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504 risultati trovati con una ricerca vuota

  • ART. 88 Sopravvenienze attive [n.d.r. ex art. 55] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 88 Sopravvenienze attive [n.d.r. ex art. 55] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo. 3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86; (2) b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, (3) nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione. 3 bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonchè alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall’impresa o controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure. (4) 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, nè gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni. (5) 4 bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa. (6) 4 ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico. (7) Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis. (6) 5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 1, comma 431, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45, “Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l’articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel periodo precedente.“. (3) Le parole “e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 90, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. (4) Comma inserito dall’art. 14, comma 1, DL 14.2.2016 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.4.2016 n. 49. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2. (5) Comma sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. Testo precedente: “Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, nè gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, nè la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 33, comma 4, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. - l’art. 6, comma 3, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. (6) Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. (7) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 549, lett. b), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Testo precedente: “In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96.“. Successivamente, il citato comma 549 è stato abrogato a decorrere dall’1.1.2019 ai sensi dell’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! 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  • ART. 93 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale [n.d.r. ex art. 60] (1) (2) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 93 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale [n.d.r. ex art. 60] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall’inizio dell’esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4. 2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati. 3. [...] (3) 4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell’esercizio in cui è stata definitivamente stabilita. 5. [...] (4) 6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l’indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell’impresa. 7. [...] (5) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 13, comma 3, DLgs. 28.2.2005 n. 38, le società che, nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali (anche per opzione), cambiano la valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione di cui all’art. 93, passando dal criterio del costo a quello dei corrispettivi pattuiti, possono per tali commesse continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. (3) Comma abrogato dall’art. 36, comma 20, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 21, la disposizione ha effetto dal periodo di imposta in corso al 4.7.2006. Testo precedente: “Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all’estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per cento.“. (4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 70, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi dello stesso comma 70, la disposizione si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2006. Testo precedente: “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, possono essere autorizzate dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito. La richiesta dell’autorizzazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate e s’intende accolta se l’ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi. L’autorizzazione ha effetto a partire dall’esercizio in corso alla data in cui è rilasciata. L’autorizzazione ha effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.“. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 6, comma 5, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Testo precedente: “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture possono essere autorizzate dall’ufficio delle imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito; l’autorizzazione ha effetto a partire dall’esercizio in corso alla data in cui è rilasciata.“. (5) Comma abrogato dall’art. 6, comma 5, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, la disposizione ha effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005. Testo precedente: “Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ancorché non risultanti in bilancio.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 119 Condizioni per l'efficacia dell'opzione (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 119 Condizioni per l'efficacia dell'opzione (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. L’opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: a) identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante; b) esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o società controllante; c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione prevista dall’articolo 117. L’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione di cui all’articolo 122; d) l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (2). 2. Non viene meno l’efficacia dell’opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all’interno dello stesso esercizio più periodi d’imposta. Il decreto di cui all’articolo 129 stabilisce le modalità e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione” sono state sostituite alle precedenti “entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 129” dall’art. 16, comma 2, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. Ai sensi del successivo comma 5 la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 33, lett. r), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; - l’art. 8, comma 3, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Iva base 2025 | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Iva base 2025 di Walter Pittini 9 maggio 2025 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • ART. 59. Dividendi | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 59. Dividendi Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, nonchè quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento (2) del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente. (3) 2. [...] (4) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) I dividendi ottenuti dagli imprenditori individuali o dalle società di persone commerciali, erogati dalle società residenti in Italia, concorrono parzialmente al reddito nella misura: - del 58,14% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (cfr. DM 26.5.2017); - del 49,72% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (cfr. DM 2.4.2008); - del 40% del loro importo se gli utili sono stati prodotti prima dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. (3) Comma sostituito dall’art. 3, comma 2, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, DLgs. 18.11.2005 n. 247, le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004, salvo quelle dell’art. 47, richiamate dall’art. 59, che hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006, ai sensi dell’art. 2, comma 3, DLgs. 247/2005. Testo precedente: “Gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo 47.“. (4) Comma abrogato dall’art. 3, comma 2, lett. b), DLgs. 18.11. 2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Testo precedente: “Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.“. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • IVA e imposte indirette | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Consulenza IVA e imposte indirette di Walter Pittini IVA e imposte indirette 11 maggio 2025 @ Riproduzione riservata Commenti 1 giugno 2025 Previous Next

  • Transizione 5.0 | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Transizione 5.0 [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 20 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Introduzione Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro. In particolare, in linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU, Transizione 5.0, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica. 2. Quadro normativo L’articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” , ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. Con Il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali. Il decreto direttoriale 6 agosto 2024 ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica «Transizione 5.0», accessibile dal sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE), per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il decreto direttoriale 11 settembre 2024 ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024 della piattaforma informatica sul sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE) per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione. Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE , accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili. Il 16 agosto 2024 è stata Pubblicata sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la Circolare Operativa “Transizione 5.0 ”, il cui scopo è fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa. Legge di Bilancio 2025 La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio. In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell'agevolazione, consentendo la cumulabilità con il credito d'imposta ZES e rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. È stata pertanto introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. La legge ha inoltre modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia. Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la norma ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, introducendo una maggiorazione del 30% per l'acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a) e incrementando al 40% e al 50% le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c). Sono state inoltre introdotte due rilevanti semplificazioni procedurali: per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l'esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore; per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell'efficientamento energetico previsto con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici. Le suddette modifiche trovano applicazione anche per le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge. 3. Chi ha diritto Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente: - dalla forma giuridica; - dal settore economico di appartenenza; - dalla