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- Costi | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Costi Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 Costi per aprire il ristorante Determinare con precisione il costo necessario per avviare un ristorante risulta complesso, perché sono numerosi i fattori da considerare. Tuttavia, sulla base dell’esperienza dei nostri consulenti, sono in grado di fornire stime approssimative dei costi di gestione iniziali: Circa 70.000 € per un bar/caffetteria già avviata. Un investimento iniziale di circa 120.000 € potrebbe essere necessario per un ristorante con 30 posti a sedere. Un ristorante con 150 posti potrebbe richiedere un investimento di circa 250.000 €. A questi costi vanno poi aggiunti quelli relativi alla parte burocratica e alla gestione, tra cui: Apertura della partita IVA, che può riguardare sia una ditta individuale che una società. Iscrizione presso la Camera di Commercio, INPS, INAIL e CONAI. Compilazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e UTIF (Ufficio Territoriale del Commercio) dell’Agenzia delle Dogane. Collaborazione con un commercialista. Acquisto dei manuali HACCP, relativi agli allergeni, DVR (Documento Valutazione Rischi), e corsi di formazione necessari. Costi delle utenze, quali gas naturale, internet, acqua e luce. Acquisto delle attrezzature, compresi forni, frigoriferi, congelatori, piccoli elettrodomestici e arredamento. Inoltre, è opportuno considerare un costo aggiuntivo stimato di circa 8-9 mila € da aggiungere al totale iniziale. Questa stima globale tiene conto di molteplici fattori che vanno dalla fase di avvio all’aspetto operativo e burocratico, fornendo una panoramica più completa dei potenziali costi associati all’apertura di un ristorante. È normale che la prima preoccupazione in questi casi ricada sui costi da sostenere per aprire un ristorante. Valutare quanto costerà aprire il tuo ristorante (l’insieme dei costi operativi fissi e variabili) è importantissimo per determinare le modalità con le quali andrai a finanziare il tuo progetto. I principali costi da considerare per aprire un ristorante Quando si parla di costi di apertura di un ristorante, non è possibile fornire una risposta definitiva che vada bene per tutti. Variabili come location, tipo di cucina, numero di coperti e clientela influenzano moltissimi i calcoli. Per darti un’idea sommaria su cui basarti, ecco una stima approssimativa dei principali costi da sostenere per aprire un ristorante: Attrezzature da cucina, strumenti e materiale di sala: indicativamente tra i 25 e i 35 mila euro; Arredamento per il ristorante: indicativamente tra i 7 e i 15 mila euro; Acquisto di materie prime e di consumo: indicativamente tra i 5 e i 10 mila euro; Spese per il personale: indicativamente dai 5 ai 10 mila euro; Sistemi di gestione pagamenti e registratore di cassa: indicativamente dai 500 ai 1000 euro; Utenze del primo mese: indicativamente tra i 1000 e i 4 mila euro; Solo con queste voci basilari (inevitabili per qualsiasi ristoratore) i costi per aprire un ristorante raggiungono già almeno i 40 mila euro. Esistono, però, altre voci di costo molto comuni per la maggior parte di questi business, come ad esempio: Costi di affitto del locale: indicativamente tra i 7mila e i 15 euro (calcolando anticipi e caparre) se il locale non è di tua proprietà Spese pubblicitarie: estremamente variabile in base a esigenze, location, tipo di clientela ecc. Come vedi ci sono diversi aspetti da considerare. I costi per aprire un ristorante possono variare molto a seconda delle diverse situazioni, ed è per questo che, quando si decide di aprire un ristorante, è importante stilare un business plan dettagliato. Precedente Successivo
- Catene di approvvigionamento strategiche | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Catene di approvvigionamento strategiche [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è La misura ha l’obiettivo di finanziare investimenti privati finalizzati a rafforzare le principali catene del valore strategiche del Paese, quali agroindustria, design, moda e arredo, sistema casa, metallurgia e siderurgia, meccanica strumentale, elettronica e ottica, automotive, treni, navi, aerei e industria aerospaziale, chimica e farmaceutica. L'intervento, realizzato in attuazione dell’Investimento 7, sotto-investimento 2, “ Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche ”, è di prossima apertura con uno specifico sportello. La dotazione finanziaria è di 500 milioni di euro. Lo strumento agevolativo individuato per l'attuazione dell'intervento è il Contratto di Sviluppo. La gestione è affidata a Invitalia S.p.A. 2. A chi si rivolge Le agevolazioni possono essere concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che intendano realizzare programmi di sviluppo industriale comprendenti, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ma anche programmi di sviluppo per la tutela ambientale. Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. I programmi potranno essere attuati: da più imprese operanti nella filiera di riferimento; da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza. 3. Cosa finanzia I programmi di investimento devono riguardare le seguenti filiere produttive: agroindustria; design, moda e arredo; sistema casa; metallurgia e siderurgia; meccanica strumentale, elettronica e ottica; automotive; treni, navi, aerei e industria aerospaziale; chimica; farmaceutica. Sono ammissibili i progetti d’investimento concernenti le attività di logistica e di packaging facenti parte della filiera strategica di appartenenza I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Soggetto gestore, prevedere spese ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 18 mesi). I programmi di investimento inoltre devono rispettare il divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni ed il principio DNSH e gli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale. 4. Agevolazioni concedibili Le agevolazioni sono concesse, nella forma del finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 9 dicembre 2014. In caso di esito positivo delle verifiche, l’Agenzia procede all’approvazione del programma di sviluppo e alla concessione delle agevolazioni che deve intervenire, in ogni caso, entro il 30 giugno 2026. 5. Come funziona Le imprese possono presentare domanda in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia. Previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, possono accedere al bando anche le domande di Contratto di sviluppo già presentate al Soggetto gestore il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie basata su specifici indicatori: l’innovatività del programma di sviluppo, con la valorizzazione delle spese in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, come individuati dagli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232; l’impatto occupazionale connesso al programma realizzato, con particolare riguardo all’impiego di personale in possesso di laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico; il coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo. Il punteggio complessivo ottenuto potrà poi essere incrementato – fino ad un massimo del 15% – qualora le imprese siano in possesso, alla data indicata nel decreto: del rating di legalità; di almeno una certificazione ambientale (EMAS, ISO 140001, ISO 50001); della certificazione della parità di genere. Le domande che risultino prive di copertura finanziaria ovvero dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa applicabile per l’intervento in oggetto, rientreranno nella graduatoria ordinaria della misura agevolativa e saranno istruite dall’Agenzia in base all’ordine cronologico di presentazione. 6. Modalità e termini presentazione domande Con il decreto direttoriale 11 marzo 2025 sono stati stabiliti le modalità e i termini di presentazione delle domande. Le domande devono essere presentate, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia , a partire dalle ore 12.00 dell' 8 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del 10 giugno 2025 . 7. Normativa Decreto direttoriale 11 marzo 2025 - Termini e modalità di presentazione delle domande Decreto ministeriale 6 novembre 2024 - Contratti di sviluppo. Transizione ecologica, tecnologie a zero emissioni e catene di approvvigionamento strategiche Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Assistenza | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Organizzazione Assistenza Prestare attenzione è costruire fiducia. 4 Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy
- Mkt e Comunicazione | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Organizzazione Mkt e Comunicazione Comprende i bisogni per raggiungere gli obiettivi. g Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy
- Premessa | PITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio > Continuità aziendale CONTINUITÀ AZIENDALE Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text. previus next Premessa Con l’espressione “continuità aziendale” si intende il fatto che l’impresa continui la sua “esistenza operativa” per un futuro prevedibile. Il concetto di “futuro prevedibile” va riferito al fatto che quando si analizza il futuro di una impresa. In genere ci si riferisce ad un periodo di dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. L’art. 2423- bis del Codice civile ci dice che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. Con l’espressione “prospettiva della continuazione dell’attività”, si fa riferimento all’attitudine dell’azienda di generare flussi reddituali, che trasformandosi in flussi finanziari garantiscono la remunerazione dei fattori produttivi impiegati sia in un’ottica di breve che di medio e lungo periodo. La “funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo” è rappresentativa dell’armonizzazione dei fattori produttivi a breve e medio lungo ciclo di utilizzo, atti a supportare la gestione dell’impresa al fine ultimo di generare reddito e quindi ricchezza. Oltre al Codice civile, del concetto di continuità si ha evidenza, in misura rilevante, anche nel principio contabile OIC 11, nei paragrafi 21-24, nell’OIC 29, così come nel principio di revisione (ISA) n. 570. Nello specifico, l’OIC 11 al paragrafo 21 recita: “L’art. 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”. La continuità aziendale deve avere una prospettiva di “almeno dodici mesi”, non escludendo, anche, che la medesima venga inquadrata in un arco temporale ben più ampio. Seguendo quest’accezione, il medesimo principio, lo si può leggere nel potenziale reddituale, patrimoniale e finanziario che l’impresa sarà in grado di esprimere nell’arco temporale che segnerà la sua intera vita. L’OIC 29, denominato “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, rinvia al tema della valutazione della continuità aziendale proprio con riferimento ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e prima dell’approvazione del bilancio. Con riferimento all’art. 2427, comma 1, numero 22 quater), del Codice civile in nota integrativa devono essere esposti i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che, anche se non richiedono variazioni nei valori di bilancio, sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. Il Documento ISA Italia 570 riproduce più di altri il concetto di continuità aziendale con particolare riferimento all’analisi finanziaria. Nel documento n. 570, infatti, è chiaro il richiamo alle dinamiche monetarie attraverso una “proposta” di una serie di indici e indicatori di natura finanziaria, gestionale, oltreché di indicatori di natura qualitativa. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e con il successivo D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, recante “modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, l’imprenditore deve dapprima imparare ad autovalutare l’adeguatezza dei propri assetti organizzativi, amministrativi e contabili nonché i propri equilibri gestionali con riferimento alla propria gestione patrimoniale, finanziaria e reddituale e nel caso prendere atto dell’esistenza di eventuali disequilibri che possono compromettere lo stesso principio della continuità economica aziendale.
- Sostegni | PITTINI
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- ART. 125 Revoca dell'opzione (1) (2) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 125 Revoca dell'opzione (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Le disposizioni dell’articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di revoca (1) dell’opzione di cui all’articolo 117, sia nel caso in cui la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b) (3). 2. Nel caso di revoca (1) dell’opzione, gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna società singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri così come risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 121. Si applica la disposizione dell’articolo 124, comma 4. La società o l’ente controllante è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca. (4) 3. L’articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con la revoca (5) della tassazione di gruppo relativi all’imposta sulle società. Note: (1) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (2) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (3) Le parole “la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)“ sono state sostituite alle precedenti “l’opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)“ dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 1), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (4) Periodo inserito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 2), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (5) Le parole “la revoca” sono state sostituite alle precedenti “il mancato rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 3), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Forum | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI Per vedere come funziona, vai al tuo sito pubblicato. Categorie Tutti i post I miei post Forum Benvenuto! Fai un giro e partecipa alle discussioni. Create New Post CONTABILITA' FINANZIARIA Predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria. subcategory-list-item.views subcategory-list-item.posts 0 TRANSAZIONI COMMERCIALI Registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti. subcategory-list-item.views subcategory-list-item.posts 0 Segui DICHIARAZIONE DEI REDDITI Compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche. subcategory-list-item.views subcategory-list-item.posts 1 Segui SINDACO Funzioni di sindaco subcategory-list-item.views subcategory-list-item.posts 0 Segui ASSISTENZA CONTRIBUENTI Adempimenti fiscali, contenzioso tributario, deposito di atti, redazione di business plan. subcategory-list-item.views subcategory-list-item.posts 0 Segui CONSULENZA FISCALE E SOCIETARI Redazione, valutazione, controllo e certificazione di contabilità e bilanci, consulenza fiscale e societaria. subcategory-list-item.views subcategory-list-item.posts 0 ATTIVITA' DI CONSULENZA Attività di consulenza amministrativa, fiscale, societaria e del lavoro, curatela e amministrazione giudiziaria. subcategory-list-item.views subcategory-list-item.posts 1 Nuovi post Walter Pittini 17 feb Creare categorie private DICHIARAZIONE DEI REDDITI Ciao! Il forum di cui sei proprietario offre delle autorizzazioni flessibili per le categorie che ti consentono di creare categorie private, come questa qui. Puoi rendere le categorie accessibili soltanto ai membri che hanno effettuato l'accesso, a membri individuali e anche a coloro che hanno ruoli speciali o badges. Leggi gli altri post di questa categoria per maggiori informazioni su cosa puoi fare con le categorie del tuo forum. Scopri di più Mi piace 0 Forum - Frameless
- 9. Determinazione dei redditi e delle perdite | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 9. Determinazione dei redditi e delle perdite Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. 2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a). 3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. 4. Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. 5. Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, (2) le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “, laddove non è previsto diversamente,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 92, lett. a), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Paywall | PITTINI
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- Condomini | PITTINI
Noi vantiamo una solida esperienza in ambito di gestione ed amministrazione di beni immobili, di fornitura di servizi di tenuta di contabilità, di revisioni contabili, di consulenze amministrative, legali e fiscali relative, nonché di prestazioni di carattere manutentivo strettamente riconducibili agli immobili stessi (come edilizia, elettricità, idraulica, meccanica). Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > REAL ESTATE > Condominio Amministratore Competenze Protocolli Documenti Aggiornamenti Guide Dashboard Prodotti Servizi Eventi Corsi Clienti Faq Carriere Contatti AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI Vantiamo una solida esperienza in ambito di gestione ed amministrazione di beni immobili, di fornitura di servizi di tenuta di contabilità, di revisioni contabili, di consulenze amministrative, legali e fiscali relative, nonché di prestazioni di carattere manutentivo strettamente riconducibili agli immobili stessi (come edilizia, elettricità, idraulica, meccanica). Competenze I NOSTRI SERVIZI: 1 Eseguire le deliberazioni dell'assemblea. 3 Riscuotere i contributi ed erogare le spese. 5 Eseguire gli adempimenti fiscali. 7 Tenuta del registro dei verbali delle assemblee. 9 Tenuta del registro di contabilità. 11 Redigere il rendiconto condominiale annuale 2 Disciplinare l'uso delle cose comuni. 4 Compiere gli atti conservativi. 6 Tenuta del registro di anagrafe condominiale. 8 Tenuta del registro di nomina e revoca dell'amministratore. 10 Conservare tutta la documentazione. Protocolli I nostri protocolli Sfrutta la nostra vasta gamma di approfondimenti e soluzioni per aiutare il tuo condominio. Fiscalità condominiale La fiscalità nel condominio Scopri ---> Agevolazioni del patrimonio edilizio Parti condominiali Scopri ---> Tabelle millesimali e ripartizione spese Le Tabelle millesimali e la ripartizione delle spese Scopri ---> Amministratore di condominio Figura professionale fondamentale e indispensabile nella gestione e nell'amministrazione degli edifici condominiali. Scopri ---> Regolamento di condominio Il Regolamento di Condominio è un documento fondamentale che stabilisce le norme e le disposizioni che governano la vita all'interno di un condominio. Scopri ---> Condomini amministrati Condomini da noi amministrati. Scopri ---> Documenti Aggiornamenti Le ultime novità condominiali Guide Legge 104 A chi è rivolta e come funziona. Walter Pittini 3 giu Tempo di lettura: 8 min Dashboard Prodotti Incondominio Vista rapida Inimpresa Bonus colonnine domestiche Vista rapida Consulente amministrativo Visure catastali Servizi Eventi Al momento non ci sono eventi Corsi Clienti Condomini amministrati ad oggi: Condominio: “Parco Bovio”, Via Conte Girolamo Giusso, 13, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/e, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/f, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/g, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/h, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/d, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 13/a, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 13/b, 70125, Bari Condominio: Via Raffaele Bovio, 9A – 9B, 70125, Bari Condominio: Via Raffaele Bovio, 9C - 9D – 11, 70125, Bari Condominio: “Piccolo Prato”, Via Fanelli, 206/G-H-I-L, 70125, Bari Condominio: Viale Orazio Flacco, 11-7, 70124, Bari Condominio: Viale Orazio Flacco, 11-13, 70124, Bari Condominio: Via Jan Palach, 2, 70124, Bari Condominio: Via Calefati, 402, 70123, Bari Condominio: Via M. Vittorio Maggiore, B/9,70126,Bari Condominio: Via Sergio Pansini, G/2, 70124, Bari Condominio: Via Ugo Foscolo, 207, 70131, Bari Faq Domande frequenti Condominio Immobiliare È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO Incontra il nostro leader Walter Pittini Real Estate Sector Leader pittini@live.it LinkedIn X (Twitter) In quale altro modo Pittini ti può aiutare Industrie Produzione
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