini fiscali. Per esempio, possono non effettuare gli adempimenti, ritenendo che la locazione sia riconducibile all’esercizio di una attività d’impresa, quando il locatore ha comunicato loro il numero di partita Iva per la compilazione della fattura relativa alla prestazione di intermediazione. Vediamo, nei paragrafi successivi, tutti gli adempimenti che il decreto n. 50/2017 ha previsto per gli intermediari. I soggetti coinvolti A essere interessati sono coloro i quali esercitano in forma professionale, anche se non esclusiva, attività di intermediazione immobiliare e che intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve, sia tramite i canali tradizionali che attraverso la gestione di portali on line. Si tratta, in pratica, degli operatori che mettono in contatto persone in cerca di un alloggio con chi dispone di un immobile da affittare per periodi brevi. È irrilevante la forma giuridica del soggetto che svolge l’attività di intermediazione. Questa, infatti, può essere esercitata sia in forma individuale che in forma associata. Intermediari non residenti Le regole per i soggetti non residenti sono le seguenti: i soggetti non residenti (residenti UE ed extra-UE), che hanno una stabile organizzazione in Italia, devono adempiere agli stessi obblighi di quelli residenti, attraverso tale stabile organizzazione i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea , riconosciuti privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale in Italia. i soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea , con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione, assolvono agli adempimenti previsti tramite detta stabile organizzazione; in mancanza del riconoscimento di una stabile organizzazione nell’Unione europea, tali soggetti, in qualità di responsabili d’imposta, assolvono agli adempimenti nominando un rappresentante fiscale (individuandolo tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del Dpr n. 600/1973). Per i soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, riconosciuti privi di una stabile organizzazione nell’Unione europea, qualora non ottemperino alla nomina del rappresentante fiscale, opera la disposizione che prevede una responsabilità solidale dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono al loro stesso gruppo (disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto legge n. 50/2017). La trasm issione dei dati I soggetti che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate: nome, cognome e codice fiscale del locatore durata del contratto indirizzo dell’immobile importo del corrispettivo lordo. Non tutti gli intermediari che agevolano l’incontro tra domanda e offerta di abitazione sono tenuti alla trasmissione dei dati, ma solo quelli che, oltre a tale attività, danno un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo. Per esempio, l’intermediario deve comunicare i dati del contratto se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo all’offerta di locazione tramite una piattaforma online. Al contrario, se il locatore si avvale dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma il conduttore comunica direttamente al locatore l’accettazione della proposta, l’intermediario non è tenuto a comunicare i dati del contratto. In questa situazione, infatti, ha solo contribuito a mettere in contatto le parti, rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell’accordo. Come I dati sono predisposti e trasmessi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet della stessa Agenzia. Per i contratti relativi allo stesso immobile e stipulati dallo stesso locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata. Quando La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. In caso di recesso, gli intermediari non sono tenuti a trasmettere i dati del contratto. Se il recesso è avvenuto successivamente all’adempimento dell’obbligo di trasmissione, l’intermediario dovrà rettificare la comunicazione utilizzando le modalità informatiche predisposte dall’Agenzia delle Entrate. Attenzione: Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è prevista la sanzione indicata nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997: da 250 a 2.000 euro.Tale sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, o quando, nello stesso termine, si effettua la trasmissione corretta dei dati. Non è sanzionabile, invece, l’errata o incompleta comunicazione dei dati se causata dal comportamento del locatore. Attenzione: Per la mancata applicazione della ritenuta da parte dell’intermediario è prevista la sanzione amministrativa indicata nell’art. 14 del decreto legislativo n. 471/97, fermo restando il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Quando e come si versa la ritenuta La ritenuta deve essere versata con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata. L’intermediario può effettuare un unico versamento cumulativo relativo all’importo delle ritenute operate in ciascun mese. Con la risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “ 1919 ” da utilizzare per il versamento. Il codice va riportato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”. Esempio di compilazione del modello F24: importo da versare: 300 euro anno cui si riferisce la ritenuta: 2024 mese di riferimento: gennaio Se la ritenuta è versata dal rappresentante fiscale, occorre osservare le seguenti indicazioni: nella sezione “Contribuente” del modello F24, nel campo “codice fiscale”, va indicato quello del soggetto rappresentato, intestatario della delega il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo” del codice “72”. Inoltre, con la stessa risoluzione sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento. In particolare, deve essere utilizzato: il codice tributo “ 1628 ” - per recuperare in compensazione, mediante il modello F24, eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno il codice tributo “ 6782 ” - per recuperare in compensazione eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell’anno successivo. La conservazione dei dati Gli intermediari che sono intervenuti nella stipula del contratto e/o nell’incasso dei canoni o dei corrispettivi sono tenuti a conservare gli elementi posti a base delle informazioni da comunicare e dei dati relativi ai pagamenti o ai corrispettivi incassati per tutto il periodo previsto per la notifica di un avviso di accertamento (art. 43 del Dpr 600/1973). In pratica, i dati vanno conservati fino al: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla. Le sanzioni Sono state previste apposite sanzioni per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione dei suddetti obblighi di identificazione: • per la mancata richiesta del CIN la sanzione prevista varia da € 800 a € 8.000; • per la mancata esposizione o indicazione negli annunci la sanzione varia da € 500 a € 5.000. Le sanzioni previste dall'articolo 13-ter del D.L. n. 145/2023 sono applicabili solo dal 60mo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR su scala nazionale, avvenuto il 3 settembre 2024. Nel prospetto seguente si indicano le varie tipologie di sanzioni, con l'avvertenza che se lo stesso fatto è già sanzionato dalla normativa regionale, quest'ultima prevale sulle sanzioni sopra indicate. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o locazioni brevi una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovvunque pubblicato e comunicato.Rif. Comunicato stampa Ministero del Turismo 19-04-2024 I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o locazioni brevi ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. Tuttavia è bene ricordare che l'assegnazione del CIN non comporta un vero e proprio passaggio di dati da una banca dati locale ad una nazionale, con l'azzeramento ed "oscuramento" della prima, ma comporta il mantenimento di entrambi gli adempimenti, come del resto confermato sia dal DM 6 giugno 2024 (ove si si afferma genericamente che "il rilascio del CIN non esonera l'interessato dall'assolvimento degli obblighi previsti dalla rispettive normative regionali" ) sia dalle FAQ pubblicate sul portale del Ministero del Turismo. Infatti viene precisato che "se sei soggetto all'obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrai richiedere anche il CIN e sarai tenuto a esporre entrambi i codici" . Normativa Dpr n. 600/1973 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). Dpr n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Decreto legislativo n. 241/1997 (in particolare, articolo 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione). Decreto legislativo n. 471/1997 (in particolare, articolo 11, comma 1 e articolo 14 , che individuano le sanzioni per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti e per la mancata applicazione della ritenuta). Dpr n. 322/1998 (modalità di presentazione delle dichiarazioni sulle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto). Decreto legislativo n. 23/2011– articolo 3 (cedolare secca sugli affitti). Decreto legge n. 50/2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) - articolo 4 (regime fiscale delle locazioni brevi). Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 88/E del 5 luglio 2017 (istituzione del codice tributo per il versamento delle ritenute sui contratti di locazione breve). Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 (adempimenti da effettuare da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e di quelli che gestiscono portali telematici). Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017 (chiarimenti sul regime fiscale delle locazioni brevi). Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2022 (integrazione del contenuto della comunicazione prescritta con il provvedimento del 12 luglio 2017). Legge n. 178/2020 – articolo 1 comma 595 (limite al regime fiscale delle locazioni brevi). Legge n. 213/2023 - articolo 1 comma 63 (modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi). Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10 del 10 maggio 2024 (novità sulla disciplina delle locazioni brevi). @ RIPRODUZIONE RISERVATA Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • DST | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione DST In questa sezione, che puoi navigare utilizzando il menu di navigazione, sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione Imposta sui servizi digitali". di Walter Pittini 9 maggio 2025 Che cos’è L’imposta sui servizi digitali ( Digital Service Tax) si applica nella misura del 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. La tassazione, in pratica, riguarda la pubblicità digitale su siti e social network, l’accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme, e anche la trasmissione di dati “presi” dagli utenti. Un ricavo è imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato. Per i servizi di pubblicità online, l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità appare sul proprio dispositivo nel momento in cui è utilizzato nel territorio dello Stato. La localizzazione nel territorio italiano del dispositivo è determinata sulla base dell’indirizzo IP dello stesso. Sono soggetti al pagamento della digital tax gli esercenti attività d’impresa che realizzano in Italia ricavi derivanti dai suelencati servizi digitali e che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro. Dichiarazione, versamento e obblighi contabili I soggetti interessati devono inviare, in via telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno la dichiarazione contenente i ricavi percepiti nell’anno solare precedente. Il versamento dell’imposta, tramite modello F24, deve essere effettuato in due soluzioni: un acconto, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente, entro il 30 novembre dell’anno in cui sorge il presupposto d’imposta; il saldo, entro il 16 maggio dell’anno successivo. Il modello di dichiarazione può essere presentato direttamente oppure tramite gli intermediari. Con la stessa dichiarazione è possibile chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso o di riportare il credito all’anno successivo. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di dichiarazione per la restituzione del tributo deve essere presentata apposita istanza, per i soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24, possono effettuare il versamento mediante bonifico: a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600) indicando quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento. Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili devono essere indicati nel “Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 1 - pdf) e le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione, denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 2 - pdf) da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Esclusioni Con riguardo all’ambito oggettivo dell’imposta istituita, tra i servizi digitali esclusi vi sono: la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale; la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario; la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari. Modelli e istruzioni Le istruzioni per la compilazione del modello sono state aggiornate il 29 marzo 2021 . Motivi dell’aggiornamento - pdf Modello Imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax - DST) - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Bando Start up 2025 | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario Bando Start up 2025 Bando Start up 2025 Bando Start up 2025 Bando Start up 2025 di Walter Pittini 26 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link fdb2ebb9-a420-47e1-afea-bd2f93534e61 Bando Start up 2025 Previous Next < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 26 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Il “Bando Start up 2025” rientra nelle linee operative della Camera di Commercio di Bari che ha inteso perseguire l’obiettivo strategico di sostegno dello sviluppo economico e occupazionale del territorio di propria competenza, adottando le misure finalizzate a sostenere le nascenti start up e le imprese già iscritte alla Camera di Commercio di Bari in fase di start up. L’obiettivo è quello di facilitare l’avvio di nuove imprese e permettere ai giovani in cerca di lavoro di accedere all’occupazione valutando soluzioni di lavoro autonomo, anche attraverso la valorizzazione dell’economia sociale. Il sostegno della nascita e lo sviluppo di start-up, serve anche ad incoraggiare il trasferimento di competenze e conoscenze acquisite nel corso degli studi in soluzioni pratiche e innovative, così da incrementare le competenze aziendali, e promuovere la partecipazione a percorsi di formazione volti a rafforzare le capacità imprenditoriali e gestionali dei beneficia 1. FINALITÀ Nell’ambito del progetto "Formazione Lavoro" per l’annualità 2025, la Camera di Commercio I.A.A. di Bari ha attivato una delle principali linee operative per favorire lo sviluppo del territorio e promuovere la crescita di nuove imprese. Il focus di questa azione è rivolto alle Start-up che al proprio interno includano almeno un soggetto under 40, valorizzando le loro competenze e il know-how acquisiti durante il percorso accademico, traducendoli in innovazioni capaci di generare impatti significativi, sia economici che a livello socioculturale. Questa iniziativa si sviluppa in sinergia con le attività del Servizio Nuove Imprese (SNI), mirate a stimolare l’imprenditorialità e a potenziare il tessuto economico locale attraverso la creazione di realtà imprenditoriali dinamiche e innovative. Obiettivi primari della presente Misura sono: facilitare l’avvio di nuove imprese e l’accesso all’occupazione per giovani in cerca di lavoro, incentivando soluzioni di lavoro autonomo e l'economia sociale; sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up, incoraggiando il trasferimento di competenze e conoscenze acquisite nel corso degli studi in soluzioni pratiche e innovative; aumentare le competenze aziendali, promuovendo la partecipazione a percorsi di formazione volti a rafforzare le capacità imprenditoriali e gestionali dei partecipanti. 2. SOGGETTI BENEFICIARI Possono accedere ai benefici previsti dal bando i seguenti soggetti, suddivisi in due categorie: 1. Imprese già costituite Le imprese devono essere state costituite a partire dal 01/01/2024. La compagine sociale deve includere almeno un soggetto under 40, al momento della presentazione della domanda. 2. Aspiranti imprenditori I soggetti devono: costituire una start-up con sede legale e/o operativa nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione del contributo.