Dichiarazione 730/2025: come evitare acconti per locazioni brevi
- Walter Pittini

- 13 giu 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Per i redditi 2024, niente anticipo se la cedolare secca al 21% è stata trattenuta correttamente dagli Ota o property manager. Ecco l’indicazione.

Redditi da “locazioni brevi” prodotti nel 2024: niente acconti da versare per l’anno 2025 se l’intero ammontare della cedolare secca al 21% è stato trattenuto correttamente dagli Ota (le agenzie di viaggio online come Airbnb e booking) o dai property manager. Nel caso citato infatti l’imposta viene pagata dal locatore (tramite trattenuta) direttamente in fase di generazione del reddito per cui non il versamento di acconti non risulta necessario anzi genererebbe ogni anno un credito per eccesso di versamento delle imposte al 21% sulla locazione breve. Questa operazione di azzeramento è automaticamente effettuata nei modelli di dichiarazione ovviamente se l’intero reddito prodotto ha subito la citata trattenute.
Niente acconti come da istruzioni
Come indicato nell’allegato C denominato “circolare per la liquidazione ed il controllo del modello 730/2025”, documento contenuto tra le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione, il rigo 81 del prospetto, ovvero quello che determina una differenza sulla cedolare secca dovuta, ammontare su cui si generano gli acconti, deve essere determinato come sottrazione tra il rigo 80 quello che stabilisce l’ammontare effettivo della tassa piatta da corrispondere per l’anno e quanto esposto nel rigo F8 del modello. Il rigo F8 citato è la casella del 730 in cui va indicato l’importo delle ritenute riportato nel quadro certificazione redditi – locazioni brevi della certificazione unica 2025 per cui, in caso di reddito “da locazione breve” completamente assoggettato a ritenuta del 21%, non si genera la differenza nel rigo 81 del prospetto di liquidazione e conseguentemente gli acconti nel rigo 100 e 101.
Niente acconti solo con un solo immobile
Niente acconti solo in caso di un solo immobile utilizzato per locazioni brevi. Ai sensi dell’articolo 4 comma 4 del dl 50/2017 (articolo che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi) i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai c.d. fitti brevi, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta, a titolo d'acconto del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento. Con l’articolo 1 comma 63 della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) è stato modificato l’articolo 4 comma 2 del decreto legge 50/2017 incrementando dal 21% al 26%, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.
L'aliquota al 26% e la coesistenza con quella al 21%
La norma concede comunque la possibilità per i (pluri)locatori di applicare l’aliquota ora divenuta “ridotta” al 21% sul reddito derivante dalla locazione breve di un immobile a sua scelta da individuare nella dichiarazione dei redditi. Tale incremento non è stato a cascata applicato anche per la ritenuta che diventa quindi da “a titolo d’imposta” a “a titolo d’acconto”.
In caso di plurilocazioni quindi vi sarà potenzialmente la concorrenza di redditi soggetti a cedolare secca del 21% e redditi al 26%.
Tale differenziazione in caso di locazioni brevi sempre solo tramite Ota genererà una differenza tra cedolare dovuta (nel rigo 80) e trattenuta nel rigo F8, con automatica emersione di una differenza di imposta da versare nel rigo 81 e correlati acconti dovuti nel rigo 100 e 101.
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