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Fisco, dal primo gennaio più respiro ai debitori in difficoltà

Aggiornamento: 16 mag 2025

Le modifiche ai piani di dilazione nel decreto di riforma della riscossione


riquadri

Riscossione, chi aspetta ci guadagna: per le istanze di dilazione presentate dal primo gennaio 2025 con la mera dichiarazione di difficoltà economico-finanziaria rilasciata dal contribuente si allungano i piani da 72 ad 84 rate. Avranno “più aria” anche i debitori che invece documentano la temporanea situazione di difficoltà economica con dilazioni fino a 120 rate mensili in caso di somme a ruolo di importo superiore a 120 mila euro e da 85 ad un massimo di 120 rate invece per quelle entro i 120 mila euro. Questo è l’effetto delle modifiche apportate al meccanismo di richiesta dei piani di dilazione delle somme iscritte a ruolo dal decreto legislativo di riforma del sistema di riscossione nello specifico dall’articolo 13 del dlgs 110/2024.


In stand-by fino al 31 dicembre 2024

Le nuove strutture dei piani di dilazione si applicheranno a partire dalle istanze presentate al riscossore dal primo gennaio 2025. Come specificato infatti al comma 3 del citato articolo 13, alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del decreto in commento. Attualmente quindi i contribuenti con in mano cartelle di pagamento scadute e l’intenzione di dilazionare, hanno convenienza nell’attendere l’arrivo del 2025 per inviare l’istanza al riscossore al fine di ottenere il piano “ordinario” più lungo fino a 84 rate mensili invece delle 72 attualmente concesse. Ovviamente la citata operazione è fattibile a patto che il debitore abbia la ragionevole certezza di non incorrere a breve in procedure esecutive da parte dell’agenzia delle entrate riscossione.


Disciplina delle dilazioni

In linea generale occorre ricordare che il citato art. 13, mette mano all’art. 19 del dpr. 602/1973 che disciplina le dilazioni dei pagamenti delle somme iscritte a ruolo, prevedendo che l’agente della riscossione possa concedere dilazioni ordinarie più lunghe rispetto a quelle attuali. Nello specifico viene stabilito che in caso di somme iscritte a ruolo entro i 120 mila euro sarà possibile ottenere piani di dilazione con un massimo di 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, di 96 rate per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 ed di 108 per le richieste presentate a decorrere dall’1 gennaio 2029. Se invece il contribuente debitore documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può essere concessa da subito e fino a 120 rate per debiti superiori a 120 mila euro mentre, per un importi inferiori, con piano da 85 a 120 rate per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da 97 a 120 rate per quelle presentate negli anni 2027 e 2028 e da 109 a 120 rate per le istanza di dilazione trasmesse a decorrere dal 1 gennaio 2029.


Attestazione di difficoltà

Ai sensi del neo comma 1.2 del citato articolo 19 per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per le persone fisiche e ditte individuali si dovrà prendere come riferimento l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare e l’entità del debito da dilazionare tenendo conto anche di altre rateizzazioni in essere. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche invece si dovrà guardare all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione. Un dm Economia stabilirà le modalità di applicazione e documentazione dei parametri indicati.




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