---- essere residenti nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari. presentare un progetto imprenditoriale corredato da uno studio di fattibilità economica dettagliato; non avere debiti pregressi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Età compresa tra 18 e 40 anni, indipendentemente dalla condizione lavorativa (disoccupati, inattivi o occupati). I soggetti beneficiari, sia start up costituite sia aspiranti imprenditori, devono presentare la seguente documentazione: Modulo di domanda compilato in tutte le sezioni previste e sottoscritto dal richiedente. Per le start-up in fase di costituzione, sarà necessario allegare un business model che de scriva l’ambito di attività e l’idea progettuale. Attestati di formazione che dimostrino il completamento, con esito positivo, di almeno 10 ore complessive di formazione svolte su una o più piattaforme indicate all’Articolo 3. Le start-up richiedenti, inoltre, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto, devono presentare i seguenti requisiti: a) siano Micro, Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 (1), iscritte alla sezione speciale Start Up; b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Bari; c) siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; d) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; e) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), come modificato dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D. lgs. 6 settembre 2011, n.159 (2); f) abbiano assolto gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali dovuti per legge o pre visti dal CCNL di riferimento; adempiano, in qualità di datori di lavoro, agli obblighi derivanti dall’applicazione dei CCNL del settore di riferimento; g) siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 apri le 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni (inclusa l’integrazione del modello DUVRI per poter ospitare stage/tirocini); h) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Bari ai sensi dell’art. 4, com ma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 (3). Ciascuna start-up può presentare una sola richiesta di contributo; in caso di presentazione di più do mande, sarà considerata esclusivamente l'ultima pervenuta in ordine cronologico. Per accedere al contributo previsto dal presente bando, i soggetti destinatari devono ritrovarsi, nel periodo temporale specificato, in entrambe le fattispecie indicate, ovvero: aver sostenuto spese per "Attività di avvio e funzionamento"; aver completato le "Attività di formazione". La mancanza di una sola delle suddette condizioni non consentirà l'ammissione del richiedente al beneficio previsto dal presente bando. (1) Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014). (2) Ai sensi dell’Art. 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dall’art. 78, comma 3 quinquies, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro. (3) Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. 3. AMBITI DI INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI La misura “ Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi – FER ” prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici , per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito. 4. SPESE NON AMMISSIBILI Per garantire la trasparenza e la corretta gestione delle risorse finanziarie, sono escluse dall’ammissibilità le seguenti tipologie di spesa: 1. Categorie di spese escluse a) Spese di trasporto, vitto e alloggio. Qualsiasi costo legato alla mobilità, all’ospitalità o alla permanenza dei soggetti coinvolti nel pro getto, salvo esplicita diversa indicazione in ulteriori norme applicative. b) Servizi di consulenza specialistica non rientranti nelle finalità del bando. Sono escluse le consulenze relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, come: consulenza fiscale e contabile; assistenza legale non correlata agli interventi previsti dal bando; attività di promozione commerciale o pubblicitaria generica, inclusa quella online non strategicamente connessa agli obiettivi del progetto. d) Adeguamenti normativi Servizi di supporto o assistenza tecnica per l’adeguamento a norme di legge (ad esempio in ambito sicurezza, privacy o ambiente) non rientrano tra le spese ammissibili. e) Spese per utenze, macchinari, consumabili e attrezzature Non sono ammesse le spese operative ordinarie, come: costi per utenze (elettricità, acqua, gas, telefono); materiali di consumo o beni non durevoli; acquisto di macchinari, attrezzature o impianti, salvo specifiche eccezioni previste nelle singole Misure del bando. Ai fini dell’ammissibilità della domanda, è obbligatorio fornire una dettagliata suddivisione delle spese secondo le seguenti categorie: Consulenza. Formazione. Inoltre, per ogni voce di spesa deve essere specificato il collegamento diretto con la tipologia di intervento finanziabile indicato nel bando; la ragione sociale e il numero di partita IVA del fornitore. La mancata compilazione analitica delle spese comporterà l’esclusione della domanda. Qualsiasi spesa che non rientri tra quelle espressamente previste nelle schede tecniche delle Misure allegate al bando sarà considerata non ammissibile. 5. FORNITORI DI BENI E SERVIZI I fornitori di beni e servizi della start up che presenta domanda di contributo non possono essere soggetti beneficiari del Bando stesso e devono svolgere un’attività coerente con le prestazioni da realizzare di cui all'art. 3. Ambiti di intervento. A tal fine sarà verificata l'attività esercitata come risultante dalla visura camerale o Anagrafe tributaria. I fornitori di beni e servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento, con la start up beneficiaria – ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. 6. DOTAZIONE FINANZIARIA – NATURA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio di Bari ammontano a € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00). Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di voucher. 2. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, al fine di garantire l'allocazione ottimale delle risorse in funzione delle effettive richieste, si riserva la facoltà di:  riaprire i termini di scadenza del bando prolungandone gli effetti in caso di non esaurimento delle risorse disponibili;  incrementare lo stanziamento tramite apposito provvedimento;  chiudere il Bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse;  L'agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili e comunque fino ad un importo massimo di € 8.000,00 e dovrà riguardare i costi di avvio e funzionamento, nonché le attitività di formazione;  I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 7. REGIME DI AIUTO 8. CUMULO L’aiuto concesso non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. 9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI VOUCHER 1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Web telemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 09:00 del 25/03/2025 alle ore 12:00 del 30/06/2025. 2. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher; 3. La domanda di contributo, redatta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.ba.camcom.it e firmata dal titolare/legale rappresentante, deve essere inviata esclusivamente attraverso lo sportello on-line “Contributi alle imprese” all’interno del sistema web Telemaco di Infocamere – https://webtelemaco.infocamere.it . A pena di esclusione devono essere inviati: Modello Base generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato; Modulo di domanda in bollo disponibile sul sito internet www.ba.camcom.it , alla sezione contributi alle imprese, compilato in ogni sua parte (sottoscritto con firma digitale dal titolare/legale rappresentante dell’impresa. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine dell’assolvimento dell’importo di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato esclusivamente tramite F24 e deve essere allegata alla pratica telematica copia del modello F24 quietanzato; Modulo procura dell’intermediario abilitato (eventuale), disponibile sul sito internet www.ba.camcom.it , alla sezione contributi alle imprese, compilato in ogni sua parte (sottoscritto con firma digitale sia dal titolare/legale rappresentante della start up richiedente che dall’intermediario. È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura. La mancata presentazione della documentazione sopra descritta comporta l’inammissibilità della domanda. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata ricezione della domanda per disguidi tecnici. 10. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, 6 n. 123) secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Le domande che non saranno valutate per esaurimento delle risorse potranno essere eventualmente valutate in un momento successivo, compatibilmente con le esigenze di rendicontazione dell'Ente, a seguito di accertata disponibilità economica da parte della Camera di Commercio di Bari per rinunce, residui o aumento della dotazione finanziaria. Anche in questo caso l'assegnazione delle risorse avverrà in ordine cronologico di arrivo. L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Bari ( www.ba.camcom.it ). Alle sole imprese beneficiarie è comunicato l’esito direttamente nella casella PEC indicata in fase di presentazione della domanda. È facoltà dell’Ufficio competente richiedere al soggetto beneficiario tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo. 11. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell’intervento finanziario: a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando; b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste; 12. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal presente bando e avverrà solo dopo l’invio della rendicontazione da parte del soggetto beneficiario. Sul sito internet camerale ( www.ba.camcom.it ), alla sezione “Bandi per sostegno alle imprese”, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal t itolare/legale rappresentante della start-up beneficiaria del voucher: Domanda di rendicontazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ba.camcom.it , alla sezione Bandi per sostegno alle imprese), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, in cui siano indicate le tipologie contrattuali unitamente a tutta la documentazione contabile avente forza probatoria equivalente, riferite alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all’originale delle copie dei medesimi documenti; Il Codice CUP assegnato singolarmente ad ogni impresa beneficiaria e indicato nel provvedimento di concessione; La rendicontazione dovrà essere prodotta al termine delle attività e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2025, pena la revoca del voucher contributivo. Alla domanda di rendicontazione dovranno essere allegati i documenti contabili giustificativi delle spese sostenute debitamente quietanziate, pena la revoca del voucher. L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal bando e avverrà solo dopo l’invio telematico della domanda di rendicontazione. Sul sito internet camerale ( www.ba.camcom.it ) sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione. Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2025, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.ba.camcom.it . In fase di rendicontazione dovrà essere trasmesso il Modulo di rendicontazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ba.camcom.it ) firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante della start up; Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto. In fase di rendicontazione la Camera di Commercio potrà richiedere l’integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti alla documentazione prodotta. La mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal contributo. 13. CONTROLLI La Camera di Commercio di Bari può disporre in qualsiasi momento controlli finalizzati a verificare: l’effettiva fruizione dei servizi di assistenza tecnica oggetto di contributo; il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando; la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte; la sussistenza e la regolarità dei documenti richiesti dal presente bando. 14. REVOCA DEL CONTRIBUTO Il contributo sarà revocato nei seguenti casi: mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata; mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previ sto dal bando all’art. 12.; rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo; impossibilità di effettuare i controlli di cui all’art. 12 per cause imputabili al beneficiario; esito negativo dei controlli. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali. Presentazione domande: dalle ore 09:00 del 25/03/2025 alle ore 12:00 del 30/06/2025. Consulente Inimpresa 60 Prenota 16 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting!

  • Fiscalità immobili merce | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Fiscalità immobili merce INDICE Introduzione Fiscalità degli immobili merce Principali aspetti fiscali Regime fiscale Conclusioni 1. Introduzione La fiscalità degli immobili merce si riferisce al trattamento fiscale degli immobili acquistati con l'intento di rivenderli, piuttosto che per uso personale o per generare reddito da locazione. Questo tipo di operazione è frequentemente associato agli operatori del settore immobiliare, come costruttori e investitori. 2. Fiscalità degli immobili merce A) Possono costituire immobili merce: I - i fabbricati costruiti o ristrutturati per la vendita dalle società immobiliari di costruzione e ristrutturazione; II - gli immobili (terreni e fabbricati) acquistati per la rivendita dalle società di compravendita immobiliare. B) Nel bilancio della società gli immobili merce costituiscono: I - ricavi derivanti da locazione (per il periodo in cui l’impresa valuti opportuno sospendere la vendita); II - ricavi derivanti dalla vendita; III - variazione delle rimanenze: fintantoché non sono terminati i lavori di costruzione e ceduto l’immobile, questo concorre alla formazione del reddito d’impresa come variazione delle rimanenze finali (valutate sulla base dei costi specifici iscritti a bilancio); IV - costi: 1) per l’acquisto dell’immobile merce (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci); 2) di costruzione, se l’immobile è realizzato dall’impresa. C) Esenzione IMU degli immobili merce Sono esenti dall’Imposta Municipale Unica (IMU) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e anche i fabbricati che sono stati acquistati e sui quali sono stati eseguiti incisivi interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia). Fondamentale è che si tratti di fabbricati posti in vendita dall’impresa che li ha costruiti, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per poter fruire delle agevolazioni deve essere presentata la dichiarazione IMU. 3. Principali aspetti fiscali IVA: Gli immobili merce sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nel caso di cessioni effettuate da soggetti passivi IVA. L'aliquota applicabile può variare a seconda della tipologia di immobile. Imposte sul reddito: Le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili merce sono tassate come reddito d'impresa. Gli operatori devono considerare le spese deducibili e le eventuali perdite. Imposta di registro: In alcune situazioni, può essere dovuta un'imposta di registro, soprattutto se l'immobile non è soggetto a IVA. Ritenuta d'acconto: Potrebbe essere applicata una ritenuta d'acconto sui proventi derivanti dalla vendita di immobili merce. 4. Regime fiscale Il regime fiscale applicabile agli immobili merce può variare a seconda della forma giuridica dell'operatore (individuale, società, ecc.) e della tipologia di operazione. È importante considerare: Regime ordinario: Le imprese possono optare per il regime ordinario, che prevede la tassazione delle plusvalenze come reddito d'impresa. Regime forfettario: Alcuni piccoli operatori possono beneficiare di un regime forfettario, con semplificazioni nella contabilità e nella tassazione. 5. Conclusioni La gestione fiscale degli immobili merce richiede una pianificazione attenta e una buona conoscenza delle normative fiscali vigenti. È consigliabile consultare un professionista esperto in materia fiscale per ottimizzare la gestione delle operazioni immobiliari e garantire la compliance con le leggi fiscali. Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Logistica Out | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Organizzazione Logistica Out La logistica in uscita garantisce il successo aziendale. 6 Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy

  • Voucher 3I – Investire in innovazione | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Voucher 3I – Investire in innovazione [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è Il “Voucher 3I – Investire in innovazione” sostiene l’innovazione incentivando l’acquisto di servizi professionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali. 2. A chi si rivolge La misura si rivolge a startup e microimprese. 3. Risorse La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024. L’importo dell’agevolazione sarà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA. 4. Come funziona Il “Voucher 3I” consentirà di acquisire i seguenti servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale: verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive; stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto. 5. Presentazione domande I termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione sono stati definiti con il decreto direttoriale del 19 novembre 2024 . Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, disponibile nell’apposita sezione “ Voucher 3I - investire in innovazione ” del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 , e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili. 6. Normativa Decreto direttoriale 19 novembre 2024 - Termini e modalità di presentazione delle domande Decreto 8 agosto 2024 ( gazzettaufficiale.it ) - Misura agevolativa Voucher 3I Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • 8. Determinazione del reddito complessivo | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 8. Determinazione del reddito complessivo Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite [...] (2) derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60. 2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all’articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. 3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi. (3) Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 29, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione ha effetto con decorrenza dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2008. (2) Le parole “derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e quelle” sono state soppresse dall’art. 1, comma 23, lett. a), n. 1), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. (3) Periodo sostituito ai precedenti periodi primo e secondo dall’art. 1, comma 23, lett. a), n. 2), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Testo precedente: “Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell’articolo 66.“. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Lo sconto e la cessione del credito | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Lo sconto e la cessione del credito Indice La disciplina in vigore sino al 16 febbraio 2023 La disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023 Anno 2025 Le modalità operative Interventi oggetto di opzione 1. La disciplina in vigore sino al 16 febbraio 2023 Sino al 16 febbraio 2023 in base a quanto disposto dall’art. 121 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020 n. 77, e s.m.i. i soggetti che sostenevano spese per gli interventi ammessi ai Bonus fiscali (vedi Tabella “Interventi oggetto di opzione”) potevano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante: o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che avevano effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, di intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385), di società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione; ovvero per la cessione di un credito d’imposta, di pari ammontare ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario (D.Lgs 01/09/1993, n. 385), di società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione. La cessione poteva essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari. La Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 aveva precisato che nel caso in cui più soggetti sostenevano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui erano possessori, ciascuno poteva decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non era necessario che il condominio nel suo insieme optasse per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potevano scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potevano optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Era anche possibile lo sconto in fattura o la cessione di crediti “parziali”, ossia solo con riguardo a parte del credito maturato, ferma la possibilità per il contribuente di far valere la residua parte del credito nella propria dichiarazione dei redditi (peraltro non erano ammesse cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate ex art. 121, comma 1-quater, D.L. 34/2020). Sia nel caso dello sconto in fattura che nel caso di cessione del credito di imposta alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario era sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti come definiti dall’art. 3, c. 1, lett. a, del dlgs 206/2005 (Codice del Consumo) che avessero stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In sostanza la ulteriore cessione da parte di banche o società appartenenti ad un gruppo bancario era consentita solo a favore di correntisti che agivano nell’esercizio impresa, arte o professione (per i quali non era consentita la facoltà di ulteriore cessione). L’opzione poteva essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. 2. La disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023 Il 17 febbraio 2023 è entrato in vigore il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito co legge 11/04/2023, n. 38. Detto decreto all’art. 2, comma 1, stabilisce che a partire dalla data di sua entrata in vigore non è più consentita l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per tutti quegli interventi che l’art. 121 D.L. 19/05/2020 n. 34 ammetteva a tale opzione. Peraltro, lo stesso art. 2 del suddetto D.L. 11/2023, nei successivi commi, così come modificati, con effetto dal 30/03/2024, dal D.L. 29/03/2024, n. 39, convertito con legge 23/05/2024, n. 67, in deroga al divieto sancito al comma 1, prevede le seguenti eccezioni: FACOLTÀ DI OPZIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (COMMA 1-BIS) Era stata ammessa anche dopo il 16 febbraio 2023 e sino a tutto il 31 dicembre 2023, senza particolari condizioni, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 19/05/2020 n. 34 (detrazioneammessa nella misura del 75% della spesa sostenuta alle condizioni e nei termini sopra specificati – vedi Tabella “Bonus Edilizio”). L’opzione è stata poi profondamente limitata, per le spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023; da tale data, infatti, l’opzione è stata ammessa solo per le spese sostenute da: a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, reddito da calcolare sulla base del cd. “quoziente familiare” di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.lgs 34/2020. Il requisito reddituale, peraltro, non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (art. 3, c. 2, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17). In ogni caso per le spese sostenute in relazione ad interventi per i quali alla data del 29 dicembre 2023 risultava presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, ovvero per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, qualora a detta data fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e fosse stato versato un acconto sul prezzo, la disciplina applicabile (per quanto riguardava sia i presupposti della detrazione che la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura) rimaneva quella in vigore prima del 30 dicembre 2023. (art. 3, c. 3, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17). Infine, con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell’opzione è stata ulteriormente limitata. Infatti, l’art. 1, c. 4, del D.L. 39/2024 ha stabilito che per le spese sostenute successivamente al 30 marzo 2024 l’opzione si applica solo in relazione agli interventi per i quali in data anteriore al 30 marzo 2024: - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. FACOLTÀ DI OPZIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPER-BONUS (COMMA 2) È ammessa, anche dopo il 16 febbraio 2023, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi ammessi al Super-Bonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: a) se interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata Super- Bonus (CILAS); b) se interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata Super-Bonus (CILAS); c) se interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell’opzione è stata peraltro limitata. Infatti, l’art. 1, c. 5, del D.L. 39/2024 ha stabilito che l’opzione non si applica neppure agli interventi a lato elencati sub a), b) e c) se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Si fa presente che con riferimento alle aree classificate come zone sismiche 1, 2 e 3 l’esclusione in oggetto si applicava sino al 29 dicembre 2023 anche alle spese per interventi ricompresi in piani di recupero e di riqualificazione urbana comunque denominati attuabili mediante titoli semplificati che risultino approvati alla data del 16 febbraio 2023 dalle amministrazioni comunali a termini di legge e che concorrano al risparmio energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati. Tale possibilità è stata esclusa a partire dal 30 dicembre 2023 dall’art. 2, c. 1, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17. Nota Bene: la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (art. 2-bis D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38). FACOLTÀ DI OPZIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI AMMESSI A BONUS FISCALI DIVERSI DAL SUPER-BONUS ED AI BONUS-ACQUISTI (COMMA 3) È ammessa, anche dopo il 16 febbraio 2023, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi ammessi a Bonus diversi dal SuperBonus o ai Bonus Acquisti per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) se interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori ovvero, qualora i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori. La data dell’accordo può essere dimostrata dagli acconti versati prima del 17 febbraio 2023 ovvero, in mancanza di acconti, mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà; c) in caso di acquisto di unità immobiliari fruendo dei Bonus-Acquisti (Bonus acquisti edifici ristrutturati – Bonus acquisti parcheggi e SismaBonus acquisti – vedi Tabella “I Bonus Acquisti”) risulti presentata prima del 17 febbraio 2023 la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell’opzione con riguardo alle fattispecie a lato illustrate sub a) e sub b) è stata peraltro limitata. Infatti, l’art. 1, c. 5, del D.L. 39/2024 ha stabilito che l’opzione non si applica neppure agli interventi a lato elencati sub a) e b) se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Nessuna limitazione è stata, invece, prevista per i Bonus Acquisti di cui sub c), per i quali resta ferma la possibilità di effettuare l’opzione nel caso in cui la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi risulti presentata prima del 17 febbraio 2023. Nota Bene: la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (art. 2-bis D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38). FACOLTÀ DI OPZIONE AMMESSE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI IN COMUNI TERREMOTATI (ART. 2 COMMA 3-TER.1 D.L. 11/2023 E ART. 1, C. 3, D.L. 39/2024) A ) Successivamente al 16 febbraio 2023 e sino al 29 marzo 2024 l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta era ammessa per i seguenti interventi: a) interventi relativi ad immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’art. 119, comma 8-ter, D.L. 34/2020 (vedi sopra – scheda “SuperBonus: le aliquote e le scadenze”); b) interventi relativi ad immobili danneggiati da eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e siti nel territorio delle Marche. (così disponeva l’art. 2, c 3-quater del D.L. 16/02/2023, n. 11, disposizione abrogata, con effetto dal 30 marzo 2024, dall’art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39). B ) Dal 30 marzo 2024 l’opzione può essere ancora esercitata per gli interventi di cui al punto A) (se diversi da quelli di cui al punto C) a condizione, peraltro, che prima del 30 marzo 2024 si siano verificate le seguenti condizioni: - risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; - risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono effettuati dai condomini; - risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo; ovvero sia stata comunque presentata l’istanza per la concessione di contributi. (Così dispone l’art. 1, c. 3, del D.L. 29/03/2024, n. 39). C ) dal 30 marzo 2024 l’opzione è, inoltre, possibile (in mancanza delle condizioni di cui sub B) per interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024. Detta possibilità, peraltro, è prevista entro un limite di spesa ben preciso, ossia sino alla concorrenza di un massimo di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga. (Così dispone l’art. 2, c. 3.ter.1 del D.L. 16/02/2023, n. 11 così come introdotto dall’art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39). FACOLTÀ DI OPZIONE AMMESSE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER INTERVENTI POSTI IN ESSERE DA IACP, COOPERATIVE EDILIZIE, ONLUS, ODV E APS (ART. 1, C. 2, D.L. 39/2024) A ) Successivamente al 16 febbraio 2023 e sino al 29 marzo 2024 l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta era ammessa per gli interventi posti in essere dai seguenti soggetti se già costituiti alla data del 17 febbraio 2023: - Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali; - cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; - ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale. (Così disponeva l’art. 2, c 3-bis del D.L. 16/02/2023, n. 11, disposizione abrogata, con effetto dal 30 marzo 2024, dall’art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39) B ) Dal 30 marzo 2024 l’opzione può essere ancora esercitata per gli interventi posti in essere dai soggetti di cui al punto A) a condizione, peraltro, che prima del 30 marzo 2024 si siano verificate le seguenti condizioni: - risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; - risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono effettuati dai condomini; - risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. (così dispone l’art. 1, c. 2, del D.L. 29/03/2024, n. 39). Da segnalare, infine, che a decorrere dal 30 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge 67/2024 di conversione del D.L. 39/2024) non è in ogni caso consentito l’esercizio della opzione per la cessione del credito di imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni delle spese per gli interventi ammessi a tale opzione ai sensi dell’art. 121, comma 2, D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito con legge 17/07/2020, n. 77 (vedi colonna a lato); così dispone l’art. 4-bis, comma 7, L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67. 3. Anno 2025 L’art. 121 del DL. 19/05/2020 n. 34 (convertito con L. 17/07/2020 n. 77) riconosce la facoltà di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta a soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi ammessi a tale opzione (vedi tabella che segue “Interventi oggetto di opzione”) negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Pertanto, se si ha riguardo al tenore letterale del suddetto art. 121, non dovrebbe più esservi la possibilità di opzione per le spese sostenute nel 2025. Senonché si è anche sostenuto che in realtà i limiti temporali (dal 2020 al 2024) contenuti nell’art. 121 in oggetto dovrebbero considerarsi venuti meno per effetto delle molteplici modifiche apportate alla disciplina dell’opzione prima dal D.L. 16/02/2023 n.11 (convertito con L. 11/04/2023 n. 38) e successivamente dal D.L. 29/03/2024 n. 39 (convertito con L. 23/05/2024 n. 67). Queste norme nel prevedere specifiche deroghe al divieto generalizzato di opzione introdotto a far data dal 17 febbraio 2023 non avrebbero, infatti, più indicato l’anno entro il quale doveva essere sostenuta la spesa o stipulato l’atto (nel caso dei Bonus Acquisti). Per cui se sussistono tutte le condizioni previste per le singole deroghe (vedi tabella che precede “la disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023”) l’opzione sarebbe applicabile anche alle spese sostenute o agli atti stipulati nel corso dell’anno 2025 (in questo senso con riguardo specifico al Sisma-Bonus acquisti la Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo risposta all’interpello n. 915 341/2024) (vedi tabella a lato). Resta fermo che per taluni degli interventi per i quali è stata prevista l’esclusione dal divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta (vedi tabella che precede “la disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023”), la possibilità di effettuare l’opzione rimane comunque esclusa se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Con riguardo specifico al Sisma-Bonus acquisti la Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo risposta all’interpello n. 915-341/2024 ha così stabilito “Riguardo all’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del d.l. n. 34 del 2020, considerato che la disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 5, del d.l. n. 39 del 2024 ... non contempla gli interventi di cui all’art. 16, comma 1-septies del d.l. n. 63/2013, indicati all’art. 2, comma 3, lett. c), del d.l. 11 del 2023, si evidenzia che per fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, sia sufficiente che dalla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo edilizio per l’esecuzione dei lavori edilizi. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l’istante potrà fruire del sisma bonus acquisti anche nel caso in cui l’atto di acquisto sia stipulato nel 2025 nella misura stabilita dal citato art. 16, comma 1-septies.1 del d.l. n. 63 del 2013, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti e gli adempimenti normativi non oggetto del presente interpello e su cui, si ribadisce, resta impregiudicato ogni eventuale potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria. L’istante, inoltre, potrà fruire dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione considerato che alla data del 16 febbraio 2023 è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo sopra indicato”. Alla luce della interpretazione fornita dalla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Abruzzo si può, pertanto, ritenere, che, con riguardo a tutti i Bonus acquisti (in analogia a quanto sancito per il Sisma-Bonus acquisti), la possibilità di fruire dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, sussista anche nel caso di atti di compravendita stipulati nel corso del 2025 se ed in quanto alla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo; ovviamente per gli atti stipulati nel 2025 i Bonus spetteranno con le nuove aliquote del 36% o del 50% (in caso di abitazione principale) fissate dalla legge 30/12/2024 n. 207. 4. Le modalità operative L’OPZIONE PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA L’opzione per la cessione o lo sconto in fattura (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, CAF). I crediti d’imposta “ceduti” sono utilizzati anche in compensazione attraverso il modello F/24 sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 19 dell’8 gennaio 2021 (dettata in materia di “Sisma-Bonus acquisti” ma le cui conclusioni possono estendersi anche alla cessione del credito corrispondente alle altre detrazioni di imposta) ha precisato che: - il beneficiario del bonus fiscale può cedere il credito corrispondente alla detrazione ad un corrispettivo inferiore al suo valore nominale, fermo il diritto del cessionario a compensarlo per l’importo del suo valore nominale (in questo caso, pertanto, il cessionario realizzerà un provento pari alla differenza tra credito compensato e prezzo di acquisto); - l’atto di cessione del credito relativo al bonus fiscale non è soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 5 della tabella allegata al DPR. 131/1986. L’art. 2-quater D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38 chiarisce che è ammessa la compensazione tra debiti e crediti nei confronti di Enti impositori diversi, per cui è ammessa la compensazione tra i crediti edilizi oggetto di cessione ex art. 121 D.L. 34/2020 con debiti per imposte, per contributi dovuti all’INPS, per altre somme dovute a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. L’art. 28, del D.L. 27.01.2022, n. 4, convertito con legge 28.03.2022, n. 25, ha modificato l’art. 121 del D.L. 34/2020 (introducendo un nuovo comma 1-quater) prevedendo che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. IL VISTO DI CONFORMITÀ E LA CONGRUITÀ DELLE SPESE i ) ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) è necessario ottenere il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF. Il soggetto che rilascia il visto verifica la conformità dei dati relativi alla documentazione richiesta dalla vigente normativa per la fruizione dei Bonus fiscali. Originariamente il visto di conformità era prescritto dall’art. 119, c. 11, D.L. 34/2020 solo ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta relativi al Super Bonus (esclusi gli altri bonus ammessi allo sconto e/o cessione del credito). Successivamente l’art. 1, c. 29, lett. b), legge 234/2021, confermando la modifica già apportata all’art. 121, D.L. 34/2020, con decorrenza 12 novembre 2021 dal D.L. 11.11.2021 n. 157 (decreto, nel frattempo, non convertito in legge ed espressamente abrogato dalla medesima legge 234/2021), ha reso necessario il visto di conformità anche per tutti gli altri casi in cui comunque ci si può avvalere dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura quali previsti dall’art. 121, c. 2, D.L. 34/2020 (salve le ipotesi di esclusioni di cui in appresso). ii ) ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta necessita anche l’asseverazione sulla congruità delle spese; a tal fine i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le modalità di cui all’art. 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020 ossia con le stesse modalità previste per il Super-Bonus. Rientrano tra le spese detraibili ai sensi del comma 2 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni a tal fine richieste, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali. iii ) Sono esclusi dall’obbligo di ottenere il visto di conformità e la asseverazione di congruità delle spese i seguenti interventi per i quali si intende optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito (quando detta opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge): - le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 o dalla normativa regionale; - gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000,00 eseguiti sulle singole unità immobiliari o su parti comuni condominiali. Tuttavia per il Sisma-Bonus Acquisti (quando l’opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) stante la sua peculiare natura, si ritiene tuttora non necessaria la attestazione sulla congruità delle spese sostenute; anche dopo le modifiche normative introdotte dalla legge 234/2021 si possono ritenere tuttora sussistenti le ragioni che avevano portato l’Agenzia delle Entrate ad escludere espressamente per questa fattispecie la necessità dell’attestazione sulla congruità delle spese; in questo senso Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 190 del 17 marzo 2021: “L’agevolazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16 D.L. 4.6.2013 n. 63, è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante dall’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie non vada attestata ai fini del Superbonus nonché dell’opzione di cui all’art. 121 la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati...” (nello stesso senso anche Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 556 del 25 agosto 2021 e risposta ad interpello n. 697 dell’11 ottobre 2021). La stessa soluzione, per analogia, andrà applicata anche nel caso del Bonus Acquisti edifici ristrutturati di cui all’art. 16-bis, c. 3, T.U.I.R. di cui al DPR 22/12/1986, n. 917 (sempre quando l’opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) visto che anche in questo caso la detrazione è commisurata al prezzo di vendita e non alle spese sostenute dall’impresa. Resta, invece, fermo, l’obbligo di ottenere il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per gli interventi ammessi al Super-Bonus a prescindere dalla loro qualificazione urbanistica o dal loro importo. 5. Interventi oggetto di opzione L’opzione di cui all’art. 121 DL 34/2020 si applicava sino al 16 febbraio 2023 e si applica dal 17 febbraio 2023 al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2, D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023 e s.m.i. (quali sopra illustrate nelle tabelle che precedono) con riguardo ai seguenti interventi. - A - Ai seguenti interventi oggetto del “Bonus Edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del T.U.I.R., di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917; (a) manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale; (b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze; (c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni (qualora ricorrano le condizioni per fruire del Super-Bonus ossia qualora siano eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico); (d) interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti ammessi alla detrazione (75%) prevista dall’art. 119-ter, D.L. 34/2020; (e) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha ritenuto che l’opzione possa essere esercitata anche dagli acquirenti di edifici residenziali ristrutturati che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 dell’art. 16-bis T.U.I.R. - B - Agli interventi di efficienza energetica di cui: - all’articolo 14 del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; - ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del DL 34/2020: si tratta degli interventi di riqualificazione energetica per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus. - C - Agli interventi di adozione di misure antisismiche di cui: - all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; - di cui al comma 4 dell’articolo 119 DL 34/2020; si tratta degli interventi di riduzione del rischio sismico per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus. - D - Agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui: - all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del T.U.I.R. di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 che disciplina gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia; - e di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 DL. 34/2020 (si tratta degli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo negli stessi integrati per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus. - E - Agli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui al comma 8 dell’articolo 119 DL 34/2020; si tratta degli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici per i quali ricorrono, le condizioni per fruire del Super-Bonus. Consulente Imbonus 90 Prenota 14 luglio 2025 Commenti

