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  • Transizione industriale | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Transizione industriale commercialista Data pubblicazione: 3 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Transizione industriale: il sostegno del Mimit Fino all’8 aprile è possibile inviare la domanda sul sito di Invitalia per contributi a fondo perduto su efficienza energetica, economia circolare, riduzione delle emissioni. Con una dotazione di 400 milioni di euro a valere sul Pnrr, il fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche Ue sulla lotta ai cambiamenti climatici. Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Fino all’8 aprile sarà possibile inviare la domanda tramite la piattaforma di Invitalia ( https://www.invitalia.it ). I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva e perseguire almeno una maggiore efficienza energetica in termini di attività d’impresa o un uso efficiente delle risorse anche attraverso il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate. La graduatoria sarà pubblicata entro il 30 maggio 2025. Maggiori informazioni sul sito https://www.mimit.gov.it . TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >

  • TRASPORTI | PITTINI

    TRASPORTI Aereo Fluviale Stradale Marittimo Ferroviario S Aggiornamenti Ferrovie: Ferrovie dello Stato in cerca di investitori per la rete Alta Velocità Ferrovie dello Stato si prepara ad aprire il settore dell’alta velocità ai capitali privati. Walter Pittini 27 giu Casa, nel 2025 il mercato cresce ma agitato da spinte opposte Gli italiani tornano a sognare casa, ma non tutto gioca a loro favore. I tassi stanno scendendo, ma allo stesso tempo chi vuole comprare casa deve tenere in considerazione che le quotazioni di mercato sono in crescita così come si stanno alzando i costi di ristrutturazione. Walter Pittini 7 giu Visure Catastali Prova il servizio Visure Catastali per richiedere in autonomia le visure. Walter Pittini 10 mag Guida per tassisti Se sogni un lavoro dinamico e a contatto con il pubblico, diventare tassista potrebbe essere il percorso giusto. Scopri come avviare questa carriera e in che modo dotarsi della licenza per guidare un taxi tra regolamenti, investimenti e vantaggi. Walter Pittini 29 apr Newsletter Rimani aggiornato e sottoscrivi la nostra newsletter Email* Invia Voglio iscrivermi alla vostra mailing list. Guide Legge 104 Walter Pittini 3 giu Guida Irpef Walter Pittini 2 giu Marketing strategico Walter Pittini 2 giu Viaggiare informati Walter Pittini 2 giu Agente di commercio Walter Pittini 1 giu 1 2 3 Eventi Al momento non ci sono eventi Faq Domande frequenti Condominio Immobiliare Carrriere SDG Real Estate Consumi Ospitalità Trasporti Finanza In dichiarazione Giudiziario Lavoro Societario Fiscalista Amministrativo È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione

  • Semplificate | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime REGIME SEMPLIFICATO articolo 18 del D.P.R. 600/73 «regime delle imprese minori» ____________________________________________________________________________________________________________ FUNZIONAMENTO A. Riservato a categorie di imprese e Partite IVA che non possono aderire a regimi di vantaggio come il regime forfettario ma che vogliono comunque accedere a delle agevolazioni fiscali interessanti. B. Può essere attivata su richiesta o per comportamento concludente da parte del soggetto. LIMITI Il limite di fatturato annuo è di: I. 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi; II. 800.000 euro per chi esercita altre attività. Per determinare il limite di fatturato viene utilizzato il criterio di cassa. SEMPLIFICAZIONE Obbligo di conservare e redigere: A. registri IVA; B. registro di incassi e pagamenti; C. registro dei beni ammortizzabili; D. libro unico del lavoro (se ci sono dipendenti). REQUISITI A. Societari: I. Società di persone commerciali (Snc, Sas) e soggetti a esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR; II. Società di armamento e le società di fatto; III. Imprese familiari e aziende coniugali; IV. Enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata in via non prevalente; V. Persone fisiche esercenti attività d’impresa ai sensi dell’55 Tuir; VI. Partite IVA esercenti arti e professioni, anche in forma associata; VII. Società equiparate alle precedenti; VIII. Trust che svolgono un’attività commerciale in modo non prevalente. B. Ricavi dell’anno solare precedente non superino: I. 500.000 euro, per chi effettua prestazioni di servizi; II. 800.000 euro, per le altre attività. ESCLUSI Non è applicabile: A. attività commerciali all’ingrosso; B. attività di intermediazione finanziaria; C. attività di assicurazione; D. attività di agenzia e rappresentanza commerciale; E. attività di produzione e scambio di beni immobili. TASSE Il calcolo delle tasse è basato sul principio di cassa. A. Componenti positivi di reddito: Secondo l’articolo 66 del DPR n. 917/86, nella determinazione del reddito d’impresa delle imprese in contabilità semplificata per cassa, rilevano i seguenti componenti positivi: I. Art. 85 del TUIR – Ricavi tipici; II. Art. 57 del TUIR – Ricavi da destinazione a finalità estranee all’impresa; III. Art. 89 del TUIR – Interessi attivi e utili derivanti da società semplici, snc e sas; IV. Art. 90 co. 1 del TUIR – Proventi degli immobili che non beni strumentali; V. Art. 86 del TUIR- Plusvalenze dei beni relativi all’impresa; VI.Art. 88 del TUIR – Sopravvenienze attive B. Componenti negativi di reddito: Secondo l’articolo 66 del DPR n. 917/86, nella determinazione del reddito d’impresa delle imprese in contabilità semplificata per cassa, rilevano i seguenti componenti negativi: I. Art. 66 del TUIR – Spese sostenute dell’attività d’impresa II. Art. 95 del TUIR – Spese per prestazioni di lavoro III. Artt. 95 e 109 co. 5 del TUIR – Compensi erogati agli amministratori o lavoratori dipendenti IV. Art. 105 del TUIR – Accantonamenti per le indennità di fine rapporto V. Art. 61 del TUIR – Interessi passivi VI. Art. 99 co. 1 e 3 del TUIR – Oneri fiscali e contributivi VII. Art. 100 del TUIR – Oneri di utilità sociale VIII. Art. 101 del TUIR – Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti IX. Artt. 64 co. 2, 102 e 103 del TUIR- Quote di ammortamento di beni materiali e immateriali X. Art. 102 co. 6 del TUIR – Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento XI. Art. 108 del TUIR – Spese di pubblicità, rappresentanza XII.Art. 102 co. 7 del TUIR – Canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio. E’ prevista la deducibilità al 100% dei costi inerenti all’attività di professionista o d’impresa sostenute nell’anno di imposta, riferiti a: A. beni strumentali; B. libri, riviste, software gestionali; C. cancelleria, materiali di consumo e valori bollati; D. utenze intestate al professionista o all’impresa; E. compensi dei collaboratori; F. affitto o acquisto dell’immobile; G. trasporti, spese di rappresentanza. Invece, per quei costi che possono essere considerati promiscui, si applicherà una deducibilità che va dal 20% al 50%. Le imposte sono: A. IVA, che può variare in base ai prodotti e servizi registrati in fattura; B. IRPEF è un’imposta progressiva con aliquote dal 23% al 43% in base al reddito: I. 23% per i redditi fino a 28.000 euro II. 35% per i redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro III. 43% per i redditi superiori a 50.000 euro C. IRAP è un’imposta regionale il cui importo varia in base alla regione in cui si svolge l’attività. VANTAGGI A. riduzione degli oneri amministrativi e burocratici; B. detrazione delle spese per i beni strumentali; C. tassazione con aliquote progressive; D. facilità di gestione della contabilità; E. vantaggi per le imprese che operano in determinati settori. SVANTAGGI A. minore immediatezza nel valutare l’andamento aziendale; B. sono disponibili meno informazioni dettagliate sulla situazione contabile dell’impresa rispetto al regime ordinario; C. predisposizione di bilanci di controllo periodici, come il bilancio di esercizio; D. accertamenti fiscali induttivi da parte dell’Agenzia delle Entrate In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Regimi fiscali | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale REGIMI FISCALI Regime forfettario (L. 23/12/2014 n. 190) Informazioni Regime semplificato (art. 18 L. 600/73) Tasto Regime ordinario Tasto Forfettario 2025 Tasto

  • Bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Il bando sostiene la riqualificazione delle strutture ricettive e mira a potenziare, rinnovare e diversificare l’offerta turistica ricettiva della regione. I contributi sono concessi a fondo perduto con importo pari al 50% delle spese ammissibili. La Regione Marche ha pubblicato un bando finalizzato al sostegno della riqualificazione delle strutture ricettive presenti sul territorio. L’obiettivo principale è potenziare, rinnovare e diversificare l’offerta turistica ricettiva della regione. Gli interventi finanziabili potranno riguardare progetti di riqualificazione di strutture ricettive già esistenti oppure la riconversione di immobili in strutture turistico-ricettive, a condizione che tali interventi garantiscano il rispetto di specifici standard qualitativi. A chi si rivolge il bando Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive Possono beneficiare di questo bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. È Inoltre necessario che la sede dell’impresa sia situata nel territorio della Regione Marche e che l’intervento di riqualificazione non sia già stato completato. Interventi ammissibili per il bando Regione Marche Il bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive è rivolto a progetti riguardanti otto specifiche tipologie di strutture ricettive . Queste categorie sono: Alberghi a 5 stelle; Alberghi a 4 stelle; Alberghi a 3 stelle “d’eccellenza”; Country house “d’eccellenza”; Residenze Turistico Alberghiere a 4 Stelle; Residenze Turistico Alberghiere a 3 Stelle “d’eccellenza”; Residenze d’epoca extra-alberghiere “d’eccellenza”; Alberghi diffusi “d’eccellenza”. Come funziona il contributo del bando Marche riqualificazione strutture ricettive Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto . L’Intensità massima del contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili , con un limite massimo di 300.000 euro per progetto. Come presentare domanda per il bando Regione Marche Le domande di partecipazione al bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive potranno essere inviate a partire dalle ore 09:00 del 27 gennaio 2025 e fino alle ore 13:00 del 28 aprile 2025. Hai un’impresa nelle Marche e cerchi contributi per il tuo business? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata con i nostri esperti. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >

  • 41. Unità immobiliari non locate [n.d.r. ex art. 38] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 41. Unità immobiliari non locate [n.d.r. ex art. 38] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 101 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite [n.d.r. ex art. 66] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 101 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite [n.d.r. ex art. 66] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), (2) e 2. 1 bis. [...] (3) 2. Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell’articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre. (4) 2 bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articoli 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell’articolo 110, comma 1-bis. (5) 3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell’articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata. 4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’articolo 87. 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106, (6) sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (7). Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (8). Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (9), e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. (10) (11) (12) 5 bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, semprechè l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. (13) 6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza [...] (14) dalla stessa società che ha generato le perdite. (15) 7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia,(16) si aggiunge al costo della partecipazione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “lettere a) e b),“ sono state così sostituite alle precedenti “lettere a), b) e c),“ dall’art. 36, comma 18, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 19, la disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 4.7.2006. (3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 58, lett. f), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. Testo precedente. “Per i beni di cui all’articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti al comma 1, alle lettere b), c) e d), l’applicazione del comma 1 del presente articolo è subordinata all’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.“. In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 5, comma 1, lett. d), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. (4) Comma sostituito dall’art. 6, comma 8, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, la disposizione ha effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Testo precedente: “Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell’articolo 94; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre.“. (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. f), n. 2, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. (6) Le parole “, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 160, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. (7) Le parole “o un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni” sono state inserite dall’art. 13, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (8) Le parole “o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese” sono state inserite dall’art. 13, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (9) Ai sensi del citato art. 27, comma 10, DL n. 185/2008, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro. Al riguardo, si veda altresì la circ. Agenzia Entrate 1.8.2013 n. 26, § 4. (10) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 160, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. Testo precedente: “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.“. (11) Comma sostituito dall’art. 33, comma 5, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. Testo precedente: “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.“. (12) Ai sensi dell’art. 13, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “L’articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili”. (13) Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. d), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (14) Le parole “nei successivi cinque periodi d’imposta” sono state soppresse dall’art. 1, comma 23, lett. c), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. (15) Comma sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. m), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 8.“. (16) Le parole “, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia,“ sono state inserite dall’art. 13, comma 1, lett. e), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Fiscalità condominiale | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Fiscalità condominiale < Condominio successiva precedente Fiscalità condominiale di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 9 giugno 2025 CONDOMINIO COME SOSTITUTO D’IMPOSTA NOZIONI GENERALI Il condominio assolve alla funzione di sostituto di imposta, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del DPR n. 600/73, e come tale è tenuto al pagamento delle imposte sui redditi, in sostituzione di altri soggetti con obbligo di rivalsa addebitando, cioè, la relativa imposta al soggetto stesso. DEFINIZIONI A) SOSTITUTO: Soggetto individuato dalla norma come colui il quale versa in nome e per conto del soggetto sostituito (percipiente), l’imposta dovuta. Viene applicato il diritto di rivalsa. B) PERCIPIENTE: Soggetto esercente arti o professioni che presta opera (materiale o professionale), ed è soggetto al pagamento dell’imposta. C) RITENUTA: Importo dell’imposta che il sostituto versa in nome e per conto del percipiente. TIPOLOGIA A) Ritenute da Lavoro Dipendente Il condominio è sostituto d’imposta per i redditi di lavoro dipendente. Le figure che si possono normalmente trovare in questa categoria possono essere il portiere, il giardiniere, l’addetto alle pulizie. Nella fattispecie, l’amministratore è individuato dalla norma come il datore di lavoro, ma il condominio è il sostituto d’imposta. B) Ritenute da lavoro Autonomo Rientrano in questa fattispecie tutte le prestazioni rese al condominio nell’ambito di un contratto di appalto o di opera, così come anche le prestazioni professionali, sia che esse siano rese da persone fisiche, che in forma associata. C) Ritenute per spese di Ristrutturazione e Risparmio Energetico In questa fattispecie rientrano tutte le spese per il recupero e la conservazione delle parti comuni, così come quelle di efficientamento energetico. Il questo caso l’onere della ritenuta d’acconto ricade sulla banca, in quanto attraverso il pagamento della fattura con bonifico «parlante», viene applicata la ritenuta dell’11% (dal 1° marzo 2024), direttamente dall’istituto di credito. ALIQUOTE A) 4%: Aliquota applicata a tutte le fattispecie di contratti di appalto o di opera, resi da soggetti in regime di impresa, sia individuale che in forma associata. B) 11%: Aliquota applicata dalla banca per i bonifici eseguiti da condominio con causale «per ristrutturazione» o per «risparmio energetico». C) 20%: Aliquota applicata per le prestazioni professionali rese al condomino (es. commercialista, architetto, ingegnere, avvocato, etc.). PAGAMENTO I condomini provvedono normalmente al versamento della ritenuta effettuata (sia essa del 4%, del 20% o su redditi di lavoro dipendente), entro il giorno 16 del mese successivo attraverso il modello F24. In alternativa al termine ordinario, essi possono versare la sola ritenuta del 4%, se inferiore a € 500, cumulativamente entro il 30/6 e 20/12 di ogni anno. Ai fini della soglia di € 500 le ritenute devono sommarsi mese dopo mese. Esemplificando, se un condominio ha pagato nel mese di luglio 2023 ritenute (4%) per un totale di euro 450 e nel mese di agosto 2023 per totale euro 490, poteva versare il totale (450+490) entro il 16/09/2023 (perché il superamento del limite di 500 euro è avvenuto con quelle di agosto). Qualora invece un condominio avesse pagato nel mese di luglio 2023 ritenute (4%) per un totale di euro 250 e nel mese di agosto 2023 per totale euro 140, poteva versare il totale (250+140) entro il 20/12/2023. MODELLI DICHIARATIVI LA CERTIFICAZIONE UNICA Il condominio deve provvedere annualmente al rilascio della certificazione unica attestante l’ammontare delle somme e valori corrisposti nell’anno precedente (comprese le somme per lavoro dipendente erogate entro il 12 gennaio dell’anno seguente), nonché la relativa causale e l’ammontare delle ritenute operate. La certificazione delle ritenute, sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, deve essere consegnata all’interessato e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di interruzione di rapporti di lavoro dipendente, la certificazione deve essere rilasciata entro dodici giorni dalla richiesta dell’interessato. CONTENUTO OBBLIGATORIO: DATI DEL SOSTITUTO Devono essere riportati i dati anagrafici del condominio. DATI DEL PERCIPIENTE Devono essere riportati i dati anagrafici del soggetto che ha reso la prestazione. AMMONTARE DELLE RITENUTE OPERATE Deve essere riepilogato il totale dei compensi erogati nell’anno solare al percipiente. CAUSALE Descrive la tipologia di prestazione in base alla sua natura. DESCRIZIONE DELLE CAUSALI Queste sono le tipologie di causali che si possono riscontrare più di frequente per le tipologie di compensi (di lavoro autonomo) che si possono corrispondere in condominio, ma generalmente ne individuiamo tre ( A, M, W) CAUSALE A Da utilizzare per tutte le somme corrisposte a soggetti esercenti attività professionale (commercialista, avvocato, architetto, ingegnere, etc.) CAUSALE M Da utilizzare per le prestazioni occasionali rese da soggetti persone fisiche non titolari di partita iva CAUSALE W Da utilizzare per tutti i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relativi a contratti di appalto di cui sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 25-ter DPR n. 600/73. IL MODELLO 770 Il modello 770 è un adempimento fiscale con cui il sostituto di imposta comunica quali sono stati gli importi corrisposti ai lavoratori, soggetti a ritenuta. Considerato che dal 1° gennaio 1998 il condominio è da ritenersi a tutti gli effetti un sostituto di imposta, ne deriva che sarà costui a sostituire il contribuente nei rapporti con il Fisco, procedendo a trattenere periodicamente le ritenute dovute per i compensi corrisposti e, una volta all’anno, comunicando l’ammontare delle stesse mediante il modello 770. L’adempimento rientra tra gli incarichi dell’amministratore di condominio, essendo costui il legale rappresentante. Ricordiamo che ai sensi dell’art. 1130 co 5. c.c., l’amministratore è tenuto per il suo ruolo ad effettuare anche gli adempimenti fiscali di cui, evidentemente, il modello 770 è parte integrante. Il modello 770 è un documento dichiarativo a carico del sostituto di imposta che nel corso dell’anno ha corrisposto dei compensi sui cui importi è tenuto ad applicare e trattenere la ritenuta d’acconto.In questa trattazione ci occuperemo esclusivamente del modello 770 – lavoro autonomo. CONTENUTI GENERALI: 01) FRONTESPIZIO Vengono indicati i dati del sostituto e le informazioni di carattere generale come i dati del legale rappresentante, i quadri compilati, i dati dell’intermediario (o più di uno in caso di invio separato) e la data di impegno alla trasmissione telematica. INVIO UNICO Quando un solo soggetto intermediario si occupa della trasmissione sia dei quadri di lavoro dipendente, che di quelli di lavoro autonomo. Oppure in caso di assenza di uno dei due, si occupa della trasmissione integrale solo del quadro interessato. INVIO SEPARATO Quando più intermediari si occupano dell’invio dei quadri dichiarativi (es. il consulente del lavoro per la parte dipendente ed il commercialista per la parte autonomi). 02) QUADRO ST Come si presenta il modello ministeriale per la sezione ST0 03) QUADRO ST Deve essere indicato il mese e l’anno del pagamento F24 che si sta riepilogando nel rigo. Bisogna riportare l’importo della ritenuta da operare al percipiente. In questo campo bisogna inserire l’importo effettivamente versato con il modello F24 per la ritenuta da operare. Questo importo può non coincidere con il campo precedente (es. pagamento con ravvedimento). In questa sezione deve essere indicato l’importo degli interessi versati a titolo di ravvedimento operoso. Questo campo va compilato in caso di pagamento di somme con il ravvedimento operoso. Il campo deve essere compilato con l’indicazione del codice tributo utilizzato per il pagamento del modello F24 (es. 1040,1020,1019). È necessario indicare la data di pagamento del modello F2404). 04) QUADRO SX Come si presenta il modello ministeriale per la sezione SX 05) QUADRO SX Nel campo 2 del quadro SX sezione 1 (versamenti 2023 in eccesso), vengono riepilogate le somme eccedenti a seguito di versamenti di importi superiori a quelli delle ritenute effettivamente da operare, per le quali è possibile il recupero come crediti utilizzabili in compensazione. 06) QUADRO SX – COME SCATURISCE IL CREDITO Se il campo 2 (ritenute operate), presenta un importo inferiore rispetto al campo 7 (ritenute versate) e la motivazione non è per importi versati in ravvedimento operoso, bensì per errori materiali (versamenti eccedenti di ritenuta per errori di calcolo o altro), allora ci troviamo nella condizione di poter compilare il campo 2 del modello SX sezione 1. 07) QUADRO SX Questo campo accoglie il riporto del credito della dichiarazione precedente. In questo campo indichiamo l’importo del credito della dichiarazione precedente, eventualmente già utilizzato in compensazione nel modello F24. Il campo accoglie la sommatoria algebrica di quanto contenuto nel campo 2 Sezione SX1, sommato al campo 1 sezione SX4, sottratto il campo 2 sezione SX4, e definisce il credito totale maturato con la dichiarazione. 08) QUADRO SX Riportando in questo campo l’ammontare del credito indicato nel rigo 4 della sezione SX4, segnaliamo all’ufficio la volontà di poter utilizzare l’importo in compensazione sui modelli F24 successivi alla data di trasmissione del modello 770. Il codice tributo da utilizzare per questi crediti è il 6782. Per quanto riguarda invece l’anno di competenza è quello della dichiarazione. 09) QUADRO SX – RICHIESTA A RIMBORSO Se il contribuente non avesse necessità o possibilità di utilizzare in compensazione eventuali eccedenze di versamento, allora potrebbe optare per la compilazione di questo campo al posto di quello precedentemente illustrato. Per ottenere un rimborso più rapido, sarebbe necessario aver compilato il format che vedremo a breve nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. 10) QUADRO SX – RICHIESTA A RIMBORSO Una volta inserite le credenziali di accesso alla piattaforma e selezionato l’utenza necessaria, sarà sufficiente completare i campi richiesti nel form, che vedremo nella prossima slide. 11) QUADRO SX – RICHIESTA A RIMBORSO Una volta compilati questi campi, l’Agenzia delle entrate sarà in grado di avere le informazioni necessarie per effettuare il rimborso delle somme eccedenti in maniera più celere rispetto alla situazione in cui questi dati non siano stati forniti. Il consiglio è quello di compilare questa sezione per tutti i condomini amministrati. COMUNICAZIONE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE NELLE PARTI COMUNI Questo modello serve per comunicare l’ammontare delle spese sostenute dal condominio a seguito di interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, bonus facciate, e superbonus (110% e sisma). La scadenza di questo adempimento è fissata per il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa, ma per il 2024 è stato concesso uno slittamento della trasmissione telematica dei dati al 4 aprile. Il modello è composto da una prima parte in cui si riepilogano i dati anagrafici del condominio e del legale rappresentate, una seconda parte in cui si riepilogano gli interventi eseguiti nell’anno di riferimento (in ragione delle fatture pagate nell’anno solare) e nell’ultima sezione vengono riepilogati i soggetti beneficiari delle detrazioni, con particolare attenzione ad alcune segnalazioni (es. presenza di sconto in fattura o cessione del credito o rate non pagate). La compilazione di questo adempimento può essere effettuata attraverso il software ministeriale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure alternativamente, anche da software gestionali specifici (es. Danea Domustudio, PICG, Michelangelo, Lemongest etc.). Queste sono le ricevute che il sistema rilascia una volta compilate tutte le sezioni relative alle spese di ristrutturazione e ai soggetti che le hanno sostenute. REDDITI AMMINISTRATORE: MODELLI DICHIARATIVI Il quadro AC : L’ amministratore in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento deve comunicare all’anagrafe tributaria i dati dei fornitori (circ. min. 6 novembre 2000 n. 204/E). Tale comunicazione avviene mediante il quadro AC del modello Redditi o modello 730 dell’amministratore (anche nei condomini con non più di quattro condomini, laddove sia stato conferito l’incarico). Se l’amministratore amministra più condomini, occorre compilare più quadri AC, uno per ciascun condominio. Il quadro AC : Nel quadro AC l’amministratore deve indicare: I - i propri dati anagrafici ed il proprio C.F. II - Il C.F. del condominio; se amministra più condomini va compilato un quadro AC per ogni condominio. III - I dati identificativi di ciascun fornitore e l’importo dei beni/servizi acquistati (espresso come sommatoria di tutti i documenti). IV - I dati identificativi (catastali) del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su parti comuni condominiali. Il D.L. 70/2011 per tali interventi ha eliminato l’obbligo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara. In luogo della comunicazione i condomini devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile. Nel quadro AC non devono essere comunicati i dati relativi: I - Le forniture di acqua, gas, energia elettrica; II - Agli acquisti di beni e servizi che risultino, al lordo dell’iva, non superiori complessivamente ad euro 258,23 per singolo fornitore; III - Alle forniture relative a pagamenti soggetti a ritenute alla fonte, inquanto già compresi nel modello 770. La compilazione di questo adempimento è piuttosto semplice. È sufficiente riepilogare nella pima sezione il codice fiscale del condominio amministrato (di cui si era in carica al 31/12 di ogni anno), e nelle sezioni successive, compilare un rigo per ogni fornitore, inserendo il totale delle operazioni effettuate (purché siano singolarmente di importo superiore alla soglia di euro 258,23. Incondominio 60 Prenota 1 maggio 2025 Commenti Contattaci

  • ART. 122 Obblighi della società od ente controllante (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 122 Obblighi della società od ente controllante (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. s), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, l’eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate conseguente alle modifiche recate dalla lett. s), ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dall’1.9.2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell’utile relativo all’esercizio anteriore a quello in corso al 31.12.2007. Resta ferma l’applicazione degli artt. 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma 1 del TUIR. Testo precedente: “Art. 122 (Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento). - 1. La società o l’ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti le seguenti variazioni: a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all’articolo 117, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell’opzione; b) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale di cui all’articolo 97, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo; c) in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime di neutralità di cui all’articolo 123.“. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • GIUDIZIARIO | PITTINI

    Il contenzioso tributario è un procedimento a cui può ricorrere un contribuente che ritiene che un atto che è stato emesso nei suoi confronti non sia fondato o legittimo. Giurisdizione Eventi Post Faq Contatti Sei in: PITTINI > SERVIZI Giurisdizione tributaria Organi e procedimenti relativi a tutti i tipi di controversie tra il cittadino e lo stato ( c. amministrativo, contabile, tributario ), e tra privato e un'impresa. GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Assistenza & Rappresentanza INTERPELLI Assistenza GIUDIZIARI Curatela & Amministrazione CONTROVERSIE Consulente Al momento non ci sono eventi Le ultime notizie giudiziarie 1 2 3 Domande frequenti Giudiziario Amministrativo 01 Chi è il consulente giudiziario? Un consulente giudiziario, in Italia, si riferisce principalmente al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), un professionista nominato dal giudice per assisterlo in questioni tecniche, fornendo la propria expertise in specifiche discipline. Il CTU svolge un ruolo ausiliario, redigendo perizie e offrendo chiarimenti tecnici durante il processo, aiutando il giudice a prendere decisioni più consapevoli. In quale altro modo possiamo aiutarti Riordina Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Mkt e Comunicazione | PITTINI

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  • Premessa | PITTINI

    Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio > Continuità aziendale CONTINUITÀ AZIENDALE Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text. previus next Premessa Con l’espressione “continuità aziendale” si intende il fatto che l’impresa continui la sua “esistenza operativa” per un futuro prevedibile. Il concetto di “futuro prevedibile” va riferito al fatto che quando si analizza il futuro di una impresa. In genere ci si riferisce ad un periodo di dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. L’art. 2423- bis del Codice civile ci dice che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. Con l’espressione “prospettiva della continuazione dell’attività”, si fa riferimento all’attitudine dell’azienda di generare flussi reddituali, che trasformandosi in flussi finanziari garantiscono la remunerazione dei fattori produttivi impiegati sia in un’ottica di breve che di medio e lungo periodo. La “funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo” è rappresentativa dell’armonizzazione dei fattori produttivi a breve e medio lungo ciclo di utilizzo, atti a supportare la gestione dell’impresa al fine ultimo di generare reddito e quindi ricchezza. Oltre al Codice civile, del concetto di continuità si ha evidenza, in misura rilevante, anche nel principio contabile OIC 11, nei paragrafi 21-24, nell’OIC 29, così come nel principio di revisione (ISA) n. 570. Nello specifico, l’OIC 11 al paragrafo 21 recita: “L’art. 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”. La continuità aziendale deve avere una prospettiva di “almeno dodici mesi”, non escludendo, anche, che la medesima venga inquadrata in un arco temporale ben più ampio. Seguendo quest’accezione, il medesimo principio, lo si può leggere nel potenziale reddituale, patrimoniale e finanziario che l’impresa sarà in grado di esprimere nell’arco temporale che segnerà la sua intera vita. L’OIC 29, denominato “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, rinvia al tema della valutazione della continuità aziendale proprio con riferimento ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e prima dell’approvazione del bilancio. Con riferimento all’art. 2427, comma 1, numero 22 quater), del Codice civile in nota integrativa devono essere esposti i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che, anche se non richiedono variazioni nei valori di bilancio, sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. Il Documento ISA Italia 570 riproduce più di altri il concetto di continuità aziendale con particolare riferimento all’analisi finanziaria. Nel documento n. 570, infatti, è chiaro il richiamo alle dinamiche monetarie attraverso una “proposta” di una serie di indici e indicatori di natura finanziaria, gestionale, oltreché di indicatori di natura qualitativa. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e con il successivo D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, recante “modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, l’imprenditore deve dapprima imparare ad autovalutare l’adeguatezza dei propri assetti organizzativi, amministrativi e contabili nonché i propri equilibri gestionali con riferimento alla propria gestione patrimoniale, finanziaria e reddituale e nel caso prendere atto dell’esistenza di eventuali disequilibri che possono compromettere lo stesso principio della continuità economica aziendale.

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    Sei in: PITTINI > UFFICI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Pittini Walter, dottore commercialista in Bari, Partita IVA 08880560720 - Sede Legale: Via Conte Girolamo Giusso, 11/c - 70125 Bari (BA) (nel seguito “Pittini”), in qualità di titolare del trattamento ti fornisce di seguito, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (nel seguito “GDPR”), le informazioni relative al trattamento dei dati personali di soggetti che possono avere interesse, o che hanno acquistato, richiesto o fruito di servizi e/o prodotti forniti da Pittini (nel seguito il "Cliente"). Indice Tipologia di dati trattati Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento Modalità del trattamento Conservazione dei dati Comunicazione e trasferimento dei Dati Trasferimento dei Dati all'estero Quali sono i diritti del Cliente Modifiche e aggiornamenti 1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI I dati personali trattati da Pittini comprendono le seguenti categorie di dati relativi al Cliente: dati identificativi, di contatto e di accesso, quali il nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono e credenziali di accesso ai servizi e/o prodotti forniti da Pittini; dati di navigazione, quali gli indirizzi IP, i dati di log o i nomi a dominio ed altri parametri relativi ai computer, al sistema operativo e all’ambiente informatico utilizzati; dati di prodotto, quali i dati relativi ai prodotti e/o servizi forniti da Pittini, che il Cliente ha richiesto, cui ha accesso o di cui fruisce; dati sulle preferenze, quali i dati relativi alle preferenze, attività e abitudini di spesa del Cliente; dati di pagamento e bancari, quali il numero di conto corrente o codice IBAN; dati acquisiti da fonti pubbliche, quali i dati dei rappresentanti e procuratori che vengono raccolti tramite, ad esempio, le Camere di Commercio, i servizi di informazione commerciale, o gli albi professionali; (nel seguito definiti congiuntamente i “Dati”). 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei Dati è effettuato da Pittini nello svolgimento delle sue attività economiche e commerciali per le seguenti finalità: consentire al Cliente di navigare sul sito; eseguire le attività necessarie alla conclusione ed esecuzione del contratto per fornire il servizio/prodotto richiesto e acquistato dal Cliente; gestire le richieste del Cliente relative a iscrizione ai corsi, master, webinar, eventi, newsletter; gestire gli eventuali reclami, richieste di assistenza e invio delle comunicazioni di servizio, sia tramite strumenti di comunicazione tradizionale quale la posta cartacea che tramite strumenti di comunicazione a distanza, quali email, telefono, SMS, banner, sistemi di notifica e altri strumenti di comunicazione a distanza; adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale o comunitaria dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (es. obblighi fiscali e contabili) oppure gestire o rispondere alle richieste provenienti dalla autorità giudiziaria o dalle autorità amministrative e fiscali; (le finalità di cui ai numeri da 1 a 5 sono congiuntamente definite le "Finalità contrattuali e di legge") svolgere attività di analisi e di ricerca rispetto ai prodotti e ai servizi forniti e all'utilizzo degli stessi da parte del Cliente, per migliorare e sviluppare i nostri prodotti e servizi; valutare la soddisfazione dei prodotti acquistati e dei servizi forniti da Pittini oppure per risolvere eventuali difficoltà e problemi legati al loro uso; far valere e difendere i diritti di Pittini, anche nell’ambito di procedure di recupero crediti e di assegnazione dei crediti, anche attraverso terze parti; portare a termine una potenziale fusione, cessione di beni, cessione d'azienda o di ramo d’azienda trasferendo i Dati alla/e terza/e parte/i coinvolta/e; gestire le risorse informatiche di Pittini, incluse infrastrutture, siti web ed apparati tecnologici, per assicurare la continuità del servizio e garantire la sicurezza IT (ad esempio, per prevenire attacchi informatici o eseguire verifiche in caso di attacchi) eseguire attività di segmentazione della clientela basate su categorie non invasive di appartenenza, quali tra le altre, la categoria professionale di appartenenza, la città/provincia/regione in cui ha sede, la tipologia di prodotto o di servizio acquistato o per il quale hai richiesto informazioni tramite il sito. Tale attività di segmentazione potrebbe essere fatta anche su piattaforme di fornitori terzi, tramite attività di interconnessione con dati propri della piattaforma terza. In ogni caso, le comunicazioni per Finalità di marketing saranno inviate nel rispetto dei consensi espressi e in conformità con quanto indicato in questa informativa. In tale contesto, i dati potrebbero essere utilizzati anche per rilevare profili di clienti simili; limitatamente ai Clienti iscritti in albi professionali, per fornire loro comunicazioni di natura informativa e scientifica rilevanti ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio per il settore in cui operano; (le finalità dal numero 6 al numero 12 sono congiuntamente definite le "Finalità di miglioramento del servizio e altre finalità non basate sul consenso") per fornire al Cliente, ai sensi dell’articolo 130 del Decreto Legislativo 196/2003 (il “Codice Privacy”), comunicazioni di marketing tramite e-mail su servizi e/o prodotti analoghi a quelli che Pittini gli fornisce, fermo restando che, in qualsiasi momento, avrà la possibilità di opporsi all’invio di tali comunicazioni; con il previo consenso del Cliente, per fornirgli comunicazioni di marketing relative ai prodotti e servizi offerti da Pittini, per coinvolgerlo in ricerche di mercato tramite canali di comunicazione tradizionali quali la posta cartacea e tramite strumenti di comunicazioni automatizzati quali email, messaggi automatici e altri strumenti di comunicazione a distanza; con il previo consenso del Cliente, comunicare i dati personali ad altre società del gruppo Pittini e alla propria rete di partner commerciali per l'invio di comunicazioni di marketing e/o fornire comunicazioni di marketing relative ai prodotti e servizi delle altre società del gruppo di cui Pittini è parte e/o di partner commerciali facenti parte della rete di distribuzione e dei canali commerciali del Gruppo Pittini; fermo restando quanto indicato al precedente numero 11, per eseguire, con il previo consenso del Cliente, eseguire un’analisi delle preferenze, attività e abitudini di spesa del Cliente, al fine di inviare le comunicazioni di marketing personalizzate. (le finalità dai numeri 13 al numero 16 sono congiuntamente definite le "Finalità di marketing"). 3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei Dati è necessario con riferimento alle Finalità contrattuali e di legge in quanto tali Dati risultano necessari al fine di: fornire al Cliente i servizi e/o prodotti richiesti e gestire le sue richieste; adeguarsi alle disposizioni della normativa applicabile. Qualora il Cliente dovesse decidere di non fornire i Dati necessari per le Finalità contrattuali e di legge, Pittini sarà impossibilitata a fornirti i servizi richiesti. Il trattamento dei Dati per le Finalità di miglioramento dei servizi e altre finalità non basate sul consenso è effettuato ai sensi dell'articolo 6, lettera f) del GDPR per il perseguimento dell'interesse legittimo di Pittini che è equamente bilanciato con gli interessi, diritti e libertà del Cliente in quanto l'attività di trattamento dei Dati è limitata a quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni ivi indicate. Il trattamento per tali finalità non è obbligatorio e il Cliente potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui alla presente informativa, ma qualora dovesse decidere di opporsi a tale trattamento, i suoi Dati non potranno essere utilizzati per le Finalità di miglioramento dei servizi e altre finalità non basate sul consenso, fatto salvo il caso in cui Pittini dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell’articolo 21 del GDPR. Il trattamento dei Dati per Finalità di marketing è basato: per quanto riguarda la Sezione 2 lettera m), sull’articolo 130 del Codice Privacy, che consente di inviare comunicazioni di marketing tramite e-mail inerenti servizi e/o prodotti analoghi a quelli forniti, cui il Cliente potrà opporsi al momento della raccolta dei dati e in ogni successiva comunicazione; per quanto riguarda la Sezione 2, lettere da n) a p), sul consenso del Cliente. Il trattamento dei dati per Finalità di marketing non è obbligatorio. Pertanto, in caso di opposizione alle comunicazioni di marketing o di rifiuto a fornire il relativo consenso, o di revoca dello stesso, il Cliente non riceverà le comunicazioni di marketing di cui alla Sezione 2 dalle lettere m) ad p). In ogni caso, il Cliente potrà revocare i consensi al trattamento dei Dati e opporsi all'invio di tutte le comunicazioni di marketing in qualsiasi momento, attraverso le modalità previste dalla presente informativa. 4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO I Dati saranno trattati da Pittini con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza del Cliente tramite misure di sicurezza tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. 5. CONSERVAZIONE DEI DATI I Dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per cui tali Dati sono stati raccolti, come affermato in questa informativa. In ogni caso, i seguenti termini di conservazione si applicheranno con riferimento ai trattamenti dei Dati per le finalità riportate di seguito: per le Finalità contrattuali e di legge i Dati vengono conservati per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti dal Cliente e per i 10 anni successivi alla cessazione della fornitura, fatti salvi eventuali rinnovi e i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile; per le Finalità di miglioramento dei servizi e altre finalità non basate sul consenso, i Dati vengono conservati per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi richiesti e nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono fatti salvi i casi in cui a fronte di contestazioni e/o reclami, Pittini abbia la necessità di conservare i tuoi dati personali per le finalità di difesa (lettera h) per i 10 anni successivi, oppure, in presenza di un contenzioso, la ulteriore conservazione dipenda dalla durata stessa del contenzioso o da specifiche richieste dell’autorità procedente. per le Finalità di marketing di cui alla Sezione 2, lettere m) e o), i Dati vengono conservati per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi richiesti del Cliente e un periodo di 24 mesi successivi all'ultimo contatto con il Cliente da intendersi, tra gli altri, la partecipazione ad un evento di Pittini, la fruizione di un prodotto o servizio fornito da Pittini o l'apertura di una newsletter (congiuntamente definiti l'"Ultimo Contatto"); per Finalità di marketing di cui alla Sezione 2, lettera p), i Dati vengono conservati per un periodo di 12 mesi dalla registrazione; per le Finalità di marketing di cui alla Sezione 2, lettera o), i Dati vengono conservati da Pittini per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti dal Cliente e un periodo di 12 mesi successivi all'Ultimo Contatto, mentre sono conservati dai terzi per un periodo pari a 12 mesi dalla registrazione. 6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI Pittini può comunicare i Dati ad altri soggetti terzi che svolgono attività funzionali a quelle di cui alla fornitura dei servizi e/o prodotti da te richiesti situati all'interno e all'esterno dell'Unione Europea. Nel condividere i Dati rispettiamo i principi di finalità e minimizzazione stabiliti dal GDPR. I soggetti a cui comunichiamo i Dati, li trattano, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, responsabili o incaricati del trattamento. Per avere una lista completa dei soggetti che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento, è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati Personali all’indirizzo pittini@live.it. In particolare, i soggetti terzi a cui possono essere comunicati i dati sono: terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza per Pittini con riferimento alle attività dei settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, amministrativo, legale, assicurativo; società del gruppo di cui Pittini è parte; nei casi in cui la fornitura dei servizi e/o prodotti da te richiesti preveda l'intervento di nostri partner commerciali, Pittini potrà condividere alcuni Dati con i distributori, i reseller e i partner facenti parte della catena di distribuzione dei prodotti e servizi di Pittini; potenziali acquirenti di Pittini ed entità risultati dalla fusione o ogni altra forma di trasformazione riguardante Pittini, (d) autorità competenti; soggetti ed autorità il cui diritto di accesso ai Dati è espressamente riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle autorità competenti. 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO I Dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione europea e in particolare negli Stati Uniti. Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell'Unione europea verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea, Pittini adotta le misure di sicurezza adatte ed appropriate per proteggere i Dati. Conseguentemente l'eventuale trasferimento dei Dati in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, come le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del GDPR. Nel caso in cui il Cliente desiderasse ottenere maggiori informazioni in merito alle garanzie in essere e richiedere una copia delle stesse, può contattare in ogni momento Pittini secondo le modalità indicate in questa informativa. 8. QUALI SONO I DIRITTI DEL CLIENTE In relazione al trattamento dei Dati descritto in questa informativa, il Cliente può esercitare in ogni momento, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi: ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritto di accesso); aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); opporsi al trattamento (diritto di opposizione); revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it ) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; ricevere una copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano, per trasferirli a sè stesso o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui Pittini effettui il trattamento di tali Dati sulla base del suo consenso o sulla base della circostanza che il trattamento è necessario per la fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti ed i Dati sono trattati attraverso strumenti automatizzati (diritto alla portabilità dei dati). Per esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali in ogni momento e gratuitamente è possibile scrivere all’indirizzo pittini@live.it oppure rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile inviando una richiesta all'indirizzo pittini@live.it , oppure indirizzando la comunicazione via posta alla Capogruppo: Pittini Group Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 - Bari c.a.: Responsabile della Protezione dei Dati Nel contattarci, il Cliente dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente. 9. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI La presente informativa può essere soggetta a variazioni anche in conseguenza di eventuali modifiche e/o integrazioni normative. Eventuali modifiche saranno notificate in anticipo.

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  • Operazioni straordinarie | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Societari o Operazioni straordinarie M&A > Crisi > Riassetti > Conferimenti > Trasformazioni > Fusioni > Scissioni > Liquidazione > Indice Introduzione Motivazioni Implicazioni Conclusioni 1. Introduzione Le operazioni aziendali straordinarie rappresentano eventi o attività che si discostano in modo significativo dalla normale gestione quotidiana di un'impresa. Questi eventi possono avere un impatto profondo e duraturo sulla struttura organizzativa, sull'operatività e sui risultati economici complessivi dell'azienda. Tali operazioni possono manifestarsi in diversi modi e assumere varie forme, influenzando non solo le dinamiche interne all'azienda, ma anche il contesto di mercato in cui essa opera. Le operazioni straordinarie possono includere, ma non sono limitate a: Tipologie di Operazioni Straordinarie Fusioni e Acquisizioni: Queste operazioni comportano l'integrazione di due o più aziende per formare una nuova entità giuridica, oppure l'acquisto di una società da parte di un'altra. Le fusioni e acquisizioni sono spesso motivate dalla volontà di espandere la propria quota di mercato, accedere a nuove tecnologie o risorse, o ottenere vantaggi competitivi significativi. Scissioni: Le scissioni sono processi attraverso i quali un'azienda viene suddivisa in due o più entità distinte, portando alla creazione di nuove società. Questa strategia può essere utilizzata per focalizzare meglio le operazioni su specifici segmenti di mercato o per migliorare la gestione delle risorse. Ristrutturazioni: Le ristrutturazioni implicano cambiamenti significativi nella struttura organizzativa o nei processi aziendali, mirati a migliorare l'efficienza operativa, ridurre i costi o aumentare la redditività. Queste operazioni possono includere la modifica dei flussi di lavoro, l'implementazione di nuove tecnologie o la revisione delle strategie di business. Liquidazioni: Le liquidazioni si riferiscono alla chiusura di un'azienda e alla vendita dei suoi beni per ripagare i creditori. Questo processo può essere il risultato di difficoltà finanziarie insormontabili e richiede una gestione attenta per garantire che i creditori siano soddisfatti nel miglior modo possibile. Operazioni di Finanziamento Straordinario: Queste operazioni possono includere l'emissione di nuovi strumenti finanziari, come obbligazioni o azioni, o la ristrutturazione di debiti esistenti per migliorare la posizione finanziaria dell'azienda. Tali operazioni sono spesso necessarie per sostenere la crescita o per affrontare crisi finanziarie. 2. Motivazioni Espansione: Una delle motivazioni principali per intraprendere operazioni straordinarie è la volontà di crescere, sia aumentando la propria quota di mercato che entrando in nuovi mercati geografici o settoriali. Questa espansione può portare a nuove opportunità di business e a una maggiore diversificazione delle entrate. Sinergie: Le operazioni straordinarie possono generare sinergie significative, consentendo la riduzione dei costi attraverso l'integrazione di risorse, competenze e operazioni. Le sinergie possono derivare dall'ottimizzazione delle risorse umane, dalla condivisione di tecnologie o dalla razionalizzazione delle filiere produttive. Innovazione: Attraverso acquisizioni strategiche, le aziende possono accedere a nuove tecnologie, prodotti o know-how, favorendo così l'innovazione e il miglioramento continuo. Questa strategia è fondamentale per rimanere competitive in un mercato in rapida evoluzione. Risoluzione di problemi finanziari: Le operazioni straordinarie possono essere una risposta a situazioni di crisi, contribuendo a stabilizzare la situazione economica dell'azienda e a ripristinare la fiducia degli investitori e dei clienti. Tali operazioni possono includere la ristrutturazione del debito o il rafforzamento del capitale sociale. 3. Implicazioni Impatto Finanziario: Le operazioni straordinarie possono portare a variazioni significative nei bilanci aziendali e nelle performance economiche. È fondamentale monitorare attentamente questi cambiamenti, poiché possono influenzare la liquidità, la solvibilità e la redditività dell'azienda nel lungo termine. Effetti sui Dipendenti: Le operazioni straordinarie possono avere effetti diretti sui dipendenti, inclusi possibili riduzioni di personale, cambiamenti nei ruoli lavorativi o nuove opportunità di carriera. È essenziale gestire queste transizioni con attenzione per mantenere alta la motivazione e la produttività del personale. Reazioni del Mercato: Le operazioni straordinarie possono influenzare il valore delle azioni e la percezione dell'azienda da parte degli investitori. Un annuncio di fusione o acquisizione, ad esempio, può portare a fluttuazioni significative nel prezzo delle azioni, a seconda delle aspettative del mercato riguardo ai benefici futuri attesi da tali operazioni. 4. Conclusioni Le operazioni aziendali straordinarie richiedono una pianificazione attenta e una valutazione approfondita per garantire il successo e minimizzare i rischi associati. È cruciale considerare tutti gli aspetti coinvolti, dalle implicazioni finanziarie a quelle organizzative e di mercato, per prendere decisioni informate che possano portare a risultati positivi e sostenibili nel tempo. Ci occuperemo della: 1. Crisi d'impresa; 2. Riassetti societari e di gruppo; 3. Conferimenti 4. Trasformazioni; 5. Fusioni; 6. Scissioni; 7. Liquidazione; 8. Scioglimento. 25 febbraio 2025 di Walter Pittini TORNA IN ALTO Indietro Avanti

  • ART. 90 Proventi immobiliari [n.d.r. ex art. 57] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 90 Proventi immobiliari [n.d.r. ex art. 57] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell’articolo 70 per quelli situati all’estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. (2) Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41. (3) In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. (4) Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. (5) 2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione. (6) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda ris. Agenzia delle Entrate 10.6.2005 n. 77. (3) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 1), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011. (4) Periodo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. a), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione di applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 4.10.2005. (5) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 2), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011. (6) Ai sensi dell’art. 1, comma 35, L. 24.12.2007 n. 244, “tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’art. 90 del testo unico delle imposte sui redditi (...), non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso art. 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica”. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

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