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- Consumo | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Consumo Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 4 maggio 2025 Per consumo e produzione sostenibili si intende la promozione dell’efficienza delle risorse e dell’energia, di infrastrutture sostenibili, così come la garanzia dell’accesso ai servizi di base, a lavori dignitosi e rispettosi dell’ambiente e a una migliore qualità di vita per tutti. La sua attuazione contribuisce alla realizzazione dei piani di sviluppo complessivi, alla riduzione dei futuri costi economici, ambientali e sociali, al miglioramenti della competitività economica e alla riduzione della povertà.Il consumo e la produzione sostenibile puntano a “fare di più e meglio con meno”, aumentando i benefici in termini di benessere tratti dalle attività economiche, attraverso la riduzione dell’impiego di risorse, del degrado e dell’inquinamento nell’intero ciclo produttivo, migliorando così la qualità della vita. Ciò coinvolge stakeholder differenti, tra cui imprese, consumatori, decisori politici, ricercatori, scienziati, rivenditori, mezzi di comunicazione e agenzie di cooperazione allo sviluppo. E’ necessario per questo un approccio sistematico e cooperativo tra soggetti attivi nelle filiere, dal produttore fino al consumatore. Ciò richiede inoltre di coinvolgere i consumatori in iniziative di sensibilizzazione al consumo e a stili di vita sostenibili, offrendo loro adeguate informazioni su standard ed etichette, e coinvolgendoli, tra le altre cose, nell’approvvigionamento pubblico sostenibile. Fatti e cifre • Ogni anno, circa un terzo del cibo prodotto, corrispondente a 1,3 miliardi di tonnellate, per un valore pari a circa mille miliardi di dollari, finisce nella spazzatura dei consumatori e dei commercianti, oppure va a male a causa di sistemi di trasporti o pratiche agricole inadeguati • Se la popolazione mondiale utilizzasse lampadine a risparmio energetico, si risparmierebbero 120 miliardi di dollari all’anno • Se la popolazione mondiale raggiungesse 9,6 miliardi all’anno entro il 2050, servirebbero tre pianeti per soddisfare la domanda di risorse naturali necessarie a sostenere gli stili di vita attuali. 1. Acqua • Meno del 3 per cento dell’acqua mondiale è potabile, di cui il 2,5% è congelata in Antartide, nell’Artide e nei ghiacciai. L’umanità deve quindi affidarsi allo 0,5 per cento per soddisfare il fabbisogno di acqua potabile dell’uomo e dell’ecosistema • L’uomo sta inquinando l’acqua mondiale in maniera più rapida rispetto alla capacità naturale di rigenerazione e purificazione dell’acqua in fiumi e laghi • Più di un miliardo di persone non dispongono ancora dell’accesso all’acqua potabile • Un eccessivo utilizzo di acqua contribuisce allo stress idrico mondiale • L’acqua è un bene libero, ma le infrastrutture necessarie per trasportarla sono costose. 2. Energia • Nonostante i progressi tecnologici che hanno promosso un aumento di efficienza energetica, l’uso dell’energia nei paesi dell’OCSE continuerà a crescere di un altro 35% entro il 2020. L’utilizzo energetico di attività commerciali e abitazioni è il secondo settore dopo i trasporti per crescita dell’impiego di energia • Nel 2002, lo stock automobilistico nei paesi OCSE era di 550 milioni di veicoli (di cui il 75% auto personali). Entro il 2020, ci si attende un aumento del 32% dei veicoli posseduti. Nello stesso periodo, si prevede un aumento del 40% dei chilometri percorsi dagli autoveicoli, insieme alla triplicazione del traffico aereo mondiale • Le famiglie consumano il 29% dell’energia globale, contribuendo al 21% delle emissioni di CO2 • Nel 2013, un quinto del consumo complessivo dell’energia mondiale derivava da fonti rinnovabili. 3. Cibo • Mentre un impatto ambientale significativo nel settore alimentare si verifica a partire dalle fasi di produzione (agricoltura e settore agro-alimentare), le famiglie influenzano tale impatto attraverso scelte e abitudini alimentari. Ciò, a sua volta, ha un impatto sull’ambiente attraverso l’energia consumata per la produzione di cibo e la generazione di rifiuti • 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vanno sprecate ogni anno, mentre quasi 1 miliardo di persone soffre di denutrizione e un altro miliardo soffre le fame • Il consumo eccessivo di cibo produce effetti dannosi per la nostra salute e per l’ambiente • 2 miliardi di persone nel mondo sono sovrappeso o obese • Fenomeni di degradazione dei suoli, l’inaridimento dei terreni, l’utilizzo non sostenibile dell’acqua, l’eccessivo sfruttamento della pesca e il degrado dell’ambiente marino riducono la capacità delle risorse naturali di provvedere alla produzione alimentare • Il settore alimentare rappresenta il 30% del consumo totale di energia, ed è responsabile del 22% delle emissioni di gas serra. Traguardi 12.1 Attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione Sostenibili, rendendo partecipi tutti i paesi, con i paesi sviluppati alla guida, ma tenendo presenti anche lo sviluppo e le capacità dei paesi in via di sviluppo 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali 12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto 12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo 12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali 12.7 Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle politiche e priorità nazionali 12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura 12.a Supportare i Paesi in via di sviluppo nel potenziamento delle loro capacità scientifiche e tecnologiche, per raggiungere modelli di consumo e produzione più sostenibili 12.b Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali 12.c Razionalizzare i sussidi inefficienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, ove esistenti, in modo da riflettere il loro impatto ambientale, tenendo bene in considerazione i bisogni specifici e le condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo, in modo da proteggere i poveri e le comunità più colpite Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Acqua | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Acqua Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie 4 maggio 2025 Acqua accessibile e pulita è un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere. Il nostro pianeta possiede sufficiente acqua potabile per raggiungere questo obiettivo. Ma a causa di infrastrutture scadenti o cattiva gestione economica, ogni anno milioni di persone, di cui la gran parte bambini, muoiono per malattie dovute ad approvvigionamento d’acqua, servizi sanitari e livelli d’igiene inadeguati.La carenza e la scarsa qualità dell’acqua, assieme a sistemi sanitari inadeguati, hanno un impatto negativo sulla sicurezza alimentare, sulle scelta dei mezzi di sostentamento e sulle opportunità di istruzione per le famiglie povere di tutto il mondo. La siccità colpisce alcuni dei paesi più poveri del mondo, aggravando fame e malnutrizione.Entro il 2050 è probabile che almeno una persona su quattro sia colpita da carenza duratura o ricorrente di acqua potabile. Fatti e cifre • Dal 1990 a oggi 2,6 miliardi persone in più hanno avuto accesso a migliori risorse di acqua potabile, ma ancora 663 milioni di persone ne sono sprovviste • Almeno 1,8 miliardi di persone a livello globale utilizzano fonti di acqua potabile contaminate da escrementi • Tra il 1990 e il 2015, la proporzione di popolazione mondiale che utilizza migliori fonti di acqua potabile è salita dal 76 al 91% • Tuttavia, la scarsità d’acqua colpisce più del 40% della popolazione globale, una percentuale di cui si prevede un aumento. Oltre 1,7 miliardi di persone vivono in bacini fluviali dove l’utilizzo d’acqua eccede la sua rigenerazione • 2,4 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienici di base come WC o latrine • Più dell’80% delle acque di scarico prodotte da attività umane è scaricato in fiumi o mari senza sistemi di depurazione • Ogni giorno, circa 1000 bambini muoiono a causa di malattie diarroiche prevenibili legate all’acqua e all’igiene • L’energia idrica è la più importante e più utilizzata fonte di energia rinnovabile; nel 2011, essa ha rappresentato il 16% della produzione elettrica totale mondiale • Circa il 70% dell’acqua