  • Gestione aziendale | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Societari o Gestione aziendale Organizzazione > Amministrazione > Contabilità > Indice Gestione Aziendale Tipi di Gestione Aziendale Importanza della Gestione Aziendale Conclusioni 1. Gestione Aziendale La gestione aziendale rappresenta un insieme articolato di pratiche, metodologie e strategie che vengono implementate per ottimizzare le operazioni quotidiane e strategiche di un'azienda. Questo processo non si limita a una mera supervisione delle attività, ma abbraccia una serie di aspetti interconnessi, tra cui la pianificazione strategica, l'organizzazione delle risorse, la direzione e il controllo delle risorse aziendali. Ognuno di questi aspetti è fondamentale per garantire che l'azienda possa operare in modo efficiente e raggiungere i propri obiettivi a breve e lungo termine. Di seguito sono elencati in dettaglio alcuni dei principali elementi che costituiscono la gestione aziendale. Elementi Fondamentali della Gestione Aziendale Pianificazione: Questo aspetto implica la definizione chiara e precisa degli obiettivi aziendali, nonché l'elaborazione di strategie dettagliate per raggiungerli. La pianificazione è un processo continuo che richiede analisi di mercato, previsioni e valutazioni delle risorse disponibili. È essenziale per allineare le attività quotidiane con la visione a lungo termine dell'azienda. Organizzazione: Riguarda la strutturazione delle risorse umane e materiali in modo da attuare efficacemente i piani stabiliti. Questo include la creazione di un'organigramma che definisca ruoli e responsabilità, la gestione delle interazioni tra i vari dipartimenti e la garanzia che le risorse siano allocate in modo ottimale per massimizzare l'efficienza operativa. Direzione: Si riferisce alla guida e alla motivazione del personale per raggiungere gli obiettivi prefissati. Questo elemento comprende la comunicazione efficace, la leadership e la capacità di ispirare il team, nonché la gestione dei conflitti e la promozione di un ambiente di lavoro collaborativo e produttivo. Controllo: Implica il monitoraggio e la valutazione delle performance aziendali e delle risorse utilizzate. Attraverso l'analisi dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti, le aziende possono identificare aree di miglioramento, apportare le necessarie correzioni e garantire che le strategie siano attuate in modo efficace. 2. Tipi di Gestione Aziendale Gestione Strategica: Questo tipo di gestione si concentra su decisioni a lungo termine e sulla definizione della direzione generale dell'azienda. Essa implica l'analisi delle tendenze di mercato, la valutazione delle opportunità e dei rischi e la formulazione di piani strategici che possano guidare l'azienda verso il successo sostenibile nel tempo. Gestione Operativa: Si occupa della gestione delle attività quotidiane e dei processi produttivi. Questo include la supervisione delle operazioni giornaliere, l'ottimizzazione della produzione, la gestione della qualità e la garanzia che le attività siano svolte in modo efficiente e secondo gli standard stabiliti. Gestione Finanziaria: Riguarda il controllo delle risorse finanziarie, la pianificazione degli investimenti e la gestione del budget. Una gestione finanziaria efficace è cruciale per garantire la stabilità economica dell'azienda e per prendere decisioni informate riguardanti l'allocazione delle risorse e la crescita futura. Gestione delle Risorse Umane: Questo aspetto si occupa del reclutamento, della formazione e dello sviluppo del personale. La gestione delle risorse umane è fondamentale per costruire un team competente e motivato, capace di affrontare le sfide del mercato e contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 3. Importanza della Gestione Aziendale Una buona gestione aziendale è cruciale per il successo di un'impresa, in quanto permette di: Ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza operativa. Migliorare la produttività attraverso processi ben definiti e una gestione efficace del personale, che porta a risultati superiori e a una maggiore competitività sul mercato. Adattarsi ai cambiamenti del mercato e alle nuove esigenze dei consumatori, garantendo così una maggiore flessibilità e resilienza dell'azienda. Fidelizzare i clienti e aumentare la loro soddisfazione, creando relazioni durature e proficue che possono tradursi in un incremento delle vendite e della reputazione aziendale. 4. Conclusioni In sintesi, la gestione aziendale è un processo complesso ma essenziale per il funzionamento e la crescita di qualsiasi organizzazione. Attraverso una pianificazione e un controllo efficaci, le aziende possono raggiungere i loro obiettivi e garantire la loro sostenibilità nel tempo. La capacità di integrare e coordinare i vari aspetti della gestione aziendale determina non solo il successo immediato, ma anche la capacità di affrontare le sfide future e di innovare continuamente nel panorama competitivo in continua evoluzione. Ci occuperemo della: 1. Accordi commerciali; 2. Adempimenti societari; 3. Bamdi di gara; 4. Bilancio; 5. Cariche sociali; 6. Contratti; 7. Capitalizzazioni; 8. Perizie; 9. Partecipazioni; 10. Sindaco ; 10. Trasferimento di quote societarie 10. Valori d'azienda. 25 febbraio 2025 di Walter Pittini TORNA IN ALTO Indietro Avanti

  • ART. 84 Riporto delle perdite [n.d.r. ex art. 102] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 84 Riporto delle perdite [n.d.r. ex art. 102] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80. (2) 2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. (3) 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell’articolo 96 (4), relativamente agli interessi indeducibili, nonchè a quelle di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all’aiuto alla crescita economica. (5) La limitazione non si applica qualora: a) [...] (6) b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all’esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. (7) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma sostituito dall’art. 23, comma 9, DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111, in vigore dal 6.7.2011. Testo precedente: “La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. [...] Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 33, lett. g), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; - l’art. 1, comma 72, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (3) Comma sostituito dall’art. 23, comma 9, DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111, in vigore dal 6.7.2011. Testo precedente: “Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 36, comma 12, lett. a), DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (4) Le parole “di cui al comma 5 dell’articolo 96” sono state sostituite alle precedenti “di cui al comma 4 dell’articolo 96” dall’art. 1, comma 2, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 1, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. (5) Periodo inserito dall’art. 1, comma 549, lett. a), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Successivamente, il citato comma 549 è stato abrogato a decorrere dall’1.1.2019 ai sensi dell’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 6. (6) Lettera soppressa dall’art. 36, comma 12, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 14, la disposizione si applica ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dal 4.7.2006. Testo precedente: “le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;“. (7) Periodo inserito dall’art. 7, comma 9, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

bottom of page