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- Beni strumentali - Nuova Sabatini | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Beni strumentali - Nuova Sabatini [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115 , integra e modifica la circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022 e ss.mm .ii., e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione” nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione. La Legge di Bilancio 2025 ha rifinanziato la Nuova Sabatini con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029. Il rifinanziamento , che consente di assicurare continuità alla misura di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è pari a: 400 milioni di euro per l’anno 2025; 100 milioni di euro per l’anno 2026; 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. La Nuova Sabatini prevede la concessione di contributi (in conto impianti) da parte del Ministero a fronte di finanziamenti (bancari o leasing), erogati da banche/intermediari finanziari aderenti alla misura, destinati a: investimenti in beni strumentali , inerenti all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare; investimenti 4.0 , relativi all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti; investimenti green , concernenti l’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Dal 1° ottobre 2024 è attiva anche la nuova linea di intervento “Sostegno alla capitalizzazione” , che riconosce alle PMI, costituite in forma di società di capitali, un contributo maggiorato rispetto a quello ordinario a fronte di investimenti in beni strumentali, in beni 4.0 e green (coperti sempre con un finanziamento, bancario o in leasing) collegati ad un aumento del capitale sociale: non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento deliberato, interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo; versato per almeno il 25% (oltre all’intero importo del sovrapprezzo delle azioni, se previsto) oppure per l’intero importo, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo. 1. Cos'è La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini Capitalizzazione") ha l’obiettivo di incentivare i processi di capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali 2. A chi si rivolge Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda: sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà; abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo. L’agevolazione Beni strumentali ("Nuova Sabatini Capitalizzazione") è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che, oltre a rispettare i predetti requisiti, alla data di presentazione della domanda: sono costituite in forma di societ à di capitali; sono impegnate in un processo di capitalizzazione; non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art 2632 codice civile. Gestione domande Accedi alla piattaforma benistrumentali.dgiai.gov.it per compilare una nuova domanda di contributo e gestire quelle già presentate. Per maggiori informazioni, consulta la guida . 3. Settori ammessi Sono ammessi tutti i settori produttivi , inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative. 4. Cosa finanzia I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”. Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti: autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito; correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa. 5. Le agevolazioni Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing). Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96) fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere: di durata non superiore a 5 anni; di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro; interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari 3,575% per gli investimenti 4.0 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023). Il contributo del Ministero, per le PMI impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento, ai sensi dell’articolo 21, del decreto-legge n. 34/2019, è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al: 5% per le micro e piccole imprese; 3,575% per le medie imprese. Beni 4.0 I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto della legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm .ii. Alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), con circolare n. 269210 del 3 agosto 2018 si è provveduto ad adeguare l’elenco dei beni immateriali ( allegato 6/B ) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo. Linee guida e chiarimenti Per maggiori chiarimenti circa le caratteristiche tecniche e la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio a quelli elencati negli allegati sopra citati, si invita a prendere visione delle linee guida tecniche contenute nella parte terza della Circolare Mise - Agenzia delle entrate del 30 marzo 2017, n. 4/E . Esclusivamente in merito alla riconducibilità dei beni fra quelli elencati negli allegati sopra citati è possibile acquisire autonomamente il parere tecnico da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.La richiesta di parere va trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it Investimenti green (per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023) L’articolo 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto l’attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese. Nello specifico, si tratta di « investimenti green » correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi . Per tali operazioni l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575 per cento . In attuazione della predetta norma, il decreto interministeriale 22 aprile 2022 prevede, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto. Capitalizzazione (per le domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024) L’articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “ Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” , ha previsto il riconoscimento di un contributo in favore delle PMI , costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione , che realizzano un programma di investimento. Per tali operazioni l’agevolazione è concessa, alle PMI , nella forma di un contributo in conto impianti , il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo del: • 5 % per le micro e piccole imprese ; • 3,575 % , per le medie imprese . Il decreto 19 gennaio 2024, n. 43 , del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80, del 5 aprile 2024, ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo di cui al predetto articolo 21 del decreto-legge n. 34/2019. 6. Come funziona La PMI delibera l’aumento di capitale sociale nei termini e nelle modalità previste dall’articolo 5 del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 e dal punto 5.4 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e ss.mm .ii. (Solo per le domande "Nuova Sabatini Capitalizzazione" ). La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Presentazione domande . La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo. La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista. La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario. La PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi al provvedimento di concessione, sottoscrive l’aumento di capitale nelle modalità previste dall’articolo 5 del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 e dal punto 5.4 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e ss.mm .ii. (Solo per le domande "Nuova Sabatini Capitalizzazione" ). La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione oppure, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo, se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo. La PMI effettua il/i versamento/i della/e quota/e dell’aumento di capitale nei termini e nelle modalità previste dall’articolo 5 del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 e dal punto 5.4 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e ss.mm .ii. (Solo per le domande "Nuova Sabatini Capitalizzazione" ). La PMI, ad investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma ( https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese ), apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Erogazione contributo . In linea generale, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento. In tali casi, la PMI, successivamente alla trasmissione del modulo RU, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l’accesso alla piattaforma, previa comunicazione di eventuali variazioni intercorse. Rimane, altresì, confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere: dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro, come già disposto dell’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, come già disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Finanziamento nell’ambito del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 La Nuova Sabatini è stata ritenuta coerente con i criteri di selezione delle operazioni del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR (PON IC), con specifico riferimento all’Asse prioritario VI (REACT-EU). Per maggiori informazioni: Finanziamento della misura Beni Strumentali (“Nuova Sabatini”) nell’ambito del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 7. Presentazione domande A partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione devono essere compilate, secondo le modalità definite dalla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 (pdf). Nello specifico, la domanda di agevolazione deve essere compilata, pena l’improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura. Ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all’istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche (nello specifico, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni, devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013” da riportare in maniera separata nelle medesime fatture). Una volta apposta la firma digitale, si dovrà quindi procedere all’invio della domanda, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa. Nella sezione Documenti utili della scheda di presentazione della misura è disponibile l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari che ad oggi hanno aderito all’Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. Le domande di accesso all’ agevolazione Beni strumentali ("Nuova Sabatini Capitalizzazione") possono essere presentate a partire dal 1° ottobre 2024 secondo le modalità definite dalla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e ss.mm .ii . Allegati: Guida alla compilazione del modulo di domanda (pdf) Guida alla compilazione del modulo di domanda - Nuova Sabatini Capitalizzazione (pdf) Allegato 1 – FAC-SIMILE Modulo di domanda (pdf) Allegato 1 Bis -FACSIMILE Modulo di domanda – Nuova Sabatini Capitalizzazione (pdf) Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali (doc) Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia (pdf) Foglio di calcolo del contributo ( Versione "*.xlsx" , Versione "*.xls" ) La circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, integra e modifica la circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 , recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione. La circolare definisce, in particolare, le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del: 5% per le micro e piccole imprese; 3,575% per le medie imprese. Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024. Comunicato pubblicato nella GURI n. 176 del 29 luglio 2024. Circolare (pdf) Allegato 1 Bis -FACSIMILE Modulo di domanda – Nuova Sabatini Capitalizzazione (pdf) Allegato 2 Bis- FACSIMILE Modulo RU – Nuova Sabatini Capitalizzazione Allegato 5 - FACSIMILE DSAN di avvenuto versamento dell’aumento di capitale sociale nei termini e nelle modalità previste dall’articolo 5, comma 7, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43- Nuova Sabatini Capitalizzazione (pdf) Allegato A - Oneri Informativi (pdf) 8. Informativa trattamento dati personali Informativa trattamento dati personali (pdf) 9. Disponibilità contributo Risorse disponibili sulla misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini" . Risorse1.598.536.286,98 euro Nuova Sabatini Risorse77.859.388,3600 euro Nuova Sabatini Capitalizzazione Elaborazione marzo 2025 10. Documenti utili Report finale di valutazione dell’impatto del regime Beni Strumentali – Nuova Sabatini per i cicli di operatività 2015-2016 e 2017-2018 (pdf) Testo coordinato della Convenzione tra Ministero, Cdp e ABI (pdf) Elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’Addendum alla Convenzione (pdf) Modalità operative di accreditamento alla Piattaforma MISE (solo per Banche e Intermediari finanziari) (pdf) Manuale utente B/I Nuova Sabatini (solo per Banche e Intermediari finanziari) (pdf) Manuale utente B/I Nuova Sabatini Capitalizzazione (solo per Banche e Intermediari finanziari) (pdf) Allegato n.7 alla circolare n.410823 del 6 dicembre 2022 - Ripartizione importi finanziamento/Investimenti (pdf) Foglio calcolo termini amministrativi (xlsx) (aggiornato decreto-legge 29 settembre 2023, n.132) Report finale di valutazione dell’impatto del regime Beni Strumentali – Nuova Sabatini per il ciclo di operatività 2015-2016 (pdf) Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- 47. Utili da partecipazione [n.d.r. ex art. 44] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 47. Utili da partecipazione [n.d.r. ex art. 44] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. [...] (2) Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. 2. Nel caso di contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), se l’associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l’apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare. (3) 3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109. 4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47- bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori. (4) (5) 5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. 6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. 7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all’imposta di cui al titolo II. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 44 (Utili da partecipazione). - 1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. 2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. 3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all’articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell’utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l’applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni. 4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche.“. (2) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 1004, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “Salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell’articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.“. Prima di queste modifiche, i dividendi erano tassati in capo alle persone fisiche non imprenditori in caso di partecipazioni qualificate (art. 47 del TUIR; DM 2.4.2008; DM 26.5.2017): - nel limite del 40% (utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007); - nel limite del 49,72% (utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016); - nel limite del 58,14% (utili formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016). (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1004, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “Le remunerazioni dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; se l’associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli utili di cui al periodo precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella misura del 40 per cento, qualora l’apporto è superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 2, comma 2, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. (4) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4; a tali fini, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo 167, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.“ Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 3, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta; - l’art. 1, comma 83, lett. c), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; - l’art. 2, comma 2, lett. b), n. 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. (5) Si veda l’art. 1 co. 87 - 95, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito all’opzione per l’imposta sostitutiva sugli utili black list. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Immobiliari e dichiarazioni IVA | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 6 marzo 2025 Immobiliari e dichiarazioni IVA Indice Introduzione Detrazione dell'IVA Eccezione all'indetraibilità oggettiva dell'IVA Costruzioni rurali utilizzate come abitazioni dei dipendenti Fabbricati abitativi destinati ad attività d’impresa o professionale Detrazione/Rimborso IVA per le spese di miglioria su beni di proprietà altrui Dal pro rata "generale" al pro rata "selettivo Eccezione all'indetraibilità oggettiva dell'IVA Detrazione/Rimborso IVA per le spese di miglioria su beni di proprietà altrui Dal pro rata "generale" al pro rata "selettivo" Verso l’UE- Iva nel settore immobiliare 1.Introduzione IMPRESE COSTRUTTRICI E DI RIPRISTINO Imprese costruttrici Imprese che realizzano l'immobile direttamente con organizzazione e mezzi propri o avvalendosi di imprese terze per la materiale esecuzione di tutti i lavori o di parte di essi, nonché quelle che, anche occasionalmente, costruiscono o fanno costruire immobili per la successiva vendita. Imprese di ripristino Imprese che acquistano un immobile, eseguono o fanno eseguire sullo stesso interventi di recupero, ripristino edilizio o ripristino urbanistico e successivamente lo rivendono o lo concedono in locazione prima della vendita. Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2013, § 3.2 CLASSIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE In materia di imposte indirette rileva sempre il criterio di classificazione catastale, indipendentemente dall’effettivo utilizzo: Fabbricati abitativi (categoria A, esclusa A/10) Fabbricati strumentali (categorie A/10, B, C, D ed E) Aree edificabili (in base a piano regolatore generale) Aree non edificabili Cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 8/2014 DATA DI ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE O DEGLI INTERVENTI La data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di ripristino dell’immobile è da individuarsi in corrispondenza del rilascio dell’attestazione di ultimazione lavori, da parte del direttore degli stessi, la quale coincide di norma con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 380/2001 Anche in mancanza di tale formale attestazione, l’immobile si considera ultimato qualora venga concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all'utilizzo dell'immobile Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2007, § 10 TRATTAMENTO IVA DELLE CESSIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI: TRATTAMENTO IVA Cessione di fabbricato abitativo da parte del costruttore o ristrutturatore entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: imponibile per obbligo. Cessione di fabbricato abitativo da parte del costruttore o ristrutturatore dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: esente/imponibile su opzione. Cessione di fabbricato abitativo da parte di un soggetto diverso dal costruttore o ristrutturatore. Trattamento IVA: esente. Cessione di alloggio sociale da parte di un soggetto passivo diverso dal costruttore o ristrutturatore. Trattamento Iva: esente/imponibile su opzione. Cfr. art. 10 co. 1 n. 8-bis del DPR 633/72 CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI: TRATTAMENTO IVA Cessione di fabbricato strumentale da parte del costruttore o ristrutturatore entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: imponibile per obbligo. Cessione di fabbricato strumentale da parte del costruttore o ristrutturatore dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: esente/imponibile su opzione. Cessione di fabbricato strumentale da parte di un soggetto passivo diverso dal costruttore o ristrutturatore. Trattamento IVA: esente/imponibile su opzione. CESSIONI DI FABBRICATI: ALIQUOTE IVA Case di abitazione, diverse da categorie A/1, A/8 e A/9, cedute a soggetti con requisiti «prima casa»: IVA 4%. Costruzioni rurali, destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni o all'allevamento del bestiame, cedute dal costruttore: IVA 4%. Case di abitazione, diverse da categorie A/1, A/8, A/9, cedute a soggetti privi dei requisiti "prima casa": IVA 10%. Fabbricati "Tupini" e assimilati, diversi da case di abitazione, ceduti da parte del costruttore: IVA 10%. Fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, ceduti dall’impresa che ha eseguito i lavori: IVA 10%. Altri casi (es. fabbricati strumentali): 22%. Cfr. Tabella A, Parte II e III, allegata al DPR 633/72 e art. 16 del DPR 633/72. APPLICAZIONE REVERSE CHARGE Cessioni imponibili IVA: Reverse charge se acquirente soggetto IVA. Fabbricati abitativi ceduti dal costruttore/ristrutturatore nei 5 anni dal termine della costruzione: IVA esposta. Fabbricati abitativi ceduti dal costruttore/ristrutturatore, con opzione IVA, oltre i 5 anni dal termine della costruzione: Reverse Charge. Fabbricati strumentali ceduti dal costruttore/ristrutturatore nei 5 anni dal termine della costruzione: IVA esposta. Fabbricati strumentali, al di fuori della fattispecie sopra considerata, ceduti da chiunque: Reverse Charge. LOCAZIONE DI FABBRICATI ABITATIVI Locazione di fabbricato abitativo da parte del costruttore o ristrutturatore: Esente/Imponibile su opzione. Locazione di fabbricato abitativo da parte di un soggetto passivo diverso dal costruttore o ristrutturatore: esente. Locazione di alloggio sociale da parte di un qualsiasi soggetto passivo: esente/imponibile su opzione. LOCAZIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI Locazione di fabbricato strumentale da parte di un qualsiasi soggetto passivo: esente/imponibile su opzione. LOCAZIONE DI FABBRICATI ALIQUOTE IVA Fabbricati abitativi: 10% Alloggi sociali: 10% Fabbricati strumentali: 22% Cfr. n. 127-duodevicies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 e art. 16 del DPR 633/72. CESSIONE DI TERRENI Cessione di terreni edificabili: imponibile (aliquota 22%). Cessione di terreni non edificabili: fuori campo. LOCAZIONE DI TERRENI Locazione di aree edificabili e aree destinate a parcheggio: imponibile (aliquota 22%). Locazione di terreni, aree diverse da quelle destinate a parcheggio e aree non edificabili: esente. Cfr. artt. 2 co. 3 lett. c) e 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72. Dichiarazione IVA 2025: quadro VE Rigo VA2 - Codice Attività: Fino al 31/03/2025 Si indica ancora il "vecchio" codice attività ATECO 2007. Dal 1/04/2025 Va indicato il "nuovo" codice attività ATECO 2025. Quadro VO - Opzioni Rigo VO18 Riservato alle organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (ApS) che applicano il regime forfetario. Rigo VO27 Per imprese giovanili in agricoltura che hanno scelto dal 2024 l'applicazione del regime fiscale agevolato. Quadro VM - Versamenti Auto Nuova Denominazione Il quadro VM è stato rinominato in "Versamenti auto F24 elementi identificativi". Finalità Verifiche propedeutiche all'immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano. Versamenti Mensili Il quadro mantiene i campi per indicare i versamenti mensili e trimestrali dell'IVA. Quadro VP Liquidazioni Periodiche Comunicazione dati Possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche dell'ultimo trimestre con la dichiarazione annuale. Nuovo limite per versamenti Incremento a €100 (prima €25,82) del limite minimo per effettuare il versamento. Controlli automatici Errori bloccanti se nel campo VP7 sono indicati importi maggiori di €100 in determinate condizioni. Esonero dal Visto di Conformità €50.000 Esonero Base Crediti compensabili senza visto con punteggio ISA 8 o media biennale 8,5. €70.000 Esonero Elevato Crediti compensabili senza visto con punteggio ISA 9 o media biennale 9. 100% Concordato Preventivo Esonero dal visto per chi aderisce al concordato preventivo biennale. Scadenze e Modalità di Versamento Presentazione Dal 1° febbraio al 30 aprile 2025, esclusivamente in via telematica. Differimento Possibile pagare fino al 30 giugno/30 luglio con maggiorazione. Versamento Unico Entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica). Versamento Rateale Massimo 10 rate mensili, con interessi dello 0,33% mensile. 2.Aliquote IVA su manutenzioni e ristrutturazioni MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI Lettera Tipologia di intervento Prevalente destinazione abitativa Edilizia residenziale pubblica Altri fabbricati (es. strumentali) A Manutenzione ordinaria 10% 22% 22% B Manutenzione straordinaria 10% 10% 22% C Restauro e risanamento conservativo 10% 10% 10% D Ristrutturazione edilizia 10% 10% 10% 3.Immobili ad uso abitativo Costituiscono edifici a prevalente destinazione abitativa: le singole unità immobiliari (e relative pertinenze non abitative) accatastate nel gruppo A (con esclusione dell’A/10) a prescindere dall’effettivo utilizzo delle stesse; interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione. L’aliquota agevolata si applica anche a: interventi sulle sole pertinenze degli immobili ad uso abitativo; interventi sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. 4.Esclusioni L’aliquota IVA del 10 % per le manutenzioni ordinarie e straordinarie non si applica: operazioni che costituiscono «fasi intermedie « nella realizzazione dell’intervento in quanto sono agevolabili le sole operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale (anche se è una società); prestazioni professionali; subappalti 5.Fornitura di beni con posa in opera L’aliquota IVA del 10 % si applica anche: alle cessioni di beni con posa in opera, a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi; alle cessioni di materie prime e semilavorate a condizione che i beni siano forniti dal medesimo soggetto che esegue l’intervento. L’aliquota agevolata non si applica alla mera fornitura del bene. 6.Beni significativi Elencazione puntuale dei beni significativi: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. Ripartizione della base imponibile: valore bene significativo ≤ 50% del valore complessivo della prestazione: aliquota IVA 10% sull’intera prestazione; valore bene significativo > 50% del valore complessivo della prestazione: l’aliquota IVA del 10% si applica sul doppio della differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore del bene significativo fornito; l’aliquota IVA del 22% si applica sull’importo residuo. Esempio: valore bene significativo; euro 1.000 valore manodopera e ricarico euro 800 valore manodopera e ricarico IVA 10% totale – bene significativo IVA 10% differenza IVA 22% 800 IVA 10% 1.800 – 1.000 = 800 IVA 10% 1.800 – 800 – 800 = 200 IVA 22% Valore del bene significativo: rientrano nel valore del bene significativo tutti gli oneri che concorrono alla produzione del bene; in caso di utilizzo di parti staccate del bene occorre verificare se le parti sono connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale; le parti staccate dei beni significativi, solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al bene significativo, non sono comprese nel valore di quest’ultimo ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota del 10%. 7. Detrazione dell'IVA Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La dispo sizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al n. 8) dell’art. 10 del DPR 633/1972 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’art. 19, comma 5, e dell’art. 19-bis dello stesso DPR 633/1972. (Art. 19-bis1, comma 1, lett. i), DPR 633/1972). Revisione della disciplina della detrazione per armonizzare i criteri di detraibilità dell’imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa comunitaria. (Art. 7, comma 1, lett. d), n. 2), della L. 111/2023). Il soggetto passivo esercita la detrazione dell’IVA nella misura in cui i beni/servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. (Art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE). 8. Eccezione all'indetraibilità oggettiva dell'IVA Immobili abitativi utilizzati nell’ambito di un’attività ricettiva A prescindere dalla classificazione catastale, trattati alla stregua dei fabbricati strumentali per natura (risposta 18/E/2012). Esclusione della rettifica della detrazione IVA per l’immobile temporaneamente concesso in locazione per fini turistici (risposta 25/E/2023). Costruzioni rurali utilizzate come abitazioni dei dipendenti Anche se catastalmente classificati tra i fabbricati abitativi consentono l’esercizio della detrazione dell’IVA, in quanto rientrano, agli effetti fiscali, tra quelli strumentali, ex art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993 (Cass. 13309/2023). Infatti, nella categoria dei fabbricati strumentali rientrano anche, ai sensi del citato art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, le costruzioni rurali destinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento. Fabbricati abitativi destinati ad attività d’impresa o professionale Laddove l’impresa non svolga attività di costruzione, la stessa può comunque portare in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di un fabbricato a destinazione abitativa purché provi, sulla scorta di elementi oggettivi, che l’operazione in concreto sia inerente all’esercizio effettivo dell’attività d’impresa o di arte e professione e sia destinata, almeno in prospettiva, a procurargli un lucro (Cass. 15617/2024). Dimostrazione che l’immobile costituisca, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio dell’attività. La variazione catastale, anche successiva all’anno dell’acquisto, conferma la “funzione programmatica” della destinazione dell’immobile. 9. Detrazione/Rimborso IVA per le spese di miglioria su beni di proprietà altrui Detrazione IVA Il diritto alla detrazione IVA è ammesso per i lavori di ristrutturazione o manutenzione anche nel caso di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, che del resto costituisce il presupposto della detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, del DPR 633/1972 (Cass., SS.UU., 11533/2018). Rimborso IVA L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta (Cass., SS.UU., 13162/2024). Acquisto o importazione di beni ammortizzabili (art. 30, comma 3 , lett. c), DPR 633/1972) Disponibilità dei beni in base ad un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo. Concetto di “bene ammortizzabile” Non può essere desunto dagli artt. 102 e 103 del TUIR, dovendosi fare riferimento alla nozione di “beni di investimento” utilizzata dalla Direttiva 2006/112/CE, cosicché il rimborso deve ritenersi ammesso anche per i beni che, pur non essendo ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio dell’impresa o della professione per un periodo di tempo medio-lungo. Esigenza di rivisitazione della prassi amministrativa in materia di pro rata di detrazione Risposta 165/E/2020: per l’individuazione dei beni ammortizzabili ai fini dell’art. 19-bis, comma 2, del DPR 633/1972, in assenza di una definizione ai fini dell’IVA, si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette. Risposta 413/E/2023: di conseguenza, non concorrono alla formazione del pro rata le cessioni di fabbricati che il soggetto passivo ha qualificato come beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, vale a dire diversi da quelli cd. “merce” (di cui all’art. 92 del TUIR) e da quelli cd. “patrimoniali” (di cui all’art. 90 del TUIR). Esigenza di modifica della normativa in materia di rettifica della detrazione L’art. 190 della Direttiva 2006/112/CE, ai fini della rettifica della detrazione, fa riferimento proprio al concetto di “bene di investimento”, a differenza della corrispondente disciplina domestica, dove l’art. 19-bis2, commi 5 e 8, del DPR 633/1972 stabilisce che le disposizioni in materia di rettifica della detrazione relative ai beni ammortizzabili vanno applicate avendo riguardo, ancora una volta, alle regole previste ai fini delle imposte sui redditi. → Facoltà di applicare direttamente la norma comunitaria, ove più favorevole. 10. Dal pro rata "generale" al pro rata "selettivo" Attuale disciplina del pro rata di detrazione IVA ❑ Ha carattere “generale”, nel senso che si applica alla totalità degli acquisti di beni/servizi indipendentemente dalla loro destinazione dei beni/servizi all’effettuazione di operazioni imponibili o, al contrario, di operazioni esenti (artt. 19, comma 5, e 19-bis, DPR 633/1972). ❑ Il criterio del pro rata è applicabile limitatamente ai beni/servizi ad utilizzo “misto” nelle sole ipotesi previste dall’art. 19, comma 4, DPR 633/1972, vale a dire limitatamente ai beni/servizi utilizzati in parte per operazioni non soggette e in parte per fini privati o, comunque, estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione. Passaggio al pro rata «selettivo» ❑ Il nuovo pro rata sarà applicabile solo ai beni/servizi utilizzati, allo stesso tempo, per operazioni che danno diritto alla detrazione e per operazioni esenti; sarà percentuale come quello “generale” dell’art. 19, comma 5, del DPR 633/72 e, inoltre, avrà carattere facoltativo (art. 7, comma 1, lett. d), n. 1), L. 111/2023). ❑ Peri restanti acquisti, la detrazione sarà operata secondo un criterio analitico di afferenza dei beni/servizi acquistati alle singole operazioni sulla base della natura delle operazioni stesse, con la conseguente indetraibilità dell’IVA relativa ai beni/servizi utilizzati per compiere operazioni esente. 11.Verso l’UE- Iva nel settore immobiliare Obiettivi: Ridefinire i presupposti IVA: Allineamento alla normativa dell'Unione Europea. Revisione delle operazioni esenti: Introduzione dell'opzione per l'imponibilità in conformità ai criteri UE. Definizione chiara delle esenzioni (es. settore immobiliare). Razionalizzazione aliquote IVA: Riduzione del numero e revisione delle aliquote. Rivedere la disciplina della detrazione: Introduzione del pro-rata di detraibilità per beni e servizi utilizzati in operazioni con e senza diritto a detrazione. Rimozione dell'indetraibilità oggettiva nel settore immobiliare (art. 19 bis-1, D.P.R. 633/1972). Criticità attuale nel Settore Immobiliare: Esclusione della detrazione per acquisto, locazione, gestione e recupero di fabbricati abitativi (imprese non edilizie). Proposta: Rivedere l'indetraibilità per garantire coerenza con la natura dell'operazione (in linea con Interpello Agenzia delle Entrate n. 392/2023). Conclusione Armonizzazione con la normativa UE: Coerenza con le interpretazioni della Corte di Giustizia UE. Maggior equitàe semplificazione: Detrazione proporzionale e razionalizzazione delle aliquote Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti
- Gestione dell'amministrazione | PITTINI
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- Accertamento e sanzioni | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario Giorno pubblicazione 21 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 5 maggio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista < Indietro Accertamento e sanzioni Il regime fiscale agevolato per autonomi (o forfetario) è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa e di arti o professioni (art. 1 co. 54 della L. 190/2014), ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria. Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR. Requisiti d'accesso Il regime è applicabile se, con riferimento all'anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti (art. 1 co. 54 della L. 190/2014): Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 100.000 euro. Sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per: - lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs.. 276/2003); - lavoratori dipendenti; - collaboratori di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss. del D.Lgs.. 276/2003; - utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR); - somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR). Compensi a titolo di diritto d'autore I compensi percepiti a titolo di diritti d'autore (art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR) concorrono alla soglia di 85.000 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo. Imposta di bollo addebitata in fattura L'importo dell'imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume natura di ricavo o compenso, concorrendo al limite d'accesso e permanenza nel regime e all'imponibile soggetto ad imposta sostitutiva. Condizioni ostative Il regime forfetario non può essere applicato in presenza delle seguenti condizioni ostative (art. 1 co. 57 della L. 190/2014): Utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (lett. a). Residenza fiscale all'estero, fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (lett. b). Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c). Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio di tale attività: - partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); - controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d). - Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis). - Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d- ter). Salvo specifiche eccezioni, le cause ostative sono verificate con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime. Regimi speciali L'esercizio di un'attività soggetta ad un regime speciale IVA o espressiva ai fini IRPEF di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato con modo forfetario preclude il regime agevolato per tutte le altre attività esercitate non in regime speciale. Tuttavia, se è esercitata un'attività agricola, produttiva di reddito fondiario, è possibile applicare il regime forfetario per le altre attività svolte. Rispetto ad un'attività in regime speciale IVA, l'utilizzo del regime forfetario è possibile a condizione che il contribuente, avendone facoltà, opti per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario. La necessità di esercitare preventivamente l'opzione per il regime ordinario non sussiste in caso di avvio di una nuova attività. Durata Il regime forfetario non ha limiti di durata. Ciò significa che può essere applicato fin quando vi siano le condizioni necessarie alla sua applicazione. Fuoriuscita dal regime Il regime forfetario viene disapplicato dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso, oppure si verifica una condizione ostativa. La fuoriuscita dal regime è immediata nell'anno stesso in cui i ricavi o i compensi incassati superano 100.000 euro, limite non ragguagliabile ad anno (art. 1 co. 71 della L. 190/2014). In quest'ultimo caso, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite e devono essere effettuati gli ordinari adempimenti contabili e fiscali per l'annualità in cui si è verificata la fuoriuscita dal regime. La fuoriuscita dal regime non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso dopo il riacquisto delle condizioni necessarie. Opzione per il regime ordinario I soggetti in possesso delle condizioni per applicare il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (art. 1 co. 70 della L. 190/2014). Il vincolo triennale derivante dall'opzione non opera per le imprese in contabilità semplificata in quanto il regime di cassa applicato da tali imprese e quello forfetario sono entrambi naturali per i contribuenti minori; inoltre, il transito è possibile anche in costanza di opzione per il "regime delle registrazioni IVA", ex art. 18 co. 5 del DPR 600/73. I citati chiarimenti sono stati estesi anche ai professionisti che, pur avendo i requisiti per il regime forfetario, hanno applicato il regime di contabilità semplificata mediante comportamento concludente. Fatta salva l'operatività dell'art. 1 co. 1 ultimo periodo del DPR 442/97, il vincolo triennale permane per i soggetti che hanno optato per la contabilità ordinaria. Transito dal regime di vantaggio al forfetario È possibile il transito dal regime di vantaggio a quello forfetario in corso d'anno, qualora si verifichi la fuoriuscita immediata dal primo dei citati regimi per superamento della soglia di 45.000 euro di ricavi e compensi. In tal caso: ai fini IVA, è sufficiente modificare sulle fatture il riferimento al regime forfetario, anziché a quello di vantaggio; ai fini dell'imposizione diretta, il reddito imponibile per l'intero anno in cui è avvenuto il passaggio è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario (risposta interpello 14.5.2019 n. 140). Modalità d'accesso Il regime forfetario è applicato tenendo un comportamento concludente in linea con le disposizioni del regime. Inizio attività Nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 1 co. 54 e 57 della L. 190/2014, il regime forfetario può essere applicato in occasione dell'inizio dell'attività, indicando il codice 2 nella sezione "Regimi fiscali agevolati" del quadro B del modello AA9/12. L'omessa indicazione dell'intenzione di applicare il regime forfetario è punibile con la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del D.Lgs.. 471/97 (da 250 a 2.000 euro). Attività in corso Per coloro che hanno già un'attività in corso, il passaggio al regime avviene senza effettuare specifiche comunicazioni, ferma restando la segnalazione di utilizzo del regime nell'ultima dichiarazione IVA (rigo VA14). @ riproduzione riservata Previous Next
- Ricerca e sviluppo | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Ricerca e sviluppo [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
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Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > A_Sommario Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 Testo unico del 22/12/1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 Articolo 1 Presupposto dell'imposta. Articolo 2 Soggetti passivi. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.1, comma 89 legge 24 dicembre 2007 n.244). Articolo 3 Base imponibile. Articolo 4 Coniugi e figli minori. Articolo 5 Redditi prodotti in forma associata. (N.D.R.: Vedi artt. 7, 8 e 9 L. 27 dicembre 2002 n. 289). Articolo 6 Classificazione dei redditi. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993 n. 537, introdotto dall'art. 2, ottavo comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289, nella determinazione dei redditi di cui al primo comma, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti). Articolo 7 Periodo d'imposta. Articolo 8 Determinazione del reddito complessivo. Articolo 9 Determinazione dei redditi e delle perdite. Articolo 10 Oneri deducibili. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244). Articolo 10 bis Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione ( NDR: ora art. 11. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 2, quarto comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289, la deduzione di cui all'art. 10-bis non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando quanto previsto dagli artt. 50, secondo comma, D.L.G. 15 dicembre 1997 n. 446 e 1, quarto comma, D.L.G. 28 settembre 1998 n. 360). Articolo 11 Determinazione dell'imposta. Articolo 12 Detrazioni per carichi di famiglia. Articolo 13 Altre detrazioni. Articolo 13 bis Detrazioni per oneri. ( NDR: ora art. 15). Articolo 13 ter Detrazioni per canoni di locazione. ( NDR: ora art. 16. ) (N.D.R.: "Le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. h) nn. 1 e 2 L. n. 388 del 23/12/2000 si applicano, ai sensi del successivo comma 8 dello stesso art. 4 a decorrere dal periodo di imposta 2000; le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. h) n. 3 a decorrere dal periodo di imposta 2001"). Articolo 14 Altre detrazioni. ( NDR: ex art. 13). Articolo 15 Detrazioni per oneri. (NDR: ex art.13-bis). Articolo 16 Detrazioni per canoni di locazione. (NDR: ex art.13-ter. Ai sensi dell'art.1, comma 10, legge 24 dicembre 2007, n.244 le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007). Articolo 16 bis Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). Articolo 17 Tassazione separata. (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell'art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252). Articolo 17 bis Prestazioni soggette ad imposta. ( NDR: ora art. 20). Articolo 18 Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera. ( NDR: ex art. 16 bis). Articolo 19 Indennita' di fine rapporto. (NDR: ex art. 17). Articolo 20 Prestazioni pensionistiche. (NDR: ex art. 17-bis). Articolo 20 bis Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione. Articolo 21 Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente. ( NDR: ex art. 18). Articolo 22 Scomputo degli acconti. ( NDR: ex art. 19). Articolo 23 Applicazione dell'imposta ai non residenti. (NDR: ex art. 20). Articolo 24 Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti. (NDR: ex art.21). Articolo 25 Redditi fondiari. ( NDR: ex art. 22). Articolo 26 Imputazione dei redditi fondiari. Articolo 27 Reddito dominicale dei terreni. Articolo 28 Determinazione del reddito dominicale. Articolo 29 Variazioni del reddito dominicale. Articolo 30 Denuncia e decorrenza delle variazioni. Articolo 31 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali. Articolo 32 Reddito agrario. Articolo 33 Imputazione del reddito agrario. Articolo 34 Determinazione del reddito agrario. Articolo 35 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali. Articolo 36 Reddito dei fabbricati. Articolo 37 Determinazione del reddito dei fabbricati (ex art. 34). Articolo 38 Variazioni del reddito dei fabbricati. Articolo 39 Decorrenza delle variazioni. Articolo 40 Fabbricati di nuova costruzione. Articolo 41 Unita' immobiliari non locate. Articolo 42 Costruzioni rurali. Articolo 43 Immobili non produttivi di reddito fondiario (NDR: ex art. 40). Articolo 44 Redditi di capitale. Articolo 45 Determinazione del reddito di capitale (ex art. 42). Articolo 46 Versamenti dei soci. Articolo 47 Utili da partecipazione (ex art. 44). Articolo 48 Redditi imponibili ad altro titolo. Articolo 48 bis Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (NDR: ora art. 52). Articolo 49 Redditi da lavoro dipendente. Articolo 50 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (NDR: ex art. 47). Articolo 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente (ex art. 48). Articolo 52 Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha recato modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252). Articolo 53 Redditi di lavoro autonomo. Articolo 54 Determinazione del reddito di lavoro autonomo. (NDR: ex art.50. In relazione al comma 3-bis vedasi l'art.1, comma 403, legge 27 dicembre 2006 n. 296). Articolo 55 Redditi d'impresa. Articolo 56 Determinazione del reddito d'impresa. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l'art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 56 bis Altre attivita' agricole. (N.D.R.: Articolo inserito dall'art. 2, comma 6, legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 15, comma 2, lett. b), decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99). Articolo 57 Ricavi. Articolo 58 Plusvalenze (1). Articolo 59 Dividendi. (NDR: ex art. 56. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 60 Spese per prestazioni di lavoro. Articolo 61 Interessi passivi (ex art.63). Articolo 62 Pro rata patrimoniale (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 63 Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese. Articolo 64 Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa. Articolo 65 Beni relativi all'impresa. (NDR: ex art. 77). Articolo 66 Imprese minori. (NDR: ex art. 79). Articolo 67 Redditi diversi. Articolo 68 Plusvalenze (ex art.82). Articolo 69 Premi, vincite e indennita'. Articolo 70 Redditi di natura fondiaria. Articolo 71 Altri redditi. (NDR: ex art. 85. Contiene anche le modifiche apportate dall'art.2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n. 350). Articolo 72 Presupposto dell'imposta. Articolo 73 Soggetti passivi (ex art. 87). Articolo 74 Stato ed enti pubblici. Articolo 75 Base imponibile. Articolo 76 Periodo d'imposta. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 77 Aliquota dell'imposta (ex art.91). Articolo 78 Detrazione d'imposta per oneri. Articolo 78 bis Altre attivita' agricole. (N.D.R.: Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Ai sensi dell'art. 15 D.L.G. 29 marzo 2004, n. 99 il presente articolo è ora divenuto art. 56-bis del presente testo unico). Articolo 79 Scomputo degli acconti. Articolo 80 Riporto o rimborso delle eccedenze (ex art. 94). (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 81 Reddito complessivo. Articolo 82 Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali. Articolo 83 Determinazione del reddito complessivo (ex art.52). Articolo 84 Riporto delle perdite. (ex art.102) Articolo 85 Ricavi. Articolo 86 Plusvalenze patrimoniali. Articolo 87 Plusvalenze esenti. Articolo 88 Sopravvenienze attive. Articolo 89 Dividendi ed interessi. (N.d.R.: ex art.56) Articolo 90 Proventi immobiliari. (ex art. 57) Articolo 91 Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito. Articolo 91 bis Detrazione di imposta per oneri. ( NDR:; ora art. 78. ) (N.D.R.: "Le modifiche introdotte dall'art.37 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000"). Articolo 92 Variazioni delle rimanenze. Articolo 92 bis Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese (N.D.R.: Ai sensi dell'art.81, comma 20 decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 le disposizioni del presente decreto decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 giugno 2008. Vedasi anche i commi 21 e seguenti dell'art.81 del citato decreto-legge n.112 del 2008 per le disposizioni di prima applicazione del presente articolo). Articolo 93 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Articolo 94 Valutazione dei titoli. (N.D.R.: ex art.61) Articolo 95 Spese per prestazioni di lavoro. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 96 Interessi passivi. (ex art.63) Articolo 96 bis Dividendi distribuiti da societa' non residenti. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 1 si applicano agli utili percepiti nel periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2-ter dell'art. 96-bis del TU n. 917 del 1986.") Articolo 97 Pro rata patrimoniale. Articolo 98 Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 99 Oneri fiscali e contributivi. Articolo 100 Oneri di utilita' sociale. (N.D.R.: ex art.65.) Articolo 101 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite (N.D.R : ex art.66.) Articolo 102 Ammortamento dei beni materiali. (ex art.67) Articolo 102 bis Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attivita' regolate. Articolo 103 Ammortamento dei beni immateriali. (ex art.68) Articolo 103 bis Enti creditizi e finanziari. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.") Articolo 104 Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili. (ex art. 69) Articolo 105 Accantonamenti di quiescenza e previdenza. (ex art. 70) (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell'art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252.) Articolo 105 bis Versamenti integrativi Articolo 106 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti (ex art.71) Articolo 106 bis Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 1 hanno effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000.") Articolo 107 Altri accantonamenti. (ex art. 73) Articolo 108 Spese relative a piu' esercizi. (ex art.74) Articolo 109 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa. (ex artt.75 e 98) Articolo 109 bis Regime forfetario degli enti non commerciali. Articolo 110 Norme generali sulle valutazioni. (N.D.R.: ex art.76.) Articolo 110 bis Detrazione di imposta per oneri. (N.D.R. "La detrazione del 19 per cento, disposta dall'art. 49 DLG n. 446 del 1997, si applica per gli oneri sostenuti dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.") Articolo 111 Imprese di assicurazioni. (N.D.R.: ex art.103.) Articolo 111 bis Perdita della qualifica di ente non commerciale. Articolo 111 ter Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. Articolo 112 Operazioni fuori bilancio. (ex art. 103-bis) (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art. 1, comma 61 legge 24 dicembre 2007 n.244.) Articolo 113 Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari. Articolo 114 Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi. (N.D.R.: ex art. 104. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 115 Opzione per la trasparenza fiscale. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.16, comma 5, decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175.) Articolo 116 Opzione per la trasparenza fiscale delle societa' a ristretta base proprietaria. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l'art.36, commi 11 e 17, D.L. 4 luglio 2006 n.223.) Articolo 117 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti. Articolo 118 Effetti dell'esercizio dell'opzione. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 8, comma 7, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 119 Condizioni per l'efficacia dell'opzione. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo vedasi l' art.16, comma 5, decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175.) Articolo 120 Definizione del requisito di controllo. Articolo 121 Obblighi delle societa' controllate. Articolo 121 bis Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Articolo 122 Obblighi della societa' o ente controllante. Articolo 123 Regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 8, comma 7, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 123 bis Scissione di societa'. Articolo 124 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio. Articolo 125 Mancato rinnovo dell'opzione. Articolo 126 Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione. Articolo 127 Responsabilita'. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 8, comma 7, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 127 bis Disposizioni in materia di imprese estere partecipate. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le disposizioni dettate dall'art. 127-bis si applicano ai redditi relativi al periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 dello stesso art. 127-bis.") Articolo 128 Norma transitoria. Articolo 129 Disposizioni applicative. Articolo 130 Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Articolo 131 Effetti dell'esercizio dell'opzione. Articolo 132 Condizioni per l'efficacia dell'opzione. Articolo 133 Definizione del requisito di controllo. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 134 Obblighi della societa' od ente controllante e rettifiche di consolidamento. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l'art.1, comma 34 legge 24 dicembre 2007 n.244) Articolo 135 Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 136 Determinazione dell'imposta dovuta. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 137 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validita' dell'opzione. Articolo 138 Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o piu' controllate non residenti. Articolo 139 Mancato rinnovo dell'opzione. Articolo 139 bis Recupero delle perdite compensate. Articolo 140 Coordinamento con l'articolo 167. Articolo 141 Norma transitoria. Articolo 142 Disposizioni applicative. Articolo 143 Reddito complessivo. (ex art. 108) Articolo 144 Determinazione dei redditi. (ex art. 109) Articolo 145 Regime forfetario degli enti non commerciali. (ex art. 109-bis) Articolo 146 Oneri deducibili. (ex art. 110) Articolo 147 Detrazione d'imposta per oneri. (N.D.R.: ex art.110-bis. Le dispozioni del presente articolo come modificato, da ultimo, dall'art.13, comma 3 decreto-legge 31 gennaio 2007 n 7 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007.) Articolo 148 Enti di tipo associativo. (ex art. 111) Articolo 149 Perdita della qualifica di ente non commerciale. (ex art. 111-bis) Articolo 150 Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. (ex art. 111-ter) Articolo 151 Reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali non residenti. (ex art. 112) Articolo 152 Reddito di societa' ed enti commerciali non residenti derivante da attivita' svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione. (ex art. 113) Articolo 153 Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti. (ex art. 112) (1) Articolo 154 Determinazione del reddito complessivo. (ex art. 114) (N.d.r.: Per gli effetti della soppressione del presente articolo vedasi l'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.) Articolo 155 Ambito soggettivo ed oggettivo. (N.D.R.: Per gli effetti e l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi gli artt. 6, commi 3 e 4 e 7 decreto legislativo 29 ottobre 2016 n. 221.) Articolo 156 Determinazione del reddito imponibile. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 10, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 157 Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia. Articolo 158 Plusvalenze e minusvalenze (1). Articolo 159 Obblighi contabili. Articolo 160 Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 10, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 161 Disposizioni applicative. Articolo 162 Stabile organizzazione. Articolo 163 Divieto della doppia imposizione. (ex art. 127) Articolo 164 Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. (ex art. 121-bis) Articolo 165 Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. (N.D.R.: ex art. 15) Articolo 166 Trasferimento all'estero della residenza o della sede. Articolo 166 bis Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato (1). Articolo 167 Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis) Articolo 168 Disposizioni in materia di imprese estere collegate. (ex art. 127-bis) (N.d.r.: Per gli effetti dell'abrogazione del presente articolo vedasi l'art. 8, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147). Articolo 168 bis Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.(N.D.R.: Per gli effetti della soppressione del presente articolo vedasi l'art. 10, comma 5 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.) Articolo 168 ter Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti. Articolo 169 Accordi internazionali. (ex art. 128) Articolo 170 Trasformazione della societa'. (ex art. 122) Articolo 171 Trasformazione eterogenea. (ex art. 122) Articolo 172 Fusione di societa'. Articolo 173 Scissione di societa'. (N.D.R.: ex art.123-bis.) Articolo 174 Applicazione analogica. (ex art. 126) Articolo 175 Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento. (ex art.3, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358) Articolo 176 Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario (N.D.R.: ex art.4, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358.) Articolo 177 Scambi di partecipazioni. (N.D.R.: ex art.5, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358. Per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art.1 DLG 6 novembre 2007 n.199, vedasi l'art.2 del citato DLG n.199 del 2007.) Articolo 178 Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti societa' di Stati membri diversi. (ex art. 1, D Lgs. 30 dicembre 1992, n.544. Per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art.1 DLG 6 novembre 2007 n.199, vedasi l'art.2 del citato DLG n.199 del 2007.) Articolo 179 Regime di neutralita' fiscale. Articolo 180 Riserve in sospensione d'imposta. (ex art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544) Articolo 181 Perdite fiscali. (N.D.R.: ex art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 12, comma 8, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 182 Liquidazione ordinaria. (ex art. 124) Articolo 183 Fallimento e liquidazione coatta. (N.D.R.: ex art. 125. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 12, comma 8, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 184 Applicazione analogica. (ex art. 126) Articolo 185 Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici. (N.D.R.: ex art. 129. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 13, comma 2, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 186 Societa' civili. (ex art. 130) Articolo 187 Eredita' giacente. (ex art. 131) Articolo 188 Campione d'Italia. (ex art. 132) (N.D.R.: Articolo precedentemente abrogato a decorrere dal 4 luglio 2006 dall'art. 36, commma 31, D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni dalla L 4 agosto 2006 n. 248. Successivamente il citato comma 31 dell'art. 36, D.L. n. 223 del 2006 e' stato abrogato dall'art. 2, comma 27, D.L. 3 ottobre 2006 n.262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n.286. Ai sensi dell'art.2, comma 26 D.L. 3 ottobre 2006 n.262 per l'anno 2006 il presente articolo si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006. A decorrere dall'anno 2007 si applicheranno le disposizioni dell'art.188-bis.) Articolo 188 bis Campione d'Italia. (N.D.R.: Per l'anno 2006 si applicano le disposizioni dell'art.188 nel testo vigente al 3 luglio 2006. Ai sensi dell'art.2, comma 28, decreto-legge 3 ottobre 2006 n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n.286, per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio e' pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero ) Articolo 189 Riferimenti legislativi ad imposte abolite. (ex art. 133) Articolo 190 Redditi dei fabbricati. (ex art. 134) Articolo 191 Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie. (ex art. 135) Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 4. Coniugi e figli minori | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 4. Coniugi e figli minori Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata: a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare; b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo; c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Basi | PITTINI
< Back Previous Next Basi Investire in valore Finanza Siti e portali dedicati alla finanza: Yahoo Finance Google Finanza Msn Money Investing Trading Economics Siti istituzionali Dati dell'economia e della finanza: ISTAT: Generale Banca dati BANCA D'ITALIA Generale Statistiche ECB (EUROPEA CENTRAL BANK) IMF (INTERNATIONAL MONETARY FOUND) FRED FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS BORSE BORSA ITALIANA CBOE NASDAQ NYSE HKEX EUREX LSE BORSA DI FRANCONFORTE TSE XETRA
- ART. 128 Norma transitoria (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 128 Norma transitoria (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo 117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’articolo 117, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Finanza | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Amministrativo Finanza Finanza aziendale Finanza 11 agosto 2025 Area finanza e le sue funzioni in diversi contesti. Scelte di finanziamento e l'analisi del fabbisogno finanziario previsionale. Metodologie di valutazione e gestione degli investimenti e capital budgeting Indicatori per l'analisi. Rendiconto finanziario. Piano finanziario e i principali strumenti di gestione della finanza. La valutazione d'azienda. Inamministrazione 60 Prenota di Walter Pittini Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn
- Bilancio | PITTINI
Sei in Home Impresa Bilancio Da PITTINI WALTER, ci occupiamo di una varietà di settori, ognuno dei quali richiede esperienza e competenze diverse. Scorri verso il basso per scoprire in quali settori siamo specializzati e come possiamo personalizzare i nostri servizi in base alle tue esigenze. Bilancio di esercizio Analisi di bilancio Continuità aziendale Bilancio consolidato Deducibilità fiscale
- 55. Redditi d'impresa [n.d.r. ex art. 51] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 55. Redditi d'impresa [n.d.r. ex art. 51] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa. (2) 2. Sono inoltre considerati redditi d’impresa: a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 10, comma 1, L. 20.11.2017 n. 167 le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 10, comma 3, L. 20.11.2017 n. 167. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Startup e PMI innovative - Incentivi fiscali de minimis | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Startup e PMI innovative - Incentivi fiscali de minimis [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è L'incentivo prevede una detrazione IRPEF destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative . Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023). Fino al 31 dicembre 2024 l'incentivo ha riguardao anche gli invstimenti nelle PMI innvoative . Le modalità di accesso al beneficio sono disciplinate dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2020 (in corso di revisione). La misura è prevista dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8). Ai fini della fruizione dell’incentivo e prima dell’effettuazione dell’investimento, il legale rappresentante della startup innovativa o della PMI innovativa è tenuto a presentare istanza sulla piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” . 2. Come funziona L’ investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente, o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in startup innovative o PMI innovative. Per investimenti effettuati in startup innovative , l’investimento agevolabile ammonta ad un massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta. Per investimenti effettuati in PMI innovative , l’investimento agevolabile ammontava ad un massimo di 300mila euro per ciascun periodo di imposta (oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore poteva detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta). Ai sensi del nuovo Regolamento “de minimis” ( Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 ), la startup innovativa o la PMI innovativa destinataria dell’investimento non può ottenere aiuti in “de minimis” per più di 300mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 3. Riferimenti Circolare n. 25 febbraio 2021 (pdf) - Disposizioni operative per l’accesso e il funzionamento della piattaforma informatica Allegato 1 - Modulo di domanda (pdf) Allegato 2 - Modulo di dichiarazione investimento indiretto OICR (pdf) Allegato 3 - Modulo di variazione (pdf) Allegato 4 - Modulo di dichiarazione variazione investimento indiretto OICR (pdf) Allegato 5 - Elenco degli oneri informativi (pdf) Decreto ministeriale 28 dicembre 2020 - Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative (e relativi allegati: modulo di istanza, dichiarazione sugli investimenti effettuati, elenco degli oneri informativi) Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio) Informativa sul trattamento dei dati personali ex art 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (pdf). Piattaforma e manuale Piattaforma “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” Manuale utente per l’utilizzo della piattaforma informatica (pdf) Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- 43. Immobili non produttivi di reddito fondiario [n.d.r. ex art. 40] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 43. Immobili non produttivi di reddito fondiario [n.d.r. ex art. 40] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell’art. 77 [65, n.d.r.], comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 62 [comma 2 dell’articolo 95, n.d.r.] per il medesimo periodo temporale ivi indicato. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 129 Disposizioni applicative (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 129 Disposizioni applicative (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Con decreto (2) di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda il DM 1.3.2018, pubblicato in G.U. 9.3.2018 n. 57. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