estratta da fiumi, laghi e acquedotti è usata per l’irrigazione • Inondazioni e altre calamità legate all’acqua sono responsabili del 70% dei decessi dovuti a disastri naturali. Traguardi 6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti 6.2 Ottenere entro il 2030 l’accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all’aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità 6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua eliminando le discariche, riducendo l’inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale 6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze 6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato 6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi 6.a Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare attività e programmi legati all’acqua e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo, compresa la raccolta d’acqua, la desalinizzazione, l’efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego 6.b Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell’acqua e degli impianti igienici Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Resto al Sud | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Resto al Sud commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Fino a 200.000 euro per chi apre un’impresa nel Sud Italia. Sono concessi contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a tasso zero per una copertura totale delle spese ammissibili. I contributi a fondo perduto gestiti a livello nazionale sono spesso destinati alle aree più svantaggiate d’Italia, ossia laddove la nascita e lo sviluppo delle imprese presentano maggiori criticità. Per sopperire a queste difficoltà, esiste una misura ad hoc destinata alle regioni meridionali: Resto al Sud 2024 . Stiamo parlando di un programma di contributi gestito e promosso da Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) per stimolare la creazione di nuove aziende nelle regioni del Sud e Centro Sud Italia . Attiva da molti anni, questa misura è stata rinnovata per il 2024 con alcune novità, come la conferma di un requisito anagrafico più ampio rispetto al passato. Possono infatti partecipare a Resto al Sud soggetti fino a 55 anni di età. Un’altra novità rispetto al passato è che il bando si rivolge anche a chi apre un’impresa in isole minori marittime, lagunari e lacustri in diverse aree del territorio nazionale. In questo caso, quindi, viene superato il requisito geografico che vede la misura strettamente legata ai territori del Sud Italia. Come funziona il bando Resto al Sud Ma come funziona Resto al Sud 2024? Introdotto dal Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017, l’obiettivo del progetto Resto al Sud è supportare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e professionali nelle regioni coinvolte. In particolare queste sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia. Alle suddette regioni si aggiungono poi territori con particolare carattere di criticità: le aree di Lazio, Marche e Umbria interessate dal cratere sismico del Centro Italia ; le isole minori del Centro-Nord , nonché quelle lagunari e lacustri. L’agevolazione viene corrisposta con un mix di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a tasso zero, andando a coprire ciascuno fino al 50% dei costi ammissibili al progetto. Complessivamente l’agevolazione può quindi coprire il 100% delle spese . Le agevolazioni non possono superare i 200.000 euro nel caso di società composte da 4 soci. Mentre per il singolo richiedente, la somma massima è di 50.000 euro. Le imprese esercitate in forma individuale possono ottenere un contributo massimo di 60.000 euro. Resto al Sud 2024: i requisiti per gli imprenditori Possono ottenere i contributi del bando Resto al Sud 2024 gli imprenditori e gli aspiranti imprenditori che soddisfano i seguenti requisiti. Età compresa tra 18 e 55 anni ; Residenza in una delle zone d’Italia sopraindicate o che stanno trasferendo la propria residenza presso uno dei suddetti territori (termine massimo entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria del bando); Non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio; Non hanno ottenuto negli ultimi 3 anni agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità; Non dispongono di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averne per l’intera durata della misura di finanziamento; Sono titolari di imprese di nuova costituzione o ne stanno costituendo una (termine massimo entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria). Resto al sud 2024, le attività finanziabili Grazie ad una dotazione finanziaria di 1 miliardo e 250 milioni di euro, Resto al Sud permette il finanziamento di un ampio ventaglio di attività. Sono infatti finanziabili progetti di autoimprenditorialità nei seguenti settori. Industria; Artigianato; Trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; Servizi alle imprese e alle persone; Turismo; Commercio; Attività libero professionali (in forma societaria o individuale). Sono escluse dalla platea le attività agricole . Chi desidera intraprendere un percorso di autoimprenditorialità in questo settore o ha un’azienda agricola costituita da poco può comunque approfittare di agevolazioni specifiche a livello nazionale e regionale. Ad esempio il bando per i contributi agricoltura recentemente pubblicato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Come presentare domanda per il bando Resto al Sud A dispetto di quanto accade con la maggior parte dei bandi per contributi e finanziamenti agevolati, il bando Resto al Sud 2024 non prevede termini specifici. Le domande possono essere inoltrate in qualsiasi momento ad Invitalia tramite il sito ufficiale dell’ente. Non vi è quindi una scadenza da rispettare, né una graduatoria. Ma è consigliabile procedere con l’invio dell’istanza il prima possibile perché le richieste vengono valutate in base all’ordine cronologico di presentazione. Non perdere tempo: compila il modulo al lato per ricevere una consulenza dai nostri esperti di finanza agevolata e cogli l’occasione di ottenere contributi per la tua azienda. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Faq | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cosa si intende per fare carriera? Percorso legato ad un ambiente lavorativo, attraverso il quale si raggiungono posizioni via via di maggiori responsabilità e potere. Cosa sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)? Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), noti anche come Obiettivi Globali, sono un insieme di 17 obiettivi interconnessi adottati dalle Nazioni Unite nel 2015 come modello per un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Questi obiettivi mirano a porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che entro il 2030 tutte le persone godano di pace e prosperità. Cosa è una dichiarazione dei redditi? La dichiarazione dei redditi è il documento contabile attraverso il quale il cittadino-contribuente comunica al fisco le proprie entrate, ovvero il proprio reddito, ed effettua i versamenti delle imposte relative a partire dalla base imponibile e dalle aliquote fiscali per ciascuna imposta dovuta. Chi è il consulente giudiziario? Un consulente giudiziario, in Italia, si riferisce principalmente al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), un professionista nominato dal giudice per assisterlo in questioni tecniche, fornendo la propria expertise in specifiche discipline. Il CTU svolge un ruolo ausiliario, redigendo perizie e offrendo chiarimenti tecnici durante il processo, aiutando il giudice a prendere decisioni più consapevoli. Chi è il consulente del lavoro? Il consulente del lavoro è un libero professionista che si occupa di consulenza in ambito giuslavorativo in Italia con competenze specifiche nell'amministrazione del personale subordinato e parasubordinato per conto delle imprese ed enti. Chi è un consulente societario? Professionista che fornisce assistenza alle aziende in tutte le fasi della loro vita societaria, dalla costituzione alla gestione ordinaria e alle operazioni straordinarie. Che cosa fa il fiscalista? Il fiscalista è un commercialista specializzato nella compilazione dei complessi adempimenti dichiarativi relativi ai tributi ed alle tasse. Cosa fa l'impiegato amministrativo? Se l'impiegato lavora nell'ufficio amministrativo di grandi aziende, solitamente risponde a un responsabile o un direttore amministrativo. In questi casi, è spesso richiesta la specializzazione in una precisa mansione. D'altra parte, nelle aziende medio piccole, chi lavora come impiegato amministrativo può occuparsi di più aspetti contemporaneamente, coordinando il proprio lavoro con i responsabili delle altre aree aziendali e rispondendo direttamente al titolare dell'azienda. Un terzo possibile sbocco lavorativo per impiegati amministrativi è costituito dalle società di servizi, che offrono consulenza e assistenza amministrativa e contabile alle aziende. In tal caso, questa figura ha una certa autonomia nello svolgimento del proprio lavoro, ma anche diverse responsabilità in più. Chi è l'impiegato amministrativo? Chi lavora nel ruolo di impiegato amministrativo gestisce ogni aspetto amministrativo, finanziario e tributario di un'azienda.Il suo compito è fare in modo che l'impresa sia in regola con gli obblighi previsti dalla legge, dagli adempimenti burocratici alla contabilità aziendale, fino al rispetto delle scadenze fiscali.
