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In questa sezione, che puoi navigare utilizzando il menu di navigazione, sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione Imposta sui servizi digitali".

di Walter Pittini
9 maggio 2025

Che cos’è

L’imposta sui servizi digitali ( Digital Service Tax) si applica nella misura del 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi

  • di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia

  • di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi

  • di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

La tassazione, in pratica, riguarda la pubblicità digitale su siti e social network, l’accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme, e anche la trasmissione di dati “presi” dagli utenti.

Un ricavo è imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato. Per i servizi di pubblicità online, l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità appare sul proprio dispositivo nel momento in cui è utilizzato nel territorio dello Stato. La localizzazione nel territorio italiano del dispositivo è determinata sulla base dell’indirizzo IP dello stesso.

Sono soggetti al pagamento della digital tax gli esercenti attività d’impresa che realizzano in Italia ricavi derivanti dai suelencati servizi digitali e che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro.


Dichiarazione, versamento e obblighi contabili

I soggetti interessati devono inviare, in via telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno la dichiarazione contenente i ricavi percepiti nell’anno solare precedente. Il versamento dell’imposta, tramite modello F24, deve essere effettuato in due soluzioni: un acconto, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente, entro il 30 novembre dell’anno in cui sorge il presupposto d’imposta; il saldo, entro il 16 maggio dell’anno successivo. Il modello di dichiarazione può essere presentato direttamente oppure tramite gli intermediari. Con la stessa dichiarazione è possibile chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso o di riportare il credito all’anno successivo. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di dichiarazione per la restituzione del tributo deve essere presentata apposita istanza, per i soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it


I soggetti non residenti

che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24, possono effettuare il versamento mediante bonifico:

  • a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600)

  • indicando quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.

Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili devono essere indicati nel “Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 1 - pdf) e le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione, denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 2 - pdf) da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione.


Esclusioni

Con riguardo all’ambito oggettivo dell’imposta istituita, tra i servizi digitali esclusi vi sono:

  • la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;

  • la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

  • la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

  • la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari.



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1 giugno 2025
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