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- Transizione industriale | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Transizione industriale [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- 3. Base imponibile | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 3. Base imponibile Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 [...] (1) e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. (2) 2. In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’articolo 16 [17, n.d.r.], salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo. 3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; c) [...] (3) d) gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge; d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544; d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. (4) Note: (1) Le parole “, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,“ sono state abrogate dall’art. 1, comma 6, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. In precedenza, le medesime parole erano state sostituite alle precedenti “nonché della deduzione spettante ai sensi dell’articolo 11” dall’art. 1, comma 349, lett. a), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306. (2) Comma sostituito dall’art. 36, comma 22, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006. Testo precedente: “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12.“. (3) Lettera soppressa dall’art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto eslusivo del rapporto”. (4) Lettera inserita dall’art. 1, comma 336, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 47bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 47bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati: a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167; b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e semprechè, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto. 2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un’impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che: a) il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali; b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1. 3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 113 Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 113 Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Gli intermediari finanziari (2) possono optare per la non applicazione del regime di cui all’articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. 2. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata quando sussistono: a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalità ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, che l’operatività di quest’ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio; b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da più intermediari finanziari (3) rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficoltà. 3. L’opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della società di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista dall’articolo 115 fino all’esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra. 4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l’opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell’applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute. 5. Gli intermediari finanziari (2) possono interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 6. L’intermediario finanziario (4) che non intende applicare il regime di cui all’articolo 87 ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 7, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Testo precedente: “Art. 7 (Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari). - Gli enti creditizi possono chiedere all’Agenzia delle entrate, secondo la procedura di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il regime di cui all’articolo 87 non si applichi alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, n. 242632. 2. L’istanza all’Agenzia delle entrate deve contenere: a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di crediti, l’indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, delle modalità e dei tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, la precisazione che l’operatività di quest’ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio; b) nel caso di conversione di crediti, l’indicazione degli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto a forme alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate le caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere predisposto da più enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficoltà; c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell’istanza, ad avvalersi, nei confronti della società in cui si acquisisce la partecipazione, delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista dall’articolo 11 fino all’esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra. 3. L’accoglimento dell’istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini dell’applicazione degli articolo 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.“. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “enti creditizi” dall’art. 12, comma 1, lett. c), n. 1), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (3) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “enti creditizi o finanziari” dall’art. 12, comma 1, lett. c), n. 2), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (4) Le parole “intermediario finanziario” sono state sostituite alle precedenti “ente creditizio” dall’art. 12, comma 1, lett. c), n. 3), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Investimenti sostenibili 4.0 | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Investimenti sostenibili 4.0 [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Contratti di sviluppo | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Contratti di sviluppo [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale. La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di: programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; programmi di sviluppo per la tutela ambientale; programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali. Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, commi da 85 a 87) , ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l’accesso allo strumento agevolativo e l’integrazione settoriale. In particolare, la soglia di accesso per i programmi di sviluppo di attività turistiche, ordinariamente pari a 20 milioni di euro, è stata ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. La medesima disposizione ha, inoltre, stabilito che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Con la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2021 sono state fornite le opportune direttive per perseguire la corretta attuazione delle previsioni recate dalla predetta disposizione normativa ed è stata prevista la pubblicazione dell’elenco dei comuni rientranti nelle aree interne del Paese . 2. Soggetto gestore La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’ Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia , che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico. A chi si rivolge I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in: soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo; imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo. Fermo restando l’importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale; non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; non inferiore a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche ovvero 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro. Le agevolazioni Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili contributo in conto interessi contributo in conto impianti contributo diretto alla spesa L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione. Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2022. Come funziona Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.L’Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili. Il decreto 2 novembre 2021 ha previsto un aggiornamento dei requisiti che i programmi di sviluppo industriali e i programmi di sviluppo di attività turistiche devono rispettare ai fini della concessione delle agevolazioni richieste. In particolare, l’Agenzia è tenuta a riscontrare la sussistenza di almeno due dei requisiti previsti dall’articolo 9, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, ovvero: per un programma di sviluppo industriale: positivo impatto sull’occupazione idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata idoneità del programma a rafforzare la presenza dell’impresa sui mercati esteri o attrarre investimenti esteri contributo allo sviluppo tecnologico impatto ambientale dell’investimento per un programma di sviluppo di attività turistiche: positivo impatto sull’occupazione previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito del programma incidenza del programma su una filiera di interesse turistico capacità del programma di contribuire alla crescita o alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi. realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico capacità del programma di attrarre investimenti esteri. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 è stata introdotta una specifica procedura per il finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni (investimenti pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero 20 milioni se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), a condizione che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato. La procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l’impresa proponente e le eventuali Regioni cofinanziatrici, di Accordi di Sviluppo (procedura fast track) ed è attivabile su istanza delle imprese proponenti con le modalità indicate nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia. L’attivazione dell’Accordo di Sviluppo consente una riduzione dei tempi per la valutazione del programma ed un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte. Con il decreto 2 novembre 2021 sono stati introdotti nuovi requisiti volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi di sviluppo. In particolare, l’Agenzia valuterà la sussistenza: di almeno tre dei requisiti previsti dal richiamato articolo 9, comma 6, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma di sviluppo, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Per i programmi di sviluppo concernenti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli deve essere, altresì, verificata la capacità del programma di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali. Ai fini della sottoscrizione di un Accordo di Sviluppo, i soggetti beneficiari, qualora sia previsto un incremento occupazionale, devono altresì impegnarsi a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. La disciplina attuativa dei Contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 2 novembre 2021, prevede altresì la possibilità di sottoscrivere specifici Accordi di Programma tra il Ministero, le Regioni e gli enti pubblici interessati e l’Agenzia al fine di destinare una quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori (articolo 9, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014).Con decreto ministeriale del 23 marzo 2018 sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il Soggetto Gestore, ad integrazione delle agevolazioni di natura contributiva o di finanziamento già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente. Il nuovo articolo 8-bis del decreto del 9 dicembre 2014 e ss.mm .ii. stabilisce le modalità del suddetto intervento che può essere attuato, su richiesta del soggetto proponente, mediante l’assunzione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale; l’intervento è consentito – nei limiti ed alle condizioni previsti dal citato articolo 8-bis - per le sole iniziative ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia oggetto di Accordi di programma o di sviluppo finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta. Al suddetto intervento, il decreto del 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile. Dotazione finanziaria Allo strumento dei Contratti di sviluppo sono state assegnate, a partire dal 2014, risorse finanziarie per 7.912,40 milioni di euro, come di seguito dettagliato: 250 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione-FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 33/2015) 336,3 milioni di euro di risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività FESR 2014-2020 (decreti del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 e del 21 maggio 2018) 352,2 milioni di euro di risorse del Programma nazionale complementare “Imprese e competitività 2014-2020” (Deliberazione CIPE n. 10/2016) 90 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2016, successivamente modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 e decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2017) 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinati ad interventi nel capitale di rischio (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 marzo 2018) 1.745,6 milioni di euro del “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020” (Deliberazioni CIPE n. 25/2016, n. 52/2016 e n. 14/2018) 155,8 milioni di euro destinati a programmi di sviluppo promossi da piccole e medie imprese nel territorio della regione Sicilia 112,5 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) 200 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) 400 milioni di euro di risorse assegnate dal decreto-legge Cura Italia (articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) 500 milioni di euro di risorse assegnate dal decreto-legge Agosto (articolo 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) 50 milioni di euro di risorse assegnate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020 destinati al consolidamento della filiera produttiva del trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto ( gli ulteriori 50 milioni originariamente destinati all’intervento sono confluiti nella dotazione assegnata all’Investimento 5.3 Misura Missione 2, Componente 2) del PNRR 130 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), destinati al finanziamento di programmi di sviluppo turistici realizzati nelle aree interne del Paese ovvero che prevedono il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per programmi riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle suddette attività. 200 milioni di euro di risorse assegnate dal decreto-legge Sostegni (articolo 20, commi 7, 8, 9, 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) destinati a sostenere gli investimenti finalizzati alla ricerca e alla riconversione industriale nel settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini. 1.370 milioni di euro assegnati dalle leggi di bilancio per il 2021 e per il 2022 (legge 30 dicembre 2020, n. 178 e legge 30 dicembre 2021, n. 234) per il rifinanziamento della misura per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026. 2.000 milioni di euro assegnati assegnati dal CIPESS con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 525 milioni di euro a valere sul fondo istituito dal DL 17/2022 sostegno della transizione verde, della ricerca e dello sviluppo nel settore automotive 128.092.168 euro per l’esercizio finanziario 2022 assegnati dalla legge 5 agosto 2022, n. 111. 524 milioni di euro assegnati dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. “Aiuti bis”), di cui 40 milioni di euro per l’anno 2022, 400 milioni di euro per l’anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 Il Contratto di sviluppo è stato, inoltre, selezionato quale misura attuativa di taluni investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia e, in particolare: Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” (Missione 1, Componente 2), con una dotazione di 750 milioni di euro; Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” (Missione 2, Componente 2), con una dotazione di 1 miliardo di euro. Investimento 5.3 “Bus elettrici” (Missione 2, Componente 2), con una dotazione di 300 milioni di euro. A valere sull’assegnazione di risorse del “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020” (Deliberazioni CIPE n. 25/2016, n. 52/2016 e n. 14/2018), con decreto ministeriale 9 maggio 2017, come modificato dal decreto ministeriale del 5 marzo 2018, è stata costituita una riserva per il finanziamento degli Accordi di sviluppo e degli Accordi di programma. Alla luce della nuova assegnazione disposta con il decreto ministeriale 12 dicembre 2018 , la dotazione finanziaria della riserva in questione è pari a 755,28 milioni di euro. Le suddette risorse potranno essere utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali indicati nel citato “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020. Le suddette risorse potranno essere utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali previsti dal “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020”, come riportati nel decreto ministeriale 16 ottobre 2020 . Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020 , le risorse di cui alla legge di bilancio per il 2020 e al decreto Cura Italia sono state destinate al finanziamento di istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo relative a programmi di sviluppo ubicati sull’intero territorio nazionale, nel rispetto delle priorità individuate nella medesima direttiva. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2020 , le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020 sono state destinate a nuovi Contratti di sviluppo coerenti con il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e con lo studio sulla filiera del trasporto pubblico locale realizzato nell’ambito del predetto Piano. Il decreto ministeriale 5 marzo 2021 ha fornito disposizioni in merito all’utilizzo delle economie rinvenienti dall’attuazione della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 e delle ulteriori risorse assegnate ai Contratti di sviluppo dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Il medesimo provvedimento ha previsto la possibile applicazione delle disposizioni recate dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 alle sole istanze ritenute prioritarie ai sensi del medesimo decreto. L’applicazione delle predette disposizioni, limitata alle sezioni 3.1 “aiuti di importo limitato”, 3.6 “Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19”, 3.7 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling” e 3.8 “Aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19” del predetto Quadro temporaneo, è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione della Commissione europea C(2021) 4246 final dell’8 giugno 2021. La richiesta di applicazione delle predette disposizioni può essere effettuata con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2022 , le risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) per gli esercizi dal 2022 al 2026, pari a complessivi 1.370 milioni di euro, sono state destinate al finanziamento di istanze di Contratti di sviluppo e di istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo relative a programmi ubicati sull’intero territorio nazionale, nel rispetto delle priorità individuate nella medesima direttiva. Con la direttiva sono state altresì riprogrammate, per la quota non utilizzata, le risorse assegnate dall’articolo 60, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, a parziale modifica delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021. Possono concorrere al finanziamento dei Contratti di sviluppo anche le Regioni interessate dai programmi di investimento, anche attraverso la sottoscrizione di specifici Accordi di Programma. Per il finanziamento dei Contratti di sviluppo sarà possibile, inoltre, ricorrere alle economie registrate a valere sulle assegnazioni relative al precedente periodo di programmazione, compatibilmente con eventuali limiti temporali previsti per il loro utilizzo. Il decreto ministeriale del 10 agosto 2022 ha disposto circa l’utilizzo dei fondi assegnati dal CIPESS con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Le risorse, pari a due miliardi di euro, sono destinate a: istanze di Contratto di sviluppo presentate in procedura ordinaria (per 1,5 miliardi); Accordi di programma sottoscritti successivamente alla data di pubblicazione del decreto e istanze di Accordo di sviluppo aventi a oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale (500 milioni di euro). Le disponibilità sono soggette al vincolo di riparto 80% aree del Mezzogiorno e 20% aree del Centro-Nord. Documenti utili Elenco aree interne del Paese (pdf) - aggiornato al 15 luglio 2022 Normativa Normativa che regola lo strumento Decreto direttoriale 11 marzo 2025 - Catene di approvvigionamento strategiche. Termini e modalità presentazione domande Decreto direttoriale 11 marzo 2025 - Contratti di sviluppo. Nuovo sportello Risorse PN RIC 2021-2027 (STEP) Decreto ministeriale 23 gennaio 2025 - Contratti di sviluppo. Modifiche al decreto 6 novembre 2024 Decreto ministeriale 6 novembre 2024 - Contratti di sviluppo. Transizione ecologica, tecnologie a zero emissioni e catene di approvvigionamento strategiche Decreto ministeriale 6 novembre 2024 - Contratti di sviluppo. Modifiche alla disciplina attuativa Decreto ministeriale 25 ottobre 2024 - Programmazione delle risorse del PN RIC 2021 - 2027 in favore dei Contratti di Sviluppo Direttiva direttoriale 25 ottobre 2024 - Assegnazione di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 per la sottoscrizione di contratti di sviluppo nella ZES per il mezzogiorno. (ZES Unica) Circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n. 42927 - Modalità attuative del sotto investimento 7.1 del PNRR Circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n. 42944 - Contratti di sviluppo - Precisazioni in merito all’applicazione della disciplina ambientale recata dal Regolamento GBER Decreto direttoriale 15 novembre 2023 - Temporanea chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni Decreto ministeriale 14 settembre 2023 – Modifiche alla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo Decreto ministeriale 19 aprile 2023 – Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 Direttiva ministeriale 3 ottobre 2022 – Modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo Decreto ministeriale 12 agosto 2022 - Contratti di sviluppo. Applicazioni delle disposizioni previste dalla sezione 2.6 del “Quadro temporaneo Ucraina” e modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 Decreto ministeriale 10 agosto 2022 - fondi assegnati dal CIPESS con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 Atto aggiuntivo 30 marzo 2022 alla Convenzione con Invitalia del 29 dicembre 2012 (pdf) Direttiva ministeriale 2 marzo 2022 - Contratti di sviluppo Circolare 28 marzo 2022, n. 120820 – Contratti di sviluppo. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del PNRR Decreto ministeriale 27 gennaio 2022 - Attuazione dell’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 – Attuazione dell’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Decreto ministeriale 2 novembre 2021 – Ulteriori modificazioni al decreto 9 dicembre 2014 in materia di Contratti d sviluppo Decreto direttoriale 17 settembre 2021 – Contratti di sviluppo. Apertura termini presentazione domande e direttive in materia occupazionale Decreto direttoriale 4 agosto 2021 – chiusura termini con l’eccezione di quelli relativi alle domande che richiedono l’accesso alle risorse di cui alle Direttive del 19 novembre 2020 e del 19 marzo 2021. Decreto ministeriale 5 marzo 2021 – Modalità di utilizzo delle economie rinvenienti dall’attuazione della direttiva 15 aprile 2020 e delle ulteriori risorse destinate ai Contratti di sviluppo dall’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 nonché estensione dello strumento agevolativo alle previsioni del “Quadro temporaneo” connesso alla pandemia da COVID-19 Direttiva del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2021 – Attuazione delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 84 della legge di bilancio 2021 in materia di programmi di sviluppo turistici e integrazione settoriale Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2020 – Nuove disposizioni in tema di Accordi di programma e Accordi di sviluppo e semplificazioni dell’iter agevolativo Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2020 – modalità di utilizzo delle risorse destinate a sostenere la filiera produttiva dei mezzi di trasporto pubblico su gomma in coerenza con il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile Decreto ministeriale del 16 ottobre 2020 - Modifica della ripartizione della riserva per il finanziamento di Accordi di programma e Accordi di sviluppo. Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 2020 - Modalità di utilizzo delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2020 e dal decreto Cura Italia Decreto ministeriale 12 dicembre 2018 - Incremento riserva per il finanziamento Accordi di sviluppo e Accordi di programma Decreto ministeriale 23 marzo 2018 - Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo Decreto ministeriale 5 marzo 2018 - Modifiche al dm 9 maggio 2017, riserva Accordi di sviluppo ed Accordi di programma Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2017 - Rifinanziamento dei contratti di sviluppo sottoscritti nella forma di accordo di programma ovvero accordo di sviluppo Decreto ministeriale 7 dicembre 2017 Circolare direttoriale 24 novembre 2017, n. 183851 - Contratti di sviluppo agroindustriali - Chiarimenti Testo vigente del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 (aggiornato al 2 novembre 2021) Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 - Modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 (Settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 - Nuove procedure per i Contratti di sviluppo (Accordi di sviluppo) Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 dicembre 2015 - Ultimazione dei programmi Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 - Modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 Circolare 25 maggio 2015, n. 39257 - Chiarimenti su concessione delle agevolazioni Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 - Disciplina dei Contratti di sviluppo Normativa comunitaria Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2017-2020 Modifica Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2017-2020 Orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 , di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C204/0l Orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 , di cui alla comunicazione della Commissione europea 2013/C209/0l Orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato a finalit à regionale 2022-2027 , di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2021)2594 final del 19 aprile 2021, e allegati . Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- ART. 65. Beni relativi all'impresa [n.d.r. ex art. 77] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 65. Beni relativi all'impresa [n.d.r. ex art. 77] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all’impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 85, a quelli strumentali per l’esercizio dell’impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa stessa, i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative all’impresa nell’inventario tenuto a norma dell’articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 43 si considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario; per i soggetti indicati nell’articolo 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695 [9 dicembre 1996, n. 695, n.d.r.]. 2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all’impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di fatto. 3. Per le società di fatto si considerano relativi all’impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 53 [85, n.d.r.], i crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa e i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa. 3 bis. Per i beni strumentali dell’impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all’impresa nell’inventario di cui all’articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all’articolo 79 [66, n.d.r.], nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 118 Effetti dell'esercizio dell'opzione (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 118 Effetti dell'esercizio dell'opzione (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. 1 bis. Ai fini della determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 165: a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale; b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l’imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca (2) dell’opzione il diritto al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza di cui all’articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all’estero. (3) 2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d’imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L’acconto dovuto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell’articolo 122. Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (3) Comma inserito dall’art. 8, comma 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 33. Imputazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 30] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 33. Imputazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 30] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell’affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. 2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell’articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l’affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l’indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali. 2 bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b). All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per l’anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decretolegge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. (1) Note: (1) Comma inserito dall’art. 1, comma 176, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. A cosa serve La misura si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, Design e ideazione estetica. 2. A chi si rivolge Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 3. Attività ammissibili Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro. I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’art. 2 del decreto 26 maggio 2020 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE. Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green , finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dagli artt. 3 e 5 del decreto 26 maggio 2020 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti,…), il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’art. 4 del decreto 26 maggio 2020 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico. 4. Spese ammissibili Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019): spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Attività di innovazione tecnologica (comma 201 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019): spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Attività di design e ideazione estetica (comma 202 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019): spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta. 5. Come si accede Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta. 6. Oneri documentali Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.. 7. Normativa Decreto direttoriale 4 luglio 2024 - Linee guida per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica Decreto direttoriale 5 giugno 2024 - Credito d’imposta R&S. Modelli di certificazione Decreto direttoriale 24 aprile 2024 - Credito d’imposta. Nuovo modello di comunicazione Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (art. 6) - Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali (Misure per il monitoraggio di transizione 4.0) Decreto attuativo 26 maggio 2020 (pdf) Commi da 198 a 209 della legge di bilancio 2020 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 - Paragrafo 3.1 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 2 aprile 2019 Circolare direttoriale 15 febbraio 2019, n. 38584 – Chiarimenti concernenti la documentazione contabile Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 22 giugno 2018 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.10/E del 16 maggio 2018 Circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990 - Chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del software Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017 Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 - "Interventi urgenti" Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016 sull’art.3 del DL 145/2013 . Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Smart&Start Italia | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Smart&Start Italia commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Finanziamenti per startup innovative a tasso zero e senza garanzie per importi fino all’80% delle spese ammissibili. Per le imprese composte esclusivamente da donne e giovani, il finanziamento copre il 90% delle spese. E in alcuni casi è prevista una quota a fondo perduto! Destinato a chi attiva nuovi progetti di impresa, Smart&Start Italia è l’incentivo di Invitalia che supporta le start-up innovative ad alto contenuto tecnologico. Viene concesso per progetti con investimenti a partire da 100.000 euro, fino a 1,5 milioni di euro. Attiva per le start-up di tutte le regioni italiane , questa agevolazione supporta sia la nascita che la crescita delle nuove imprese attraverso la concessione di un finanziamento agevolato. Le caratteristiche specifiche dell’agevolazione possono variare in base al profilo dell’impresa che la richiede, come vedremo nelle righe successive. Requisiti per il bando Smart e Start Italia Possono presentare domanda per Smart e Start Italia le start-up innovative che soddisfano i seguenti requisiti. La start-up è di piccole dimensioni ed è stata costituita da non oltre 60 mesi ; è regolarmente iscritta all’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese . Se la start-up non è ancora costituita , possono richiedere il finanziamento agevolato le persone che andranno a fondarla. In particolare, in questo caso è necessario che a presentare richiesta siano team di persone fisiche che: si impegnano a fondare una start-up innovativa in Italia; risiedono in Italia o all’estero e, nel caso di cittadini stranieri, sono in possesso dello “startup Visa”. Rientrano tra i potenziali beneficiari dell’agevolazione Smart&Start Italia anche le imprese straniere , a condizione che si impegnino a istituire una o più sedi in Italia. In ogni caso, l’incentivo è accessibile solo per le imprese che rientrano nella definizione di start-up innovativa, in accordo a quanto stabilito dall’articolo 25 del D.L. 179/2012. Qualora l’impresa non risponda a tutti i requisiti stabiliti per legge, la richiesta sarà automaticamente rigettata. Come funziona il finanziamento Smart&Start Italia Le start-up innovative che soddisfano tutti i requisiti fissati dal bando Smart e Start Italia ottengono un finanziamento a tasso zero , senza bisogno di presentare garanzie. Il finanziamento copre l’80% delle spese ammissibili sostenute dal richiedente. Il rimborso avviene in 10 anni, a partire dal 12° mese successivo all’ultima erogazione del capitale concesso a titolo di finanziamento. La quota di intervento del finanziamento a tasso zero può salire al 90% se la start-up presenta una o più delle seguenti condizioni: è costituita solo da donne e/o da ragazzi con meno di 36 anni; tra i soci è presente almeno un dottore di ricerca (o un esperto in possesso di un titolo di studio equivalente) che lavora in territorio estero e desidera tornare in Italia. Ci sono poi casi in cui la start-up ottiene un contributo misto, composto da: contributo a fondo perduto per il 30% dell’importo del finanziamento concesso; finanziamento agevolato a tasso zero per la restante quota di spese ammissibili (nel rispetto dei massimi fissati dal bando). Il finanziamento agevolato con quota a fondo perduto di Smart e Start Italia è previsto solo in due casi : se la start-up ha sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia; se la start-up si trova nel Cratere sismico del Centro Italia, in accordo a quanto stabilito dal Decreto Rilancio del 20 maggio 2020. Oltre al finanziamento, le start-up costituite da meno di 12 mesi ricevono servizi di tutoring tecnico-gestionale per la fase di avvio dell’impresa, con focus sulle attività di pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione dell’azienda, eccetera. Come presentare domanda ad Invitalia per Smart & Start Le richieste per il bando Smart&Start devono essere presentate direttamente ad Invitalia , ente che gestisce interamente il progetto. Oltre a valutare le domande presentate dalle varie start-up, infatti, l’Agenzia si occupa di concedere i finanziamenti agevolati e valutare periodicamente i risultati. Ma come si invia la domanda per Smart e Start? La procedura è completamente digitale, e non è quindi necessario recarsi presso gli uffici dell’ente. La richiesta va compilata e trasmessa tramite il sito ufficiale di Invitalia. La procedura è a sportello, non ci sono graduatorie e non è prevista alcuna scadenza. Invitalia valuta le richieste attraverso diversi step, l’iter si conclude entro 60 giorni dalla data di ricezione. Hai una start-up innovativa e cerchi contributi per il tuo business? Non fermarti a Smart&Start Italia! Compila il modulo sottostante per una consulenza personalizzata: i nostri esperti troveranno tutti i bandi adatti alla tua impresa. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Treno | PITTINI
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- ART. 102 Ammortamento dei beni materiali [n.d.r. ex art. 67] (1) (2) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 102 Ammortamento dei beni materiali [n.d.r. ex art. 67] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. 2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (3), ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. (4) (5) 3. [...] (6) 4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione. 5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. 6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio [...] (7) L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. (8) Resta ferma la deducibilità nell’esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. 7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (9) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni (10). Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96. (11) 8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalità di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. (12) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell’articolo 2561 del codice civile, concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili. (12) 9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. (13) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, l’art. 6, DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009 n. 102, ha disposto la revisione entro il 31.12.2009 dei coefficienti di ammortamento di cui al DM 31.12.1988 e la contestuale compensazione con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. (3) Si veda il DM 31.12.1988, pubblicato in G.U. 2.2.1989 n. 27, S.O. n. 8. (4) Ai sensi dell’art. 1, comma 34, L. 24.12.2007 n. 244, in attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nell’art. 164, comma 1, lett. b) e nell’art. 102-bis, comma 7 primo periodo, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista prevista dal comma 2, e l’eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi. (5) Si veda l’art. 1 co. 65-68 della L. 197/2022 in relazione all’ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio. (6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. n), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell’ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l’ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.“. In precedenza, le parole “Fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;“ erano state sostituite alle precedenti “La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;“ dall’art. 36, comma 5, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (7) Le parole “; per i beni ceduti, nonchè per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione” sono state soppresse dall’art. 3, comma 16-quater, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del medesimo comma, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 29.4.2012. In precedenza, le medesime parole erano state sostituite alle precedenti “per i beni ceduti nel corso dell’esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione” dall’art. 6, comma 9, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. (8) Si vedano: - DM 13.10.1994, pubblicato in G.U. 12.11.1994 n. 265; - DM 9.5.1989, pubblicato in G.U. 30.5.1989 n. 124; - DM 13.7.1981, pubblicato in G.U. 17.7.1981 n. 195. (9) Le parole “alla metà“ sono state sostituite alle precedenti “ai due terzi” dall’art. 1, comma 162, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 163 la disposizione si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. (10) Le parole “in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni” sono state sostituite alle precedenti “in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni” dall’art. 1, comma 162, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 163 la disposizione si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. (11) Comma sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 29.4.2012. Testo precedente: “Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96.“. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. n), n. 2, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (12) Periodo inserito dall’art. 6, comma 9, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. (13) Comma sostituito dall’art. 1, comma 401, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi del successivo comma 403, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006. Testo precedente: “Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e mmanutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! 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- Doveri del collegio sindacale | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Doveri del collegio sindacale < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 3 è dedicata alle modalità e ai criteri con cui il collegio sindacale effettua la propria attività di vigilanza. Si tratta, come è noto, di una vigilanza molto ampia che ha ad oggetto la conformità dell’operato degli amministratori rispetto alla legge, allo statuto, ai principi di corretta amministrazione, all’adeguatezza e al concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile istituito in base al disposto dell’art. 2086, co. 2, c.c. (rubricato “Gestione dell’Impresa”), nonché sul sistema di controllo interno. Ai fini dell’attività svolta dal collegio sindacale, rivestono rilevanza centrale le disposizioni introdotte dal Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza che hanno ridisegnato il sistema delle responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società. Del tutto nuove la Norma 3.4. in ordine alla vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità e la Norma 3.10 sulla vigilanza sull’istituzione del canale di segnalazione interna (il c.d. whistleblowing) e sulla sua riservatezza. 3.1 Caratteristiche e modalità dell’attività di vigilanza Principi L’attività di vigilanza del collegio sindacale è effettuata sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico, che determina un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Detta attività di vigilanza tiene conto delle dimensioni, della complessità e delle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della società. Nella propria attività di vigilanza il collegio applica una modalità di selezione dei controlli basata sull’identificazione e valutazione dei rischi con modalità adeguate alle dimensioni e alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche dell’impresa assoggettata a controllo. Nel definire le modalità di vigilanza, il collegio sindacale verifica l’istituzione di presidi posti in essere dall’organo amministrativo sulla base della rilevanza dei rischi significativi indicati nei flussi informativi acquisiti dall’organo stesso, dalla direzione aziendale, dagli altri organi societari nonché a seguito dello scambio di informazioni con l’incaricato della revisione legale, e degli esiti delle operazioni di ispezione e controllo, attribuendo agli stessi una diversa intensità e periodicità di controllo. Laddove l’attività di vigilanza evidenzi rischi di possibili significative violazioni di legge o di statuto, di inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell’assetto organizzativo o del sistema amministrativo-contabile, il collegio sindacale richiede all’organo amministrativo l’adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell’incarico. Nel caso in cui le azioni correttive non vengano poste in essere, ovvero siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate. Criteri applicativi Le modalità attraverso le quali il collegio sindacale effettua l’attività di vigilanza sono modulate sulla complessità e sulle caratteristiche dimensionali, organizzative, di settore e di modello di business proprie del soggetto controllato. L’attività di vigilanza si esercita attraverso l’analisi delle informazioni acquisite tramite: • la partecipazione alle riunioni degli organi sociali; • lo scambio di informazioni con gli amministratori della società, nonché con gli organi di controllo delle società controllate; • l’acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati; • l’acquisizione e la richiesta di informazioni ai soggetti preposti al controllo interno; • l’acquisizione di informazioni dall’organismo di vigilanza, quando istituito; • lo scambio di informazioni con l’incaricato della revisione legale, relativamente alle funzioni di competenza dello stesso; • l’espletamento di operazioni di ispezione e controllo; • l’analisi dei flussi informativi acquisiti dalle strutture aziendali. Sulla base dei flussi informativi acquisiti, il collegio sindacale pianifica la propria attività finalizzata all’acquisizione di informazioni sull’esistenza di presidi tali da mitigare le conseguenze per il verificarsi di rischi significativi. In particolare, il collegio sindacale acquisisce i flussi informativi trasmessi dalle strutture aziendali e ne valuta le conclusioni circa l’esistenza e la rilevanza dei rischi significativi inerenti alla non osservanza della legge e dello statuto, al mancato rispetto dei principi di corretta amministrazione, all’inadeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo-contabile e del sistema di controllo interno al fine anche di ridurre gli stessi a un livello ritenuto accettabile. Nelle proprie verbalizzazioni periodiche, il collegio sindacale da atto di quanto sopra, mettendo in evidenza come le informazioni ricevute, le procedure e i presidi approntati dalla società, nonché l’attività di vigilanza dallo stesso espletata siano coerenti e adeguati rispetto alla natura dell’attività e alla dimensione della società medesima. Assume quindi particolare importanza, in sede di redazione del progetto di bilancio, l’analisi, sulla base delle informazioni acquisite nel corso dell’attività di vigilanza, se redatta, del contenuto informativo della Relazione sulla Gestione (ex art. 2428 c.c.) con riferimento alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta e alla informativa che deve essere fornita con riferimento all’ambiente ed al personale. Commento Tenuto conto dell’ambito d’intervento del collegio sindacale, si è ritenuto opportuno determinare una modalità oggettiva di identificazione del perimetro dell’attività di vigilanza e delle sue modalità di esecuzione. Il principio scelto, anche sulla base delle migliori pratiche internazionali, è quello basato sull’analisi del rischio (risk approach). Il collegio sindacale pianifica la propria attività in funzione della rilevanza dei rischi aziendali. La vigilanza è declinata, attraverso la propria competenza e l’esperienza professionale, in attività specifiche il cui contenuto varia al variare delle dimensioni, della complessità e delle altre caratteristiche proprie dell’impresa soggetta a controllo. Nell’ambito dell’attività di vigilanza è opportuno scambiare periodicamente informazioni oltre che con l’organo amministrativo, con gli altri organi societari, la direzione aziendale e i corrispondenti organi di controllo delle società controllate, nonché con il soggetto incaricato della revisione legale. 3.2 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto Principi Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto. La funzione di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto consiste nella verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle leggi e alle disposizioni statutarie. All’inizio dell’incarico, e poi periodicamente, il collegio sindacale verifica che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che la società operi in conformità alle norme di legge ed alle disposizioni di statuto e che consenta la tempestiva rilevazione della crisi dell’impresa e la perdita della continuità aziendale. L’attività di vigilanza nel suo concreto svolgimento deve quindi intendersi circoscritta alle norme che concretamente, con riferimento alla struttura e alle attività della società, possano essere ritenute critiche in ragione della rilevanza del rischio che il loro mancato rispetto possa comportare per la società. Riferimenti normativi Art. 2391, 2391-bis; art. 2403, co. 1, c.c.; d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Criteri applicativi Al fine di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, il collegio sindacale all’inizio dell’incarico e periodicamente nel corso del medesimo, provvede a definire i flussi informativi, interni ed esterni, ritenuti rilevanti per l’esercizio dell’attività di vigilanza. Il collegio sindacale vigila sulla conformità delle delibere assunte dagli organi societari alla normativa legislativa e regolamentare, nonché allo statuto. La vigilanza sull’osservanza delle previsioni di statuto comporta che il collegio accerti che venga rispettato quanto previsto in ordine a convocazione, formazione e deliberazione del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e delle assemblee nonché le regole declinate in merito all’esercizio del diritto di voto. Nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero nei casi in cui, per particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto sociale, la società decida di approvare il bilancio nei termini di centottanta giorni ex art. 2364, co. 2, c.c., il collegio sindacale verifica che tale possibilità sia statutariamente prevista. Circa le assemblee, l’attenzione dovrà essere rivolta ai quorum costitutivi fissati per la prima convocazione o per la convocazione successiva alla prima (nelle s.r.l. i sindaci dovranno anche accertare se tale convocazione è statutariamente prevista), ai quorum deliberativi, anche in relazione ad eventuali previsioni statutarie che contemplino l’esercizio del voto plurimo ai sensi dell’art. 2351 c.c. Con riferimento a quest’ultimo, i controlli dovranno riguardare: 1) il numero di voti esercitabili da ciascuna azione; 2) se gli argomenti su cui è esercitato il voto plurimo siano conformi alle previsioni statutarie; 3) se il voto plurimo sia esercitato al verificarsi delle condizioni eventualmente previste dallo statuto. Il collegio sindacale è altresì tenuto a verificare la conformità degli adempimenti posti in essere dagli organi delegati in esecuzione delle delibere degli organi sociali e il rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali. È opportuno che il collegio sindacale verifichi che la società sia in grado di monitorare i rischi di inosservanza della normativa applicabile mediante l’istituzione di appropriati presidi, rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Il collegio sindacale si avvale delle informazioni di cui l’incaricato della revisione legale dispone nell’ambito della sua attività, in quanto quest’ultimo è tenuto sia ai compiti di cui all’art. 14, co. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 39/2010, sia agli adempimenti di adeguata verifica di cui alla normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007. Il collegio sindacale è tenuto alla vigilanza sull’osservanza da parte della società delle previsioni statutarie e della normativa vigente in materia di privacy, avendo particolare riguardo all’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate dalla società per conformarsi agli obblighi imposti dalla normativa in materia. Il collegio sindacale è tenuto a verificare l’osservanza delle previsioni statutarie e normative in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, attraverso un periodico scambio informativo con l’organo di amministrazione, l’organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/2001 se istituito e, se ritenuto opportuno, con la funzione RSPP. Laddove l’attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto, il collegio sindacale richiede all’organo amministrativo l’adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell’incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate. Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell’attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio. Commento La funzione di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto attribuita al collegio sindacale consiste essenzialmente sulla vigilanza, sulla base di un approccio basato sulla valutazione dei rischi, dell’adeguatezza dei metodi, delle procedure e degli strumenti adottati nello svolgimento dell’attività d’impresa per garantire il rispetto della legge e dello statuto. A tal fine, appare opportuno che il collegio sindacale richieda alla direzione aziendale un profilo della società, dell’attività aziendale e dell’eventuale presenza di specifici adempimenti normativi legati alla tipologia di attività svolta. È altresì opportuno che il collegio, definite le informazioni rilevanti, richieda un periodico aggiornamento all’organo amministrativo. Appare, altresì, opportuno che il collegio attivi un flusso di informazioni tempestivo con l’incaricato della revisione legale al fine di scambiare con questi le risultanze delle verifiche svolte nell’ambito delle rispettive competenze. 3.3 Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione Principi Il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione consiste nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica. Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza delle procedure adottate dal consiglio di amministrazione al fine di regolamentare le operazioni in cui possono acquisire rilievo gli interessi concorrenti o confliggenti degli amministratori, ovvero le operazioni con parti correlate. Nell’ambito dell’attività di vigilanza circa il rispetto dei principi di corretta amministrazione, il collegio sindacale controlla la formalizzazione di eventuali deleghe conferite all’interno del consiglio di amministrazione e le modalità con cui vengono deliberati i finanziamenti. Riferimenti normativi Artt. 2391, 2403, co. 1, 2406, 2409, 2475-ter, 2497-ter c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale, anche tramite la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove esistente, ovvero sulla base delle informazioni assunte o ricevute dall’organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale, vigila che gli amministratori osservino l’obbligo di diligenza nell’espletamento del loro mandato. La vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori non consiste in un controllo di merito sull’opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, bensì riguarda esclusivamente gli aspetti di legittimità delle scelte stesse e la verifica della correttezza del procedimento informativo e decisionale degli amministratori. La verifica in ordine alla ragionevolezza delle operazioni poste in essere dagli amministratori deve essere attuata ex ante, secondo i parametri propri della diligenza professionale, tenendo altresì in considerazione l’eventuale mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive che l’operazione da intraprendere richiede, specie in termini di margini di rischio. A tal fine, il collegio sindacale, sulla base delle informazioni ricevute, vigila che gli amministratori, in relazione alle decisioni assunte relativamente ad operazioni di gestione, abbiano acquisito le necessarie informazioni preventive, abbiano posto in essere le dovute cautele ed effettuato le verifiche normalmente richieste in quelle circostanze. In particolare, la vigilanza sul procedimento decisionale adottato dagli amministratori si esercita verificando che: • le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, di talché saranno da censurare le operazioni palesemente idonee a pregiudicare l’integrità del patrimonio; • gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle decisioni assunte. A tal fine, è auspicabile che l’organo amministrativo ovvero l’assemblea dei soci si esprima su un’esplicita proposta di delibera supportata da idonea documentazione e da eventuali pareri ritenuti necessari. I sindaci, nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, accertano, sulla base delle informazioni ricevute, che gli amministratori non compiano operazioni: • estranee all’oggetto sociale; • manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente idonee a pregiudicare l’integrità del patrimonio sociale; • volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci. È auspicabile che il collegio sindacale richieda all’organo amministrativo idonee informazioni nelle situazioni in cui si evidenzino fondati segnali di crisi e di perdita della continuità aziendale (Cfr. Norme 11.1. e 11.2.). Particolare attenzione deve essere, altresì, prestata all’informativa sulla pianificazione economica e finanziaria relativa a iniziative rilevanti sia per novità sia per dimensione, sulle garanzie rilasciate dalla società e sulle garanzie richieste dalla stessa in merito alle operazioni effettuate. Il collegio sindacale, pertanto, qualora si renda opportuno per svolgere una prima sintetica analisi circa le “performance” aziendali onde verificare il mantenimento degli equilibri patrimoniali-ed economici- finanziari della società, può chiedere alla società il calcolo dei principali indicatori di tipo finanziario, economico e patrimoniale, anche su base semestrale, salvo poi intensificarne la frequenza in ragione dell’aggravamento della crisi. Per l’attività di vigilanza sulla applicazione di corretti principi di amministrazione, il collegio sindacale potrà anche avvalersi qualora ritenuti necessari, di appositi test, anche eventualmente a campione. Laddove l’attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto, di inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell’assetto organizzativo o del sistema amministrativo-contabile, il collegio sindacale richiede all’organo amministrativo l’adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell’incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate. Il collegio sindacale richiede, ove opportuno, agli amministratori chiarimenti sul loro operato quando a seguito dell’attività di vigilanza, riscontri criticità nel rispetto dei principi di corretta amministrazione. Nel caso in cui gli amministratori delegati o il presidente non forniscano i chiarimenti richiesti, ovvero le informazioni fornite non siano sufficienti, il collegio segnala il loro operato al comitato esecutivo, ove esistente, o al consiglio di amministrazione, ovvero all’assemblea dei soci. La convocazione dell’assemblea dei soci è richiesta al presidente del consiglio di amministrazione o, qualora egli non provveda tempestivamente ovvero nei casi in cui la violazione dei principi di corretta amministrazione sia di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, può essere effettuata direttamente dal collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale può sempre richiedere che il proprio motivato dissenso, rispetto a decisioni non conformi alla legge, allo statuto o alla corretta amministrazione, venga trascritto nel verbale del consiglio di amministrazione (Cfr. Norma 4.3.). Nel caso di rifiuto da parte del presidente del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale provvede con solerzia ad inviare apposita PEC al presidente del consiglio di amministrazione, dando conto delle proprie posizioni, espresse in consiglio, ma non correttamente riportate oppure omesse nel verbale. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia conferito apposite deleghe a un comitato esecutivo o ad amministratori delegati, il collegio deve accertare: • che lo statuto preveda o l’assemblea deliberi in merito all’attribuzione di deleghe all’interno del consiglio di amministrazione; • che nel verbale del consiglio di amministrazione le deleghe siano conferite nei limiti di legge, siano accettate, ne siano specificati il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio nonché la loro durata (Cfr. Norma 4.3.); • quando i poteri conferiti importino una rappresentanza della società a soggetti diversi dagli amministratori, sono da analizzare i limiti della procura e che tali poteri risultino trascritti nel registro delle imprese. Nel caso in cui la società effettui significativi investimenti mediante ricorso a rilevanti finanziamenti esterni, è opportuno che il collegio sindacale verifichi che: – l’organo amministrativo abbia provveduto, con strumenti appropriati alla natura e dimensione dell’impresa, ad una pianificazione dell’investimento (ad esempio, mediante la predisposizione di un business plan) e, laddove necessario o opportuno, valutato eventuali alternative di finanziamento accessibili; – l’organo delegato nel rispetto del principio di proporzionalità della dimensione, rilevanza e condizioni dell’attività, predisponga strumenti previsionali (ad esempio un budget o un Piano) che permettano, sulla base della relazione degli organi delegati, di valutare il generale andamento della gestione e riferisca con cadenza almeno semestrale al consiglio ed al collegio sindacale sulla prevedibile evoluzione della gestione. Il collegio sindacale può manifestare le proprie riserve sull’operazione chiedendone la relativa trascrizione nel verbale del consiglio di amministrazione, qualora: – l’operazione non sia supportata da idonea documentazione; – non sia redatto un idoneo business plan; – l’accesso all’indebitamento possa palesemente determinare la perdita della continuità aziendale. Il collegio sindacale vigila sul rispetto delle disposizioni volte a evitare che il perseguimento degli interessi della società nelle singole operazioni possa essere sviato dall’esistenza, in capo agli amministratori o all’organo dirigente, di posizioni di interesse potenzialmente confliggenti. A tal fine, il collegio sindacale vigila: • che sia rispettato il precetto di cui all’art. 2391 c.c. e che, pertanto, l’amministratore che abbia, in una determinata operazione della società, un interesse (anche non confliggente con quello della società), per conto proprio o di terzi, ne dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; • che, in detta eventualità, la deliberazione del consiglio di amministrazione motivi adeguatamente le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione; • che, se si tratta di amministratore delegato, il medesimo si astenga dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale. La valutazione della prevedibile evoluzione della gestione sociale dovrà essere svolta mediante l’elaborazione delle informazioni (contabili ed extracontabili) che consentano sia di verificare la eventuale perdita della continuità aziendale sia (soprattutto) di intercettare segnali di difficoltà e/o squilibrio con probabile evoluzione in uno stato di insolvenza. Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell’attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio. Commento La formulazione dell’art. 2403 c.c. chiarisce che al collegio sindacale non compete un controllo di merito sull’opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma solo un controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e/o prassi operative; ciò consente che il collegio effettui interventi preventivi o sostitutivi esclusivamente nel caso in cui le conseguenze delle delibere appaiano pregiudizievoli per la società. I sindaci devono dunque avere cognizione e vigilare sulla corretta e appropriata formazione del procedimento decisionale degli amministratori, ma non sono tenuti a valutare la convenienza delle scelte gestionali, compito dell’organo amministrativo. In sostanza, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova il suo limite nella ragionevolezza delle stesse e nel principio del rispetto della legge e non essere in conflitto d’interesse (Business Judgment Rule), a meno che le stesse non risultino manifestamente imprudenti o azzardate, così come confermato anche dalla più recente giurisprudenza. Il collegio sindacale, nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, può avvalersi, qualora ritenuti necessari, di appositi test, anche eventualmente a campione, che possono costituire un valido strumento operativo, sia in fase di insediamento che a regime. Tali strumenti, tuttavia, non dovranno essere interpretati quali condizioni necessarie per poter formulare un adeguato giudizio, in quanto sul predetto tema: – il dato normativo risulta estremamente generico e privo di connotazioni pratiche (la legge non individua una soluzione univoca e puntuale); – sussiste l’estrema variabilità del campo di indagine in quanto condizionato dalle caratteristiche, dalla natura e dalle dimensioni della società. La determinazione delle metodologie di verifica e di controllo volte a contrastare inadempienze e atteggiamenti omissivi o inerti in ambito organizzativo e gestionale è rimessa alla determinazione dei membri del collegio sindacale, in relazione alle peculiarità della concreta realtà aziendale. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2381, co. 5, c.c. gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con periodicità almeno semestrale, sul generale andamento, sulla prevedibile evoluzione della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo. Disposizione che, in base all’art. 2475, co. 6, c.c. si applica anche alle s.r.l. Con riguardo alle operazioni maggiormente significative, è necessario che il collegio verifichi che le scelte siano state assunte sulla base di una procedura che sia idonea a fornire agli amministratori le migliori informazioni fra quelle disponibili e sulla base di strumenti di previsione (ad esempio: piani economici, patrimoniali e finanziari) che possano essere considerati appropriati in relazione alla natura e dimensione dell’impresa. In tale ambito, assumono particolare importanza gli strumenti di pianificazione e controllo e soprattutto il riscontro della coerenza dei risultati rinvenibili negli strumenti previsionali con la rendicontazione infrannuale. L’effettuazione di significativi investimenti mediante ricorso a finanziamenti esterni richiede un’adeguata verifica della pianificazione dell’investimento (ad esempio, mediante la predisposizione di un business plan). 3.4 Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità Principi Il collegio sindacale vigila sull’osservanza delle disposizioni stabilite dall’ordinamento in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità, sul processo di formazione e di pubblicazione del report di sostenibilità. Il collegio scambia informazioni con il revisore legale incaricato dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità in ordine alla pianificazione delle relative attività, al livello di estensione dei controlli alle società del gruppo i cui dati sono inclusi nel documento. Riferimenti normativi Artt. 2086 e 2403 c.c.; artt. 3, 4, 5 e 8 d.lgs. n. 254/2016; d.lgs. n. 125/2024; D.lgs. n. 39/2010; Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, c.d. direttiva CSRD; Regolamento Delegato della Commissione che integra la Direttiva 2013/34/UE; Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (art. 8); Regolamento (UE) 2021/2178 del 6 luglio 2021; Regolamento (UE) 2022/1214 del 9 marzo 2022. Criteri applicativi Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno. Il collegio sindacale vigila sulla presenza di strutture idonee a consentire la predisposizione della rendicontazione di sostenibilità, rispettosa della normativa di riferimento e degli standard ESRS. In particolare, tenuto conto della natura e dimensioni della società, vigila sull’esistenza di i) un’adeguata struttura organizzativa e ii) direttive, procedure e prassi operative che garantiscano che la rendicontazione di sostenibilità sia tempestiva, completa e attendibile. Il collegio sindacale verifica se il sistema di controllo interno (Norma 3.6.) sia stato integrato e l’impatto sull’attività sociale e sulla governance dell’approccio ESG e del rispetto delle disposizioni in materia. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione Il collegio, inoltre, vigila sul ruolo dell’organo di amministrazione (Norma 3.3.) affinché, nella definizione delle strategie della società (ed eventualmente del gruppo), persegua il successo sostenibile. Il collegio sindacale può acquisire informazioni in merito all’integrazione della sostenibilità nelle strategie e nella cultura dell’azienda e alle attività svolte: i) per allineare processi e procedure aziendali agli obiettivi di sostenibilità; ii) per promuovere la cultura della valorizzazione delle diversità; iii) (eventualmente) con riferimento al Reporting di sostenibilità. Rilevano, inoltre, alcune tipologie specifiche di attività di vigilanza sulle tematiche ESG quali l’ambiente, la tutela e la sicurezza del lavoro, l’osservanza della legge e della normativa vigente in materia di privacy, lo scambio di informazioni con l’organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/2001, se istituito (Norma 5.5). Premesso che, come noto, il collegio sindacale svolge la sua attività di vigilanza circa l’esistenza e la rilevanza dei rischi significativi inerenti alla non osservanza della legge e dello statuto, al mancato rispetto dei principi di corretta amministrazione, all’inadeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo-contabile e del sistema di controllo interno, nel caso dei fattori ESG, sarà necessario valutarne la specifica rilevanza in relazione al settore di appartenenza. Vigilanza sulla Rendicontazione di sostenibilità Il collegio sindacale vigila su: i) la portata degli eventuali obblighi di informativa di sostenibilità gravanti sulla società (individuale o consolidata); ii) i termini temporali di entrata in vigore di tali obblighi; iii) le attività di adeguamento degli assetti organizzativi dell’impresa ai nuovi obblighi di informativa (o alla volontaria adesione); iv) l’affidamento dell’incarico di revisore della sostenibilità a un soggetto che abbia i requisiti previsti dalla legge. Nell’ambito della vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il collegio verifica che il consiglio di amministrazione valuti l’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società alle esigenze introdotte dalla normativa in materia di sostenibilità e, se necessario, provveda alle conseguenti modifiche. Gli assetti organizzativi, infatti, devono essere idonei al perseguimento degli obiettivi ESG strategici definiti dal consiglio di amministrazione nonché alla produzione e alla raccolta dei dati necessari per la redazione del reporting di sostenibilità così come il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi deve essere adeguato all’effettuazione dei necessari controlli e per la gestione dei rischi ESG. Inoltre, il collegio vigila sul processo di formazione del reporting di sostenibilità. A tal fine è opportuno incontrare il revisore legale incaricato dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità per uno “scambio di informazioni” sulla pianificazione delle relative attività, sul livello di estensione dei controlli alle società del gruppo i cui dati sono inclusi nel documento (nel caso di reporting consolidato), sul sistema di controllo interno e sui controlli svolti in vista del rilascio della limited assurance, anche in relazione alla presenza nel reporting di tutte le informazioni obbligatorie (Norma 5.3). Infine, il collegio sindacale vigila sul rispetto degli obblighi di pubblicità del reporting di sostenibilità (art. 6 d.lgs. n. 125/2024). Commento L’obbligo di redazione della rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva, opera: per le imprese di grandi dimensioni13 che costituiscono enti di interesse pubblico14 (“EIP”, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39), che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio; per gli EIP che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni15 e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio. Mentre per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva, l’obbligo opererà: per tutte le imprese di grandi dimensioni; per tutte le società madri di un gruppo di grandi dimensioni. Per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva, gli obblighi si estenderanno ad altri soggetti, tra i quali le piccole e medie imprese quotate16 (fatta salva la possibilità di optare, fino agli esercizi aventi inizio dopo il 1° gennaio 2028, per omettere le informazioni di sostenibilità, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla gestione, cd. meccanismo di opt-out volontario). La crescente diffusione dei fattori ESG e del loro collegamento alla sostenibilità dell’impresa può avere un impatto sui doveri di vigilanza propri del collegio sindacale. La normativa richiede al collegio sindacale di occuparsi del tema dello sviluppo sostenibile, vigilando in chiave prospettica e di efficace prevenzione dei rischi. In questo senso, l’attività di vigilanza in materia di continuità aziendale, di adeguatezza degli assetti organizzativi e di rispetto dei principi di corretta amministrazione deve essere integrata per tener conto, in relazione alle dimensioni e alla natura della società (con un approccio risk-based), dell’integrazione dei processi aziendali, della struttura organizzativa, delle funzioni aziendali e del sistema dei controlli in funzione del rispetto dell’adozione di un approccio di sostenibilità e di conformità ai fattori ESG. Rilevano inoltre gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (cd. Reporting di sostenibilità) introdotti dal d.lgs. n. 125/2024 di recepimento della Direttiva Ue 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive, cd. CSRD) nonché la possibilità di redigere la Rendicontazione di sostenibilità su base volontaria, accludendo le informazioni di sostenibilità nella relazione sulla gestione societaria al bilancio d’esercizio, oppure, per le imprese che non redigono la relazione sulla gestione, di redigere su base volontaria un documento aziendale (c.d. dichiarazione di sostenibilità). 3.5 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo Principi Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo della società. Per assetto organizzativo si intende: (i) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, (ii) il complesso procedurale di controllo. Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione. Riferimenti normativi Artt. 2086, co. 2, c.c., 2403, co. 1, c.c., 2381, co. 3 e 5, c.c.; art. 3 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Criteri applicativi Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale vigila sul processo di valutazione da parte degli amministratori dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo rispetto alla natura, alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche specifiche della società, verificando che sia idoneo a rilevare tempestivamente indizi di crisi e di perdita di continuità aziendale così da rendere possibile agli organi delegati (o all’organo amministrativo) di adottare idonee misure per il superamento della crisi o il recupero della continuità. Il collegio sindacale pone particolare attenzione alla completezza delle funzioni aziendali esistenti, alla separazione e alla contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e alla chiara definizione delle deleghe o dei poteri di ciascuna funzione. In via generale, un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale: • organizzazione gerarchica; • redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità; • esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dell’amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri; • sussistenza di procedure che assicurano l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l’attendibilità e l’efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate; • esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate; • presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento periodico ed effettiva diffusione; • sussistenza dell’attività di direzione e coordinamento da parte della “Capogruppo”. L’obiettivo è quello di accertare l’esistenza di adeguate procedure interne, nonché di verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei flussi informativi generati. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, notevole importanza assume la verifica della corrispondenza fra la struttura decisionale aziendale e le deleghe depositate presso il registro delle imprese. Similmente, assume rilevanza la presenza di piani strutturati di formazione del personale dipendente. Il collegio sindacale, nel vigilare sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, può avvalersi, qualora ritenuti necessari, di appositi test, anche eventualmente a campione. All’inizio dell’incarico, il collegio sindacale: – legge i verbali precedenti relativi al periodo di tempo ritenuto significativo; – acquisisce la conoscenza dell’assetto organizzativo, prendendo in considerazione l’oggetto sociale, il settore di attività e il mercato in cui la società opera oltre che la sua struttura interna, nonché il funzionigramma, da intendersi come configurazione (orizzontale) di compiti, funzioni e competenze, e l’organigramma, da intendersi come configurazione (verticale) di relazioni di sovra e subordinazione, poteri e responsabilità. Nel corso dell’incarico, il collegio sindacale: – vigila che l’organo amministrativo valuti l’adeguatezza degli assetti organizzativi, assumendo le eventuali conseguenti idonee iniziative per mitigare i rischi connessi a eventuali carenze significative constatate; – vigila sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, anche con specifico riferimento ai processi di gestione dei rischi, di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di informativa finanziaria e non finanziaria; – pianifica e svolge interventi di vigilanza periodici sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo; – vigila che l’organo amministrativo abbia predisposto strumenti previsionali (ad esempio: il budget annuale e/o un Piano (business plan)), adeguati alla natura e alla dimensione dell’impresa, e che sia stata attuata dagli amministratori l’analisi degli scostamenti tra i dati previsionali ed i dati consuntivati; – segnala agli amministratori, eventuali profili di non adeguatezza riscontrati nell’assetto organizzativo aziendale all’inizio dell’incarico ovvero riscontrati successivamente, informandone il soggetto incaricato della revisione legale; – verifica l’efficacia delle azioni correttive adottate dalla società. Nel corso dell’attività di vigilanza, il collegio sindacale richiede all’organo amministrativo flussi informativi, con periodicità e approfondimenti legati alla valutazione dei rischi associati, sull’attività di monitoraggio dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e sulle misure adottate o che intende adottare per rimediare a eventuali carenze significative riscontrate. Nell’attività di vigilanza relativa alla valutazione dell’assetto organizzativo, il collegio sindacale si avvale anche delle informazioni acquisite dall’internal audit (ove esistente), dall’OdV (ove esistente) e dal soggetto incaricato della revisione legale, considerando, in particolare, i rischi da questi segnalati. Laddove l’attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza dell’assetto organizzativo, il collegio sindacale richiede all’organo amministrativo l’adozione di immediate azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell’incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate. Ai fini della verifica della sussistenza di una situazione di crisi, l’attività di vigilanza si esercita, oltre che con l’espletamento delle operazioni normalmente richieste al collegio, anche attraverso l’analisi delle informazioni acquisite tramite: • lo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, relativamente alle funzioni di competenza dello stesso, specie con riferimento alla sussistenza del principio di continuità aziendale; • l’analisi dei flussi informativi acquisiti dalle strutture aziendali, anche finalizzati alla effettuazione periodica (17) dei “check” previsti dalla normativa del Codice della Crisi, al fine di garantire la tempestività dell’intervento in presenza dei primi segnali di crisi. Ai sensi del nuovo co. 6 dell’art. 2475, anche per le s.r.l. gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e all’organo di controllo, con periodicità almeno semestrale, quanto disposto dal co. 5 dell’art. 2381 c.c. Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell’attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio. Commento Il dovere di vigilanza del collegio sindacale è un compito di alta sorveglianza tendente ad una concezione del controllo come funzione fisiologica della gestione che si innesta nell’esercizio del potere amministrativo come strumento di indirizzo e di correzione permanente degli affari verso l’obiettivo di un pieno rispetto delle regole vigenti. Data la relazione di interdipendenza tra le dimensioni aziendali e l’assetto organizzativo, al crescere della dimensione aziendale la struttura organizzativa deve divenire più articolata e, conseguentemente, la società dovrà avvertire particolarmente l’esigenza di adottare procedure volte a monitorare i diversi processi aziendali. La modesta dimensione della società può consentire assetti organizzativi semplificati in ragione della semplicità dei processi, sia in termini di numero degli stessi, sia con riferimento alla tipologia delle attività e al numero delle persone coinvolte. L’adozione di un adeguato assetto organizzativo da parte della società, con la cura della informatizzazione ed il contenimento della manualità, consente di limitare la discrezionalità e mantenere la coerenza dei comportamenti al fine di conferire ordine all’operatività aziendale e accrescere la capacità di coordinamento e quindi l’efficienza delle diverse strutture funzionali. Il sistema organizzativo, pur declinato secondo la natura e la dimensione e complessità dell’impresa, dovrebbe individuare in maniera sufficientemente chiara l’attribuzione delle responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica, la descrizione dei compiti e la rappresentazione del processo aziendale di formazione e attuazione delle decisioni. I poteri autorizzativi e di firma devono essere quindi assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali in essere. Il collegio sindacale, nel vigilare sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, può avvalersi, qualora ritenuti necessari, di appositi test, anche eventualmente a campione, che, possono costituire un valido strumento operativo, sia in fase di insediamento che a regime. Tali strumenti, tuttavia, non dovranno essere interpretati quali condizioni necessarie per poter formulare un adeguato giudizio, in quanto sul predetto tema: – il dato normativo risulta estremamente generico e privo di connotazioni pratiche (la legge non individua una soluzione univoca e puntuale); – sussiste l’estrema variabilità del campo di indagine in quanto condizionato dalle caratteristiche, dalla natura e dalle dimensioni della società. La determinazione delle metodologie di verifica e di controllo volte a contrastare inadempienze e atteggiamenti omissivi o inerti in ambito organizzativo e gestionale è rimessa alla determinazione dei membri del collegio sindacale, in relazione alle peculiarità della concreta realtà aziendale. 3.6 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno Principi Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza del sistema di controllo interno tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società. Il sistema di controllo interno può essere definito come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall’impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi: – obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all’oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders; – obiettivi operativi, volti a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività operative aziendali; – obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità dei dati; – obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore. Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione. Riferimenti normativi Artt. 2086 c.c., 2403, co. 1, c.c., 2381, co. 3 e 5, c.c. Criteri applicativi In applicazione del più ampio dovere di vigilare sull’assetto organizzativo, si ritiene che il collegio sindacale vigili anche sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno. Il collegio sindacale effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che le procedure aziendali consentano un efficiente monitoraggio dei fattori di rischio, nonché la pronta emersione e una corretta gestione delle criticità. L’adozione e il corretto funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno è responsabilità esclusiva degli amministratori, mentre il collegio sindacale è chiamato a vigilare esclusivamente su tale adeguatezza e sul suo concreto funzionamento. Per le verifiche sull’affidabilità del sistema di controllo interno l’organo di controllo può avvalersi, qualora ritenuti necessari di appositi test, anche eventualmente a campione (Cfr. Norma 3.5., Commento). La vigilanza del collegio sindacale è rivolta esclusivamente alla valutazione della capacità del sistema di controllo interno di prevenire non conformità significative rispetto alla legge, allo statuto e ai principi di corretta amministrazione e non è rivolta ad esprimere un giudizio sull’efficacia dello stesso. Nella valutazione dell’adeguatezza e del funzionamento del sistema di controllo interno, il collegio sindacale dà priorità alle direttive, procedure e prassi operative che governano le attività in relazione alle quali sono stati rilevati rischi significativi per l’impresa alla luce della loro rilevanza e della probabilità di accadimento. Sul piano operativo, il collegio sindacale esamina, in particolare, la documentazione aziendale disponibile, come, a titolo esemplificativo i manuali operativi, i regolamenti interni, l’organigramma e le eventuali altre mappature dei processi disponibili (pur se realizzate per altre finalità quali, ad esempio, la certificazione di qualità o la organizzazione dei processi stessi). Nell’ambito dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, il collegio sindacale può richiedere, in particolare, informazioni sui risultati dei controlli da questi svolti. Trova applicazione, pertanto, quanto disposto dalla Norma 5.3. in ordine all’acquisizione delle informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale. Laddove l’attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza del sistema di controllo interno, il collegio sindacale richiede all’organo amministrativo l’adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell’incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate. Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell’attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio. 3.7 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile Principi Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento. Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall’impresa. Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette: – la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; – la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale; – la produzione di dati attendibili per la formazione dell’informativa societaria. Riferimenti normativi Art. 2086, co. 2, 2403, co. 1, c.c.; artt. 3, 13 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Criteri applicativi L’adeguatezza e il corretto funzionamento del sistema amministrativo-contabile è responsabilità esclusiva degli amministratori; il collegio sindacale è chiamato a vigilare su tale adeguatezza e sul suo concreto funzionamento. La valutazione di adeguatezza è un giudizio professionale emesso sulla base di un’analisi delle caratteristiche del sistema come desumibili dai flussi informativi acquisiti dal collegio sindacale, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dell’impresa nella quale esso si trova ad operare. Un adeguato assetto amministrativo-contabile, rapportato (in base al principio di proporzionalità di cui all’art. 2086, co. 2, c.c.) alle caratteristiche dimensionali e all’attività svolta, ai fini di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi deve consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario; b) verificare la sostenibilità dei debiti correlati al mantenimento del principio di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi; c) intercettare i segnali di crisi e disporre delle informazioni funzionali a utilizzare la lista di controllo e a predisporre il “test pratico” per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento ai sensi dell’art. 13, co. 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Sono segnali funzionali a condurre le indagini prognostiche di cui sopra: a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite di affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni. Il collegio sindacale, al fine di controllare il concreto funzionamento dell’assetto amministrativo-contabile, può avvalersi, qualora ritenuti necessari, di appositi test, anche eventualmente a campione. In occasione dello scambio di informazioni con l’incaricato della revisione legale, il collegio può richiedere informazioni in merito alle eventuali considerazioni formulate dal medesimo in ordine ai controlli informativi e organizzativi istituiti dalla società su cui il revisore abbia fatto affidamento (Cfr. Norma 5.3.). Laddove l’attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile, il collegio sindacale richiede all’organo amministrativo l’adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell’incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate. Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell’attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio. Commento L’attività e le operazioni aziendali sono rappresentate da fatti di gestione e l’esistenza di un adeguato sistema amministrativo-contabile comporta la ragionevole garanzia della completa e attendibile rilevazione contabile di tali fatti. L’attività di vigilanza del collegio sindacale è dunque volta a verificare l’esistenza di un sistema idoneo ad assicurare la completezza e correttezza dei dati economico-finanziari. È opportuno ricordare che non si tratta di un giudizio di merito sui risultati dell’attività amministrativo-contabile, bensì di un giudizio sintetico sull’efficienza e la funzionalità del sistema, svolto alla luce dei rischi rilevanti emersi in tali aree operative. Al riguardo, si ricorda che, pur convergendo nel complessivo assetto organizzativo della società, l’assetto amministrativo e l’assetto contabile sono tra loro distinti, anche nel dettato normativo. Gli assetti amministrativi sono riferibili ad una dimensione dinamico-funzionale dell’organizzazione, intendendosi per tale l’insieme delle procedure e dei processi atti ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi. Gli assetti contabili sono quella parte degli assetti amministrativi orientati a una corretta traduzione contabile dei fatti di gestione, sia ai fini di programmazione, sia ai fini di consuntivazione per la gestione e la comunicazione all’esterno dell’impresa. Operativamente si tratta di associare i fatti economici maggiormente rilevanti secondo la loro rischiosità complessiva con i processi gestionali che li alimentano, rilevandone le responsabilità gestionali, le direttive, le procedure e le prassi operative di governo delle attività, nonché gli strumenti (anche informatici) di gestione dei rischi di errore ad esse associati. Il collegio sindacale, nel vigilare sul concreto funzionamento dell’assetto amministrativo - contabile, può avvalersi, qualora ritenuti necessari, di appositi test, anche eventualmente a campione che, seppur in modo astratto, possono costituire un valido strumento operativo, sia in fase di insediamento sia a regime (Cfr. Norme 3.3. e 3.5., Commento). È utile evidenziare, infine, che il soggetto incaricato della revisione legale, offre un importante riferimento esterno e indipendente, con particolare riguardo agli aspetti di attendibilità del sistema amministrativo-contabile. Al fine di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile è, quindi, opportuna una periodica attività di scambio di dati e di informazioni tra il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale, come precisato dalla Norma 5.3. alla quale si rinvia. 3.8 Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione Principi Il collegio sindacale vigila sull’osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla redazione, all’approvazione e alla pubblicazione del bilancio d’esercizio. Riferimenti normativi Artt. 2403, co. 1, 2423-2435-bis, 2441, 2446, 2447-novies c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale nella sua attività di vigilanza18 sul bilancio d’esercizio verifica l’osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del Codice civile relative al procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio. Il collegio sindacale effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili e della conformità ai principi contabili di riferimento spetta esclusivamente all’incaricato della revisione legale. Il collegio sindacale, tenuto conto che la verifica delle condizioni previste dalla legge e dai principi contabili per tale iscrizione spetta esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale, accerta: • nei casi in cui si renda obbligatoria, la predisposizione della relazione sulla gestione e la sua comunicazione unitamente al progetto di bilancio; • nel caso del ricorso al maggior termine per l’approvazione del bilancio, l’esistenza delle prescrizioni normative (ex art. 2364, co 2, cc) e la presenza nella relazione sulla gestione delle ragioni della dilazione; • la rispondenza del bilancio e della relazione ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo (artt. 2403, 2403-bis, 2405 c.c.); • che il processo per l’iscrizione dei costi d’impianto e di ampliamento e sviluppo nell’attivo dello stato patrimoniale sia stato posto in essere sulla base di adeguati flussi informativi (Cfr. Norma 8.4.); • che il processo di iscrizione dell’avviamento nell’attivo dello stato patrimoniale sia stato posto in essere sulla base di adeguati flussi informativi (art. 2426, co. 1, n. 6, c.c.); • la correttezza e la legittimità dell’eventuale deroga ex art. 2423, co. 5, c.c., cui abbiano fatto ricorso gli amministratori; • le conclusioni e, eventualmente, l’analisi inerente al processo di verifica della sussistenza della continuità aziendale; • in presenza di partecipazioni in società controllate e collegate, il superamento o meno dei parametri che obbligano alla redazione del bilancio consolidato. Occorre, inoltre, verificare che vi sia adeguata informativa nel bilancio d’esercizio nel caso in cui la società abbia avviato eventuali azioni inerenti alla composizione negoziata e alle procedure concorsuali. Qualora il collegio sindacale sia in possesso, in virtù della propria attività di vigilanza, di notizie su determinati fatti o situazioni che incidono sulla rappresentazione in bilancio di operazioni sociali, può richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni all’organo amministrativo ovvero all’incaricato della revisione legale. Nel caso in cui non siano forniti i chiarimenti richiesti ovvero le informazioni ricevute non siano sufficienti, il collegio manifesta le proprie osservazioni e proposte nella relazione presentata all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio (Cfr. Norma 7.1.). Il collegio sindacale svolge, inoltre, i seguenti compiti che presentano significativi profili contabili, acquisite, ove necessario, le opportune informazioni in possesso dell’incaricato della revisione legale: • formula, con apposita relazione, osservazioni sulla situazione patrimoniale della società nel caso in cui risulta che il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ai sensi degli artt. 2446, co. 1 e 2482-bis, co. 1, c.c.; • formula il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in presenza di esclusione o di limitazione del diritto d’opzione, ai sensi dell’art. 2441, co. 6, c.c. (Cfr. Norma 10.1.); • redige una relazione di accompagnamento al rendiconto finale del patrimonio destinato a uno specifico affare ai sensi dell’art. 2447-novies c.c. Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell’attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio. A seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio, Il collegio verifica che gli amministratori abbiano provveduto al deposito di copia del bilancio, delle relazioni e del verbale di approvazione, presso il registro delle imprese. Commento Il collegio sindacale, nel caso in cui non sia incaricato della revisione legale, è chiamato a svolgere sul bilancio d’esercizio esclusivamente l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto. Al collegio sindacale spetta dunque un controllo sull’osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla formazione, al deposito e alla pubblicazione, non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio (19), né esprimere un giudizio sulla sua attendibilità e conformità ai principi contabili di riferimento. Il collegio sindacale non ha, quindi, alcun obbligo di eseguire procedure di controllo per accertare la veridicità, la correttezza e la chiarezza del bilancio. Note (13) Ovvero quelle che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250. (14) Sono enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private. (15) Gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250. (16) Le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati: 1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250. (17) La periodicità potrà essere decisa dal collegio in base alla constatazione della presenza di sintomi di crisi e della loro “dimensione”. (18) Si tratta essenzialmente di un’attività di compliance normativa (id est: regulatory compliance). (19) Fatta eccezione per l’iscrizione di talune attività immateriali come evidenziato nei Criteri applicativi. Funzioni di Sindaco 90 Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
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Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa ZES Unica [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! 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