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  • Sindaco | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario I nostri protocolli NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE. Consulta 04 CONSULTING NOMINA DEI REVISORI E DEI SINDACI DI SOCIETA' NOMINA DEI REVISORI E DEI SINDACI DI SOCIETA' NOMINA DEI REVISORI E DEI SINDACI DI SOCIETA' NOMINA DEI REVISORI E DEI SINDACI DI SOCIETA' Quella di componente di sindaco di società è una delle attività di maggior rilevanza per i Professionisti iscritti al nostro Albo. In quanto organo della società, il collegio sindacale contribuisce all’esplicazione dell’attività sociale attraverso le particolari funzioni che l’ordinamento gli attribuisce e che lo pongono, oggi, al crocevia dei flussi informativi con i restanti organi e funzioni della società e con interlocutori esterni, tra cui, in primis, il soggetto incaricato della revisione legale. Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, basato sulla compresenza dell’organo di amministrazione e collegio sindacale – o del sindaco unico per le s.r.l. – continua a testimoniare la modernità e l’affidabilità dell’istituto, largamente utilizzato dalle nostre società. Gli ultimi post 1 2 3 4 5 In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Consumo | PITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Consumo Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 4 maggio 2025 Per consumo e produzione sostenibili si intende la promozione dell’efficienza delle risorse e dell’energia, di infrastrutture sostenibili, così come la garanzia dell’accesso ai servizi di base, a lavori dignitosi e rispettosi dell’ambiente e a una migliore qualità di vita per tutti. La sua attuazione contribuisce alla realizzazione dei piani di sviluppo complessivi, alla riduzione dei futuri costi economici, ambientali e sociali, al miglioramenti della competitività economica e alla riduzione della povertà.Il consumo e la produzione sostenibile puntano a “fare di più e meglio con meno”, aumentando i benefici in termini di benessere tratti dalle attività economiche, attraverso la riduzione dell’impiego di risorse, del degrado e dell’inquinamento nell’intero ciclo produttivo, migliorando così la qualità della vita. Ciò coinvolge stakeholder differenti, tra cui imprese, consumatori, decisori politici, ricercatori, scienziati, rivenditori, mezzi di comunicazione e agenzie di cooperazione allo sviluppo. E’ necessario per questo un approccio sistematico e cooperativo tra soggetti attivi nelle filiere, dal produttore fino al consumatore. Ciò richiede inoltre di coinvolgere i consumatori in iniziative di sensibilizzazione al consumo e a stili di vita sostenibili, offrendo loro adeguate informazioni su standard ed etichette, e coinvolgendoli, tra le altre cose, nell’approvvigionamento pubblico sostenibile. Fatti e cifre • Ogni anno, circa un terzo del cibo prodotto, corrispondente a 1,3 miliardi di tonnellate, per un valore pari a circa mille miliardi di dollari, finisce nella spazzatura dei consumatori e dei commercianti, oppure va a male a causa di sistemi di trasporti o pratiche agricole inadeguati • Se la popolazione mondiale utilizzasse lampadine a risparmio energetico, si risparmierebbero 120 miliardi di dollari all’anno • Se la popolazione mondiale raggiungesse 9,6 miliardi all’anno entro il 2050, servirebbero tre pianeti per soddisfare la domanda di risorse naturali necessarie a sostenere gli stili di vita attuali. 1. Acqua • Meno del 3 per cento dell’acqua mondiale è potabile, di cui il 2,5% è congelata in Antartide, nell’Artide e nei ghiacciai. L’umanità deve quindi affidarsi allo 0,5 per cento per soddisfare il fabbisogno di acqua potabile dell’uomo e dell’ecosistema • L’uomo sta inquinando l’acqua mondiale in maniera più rapida rispetto alla capacità naturale di rigenerazione e purificazione dell’acqua in fiumi e laghi • Più di un miliardo di persone non dispongono ancora dell’accesso all’acqua potabile • Un eccessivo utilizzo di acqua contribuisce allo stress idrico mondiale • L’acqua è un bene libero, ma le infrastrutture necessarie per trasportarla sono costose. 2. Energia • Nonostante i progressi tecnologici che hanno promosso un aumento di efficienza energetica, l’uso dell’energia nei paesi dell’OCSE continuerà a crescere di un altro 35% entro il 2020. L’utilizzo energetico di attività commerciali e abitazioni è il secondo settore dopo i trasporti per crescita dell’impiego di energia • Nel 2002, lo stock automobilistico nei paesi OCSE era di 550 milioni di veicoli (di cui il 75% auto personali). Entro il 2020, ci si attende un aumento del 32% dei veicoli posseduti. Nello stesso periodo, si prevede un aumento del 40% dei chilometri percorsi dagli autoveicoli, insieme alla triplicazione del traffico aereo mondiale • Le famiglie consumano il 29% dell’energia globale, contribuendo al 21% delle emissioni di CO2 • Nel 2013, un quinto del consumo complessivo dell’energia mondiale derivava da fonti rinnovabili. 3. Cibo • Mentre un impatto ambientale significativo nel settore alimentare si verifica a partire dalle fasi di produzione (agricoltura e settore agro-alimentare), le famiglie influenzano tale impatto attraverso scelte e abitudini alimentari. Ciò, a sua volta, ha un impatto sull’ambiente attraverso l’energia consumata per la produzione di cibo e la generazione di rifiuti • 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vanno sprecate ogni anno, mentre quasi 1 miliardo di persone soffre di denutrizione e un altro miliardo soffre le fame • Il consumo eccessivo di cibo produce effetti dannosi per la nostra salute e per l’ambiente • 2 miliardi di persone nel mondo sono sovrappeso o obese • Fenomeni di degradazione dei suoli, l’inaridimento dei terreni, l’utilizzo non sostenibile dell’acqua, l’eccessivo sfruttamento della pesca e il degrado dell’ambiente marino riducono la capacità delle risorse naturali di provvedere alla produzione alimentare • Il settore alimentare rappresenta il 30% del consumo totale di energia, ed è responsabile del 22% delle emissioni di gas serra. Traguardi 12.1 Attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione Sostenibili, rendendo partecipi tutti i paesi, con i paesi sviluppati alla guida, ma tenendo presenti anche lo sviluppo e le capacità dei paesi in via di sviluppo 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali 12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto 12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo 12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali 12.7 Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle politiche e priorità nazionali 12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura 12.a Supportare i Paesi in via di sviluppo nel potenziamento delle loro capacità scientifiche e tecnologiche, per raggiungere modelli di consumo e produzione più sostenibili 12.b Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali 12.c Razionalizzare i sussidi inefficienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, ove esistenti, in modo da riflettere il loro impatto ambientale, tenendo bene in considerazione i bisogni specifici e le condizioni dei paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo, in modo da proteggere i poveri e le comunità più colpite Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • Società di persone | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Società di persone In questa sezione sono contenute le informazioni relative a Redditi società di persone 2025 di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è È la dichiarazione dei redditi delle società di persone. Chi deve presentare il modello Il modello Redditi SP - Società di persone ed equiparate deve essere presentato dalle seguenti società e associazioni, residenti in Italia: società semplici società in nome collettivo e in accomandita semplice società di armamento società di fatto o irregolari associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi gruppi europei di interesse economico GEIE. Chi non deve presentare il modello Non devono, invece, presentare il modello Redditi SP le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi PF ) le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi enti non commerciali ed equiparati) i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute. Link correlati Personal income tax return – Redditi PF Tax return for partnerships – English version Quando e come si presenta il modello Redditi SP La dichiarazione deve essere presentata in via telematica, accedendo all’area riservata dell’Agenzia delle entrate, tra il 30 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per compilare la dichiarazione sarà disponibile il software Redditi On Line SP Link correlati Personal income tax return – Redditi PF Tax return for partnerships – English version Come pagare le imposte Le imposte dovute possono essere versate tramite il modello F24 presso le banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate. I soggetti non titolari di conti correnti presso banche convenzionate possono versare le imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (per le imposte regionali e comunali).Per maggiori informazioni consulta la scheda “ Pagamento delle imposte dall’estero ”. Link correlati Personal income tax return – Redditi PF Tax return for partnerships – English version Modelli e istruzioni Modello Redditi Società di persone 2025 - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Istruzioni parte generale Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Enc - pdf Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • LAVORO | PITTINI

    Lavoro Servizi Eventi Post Faq Contatti Sei in: PITTINI > SERVIZI Consulenza del lavoro Lo Studio, grazie alla stabile collaborazione di Avvocati giuslavoristi e di Consulenti del lavoro, è in grado di fornire assistenza ad imprese nazionali ed internazionali nella gestione di ogni aspetto relativo ai rapporti tra datore di lavoro e lavoratori. Le problematiche più complesse vengono tipicamente affrontate da un team di esperti di comprovata esperienza, mentre le tematiche più ricorrenti sono gestite da un Consulente del lavoro, regolarmente abilitato alla professione, e che segue il Cliente in maniera dedicata e continuativa. Il vantaggio di avere dei professionisti che utilizzano procedure ed impostazioni condivise si riflette in una maggiore garanzia per il Cliente che i passaggi delle informazioni rilevanti avvengano senza errori o interruzioni e, soprattutto, senza che sia necessario il suo costante intervento come tipicamente avviene quando, ad esempio, la contabilità e le paghe vengono affidate a studi professionali diversi. Consulenza in materia giuslavoristica Supportiamo il cliente in tutte le fasi del rapporto di lavoro: assunzione (contratti di lavoro, comunicazioni obbligatorie, agevolazioni contributive); cessazione; licenziamento; trattative sindacali; procedure di cassa integrazione; vertenze individuali; calcolo crediti di lavoro; conciliazioni. Se nei casi più semplici può essere sufficiente l’apporto esclusivo del Consulente del lavoro, nei casi più complessi supportiamo il Cliente con l’intervento di un Avvocato giuslavorista. Elaborazione di paghe e contributi Si ricomprendono le seguenti attività tipiche: Elaborazione paghe (Lul mensile); Predisposizione report costo mensile / annuale; Predisposizione modello di pagamento F24 per il versamento di tributi e contributi; Richiesta del DURC ai fini della verifica della regolarità contributiva; Trasmissione denuncia Individuale e aziendale contributiva INPS (UNIEMENS); Elaborazione e trasmissione Amministrazione finanziaria CU – 770 annuali; Prospetto ratei e TFR; Gestione previdenza complementare e Enti competenti di gestione; Gestione ed adempimenti correlati rapporti di lavoro Collaboratori domestici e Badanti. E’ consuetudine dello Studio forfettizzare un importo annuale per dipendente relativamente alle attività periodiche indispensabili di base ed alla consulenza per poi suddividerlo equamente nel corso dell’anno; ciò evita di avere un basso costo mensile (solo all’apparenza vantaggioso) ma un alto costo per l’elaborazione degli adempimenti annuali nell’anno successivo. Welfare aziendale Tra le attività del Consulente del lavoro negli ultimi anni è emersa la specializzazione nella redazione del piano di welfare aziendale che comprende uno studio specifico dell’azienda e dei suoi lavoratori mirato a formulare un complesso di benefits per migliorare la qualità lavorativa e di vita del dipendente consentendo al contempo una detassazione importante delle premialità erogate. I benefits possono essere di varia natura, come ad esempio: buoni carburante, sostenimento di spese di trasporto, per la salute, l’istruzione e il tempo libero. Il tutto si traduce per il datore di lavoro in un notevole risparmio fiscale e per il lavoratore in una parte di retribuzione detassata dove il netto corrisponde al lordo, dal momento che i benefits ricompresi nel welfare sono esenti da tasse e contributi. Sicurezza del lavoro Grazie alla collaborazione con aziende specializzate siamo in grado di assistervi negli adempimenti relativi alla sicurezza del lavoro quali, principalmente: Elaborazione del Documento di valutazione dei rischi DVR 81/08; Formazione obbligatoria dei lavoratori; Nomina Rspp – Rsl – Medico competente del lavoro. Consulenza previdenziale Grazie ai nostri esperti siamo in grado di offrire ad imprenditori, lavoratori autonomi, dipendenti (quadri e dirigenti) consulenze mirate all’analisi e alla verifica dei contributi versati nell’ottica di massimizzare la futura pensione evitando così comportamenti erronei e potenziali “sprechi” contributivi. Di conseguenza, possiamo assistervi nella richiesta di: pensione di vecchiaia e anticipata; pensione in cumulo con tutte le Casse; pensioni con opzione al sistema contributivo; pensioni in computo con la Gestione separata; riscatti; r ichieste di accredito contribuzioni figurative. Al momento non ci sono eventi Le ultime notizie del lavoro Domande frequenti Lavoro Amministrativo 01 Chi è il consulente del lavoro? Il consulente del lavoro è un libero professionista che si occupa di consulenza in ambito giuslavorativo in Italia con competenze specifiche nell'amministrazione del personale subordinato e parasubordinato per conto delle imprese ed enti. In quale altro modo possiamo aiutarti Riordino Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Fusione | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Operazioni straordinarie Fusione di Walter Pittini < Back Next > 29 aprile 2025 Fusione @ Riproduzione riservata Commenti 29 aprile 2025 In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni

  • Faq | PITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI Domande frequenti Condominio Immobiliare Carrriere SDG Real Estate Consumi Ospitalità Trasporti Finanza In dichiarazione Giudiziario Lavoro Societario Fiscalista Amministrativo È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA

  • INDUSTRIE | PITTINI

    Benvenuti Industrie Settori Competenze Protocolli Documenti Aggiornamenti Guide Prodotti Servizi Eventi Corsi Partner Faq Carriere Preventivo Contatti INDUSTRIE Siamo qui per offrirti un servizio di alta qualità, specializzato in diverse industrie. Con Pittini potrai contare su un partner affidabile che ti guiderà verso il successo aziendale con professionalità e attenzione. Industria Se stai cercando un consulente per le industrie che unisca competenza e onestà, Pittini è la scelta giusta per te. Con un approccio personalizzato e un'attenzione ai dettagli, ti guideremo verso il successo della tua azienda. Esplora le industrie che serviamo Esplora le industrie che serviamo Esplora le industrie che serviamo Esplora le industrie che serviamo Per fornire i servizi più efficaci ai nostri clienti, dividiamo la nostra profonda esperienza in materia e soluzioni innovative. Scopri di più su come possiamo aiutarti a gestire le questioni aziendali più urgenti con un approccio radicato nella tua situazione specifica. Finanza Scopri Trasporti Scopri Ospitalità Scopri Consumi Scopri Real estate Scopri Settori Competenze Protocolli Documenti Aggiornamenti Esplora il nostro punto di vista sulle sfide odierne Ferrovie: Ferrovie dello Stato in cerca di investitori per la rete Alta Velocità 27 giu Quanto costano sdraio e ombrelloni al mare, estate di rincari: le spiagge meno care 13 giu Dichiarazione 730/2025: come evitare acconti per locazioni brevi 13 giu Affitti brevi, Airbnb lancia un appello all’Ue «l’overtourism è guidato principalmente dagli hotel» 13 giu Immobili, si semplifica la qualificazione di stato legittimo 12 giu 1 2 3 4 5 Guide Prodotti Vista rapida Consulente Incasa Cedolare secca Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione di successione Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione di adesione e variazione Iva di gruppo (modello 26) Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione d'imposta sostitutiva sui finanziamenti Vista rapida Indichiarazione Redditi Società di persone Vista rapida Indichiarazione Cupe Vista rapida Indichiarazione Modello Redditi Società di capitali Vista rapida Indichiarazione Redditi persone fisiche Vista rapida Indichiarazione Unico Vista rapida Indichiarazione IVA Vista rapida Indichiarazione Redditi Enti non commerciali Enc Servizi Eventi Al momento non ci sono eventi Corsi Partner Faq Domande frequenti Condominio Immobiliare Carrriere SDG Real Estate Consumi Ospitalità Trasporti Finanza In dichiarazione Giudiziario Lavoro Societario Fiscalista Amministrativo È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO Incontra il nostro leader Walter Pittini Industry Leader pittini@live.it LinkedIn Preventivo Richiedi un preventivo Per scoprire come può aiutarti, non esitare a richiedere un preventivo. Siamo qui per supportarti nella gestione tue tasse con trasparenza e serietà. Nome Pittini Email Invia Grazie! In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione

  • I bonus acquisti | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 I bonus acquisti 1. BONUS ACQUISTI EDIFICI RESIDENZIALI RISTRUTTURATI Trattasi di una detrazione “a regime” (senza limiti temporali di scadenza) che trova applicazione ricorrendo le seguenti condizioni: 1. l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori; 2. l’unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti dall’impresa o dalla cooperativa edilizia (detti lavori debbono riguardare l’intero fabbricato e non la singola unità che viene trasferita). L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che in caso di ristrutturazione di un edificio con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”; si è, inoltre, precisato che tali criteri sono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cd. “Piano Casa” (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 4 del 4 gennaio 2011). A tal fine il contribuente avrà l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di una apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. È possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati (Agenzia delle Entrate Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017). La detrazione va calcolata su di un ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o del valore di assegnazione dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione, sino ad un ammontare massimo di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare. Il prezzo su cui calcolare la detrazione comprende anche l’IVA trattandosi di un onere addebitato all’acquirente unitamente al corrispettivo. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. Nel caso in cui con il medesimo atto vengano acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale, il limite massimo di spesa va riferito ad ogni singolo immobile (Circolare A.E. n. 24 del 10 giugno 2004 risposta 1.3) Hanno diritto a fruire della detrazione, oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione). Nel caso di acquisto di nuda proprietà e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, occorre ripartire la detrazione in proporzione al valore dei due diritti reali. Per quanto concerne le procedure da utilizzare per poter fruire della detrazione in oggetto si fa presente che non vi è l’obbligo di pagamento del prezzo mediante bonifico bancario, previsto in via generale per i bonus fiscali, ma che per tale specifica detrazione non è invece necessario (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 maggio 2002 n. 153). Per fruire della detrazione IRPEF per importi versati in acconto è necessario che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito. La detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, comma 3, T.U.I.R. spetta all’acquirente di un immobile ristrutturato anche qualora sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) abbia beneficiato della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico (Eco-Bonus) e di misure antisismiche (Sisma-Bonus) di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013. In questo senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 437 del 24 giugno 2021. Per l’Agenzia sussistono in questo caso i presupposti affinché l’acquirente possa comunque fruire della detrazione per l’acquisto di unità in edificio ristrutturato in quanto: - a prescindere dal valore degli interventi eseguiti l’acquirente calcola la detrazione sulla base di un importo forfettario rappresentato dal 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, come risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. Tale detrazione, quindi, è calcolata sul prezzo di vendita dell’immobile. Tale prezzo oltre che dal costo di costruzione è influenzato anche e soprattutto da altri valori (luogo di ubicazione, andamento del mercato, misura e tipologia dell’ immobile ecc.). - la detrazione ex artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013, fruita dall’impresa cedente, invece, viene, calcolata su componenti diversi dal prezzo globale. Essa è parametrata al costo sostenuto (per interventi di risparmio energetico e antisismici) determinato analiticamente sulla base dei materiali e delle prestazioni di servizi utilizzati. Art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917 (T.U.I.R.) 2. BONUS ACQUISTI POSTI AUTO E BOX AUTO Trattasi di una detrazione “a regime” (senza limiti temporali di scadenza) che trova applicazione non solo nel caso di realizzazione ma anche nel caso di acquisto di box e posti auto pertinenziali di nuova costruzione (non si tratta, in questo caso, di detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, riguardando invece box e posti auto di nuova costruzione; in questo senso Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019). Deve, comunque, trattarsi di box e posti auto di pertinenza di unità abitative. Per fruire della detrazione per la realizzazione e/o l’acquisto di posti auto e box auto vi è l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Sarà poi necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti relativi all’intervento. La detrazione va calcolata sull’ammontare delle “spese imputabili alla realizzazione”, nell’importo che dovrà risultare da apposita attestazione da rilasciarsi a cura della ditta venditrice, sino ad un ammontare massimo di ¤ 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare. La detrazione, pertanto, è subordinata alla condizione che le spese imputabili alla realizzazione dei box o posti auto acquistati siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Quindi il contribuente per avvalersi della detrazione dovrà farsi rilasciare dalla ditta venditrice un’attestazione scritta. L’Agenzia delle Entrate (nella Guida fiscale pubblicata sul suo sito web) ha precisato che è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili). La detrazione è ammessa anche con riguardo all’I.V.A. pagata con riguardo al box/posto auto acquistato. Si ritiene che dalla attestazione che deve rilasciare la ditta venditrice, stante la specifica funzione che deve adempiere, debbano risultare: - le generalità (compreso codice fiscale) dell’acquirente; - l’identificazione del box/posto auto venduto (preferibilmente con gli estremi catastali); - l’identificazione dell’unità abitativa della quale il box/posto auto venduto costituisce pertinenza; - l’importo delle spese imputabili alla realizzazione; - il riferimento che la attestazione viene rilasciata ai fini della detrazione IRPEF ex art. 16-bis TUIR DPR. 917/1986. La detrazione è, inoltre, subordinata alla condizione che i pagamenti vengano effettuati con bonifico bancario o postale dal quale risulti: - la causale del versamento (da integrare con il riferimento alla specifica detrazione); - il codice fiscale del soggetto che intende beneficiare della detrazione; - il codice fiscale o la partiva IVA del beneficiario del pagamento. L’Agenzia delle Entrate in un primo momento aveva precisato che l’avvenuto pagamento con mezzi diversi dal bonifico bancario o postale, pregiudicando la possibilità per le banche e Poste Italiane SPA di rispettare l’obbligo di operare la ritenuta di legge, privava il contribuente della facoltà di avvalersi della detrazione in oggetto. Successivamente con la Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha mutato opinione ritenendo che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, il contribuente può comunque fruire della detrazione in oggetto, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’ impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. La detrazione è, altresì, subordinata alla condizione che l’esistenza del rapporto pertinenziale, tra il box/posto auto per il quale ci si intende avvalere della detrazione e l’unità abitativa al cui servizio è posto, venga formalizzata e quindi risulti espressamente da un atto avente data certa, anteriore, peraltro, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. Non è, invece, più necessario, per fruire della detrazione che i pagamenti non siano precedenti ad atto avente data certa (preliminare o rogito definitivo) dal quale risulti l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale. Infatti l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 ha precisato, al riguardo, che deve ritenersi che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’ acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che il rogito o il preliminare, nei quali risulti attestato il vincolo pertinenziale, venga registrato prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Art. 16-bis , c. 1, T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917 (T.U.I.R.) 3. BONUS ACQUISTI EDIFICI ANTISISMICI CARATTERISTICHE – BENEFICIARI – RATEIZZAZIONE Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1-2-3”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, nel caso di acquisto di immobile nell’edificio così ricostruito, ci si potrà avvalere di una detrazione di imposta calcolata in relazione al prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore. L’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro il termine di scadenza della agevolazione (il termine ultimo di scadenza è attualmente il 31 dicembre 2027, salve ulteriori proroghe). L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 5 del 16 gennaio 2020 ha precisato che non vi è l’obbligo di pagamento del prezzo mediante bonifico bancario o postale. Da segnalare che con Risoluzione n. 34/2020 del 25 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i benefici in questione spettano ai titolari di reddito di impresa a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come “strumentali”, “beni merce” o “beni patrimoniali”. L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 19 dell’8 gennaio 2021 ha precisato che il Sisma-Bonus acquisti spetta anche in caso di cambio di destinazione d’uso dell’immobile demolito e ricostruito (ad es. nel caso di fabbricato industriale demolito e successivamente riscostruito con totale destinazione abitativa). La parte del prezzo su cui applicare la percentuale non può superare il limite di € 96.000,00 per unità immobiliare. Se il prezzo è inferiore a detto limite la percentuale si applica all’intero prezzo convenuto per la vendita. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. L’art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67, ha modificato la disciplina relativa alla rateizzazione della detrazione stabilendo, per le spese sostenute (e per il Sisma-Bonus acquisti per i corrispettivi pagati) dal 1° gennaio 2024, che la stessa va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, in caso di utilizzo diretto della detrazione (si rammenta che per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023 la detrazione andava ripartita in 5 quote annuali di pari importo). UNITA' AL GREZZO È possibile fruire del Sisma-Bonus acquisti anche nel caso di cessione di unità al grezzo ossia non ancora ultimate nelle finiture e non ancora dichiarate agibili purché: - dette unità siano idonee alla commercializzazione e quindi risultino denunciate al catasto dei Fabbricati con attribuzione alla categoria fittizia F/3 o F/4; - siano stati completati i lavori strutturali con collaudo e rilascio da parte del Direttore Lavori e del Collaudatore statico delle prescritte asseverazioni (i Modelli Allegato B1 e Allegato B2). In questo senso si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con: - Risoluzione 14/E dell’8/3/2024: “considerato che ai fini della detrazione di cui al citato art. 16, comma 1septies, D.L. 63/2013, è necessario che siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell’edificio e che tali attestazioni sono rilasciate “all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo”, non rileva l’eventuale completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all’atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale fittizia.” - Risposta ad interpello n. 557 del 23.11.2020: “ciò che rileva ai fini della possibilità di beneficiare della detrazione (cd. sismabonus acquisti) è la stipula dell’atto di acquisto (entro il termine di scadenza delle agevolazioni ora 31.12.2024) degli immobili oggetto dei lavori che, ovviamente devono avere tutte le caratteristiche idonee per essere commercializzati». Nello stesso questo senso anche A.E. – Direzione Regionale del Veneto – risposte ad interpello n. 907-122/2022 e n. 907-1381/2023. Tale posizione era stata, anche, confermata in una risposta ad interrogazione alla Camera dei deputati da parte del MEF; per il MEF l’unico elemento rilevante è che il rogito arrivi entro il termine di legge. L’agibilità dell’immobile e la comunicazione di fine lavori, invece, non sono necessarie ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale (fonte Sole 24 Ore 30 marzo 2022). CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL SISMA-BONUS ACQUISTI Deve trattarsi di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici attivati dopo il 1° gennaio 2017 ossia di interventi le cui relative procedure autorizzatorie siano iniziate ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio dopo il 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge 11.12.2016 n. 232 che ha modificato la disposizione dell’art. 16, comma 1bis, DL. 63/2013; Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 2019); Il riferimento al “titolo edilizio rilasciato dopo il 1° gennaio 2017” è stato aggiunto dalla legge 30/12/2020 n. 178: si è precisato al riguardo che con tale integrazione il legislatore ha inteso consentire l’accesso anche con riferimento agli interventi per i quali a partire dal 1° gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria, ipotesi esclusa prima delle modifiche apportate dalla citata legge 178/2020; peraltro essendo tali modifiche entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021 la nuova disposizione si applica alle spese sostenute a partire da tale data (Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, parere 9 agosto 2021; Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 749 del 27 ottobre 2021). Deve trattarsi di interventi riferiti a costruzioni adibite a abitazione ed a attività produttive su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità zone 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003. Il decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 ha esteso la detrazione Sisma-Bonus acquisti, inizialmente prevista per gli interventi nei soli Comuni in zona di rischio sismico 1 anche agli interventi effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Deve trattarsi di un intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente. La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Si è ritenuto possibile fruire del Sisma-Bonus Acquisti non solo nel caso di aumento volumetrico ma anche nel caso di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione del volume su terreno situato nello stesso Comune ad alcune centinaia di metri di distanza dall’edificio demolito, in considerazione del fatto che detta agevolazione si applica anche nelle ipotesi che dal punto di vista della qualificazione “edilizia” non rientrano prettamente nella casistica della “ristrutturazione edilizia” definita dall’art. 3, c. 1, lett. d), del Testo Unico in materia Edilizia (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 478 del 15 luglio 2021). Con riguardo a questo specifico requisito il Sisma-Bonus Acquisti si differenzia profondamente dal Sisma-Bonus per interventi su fabbricato già detenuto dal contribuente. Quest’ultimo, infatti, può riguardare solo gli interventi di demolizione e ricostruzione che siano riconducibili alla figura della ristrutturazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (cd. ristrutturazione ricostruttiva). Per il Sisma-Bonus Acquisti, invece non vi è, sul punto, alcuna limitazione: stante il preciso tenore letterale dell’art. 16, c. 1-septies, D.L. 63/2013, il Sisma-Bonus Acquisti riguarda ogni intervento realizzato mediante “demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche lo consentano” e quindi a prescindere dalla qualificazione dell’intervento di demolizione-ricostruzione posto in essere in termini di ristrutturazione (art. 3, c. 1, lett. d), Testo Unico in materia Edilizia) o di nuova costruzione (art. 3, c. 1, lett. e), Testo Unico in materia Edilizia). In questo senso si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 97 dell’11 febbraio 2021 e con risposta ad interpello n. 364 del 24 maggio 2021 [in quest’ultima risposta l’Agenzia ammette la detrazione Sisma Bonus Acquisti per gli acquirenti di unità in un edificio oggetto di un intervento di nuova costruzione previa demolizione di preesistenti edifici ad uso artigianale e residenziale, mentre esclude che la ditta proprietaria dell’edificio stesso, con riguardo ad un’unità commerciale di cui intendeva riservarsi la proprietà, possa beneficiare del Sisma-Bonus Ordinario e dell’Eco-bonus, in quanto per queste agevolazioni è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (art. 3, c. 1, lett. d) D.P.R. 380/2001) e non in un intervento di nuova costruzione (art. 3, c. 1, lett. e), D.P.R. 380/2001). Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. Il termine, originariamente fissato in 18 mesi, è stato aumentato a 30 mesi dall’art. 33-bis, c. 1, lett. c), DL. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108). Con risposta ad interpello n. 688/2021 dell’8 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione Sisma Bonus Acquisti non è condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari costituenti l’intero fabbricato in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto. L’Agenzia delle Entrate ha ammesso la compatibilità tra l’Eco-Bonus fruito dall’impresa costruttrice ed il Sisma-Bonus acquisti a favore dell’acquirente a condizione, peraltro, che sia possibile identificare le spese riferibili ai diversi interventi (risposte ad interpello n. 70 del 2 febbraio 2021 e n. 556 del 25 agosto 2021). L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 19 dell’8 gennaio 2021 ha precisato che la persona fisica, acquirente di un’unità immobiliare da impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che ha demolito e ricostruito l’intero edificio non può cumulare all’agevolazione del “sisma bonus acquisti” anche la detrazione d’imposta per l’acquisto delle case oggetto di ristrutturazione di cui all’art. 16-bis, comma 3, TUIR, in quanto trattasi di due agevolazioni alternative tra loro. Con riguardo al Bonus Acquisti Posti Auto l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 191 del 18 marzo 2021 ha equiparato questa fattispecie a quella del Bonus Acquisti edifici ristrutturati, negando quindi la cumulabilità col Sisma-Bonus Acquisti, ritenendo le due detrazioni alternative tra di loro, in quanto riconducibili alla medesima norma ossia all’art. 16-bis T.U.I.R. MODALITA' OPERATIVE Per fruire della detrazione l’efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico deve essere opportunamente attestata. A tali fini il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 prevede che: a) l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza; b) il progettista dell’intervento strutturale assevera, secondo i contenuti delle linee guida approvate, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato; c) il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui sub b) devono essere allegati alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico per l’edilizia competente e comunque prima dell’inizio dei lavori; d) il Direttore dei lavori ed il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista. Il succitato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 è stato aggiornato con successivo decreto n. 329 del 6 agosto 2020. Tale decreto in particolare ha sostituito il modello di asseverazione (Modello Allegato B) già allegato al decreto del 2017 con tre nuovi modelli di asseverazione: - Modello Allegato B (asseverazione del Progettista); - Modello Allegato B1 (asseverazione del Direttore Lavori); - Modello Allegato B2 (asseverazione del Collaudatore Statico). Per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti è richiesta apposita polizza assicurativa, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni e asseverazioni. Si rammenta che, in relazione al momento in cui deve essere presentata al Comune l’asseverazione del progettista in ordine all’efficacia dell’intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto: - che per gli interventi eseguiti su edifici ricadenti in zone sismiche 2 e 3 attivati dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, ossia prima dell’ammissione di queste zone ai benefici, la detrazione spetta anche se l’asseverazione non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo purché venga, peraltro, presentata prima del rogito notarile (Agenzia delle Entrate, risposte ad interpello n. 195 e n. 196 del 30 giugno 2020, Risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020, risposta ad interpello n. 688/2021 dell’8 ottobre 2021) - che nel caso di intervento su edifici siti in contesto passato da zona sismica 4 in zona sismica 3, in forza di apposita deliberazione della Giunta Regionale di aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche, adottata successivamente alla data di presentazione del progetto, l’acquirente potrà comunque fruire del Sisma-Bonus Acquisti anche se l’asseverazione suddetta non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo (in quanto all’epoca l’immobile si trovava in zona sismica 4), a condizione, peraltro, che venga poi presentata in Comune entro la data del rogito notarile; l’agevolazione si applica agli acquisti effettuati a decorrere dalla data in cui ha effetto la deliberazione regionale di aggiornamento delle zone sismiche (Agenzia delle Entrate, risposte ad interpello n. 642 del 24 settembre 2021 e n.749 del 27 ottobre 2021). Con risposta ad interpello n. 688/2021 dell’8 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è richiesto che le attestazioni di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato al SUAP (da redigersi in conformità ai Modelli Allegato B1 e Allegato B2) siano presentate entro la data di stipula del rogito a differenza di quanto previsto per l’asseverazione attestante la riduzione di rischio sismico (da redigersi in conformità al Modello Allegato B). 4. ALIQUOTE DEI BONUS ACQUISTI Le aliquote applicabili per il calcolo della detrazione sono uguali per tutti e tre i Bonus Acquisti a seguito delle modifiche apportate in materia dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207; ciò che varia da Bonus a Bonus è la base imponibile cui applicare dette aliquote: - il 25% del prezzo riportato nell’atto di compravendita (sino ad un ammontare massimo di ¤ 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare) per il Bonus Acquisti edifici residenziali ristrutturati; - l’importo delle spese imputabili alla realizzazione del posto/box auto risultante dalla apposita attestazione rilasciata dalla ditta venditrice per il Bonus Acquisti posti auto e box auto (sino ad un ammontare massimo di ¤ 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare); - il prezzo sino all’ammontare massimo di ¤ 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare per il Bonus Acquisti edifici antisismici. Aliquota ordinaria Salvo che nei casi di aliquota agevolata (di cui alla tabella a lato) la detrazione spetta: - nella misura del 36% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025; - nella misura del 30% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027; La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Aliquota agevolata (per abitazione principale) Per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta: - nella misura del 50% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025; - nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027; La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Le norme in tema di aliquota agevolata (introdotte dall’art. 1, c. 55, Legge 207/2024), sembrano, peraltro, “tarate” solo per i Bonus Ordinari (Bonus Edilizio, Eco-Bonus, Sisma-Bonus), ossia per i bonus previsti per interventi su immobili già di proprietà dei contribuenti, in quanto fa riferimento ai “titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”. Nel caso dei Bonus Acquisti, invece, l’acquirente non è già titolare della proprietà o di un diritto reale di godimento sul bene oggetto di vendita né tale bene già costituisce sua abitazione principale (tale situazione potrà verificarsi solo dopo l’acquisto). Come conciliare la previsione di legge con la fattispecie Bonus Acquisti? È ragionevole ritenere che delle detrazioni Bonus Acquisti con aliquota agevolata possa fruire anche l’acquirente di immobile che lo stesso nell’atto di acquisto dichiari di voler destinare a propria abitazione principale e sempreché detta destinazione avvenga effettivamente entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui è stato stipulato l’atto di acquisto. Ovviamente è auspicabile sul punto un intervento chiarificatore della Agenzia delle Entrate. NOTA: Con riguardo specifico al Bonus Acquisti per edifici ristrutturati la norma che ha determinato le nuove aliquote a valere per gli anni 2025, 2026 e 2027 (art. 1, c. 55 Legge 207/2024) in realtà non richiama espressamente l’art. 16, c. 3, del T.U.I.R. (che disciplina, per l’appunto questo bonus) ma fa riferimento solo agli interventi indicati nel comma 1 del citato art. 16-bis. Tuttavia, il comma 3 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. richiama espressamente la detrazione di cui al precedente comma 1, per cui ogni modifica alla disciplina della detrazione ex comma 1 può fondatamente ritenersi applicabile anche alla fattispecie di cui al comma 3 (in questo senso, in passato, per un’ipotesi similare, Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 settembre 2013 e Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017). NOTA: Con riguardo al Sisma-Bonus Acquisti si rammenta che: - sino al 30 giugno 2022, se ricorrevano tutte le condizioni per accedere al Super Bonus, sia oggettive (ad es. cessione di abitazioni diverse da quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze) che soggettive (ad es. acquirente persona fisica), l’acquirente poteva usufruire della detrazione Sisma-Bonus Acquisti nella misura del 110% (Super Sisma Bonus Acquisti) ) da calcolarsi sul prezzo di acquisto (sino ad un massimo di ¤ 96.000,00). Dal 1° luglio 2022 non è, invece, più possibile avvalersi del Super Sisma Bonus Acquisti (110%) (in questo senso vedasi Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 384 del 20 luglio 2022). - dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2024: l’acquirente poteva usufruire della detrazione Sisma-Bonus Acquisti nella misura del 75% del prezzo pagato (sino ad un massimo di ¤ 96.000,00) nel caso di riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore ovvero nella misura dell’85% del prezzo pagato (sino ad un massimo di ¤ 96.000,00) nel caso di riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio a due classi di rischio inferiore. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, pertanto, in caso di acquisto di edifici antisismici si applicano le sole aliquote “ordinarie” dettate dall’art. 16, c. 1-septies.1, D.L. 63/2013 corrispondenti alle aliquote applicabili a tutti gli altri interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare quali elencati nel comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. Consulente Imbonus 90 Prenota 14 luglio 2025 Commenti

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    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Organizzazione Logistica In La logistica in entrata è il cuore pulsante di un'organizzazione efficiente. 3g Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy

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    Sei in: PITTINI > UFFICI Termini e Condizioni Dichiarazione di non responsabilità Le spiegazioni fornite in questa pagina sono informazioni di carattere generale e non dettagliate su come scrivere la propria informativa sulla privacy. Questo articolo non è da considerarsi una consulenza legale o una raccomandazione sulle azioni necessarie, poiché non possiamo sapere in anticipo quali siano i termini specifici in merito alla privacy che desideri stabilire tra la tua attività commerciale e i tuoi clienti e visitatori. Ti consigliamo di richiedere una consulenza legale per ricevere chiarimenti e assistenza nella creazione della tua informativa sulla privacy. Informativa sulla privacy: aspetti fondamentali Detto questo, una informativa sulla privacy è una dichiarazione che rende note alcune o tutte le modalità con cui un sito web raccoglie, utilizza, divulga, elabora e gestisce i dati dei propri visitatori e clienti. Di solito include anche una dichiarazione sull'impegno del sito web a proteggere la privacy dei visitatori o clienti e una spiegazione sui diversi meccanismi che il sito sta implementando al fine di proteggere la privacy. Le diverse giurisdizioni hanno obblighi legali diversi su ciò che deve essere incluso in un'informativa sulla privacy. È tua responsabilità assicurarti di rispettare la legislazione pertinente alle tue attività e al luogo in cui ti trovi. Cosa includere nell'informativa sulla privacy In generale, un'informativa sulla privacy tratta spesso questo tipo di questioni: i tipi di informazioni che il sito web raccoglie e le modalità di raccolta dei dati, una spiegazione sul perché il sito web raccoglie questi tipi di informazioni, quali sono le pratiche del sito web sulla condivisione delle informazioni con terze parti, le modalità con cui visitatori e clienti possono esercitare i loro diritti in base alla legislazione sulla privacy pertinente, le pratiche specifiche relative alla raccolta dei dati dei minori e molto altro ancora. Per saperne di più, consulta il nostro articolo "Creare un'informativa sulla privacy ".

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    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Scelte dell'8,5 °/oo di Walter Pittini 9 maggio 2025 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

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    Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Genere Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 4 maggio 2025 Mentre il mondo ha fatto progressi nella parità di genere e nell’emancipazione delle donne attraverso gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (tra cui la parità di accesso all’istruzione primaria per ragazzi e ragazze), donne e ragazze continuano a subire discriminazioni e violenze in ogni parte del mondo. La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace. Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all’istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, promuoverà economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e l’umanità intera. Fatti e cifre • Circa i due terzi dei Paesi in regioni in via di sviluppo hanno raggiunto la parità di genere nell’istruzione primaria • Nel 1990, in Asia meridionale, solo 74 bambine erano iscritte alla scuola primaria per 100 bambini. Nel 2012, i tassi d’iscrizione erano gli stessi per le ragazze e per i ragazzi • Nell’Africa subsahariana, in Oceania e in Asia occidentale, le ragazze ancora incontrano ostacoli nell’accesso alla scuola primaria e secondaria • In Nordafrica, le donne detengono meno di un quinto dei posti di lavoro retribuiti in settori non agricoli. La proporzione di donne che occupano posti di lavoro retribuiti al di fuori del settore primario è aumentato dal 35 % del 1990 al 41% del 2015 • In 46 paesi, le donne detengono oltre il 30% di seggi nei parlamenti nazionali in almeno una Camera. Traguardi 5.1 Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze 5.2 Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo 5.3 Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine e le mutilazioni genitali femminili 5.4 Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all’interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali 5.5 Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica 5.6 Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riproduttivo, come concordato nel Programma d’Azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo e dalla Piattaforma d’Azione di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive conferenze 5.a Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche così come alla titolarità e al controllo della terra e altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risorse naturali, in conformità con le leggi nazionali 5.b Rafforzare l’utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per promuovere l’emancipazione della donna 5.c Adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e l’emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • Bollo | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Bollo In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale". di Walter Pittini 18 aprile 2025 Che cos'è I contribuenti che hanno scelto di pagare l’imposta di bollo in modo virtuale devono presentare una dichiarazione consuntiva contenente il numero degli atti e documenti emessi nell’anno solare precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando l'apposito modello. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente online o tramite intermediario. La dichiarazione deve essere presentata entro: il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento per i soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 15bis del dpr n. 642 del 1972 il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento per i soggetti indicati nell’articolo 15bis del dpr n. 642 del 1972 Il modello deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni nei casi di rinunzia all’autorizzazione, di operazioni straordinarie nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata della stessa tipologia. Normativa e prassi Normativa Provvedimento del 29/12/2017 Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, nonché definizione delle modalità di esercizio dell’opzione per il pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari ( Pubblicato il 29/12/2017 ) Provvedimento del 03/02/2015 - pdf - Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale ( Pubblicato il 03/02/2015 ) Provvedimento del 17/12/2015 Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica (Pubblicato il 17/12/2015) Prassi Circolare n.16/E del 14/04/2015 - pdf - Chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 Risoluzione n. 12/E del 03/02/2015 - pdf - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ed F24 Enti pubblici, delle somme dovute in relazione all’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale - articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 Modelli e istruzioni Modello e istruzioni aggiornati al 7 marzo 2024: motivi dell’aggiornamento - pdf Modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • ISA | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione ISA In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "ISA (Indici sintetici di affidabilità)". di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è Con l’istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa che mira , utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Nel dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti . Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali. Commissione degli Esperti Il comma 8 dell’ articolo 9-bis del DL n. 50 del 2017 - pdf prevede l’istituzione, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di una Commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle Organizzazioni economiche di categoria e degli Ordini professionali. Composizione Commissione (aggiornata al 19 marzo 2025) - pdf Istituzione della Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale - pdf Documentazione Schede di sintesi ISA 3 marzo 2025 Pareri e schede di sintesi – Anni precedenti Modelli e istruzioni La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2024 è stata approvata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 17 marzo 2025 Istruzioni Parte generale - pdf Istruzioni quadro A Istruzioni quadro F Istruzioni quadro H Agricoltura Commercio Manifatture Professionisti Servizi Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

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