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- Salute | PITTINI
Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Salute Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 4 maggio 2025 Per raggiungere lo sviluppo sostenibile è fondamentale garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. Sono stati fatti grandi progressi per quanto riguarda l’aumento dell’aspettativa di vita e la riduzione di alcune delle cause di morte più comuni legate alla mortalità infantile e materna. Sono stati compiuti significativi progressi nell’accesso all’acqua pulita e all’igiene, nella riduzione della malaria, della tubercolosi, della poliomielite e della diffusione dell’HIV/AIDS. Nonostante ciò, sono necessari molti altri sforzi per sradicare completamente un’ampia varietà di malattie e affrontare numerose e diverse questioni relative alla salute, siano esse recenti o persistenti nel tempo. Fatti e cifre 1. Salute infantile • Ogni giorno muoiono 17.000 bambini in meno rispetto al 1990; tuttavia, ogni anno continuano a morire più di sei milioni di bambini prima del compimento del quinto anno d’età • Dal 2000, i vaccini contro il morbillo hanno prevenuto quasi 15,6 milioni di morti. • Nonostante decisi progressi a livello globale, una porzione crescente delle morti infantili avviene in Africa subsahariana e nell’Asia meridionale. Quattro su cinque morti infantili avvengono in queste regioni • I bambini nati in situazioni di povertà hanno quasi il doppio delle probabilità di morire prima del compimento del quinto anno d’età rispetto ai bambini nati nelle famiglie più ricche • I figli di madri istruite – anche di coloro che hanno completato soltanto la scuola primaria – hanno più probabilità di sopravvivere rispetto ai figli di madri senza alcuna istruzione. 2. Salute materna • La mortalità materna si è ridotta di quasi il 50% dal 1990 • In Asia orientale, nel Nordafrica e nell’Asia meridionale, la mortalità materna si è ridotta di circa due terzi • Tuttavia, il tasso di mortalità materna – ovvero la proporzione di madri che non sopravvivono al parto rispetto alle madri che invece sopravvivono – nelle regioni in via di sviluppo è ancora oggi 14 volte maggiore rispetto al tasso di mortalità materna delle regioni sviluppate • Un numero maggiore di donne sta ricevendo assistenza prenatale. Nelle zone in via di sviluppo, l’assistenza prenatale è aumentata dal 65% nel 1990 all’83% nel 2012 • Solo la metà delle donne che vivono nelle zone in via di sviluppo riceve la quantità raccomandata di assistenza medica di cui ha bisogno • Sempre meno adolescenti hanno figli nella maggior parte delle regioni in via sviluppo, ma i progressi hanno conosciuto un rallentamento. Il grande incremento nell’uso dei metodi anticoncezionali che ha caratterizzato gli anni ’90 non è stato replicato nella prima decade del 2000 • Lentamente, la richiesta di pianificazione familiare viene soddisfatta per un numero crescente di donne, ma la domanda sta aumentando rapidamente. 3. HIV/AIDS, malaria e altre malattie • Alla fine del 2014, 13,6 milioni di persone avevano accesso a terapie antiretrovirali • Nel 2013 sono esplose 2,1 milioni di nuove infezioni da HIV, il 38% in meno rispetto al 2001 • Alla fine del 2013, 35 milioni di persone vivevano con il virus dell’HIV • Nello stesso anno, 240.000 bambini sono stati infettati dal virus dell’HIV • Le nuove infezioni da HIV tra i bambini sono diminuite del 58% dal 2001 • A livello mondiale, gli adolescenti e le giovani donne sono vittime di disuguaglianze, esclusione, discriminazione e violenza per motivi di genere, il che li espone ad un maggior rischio di contrarre l’HIV • L’HIV è la causa principale di morte tra le donne in età riproduttiva in tutto il mondo • Le morti da tubercolosi tra le persone che vivono con il virus dell’HIV è diminuita del 36% dal 2004 • Nel 2013 si sono registrate 250.000 nuove infezioni da HIV tra gli adolescenti, due terzi delle quali hanno colpito le ragazze • L’AIDS è oggi la principale causa di morte tra gli adolescenti (dai 10 ai 19 anni) in Africa e la seconda causa più comune di morte tra gli adolescenti a livello mondiale • In molti luoghi, non viene rispettato il diritto delle adolescenti all’intimità e all’autonomia del proprio corpo; molte dichiarano che la loro prima esperienza sessuale è stata forzata • Nel 2013, 2,1 milioni di adolescenti vivevano con il virus dell’HIV • Tra il 2000 e il 2015, sono state evitate più di 6,2 milioni di morti per malaria, principalmente in bambini con età inferiore ai 5 anni in Africa subsahariana. Il tasso globale di incidenza della malaria si è ridotto del 37% e il tasso di mortalità del 58% • Tra il 2000 e il 2013 gli interventi di prevenzione, di diagnosi e di trattamento della tubercolosi hanno salvato 37 milioni di vite. Il tasso di mortalità da tubercolosi si è ridotto del 45% e il tasso di prevalenza del 41% tra il 1990 e il 2013. Traguardi 3.1 Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni 100.000 bambini nati vivi 3.2 Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. Tutti i paesi dovranno cercare di ridurre la mortalità neonatale ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini nati vivi e la mortalità dei bambini sotto i 5 anni di età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati vivi 3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate; combattere l’epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili 3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere benessere e salute mentale 3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol 3.6 Entro il 2020, dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali 3.7 Entro il 2030, garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare, l’informazione, l’educazione e l’integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali 3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti 3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo 3.a Rafforzare l’attuazione del Quadro Normativo della Convenzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul Controllo del Tabacco in modo appropriato in tutti i paesi 3.b Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le malattie trasmissibili e non trasmissibili che colpiscono soprattutto i paesi in via di sviluppo; fornire l’accesso a farmaci e vaccini essenziali ed economici, in conformità alla Dichiarazione di Doha sull’Accordo TRIPS e la Sanità Pubblica, che afferma il diritto dei paesi in via di sviluppo ad utilizzare appieno le disposizioni dell’Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuali contenenti le cosiddette “flessibilità” per proteggere la sanità pubblica e, in particolare, fornire l’accesso a farmaci per tutti 3.c Aumentare considerevolmente i fondi destinati alla sanità e alla selezione, formazione, sviluppo e mantenimento del personale sanitario nei paesi in via di sviluppo, specialmente nei meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo 3.d Rafforzare la capacità di tutti i Paesi, sopratutto dei Paesi in via di sviluppo, di segnalare in anticipo, ridurre e gestire i rischi legati alla salute, sia a livello nazionale che globale Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Fame | PITTINI
Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Fame Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile 4 maggio 2025 È giunto il momento di ri-considerare come coltiviamo, condividiamo e consumiamo il cibo. Se gestite bene, l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca possono offrire cibo nutriente per tutti e generare redditi adeguati, sostenendo uno sviluppo rurale centrato sulle persone e proteggendo l’ambiente allo stesso tempo. Tuttavia, al giorno d’oggi, i nostri suoli, fiumi, oceani, foreste e la nostra biodiversità si stanno degradando rapidamente. Il cambio climatico sta esercitando pressioni crescenti sulle risorse dalle quali dipendiamo, aumentando i rischi associati a disastri ambientali come siccità e alluvioni. Molte donne delle zone rurali non sono più in grado di sostenersi con i proventi ricavati dalle loro terre, e sono quindi obbligate a trasferirsi in città alla ricerca di opportunità. E’ necessario un cambiamento profondo nel sistema mondiale agricolo e alimentare se vogliamo nutrire 795 milioni di persone che oggi soffrono la fame e gli altri 2 miliardi di persone che abiteranno il nostro pianeta nel 2050. Il settore alimentare e quello agricolo offrono soluzioni chiave per lo sviluppo, e sono vitali per l’eliminazione della fame e della povertà. Fatti e cifre 1. Fame • Circa 795 milioni di persone nel mondo – ovvero una persona su nove – sono denutrite. • La maggior parte delle persone che nel mondo soffre la fame vive in Paesi in via di sviluppo, dove il 12,9% della popolazione è denutrita. • L’Asia è il continente con il maggior numero di persone che soffrono la fame: due terzi della popolazione totale. Negli ultimi anni la percentuale si è ridotta in Asia meridionale, ma è aumentata leggermente in Asia occidentale. • I maggiori problemi di denutrizione si rilevano in Asia meridionale, con quasi 281 milioni di persone denutrite. In Africa subsahariana, le proiezioni per il periodo 2014-2016 indicano un tasso di denutrizione di quasi il 23%. • La malnutrizione provoca quasi la metà (45%) delle morti nei bambini al di sotto dei cinque anni: 3,1 milioni di bambini all’anno • Nel mondo, un bambino su quattro soffre di ritardo nella crescita. Nei Paesi in via di sviluppo, la proporzione può salire a 1 su 3 • Nelle regioni in via di sviluppo, 66 milioni di bambini che possiedono un’età per frequentare la scuola primaria vanno a scuola affamati, con 23 milioni solo in Africa. 2. Sicurezza alimentare • L’agricoltura è il settore che impiega il maggior numero di persone in tutto il mondo, fornendo mezzi di sostentamento per il 40% della popolazione mondiale. È la principale fonte di reddito e di lavoro per le famiglie rurali più povere • 500 milioni di piccole aziende agricole nel mondo, la maggior parte delle quali dipende da risorse piovane, forniscono l’80% del cibo che si consuma nella maggior parte del mondo sviluppato. Investire nei piccoli agricoltori, sia donne sia uomini, è la strada migliore per aumentare la sicurezza alimentare e la nutrizione dei più poveri, e per aumentare la produzione alimentare per i mercati locali e globali • Dal 1900, il settore agricolo ha perso il 75% della varietà delle colture. Un uso migliore della biodiversità agricola può contribuire ad un’alimentazione più nutriente, a migliori mezzi di sostentamento per le comunità agricole e a sistemi agricoli più resilienti e sostenibili • Se le donne attive in agricoltura avessero pari accesso alle risorse rispetto agli uomini, il numero delle persone che soffre la fame nel mondo potrebbe ridursi fino a 150 milioni • 1,4 miliardi di persone non hanno accesso all’elettricità; la maggior parte di queste persone vive in aree rurali delle regioni in via di sviluppo. In molte regioni, la scarsità energetica rappresenta uno dei principali ostacoli all’obiettivo di ridurre la fame e di assicurare che il mondo produca cibo sufficiente a soddisfare la domanda futura. Traguardi 2.1 Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e le persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l’anno 2.2 Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione; raggiungere, entro il 2025, i traguardi concordati a livello internazionale contro l’arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età; soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in gravidanza e allattamento e le persone anziane 2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala, in particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori, anche attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole 2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo 2.5 Entro il 2020, mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli animali da allevamento e domestici e delle specie selvatiche affini, anche attraverso banche di semi e piante diversificate e opportunamente gestite a livello nazionale, regionale e internazionale; promuovere l’accesso e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche e della conoscenza tradizionale associata, come concordato a livello internazionale 2.a Aumentare gli investimenti, anche attraverso il miglioramento della cooperazione internazionale, in infrastrutture rurali, ricerca agricola e formazione, sviluppo tecnologico e le banche di geni vegetali e animali, al fine di migliorare la capacità produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati 2.b Correggere e prevenire restrizioni commerciali e distorsioni nei mercati agricoli mondiali, anche attraverso l’eliminazione parallela di tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni agricole e di tutte le misure di esportazione con effetto equivalente, conformemente al mandato del Doha Development Round 2.c Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime alimentari e loro derivati e facilitare l’accesso rapido alle informazioni di mercato, incluse le riserve di cibo, al fine di contribuire a limitare l’instabilità estrema dei prezzi dei beni alimentari Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Povertà | PITTINI
Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Povertà Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 4 maggio 2025 Gli indici di povertà estrema si sono ridotti di più della metà dal 1990. Nonostante si tratti di un risultato notevole, nelle zone in via di sviluppo una persona su cinque vive ancora con meno di 1,25 dollari al giorno e ci sono molti milioni di persone che ogni giorno guadagnano poco più di tale somma. A ciò si aggiunge che molte persone sono a rischio di ricadere n ella povertà. La povertà va ben o ltre la sola mancanza di guadagno e di risorse per assicurarsi da vivere in maniera sostenibile. Tra le sue manifestazioni c’è la fame e la malnutrizione, l’accesso limitato all’istruzione e agli altri servizi di base, la discriminazione e l’esclusione sociale, così come la mancanza di partecipazione nei processi decisionali. La crescita economica deve essere inclusiva, allo scopo di creare posti di lavoro sostenibili e di promuovere l’uguaglianza. Fatti e cifre • 836 milioni di persone vivono ancora in povertà estrema • Circa una persona su cinque nelle regioni in via sviluppo vive con meno di 1,25 dollari al giorno • La stragrande maggioranza delle persone che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno appartiene a due regioni: Asia meridionale e Africa subsahariana • Elevati indici di povertà sono frequenti nei paesi piccoli, fragili e colpiti da conflitti • Un bambino al di sotto dei cinque anni su sette non possiede un’altezza adeguata alla sua età • Nel 2014, ogni giorno 42.000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case in cerca di protezione a causa di conflitti. Traguardi 1.1 Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente misurata sulla base di coloro che vivono con meno di $ 1,25 al giorno 1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le età che vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali 1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabile 1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili, abbiano uguali diritti alle risorse economiche, insieme all’accesso ai servizi di base, proprietà privata, controllo su terreni e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, nuove tecnologie appropriate e servizi finanziari, tra cui la microfinanza 1.5 Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, catastrofi e shock economici, sociali e ambientali 1.a Garantire una adeguata mobilitazione di risorse da diverse fonti, anche attraverso la cooperazione allo sviluppo, al fine di fornire mezzi adeguati e affidabili per i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, attuando programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue forme 1.b Creare solidi sistemi di politiche a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri e sensibili alle differenze di genere, per sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla povertà Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Resto al Sud | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Resto al Sud commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Fino a 200.000 euro per chi apre un’impresa nel Sud Italia. Sono concessi contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a tasso zero per una copertura totale delle spese ammissibili. I contributi a fondo perduto gestiti a livello nazionale sono spesso destinati alle aree più svantaggiate d’Italia, ossia laddove la nascita e lo sviluppo delle imprese presentano maggiori criticità. Per sopperire a queste difficoltà, esiste una misura ad hoc destinata alle regioni meridionali: Resto al Sud 2024 . Stiamo parlando di un programma di contributi gestito e promosso da Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) per stimolare la creazione di nuove aziende nelle regioni del Sud e Centro Sud Italia . Attiva da molti anni, questa misura è stata rinnovata per il 2024 con alcune novità, come la conferma di un requisito anagrafico più ampio rispetto al passato. Possono infatti partecipare a Resto al Sud soggetti fino a 55 anni di età. Un’altra novità rispetto al passato è che il bando si rivolge anche a chi apre un’impresa in isole minori marittime, lagunari e lacustri in diverse aree del territorio nazionale. In questo caso, quindi, viene superato il requisito geografico che vede la misura strettamente legata ai territori del Sud Italia. Come funziona il bando Resto al Sud Ma come funziona Resto al Sud 2024? Introdotto dal Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017, l’obiettivo del progetto Resto al Sud è supportare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e professionali nelle regioni coinvolte. In particolare queste sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia. Alle suddette regioni si aggiungono poi territori con particolare carattere di criticità: le aree di Lazio, Marche e Umbria interessate dal cratere sismico del Centro Italia ; le isole minori del Centro-Nord , nonché quelle lagunari e lacustri. L’agevolazione viene corrisposta con un mix di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a tasso zero, andando a coprire ciascuno fino al 50% dei costi ammissibili al progetto. Complessivamente l’agevolazione può quindi coprire il 100% delle spese . Le agevolazioni non possono superare i 200.000 euro nel caso di società composte da 4 soci. Mentre per il singolo richiedente, la somma massima è di 50.000 euro. Le imprese esercitate in forma individuale possono ottenere un contributo massimo di 60.000 euro. Resto al Sud 2024: i requisiti per gli imprenditori Possono ottenere i contributi del bando Resto al Sud 2024 gli imprenditori e gli aspiranti imprenditori che soddisfano i seguenti requisiti. Età compresa tra 18 e 55 anni ; Residenza in una delle zone d’Italia sopraindicate o che stanno trasferendo la propria residenza presso uno dei suddetti territori (termine massimo entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria del bando); Non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio; Non hanno ottenuto negli ultimi 3 anni agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità; Non dispongono di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averne per l’intera durata della misura di finanziamento; Sono titolari di imprese di nuova costituzione o ne stanno costituendo una (termine massimo entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria). Resto al sud 2024, le attività finanziabili Grazie ad una dotazione finanziaria di 1 miliardo e 250 milioni di euro, Resto al Sud permette il finanziamento di un ampio ventaglio di attività. Sono infatti finanziabili progetti di autoimprenditorialità nei seguenti settori. Industria; Artigianato; Trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; Servizi alle imprese e alle persone; Turismo; Commercio; Attività libero professionali (in forma societaria o individuale). Sono escluse dalla platea le attività agricole . Chi desidera intraprendere un percorso di autoimprenditorialità in questo settore o ha un’azienda agricola costituita da poco può comunque approfittare di agevolazioni specifiche a livello nazionale e regionale. Ad esempio il bando per i contributi agricoltura recentemente pubblicato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Come presentare domanda per il bando Resto al Sud A dispetto di quanto accade con la maggior parte dei bandi per contributi e finanziamenti agevolati, il bando Resto al Sud 2024 non prevede termini specifici. Le domande possono essere inoltrate in qualsiasi momento ad Invitalia tramite il sito ufficiale dell’ente. Non vi è quindi una scadenza da rispettare, né una graduatoria. Ma è consigliabile procedere con l’invio dell’istanza il prima possibile perché le richieste vengono valutate in base all’ordine cronologico di presentazione. Non perdere tempo: compila il modulo al lato per ricevere una consulenza dai nostri esperti di finanza agevolata e cogli l’occasione di ottenere contributi per la tua azienda. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Catene di approvvigionamento strategiche | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Catene di approvvigionamento strategiche [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è 2. A chi si rivolge 3. Cosa finanzia 4. Agevolazioni concedibili 5. Come funziona 6. Modalità e termini presentazione domande 7. Normativa Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Imposta sul reddito | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario Giorno pubblicazione 21 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 5 maggio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista < Indietro Imposta sul reddito Requisiti Per accedere alla tassazione agevolata del regime forfettario nel 2025, quindi al 15% o al 5% per le nuove attività, bisogna rispettare una serie di requisiti fissati dalla legge. Come ribadito dalla Circolare 32/2023 dell’Agenzia delle Entrate, per far parte di questo regime fiscale agevolato è necessario : aver conseguito ricavi o compensi fino a 85.000 euro nell’anno fiscale 2024 , ad esclusione di quelli legati all’adeguamento agli studi di settore e ai beni immobili usati per l’attività professionale, artistica o d’impresa; aver sostenuto spese non oltre 20.000 euro nel 2024 per il pagamento di dipendenti, collaboratori e altri oneri per lavoro accessorio; non aver ricevuto redditi da lavoro dipendente o assimilati nel 2024 oltre i 30.000 euro . Per usufruire delle agevolazioni del regime forfettario e ottenere la flat tax al 5% o al 15% è necessario inoltre essere residenti in Italia . Per quanto riguarda invece chi esercita più attività, ossia caratterizzate da codici ATECO diversi, in questo caso per valutare la possibilità di accedere o meno al regime forfettario bisogna tenere in considerazione il valore più elevato tra i ricavi e compensi percepiti dalle differenti attività. Tassazione sostitutiva Chi possiede i requisiti previsti dalla legge e aderisce al regime forfettario nel 2025 può usufruire di una tassazione sostitutiva dell’Irpef. In particolare, ai redditi generati dall’attività si applica un’imposta unica o flat tax del 15%, già prevista negli anni precedenti e confermata anche per il 2025. Questa tassazione viene calcolata sul reddito imponibile , un importo che si ottiene applicando ai compensi percepiti o ai ricavi conseguiti durante l’anno un apposito coefficiente di redditività . Questo coefficiente varia in base all’attività esercitata e al conseguente codice ATECO di riferimento, secondo delle specifiche tabelle previste dall’Allegato 2 della Legge n. 145/2018. Ad esempio , se un negozio che si occupa di vendita al dettaglio ha generato ricavi nell’anno per 55.000 euro, poiché a questa attività si applica un coefficiente di redditività del 40% si ottiene un reddito imponibile di 22.000 euro. Dal reddito lordo, però, si possono dedurre gli oneri previdenziali obbligatori. Ipotizzando un ammontare dei contributi INPS di 5.000 euro, è possibile calcolare un reddito netto di 17.000 euro. A questo si applica la tassazione agevolata per i forfettari del 15%, arrivando a un’imposta sostitutiva di 2.550 euro. Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo soggetto ad imposta sostitutiva è determinato applicando, per ciascuna attività, il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (principio di cassa). Tassazione del 5% per le nuove attività Il regime forfettario è l’unico regime fiscale in Italia ad offrire una tassazione così competitiva ai titolari di partita IVA. Tuttavia, oltre alla flat tax del 15% è disponibile anche una tassazione del 5% per le nuove attività. Si tratta di un’ulteriore agevolazione per i contribuenti che possiedono determinati requisiti, confermata anche per il 2025, che in certi casi permette di usufruire di una flat tax ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività. Per accedere a questa agevolazione è necessario rispettare alcuni requisiti, tra cui: l’attività non deve rappresentare la prosecuzione di un’attività precedentemente svolta in forma di lavoro autonomo o dipendente; il titolare della partita IVA oggetto della tassazione agevolata con imposta sostitutiva al 5% non deve aver esercitato nei tre anni precedenti attività professionale, artistica o d’impresa in nessuna forma, neppure familiare o associata; qualora si prosegua l’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, in questo caso la legge permette di beneficiare della flat tax al 5% se l’importo complessivo dei compensi o dei ricavi generati durante l’anno non oltrepassa il limite di 85.000 euro necessario per accedere al regime forfettario. Tipologia di attività Coefficiente di redditività Industrie alimentari e delle bevande (codice attività 40% Commercio all'ingrosso e al dettaglio (cod. 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9) 40% Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice attività 47.81) 40% Commercio ambulante di altri prodotti (codice attività 47.82 e 47.89) 54% Costruzioni e attività immobiliari (codice attività 41, 42, 43, 68) 86% Intermediari del commercio (codice attività 46.1) 62% Servizi di alloggio e di ristorazione (codice attività 55 e 56) 40% Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione,servizi finanziari ed assicurativi (codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88) 78% Altre attività (codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99) 67% Altre agevolazioni Senza dubbio la tassazione ridotta è il principale vantaggio del regime forfettario 2025, ma non è l’unico beneficio disponibile per chi fa parte di questo regime fiscale agevolato. I cosiddetti forfettari, infatti, possono usufruire di altri importanti vantaggi che semplificano la gestione dell’attività e consentono di essere più competitivi sul mercato. Tra i benefici più rilevanti ci sono: esenzione ai fini IVA, sia sui ricavi e i compensi percepiti che in merito al diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; esonero dalla liquidazione e dal pagamento dell’IVA, ad eccezione degli acquisti dall’estero e di operazioni di acquisto soggette al reverse-charge; esonero dalla registrazione delle fatture emesse in merito ai corrispettivi e agli acquisti; esenzione di tenuta e conservazione di documenti e registri, ad esclusione di fatture, documenti d’acquisto e bollette doganali di importazione; esonero dalla dichiarazione annuale IVA; in merito ai compensi o ai ricavi percepiti, i titolari di partita IVA in regime forfettario non sono soggetti alla ritenuta d’acconto, ma bisogna indicare in fattura che si è soggetti all’applicazione di questo regime fiscale agevolato; esonero dalla ritenuta alla fonte sugli emolumenti corrisposti e dall’obbligo di registrazione e conservazione delle scritture contabili, ad eccezione della ritenuta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati; esonero dagli indici sintetici di affidabilità fiscale applicati all’attività. Inoltre, come previsto dal D.Lgs. 180/2024, dal 1° gennaio 2025 è possibile emettere la fattura semplificata anche per importi superiori i 400 euro. Bisogna ricordare anche che i forfettari devono comunque certificare i corrispettivi conseguiti e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali in modo conforme. In più, dal 1° gennaio 2024 anche chi aderisce al regime forfettario è sottoposto all’obbligo di fatturazione elettronica. Il modo più efficiente per gestire questi adempimenti è dotarsi di un software per la fatturazione elettronica , per semplificare l’emissione e la ricezione delle fatture in formato elettronico e concentrarsi sulla propria attività. L’opzione migliore al giorno d’oggi è rappresentata dai software gestionali in cloud, per gestire tutti i processi aziendali da qualunque luogo e in ogni momento, usufruendo della massima flessibilità e sicurezza oltre alla conservazione a norma per 10 anni dei documenti fiscali elettronici come previsto dalla legge. Compensi a titolo di diritto d'autore I compensi a titolo di diritto d'autore percepiti durante il regime forfetario, se connaturati con l'attività di lavoro autonomo svolta: beneficiano della deduzione forfetaria prevista dall’art. co. 8 del TUIR, nella misura del 25%, ovvero del 40% se l'autore ha un'età inferiore a 35 anni; si cumulano con gli altri compensi percepiti dal professionista, soggetti ai coefficienti di redditività predetti, e sull'ammontare complessivo è applicata l'imposta sostitutiva; sono soggetti alle stesse modalità di certificazione dei compensi previste per il regime agevolato, con conseguente esclusione dalla ritenuta d'acconto. Imposta di bollo addebitata in fattura L'importo dell'imposta di bollo applicata in fattura dal contribuente forfetario e chiesto a rimborso al cliente assume "natura di ricavo o compenso" e concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Deduzione dei contributi previdenziali Dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi (art. 1 co. 64 della L. - 190/2014). L'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo IRPEF, ai sensi dell'art. 10 del TUIR. Ove il contribuente in regime forfetario sia fiscalmente a carico, l'eventuale eccedenza dei contributi può essere dedotta, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del TUIR, dai familiari indicati nell'art. 433 c.c. Contributi per il riscatto degli anni di laurea Non sono deducibili dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva i contributi previdenziali versati per il riscatto degli anni di laurea, in quanto non versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Eccedenza a credito utilizzata in compensazione L'eccedenza di contributi previdenziali dedotti dal reddito soggetto al regime forfetario e utilizzata in compensazione nel corso dell'anno successivo va assoggettata a tassazione nell'ambito dello stesso regime impositivo in cui la somma compensata era stata originariamente dedotta. Operativamente, occorre portare in riduzione dai contributi previdenziali deducibili, indicati nel rigo LM35 del modello REDDITI PF, l'importo del credito INPS utilizzato in compensazione. Indeducibilità dei contributi INAIL I premi INAIL versati per la posizione assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non avendo natura di contributi previdenziali, sono esclusi dalla determinazione del reddito. Perdite fiscali pregresse Dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva sono scomputabili le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR (art. 1 co. 68 della L. 190/2014). Irrilevanza di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive Non partecipano alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, anche se riferite a beni acquistati prima dell'accesso al regime, così come le sopravvenienze, sia attive che passive. Cessione d'azienda Nell'ambito di una cessione d'azienda che si realizzi durante il regime forfetario sarebbe assoggettato a tassazione l'importo del corrispettivo relativo all'avviamento. Imposta sostitutiva Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15%. Riduzione dell'aliquota per inizio attività I soggetti che iniziano l'attività possono beneficiare della riduzione al 5% dell'aliquota d'imposta per i primi 5 anni dell'attività (art. 1 co. 65 della L. 190/2014). Per usufruire dell'agevolazione: il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare di ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non dev'essere superiore a 85.000 euro. La sussistenza della "mera prosecuzione" con altra precedente attività va valutata sotto il profilo sostanziale, ossia verificando se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative. La prosecuzione rileva anche quando la cessazione del precedente rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente oppure si tratti di attività già svolte dal contribuente all'estero. La continuità con la precedente attività non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi, ovvero quando la precedente attività abbia il carattere di marginalità economica, ossia il lavoro dipendente o assimilato sia svolto, in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi. Versamento All'imposta sostitutiva si applicano le medesime disposizioni in materia di versamento dell'IRPEF (art. 1 co. 64 della L. 190/2014). Pertanto, i contribuenti che applicano il regime in esame: provvedono alla determinazione degli acconti d'imposta; applicano le disposizioni in materia di compensazione e di rateazione. Per il versamento dell'imposta sostitutiva, occorre riportare nella sezione Erario del modello F24 i seguenti codici: 1. 1790 - acconto prima rata; 2. 1791 - acconto seconda rata o unica soluzione; 3. 1792 – saldo 4. 8944 - sanzione per ravvedimento; 5. 1944 - interessi per ravvedimento. Esonero dalla tenuta delle scritture contabili I soggetti forfetari sono esonerati, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Esonero dagli ISA I contribuenti in regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma sono tenuti ad indicare specifiche informazioni relative all'attività in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RS del modello REDDITI PF) (art. 1 co. 73 della L. 190/2014). I dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. In un'ottica di semplificazione, tali obblighi informativi sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli REDDITI, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. Comunicazione dei dati per il periodo d'imposta 2021 Limitatamente al periodo d'imposta 2021 (modello REDDITI PF 2022), gli obblighi informativi sono adempiuti entro il 30.11.2024, al fine di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario con i principi della L. 9.8.2023 n. 111, in materia di concordato preventivo biennale (art. 6 del DL 132/2023). Fruibilità di agevolazioni Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario (art. 1 co. 75 della L. 190/2014). @ riproduzione riservata Previous Next
- Transizione industriale | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Transizione industriale commercialista Data pubblicazione: 3 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Transizione industriale: il sostegno del Mimit Fino all’8 aprile è possibile inviare la domanda sul sito di Invitalia per contributi a fondo perduto su efficienza energetica, economia circolare, riduzione delle emissioni. Con una dotazione di 400 milioni di euro a valere sul Pnrr, il fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche Ue sulla lotta ai cambiamenti climatici. Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Fino all’8 aprile sarà possibile inviare la domanda tramite la piattaforma di Invitalia ( https://www.invitalia.it ). I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva e perseguire almeno una maggiore efficienza energetica in termini di attività d’impresa o un uso efficiente delle risorse anche attraverso il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate. La graduatoria sarà pubblicata entro il 30 maggio 2025. Maggiori informazioni sul sito https://www.mimit.gov.it . TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- A_Sommario | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > A_Sommario Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 Testo unico del 22/12/1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 Articolo 1 Presupposto dell'imposta. Articolo 2 Soggetti passivi. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.1, comma 89 legge 24 dicembre 2007 n.244). Articolo 3 Base imponibile. Articolo 4 Coniugi e figli minori. Articolo 5 Redditi prodotti in forma associata. (N.D.R.: Vedi artt. 7, 8 e 9 L. 27 dicembre 2002 n. 289). Articolo 6 Classificazione dei redditi. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993 n. 537, introdotto dall'art. 2, ottavo comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289, nella determinazione dei redditi di cui al primo comma, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti). Articolo 7 Periodo d'imposta. Articolo 8 Determinazione del reddito complessivo. Articolo 9 Determinazione dei redditi e delle perdite. Articolo 10 Oneri deducibili. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244). Articolo 10 bis Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione ( NDR: ora art. 11. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 2, quarto comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289, la deduzione di cui all'art. 10-bis non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando quanto previsto dagli artt. 50, secondo comma, D.L.G. 15 dicembre 1997 n. 446 e 1, quarto comma, D.L.G. 28 settembre 1998 n. 360). Articolo 11 Determinazione dell'imposta. Articolo 12 Detrazioni per carichi di famiglia. Articolo 13 Altre detrazioni. Articolo 13 bis Detrazioni per oneri. ( NDR: ora art. 15). Articolo 13 ter Detrazioni per canoni di locazione. ( NDR: ora art. 16. ) (N.D.R.: "Le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. h) nn. 1 e 2 L. n. 388 del 23/12/2000 si applicano, ai sensi del successivo comma 8 dello stesso art. 4 a decorrere dal periodo di imposta 2000; le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. h) n. 3 a decorrere dal periodo di imposta 2001"). Articolo 14 Altre detrazioni. ( NDR: ex art. 13). Articolo 15 Detrazioni per oneri. (NDR: ex art.13-bis). Articolo 16 Detrazioni per canoni di locazione. (NDR: ex art.13-ter. Ai sensi dell'art.1, comma 10, legge 24 dicembre 2007, n.244 le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007). Articolo 16 bis Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). Articolo 17 Tassazione separata. (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell'art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252). Articolo 17 bis Prestazioni soggette ad imposta. ( NDR: ora art. 20). Articolo 18 Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera. ( NDR: ex art. 16 bis). Articolo 19 Indennita' di fine rapporto. (NDR: ex art. 17). Articolo 20 Prestazioni pensionistiche. (NDR: ex art. 17-bis). Articolo 20 bis Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione. Articolo 21 Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente. ( NDR: ex art. 18). Articolo 22 Scomputo degli acconti. ( NDR: ex art. 19). Articolo 23 Applicazione dell'imposta ai non residenti. (NDR: ex art. 20). Articolo 24 Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti. (NDR: ex art.21). Articolo 25 Redditi fondiari. ( NDR: ex art. 22). Articolo 26 Imputazione dei redditi fondiari. Articolo 27 Reddito dominicale dei terreni. Articolo 28 Determinazione del reddito dominicale. Articolo 29 Variazioni del reddito dominicale. Articolo 30 Denuncia e decorrenza delle variazioni. Articolo 31 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali. Articolo 32 Reddito agrario. Articolo 33 Imputazione del reddito agrario. Articolo 34 Determinazione del reddito agrario. Articolo 35 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali. Articolo 36 Reddito dei fabbricati. Articolo 37 Determinazione del reddito dei fabbricati (ex art. 34). Articolo 38 Variazioni del reddito dei fabbricati. Articolo 39 Decorrenza delle variazioni. Articolo 40 Fabbricati di nuova costruzione. Articolo 41 Unita' immobiliari non locate. Articolo 42 Costruzioni rurali. Articolo 43 Immobili non produttivi di reddito fondiario (NDR: ex art. 40). Articolo 44 Redditi di capitale. Articolo 45 Determinazione del reddito di capitale (ex art. 42). Articolo 46 Versamenti dei soci. Articolo 47 Utili da partecipazione (ex art. 44). Articolo 48 Redditi imponibili ad altro titolo. Articolo 48 bis Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (NDR: ora art. 52). Articolo 49 Redditi da lavoro dipendente. Articolo 50 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (NDR: ex art. 47). Articolo 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente (ex art. 48). Articolo 52 Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha recato modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252). Articolo 53 Redditi di lavoro autonomo. Articolo 54 Determinazione del reddito di lavoro autonomo. (NDR: ex art.50. In relazione al comma 3-bis vedasi l'art.1, comma 403, legge 27 dicembre 2006 n. 296). Articolo 55 Redditi d'impresa. Articolo 56 Determinazione del reddito d'impresa. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l'art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 56 bis Altre attivita' agricole. (N.D.R.: Articolo inserito dall'art. 2, comma 6, legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 15, comma 2, lett. b), decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99). Articolo 57 Ricavi. Articolo 58 Plusvalenze (1). Articolo 59 Dividendi. (NDR: ex art. 56. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 60 Spese per prestazioni di lavoro. Articolo 61 Interessi passivi (ex art.63). Articolo 62 Pro rata patrimoniale (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 63 Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese. Articolo 64 Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa. Articolo 65 Beni relativi all'impresa. (NDR: ex art. 77). Articolo 66 Imprese minori. (NDR: ex art. 79). Articolo 67 Redditi diversi. Articolo 68 Plusvalenze (ex art.82). Articolo 69 Premi, vincite e indennita'. Articolo 70 Redditi di natura fondiaria. Articolo 71 Altri redditi. (NDR: ex art. 85. Contiene anche le modifiche apportate dall'art.2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n. 350). Articolo 72 Presupposto dell'imposta. Articolo 73 Soggetti passivi (ex art. 87). Articolo 74 Stato ed enti pubblici. Articolo 75 Base imponibile. Articolo 76 Periodo d'imposta. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 77 Aliquota dell'imposta (ex art.91). Articolo 78 Detrazione d'imposta per oneri. Articolo 78 bis Altre attivita' agricole. (N.D.R.: Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Ai sensi dell'art. 15 D.L.G. 29 marzo 2004, n. 99 il presente articolo è ora divenuto art. 56-bis del presente testo unico). Articolo 79 Scomputo degli acconti. Articolo 80 Riporto o rimborso delle eccedenze (ex art. 94). (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 81 Reddito complessivo. Articolo 82 Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali. Articolo 83 Determinazione del reddito complessivo (ex art.52). Articolo 84 Riporto delle perdite. (ex art.102) Articolo 85 Ricavi. Articolo 86 Plusvalenze patrimoniali. Articolo 87 Plusvalenze esenti. Articolo 88 Sopravvenienze attive. Articolo 89 Dividendi ed interessi. (N.d.R.: ex art.56) Articolo 90 Proventi immobiliari. (ex art. 57) Articolo 91 Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito. Articolo 91 bis Detrazione di imposta per oneri. ( NDR:; ora art. 78. ) (N.D.R.: "Le modifiche introdotte dall'art.37 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000"). Articolo 92 Variazioni delle rimanenze. Articolo 92 bis Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese (N.D.R.: Ai sensi dell'art.81, comma 20 decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 le disposizioni del presente decreto decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 giugno 2008. Vedasi anche i commi 21 e seguenti dell'art.81 del citato decreto-legge n.112 del 2008 per le disposizioni di prima applicazione del presente articolo). Articolo 93 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Articolo 94 Valutazione dei titoli. (N.D.R.: ex art.61) Articolo 95 Spese per prestazioni di lavoro. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 96 Interessi passivi. (ex art.63) Articolo 96 bis Dividendi distribuiti da societa' non residenti. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 1 si applicano agli utili percepiti nel periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2-ter dell'art. 96-bis del TU n. 917 del 1986.") Articolo 97 Pro rata patrimoniale. Articolo 98 Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 99 Oneri fiscali e contributivi. Articolo 100 Oneri di utilita' sociale. (N.D.R.: ex art.65.) Articolo 101 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite (N.D.R : ex art.66.) Articolo 102 Ammortamento dei beni materiali. (ex art.67) Articolo 102 bis Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attivita' regolate. Articolo 103 Ammortamento dei beni immateriali. (ex art.68) Articolo 103 bis Enti creditizi e finanziari. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.") Articolo 104 Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili. (ex art. 69) Articolo 105 Accantonamenti di quiescenza e previdenza. (ex art. 70) (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell'art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252.) Articolo 105 bis Versamenti integrativi Articolo 106 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti (ex art.71) Articolo 106 bis Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 1 hanno effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000.") Articolo 107 Altri accantonamenti. (ex art. 73) Articolo 108 Spese relative a piu' esercizi. (ex art.74) Articolo 109 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa. (ex artt.75 e 98) Articolo 109 bis Regime forfetario degli enti non commerciali. Articolo 110 Norme generali sulle valutazioni. (N.D.R.: ex art.76.) Articolo 110 bis Detrazione di imposta per oneri. (N.D.R. "La detrazione del 19 per cento, disposta dall'art. 49 DLG n. 446 del 1997, si applica per gli oneri sostenuti dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.") Articolo 111 Imprese di assicurazioni. (N.D.R.: ex art.103.) Articolo 111 bis Perdita della qualifica di ente non commerciale. Articolo 111 ter Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. Articolo 112 Operazioni fuori bilancio. (ex art. 103-bis) (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art. 1, comma 61 legge 24 dicembre 2007 n.244.) Articolo 113 Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari. Articolo 114 Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi. (N.D.R.: ex art. 104. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 115 Opzione per la trasparenza fiscale. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.16, comma 5, decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175.) Articolo 116 Opzione per la trasparenza fiscale delle societa' a ristretta base proprietaria. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l'art.36, commi 11 e 17, D.L. 4 luglio 2006 n.223.) Articolo 117 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti. Articolo 118 Effetti dell'esercizio dell'opzione. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 8, comma 7, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 119 Condizioni per l'efficacia dell'opzione. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo vedasi l' art.16, comma 5, decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175.) Articolo 120 Definizione del requisito di controllo. Articolo 121 Obblighi delle societa' controllate. Articolo 121 bis Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Articolo 122 Obblighi della societa' o ente controllante. Articolo 123 Regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 8, comma 7, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 123 bis Scissione di societa'. Articolo 124 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio. Articolo 125 Mancato rinnovo dell'opzione. Articolo 126 Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione. Articolo 127 Responsabilita'. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 8, comma 7, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 127 bis Disposizioni in materia di imprese estere partecipate. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le disposizioni dettate dall'art. 127-bis si applicano ai redditi relativi al periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 dello stesso art. 127-bis.") Articolo 128 Norma transitoria. Articolo 129 Disposizioni applicative. Articolo 130 Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Articolo 131 Effetti dell'esercizio dell'opzione. Articolo 132 Condizioni per l'efficacia dell'opzione. Articolo 133 Definizione del requisito di controllo. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 134 Obblighi della societa' od ente controllante e rettifiche di consolidamento. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l'art.1, comma 34 legge 24 dicembre 2007 n.244) Articolo 135 Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 136 Determinazione dell'imposta dovuta. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 137 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validita' dell'opzione. Articolo 138 Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o piu' controllate non residenti. Articolo 139 Mancato rinnovo dell'opzione. Articolo 139 bis Recupero delle perdite compensate. Articolo 140 Coordinamento con l'articolo 167. Articolo 141 Norma transitoria. Articolo 142 Disposizioni applicative. Articolo 143 Reddito complessivo. (ex art. 108) Articolo 144 Determinazione dei redditi. (ex art. 109) Articolo 145 Regime forfetario degli enti non commerciali. (ex art. 109-bis) Articolo 146 Oneri deducibili. (ex art. 110) Articolo 147 Detrazione d'imposta per oneri. (N.D.R.: ex art.110-bis. Le dispozioni del presente articolo come modificato, da ultimo, dall'art.13, comma 3 decreto-legge 31 gennaio 2007 n 7 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007.) Articolo 148 Enti di tipo associativo. (ex art. 111) Articolo 149 Perdita della qualifica di ente non commerciale. (ex art. 111-bis) Articolo 150 Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. (ex art. 111-ter) Articolo 151 Reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali non residenti. (ex art. 112) Articolo 152 Reddito di societa' ed enti commerciali non residenti derivante da attivita' svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione. (ex art. 113) Articolo 153 Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti. (ex art. 112) (1) Articolo 154 Determinazione del reddito complessivo. (ex art. 114) (N.d.r.: Per gli effetti della soppressione del presente articolo vedasi l'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.) Articolo 155 Ambito soggettivo ed oggettivo. (N.D.R.: Per gli effetti e l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi gli artt. 6, commi 3 e 4 e 7 decreto legislativo 29 ottobre 2016 n. 221.) Articolo 156 Determinazione del reddito imponibile. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 10, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 157 Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia. Articolo 158 Plusvalenze e minusvalenze (1). Articolo 159 Obblighi contabili. Articolo 160 Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 10, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 161 Disposizioni applicative. Articolo 162 Stabile organizzazione. Articolo 163 Divieto della doppia imposizione. (ex art. 127) Articolo 164 Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. (ex art. 121-bis) Articolo 165 Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. (N.D.R.: ex art. 15) Articolo 166 Trasferimento all'estero della residenza o della sede. Articolo 166 bis Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato (1). Articolo 167 Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis) Articolo 168 Disposizioni in materia di imprese estere collegate. (ex art. 127-bis) (N.d.r.: Per gli effetti dell'abrogazione del presente articolo vedasi l'art. 8, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147). Articolo 168 bis Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.(N.D.R.: Per gli effetti della soppressione del presente articolo vedasi l'art. 10, comma 5 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.) Articolo 168 ter Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti. Articolo 169 Accordi internazionali. (ex art. 128) Articolo 170 Trasformazione della societa'. (ex art. 122) Articolo 171 Trasformazione eterogenea. (ex art. 122) Articolo 172 Fusione di societa'. Articolo 173 Scissione di societa'. (N.D.R.: ex art.123-bis.) Articolo 174 Applicazione analogica. (ex art. 126) Articolo 175 Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento. (ex art.3, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358) Articolo 176 Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario (N.D.R.: ex art.4, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358.) Articolo 177 Scambi di partecipazioni. (N.D.R.: ex art.5, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358. Per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art.1 DLG 6 novembre 2007 n.199, vedasi l'art.2 del citato DLG n.199 del 2007.) Articolo 178 Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti societa' di Stati membri diversi. (ex art. 1, D Lgs. 30 dicembre 1992, n.544. Per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art.1 DLG 6 novembre 2007 n.199, vedasi l'art.2 del citato DLG n.199 del 2007.) Articolo 179 Regime di neutralita' fiscale. Articolo 180 Riserve in sospensione d'imposta. (ex art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544) Articolo 181 Perdite fiscali. (N.D.R.: ex art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 12, comma 8, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 182 Liquidazione ordinaria. (ex art. 124) Articolo 183 Fallimento e liquidazione coatta. (N.D.R.: ex art. 125. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 12, comma 8, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 184 Applicazione analogica. (ex art. 126) Articolo 185 Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici. (N.D.R.: ex art. 129. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 13, comma 2, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 186 Societa' civili. (ex art. 130) Articolo 187 Eredita' giacente. (ex art. 131) Articolo 188 Campione d'Italia. (ex art. 132) (N.D.R.: Articolo precedentemente abrogato a decorrere dal 4 luglio 2006 dall'art. 36, commma 31, D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni dalla L 4 agosto 2006 n. 248. Successivamente il citato comma 31 dell'art. 36, D.L. n. 223 del 2006 e' stato abrogato dall'art. 2, comma 27, D.L. 3 ottobre 2006 n.262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n.286. Ai sensi dell'art.2, comma 26 D.L. 3 ottobre 2006 n.262 per l'anno 2006 il presente articolo si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006. A decorrere dall'anno 2007 si applicheranno le disposizioni dell'art.188-bis.) Articolo 188 bis Campione d'Italia. (N.D.R.: Per l'anno 2006 si applicano le disposizioni dell'art.188 nel testo vigente al 3 luglio 2006. Ai sensi dell'art.2, comma 28, decreto-legge 3 ottobre 2006 n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n.286, per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio e' pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero ) Articolo 189 Riferimenti legislativi ad imposte abolite. (ex art. 133) Articolo 190 Redditi dei fabbricati. (ex art. 134) Articolo 191 Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie. (ex art. 135) Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 3. Base imponibile | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 3. Base imponibile Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 [...] (1) e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. (2) 2. In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’articolo 16 [17, n.d.r.], salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo. 3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; c) [...] (3) d) gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge; d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544; d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. (4) Note: (1) Le parole “, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,“ sono state abrogate dall’art. 1, comma 6, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. In precedenza, le medesime parole erano state sostituite alle precedenti “nonché della deduzione spettante ai sensi dell’articolo 11” dall’art. 1, comma 349, lett. a), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306. (2) Comma sostituito dall’art. 36, comma 22, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006. Testo precedente: “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12.“. (3) Lettera soppressa dall’art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto eslusivo del rapporto”. (4) Lettera inserita dall’art. 1, comma 336, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Novità fiscali 2025 | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nte > Fiscalità Novità fiscali 2025 Ecco cosa devono sapere bar, ristoranti e hotel. A cura di: di Walter Pittini Come possiamo aiutarti? Nome Cognome Email* Telefono Scelte Dicci come possiamo aiutarti ... Invia Novità fiscali 2025 < Indietro 3 marzo 2025 Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Indice Introduzione Principali novità: Introduzione di nuove aliquote fiscali per le persone fisiche Riforma del sistema delle detrazioni fiscali Potenziamento degli sgravi per le assunzioni Nuove agevolazioni per le start-up innovative Revisione della tassazione sulle società di capitali Incentivi per gli investimenti in ricerca e sviluppo Regime dei minimi e semplificazioni fiscali per le PMI Semplificazione delle procedure per l'accesso agli sgravi fiscali Modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta Estensione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie Rafforzamento delle misure anti-elusione fiscale 1. Introduzione Il Decreto Legge n. 202 del 2024, più noto come Decreto Milleproroghe, introduce una serie di novità rilevanti in campo fiscale che entreranno in vigore dal 2025. Queste disposizioni riguardano sia le imprese che i cittadini, mirando a semplificare e riformare alcuni aspetti del sistema fiscale italiano. Tra le principali misure previste, troviamo importanti modifiche alle imposte, incentivi per le PMI, e semplificazioni burocratiche. 2. Principali novità Introduzione di nuove aliquote fiscali per le persone fisiche A partire dal 2025, il governo italiano introdurrà un nuovo sistema di aliquote fiscali per le persone fisiche. Le imposte sui redditi saranno ridotte in modo progressivo, con un abbassamento delle aliquote per i redditi più bassi, e una maggiore tassazione per i redditi più elevati. Questo intervento mira a ridurre le disuguaglianze fiscali e ad incentivare i consumi, migliorando il potere di acquisto dei cittadini. Riforma del sistema delle detrazioni fiscali Il Decreto Milleproroghe prevede anche una riforma delle detrazioni fiscali, che saranno estese a una gamma più ampia di spese. A partire dal 2025, si potrà beneficiare di detrazioni fiscali per una maggiore varietà di attività, come il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni, l’adozione di tecnologie green, e le spese per l'istruzione. La riforma punta a stimolare il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Potenziamento degli sgravi per le assunzioni Il Decreto introduce importanti incentivi per le assunzioni di giovani, donne e disoccupati di lunga durata. Le imprese che assumeranno questi soggetti potranno beneficiare di sgravi fiscali, che ridurranno il carico tributario relativo ai salari e alle contribuzioni previdenziali. Inoltre, gli sgravi saranno progressivamente aumentati nel corso degli anni, incentivando la creazione di nuovi posti di lavoro. Nuove agevolazioni per le start-up innovative Dal 2025, le start-up innovative riceveranno ulteriori incentivi fiscali per favorire la crescita e l'espansione. Saranno previsti contributi a fondo perduto, crediti d’imposta e esenzioni fiscali per chi investe in ricerca e sviluppo. Le start-up che operano nei settori ad alta tecnologia o che presentano un forte impatto sociale potranno usufruire di vantaggi significativi, tra cui una riduzione delle imposte sui redditi e l’accesso a fondi speciali. Revisione della tassazione sulle società di capitali Il Decreto Milleproroghe interviene anche sulla tassazione delle società di capitali. Sarà prevista una riduzione dell’aliquota IRES (Imposta sul Reddito delle Società) per le imprese che investono in innovazione e crescita sostenibile. Inoltre, saranno introdotte nuove misure per favorire il passaggio generazionale all’interno delle PMI, con agevolazioni per i trasferimenti di proprietà aziendale. Incentivi per gli investimenti in ricerca e sviluppo Un altro elemento chiave del Decreto riguarda gli incentivi per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Le imprese che decideranno di investire in progetti di innovazione scientifica, tecnologica e industriale potranno beneficiare di crediti d’imposta maggiorati. Gli investimenti in progetti di digitalizzazione e transizione energetica saranno anche loro incentivati con una serie di agevolazioni fiscali, contribuendo così alla modernizzazione dell'economia italiana. Regime dei minimi e semplificazioni fiscali per le PMI Una delle principali novità riguarda le piccole e medie imprese (PMI), che beneficeranno di semplificazioni fiscali introdotte dal DL 202/2024. In particolare, il Decreto ha previsto il rinnovo e l'ampliamento del regime dei minimi, che consente alle PMI di accedere a un regime fiscale semplificato. A partire dal 2025, le PMI con ricavi annui inferiori a 85mila euro potranno continuare ad applicare il regime dei minimi con un'imposizione fiscale ridotta, inclusa la possibilità di escludere la contabilità ordinaria. Questo rappresenta un incentivo per le piccole attività, che potranno concentrarsi sulla crescita e sull’innovazione, senza dover affrontare oneri fiscali e burocratici troppo gravosi. Semplificazione delle procedure per l'accesso agli sgravi fiscali Il DL 202/2024 introduce anche misure per semplificare le procedure di accesso agli sgravi fiscali, in particolare per le piccole imprese e i professionisti. Tra le novità previste vi è la semplificazione dell'accesso alle agevolazioni per l'assunzione di lavoratori, compresi gli sgravi per le assunzioni di giovani e disoccupati. Le nuove disposizioni, in vigore dal 2025, prevedono che le imprese possano richiedere gli sgravi in modo più semplice e veloce, riducendo il carico burocratico e accelerando i tempi di approvazione delle pratiche. Questo intervento mira a stimolare l'occupazione e a favorire l’ingresso di nuove figure professionali nel mercato del lavoro. Modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta Il Decreto Milleproroghe 2024 prevede modifiche importanti anche in materia di crediti d’imposta. In particolare, sono stati previsti nuovi crediti d’imposta per le imprese che investono in innovazione tecnologica e transizione digitale. Questi crediti d’imposta saranno attribuiti in misura crescente in base al tipo di investimento effettuato. Le PMI che investono in ricerca e sviluppo, digitalizzazione o economia verde potranno beneficiare di vantaggi fiscali, con l’obiettivo di stimolare gli investimenti in questi ambiti cruciali per la crescita economica del paese. Estensione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie Una delle modifiche più attese riguarda l’extensione delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, che sono state confermate e ampliate per tutto il 2025. Le detrazioni per le ristrutturazioni saranno estese non solo agli interventi di efficientamento energetico, ma anche a lavori che riguardano la messa in sicurezza degli edifici, con una particolare attenzione agli edifici storici e alla loro tutela. Le detrazioni potranno essere utilizzate sia per le ristrutturazioni di abitazioni private che per interventi nelle aree pubbliche, dando così un importante impulso all’edilizia e alla riqualificazione urbana. Rafforzamento delle misure anti-elusione fiscale Infine, il DL 202/2024 include misure per il rafforzamento della lotta all’elusione fiscale, con un focus sull’aumento dei controlli per le operazioni transnazionali e sul miglioramento della cooperazione tra le autorità fiscali dei diversi paesi membri dell’Unione Europea. A partire dal 2025, saranno implementati nuovi sistemi di monitoraggio che consentiranno di identificare più rapidamente le pratiche elusive, con pene più severe per chi cerca di aggirare le normative fiscali. Inoltre, sono previsti incentivi per le aziende che adottano pratiche di trasparenza fiscale e per chi collabora con le autorità fiscali. TORNA IN ALTO Previous Next PITTINI commercialista Via Conte Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia Per ulteriori approfondimenti rivolgersi al:
- ART. 96 Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 96 Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo: a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta; b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 6. 2. L’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all’ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è deducibile nel limite dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d’imposta meno recente. 3. La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonchè agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa, e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell’articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell’articolo 13- bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Ai fini del presente articolo gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all’erogante. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, ai fini del presente articolo, si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. (2) (3) 5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo d’imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, per un ammontare pari all’eventuale differenza positiva tra: a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta e del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica; b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta. (4) 6. Qualora in un periodo d’imposta l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 5, l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi. 7. Qualora in un periodo d’imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia superiore alla somma tra l’eccedenza di cui al comma 2 e l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d’imposta. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche: a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti nè da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso nè da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico; b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell’Unione europea; c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell’Unione europea. 9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attività e passività del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto è rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l’ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto tra l’ammontare di ricavi o l’ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l’ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze. 10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo della gestione caratteristica è determinato senza tenere conto del valore e dei costi della produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine. 11. Ai fini dei commi da 8 a 10: a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (5) 12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonchè alle società capogruppo di gruppi assicurativi. (6) 13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonchè dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti è integralmente deducibile sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti. 14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad esclusione di quella generatasi in periodi d’imposta anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta: a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da periodi d’imposta precedenti, purchè non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale; b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b), purchè nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d’imposta non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale. 15. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dall’articolo 110, comma 7, del presente testo unico e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 1, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018. Testo precedente: “(Interessi passivi) [n.d.r. ex art. 63]. - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta. 2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonchè dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. [...] 3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni [...]. 5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonchè dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all’articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti. 6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell’articolo 110 del presente testo unico [...] e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative. 7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale. 8. [...]“ Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 67, L. 28.12.2015 n. 208, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 84, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo art. 1, comma 86, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. - l’art. 88, comma 1, DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27. - l’art. 1, comma 994, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 995, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. - l’art. 13-bis, comma 2, lett. b), DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. - l’art. 1, comma 33, lett. i), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applicava dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007; per il primo e il secondo periodo d’imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 (esercizio 2008 per i soggetti c.d. “solari”) e a 5.000 (esercizio 2009 per i soggetti c.d. “solari”) euro. (2) Ai sensi dell’art. 13, comma 3, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, per la determinazione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui al presente comma, come modificato dall’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300: a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all’interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell’esercizio in corso al 31.12.2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni: ai fini dell’articolo 96, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’articolo 1, hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell’esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente; al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi; b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell’esercizio in corso al 31.12.2018 o degli esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa, (3) Ai sensi dell’art. 13, comma 4, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12. 2018 gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17.6.2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra: a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e che, al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12. 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta nel presente articolo nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300; b) l’importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. (4) Ai sensi dell’art. 13, comma 2, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, il presente comma, come modificato dall’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nel presente articolo nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con il medesimo art. 1. (5) Comma sostituito dall’art. 35, comma 1, DL 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019 n. 157. Testo precedente: “Ai fini dei commi da 8 a 10, per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. “. (6) Per il periodo di imposta in corso al 31.12.2018, gli intermediari finanziari e le società consortili costituite per l’esecuzione di lavori pubblici applicano il seguente co. 5 del presente articolo: “5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 108 Spese relative a più esercizi [n.d.r. ex art. 74] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 108 Spese relative a più esercizi [n.d.r. ex art. 74] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. (2) 2. [...] (3) Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. (4) Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. (5) (6) 3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3. (7) 4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 (8) a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. 4 bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. (9) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 1, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. Testo precedente: “Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l’articolo 88, comma 3.“. (3) Periodo soppresso dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 2, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. Testo precedente: “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.“. (4) I periodi “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti .... c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.“ sono stati sostituiti al precedente “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa.“ dall’art. 9, comma 1, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. Si veda, inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 9. (5) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. p), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell’impresa, e i contributi erogati per l’organizzazione di convegni e simili.“. (6) Si veda il DM 19.11.2008, pubblicato in G.U. 15.1.2009 n. 11. (7) Comma sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 3, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si veda, inoltre, il successivo comma 9. Testo precedente: “Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei princìpi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.“. In precedenza, il secondo periodo era stato inserito dall’art. 11, comma 1, lett. c), DLgs. 28.2.2005 n. 38, pubblicato in G.U. 21.3.2005 n. 66, in vigore dal 22.3.2005. (8) Le parole “1 e 2” sono state sostituite alle precedenti “1, 2 e 3” dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 4, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (9) Comma inserito dall’art. 7, comma 8, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Mini Contratti di Sviluppo MIMIT | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Mini Contratti di Sviluppo MIMIT commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Il MIMIT ha aperto lo sportello per la presentazione delle domande relative ai Mini Contratti di Sviluppo, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per sostenere investimenti produttivi di media dimensione finanziaria legati alle tecnologie critiche. Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole, medie e grandi imprese. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT), con un apposito decreto direttoriale, ha annunciato l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande relative ai Mini Contratti di Sviluppo . A partire dal 5 febbraio le imprese potranno accedere a una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per sostenere investimenti produttivi di media dimensione finanziaria legati alle tecnologie critiche. Questa iniziativa mira a supportare la realizzazione di programmi di investimento con un importo compreso tra i 5 e i 20 milioni di euro . I progetti devono essere finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche. Nonché alla salvaguardia e al rafforzamento delle rispettive catene del valore, in linea con gli ambiti previsti dal regolamento (UE) 2024/795 , che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP). Settori di Intervento ammessi dai Mini Contratti di Sviluppo I piani di investimento ammissibili per i Mini Contratti di Sviluppo Invitalia devono riguardare un’unica unità produttiva situata nelle regioni meno sviluppate ammissibili all’intervento del PN RIC 2021 – 2027: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. I settori interessati includono le tecnologie digitali e l’innovazione delle tecnologie deeptech , le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette. Le biotecnologie , compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’unione dei medicinali critici. Quali imprese possono partecipare ai Mini Contratti di Sviluppo 2025 Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole, medie e grandi imprese che, attraverso lo sviluppo e/o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, siano in grado di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema. Come funzionano i contributi MIMIT Mini Contratti di Sviluppo Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto , con percentuali di copertura delle spese ammissibili pari a 55% per le piccole imprese; 45% per le medie imprese; 35% per le grandi imprese. Modalità di presentazione delle domande Mini Contratti di Sviluppo Invitalia Le richieste di accesso ai Mini Contratti di Sviluppo dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. A partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio e fino alle ore 12:00 dell’8 aprile 2025, le imprese potranno accedere allo sportello per la presentazione delle domande. Invitalia pubblicherà sulla propria piattaforma lo schema per la compilazione delle domande e le indicazioni relative alla documentazione da allegare. Vuoi maggiori informazioni sui Mini Contratti di Sviluppo e come accedere alle agevolazioni? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata con i nostri esperti. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Produzione | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Organizzazione Produzione L'eccellenza si raggiunge attraverso l'impegno costante verso la qualità. 5 Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy
- 47. Utili da partecipazione [n.d.r. ex art. 44] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 47. Utili da partecipazione [n.d.r. ex art. 44] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. [...] (2) Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. 2. Nel caso di contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), se l’associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l’apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare. (3) 3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109. 4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47- bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori. (4) (5) 5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. 6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. 7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all’imposta di cui al titolo II. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 44 (Utili da partecipazione). - 1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. 2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. 3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all’articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell’utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l’applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni. 4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche.“. (2) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 1004, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “Salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell’articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.“. Prima di queste modifiche, i dividendi erano tassati in capo alle persone fisiche non imprenditori in caso di partecipazioni qualificate (art. 47 del TUIR; DM 2.4.2008; DM 26.5.2017): - nel limite del 40% (utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007); - nel limite del 49,72% (utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016); - nel limite del 58,14% (utili formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016). (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1004, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “Le remunerazioni dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; se l’associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli utili di cui al periodo precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella misura del 40 per cento, qualora l’apporto è superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 2, comma 2, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. (4) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4; a tali fini, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo 167, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.“ Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 3, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta; - l’art. 1, comma 83, lett. c), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; - l’art. 2, comma 2, lett. b), n. 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. (5) Si veda l’art. 1 co. 87 - 95, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito all’opzione per l’imposta sostitutiva sugli utili black list. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Voucher internazionalizzazione | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario Voucher internazionalizzazione Voucher internazionalizzazione Voucher internazionalizzazione Voucher internazionalizzazione 29 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Voucher internazionalizzazione Previous Next < Inimpresa Contattaci Previous Next 29 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Si comunica che i termini di rendicontazione , ai sensi degli artt. 7 e 13 del Bando Voucher Internazionalizzazione – anno 2024 , sono prorogati fino al 15 aprile 2025 . 350mila euro dalla Camera di Commercio di Bari per l’internazionalizzazione delle imprese Il bando intende favorire la crescita della competitività delle imprese attraverso un sostegno finalizzato all’acquisizione di servizi per internazionalizzarsi, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi 1. Introduzione 2. Destinatari 3. Entità del contributo 4. Regimi di aiuto 5. Modalità di invio delle domande 6. Istruttoria delle domande 7. Erogazione del contributo Tempi : Domande dalle ore 9:00 del 24.04.2024 alle 12:00 del 15.04.2025 . Consulente Inimpresa Prenota 16 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting!