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ART. 60 Spese per prestazioni di lavoro
1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di
compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta
dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o
affiliati minori di età o permanentemente inabili al
lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti
all’impresa di cui al comma 4 dell’articolo
5.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
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