dimensione; - dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. A seguito della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025, il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente. Chiarimenti Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle FAQ pubblicate sul proprio sito : a) nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una ESCO (Energy Service Company), la valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici, che costituisce il parametro per la concessione dell’incentivo, dovrà essere effettuata sui processi del cliente che utilizza il servizio, poiché è su questi processi che si realizza l’efficientamento energetico; b) in caso di una “società di locazione operativa” che acquista un bene strumentale 4.0 per noleggiarlo a un soggetto terzo, il soggetto che ha diritto al credito di imposta è il noleggiante (cioè, la società di locazione operativa), che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti. La riduzione dei consumi richiesta può essere verificata alternativamente: - a livello di processo interno del noleggiante; - a livello del processo dell'utilizzatore finale (cliente), valutando il miglioramento dell’efficienza energetica direttamente nei processi dell'utente del servizio di noleggio. Entrambe le opzioni sono ritenute valide, ma, una volta scelta, l’opzione di verifica (interna o esterna) non può essere modificata. Esclusioni Sono escluse le imprese: - in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare ( regio decreto n. 267/1942 ), dal codice di cui al D.Lgs. n. 14/2019 , o da altre leggi speciali; - che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto precedente; - destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e ai sensi del codice antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011. Rispetto normativa sicurezza e regolarità contributiva La spettanza del credito d’imposta è subordinata: - al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; - al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 4. Come funziona La Misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025. Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “ Industria 4.0 ” ( Allegati A e B alla Legge 232/2016 ). Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche: i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili: i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta; spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro). Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali. L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi. Quote d'investimento fino a 10 milioni di euro % riduzione consumi energetici % credito d’imposta Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10% 35% Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15% 40% Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15% 45% Quote d'investimento oltre 10 milioni di euro % riduzione consumi energetici % credito d’imposta Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10% 5% Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15% 10% Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15% 15% Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 10 giorni dalla comunicazione delle imprese beneficiarie all'Agenzia delle entrate da parte del GSE. Il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo del credito d'imposta maturato comunicato all'impresa da parte del GSE, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 5. Procedura per l'accesso all'agevolazione La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione « Ex ante », attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una « Ex post », comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante. 6. Soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni Ai sensi dell’art 15, comma 6 del decreto i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono: gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352; gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi. 7. Fasi della procedura La procedura per la richiesta del credito d'imposta nell'ambito del Piano Transizione 5.0 per i progetti di innovazione prevede 3 fasi: Comunicazione preventiva Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini Comunicazione di completamento Tutte e tre le comunicazioni e le azioni ad esse correlate dovranno essere effettuate tramite il portale “Transizione 5.0" presente tra i servizi relativi alle misure PNRR accessibile collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all' Area Clienti GSE . Ad ora è possibile inviare solo la comunicazione preventiva per prenotare il credito d'imposta e quella relativa all'effettuazione degli ordini. È consigliabile svolgere la procedura con il browser Google Chrome. Per ulteriori informazioni sulla procedura di richiesta è possibile consultare la Guida . L'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione. Il GSE verifica esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno previsti dal Decreto, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili. Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva , corredata dalla Certificazione ex-ante , tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall’ Area Clienti del sito istituzionale del GSE . Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln €). Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione: degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 ; degli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Si ricorda che, in caso di intervento già completato, è possibile indicarlo nella comunicazione preventiva. Ciò consente di procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza dover trasmettere la comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini (relativa alla fase di "Conferma 20%"). Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e al 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione. A seguito del completamento del progetto di innovazione, in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta. A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento , corredata dalla Certificazione ex-post , contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato. 8. Misura agevolazione Le aliquote del credito d’imposta sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all’entità dell’investimento. La legge di Bilancio 2025 ha modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote precedentemente previste per la sola prima fascia. Nello specifico, a seguito della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: a) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 3 al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5 al 10%: - 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro; - 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria; b) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%: - 40% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro; - 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria; c) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%: - 45% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro; - 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Le nuove aliquote sono applicabili anche ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino al 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2025). Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori all’importo di 50.000.000 di euro annui, il credito di imposta sarà riconosciuto, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute, nel limite massimo di costi ammissibili (50.000.000 di euro). 9. Maggiori informazioni Per le eventuali richieste di supporto tecnico e quesiti applicativi inerenti alla misura è possibile inviare una segnalazione tramite il servizio “Transizione 5.0” sul: Portale di assistenza clienti del GSE Risposte alle domande frequenti Area Clienti del sito istituzionale del GSE Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • Contratti di sviluppo – Investimenti per sostenibilità processi produttivi | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Contratti di sviluppo – Investimenti per sostenibilità processi produttivi [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 22 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è Con una dotazione di 350 milioni di euro, apre il giorno 11 novembre 2024 un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, dedicato al sostegno per lo sviluppo di una maggiore efficienza energetica e di una maggiore sostenibilità dei processi di produzione. Le risorse stanziate sono parte della dotazione complessiva del sottoinvestimento 1, pari a 2 miliardi di euro a valere sulle risorse della Missione 1, Componente 2, Investimento 7, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. 2. Contesto L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della già citata Misura M1C2-I7 per il “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche” il cui scopo è incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere, in relazione al sottoinvestimento 1, i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo. 3. Come funziona La circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n.42927 , fornisce indicazioni operative in merito alle caratteristiche dei programmi di sviluppo ammissibili e precisazioni specifiche relative all’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 e del connesso regime SA.109439 (2023/N) – Italy. 4. Presentazione domande Le istanze per l’accesso alle risorse potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024 . 5. Normativa Circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n.42927 Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • Ristrutturare casa? | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 24 febbraio 2025 Ristrutturare casa? INDICE Introduzione Costi e agevolazioni Quale finanziamento scegliere La spesa per ristrutturare casa Bagno e cucina: i lavori più richiesti 1. Introduzione Ristrutturare casa è un investimento importante ma anche impegnativo da un punto di vista economico (si parte dai 45 mila euro per interventi di medio impatto). Malgrado ciò, sono sempre più le persone che scelgono di rinnovare la propria abitazione: nel 2024, tra gli interventi più richiesti ci sono il rifacimento di bagno e cucina, la realizzazione di pareti in cartongesso e l’installazione di controsoffitti con illuminazione Led. Anche gli spazi esterni sono al centro dell’attenzione, con un aumento delle richieste per la costruzione di piscine e la sistemazione dei giardini. Tuttavia, il ridimensionamento degli incentivi fiscali ha influenzato le scelte dei proprietari, con un calo delle certificazioni energetiche e degli interventi strutturali sugli edifici. Ma come fare per far quadrare i conti? Mutuo o prestito? Ecco cosa valutare nella richiesta di un finanziamento. 2. Costi e agevolazioni Nel 2024 le richieste di ristrutturazione completa della casa sono cresciute del 15% rispetto al 2023. La spesa stimata per una ristrutturazione varia in base alla tipologia di intervento e alla superficie interessata. Per esempio, per una casa tra gli 80 e i 100 metri quadri, una ristrutturazione leggera (che prevede tinteggiatura, la sostituzione dei pavimenti e alcuni piccoli lavori di manutenzione) si aggira sui 30 mila euro. Per una ristrutturazione di livello medio, che include il rifacimento di impianti elettrici e idraulici, di bagno e cucina e un aggiornamento delle finiture, il preventivo parte da un minimo di 45 mila euro in su. Per gli interventi specifici, si stimano 5.500 euro per la ristrutturazione completa di un bagno, e 2 mila euro per l’imbiancatura di un’abitazione tra 80 e 100 metri quadri (inclusi i soffitti), prezzo che può variare in base alla qualità della vernice e allo stato delle superfici. Il controsoffitto in cartongesso con illuminazione Led ha un costo medio di 1.700 euro, mentre l’intervento di un interior designer per abitazioni della stessa metratura si colloca tra 1.200 euro e 1.800 euro. Anche se ci sono state delle riduzioni, con la legge di Bilancio 2025 è possibile comunque usufruire di alcune agevolazioni per rinnovare la casa: per le spese sostenute dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30%. Tuttavia, per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta nella misura del 36% (50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96 mila euro per unità immobiliare; invece, per quelle degli anni 2026 e 2027, la detrazione è del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96 mila euro per unità immobiliare. 3. Quale finanziamento scegliere Per finanziare gli interventi di ristrutturazione ci sono diverse possibilità, come un mutuo o un prestito: queste opzioni differiscono per quanto riguarda l’importo ottenibile, le condizioni di rimborso e le garanzie richieste. Il mutuo è una soluzione pensata per chi deve affrontare lavori di ristrutturazione importanti, in quanto permette di ottenere somme elevate, spesso fino all’80% del valore dell’immobile, con un periodo di rimborso che può arrivare fino a 30 anni. Tuttavia, per accedere a un mutuo è necessario offrire garanzie reali, come l’ipoteca sulla casa, e superare un iter burocratico più complesso, che prevede perizie e controlli approfonditi da parte della banca. Questo significa tempi di erogazione più lunghi e costi aggiuntivi legati alla pratica. Il prestito per ristrutturazione, invece, è una forma di finanziamento più immediata e flessibile, pensata per interventi di minore entità. L’importo massimo ottenibile è generalmente inferiore rispetto a un mutuo, con un tetto che di solito non supera i 75 mila-100 mila euro. La durata del rimborso è più breve, solitamente tra i 5 e i 10 anni, e i tassi di interesse risultano più alti rispetto a quelli di un mutuo. Il vantaggio è che l’erogazione è molto più veloce, senza bisogno di ipoteche o perizie, e spesso senza dover giustificare nel dettaglio l’uso della somma ricevuta. 4. La spesa per ristrutturare casa Ristrutturazione completa (80-100 mq): Leggera (tinteggiatura, nuovi pavimenti, piccoli lavori): 30.000 euro. Media (rifacimento impianti, bagno, cucina, finiture): da 45.000 euro in su Interventi specifici: Ristrutturazione bagno completa: 5.500 euro. Imbiancatura casa (80-100 mq, soffitti inclusi): 2.000 euro (variabile in base alla qualità della vernice). Controsoffitto in cartongesso con illuminazione Led: 1.700 euro. Interior designer (80-100 mq): tra 1.200 e 1.800 euro. 5. Bagno e cucina: i lavori più richiesti Si registra un forte aumento delle domande relative al rifacimento del bagno e della cucina (+86,7%) e alla realizzazione di pareti in cartongesso (+67,5%); di contro, perde appeal la carta da parati (con un -50,6% rispetto al 2023). C’è attenzione anche agli spazi esterni, con le richieste per la costruzione di piscine interrate che registrano un +16,4%, mentre calano del 46% le richieste di certificazione energetica, utili per accedere agli ecobonus. In significativa decrescita rispetto al 2023 sono anche tutti quegli interventi che riguardano gli esterni delle abitazioni come la riparazione del tetto (-52,7%), l’impermeabilizzazione dello stesso (-28,9%) e la tinteggiatura degli esterni (-43,9%). Dall’analisi risulta, inoltre, che il 58,1% di chi fa richiesta di ristrutturazione tramite la piattaforma vive in appartamento o condominio; seguono le case indipendenti (31,2%) e le villette a schiera (6,5%), che mostrano una minore incidenza. Una richiesta su 4 è relativa a trilocali (25,4%), mentre una su 5 a ville o villette (20,8%) e quadrilocali (19,1%). I bilocali coprono il 12,4% delle richieste, mentre altre tipologie di edifici, come negozi, bar o monolocali, registrano percentuali più basse (rispettivamente del 6,3% e del 4,7%). Per quanto riguarda la metratura di intervento di ristrutturazione, nel 27,3% dei casi si fa riferimento a spazi di 100 metri quadri, seguiti da metrature di 80 metri quadri (24,3%) e di 50 metri quadri o meno (21,2%). Circa un quarto degli utenti, invece, richiede informazioni per ristrutturare una metratura da 150 metri quadri in su (27%). Andando nel dettaglio degli interventi, nelle richieste di ristrutturazione il bagno emerge come priorità tra i locali su cui agire (82,5%), seguito dalla cucina (79,7%) e dalla camera da letto (73,5%). Anche il soggiorno (63,3%) e la sala da pranzo (48,2%) sono spesso inclusi nei lavori, mentre il salotto è richiesto nel 35% dei casi. Spesso i lavori riguardano più aspetti contemporaneamente: gli interventi sui pavimenti sono i più richiesti (77,8%) affiancati dai lavori di imbiancatura e tinteggiatura (72,2%), di messa a norma dell’impianto elettrico (70,6%) e dell’impianto idraulico (70,1%). Interventi strutturali, come l’abbattimento o costruzione di muri, interessano il 60,6% delle richieste, mentre il rinnovo di porte e finestre è presente nel 60,2% dei casi. Un’altra soluzione apprezzata è il controsoffitto in cartongesso, utilizzato sia per ottimizzare gli spazi interni che per migliorare l’aspetto estetico: a confermarlo anche il fatto che nel 61,1% dei casi si sceglie di creare queste strutture con sistemi di illuminazione come Led o strisce luminose. Il soggiorno è la stanza più interessata da questo intervento, con quasi la metà delle richieste (49,3%); seguono la cucina (36,4%) e la camera da letto (34,4%). Emerge anche un forte interesse per la personalizzazione degli spazi esterni con richieste per la ristrutturazione del giardino che riguardano specialmente superfici di dimensioni contenute: il 34,6% dei giardini oggetto di intervento misura 50 metri quadri o meno. Tuttavia, anche giardini più ampi, come quelli di 80 (17,9%) e 100 metri quadri (17,2%), rappresentano una fetta significativa delle domande di intervento. Tra i desideri emerge infine la realizzazione di piscine interrate (richieste in aumento del 16% sul 2023). Quasi un utente su 2 (45,1%) vorrebbe costruire piscine di dimensioni standard di 8 per 4 metri; per i rivestimenti il Pvc è la scelta più popolare (39,5%) ma uno su 3 si affida al consiglio professionale per valutare il materiale più adatto (31,8%). C’è da osservare che nel 2024, ProntoPro registra un significativo calo di richieste di certificazione energetica per l’analisi necessaria all’accesso agli ecobonus (-46,8% rispetto al 2023): un trend che potrebbe essere legato sia alla riduzione delle agevolazioni disponibili, sia a un progressivo adeguamento degli immobili già avvenuto negli anni precedenti. Analizzando i dati, emerge infatti che il 36,4% degli utenti che richiede la certificazione dispone di un riscaldamento autonomo, mentre il 29,6% ha già investito in finestre con doppi vetri. Solo il 14,8% possiede una caldaia a condensazione. Inoltre, il 13,5% degli utenti utilizza ancora un sistema di riscaldamento centralizzato, mentre un utente su 10 ha optato per una pompa di calore. Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • ART. 69 Premi, vincite e indennità [n.d.r. ex art. 83] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 69 Premi, vincite e indennità [n.d.r. ex art. 83] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1- bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. (2) 1 bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. (3) 2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 (4) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro (5). Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma sostituito dall’art. 6, comma 1, L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Testo precedente: “I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 81 [67, n.d.r.] costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.“. (3) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. (4) Le parole “di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67” sono state sostituite alle precedenti “di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 [67, n.d.r.]“ dall’art. 1, comma 367, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (5) Le parole “10.000 euro” sono state sostituite alle precedenti “7.500 euro” dall’art. 1, comma 367, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Immobili e bonus fiscali 2025 | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Immobili e bonus fiscali 2025 Nel corso di questi ultimi anni numerosi e ripetuti sono stati gli interventi legislativi volti a introdurre nuovi aiuti economici per fronteggiare la crisi economica, adottando anche nuove misure per il rilancio del mercato immobiliare italiano. Nel tentativo di districarsi tra le numerose norme succedutesi nel tempo e le molteplici interpretazioni delle stesse fornite dall’Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei consumatori hanno elaborato una guida focalizzata sui bonus fiscali inerenti la “casa”. Le ultime modifiche alle norme di tema di Bonus fiscali per la rigenerazione del patrimonio immobiliare sono quelle dettate dalla legge 30/12/2024 n. 207 (la legge finanziaria per il 2025): IMMOBILI E BONUS FISCALI 2025 Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Condomini amministrati | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Condomini amministrati < Condominio successiva precedente Condomini amministrati di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 9 giugno 2025 I Condomini da noi amministrati: Condominio “Parco Bovio” Via Conte Girolamo Giusso, 13 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/e 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/f 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/g 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/h 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/d 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 13/a 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 13/b 70125 Bari Condominio Via Raffaele Bovio 9A – 9B 70125 Bari Condominio Via Raffaele Bovio 9C - 9D – 11 70125 Bari Condominio “Piccolo Prato” Via Fanelli, 206/G-H-I-L 70125 Bari Condominio Viale Orazio Flacco, 11-7 70124 Bari Condominio Viale Orazio Flacco, 11-13 70124 Bari Condominio Via Jan Palach, 2 70124 Bari Condominio Via Calefati, 402 70123 Bari Condominio Via M. Vittorio Maggiore, B/9 70126 Bari Condominio Via Sergio Pansini, G/2 70124 Bari Condominio Via Ugo Foscolo, 207 70131 Bari 1 maggio 2025 Commenti Contattaci

  • Investimenti nella filiera delle fibre tessili naturali e della concia | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Investimenti nella filiera delle fibre tessili naturali e della concia [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è La misura è finalizzata a sostenere e promuovere, sull’intero territorio nazionale, gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale provenienti anche da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale. La misura è stata istituita dall’articolo 10 della Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante “ Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” che ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro, poi rifinanziata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) per un ammontare pari a 15, 5 milioni di euro per il triennio 2025-2027. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30,5 milioni di euro , al lordo degli oneri per la gestione della misura. L’incentivo è gestito da Invitalia e promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, in attuazione dell’articolo 10 della Legge “Made in Italy” (n.206/2023). Il decreto interministeriale 10 dicembre 2024 , in attuazione dell’articolo 10 della Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, nello stabilirne le relative modalità, individua le imprese beneficiarie e il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, nonché dispone le spese ammissibili e la previsione di controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate. Con decreto direttoriale 26 febbraio 2025 , sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché modalità di presentazione delle domande e documentazione necessaria per l’accesso alle suddette agevolazioni. Ulteriori specifiche non espressamente disciplinate da detto provvedimento saranno oggetto di successiva pubblicazione nelle FAQ sulla pagina del sito del gestore dedicata alla misura ( www.invitalia.it ). 2. A chi si rivolge Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese, che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e svolgano almeno una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione ATECO 2007: ATECO 13 (Industrie Tessili); ATECO 15.11 (Preparazione e concia del cuoio). 3. Le risorse disponibili La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30,5 milioni di euro , al lordo degli oneri per la gestione della misura. 4. Spese ammissibili I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 30.000,00 euro e classificabili come spese di investimento. I beni relativi ai programmi di investimento devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento e risultare iscritti nei libri contabili come immobilizzazioni (materiali e immateriali). Nello specifico sono ammissibili le spese relative a: acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione; formazione del personale dedicato all’uso dei nuovi macchinari pari ad un massimo del 20% del bene bene ammesso all’agevolazione; acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso; spese connesse all’acquisizione della certificazione di sostenibilità di prodotto o di processo, compresi gli oneri di verifica finalizzati all’acquisizione della suddetta certificazione rilasciati da organismi di conformità accreditati; acquisto di nuove licenze software per la tracciabilità della filiera; spese per attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, complessivamente nel limite del 30% della somma delle spese di cui ai punti precedenti, riconducibili a: spese per il personale dipendente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica (diversi da quelli previsti dall’art. 7 comma 1 lettera a) del decreto 10 dicembre 2024 nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Sono ammissibili solo le spese che risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. 5. Le agevolazioni Le domande di agevolazione devono essere riconducibili ad una delle linee di intervento di cui al decreto interministeriale 10 dicembre 2024: “ crescita e innovazione ” con investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati; “ sostenibilità ambientale ” con l’acquisizione di beni strumentali, certificazioni ambientali di prodotto e di processo, utilizzo di fibre tessili di origine naturale e di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto di lavorazioni. Le agevolazioni sono concesse a ciascuna impresa con le seguenti modalità: per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 100.000,00 ( centomila/00 ), nella forma del contributo a fondo perduto nella misura del 60% ( sessanta per cento ) delle spese ammissibili; per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 100.000,00 ( centomila/00 ) e fino ad euro 200.000,00 ( duecentomila/00 ): nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità di cui alla precedente lettera a) , per la quota di spese ammissibili fino ad euro 100.000,00 ( centomila/00 ); nella forma del finanziamento agevolato, nella misura del 80% ( ottanta per cento ) delle spese ammissibili eccedenti il valore di euro 100.000,00 ( centomila/00 ) e fino a 200.000,00 ( duecentomila/00 ). Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni saranno concesse dal soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato nella misura dell’80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili fino ad euro200.000,00 (duecento/mila). Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento de minimis, nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, secondo quanto definito all’articolo 8 del decreto interministeriale 10 dicembre 2024. 6. Le erogazioni Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore - Invitalia, secondo l’ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili, come disciplinato all’articolo 9, comma 3 del decreto 10 dicembre 2024. Per i progetti nell’ultima posizione utile in caso di parità di punteggio le agevolazioni sono concesse secondo l’ordine cronologico di presentazione. In caso residuino risorse non sufficienti a coprire l’integrale richiesta dell’ultimo beneficiario le agevolazioni sono concesse in misura proporzionale rispetto all’importo ammesso sulla base delle risorse residue. 7. Termini e modalità di presentazione delle istanze I termini per la presentazione delle domande sono stati aperti dalle ore 12:00 del giorno 3 aprile 2025 e fino alle ore 12:00 del giorno 3 giugno 2025 . Le imprese potranno presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore ( www.invitalia.it ) 8. Normativa Decreto direttoriale 26 febbraio 2025 Decreto interministeriale 10 dicembre 2024 Legge 27 dicembre 2023, n. 206, art. 10Legge 27 dicembre 2023, n. 206, art. 10 Legge sul Made in Italy Consulente Inimpresa Acquista 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • Mini Contratti di Sviluppo MIMIT | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Mini Contratti di Sviluppo MIMIT commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Il MIMIT ha aperto lo sportello per la presentazione delle domande relative ai Mini Contratti di Sviluppo, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per sostenere investimenti produttivi di media dimensione finanziaria legati alle tecnologie critiche. Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole, medie e grandi imprese. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT), con un apposito decreto direttoriale, ha annunciato l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande relative ai Mini Contratti di Sviluppo . A partire dal 5 febbraio le imprese potranno accedere a una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per sostenere investimenti produttivi di media dimensione finanziaria legati alle tecnologie critiche. Questa iniziativa mira a supportare la realizzazione di programmi di investimento con un importo compreso tra i 5 e i 20 milioni di euro . I progetti devono essere finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche. Nonché alla salvaguardia e al rafforzamento delle rispettive catene del valore, in linea con gli ambiti previsti dal regolamento (UE) 2024/795 , che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP). Settori di Intervento ammessi dai Mini Contratti di Sviluppo I piani di investimento ammissibili per i Mini Contratti di Sviluppo Invitalia devono riguardare un’unica unità produttiva situata nelle regioni meno sviluppate ammissibili all’intervento del PN RIC 2021 – 2027: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. I settori interessati includono le tecnologie digitali e l’innovazione delle tecnologie deeptech , le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette. Le biotecnologie , compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’unione dei medicinali critici. Quali imprese possono partecipare ai Mini Contratti di Sviluppo 2025 Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole, medie e grandi imprese che, attraverso lo sviluppo e/o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, siano in grado di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema. Come funzionano i contributi MIMIT Mini Contratti di Sviluppo Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto , con percentuali di copertura delle spese ammissibili pari a 55% per le piccole imprese; 45% per le medie imprese; 35% per le grandi imprese. Modalità di presentazione delle domande Mini Contratti di Sviluppo Invitalia Le richieste di accesso ai Mini Contratti di Sviluppo dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. A partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio e fino alle ore 12:00 dell’8 aprile 2025, le imprese potranno accedere allo sportello per la presentazione delle domande. Invitalia pubblicherà sulla propria piattaforma lo schema per la compilazione delle domande e le indicazioni relative alla documentazione da allegare. Vuoi maggiori informazioni sui Mini Contratti di Sviluppo e come accedere alle agevolazioni? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata con i nostri esperti. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >

  • 26. Imputazione dei redditi fondiari [n.d.r. ex art. 23] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 26. Imputazione dei redditi fondiari [n.d.r. ex art. 23] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’articolo 30 [33, n.d.r.], per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purchè la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis) (1). Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. (2) 2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull’immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. 3. Se il possesso dell’immobile è stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso. Note: (1) Le parole “, purchè la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis)“ sono state sostituite alle precedenti “dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore” dall’art. 3-quinquies, comma 1, DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58. (2) Ai sensi dall’art. 6-septies, comma 2, DL 22.3.2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.5.2021 n. 69, le disposizioni cui al presente comma hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 35. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali [n.d.r. ex art. 32] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 35. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali [n.d.r. ex art. 32] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 28 [31, n.d.r.] il reddito agrario si considera inesistente. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

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