- Pace | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Pace Pace, giustizia e istituzioni forti 4 maggio 2025 L’obiettivo numero 16 degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile è dedicato alla promozione di società pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile, e si propone inoltre di fornire l’accesso universale alla giustizia, e a costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli. Fatti e cifre • Tra le istituzioni più affette da corruzione, vi sono la magistratura e la polizia • Corruzione, concussione, furto ed evasione fiscale costano ai Paesi in via di sviluppo circa 1,26 mila miliardi di dollari l’anno; questa somma di denaro potrebbe essere usata per sollevare coloro che vivono con meno di 1,25 dollari al giorni al di sopra di tale soglia per almeno sei anni • La percentuale di bambini che lasciano la scuola primaria nei Paesi colpiti da conflitti ha raggiunto il 50% nel 2011, comprendendo 28,5 milioni di bambini; ciò dimostra l’impatto che le società instabili hanno su uno dei principali obiettivi inseriti nell’agenda del 2015: l’istruzione • Lo stato di diritto e lo sviluppo sono caratterizzati da una significativa interrelazione e si rafforzano a vicenda, rendendo tale compresenza necessaria per lo sviluppo sostenibile a livello nazionale ed internazionale. Traguardi 16.1 Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato 16.2 Porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti 16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti 16.4 Entro il 2030, ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di crimine organizzato 16.5 Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme 16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti 16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli 16.8 Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni di governance globale 16.9 Entro il 2030, fornire identità giuridica per tutti, inclusa la registrazione delle nascite 16.10 Garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali 16.a Consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare ad ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine 16.b Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Mobilità Sostenibile | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Mobilità Sostenibile commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Contributi per progetti di mobilità green. Le imprese che guardano al futuro della mobilità possono contare su contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati fino al 75% delle spese ammissibili! Volta a promuovere la trasformazione green del tessuto imprenditoriale italiano, la misura Mobilità Sostenibile supporta la realizzazione di piani di investimento in ottica digitale e green dell’industria degli autobus. L’obiettivo della misura è la produzione di veicoli elettrici e connessi, attraverso la dotazione dell’Investimento 5.3 del PNRR M2C2, che ammonta complessivamente a 300 milioni di euro. Come funziona l’agevolazione Mobilità Sostenibile La misura Mobilità Sostenibile è gestita da Invitalia e si rivolge alle imprese , con sede sul territorio nazionale, che attivano piani di investimento compresi tra 1 e 20 milioni di euro. Ai fini dell’accesso all’agevolazione, l’impresa deve presentare un piano di investimento produttivo che preveda le seguenti finalità. Produzione e ottimizzazione di sistemi di trazione elettrica ; realizzazione di nuove architetture di autobus sviluppate in ottica di incrementare l’utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica, di digitalizzazione dei veicoli e di riduzione del peso dei veicoli; produzione di sensori e sistemi digitali finalizzati alla guida assistita e utili ai fini della gestione delle flotte; realizzazione di componentistica per mezzi di trasporto pubblico ; realizzazione di nuove tecnologie in ambito IoT , finalizzate all’utilizzo nel trasporto pubblico; processi di standardizzazione e industrializzazione dei sistemi di ricarica e di rifornimento dei mezzi di trasporto elettrici; sviluppo di tecnologie volte alla produzione di sistemi di smart charging per autobus a propulsione elettrica. All’investimento produttivo le imprese che richiedono il contributo possono associare: programmi di ricerca industriale ; programmi di sviluppo sperimentale ; formazione del personale , con un’incidenza non superiore al 10% del programma di investimento produttivo. Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati: gli incentivi Invitalia per chi investe in mobilità green Il bando Invitalia per la mobilità sostenibile permette alle imprese di ottenere agevolazioni in forma di: contributo a fondo perduto ; finanziamento agevolato . Le due tipologie di contributi sono concesse anche in combinazione tra loro, fino ad un massimo del 75% delle spese ammissibili sostenute dall’impresa beneficiaria. L’entità dell’agevolazione è calcolata considerando il valore nominale delle suddette spese. Come richiedere le agevolazioni per la mobilità sostenibile Le imprese che vogliono ricorrere alla misura Mobilità Sostenibile possono presentare domanda direttamente sulla piattaforma di Invitalia . L’incentivo è valutato a sportello e, poiché non esiste un vero e proprio bando Invitalia per questa misura, non vi sono delle scadenze da rispettare. Tuttavia è consigliabile affrettarsi, onde evitare che le risorse stanziate finiscano e l’ente decida di sospendere le richieste. Le imprese che richiedono le agevolazioni sono valutate secondo diversi criteri, tra cui l’ordine di recepimento delle richieste . Hai un’impresa e cerchi agevolazioni per investimenti green? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata. I nostri esperti troveranno tutti i bandi adatti al tuo business. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Transizione industriale | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Transizione industriale commercialista Data pubblicazione: 3 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Transizione industriale: il sostegno del Mimit Fino all’8 aprile è possibile inviare la domanda sul sito di Invitalia per contributi a fondo perduto su efficienza energetica, economia circolare, riduzione delle emissioni. Con una dotazione di 400 milioni di euro a valere sul Pnrr, il fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche Ue sulla lotta ai cambiamenti climatici. Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Fino all’8 aprile sarà possibile inviare la domanda tramite la piattaforma di Invitalia ( https://www.invitalia.it ). I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva e perseguire almeno una maggiore efficienza energetica in termini di attività d’impresa o un uso efficiente delle risorse anche attraverso il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate. La graduatoria sarà pubblicata entro il 30 maggio 2025. Maggiori informazioni sul sito https://www.mimit.gov.it . TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Oceano | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Oceano Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 4 maggio 2025 Gli oceani del mondo – la loro temperatura, la loro composizione chimica, le loro correnti e la loro vita – influenzano i sistemi globali che rendono la Terra un luogo vivibile per il genere umano. L’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il meteo, il clima, le nostre coste, molto del nostro cibo e persino l’ossigeno presente nell’aria che respiriamo sono elementi in definitiva forniti e regolati dal mare. Nel corso della storia, gli oceani e i mari sono stati e continuano ad essere canali vitali per il commercio ed il trasporto. Un’attenta gestione di questa fondamentale risorsa globale è alla base di un futuro sostenibile. Fatti e cifre • Gli oceani coprono i tre quarti della superficie terrestre, contengono il 97% dell’acqua presente sulla Terra e rappresentano il 99% di spazio, in termini di volume, occupato sul pianeta da organismi viventi • Più di 3 miliardi di persone dipendono dalla biodiversità marina e costiera per il loro sostentamento • A livello globale, il valore di mercato stimato delle risorse e delle industrie marine e costiere è di 3 mila miliardi di dollari annui, ovvero circa il 5% del PIL globale • Gli oceani contengono approssimativamente 200.000 specie identificate, ma i numeri reali potrebbero aggirarsi rientrare nell’ordine dei milioni • Gli oceani assorbono circa il 30% dell’anidride carbonica prodotta dagli umani, mitigando così l’impatto del riscaldamento globale sulla Terra • Gli oceani rappresentano la più grande riserva di proteine al mondo, con più di 3 miliardi di persone che dipendono dagli oceani come risorsa primaria di proteine • Le industrie ittiche marine danno impiego, direttamente o indirettamente, a più di 200 milioni di persone • I sussidi per la pesca stanno contribuendo al rapido esaurimento di numerose specie di pesce, e stanno impedendo azioni tese a salvare e ripristinare le riserve ittiche globali e gli impieghi ad esse collegati, portando le industrie ittiche degli oceani a produrre 50 miliardi di dollari americani annui in meno rispetto al loro potenziale • Il 40% degli oceani del mondo è pesantemente influenzato dalle attività umane, il cui impatto comprende l’inquinamento, l’esaurimento delle riserve ittiche e la perdita di habitat naturali lungo le coste. Traguardi 14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive 14.2 Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l’ecosistema marino e costiero per evitare impatti particolarmente negativi, anche rafforzando la loro resilienza, e agire per il loro ripristino in modo da ottenere oceani salubri e produttivi 14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell’acidificazione degli oceani, anche attraverso una maggiore collaborazione scientifica su tutti i livelli 14.4 Entro il 2020, regolare in modo efficace la pesca e porre termine alla pesca eccessiva, illegale, non dichiarata e non regolamentata e ai metodi di pesca distruttivi. Implementare piani di gestione su base scientifica, così da ripristinare nel minor tempo possibile le riserve ittiche, riportandole almeno a livelli che producano il massimo rendimento sostenibile, come determinato dalle loro caratteristiche biologiche 14.5 Entro il 2020, preservare almeno il 10% delle aree costiere e marine, in conformità al diritto nazionale e internazionale e basandosi sulle informazioni scientifiche disponibili più accurate 14.6 Entro il 2020, vietare quelle forme di sussidi alla pesca che contribuiscono a un eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e astenersi dal reintrodurre tali sussidi, riconoscendo che il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo e per quelli meno sviluppati che sia appropriato ed efficace, dovrebbe essere parte integrante dei negoziati per i sussidi alla pesca dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 14.7 Entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e del turismo 14.a Aumentare la conoscenza scientifica, sviluppare la capacità di ricerca e di trasmissione della tecnologia marina, tenendo in considerazione i criteri e le linee guida della Commissione Oceanografica Intergovernativa sul Trasferimento di Tecnologia Marina, con lo scopo di migliorare la salute dell’oceano e di aumentare il contributo della biodiversità marina allo sviluppo dei paesi emergenti, in particolar modo dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati 14.b Fornire l’accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini 14.c Potenziare la conservazione e l’utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse applicando il diritto internazionale, come riportato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che fornisce il quadro legale per la conservazione e per l’utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse, come riferito nel paragrafo 158 de “Il futuro che vogliamo” Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Digital Transformation | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Digital Transformation commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Le MPMI che attivano processi di trasformazione digitale e tecnologica hanno una copertura per il 50% delle spese ammissibili: il 10% contributo, il 40% finanziamento agevolato! Destinata alle imprese di micro, piccole e medie dimensioni, Digital Transformation è la misura di Invitalia che incentiva la trasformazione digitale e tecnologica dei processi produttivi. Introdotta con il Decreto Crescita e promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, gode di una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro, che si traducono in incentivi alle imprese in forma di finanziamenti a condizioni agevolate e contributi. Ma come funziona esattamente la misura Digital Transformation Invitalia? Digital Transformation: quali sono i requisiti Gestita direttamente da Invitalia, la misura è stata studiata per favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, sia in ottica digitale che tecnologica. La trasformazione dei processi può avvenire tramite l’applicazione di tecnologie avanzate, purché contemplate nell’ambito del progetto di Impresa 4.0 e/o relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Chi può partecipare a Digital Transformation Invitalia? Possono ottenere le agevolazioni le micro imprese e le PMI, anche presentando domanda in forma aggregata. A condizione però che risulti, in qualità di promotore capofila, un Digital Innovation Hub o un Ecosistema Digitale per l’Innovazione, come previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0 . Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese che effettuano gli investimenti di cui sopra, devono anche soddisfare i seguenti requisiti. Essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive; operare principalmente nel settore manifatturiero, o in quello dei servizi alle imprese manifatturiere, nel settore turistico o in quello commerciale; presentare un bilancio approvato e depositato che dimostri il conseguimento di ricavi pari ad almeno 100.000 euro ; avere almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. Per le imprese con contabilità semplificata, è richiesta la presentazione di due dichiarazioni dei redditi e dei relativi bilanci (redatti in applicazione della IV direttiva CEE); non essere sottoposte a procedure concorsuale; non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in situazioni identificate come equivalenti dalla normativa. Quali sono gli interventi finanziabili La misura Digital Transformation finanzia progetti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, tramite: tecnologie abilitanti che sono state individuate dal Piano nazionale Impresa 4.0, come advanced manufacturing solutions, realtà aumentata, cloud, cybersecurity, big data e analytics. tecnologie che riguardano soluzioni tecnologiche digitali di filiera , purché legate a software, piattaforme e applicazioni digitali per gestione e coordinamento logistico, ottimizzazione della catena di distribuzione, sistemi di e-commerce, sistemi per il pagamento mobile e online, fintech, geolocalizzazione, blockchain, intelligenza artificiale, eccetera. In ogni caso, gli interventi devono riguardare un’unità produttiva ubicata sul territorio nazionale e prevedere un investimento di risorse non inferiore a 50.000 euro (spesa massima 500.000 euro). Come funzionano le agevolazioni del programma Invitalia Digital Transformation Le agevolazioni Digital Transformation Invitalia coprono il 50% delle spese ammissibili sostenute dall’impresa beneficiaria e sono corrisposte con due strumenti differenti: per il 10% in forma di contributo ; per il 40% come finanziamento agevolato . La quota di agevolazione erogata in forma di finanziamento agevolato deve essere rimborsata entro 7 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota. Il piano di rimborso prevede rate a cadenza semestrale, di importo costante e posticipate. Le scadenze sono fissate al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno. Come presentare domanda Le imprese che intendono partecipare alla misura Digital Transformation Invitalia e ottenere le agevolazioni devono presentare domanda per via telematica tramite il portale di Invitalia. Poiché non esiste un vero e proprio bando Digital Transformation Invitalia, non vi sono scadenze da rispettare. La richiesta deve essere inoltrata tramite l’area riservata del sito, ricorrendo ad autenticazione con identità digitale e firma digitale (necessaria per concludere la presentazione della domanda). La valutazione è affidata a Invitalia. Hai un’impresa e cerchi contributi per innovare il tuo business? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata. I nostri esperti di finanza agevolata troveranno tutti i bandi adatti alla tua attività. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Fondo per il sostegno alla transizione industriale – PNRR | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Fondo per il sostegno alla transizione industriale – PNRR [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. La dotazione è di 400 milioni di euro, a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR (sotto-investimento 1). L’operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica. Il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024 definisce termini e modalità di presentazione delle domande attraverso l’apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro operante attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate. È prevista l’applicazione delle disposizioni di favore recate dalla sezione 2.6 del “Quadro temporaneo” (decisione della Commissione europea C(2024) 5008 FINAL concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina ) e dagli articoli 14, 17, 38, 38 bis e 47 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER). Le istanze per l’accesso alle risorse potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2025 . La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia. 2. A chi si rivolge Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono: essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese; operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019; non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi. non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022. Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il 50% delle risorse è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167). Cosa finanzia I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente, e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità: una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024; un uso efficiente delle risorse , attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III del decreto direttoriale 23 dicembre 2024. I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente all’intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% (due percento) rispetto alla situazione precedente. I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo , prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato. I programmi di investimento inoltre devono rispettare il divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni, e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e successive modificazioni e integrazioni, e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22, e alle relative schede tecniche applicabili. Spese ammissibili Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino: Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile) Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali) Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse: spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza; spese di personale relative ai formatori; costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione. Agevolazioni concedibili Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità indicate agli articoli 12 e 15 del Decreto del Direttore del 23 dicembre 2024. Come funziona Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia. Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento. Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinabile sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in diversi ambiti ambientali. I risultati ottenuti a seguito della realizzazione degli investimenti, come individuati nella relazione tecnica, sono valorizzati mediante l’utilizzo di indicatori specifici in relazione a ciascuno dei diversi ambiti ambientali. Laddove si presentino situazioni di parità di punteggio, sarà data preferenza alla domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulti più contenuto. La graduatoria finale sarà resa disponibile nella competente sezione dei siti internet del Ministero e del Soggetto gestore ( www.invitalia.it ). Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione I termini e le modalità per la presentazione delle domande sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024. Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on-line attraverso la piattaforma informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia , a partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025 .La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e la ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia. Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili. Per maggiori informazioni è disponibile un punto di contatto Invitalia Normativa Decreto direttoriale 23 dicembre 2024 - Apertura sportello Decreto interministeriale 21 ottobre 2022 - Criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- ART. 100 Oneri di utilità sociale [n.d.r. ex art. 65] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 100 Oneri di utilità sociale [n.d.r. ex art. 65] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. 2. Sono inoltre deducibili: a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato; (2) b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato; (2) c) [...] (3) d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all’1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l’erogazione stessa; e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio dell’Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato; g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato; h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro (4) o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all’OCSE; i) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi; [l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;] (5) m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza; (6) m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l’ente in favore del quale si effettua il versamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate; (7) (8) n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell’articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza; o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l’ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate; o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonchè a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, (9) finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; (10) o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi (11). 3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1. 4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell’articolo 95 non sono ammesse in deduzione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) In relazione alla deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali, si veda l’art. 89, comma 13, DLgs. 3.7.2017 n. 117: “ La deducibilità’ dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall’articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2”. Ai sensi dell’art. 104, comma 2, DLgs. n. 117/2017, “le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro. Allo stato attuale, si veda l’analoga disposizione di cui all’art. 13, comma 6 del DLgs. 460/97. (3) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 355, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O. n. 211, in vigore dall’1.1.2006. Testo precedente: “le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;“. In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 14, comma 7, lett. b), DL 14.3.2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.5.2005 n. 80. Testo precedente: “le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato;“. (4) Le parole “per importo non superiore a 30.000 euro” sono state sostituite alle precedenti “per importo non superiore a 2.065,83 euro” dall’art. 1, comma 137, lett. b), L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del successivo comma 138, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. (5) Lettera abrogata dall’art. 102, comma 1, lett. e), DLgs. 3.7.2017 n. 117, pubblicato in G.U. 2.8.2017 n. 179, S.O. n. 43. L’art. 104, comma 1 del DLgs. n. 117/2017, tuttavia, stabilisce che la disposizione si applica “in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”. Si veda, inoltre, la Relazione illustrativa. Successivamente, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172, è stato disposto che “le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017”. (6) La deducibilità integrale dell’onere compete solo se è effettuata in favore dei soggetti elencati nel DM 3.10.2002, pubblicata in G.U. 15.11.2002 n. 268. (7) Lettera inserita dall’art. 17-bis, comma 1, DL 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2016 n. 229. (8) Si veda l’art. 17-quater, comma 4, DL 31.12.2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2021 n. 21. (9) Le parole “nonchè a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 294, lett. b), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. (10) Lettera inserita dall’art. 13, comma 3, lett. b), DL 31.1.2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.4.2007 n. 40. Ai sensi del successivo comma 8, la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2007. (11) Lettera inserita dall’art. 1, comma 987, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 989, la disposizione si applica a decorrere dall’esercizio in corso al 31.12.2015. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! 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- ART. 67 Redditi diversi [n.d.r. ex art. 81] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 67 Redditi diversi [n.d.r. ex art. 81] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), (2) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione [...] (3) e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante; (4) b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo; (5) c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere dal valore dell’apporto; (6) 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico; (7) c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), (8) qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che (9) si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 47; (10) c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;(11) (10) c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; (10) c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; (10) c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni; (12) d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; f) i redditi di beni immobili situati all’estero; g) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell’articolo 53; h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (13) e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’articolo 58; h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore; (14) i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche [...] (15) [...] (16); n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all’articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti. 1 bis. Agli effetti dell’applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, (17) i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente. 1 ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire [n.d.r. 51.645,69 euro] per almeno sette giorni lavorativi continui. 1 quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. (18) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis),“ sono state inserite dall’art. 1, comma 64, lett. a), n. 1), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (3) Le parole “o donazione” sono state soppresse dall’art. 37, comma 38, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006. (4) Periodo così inserito dall’art. 37, comma 38, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006. (5) Lettera inserita dall’art. 1, comma 64, lett. a), n. 2), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (6) Numero sostituito al precedente “2) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell’articolo 44 qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;“ dall’art. 4, comma 1, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3 le disposizioni di cui al n. 2, primo periodo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Le disposizioni di cui al n. 2, ultimo periodo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006. (7) Si veda l’art. 1, comma 633, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. (8) Le parole “di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b),“ sono state sostituite alle precedenti “di cui alla lettera f) dell’articolo 44” dall’art. 4, comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni di cui al presente numero hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (9) Le parole “risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che” sono state sostituite alle precedenti “alla data di stipula del contratto secondo che” dall’art. 4, comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (10) Ai sensi dell’art. 3 del DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89, le imposte sostitutive sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al presente articolo, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%. Prima dell’aliquota del 26%, dall’1.1.2012 era in vigore quella del 20%, prevista dall’art. 2, comma 6, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. L’aliquota del 26% si applica ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.7.2014. (11) Si veda l’art. 1, commi 112-113, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito alle agevolazioni per la cessione o il rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). (12) Lettera inserita dall’art. 1, comma 126, lett. a), L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. Si veda il successivo art. 1, comma 133 per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività. (13) Le parole “, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento” sono state inserite dall’art. 1, comma 92, lett. b), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. (14) Lettera inserita dall’art. 2, comma 36-terdecies, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 36-duodevicies. (15) Le parole “, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Sudtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche” sono state soppresse dall’art. 52, comma 2-bis, DLgs. 28.2.2021 n. 36, pubblicato in G.U. 18.3.2021 n. 67. La presente disposizione si applica a decorrere dall’1.7.2023, ai sensi dell’art. 51, comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), DL 29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023 n. 14. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 1006, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49; - l’art. 1, comma 1121, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46; - l’art. 1, comma 299, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (16) Le parole “e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici” sono state soppresse dall’art. 1, comma 299, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. In precedenza, le parole erano state inserite dall’art. 1, comma 253, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306. (17) Le parole “gli strumenti finanziari, i contratti,“ sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. c), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni di cui al presente numero hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (18) Periodo inserito dall’art. 4, comma 1, DLgs. 16.4.2012 n. 47, pubblicato in G.U. 28.4.2012 n. 99, S.O. n. 86. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- DST | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione DST In questa sezione, che puoi navigare utilizzando il menu di navigazione, sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione Imposta sui servizi digitali". di Walter Pittini 9 maggio 2025 Che cos’è L’imposta sui servizi digitali ( Digital Service Tax) si applica nella misura del 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. La tassazione, in pratica, riguarda la pubblicità digitale su siti e social network, l’accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme, e anche la trasmissione di dati “presi” dagli utenti. Un ricavo è imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato. Per i servizi di pubblicità online, l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità appare sul proprio dispositivo nel momento in cui è utilizzato nel territorio dello Stato. La localizzazione nel territorio italiano del dispositivo è determinata sulla base dell’indirizzo IP dello stesso. Sono soggetti al pagamento della digital tax gli esercenti attività d’impresa che realizzano in Italia ricavi derivanti dai suelencati servizi digitali e che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro. Dichiarazione, versamento e obblighi contabili I soggetti interessati devono inviare, in via telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno la dichiarazione contenente i ricavi percepiti nell’anno solare precedente. Il versamento dell’imposta, tramite modello F24, deve essere effettuato in due soluzioni: un acconto, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente, entro il 30 novembre dell’anno in cui sorge il presupposto d’imposta; il saldo, entro il 16 maggio dell’anno successivo. Il modello di dichiarazione può essere presentato direttamente oppure tramite gli intermediari. Con la stessa dichiarazione è possibile chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso o di riportare il credito all’anno successivo. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di dichiarazione per la restituzione del tributo deve essere presentata apposita istanza, per i soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24, possono effettuare il versamento mediante bonifico: a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600) indicando quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento. Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili devono essere indicati nel “Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 1 - pdf) e le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione, denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 2 - pdf) da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Esclusioni Con riguardo all’ambito oggettivo dell’imposta istituita, tra i servizi digitali esclusi vi sono: la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale; la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario; la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari. Modelli e istruzioni Le istruzioni per la compilazione del modello sono state aggiornate il 29 marzo 2021 . Motivi dell’aggiornamento - pdf Modello Imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax - DST) - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Indichiarazione Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- 34. Determinazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 31] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 34. Determinazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 31] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale. 2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell’articolo 25 [28, n.d.r.]. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale. 3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 [29 e 30, n.d.r.] valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all’articolo 27 [30, n.d.r.] possono essere presentate anche dall’affittuario o da uno degli associati. 4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell’articolo 25 [28, n.d.r.]. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 58. Plusvalenze | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 58. Plusvalenze Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell’articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall’apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 2. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento (4) del loro ammontare. 3. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Ai sensi dell’art. 1, comma 272, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46, le misure di favore di cui al presente articolo, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 della suddetta legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l’accesso ai relativi benefìci. (4) L’art. 2, comma 2 del DM 26.5.2017 ha introdotto l’imponibilità per il 58,14% delle plusvalenze che beneficiano della participation exemption se realizzate dall’1.1.2018. Per espressa previsione normativa, la rideterminazione delle percentuali di imposizione delle plusvalenze su partecipazioni al 58,14% non si applica ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR. Pertanto, le società semplici che cedono una partecipazione e le snc o le sas che beneficiano della pex continuano ad applicare la concorrenza al reddito della plusvalenza secondo la “vecchia” percentuale del 49,72. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Imprese On-Nuove imprese a tasso zero | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Imprese On-Nuove imprese a tasso zero [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Si chiama Imprese On, Oltre nuove imprese a tasso zero, l'incentivo del Ministero dello Sviluppo economico che sostiene le micro e piccole imprese (max 60 dipendenti) di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età. La misura prevede finanziamenti alle aziende che hanno in programma di fare investimenti che puntano a realizzare nuove iniziative oppure ampliare o trasformare attività già esistenti nei settori del commercio, dei servizi, del turismo e del manifatturiero. 1. Cos'è ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero è l'incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età. Finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili. I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. L’incentivo è a sportello: non ci sono graduatorie né scadenze. Le domande sono esaminate in base all’ordine di arrivo. L’iter di valutazione prevede due fasi: La prima fase consiste in un colloquio di approfondimento per verificare le competenze tecniche, organizzative e gestionali del team imprenditoriale e la coerenza interna del progetto da finanziamento, anche rispetto alle potenzialità del mercato. Se il proponente supera positivamente il colloquio, si richiederà di integrare la presentazione della domanda sulla piattaforma online con le informazioni sul piano economico -finanziario del progetto. Format di approfondimento tecnico/economico e finanziario La valutazione della domanda si completerà con un secondo colloquio per valutare la sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa in considerazione delle spese proposte e delle agevolazioni richieste. Al termine della valutazione, Invitalia concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti. "ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili. La misura “Nuove imprese a tasso zero” ha l’obiettivo di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile (attuazione del Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185), La disciplina attuativa, in un’ottica di maggiore efficacia dell’intervento, è stata ridefinita con il decreto interministeriale 4 dicembre 2020 . Nuove disposizioni Il decreto interministeriale 24 novembre 2021 disciplina le disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi previsti dall’investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”. Per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura "Nuove imprese a tasso zero" (NITO-ON), sono previste le risorse del PNRR stanziate dal Decreto interministeriale 24 novembre 2021, pari complessivamente a 100 milioni di euro. Con circolare 4 maggio 2022, n. 168851 sono stati definiti i requisiti e le condizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR destinate agli interventi previsti dall’investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”, nonché i termini a decorrere dai quali le imprese femminili interessate o le persone fisiche che intendono costituire un’impresa femminile potranno ricevere il predetto sostegno finanziario. 2. A chi si rivolge ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero si rivolge alle micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, su tutto il territorio nazionale. Sono ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani under 35 e da donne di tutte le età. La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute. Ad esempio, una società composta solo da un uomo over 35 e una donna/uomo under 35 non saranno ammessi al finanziamento, è richiesta una terza persona che abbia i requisiti. Accedono al finanziamento le imprese costituite entro i 5 anni precedenti con regole e modalità differenti a seconda che si tratti imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5. Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni 3. Cosa finanzia Le imprese possono richiedere il finanziamento per realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare le attività esistenti. La copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% da rimborsare in 10 anni. Non sono richieste garanzie in caso di finanziamenti inferiori a 250 mila euro; è prevista invece la garanzia sotto forma di privilegio speciale per i finanziamenti superiori a 250 mila euro È sempre richiesta l’ipoteca per i progetti di investimento che prevedono l’acquisto di un immobile. I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Sono previste due linee di finanziamento con programmi di spesa e regime di aiuti diversi, a seconda che le imprese siano costituite da non più di 3 anni oppure da almeno 3 e non più di 5 anni. Per le imprese fino a 3 anni Le imprese costituite da non più di 3 anni possono presentare progetti di investimento fino a 1,5 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. La copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% da rimborsare in 10 anni. Possono accedere ad un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto che non può superare il limite del 20% della spesa ammissibile. Le imprese possono richiedere anche un contributo per la copertura delle esigenze di capitale circolante collegate alle spese per materie prime e servizi necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa. Il contributo può arrivare fino al 20% delle spese di investimento. Alcuni esempi di spese del piano d’impresa Opere murarie e assimilate ( 30% investimento ammissibile) Macchinari, impianti e attrezzature Programmi informatici e servizi per l’ICT Brevetti, licenze e marchi Consulenze specialistiche ( 5% investimento ammissibile) Spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento Spese per la costituzione della società Per le imprese tra i 3 e i 5 anni Le imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5 possono presentare progetti che prevedono spese per investimento fino a 3 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti, nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. Le agevolazioni consistono nel mix di tasso zero e fondo perduto, che non può superare il limite del 15% della spesa ammissibile. Alcuni esempi di spese del piano d’impresa Acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% investimento ammissibile) Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile) Macchinari, impianti e attrezzature Programmi informatici Brevetti, licenze e marchi. Sono ammissibili le iniziative, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promosse nei seguenti settori: produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale; commercio di beni e servizi; turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza. I programmi di investimento proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000; nell’ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento. Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi, l’importo delle spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000. I programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. 4. Termini e modalità di presentazione delle istanze Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo n.123/1998. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti dalla circolare n. 117378 dell’8 aprile 2021. Con circolare n. 135072 del 20 aprile 2021 si rettifica parzialmente la circolare n. 117378 dell’8 aprile 2021 con l’introduzione del nuovo Allegato 1 – “Criteri e parametri di valutazione e punteggi” – recante le corrette specificazioni di valutazione dei piani di impresa, che sostituisce lo stesso di cui alla circolare 8 aprile 2021, n. 117378. Resta fermo tutto quanto previsto dalla circolare 8 aprile 2021, n. 117378. Con decreto direttoriale n. 683 del 16/03/2022 è disposta la riapertura dello sportello agevolativo per la presentazione delle domande a partire dalle ore 12.00 del 24 marzo 2022 . Avviso di rifinanziamento L’articolo 5 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 ( “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” ) ha disposto un rifinanziamento della misura per 15 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e favorire lo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale. Le domande vanno presentate attraverso la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia. Presenta la domanda - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa ( invitalia.it ). 5. Agevolazioni Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato , a tasso zero, della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile. Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d’uso. Per le imprese costituite da non più di 60 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 15% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie destinate al contributo a fondo perduto, le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato. Al fine di fornire un ulteriore sostegno alle imprese di più recente costituzione la misura prevede inoltre l’offerta di servizi di tutoraggio . 6. Modalità di erogazione Le agevolazioni sono erogate per stati avanzamento lavori (SAL) in non più di 5 quote, comprensive dell’ultima a saldo. Al fine di favorire maggiormente la sostenibilità finanziaria dei programmi di investimento, l’erogazione delle singole quote può avvenire a fronte della presentazione di titoli di spesa anche non quietanzati, purché nei limiti del 20% per cento delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL e del 30% per cento per i SAL successivi al primo. Resta fermo che per ogni quota diversa dalla prima l’impresa è tenuta alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente. In alternativa alle modalità di erogazione sopra indicate, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate purché vincolate ad un contratto di conto corrente di cui alla convenzione già stipulata tra il Ministero, il Soggetto gestore e l’Associazione Bancaria Italiana, in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri. È, inoltre, prevista la possibilità per l’impresa di richiedere, previa presentazione di fideiussione bancaria, l’erogazione di una prima quota di agevolazione, non superiore al 40 per cento dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione. 7. Normativa Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 maggio 2022, n. 168851 Decreto direttoriale 16 marzo 2022 Circolare n. 135072 del 20 aprile 2021 Decreto interministeriale 24 novembre 2021 Circolare del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese n. 117378 dell’8 aprile 2021 Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 dicembre 2020 . Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura