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- Bonus edilizio | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Bonus edilizio Indice Riferimenti normativi Tipologia di interventi Aliquote e massimali Condizioni La detrazione rafforzata per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche Riferimenti normativi Art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917 (T.U.I.R.). Art. 16, c. 1, DL 4.6.2013 n. 63 convertito con Legge 3.8.2013 n.90 e s.m.i. Art. 1, c. 54 e c. 55 Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge finanziaria 2025). 2. Tipologia di interventi Manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale. Per la definizione degli interventi di ordinaria manutenzione si deve fare riferimento all’art. 3, c. 1, lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia). Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Per la definizione degli interventi di straordinaria manutenzione si deve fare riferimento all’art. 3, c. 1, lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia). Per la definizione degli interventi di restauro e risanamento conservativo si deve fare riferimento all’art. 3, c. 1, lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia). Per la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia si deve fare riferimento all’art. 3, c. 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia). Con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzi delle entrate ha chiarito, tra l’altro, che: - per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, a seguito delle modifiche apportate all’art. 3, comma 1, lett. d), del Dpr n. 380/2001, rientrano nella “ristrutturazione edilizia” gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di “ristrutturazione edilizia” soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/2022); - se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”; - questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle entrate n. 4/E del 2011). Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche non rientranti tra gli interventi di cui ai due punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. È l’unica ipotesi di intervento di nuova costruzione ammessa alla detrazione di imposta (di norma prevista solo per interventi sull’esistente). Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Attualmente gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche possono accedere a tre distinte detrazioni di imposta, alternative tra di loro: a) la detrazione “a regime”: sino al 31 dicembre 2025 con aliquota del 36% ovvero del 50% per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eseguiti dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento; massimale di ¤ 96.000,00; ripartizione in 10 quote annuale (vedi Tabella che segue); b) la detrazione “rafforzata” limitata a specifici interventi con valenza sino al 31 dicembre 2025: aliquota del 75%; massimali differenziati a seconda del tipo di edificio; ripartizione in 5 o 10 quote annuali a seconda che le spese siano state sostenute prima o dopo il 31 dicembre 2023 (Vedi Tabella che segue); c) il “Super-Bonus” applicabile a condizione che gli interventi in oggetto siano effettuati da condomini (anche nel caso dei cd. “mini-condomini”), Onlus, OdV, ApS, congiuntamente a interventi “trainanti” di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico (disciplina temporanea con aliquote e con scadenze diversificate (Vedi Tabella che segue). Interventi volti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. Interventi per la cablatura degli edifici e per il contenimento dell’inquinamento acustico. Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Per gli anni 2025, 2026 e 2027 sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (ad esempio l’installazione di una caldaia a metano). Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. (cd. ECO-BONUS). Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013). Per quanto riguarda il tema delle detrazioni fiscali per interventi finalizzati al risparmio energetico la disciplina dettata dall’art. 16-bis del T.U.I.R. va integrata con la disciplina dettata dall’art. 14 D.L. 63/2013, prorogata, con modifiche rispetto al passato, anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1, c. 55, legge 30 dicembre 2024, n. 207; in particolare detta norma prevede diversi massimali di detrazione in relazione a singoli e specifici interventi di efficientamento energetico, tra loro anche cumulabili (non sono più previste invece aliquote rafforzate, 50% o 65%, come in passato; le aliquote sono le stesse previste per tutti gli altri interventi di cui all’art. 16-bis del T.U.I.R. (50%, 36% o 30%) (vedi tabella che segue “ECO-BONUS”). Interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Si è precisato, al riguardo, che la locuzione “progetti unitari” deve essere correlata alla nozione di singola unità immobiliare. (cd. SISMA-BONUS). Ai fini dell’agevolazione gli interventi in questione non devono interessare necessariamente un intero aggregato edilizio; possono essere ammessi alle detrazioni anche gli “interventi di riparazione o locali” che se in quanto ben realizzati consentono la riduzione del rischio sismico degli immobili (Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23/06/2022). Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Per quanto riguarda il tema delle detrazioni fiscali per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico la disciplina dettata dall’art. 16-bis del T.U.I.R. va integrata con la disciplina dettata dall’art. 16, commi da 1-bis a 1 septies.1 del D.L. 63/2013, prorogata, con modifiche rispetto al passato, anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1, c. 55, legge 30 dicembre 2024, n. 207; in particolare detta norma prevede diversi massimali di detrazione in relazione agli interventi su parti condominiali (non sono più previste invece aliquote rafforzate, 70%, 75%, 80% o 85%, come in passato; le aliquote sono le stesse previste per tutti gli altri interventi di cui all’art. 16 bis del T.U.I.R. (50%, 36% o 30%) (vedi tabella che segue “SISMA-BONUS”). Gli interventi di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Tra le opere agevolabili rientrano: l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio; l’installazione del corrimano; l’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili; per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione la detrazione spetta in ogni caso nella misura del 50% sino ad un ammontare massimo di ¤ 48.000,00, sempre da ripartirsi in 10 rate annuali. 3. Aliquote e massimali ANNO 2025 1. Aliquota ordinaria Dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025, salvo che nei casi nei quali trova applicazione l’aliquota agevolata di cui sub 2, la detrazione spetta nella misura del 36%. 2. Aliquota agevolata Dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025 per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta nella misura del 50%. 3. Modalità operativa La detrazione spetta fino ad un ammontare massimo di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare a va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. (art. 1, c. 55, Legge 207/2024). ANNI 2026 - 2027 1. Aliquota ordinaria Dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2027, salvo che nei casi nei quali trova applicazione l’aliquota agevolata di cui sub 2, la detrazione spetterà nella misura del 30%. 2. Aliquota agevolata Dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2027 per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetterà nella misura del 36% 3. Modalità operativa La detrazione spetterà fino ad un ammontare massimo di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare a andrà ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. (art. 1, c. 55, Legge 207/2024). ANNI 2028-2033 Dal 1° gennaio 2028 sino al 31 dicembre 2033, la detrazione spetterà nella misura del 30% sino ad un ammontare massimo di € 48.000,00, sempre da ripartirsi in 10 rate annuali. (art. 16-bis, c. 3-ter, T.U.I.R.). Nota: l’art. 1, c. 54, legge 207/2024 ha modificato l’art. 16 bis, comma 3-ter, T.U.I.R., anticipando al 1° gennaio 2025 la previsione della riduzione dell’aliquota della detrazione dal 36% al 30%. Peraltro, il successivo comma 55 del medesimo art. 1 legge 207/2024 contestualmente prevede per gli interventi indicati nel comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. l’aliquota del 36% o del 50% (per l’abitazione principale) per l’anno 2025, del 30% o del 36% (per l’abitazione principale) per gli anni 2026 e 2027 di fatto derogando a quanto disposto dal precedente comma 54. DAL 1° GENNAIO 2034 Dal 1° gennaio 2034 la detrazione spetterà nella misura del 36% sino ad un ammontare massimo di € 48.000,00, sempre da ripartirsi in 10 rate annuali (disciplina “a regime” di cui all’art. 16-bis, comma 1, T.U.I.R.). Per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione la detrazione spetta in ogni caso nella misura del 50% sino ad un ammontare massimo di ¤ 48.000,00, sempre da ripartirsi in 10 rate annuali. 4. Condizioni In ogni caso gli interventi ammessi al Bonus Edilizio e quali sopra descritti devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione. Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di box auto o posti auto pertinenziali (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 241 del 13 aprile 2021). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (IMU), se dovuta. Gli interventi sono ammessi anche su edifici classificati in categoria F2 (unità collabenti) (Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20 2020/T, Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile). Non sono agevolabili le spese effettuate per immobili in corso di costruzione. 5. La detrazione rafforzata per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche L’art. 119-ter del D.L. 34/2020 (così come introdotto dall’art. 1, c. 42, della legge 234/2021 e successivamente modificato dall’art. 3 del D.L. 29/12/2023, n. 212) prevede una detrazione “rafforzata” per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi per oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (limitazione quest’ultima introdotta a far data dal 30 dicembre 2023 dal D.L. 212/2023); detta detrazione: spetta per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025 (a seguito della proroga di tre anni disposta dall’art. 1, c. 365, legge 29.12.2022, n. 197; la scadenza originaria era al 31.12.2022); va ripartita in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (a seguito della modifica introdotta dall’art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67) (si rammenta che per le spese sostenute entro il 31/12/2023 la detrazione andava ripartita in 5 rate annuali); spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: - ¤ 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; - ¤ 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità; - ¤ 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità. Gli interventi debbono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236. Il rispetto di detti requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. A seguito della modifica alla normativa in commento apportata dall’art. 1, c. 365, legge 197/2022 è previsto che per l’approvazione delle delibere condominiali che autorizzano i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche necessita il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio. Si rammenta che detta detrazione, sino al 29/12/2023, spettava anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento ed alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, previsione poi abrogata dal D.L. 212/2023. Consulente Imbonus 90 Prenota 14 luglio 2025 Commenti
- Gestione del marketing | PITTINI
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- REAL ESTATE | PITTINI
Con il mutare del comportamento dei consumatori, delle aspettative e dei mercati, anche i metodi con cui le aziende finanziano, investono, sviluppano e gestiscono il Real Estate subiscono cambiamenti. Sei in: PITTINI > INDUSTRIE Real Estate Settori Documenti Aggiornamenti Guide Eventi Prodotti Servizi Programmi Faq Carriere Esperienza Real Estate Insieme degli operatori, dei prodotti e dei servizi riferiti al mercato immobiliare. Costruzioni, locazioni, ecc. CONTATTACI RICHIESTA DI PROPOSTA Condomini Protezione Immobiliari Assicurazioni Costruzioni Inoltre siamo in grado di darti Tenant Placement Rent Collection Property Maintenance Financial Reporting Legal Compliance Settori Alla scoperta del Real Estate Per fornire i servizi più efficaci ai nostri clienti, dividiamo la nostra profonda esperienza in materia e le nostre soluzioni innovative in sei Industries e venti settori. Scopri di più su come possiamo aiutarti a gestire le questioni aziendali più urgenti con un approccio radicato nella tua situazione specifica. Condomini Noi vantiamo una solida esperienza in ambito di gestione ed amministrazione di beni immobili, di fornitura di servizi di tenuta di contabilità, di revisioni contabili, di consulenze amministrative, legali e fiscali relative, nonché di prestazioni di carattere manutentivo strettamente riconducibili agli immobili stessi (come edilizia, elettricità, idraulica, meccanica). Scopri di più ---> Protezione Scopri di più ---> Immobiliari Siamo dedicati ad offrire servizi immobiliari di eccellenza per soddisfare ogni tua esigenza fiscale. Con professionalità e un approccio personale, siamo qui per guidarti verso il successo della tua azienda. Scopri di più ---> Assicurazioni Scopri di più ---> Costruzioni I nostri professionisti del settore delle costruzioni sono in prima linea nelle tendenze e nelle sfide che questo mercato deve affrontare. Il nostro obiettivo è fornire soluzioni innovative e idee all'avanguardia attraverso l'esperienza pratica nei settori delle costruzioni. Scopri di più ---> Documenti Aggiornamenti 1 2 Guide Eventi Al momento non ci sono eventi Prodotti Real Estate Al momento non abbiamo prodotti da mostrare. Al momento non abbiamo prodotti da mostrare. Al momento non abbiamo prodotti da mostrare. Al momento non abbiamo prodotti da mostrare. Al momento non abbiamo prodotti da mostrare. Al momento non abbiamo prodotti da mostrare. Servizi Programmi Faq Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO Incontra il nostro leader Walter Pittini Real Estate Industry Leader pittini@live.it LinkedIn X (Twitter) Esperienza a supporto dell’eccellenza locale In qualità di leader nel settore Real Estate, offriamo alle organizzazioni una gamma completa di servizi, tra cui Audit & Assurance, Tax, Consulting, Risk e Financial Advisory. Che si tratti di operazioni su piccola o grande scala, ti aiutiamo a massimizzare il tuo investimento e il tuo ritorno in modo sostenibile, digitale e inclusivo. Grazie al nostro approccio multidisciplinare, forniamo soluzioni scalabili a diversi attori del settore, come REIT, fondi Real Estate, investitori Real Estate, investitori Private Equity, investitori di fondi sovrani e fondi pensione pubblici, gestori di investimenti, proprietari e gestori di immobili, istituti di credito, società di intermediazione, costruttori e società di sviluppo. Unendo la forte esperienza ed eterogeneità dei nostri professionisti del settore immobiliare, siamo in grado di offrire il nostro supporto a livello globale. In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione
- ART. 81 Reddito complessivo [n.d.r. ex art. 95] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 81 Reddito complessivo [n.d.r. ex art. 95] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 95 Spese per prestazioni di lavoro [n.d.r. ex art. 62] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 95 Spese per prestazioni di lavoro [n.d.r. ex art. 62] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1. 2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo (2) periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili. 3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. 4. Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. 5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73 (3), comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. 6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) La parola “secondo” è stata sostituita alla precedente “primo” dall’art. 6, comma 6, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, la disposizione ha effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (3) Le parole “di cui all’articolo 73” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’articolo 72” dall’art. 6, comma 6, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, la disposizione ha effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 58. Plusvalenze | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 58. Plusvalenze Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell’articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall’apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 2. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento (4) del loro ammontare. 3. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Ai sensi dell’art. 1, comma 272, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46, le misure di favore di cui al presente articolo, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 della suddetta legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l’accesso ai relativi benefìci. (4) L’art. 2, comma 2 del DM 26.5.2017 ha introdotto l’imponibilità per il 58,14% delle plusvalenze che beneficiano della participation exemption se realizzate dall’1.1.2018. Per espressa previsione normativa, la rideterminazione delle percentuali di imposizione delle plusvalenze su partecipazioni al 58,14% non si applica ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR. Pertanto, le società semplici che cedono una partecipazione e le snc o le sas che beneficiano della pex continuano ad applicare la concorrenza al reddito della plusvalenza secondo la “vecchia” percentuale del 49,72. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Carriera | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI CARRIERE Entra a far parte del nostro team Scopri di più Attenzione alle Persone Ci prendiamo cura delle relazioni con azioni mirate al benessere delle nostre persone, senza tollerare alcuna forma di violenza o di discriminazione. Promuoviamo la meritocrazia e le pari opportunità sin dalla fase di selezione, perché crediamo che il talento e l’inclusione siano leve competitive irrinunciabili per il successo di un’organizzazione. Trasparenza Comunichiamo con estrema chiarezza, sentendoci responsabili della fiducia di chi, ogni giorno, conta su di noi. Ne consegue un operato fatto di lealtà e correttezza, in cui allineiamo le parole ai fatti, facendoci portavoce di azioni e comportamenti sempre motivati, nel rispetto dei nostri valori. 1 Coraggio Ogni giorno ci assumiamo la piena responsabilità delle nostre scelte, agendo con audacia, passione, impegno e determinazione, senza aver paura di mostrare le nostre vulnerabilità a chi ci circonda. 2 Spirito di squadra Ci riconosciamo in obiettivi comuni a tutti. Per questo collaboriamo e accogliamo contributi diversi, ponendo la fiducia al centro delle nostre relazioni, agendo con empatia e riconoscendo le competenze di tutti. 3 Sostenibilità Adottiamo scelte responsabili di cui ci impegniamo a valutare l’impatto anche sulle future generazioni e sosteniamo l’evoluzione sostenibile in tutte le decisioni e i processi aziendali, con l’obiettivo di promuovere una crescita inclusiva, sempre più attenta alle esigenze delle persone e dell’ecosistema. Il nostro processo di selezione Che tu sia un giovane neolaureato o un professionista d’esperienza, PITTINI è il posto che fa per te. Dai uno sguardo alle modalità in cui si svolge il nostro processo di selezione. 1. Partiamo dal CV ma vogliamo conoscere TE! Cerchiamo Persone che: sono Extra-ordinary Infuencing Connective; pensano in grande, che corrono alla velocità della luce e che credono nell’innovazione; ambiscono ad un percorso di carriera internazionale; sono ambiziose che mettono in discussione le decisioni proposte e che agiscono quelle prese; lavorano in team: si vince e si perde tutti insieme!; sono inclusive; comunicano in maniera trasparente; conquistano la fiducia e il consenso dei nostri clienti e stakeholder. 2. Skill based Recruiting Costruiamo il futuro con le tue competenze: crediamo nel potenziale e reclutiamo in base alle tue skills, non solo al tuo curriculum. Costruiamo il futuro con le tue competenze: crediamo nel potenziale e reclutiamo in base alle tue skills, non solo al tuo curriculum. Per noi la selezione è un momento di confronto e di conoscenza reciproca da cui ogni partecipante al colloquio porta con se qualcosa di positivo. Il nostro processo di selezione conta solamente 2 step: con il Team Talent con i futuri responsabili. Per noi il feedback è fondamentale: ogni candidato ne riceverà uno personalizzato a prescindere dal risultato! 4. Onboarding Skill Driven e Taylor Made Abbiamo disegnato e strutturato un Onboarding che faccia sentire subito a casa il nuovo collega: compilazione dei documenti smart e digitali, Buddies per ogni area pronti ad accoglierti; Talent e i People Partner al tuo fianco sin da subito per disegnare il tuo percorso! Nessuna opportunità fa per te? Non preoccuparti: inviaci il tuo curriculum. Saremo felici di conoscerti e di ricontattarti non appena avremo un ruolo adatto a te. COMPILA IL FORM Nome Cognome Email Telefono Posizione Data di inizio Link al CV/LinkedIn Applica Grazie! Ti contatteremo al più presto. Domande frequenti Carrriere 01 Cosa si intende per fare carriera? Percorso legato ad un ambiente lavorativo, attraverso il quale si raggiungono posizioni via via di maggiori responsabilità e potere . Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link
- Iter approvazione bilancio | PITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio Iter approvazione bilancio d'esercizio previus next La convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio 2023 deve avvenire con modalità differenti a seconda del tipo di società: - Società a responsabilità limitata: per le società a responsabilità limitata, se non è previsto nulla nell’atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata da spedire ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea e sono previsti termini più rapidi in caso di urgenza. - Società per azioni non quotate: per le società per azioni non quotate la convocazione viene effettuata mediante una lettera di convocazione inviata ai soci otto giorni prima dell’assemblea oppure tramite fax, mail, o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. - Società per azioni quotate: per le società per azioni quotate sul mercato, è necessario procedere alla pubblicazione della convocazione in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto, almeno quindici giorni prima rispetto al giorno fissato per l’assemblea. L’assemblea convocata deve avere all’ordine del giorno l’approvazione del progetto di bilancio predisposto dall’organo amministrativo e, abitualmente, si tiene presso la sede sociale. L’assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione se gli intervenuti detengono almeno la metà delle partecipazioni al capitale della società, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la percentuale dei presenti e può deliberare qualunque sia la percentuale di capitale intervenuta. I soci nel corso dell’assemblea hanno diritto di ottenere tutte le informazioni relative al bilancio oggetto di valutazione dopodiché, terminata la discussione assembleare, si procede all’approvazione del progetto di bilancio di esercizio. Non è oggetto di approvazione la relazione sulla gestione. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.
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- Titolo 1 | PITTINI
< Indietro Titolo 1 AUTORITÀ CREDITIZIE Previous Next DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993 , n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; a-bis) «autorità di risoluzione» indica la Banca d'Italia ((o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio , nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento,)) nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione; b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria; (( b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea; )) c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa; d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione; e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; e-quater) «UIF» indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ; (( e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio , composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; )) f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 ; g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro dell'Unione europea; g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività; g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi; h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea; h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 ; 2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 ; 3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 ; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall' articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 , del regolamento (UE) n. 1094/2010 , del regolamento (UE) n. 1095/2010 ; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 ; 6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all' articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 , del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 ; h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato dell'Unione europea la cui moneta è l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU; i) " legge fallimentare " indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari. l-bis) «autorità antiriciclaggio» indica le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 , ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva; l-ter) «autorità di vigilanza su base consolidata» indica l'autorità di vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013 ; m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72 . 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia; b) "banca dell'Unione europea": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; c) "banca di Stato terzo": la banca avente sede legale in uno Stato terzo; d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall' articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 , sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU; d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d); e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato; f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 3) leasing finanziario; 4) prestazione di servizi di pagamento. 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento ("travellers cheques", lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4; 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking"; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza; 15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106. h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) è controllato dalla banca; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto. h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; h-bis.1) "istituti di moneta elettronica dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; h-ter) 'moneta elettronica': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all' articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ; 2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall' articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 . h-quater) 'partecipazioni': le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile ; h-quinquies) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 . h-sexies) 'istituti di pagamento:' le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento; h-septies) 'istituti di pagamento dell'Unione europeà: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attività: 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento; 6) rimessa di denaro; 7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 8) servizi di informazione sui conti; h-octies) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 ; h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione europea che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater; 3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti; 3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti. 3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 . TITOLO I AUTORITÀ CREDITIZIE Art. 2 Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, ((dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti)) e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. (( 2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario. )) 3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia. Art. 3 (( Ministro dell'economia e delle finanze )) 1. Il (( Ministro dell'economia e delle finanze )) adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR. 2. In caso di urgenza il (( Ministro dell'economia e delle finanze )) sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni. Art. 4 Banca d'Italia 1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. 2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza. 3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 . 4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza. (( 4-bis. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto legislativo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonché ai suoi dipendenti si applica l' articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 . )) Art. 5 Finalità e destinatari della vigilanza 1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. 2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari ((, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento)) . 3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge. Art. 6 ((Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU)) 1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria. 2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF ((e il MRU)) , della BCE e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. 3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e del MVU e partecipa alle attività che essi svolgono, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. 3-bis. Le autorità creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013 , delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010 , ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. 4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. Art. 6-bis (( (Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia).)) ((1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi. 2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare: a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'articolo 19; b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni; c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU; d) informa la BCE dell'attività di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MVU; e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attività svolte in esito alla richiesta; f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU. 3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo 144-septies. 4. Ai fini dell' articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 , si intendono per "legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei" le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle direttive dell'Unione europea e per l'esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri o alle autorità competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE. 5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.)) Art. 7 Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE. 3. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio. 4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni. 7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato dell'Unione europea possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite. 8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità di Stato terzo lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7. 9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi. 10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime. ((10-bis. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI)) Art. 8 Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici ((1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.)) 2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza. 3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. Art. 9 Reclamo al CICR 1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, numero 1199 . 2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria. 3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.
- Imposte dirette | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Consulenza Imposte dirette di Walter Pittini Imposte dirette 11 maggio 2025 @ Riproduzione riservata Commenti 1 giugno 2025 Previous Next
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mondo prossima apertura in ROMA SEDE DI BARI Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso 70125 Bari, (BA), Italia Contatti +39 340 715 1940 PITTINI pittini@live.it Orari di apertura Lun - Ven 10:00 am – 12:00 am Chiuso Sabato e Domenica SEDE DI BARI Non vedi la tua città. Richiedi una sede qui sotto. RICHIESTA PROSSIME APERTURE FIRENZE, MILANO ROMA In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni
- Transizione industriale | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Transizione industriale commercialista Data pubblicazione: 3 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Transizione industriale: il sostegno del Mimit Fino all’8 aprile è possibile inviare la domanda sul sito di Invitalia per contributi a fondo perduto su efficienza energetica, economia circolare, riduzione delle emissioni. Con una dotazione di 400 milioni di euro a valere sul Pnrr, il fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche Ue sulla lotta ai cambiamenti climatici. Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Fino all’8 aprile sarà possibile inviare la domanda tramite la piattaforma di Invitalia ( https://www.invitalia.it ). I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva e perseguire almeno una maggiore efficienza energetica in termini di attività d’impresa o un uso efficiente delle risorse anche attraverso il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate. La graduatoria sarà pubblicata entro il 30 maggio 2025. Maggiori informazioni sul sito https://www.mimit.gov.it . TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- TRASPORTI | PITTINI
TRASPORTI Aereo Fluviale Stradale Marittimo Ferroviario S Aggiornamenti Ferrovie: Ferrovie dello Stato in cerca di investitori per la rete Alta Velocità Ferrovie dello Stato si prepara ad aprire il settore dell’alta velocità ai capitali privati. Walter Pittini 27 giu Casa, nel 2025 il mercato cresce ma agitato da spinte opposte Gli italiani tornano a sognare casa, ma non tutto gioca a loro favore. I tassi stanno scendendo, ma allo stesso tempo chi vuole comprare casa deve tenere in considerazione che le quotazioni di mercato sono in crescita così come si stanno alzando i costi di ristrutturazione. Walter Pittini 7 giu Visure Catastali Prova il servizio Visure Catastali per richiedere in autonomia le visure. Walter Pittini 10 mag Guida per tassisti Se sogni un lavoro dinamico e a contatto con il pubblico, diventare tassista potrebbe essere il percorso giusto. Scopri come avviare questa carriera e in che modo dotarsi della licenza per guidare un taxi tra regolamenti, investimenti e vantaggi. Walter Pittini 29 apr Newsletter Rimani aggiornato e sottoscrivi la nostra newsletter Email* Invia Voglio iscrivermi alla vostra mailing list. Guide Legge 104 Walter Pittini 3 giu Guida Irpef Walter Pittini 2 giu Marketing strategico Walter Pittini 2 giu Viaggiare informati Walter Pittini 2 giu Agente di commercio Walter Pittini 1 giu 1 2 3 Eventi Al momento non ci sono eventi Faq Domande frequenti Condominio Immobiliare Carrriere SDG Real Estate Consumi Ospitalità Trasporti Finanza In dichiarazione Giudiziario Lavoro Societario Fiscalista Amministrativo È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione
- Semplificate | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime REGIME SEMPLIFICATO articolo 18 del D.P.R. 600/73 «regime delle imprese minori» ____________________________________________________________________________________________________________ FUNZIONAMENTO A. Riservato a categorie di imprese e Partite IVA che non possono aderire a regimi di vantaggio come il regime forfettario ma che vogliono comunque accedere a delle agevolazioni fiscali interessanti. B. Può essere attivata su richiesta o per comportamento concludente da parte del soggetto. LIMITI Il limite di fatturato annuo è di: I. 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi; II. 800.000 euro per chi esercita altre attività. Per determinare il limite di fatturato viene utilizzato il criterio di cassa. SEMPLIFICAZIONE Obbligo di conservare e redigere: A. registri IVA; B. registro di incassi e pagamenti; C. registro dei beni ammortizzabili; D. libro unico del lavoro (se ci sono dipendenti). REQUISITI A. Societari: I. Società di persone commerciali (Snc, Sas) e soggetti a esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR; II. Società di armamento e le società di fatto; III. Imprese familiari e aziende coniugali; IV. Enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata in via non prevalente; V. Persone fisiche esercenti attività d’impresa ai sensi dell’55 Tuir; VI. Partite IVA esercenti arti e professioni, anche in forma associata; VII. Società equiparate alle precedenti; VIII. Trust che svolgono un’attività commerciale in modo non prevalente. B. Ricavi dell’anno solare precedente non superino: I. 500.000 euro, per chi effettua prestazioni di servizi; II. 800.000 euro, per le altre attività. ESCLUSI Non è applicabile: A. attività commerciali all’ingrosso; B. attività di intermediazione finanziaria; C. attività di assicurazione; D. attività di agenzia e rappresentanza commerciale; E. attività di produzione e scambio di beni immobili. TASSE Il calcolo delle tasse è basato sul principio di cassa. A. Componenti positivi di reddito: Secondo l’articolo 66 del DPR n. 917/86, nella determinazione del reddito d’impresa delle imprese in contabilità semplificata per cassa, rilevano i seguenti componenti positivi: I. Art. 85 del TUIR – Ricavi tipici; II. Art. 57 del TUIR – Ricavi da destinazione a finalità estranee all’impresa; III. Art. 89 del TUIR – Interessi attivi e utili derivanti da società semplici, snc e sas; IV. Art. 90 co. 1 del TUIR – Proventi degli immobili che non beni strumentali; V. Art. 86 del TUIR- Plusvalenze dei beni relativi all’impresa; VI.Art. 88 del TUIR – Sopravvenienze attive B. Componenti negativi di reddito: Secondo l’articolo 66 del DPR n. 917/86, nella determinazione del reddito d’impresa delle imprese in contabilità semplificata per cassa, rilevano i seguenti componenti negativi: I. Art. 66 del TUIR – Spese sostenute dell’attività d’impresa II. Art. 95 del TUIR – Spese per prestazioni di lavoro III. Artt. 95 e 109 co. 5 del TUIR – Compensi erogati agli amministratori o lavoratori dipendenti IV. Art. 105 del TUIR – Accantonamenti per le indennità di fine rapporto V. Art. 61 del TUIR – Interessi passivi VI. Art. 99 co. 1 e 3 del TUIR – Oneri fiscali e contributivi VII. Art. 100 del TUIR – Oneri di utilità sociale VIII. Art. 101 del TUIR – Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti IX. Artt. 64 co. 2, 102 e 103 del TUIR- Quote di ammortamento di beni materiali e immateriali X. Art. 102 co. 6 del TUIR – Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento XI. Art. 108 del TUIR – Spese di pubblicità, rappresentanza XII.Art. 102 co. 7 del TUIR – Canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio. E’ prevista la deducibilità al 100% dei costi inerenti all’attività di professionista o d’impresa sostenute nell’anno di imposta, riferiti a: A. beni strumentali; B. libri, riviste, software gestionali; C. cancelleria, materiali di consumo e valori bollati; D. utenze intestate al professionista o all’impresa; E. compensi dei collaboratori; F. affitto o acquisto dell’immobile; G. trasporti, spese di rappresentanza. Invece, per quei costi che possono essere considerati promiscui, si applicherà una deducibilità che va dal 20% al 50%. Le imposte sono: A. IVA, che può variare in base ai prodotti e servizi registrati in fattura; B. IRPEF è un’imposta progressiva con aliquote dal 23% al 43% in base al reddito: I. 23% per i redditi fino a 28.000 euro II. 35% per i redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro III. 43% per i redditi superiori a 50.000 euro C. IRAP è un’imposta regionale il cui importo varia in base alla regione in cui si svolge l’attività. VANTAGGI A. riduzione degli oneri amministrativi e burocratici; B. detrazione delle spese per i beni strumentali; C. tassazione con aliquote progressive; D. facilità di gestione della contabilità; E. vantaggi per le imprese che operano in determinati settori. SVANTAGGI A. minore immediatezza nel valutare l’andamento aziendale; B. sono disponibili meno informazioni dettagliate sulla situazione contabile dell’impresa rispetto al regime ordinario; C. predisposizione di bilanci di controllo periodici, come il bilancio di esercizio; D. accertamenti fiscali induttivi da parte dell’Agenzia delle Entrate In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
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