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  • PRODUZIONE | PITTINI

    PRODUZIONE Aggiornamenti > Prodotti > Servizi > Corsi > LA NOSTRA PRODUZIONE Aggiornamenti Ferrovie: Ferrovie dello Stato in cerca di investitori per la rete Alta Velocità Quanto costano sdraio e ombrelloni al mare, estate di rincari: le spiagge meno care Dichiarazione 730/2025: come evitare acconti per locazioni brevi Affitti brevi, Airbnb lancia un appello all’Ue «l’overtourism è guidato principalmente dagli hotel» Immobili, si semplifica la qualificazione di stato legittimo Responsabilità dei sindaci Pmi, dalla finanza innovativa un poker di opportunità 1 2 3 4 5 Scopri di più --- Prodotti Vista rapida Consulente Incasa Cedolare secca Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione di successione Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione di adesione e variazione Iva di gruppo (modello 26) Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione d'imposta sostitutiva sui finanziamenti Vista rapida Indichiarazione Redditi Società di persone Vista rapida Indichiarazione Cupe Vista rapida Indichiarazione Modello Redditi Società di capitali Vista rapida Indichiarazione Redditi persone fisiche Vista rapida Indichiarazione Unico Vista rapida Indichiarazione IVA Vista rapida Indichiarazione Redditi Enti non commerciali Enc Scopri di più --- Servizi Fiscale Disponibile online Scopri di più 1 ora 30 minuti prezzo trattabile prezzo trattabile Scopri di più --- Richiedi un preventivo Per scoprire come può aiutarti, non esitare a richiedere un preventivo. Siamo qui per supportarti nella gestione tue tasse con trasparenza e serietà. Nome Pittini Email Invia Grazie! In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Produzione

  • Bilancio esercizio | PITTINI

    Sei in: Home > Impresa > Bilancio Bilancio di esercizio This is your Project Page. It's a great opportunity to help visitors understand the context and background of your latest work. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share. previus next i) Termini approvazione This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. ii) Iter approvazione This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. iii) Rottamazione magazzino This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. iv) Continuità aziendale This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

  • Gestione della logistica | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Amministrativo > Aree gestionali < Back Gestione della logistica Previous Next

  • Costituzione aziendale | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Societari o Costituzione aziendale Indice Costituzione Aziendale Tipi di Strutture Aziendali Passaggi per la Costituzione di un'Azienda Considerazioni fiscali e legali 1. Costituzione Aziendale La costituzione di un'azienda rappresenta un processo cruciale e complesso che non solo definisce la struttura legale e operativa dell'impresa, ma stabilisce anche le fondamenta su cui si baserà l'intera attività commerciale. È un momento decisivo che richiede attenzione ai dettagli e una pianificazione strategica. Di seguito sono riportati alcuni aspetti chiave da considerare nella costituzione aziendale, che possono influenzare significativamente il futuro dell'impresa. 2. Tipi di Strutture Aziendali Impresa Individuale: Questa forma è caratterizzata dalla gestione da parte di un singolo individuo, il quale ha il pieno controllo dell'attività. Tuttavia, è importante notare che il proprietario ha responsabilità illimitata, il che significa che i beni personali possono essere a rischio in caso di debiti o controversie legali. Società di Persone: Questa categoria include diverse forme, come le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. In queste strutture, i soci condividono non solo i profitti, ma anche le responsabilità. La gestione è di solito più flessibile, ma richiede un alto livello di fiducia tra i soci, poiché ognuno di essi è responsabile per le obbligazioni dell'azienda. Società di Capitali: Comprende le società a responsabilità limitata (SRL) e le società per azioni (SPA). In queste strutture, la responsabilità dei soci è limitata al capitale investito, il che offre una protezione significativa per i beni personali. Questa forma è particolarmente adatta per le aziende che prevedono di crescere e attrarre investimenti esterni, poiché consente una maggiore flessibilità nella gestione del capitale. Cooperative: Le cooperative sono organizzazioni che operano per il beneficio dei membri, i quali partecipano attivamente alla gestione e alle decisioni. Questa struttura promuove un approccio democratico, dove ogni membro ha diritto di voto. Le cooperative possono essere un'ottima scelta per gruppi di persone che desiderano unire le forze per raggiungere obiettivi comuni, come l'acquisto di beni o la fornitura di servizi. 3. Passaggi per la Costituzione di un'Azienda Scelta della Forma Giuridica: La prima decisione cruciale è quella di determinare quale tipo di struttura legale si adatta meglio alle esigenze specifiche dell'impresa, tenendo conto di fattori come la dimensione dell'azienda, il settore di attività e le aspettative di crescita. Redazione dello Statuto: È fondamentale creare un documento che definisca in modo chiaro le regole di funzionamento dell'azienda. Questo statuto deve includere dettagli riguardanti la governance, i diritti e i doveri dei soci, le modalità di distribuzione degli utili e le procedure per la risoluzione delle controversie. Registrazione dell'Azienda: La registrazione presso il Registro delle Imprese è un passaggio essenziale per conferire legittimità all'azienda. Durante questo processo, è necessario ottenere anche un numero di identificazione fiscale, che sarà utilizzato per tutte le transazioni fiscali e legali. Apertura di un Conto Bancario: Aprire un conto aziendale dedicato è cruciale per gestire in modo efficace le finanze dell'impresa. Questo non solo aiuta a mantenere separate le finanze personali da quelle aziendali, ma facilita anche la gestione delle entrate e delle spese, rendendo più semplice la rendicontazione fiscale. Ottenimento delle Licenze Necessarie: Ogni attività commerciale richiede determinate autorizzazioni e licenze per operare legalmente. È fondamentale informarsi sulle normative locali e nazionali per garantire che l'azienda sia conforme a tutte le leggi vigenti, evitando così sanzioni e problemi legali futuri. 4. Considerazioni Fiscali e Legali È di vitale importanza consultare un consulente legale o un commercialista esperto per comprendere appieno le implicazioni fiscali e legali della costituzione aziendale. Ogni tipo di struttura ha vantaggi e svantaggi specifici che possono influenzare le operazioni quotidiane e la crescita a lungo termine dell'azienda. Una pianificazione fiscale adeguata può contribuire a massimizzare i profitti e minimizzare i rischi, mentre una consulenza legale può aiutare a navigare nel complesso panorama normativo, garantendo che l'azienda operi sempre nel rispetto della legge. Conclusione La costituzione di un'azienda richiede una pianificazione attenta e una comprensione approfondita delle varie opzioni disponibili. È un processo che non deve essere sottovalutato, poiché le decisioni prese in questa fase iniziale possono avere ripercussioni significative sul futuro dell'impresa. Seguire i passaggi appropriati e consultare esperti del settore può aiutare a garantire una base solida per il successo dell'impresa, permettendo di affrontare le sfide del mercato con maggiore sicurezza e preparazione. Ci occuperemo della: 1) Predisposizione atti costitutivi e statuti societari 2) Costituzione Start Up innovative 3) Holding 4) Corporate Governance 25 febbraio 2025 di Walter Pittini TORNA IN ALTO Indietro Avanti

  • Novità fiscali 2025 | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nte > Fiscalità Novità fiscali 2025 Ecco cosa devono sapere bar, ristoranti e hotel. A cura di: di Walter Pittini Come possiamo aiutarti? Nome Cognome Email* Telefono Scelte Dicci come possiamo aiutarti ... Invia Novità fiscali 2025 < Indietro 3 marzo 2025 Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Indice Introduzione Principali novità: Introduzione di nuove aliquote fiscali per le persone fisiche Riforma del sistema delle detrazioni fiscali Potenziamento degli sgravi per le assunzioni Nuove agevolazioni per le start-up innovative Revisione della tassazione sulle società di capitali Incentivi per gli investimenti in ricerca e sviluppo Regime dei minimi e semplificazioni fiscali per le PMI Semplificazione delle procedure per l'accesso agli sgravi fiscali Modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta Estensione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie Rafforzamento delle misure anti-elusione fiscale 1. Introduzione Il Decreto Legge n. 202 del 2024, più noto come Decreto Milleproroghe, introduce una serie di novità rilevanti in campo fiscale che entreranno in vigore dal 2025. Queste disposizioni riguardano sia le imprese che i cittadini, mirando a semplificare e riformare alcuni aspetti del sistema fiscale italiano. Tra le principali misure previste, troviamo importanti modifiche alle imposte, incentivi per le PMI, e semplificazioni burocratiche. 2. Principali novità Introduzione di nuove aliquote fiscali per le persone fisiche A partire dal 2025, il governo italiano introdurrà un nuovo sistema di aliquote fiscali per le persone fisiche. Le imposte sui redditi saranno ridotte in modo progressivo, con un abbassamento delle aliquote per i redditi più bassi, e una maggiore tassazione per i redditi più elevati. Questo intervento mira a ridurre le disuguaglianze fiscali e ad incentivare i consumi, migliorando il potere di acquisto dei cittadini. Riforma del sistema delle detrazioni fiscali Il Decreto Milleproroghe prevede anche una riforma delle detrazioni fiscali, che saranno estese a una gamma più ampia di spese. A partire dal 2025, si potrà beneficiare di detrazioni fiscali per una maggiore varietà di attività, come il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni, l’adozione di tecnologie green, e le spese per l'istruzione. La riforma punta a stimolare il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Potenziamento degli sgravi per le assunzioni Il Decreto introduce importanti incentivi per le assunzioni di giovani, donne e disoccupati di lunga durata. Le imprese che assumeranno questi soggetti potranno beneficiare di sgravi fiscali, che ridurranno il carico tributario relativo ai salari e alle contribuzioni previdenziali. Inoltre, gli sgravi saranno progressivamente aumentati nel corso degli anni, incentivando la creazione di nuovi posti di lavoro. Nuove agevolazioni per le start-up innovative Dal 2025, le start-up innovative riceveranno ulteriori incentivi fiscali per favorire la crescita e l'espansione. Saranno previsti contributi a fondo perduto, crediti d’imposta e esenzioni fiscali per chi investe in ricerca e sviluppo. Le start-up che operano nei settori ad alta tecnologia o che presentano un forte impatto sociale potranno usufruire di vantaggi significativi, tra cui una riduzione delle imposte sui redditi e l’accesso a fondi speciali. Revisione della tassazione sulle società di capitali Il Decreto Milleproroghe interviene anche sulla tassazione delle società di capitali. Sarà prevista una riduzione dell’aliquota IRES (Imposta sul Reddito delle Società) per le imprese che investono in innovazione e crescita sostenibile. Inoltre, saranno introdotte nuove misure per favorire il passaggio generazionale all’interno delle PMI, con agevolazioni per i trasferimenti di proprietà aziendale. Incentivi per gli investimenti in ricerca e sviluppo Un altro elemento chiave del Decreto riguarda gli incentivi per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Le imprese che decideranno di investire in progetti di innovazione scientifica, tecnologica e industriale potranno beneficiare di crediti d’imposta maggiorati. Gli investimenti in progetti di digitalizzazione e transizione energetica saranno anche loro incentivati con una serie di agevolazioni fiscali, contribuendo così alla modernizzazione dell'economia italiana. Regime dei minimi e semplificazioni fiscali per le PMI Una delle principali novità riguarda le piccole e medie imprese (PMI), che beneficeranno di semplificazioni fiscali introdotte dal DL 202/2024. In particolare, il Decreto ha previsto il rinnovo e l'ampliamento del regime dei minimi, che consente alle PMI di accedere a un regime fiscale semplificato. A partire dal 2025, le PMI con ricavi annui inferiori a 85mila euro potranno continuare ad applicare il regime dei minimi con un'imposizione fiscale ridotta, inclusa la possibilità di escludere la contabilità ordinaria. Questo rappresenta un incentivo per le piccole attività, che potranno concentrarsi sulla crescita e sull’innovazione, senza dover affrontare oneri fiscali e burocratici troppo gravosi. Semplificazione delle procedure per l'accesso agli sgravi fiscali Il DL 202/2024 introduce anche misure per semplificare le procedure di accesso agli sgravi fiscali, in particolare per le piccole imprese e i professionisti. Tra le novità previste vi è la semplificazione dell'accesso alle agevolazioni per l'assunzione di lavoratori, compresi gli sgravi per le assunzioni di giovani e disoccupati. Le nuove disposizioni, in vigore dal 2025, prevedono che le imprese possano richiedere gli sgravi in modo più semplice e veloce, riducendo il carico burocratico e accelerando i tempi di approvazione delle pratiche. Questo intervento mira a stimolare l'occupazione e a favorire l’ingresso di nuove figure professionali nel mercato del lavoro. Modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta Il Decreto Milleproroghe 2024 prevede modifiche importanti anche in materia di crediti d’imposta. In particolare, sono stati previsti nuovi crediti d’imposta per le imprese che investono in innovazione tecnologica e transizione digitale. Questi crediti d’imposta saranno attribuiti in misura crescente in base al tipo di investimento effettuato. Le PMI che investono in ricerca e sviluppo, digitalizzazione o economia verde potranno beneficiare di vantaggi fiscali, con l’obiettivo di stimolare gli investimenti in questi ambiti cruciali per la crescita economica del paese. Estensione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie Una delle modifiche più attese riguarda l’extensione delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, che sono state confermate e ampliate per tutto il 2025. Le detrazioni per le ristrutturazioni saranno estese non solo agli interventi di efficientamento energetico, ma anche a lavori che riguardano la messa in sicurezza degli edifici, con una particolare attenzione agli edifici storici e alla loro tutela. Le detrazioni potranno essere utilizzate sia per le ristrutturazioni di abitazioni private che per interventi nelle aree pubbliche, dando così un importante impulso all’edilizia e alla riqualificazione urbana. Rafforzamento delle misure anti-elusione fiscale Infine, il DL 202/2024 include misure per il rafforzamento della lotta all’elusione fiscale, con un focus sull’aumento dei controlli per le operazioni transnazionali e sul miglioramento della cooperazione tra le autorità fiscali dei diversi paesi membri dell’Unione Europea. A partire dal 2025, saranno implementati nuovi sistemi di monitoraggio che consentiranno di identificare più rapidamente le pratiche elusive, con pene più severe per chi cerca di aggirare le normative fiscali. Inoltre, sono previsti incentivi per le aziende che adottano pratiche di trasparenza fiscale e per chi collabora con le autorità fiscali. TORNA IN ALTO Previous Next PITTINI commercialista Via Conte Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia Per ulteriori approfondimenti rivolgersi al:

  • Pace | PITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Pace Pace, giustizia e istituzioni forti 4 maggio 2025 L’obiettivo numero 16 degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile è dedicato alla promozione di società pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile, e si propone inoltre di fornire l’accesso universale alla giustizia, e a costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli. Fatti e cifre • Tra le istituzioni più affette da corruzione, vi sono la magistratura e la polizia • Corruzione, concussione, furto ed evasione fiscale costano ai Paesi in via di sviluppo circa 1,26 mila miliardi di dollari l’anno; questa somma di denaro potrebbe essere usata per sollevare coloro che vivono con meno di 1,25 dollari al giorni al di sopra di tale soglia per almeno sei anni • La percentuale di bambini che lasciano la scuola primaria nei Paesi colpiti da conflitti ha raggiunto il 50% nel 2011, comprendendo 28,5 milioni di bambini; ciò dimostra l’impatto che le società instabili hanno su uno dei principali obiettivi inseriti nell’agenda del 2015: l’istruzione • Lo stato di diritto e lo sviluppo sono caratterizzati da una significativa interrelazione e si rafforzano a vicenda, rendendo tale compresenza necessaria per lo sviluppo sostenibile a livello nazionale ed internazionale. Traguardi 16.1 Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato 16.2 Porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti 16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti 16.4 Entro il 2030, ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di crimine organizzato 16.5 Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme 16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti 16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli 16.8 Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni di governance globale 16.9 Entro il 2030, fornire identità giuridica per tutti, inclusa la registrazione delle nascite 16.10 Garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali 16.a Consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare ad ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine 16.b Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • Fiscalità immobili patrimonio | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Fiscalità immobili patrimonio INDICE Tipi Plafond del 15% per le spese di manutenzione degli immobili patrimonio Gli altri costi indeducibili e deducibili degli immobili patrimonio Gli interessi passivi per gli immobili patrimonio Vendita/autoconsumo di immobili patrimonio 1. Tipi di tasse sugli immobili Imposta sul Reddito: Tassazione sui redditi derivanti da affitti o plusvalenze. Imposta Municipale Unica (IMU): Tassa annuale sulla proprietà immobiliare, che varia in base al comune. Tassa di Registro: Tassa applicata in caso di acquisto di un immobile. IVA: Imposta sul valore aggiunto applicabile in alcune transazioni immobiliari. La disciplina fiscale degli immobili patrimonio non locati (ad esempio immobili abitativi rientranti nella categoria catastale A, diversi da A/10) dispone che questi concorrono a formare il reddito d’impresa con i criteri dei redditi fondiari e assume rilevanza la rendita catastale, la quale costituisce variazione in aumento del risultato civilistico da apportare in sede di determinazione del reddito d’impresa, al momento della redazione della dichiarazione dei redditi. Nel conteggio, la rendita catastale deve essere maggiorata di un terzo (calcolato sulla rendita catastale rivalutata del 5%). Il reddito degli immobili patrimonio locati è determinato assumendo il maggiore dei valori tra: I - la rendita catastale (rivalutata del 5%) e II - il canone di locazione ridotto delle spese di manutenzione ordinaria sostenute entro il limite del 15% del canone. Anche per i contribuenti in contabilità semplificata è previsto che i componenti positivi derivanti da immobili patrimoniali siano imputati secondo il criterio di competenza temporale e non per cassa. 2. Il plafond del 15% per le spese di manutenzione degli immobili patrimonio Per gli immobili patrimonio solo le spese di manutenzione ordinaria possono essere portate in riduzione del canone di locazione fino ad un massimo del 15% del canone medesimo. Considerando che le spese di manutenzione ordinaria sono solitamente a carico dell’inquilino, l’impresa locatrice non beneficerà di alcuna deduzione dal reddito imponibile. Nello specifico: I - non sono deducibili dal canone di locazione le spese di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento non conservativo, ristrutturazione edilizia; II - sono deducibili dal canone di locazione (il 15% non costituisce una deduzione forfettaria ed è riconosciuta solo a fronte di spese di manutenzione effettivamente sostenute dall’impresa locatrice) le spese di manutenzione ordinaria, quali: 1) sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione; 2) riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); 3) rivestimento e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; 4) rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; 5) rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; 6) sostituzione di tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni; 7) riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; 8) riparazione recinzioni; 9) sostituzione di elementi di impianti tecnologici; 10) sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso. 3. Gli altri costi indeducibili e deducibili degli immobili patrimonio Oltre alle spese di straordinaria manutenzione, la normativa prevede che sono indeducibili le: I - quote di ammortamento; II - spese condominiali e di gestione degli immobili patrimonio. Risultano invece interamente deducibili le spese inerenti, in generale, al funzionamento e all’organizzazione dell’impresa (es. spese per il personale amministrativo, tenuta della contabilità, compenso amministratore). L’IMU relativa agli immobili patrimoniali è interamente indeducibile. 4. Gli interessi passivi per gli immobili patrimonio Di seguito le 3 casistiche: I - Gli oneri finanziari sostenuti per finalità diverse dall’acquisizione di immobili patrimonio (es. finanziamenti contratti per attuare interventi di manutenzione o di recupero) sono totalmente indeducibili. II - Gli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili patrimonio a disposizione (non locati) sono parzialmente deducibili [sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati – l’eccedenza è deducibile fino al 30% del ROL (Reddito Operativo Lordo)]. Tale deduzione parziale si applica anche nel caso di acquisizione di immobili patrimonio destinati alla locazione per gli interessi passivi relativi a finanziamenti non garantiti da ipoteca sull’immobile locato. III - Gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari relativi a immobili patrimonio destinati alla locazione sono integralmente deducibili per le società di gestione immobiliare il cui attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno 2/3 da canoni di locazione. 5. Vendita/autoconsumo di immobili patrimonio La cessione/autoconsumo/assegnazione ai soci di un immobile patrimonio può generare, a seconda dei casi, una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile. Entrambe le componenti di reddito sono determinate come differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato (costo storico dell’immobile). Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Società semplice immobiliare | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Società semplice immobiliare INDICE Introduzione Definizione della società semplice Scelta dei soci Redazione dell'Atto Costitutivo Registrazione della Società Aspetti fiscali Obblighi contabili Gestione degli immobili Contratti e Accordi Conclusione 1. Introduzione La costituzione di una società semplice immobiliare è un processo che richiede attenzione e una buona pianificazione. Di seguito sono riportati i passaggi fondamentali e le considerazioni da tenere a mente. Questo ente societario può essere uno strumento per la gestione di patrimoni immobiliari, differenziandosi dalle società commerciali (SAS, SNC, SRL) per le seguenti motivazioni: può essere svolta solo dalla società semplice l’attività di mero godimento, essendo un ente non commerciale [vantaggio in quanto può detenere anche immobili non produttivi di redditi senza rientrare nella disciplina delle società di comodo]; deve locare gli immobili senza prestare servizi aggiuntivi, non potendo svolgere attività commerciale (es. locazioni vacanza) [svantaggio]; la vendita di immobili detenuti da più di 5 anni non genera plusvalenze tassabili né in capo alla società né in capo ai soci [vantaggio, stessa disciplina a cui sono soggette le persone fisiche]; l’impossibilità di dedurre dal reddito eventuali minusvalenze [svantaggio]; possono usufruire di eventuali detrazioni IRPEF relative ai bonus di ristrutturazione o riqualificazione energetica degli edifici [vantaggio]; non può dedurre dal reddito i costi, gli interessi e gli ammortamenti [svantaggio]. 2. Definizione della società semplice La società semplice è una forma giuridica di impresa, caratterizzata da una gestione semplice e da una responsabilità illimitata dei soci. È particolarmente adatta per attività di gestione patrimoniale, come nel caso di immobili. 3. Scelta dei soci È necessario identificare i soci che parteciperanno alla società. Questi possono essere persone fisiche o giuridiche. È importante stabilire chiaramente i diritti e i doveri di ciascun socio. 4. Redazione dell'Atto Costitutivo L'atto costitutivo deve contenere: Denominazione sociale Oggetto sociale (gestione e investimento in immobili) Sede legale della società Durata della società Contributi e quote di partecipazione dei soci 5. Registrazione della Società Per rendere la società operativa, è necessario registrarla presso il Registro delle Imprese. Questo comporta il pagamento di diritti di segreteria e la presentazione dell'atto costitutivo. 6. Aspetti fiscali È fondamentale considerare gli aspetti fiscali legati alla società semplice immobiliare. La società è soggetta a tassazione sui redditi generati dagli immobili. È consigliabile consultare un commercialista per una pianificazione fiscale ottimale. 7. Obblighi contabili Nonostante la società semplice non sia obbligata a tenere una contabilità formale, è consigliabile mantenere registri accurati delle operazioni per una gestione efficiente e per eventuali controlli fiscali. 8. Gestione degli immobili La società può gestire immobili in vari modi, inclusa la locazione o la vendita. È importante definire le strategie di gestione e le modalità di investimento. 9. Contratti e Accordi È consigliabile redigere contratti e accordi chiari tra i soci riguardo la gestione degli immobili, la ripartizione degli utili e le decisioni strategiche. 10. Conclusione Costituire una società semplice immobiliare richiede una pianificazione attenta e la considerazione di vari aspetti legali e fiscali. È sempre consigliabile avvalersi della consulenza di professionisti esperti per garantire una corretta gestione e compliance normativa. Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale. | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale. < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 27 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 1 delle Norme, trattando le disposizioni di cui agli artt. 2397-2402 c.c., affronta le tematiche relative alla composizione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale, con riguardo alla nomina, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché alle situazioni che determinano la cessazione e la sostituzione del sindaco. In questa sezione vengono altresì affrontatele tematiche relative al riconoscimento di una retribuzione dei sindaci che sia equa e adeguata. Rispetto alla previgente versione, nella Norma 1.5, si è tenuto conto della entrata in vigore della normativa sull’equo compenso (legge 49/2023). 1.1 Composizione Principi Il numero dei componenti del collegio sindacale è stabilito dall’atto costitutivo. I sindaci devono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla legge e dallo statuto. Riferimenti normativi Artt. 2380, 2397, 2398, 2400, 2409-bis, 2477 c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti. Nelle s.p.a., nella s.a.p.a. e nelle società cooperative (2) costituite nella forma di s.p.a. non può mai essere nominato un organo monocratico. Il sindaco unico, se del caso incaricato della funzione di revisione legale, può invece essere nominato nelle s.r.l., anche cooperat ive. Con riferimento alle ipotesi in cui intervenga, in corso di carica, una modifica statutaria o una delibera assembleare che comporti la variazione del numero dei componenti il collegio sindacale si ritiene che: in caso di variazione in diminuzione del numero di sindaci, gli stessi rimangano in carica fino alla naturale scadenza, salvo che l’assemblea non disponga diversamente. La modifica statutaria o la delibera assembleare che prevede la diminuzione dei componenti del collegio sindacale non comporta la cessazione immediata del collegio; in caso di variazione in aumento del numero dei sindaci, l’assemblea provvede a nominare i sindaci necessari a completare il collegio sindacale in carica. I nuovi componenti del collegio sindacale scadono insieme a quelli già i n carica. Il cod ice civile stabilisce requisiti di professionalità differenziati in relazione alle funzioni svolte dal collegio sindacale. Qualora al collegio sindacale non sia demandato l’espletamento della revisione legale dei conti, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tal registro, devono essere scelti: fra gli iscritti: nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; nell’albo degli Avvocati; nell’albo dei Consulenti del Lavoro. fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Qualora il collegio sindacale sia incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. Ulteriori requisiti di professionalità possono essere stabiliti: da leggi speciali che regolano specifici settori di attività; dallo statuto. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci, quale soggetto di rife rimento e di coordinamento dell’organo di controllo. Nella prima riunione il collegio sindacale valuta, sulla base delle dichiarazioni rese dai sindaci e delle informazioni comunque disponibili, la composizione del collegio sindacale, verificando in particolare il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto (Cfr. Norme 1.3. e 1.4.). Ai fini di tali valutazioni i sindaci, una volta eletti o quando ricorrano variazioni, comunicano per iscritto al collegio sindacale le pertinenti informazioni complete e aggiornate. Commento Nelle s.r.l., qualora sia stato nominato il c.d. sindaco unico (3), si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le s.p.a. (art. 2477, co. 5, c.c.). In ordine ai requisiti di professionalità, quando una previsione dello statuto preveda che la revisione legale possa essere esercitata dall’organo di controllo, si ritiene che il sindaco unico da nominare debba essere scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori, trovando applicazione in via analogica le previsioni di cui all’art. 2409-bis, co. 2, c.c.; nei casi in cui la revisione legale sia esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, si ritiene che il sindaco unico possa essere anche scelto tra i soggetti iscritti negli albi professionali dei commercialisti, degli avvocati e dei consulenti del lavoro, ovvero tra i professori universitari di ruolo. Con riferimento alla nomina di un supplente, si ritiene che lo statuto possa legittimamente prevederla. Una simile scelta consentirebbe la sostituzione immediata dell’unico sindaco che dovesse venir meno nel corso dell’incarico, garantendo dunque la continuità dello svolgimento della funzione di vigilanza. 1.2 Dichiarazione di trasparenza Principi I candidati sindaci forniscono all’assemblea dei soci adeguate informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Riferimenti normativi Artt. 2400, co. 4, 2409, 2487 c.c.; d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Criteri applicativi Il candidato sindaco, non oltre l’atto di nomina, rende noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti pr esso altre società. Ai fini di detta dichiarazione, sono da considerarsi incarichi rilevanti quelli riferiti a: incarichi relativi all’amministrazione di società di capitali, di persone e di cooperative, quali ad esempio quelli di: – amministratore; – componente del consiglio di amministrazione; – componente del consiglio di gestione; – liquidatore; – amministratore giudiziario; – curatore, nel caso in cui sia stato autorizzato l’esercizio dell’impresa; – commissario giudiziale o commissario straordinario; incarichi relativi al controllo societario, quali ad esempio: – sindaco effettivo; – componente del consiglio di sorveglianza; – componente del comitato per il controllo sulla gestione; – componente del comitato di sorveglianza; – revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco di società di revisione o altra per sona nell’ambito della società di revisione responsabile dell’incarico di revisione e del suo svolgimento, nonché della relazione di revisione emessa. La dichiarazione di trasparenza deve essere resa anche dai sindaci supplenti. È opportuno che la dichiarazione sia resa in forma scritta e prima dell’assemblea, al fine di agevolare lo svolgimento del processo decisionale, pur se la legge consente di utilizzare un lasso di tempo più ampio, vale a dire fino all’accettazione della carica. Nella dichiarazione sono elencate tutte le tipologie di incarico inerenti alle funzioni di amministrazione (di qui la indicazione anche degli incarichi assunti in società personali e della funzione di liquidatore) e di controllo svolte in altre società (quindi anche gli incarichi di revisione legale, ovvero la posizione ricoperta nella società di revisione legale). 1.3 Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi Principi Il procedimento di nomina dei sindaci deve essere improntato a principi di trasparenza. Il sindaco dedica allo svolgimento dell’incarico impegno e tempo adeguati. Al momento dell’accettazione dell’incarico e periodicamente nel corso dello stesso, il sindaco valuta attentamente l’impegno e il tempo richiesto per il diligente svolgimento dell’incarico. Riferimenti normativi Artt. 2400, 2449, 2477 c.c.; d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Criteri applicativi La nomina del collegio sindacale è effettuata per la prima volta nell’atto costitutivo e, successivamente, con delibera dell’assemblea ordinaria. Fanno eccezione: le s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, quando lo statuto riserva a questi ultimi la nomina di un numero di sindaci proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale; le società emittenti strumenti finanziari, quando lo statuto riserva la nomina di uno dei componenti del collegio sindacale ai possessori dei suddetti strumenti. La delibera assembleare di nomina deve essere comunicata dalla società al nominato; l’ accettazione di quest’ultimo, da formularsi per iscritto, deve essere iscritta, entro 30 giorni dalla delibera, nel registro delle imprese a cura degli amministratori. In caso di omissione dei previsti adempimenti pubblicitari da parte degli amministratori, i sindaci, anche individualmente, possono provvedere, in via sostitutiva, all’iscrizione della nomina e della cessa zione dei componenti del collegio sindacale. I sindaci, al momento di esprimere la formale accettazione della nomina, e quando ricorra no variazioni, devono: aver reso la dichiarazione di trasparenza di cui alla Norma 1.2. nel termine ivi previsto; aver verificato che: – non sussistano cause d’ineleggibilità, decadenza o incompatibilità anche secondo i principi e modalità previste nella Norma 1.4.; – la nomina sia conforme alle disposizioni dello statuto; – siano state osservate le disposizioni delle leggi speciali per quanto riguarda i requisiti richiesti nelle società operanti in particolari settori; aver valutato la propria capacità di svolgere adeguatamente il loro incarico. Quanto sopra si applica anche ai sindaci supplenti. Nella prima riunione del collegio sindacale, i sindaci danno atto della sussistenza in capo a ciascuno di essi dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto. I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data di assemblea convocata per l’ap provazione del bilancio (Cfr. Norma 1.6.). Cumulo degli incarichi La valutazione dell’impegno e del tempo richiesti dall’incarico deve tener conto dei seguenti fattori: ampiezza e complessità dell’incarico in relazione anche alla natura, alla dimensione, al settore di attività, all’assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società; composizione e funzioni del collegio sindacale (con particolare riferimento alla circostan za che il collegio sindacale svolga anche la funzione di revisione legale dei conti); dimensione, struttura e organizzazione di cui si avvale il sindaco (ad esempio, possibilità di utilizzo di dipendenti e ausiliari); specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale; eventuali altre attività di lavoro dipendente (anche a tempo parziale) e/o autonomo a carattere continuativo svolte dal sindaco; gli eventuali ulteriori incarichi detenuti dal professionista che possano compromettere un diligente svolgimento dell’incarico. Nel caso in cui il sindaco, effettuata tale valutazione, ritenga di non essere in grado di partecipare adeguatamente alle attività proprie dell’incarico, è opportuno che non lo accetti ovvero vi rinunci, salvo i casi in cui ritenga possibile adottare adeguate misure di salvaguardia. Data la particolare conformazione dell’incarico che prevede una concentrazione delle attività in alcuni periodi dell’anno, qualora il sindaco abbia assunto un numero di incarichi sindacali superiore a venti, è tenuto a implementare un’attività di autovalutazione periodica che consenta di accertare che il suddetto livello di impegno sia rispettato. Ai fini del cumulo degli incarichi, non si computano gli incarichi ricoperti in società sotto poste a liquidazione giudiziale ovvero ammesse al concordato ex art. 265, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Cfr. Norma 11.12). Commento Al momento dell’accettazione dell’incarico e successivamente nel corso del medesimo, oltre alla valutazione della propria indipendenza, il sindaco valuta le proprie capacità di svolgere diligentemente l’incarico in relazione, tra l’altro, alla dimensione e all’organizza zione del proprio studio, all’ampiezza di ciascun incarico di controllo, alla dimensione della società controllata e agli ulteriori incarichi di controllo svolti. Al fine di guidare il professionista nella valutazione della capacità di svolgere adeguata mente l’incarico, si è ritenuto di individuare una soglia al cumulo degli incarichi secondo il principio del “comply or explain”. Al superamento di tale soglia, quindi, il sindaco è tenuto a predisporre una comunicazione che dia evidenza al collegio sindacale degli elementi posti a base delle valutazioni effettuate al fine dell’espressione del giudizio sull’adeguatezza delle proprie capacità in ordine al diligente svolgimento dell’incarico. Il limite fissato quindi non è assoluto, ma individua un livello minimo il cui superamento comporta uno specifico onere di spiegazione e documentazione. Detta autovalutazione non potrà ovviamente non tenere conto dell’organizzazione di studio del sindaco, della possibilità di avvalersi di dipendenti e ausiliari, ex art. 2403-bis c.c. e se tale attività costituisca o meno il “core business” del professionista stesso. Occorre precisare che, all’atto di nomina, l’assemblea, fatta eccezione per le ipotesi in cui esista una previsione di statuto in tal senso, determina il compenso dei sindaci per l’intero periodo di durata dell’ufficio. La durata dell’incarico e la relativa retribuzione sono fissati e conseguentemente commisurati unicamente ai tre esercizi di riferimento. Il sindaco supplente effettua la valutazione di adeguatezza della capacità di svolgere l’in carico esclusivamente al momento dell’ingresso in carica quale sindaco effettivo. 1.4 Indipendenza Principi I sindaci devono svolgere l’incarico con obiettività e integrità e nell’assenza di interessi, di retti o indiretti, che ne compromettano l’indipendenza. Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire l’indipendenza del sindaco, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di vigilanza affidate al collegio sindacale. In generale, il requisito dell’indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti: il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell’espleta mento dell’incarico solo gli elementi rilevanti per l’esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo; la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo in formato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l’incarico in modo imparziale sia compromessa. Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l’obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso ed alla propria organizzazione di studio. Il sindaco sottopone a periodica verifica il rischio per l’indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze successive alla nomina. Gli elementi di valutazione dei rischi per l’indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al collegio. Il collegio sindacale prende atto dell’indipendenza dei propri componenti, valutando le in formazioni da questi comunicate. Il venir meno del requisito dell’indipendenza di un sindaco non determina il venir meno dell’obiettività del collegio. Riferimenti normativi Art. 2382, 2397, 2399 c.c.; Codice Deontologico della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile. Criteri applicativi Prima di accettare l’incarico e nel corso dello stesso, il sindaco verifica la sussistenza di una concreta minaccia per l’indipendenza del sindaco caso per caso e sulla base di una modalità di valutazione dei rischi che possano comprometterne l’integrità e l’obiettività. Una minaccia può ritenersi concreta quando sia fondata, attuale, non eventuale e si mani festa in modo stabile, non temporaneo e non occasionale. La natura collegiale dell’organo costituisce di per sé un adeguato presidio per l’osservanza della normativa, a fronte delle circostanze, isolate o temporanee, che potrebbero compromettere l’indipendenza di un sin daco, ma non del collegio. La compromissione dell’indipendenza del sindaco potrebbe derivare da: rischi derivanti dall’interesse personale: si verifica nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario (4) o di altro genere nella società o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa (5); rischi derivanti dall’auto-riesame: si verifica quando il sindaco si trova nelle situazioni in cui il sindaco svolge attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o di un giudizio da lui stesso espresso o da un altro soggetto dello studio o della società tra professionisti alla quale il professionista appartiene; rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte: tale situazione si verifica quando il sindaco assume nelle controversie la funzione di patrocinatore ovvero di consulente tecnico di parte a sostegno, o contro, la posizione della società o di altra società del gruppo; rischi derivanti dall’eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità: si verifica quando il sin daco è eccessivamente influenzabile dall’interesse della società soggetta alla sua vigilanza o di altra società del gruppo; rischi derivanti dalla intimidazione: si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza esercitata nei suoi confronti dalla società o da altra società del gruppo. Tali rischi, individuati in via esemplificativa, non esauriscono quelli potenziali per l’indipendenza e possono manifestarsi singolarmente o in concorso tra loro. Nell’effettuazione della valutazione dei rischi, il sindaco tiene conto: dei rapporti e delle relazioni da lui intrattenuti con la società o con altre società del gruppo e con i responsabili di rilievo di dette società; dei rapporti e delle relazioni intrattenuti con la società o con altre società del gruppo dagli altri soggetti appartenenti allo studio associato o alla società fra professionisti cui partecipa. In particolare, non rientrano nelle situazioni di incompatibilità quelle relative alla mera condivisione o ripartizione dei costi nello svolgimento dell’attività professionale. In presenza di situazioni che mettono a rischio l’indipendenza, il sindaco valuta la significatività delle stesse. Nel valutare la significatività dei rischi devono essere considerati gli elementi di natura sia qualitativa sia quantitativa. Il sindaco adotta, quindi, le misure correttive adeguate a fronteggiare il rischio per l’indipendenza. Tali misure possono, tra l’altro, includere: l’individuazione e il periodico monitoraggio di relazioni rilevanti intrattenute, direttamente e indirettamente, con la società o con altre società del gruppo dal sindaco stesso o da altro professionista appartenente allo stesso studio associato o alla stessa società tra professionisti; l’attività di adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per l’indipendenza con gli altri componenti dell’organo di controllo; la modifica, la limitazione o la cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società o con altre società del gruppo anche attraverso lo studio associato e la società tra professionisti di appartenenza; la periodica valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia delle misure correttive eventualmente adottate; nel caso di prestazioni occasionali di semplice esecuzione consentite a un componente del collegio sindacale (es. invii telematici delle dichiarazioni fiscali, di pratiche camerali, del bilancio) svolte direttamente nei confronti della società controllata o svolte attraverso lo studio associato o la società tra professionisti cui partecipa che possano com portare il rischio di auto riesame, fare in modo che l’attività di vigilanza sia esercitata dai componenti del collegio sindacale estranei a dette situazioni. Nel caso in cui il rischio per l’indipendenza sia eccessivamente significativo e non siano disponibili misure correttive, ovvero tali misure non siano applicabili o sufficienti a riportare il rischio a un livello accettabile, il sindaco non accetta l’incarico ovvero, se in corso, vi rinuncia. Obiettività e indipendenza La legge identifica positivamente alcuni dei rischi per l’obiettività e per l’indipendenza del sindaco. Ai sensi dell’art. 2399 c.c., il professionista non accetta l’incarico e, se eletto, vi rinuncia ali verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) è interdetto; b) è inabilitato; c) è fallito; d) è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi; e) è amministratore della società; f) è amministratore delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; g) è coniuge (6), unito civilmente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società; h) è coniuge (7), unito civilmente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sotto poste a comune controllo; i) è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. Le situazioni indicate da sub a) fino a sub h) individuano delle presunzioni assolute (juris et de jure) di ineleggibilità e decadenza. Al verificarsi di tali situazioni, la causa di ineleggibilità e di decadenza opera di diritto e non è oggetto di alcuna valutazione discrezionale, né estensiva. Ai fini dell’accettazione dell’incarico, inoltre, il professionista è tenuto a valutare attentamente i casi in cui la propria indipendenza risulti compromessa da un rapporto di stabile convivenza. Con riferimento alle situazioni riconducibili sub i), nel caso in cui ricorrano rapporti di lavoro dipendente con la società o con altre società del gruppo, l’indipendenza risulta certamente compromessa. Viceversa, in presenza di rapporti non continuativi di consulenza o prestazione d’opera re tribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza deve essere valutata caso per caso sulla base dell’analisi dei rischi per l’indipendenza. Nel valutare la significatività del rischio, interpretando l’analisi nel contesto della previsione normativa contenuta nell’art. 2399 c.c., devono essere considerati i seguenti fattori: la continuatività dei rapporti di consulenza o di prestazione d’opera retribuita resi dal sin daco a favore della società e di altre società del gruppo. La natura continuativa è deducibile dall’esistenza di un rapporto contrattuale di durata fra la società e il soggetto incaricato del controllo; in caso di attribuzione non occasionale di incarichi occorre verificare se, per la reiterazione e per la rilevanza degli stessi, il rapporto di consulenza o di prestazione d’opera possa qualificarsi come continuativo e, quindi, essere rilevante nella valutazione del rischio; la possibilità di un’interferenza tra attività di consulenza e funzione di controllo (c.d. auto- riesame); il difetto del requisito di indipendenza finanziaria, rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale. Il rischio di “dipendenza finanziaria” può sussistere concretamente quando i compensi percepiti dal professionista (o che egli prevede di per cepire) da una società o da altre società del gruppo e comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione allo studio associato o alla società tra profes sionisti a cui il professionista appartiene sono superiori a un determinato livello rispetto al totale dei compensi da lui percepiti e, quando, allo stesso tempo, il compenso percepito (o che si prevede di percepire) per l’attività di sindaco da una società o da altre società del gruppo non è preponderante sul totale dei compensi percepiti dalla società medesima (o da altre società del gruppo). In tal caso il sindaco potrebbe privilegiare il suo interesse per gli altri servizi compromettendo l’obiettività di giudizio. Il manifestarsi di tali situazioni non determina direttamente e inevitabilmente la compro missione dell’indipendenza, ma deve indurre il sindaco a ricercare tempestivamente un’ade guata misura correttiva che riduca i rischi a un livello accettabile. È opportuno che il sindaco unico, oltre all’assistenza e alla consulenza professionale continuativa, eviti tutte le consulenze di tipo occasionale che, per l’ammontare dei compensi percepiti, possano mettere a rischio la propria indipendenza svolte personalmente o trami te la propria struttura, non essendo ammissibili, in tali contesti, considerata la composizione monocratica dell’organo di controllo, misure correttive diverse dalle dimissioni. Incarichi sindacali di gruppo Al fine di accrescere l’efficacia dell’attività di controllo sulla società e la circolazione dell’in formazione si ritiene utile che nel collegio sindacale delle società controllate sia presente almeno un sindaco della società controllante. In tale situazione occorre comunque verificare la sussistenza del requisito dell’indipendenza in base alla valutazione prevista dalla presente Norma. Incarichi sindacali ai soci Il requisito di indipendenza del sindaco attiene alla sfera professionale del soggetto e pre scinde dalla sua eventuale qualità di socio. Al ricorrere di detta qualità occorre comunque verificare se il rapporto sociale e patrimoniale che lega il professionista alla società sia di rilevanza tale da compromettere l’indipendenza del sindaco in base alle valutazioni previste dalle presenti Norme. Pagamento del compenso I sindaci devono percepire un compenso che sia adeguato all’attività esercitata e commisurato all’impegno richiesto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’impresa (Cfr. Norma 1.5.). Qualora i compensi dovuti per l’attività di sindaco non siano pagati per un periodo significativo, la somma di quanto ancora dovuto dalla società potrebbe essere considerata una minaccia per l’indipendenza del sindaco stesso. In caso di prolungata e significativa inadempienza, è dunque opportuno che il sindaco valuti con attenzione l’eventuale rinnovo dell’incarico. Accertamento della lesione dell’indipendenza o della sussistenza di cause di ineleggibilità o decadenza Quando un componente del collegio sindacale ha notizia di una situazione che possa mettere a rischio l’obiettività e l’indipendenza propria o di un altro, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 2399 c.c., ne informa tempestivamente l’intero collegio. Qualora le informazioni fornite dall’interessato, a seguito di richiesta anche da parte di un solo componente, non siano tali da dimostrare l’accettabilità del rischio, il collegio sindacale chiede al sindaco la tempestiva adozione di adeguate misure correttive ovvero la rinuncia all’incarico. Nel caso in cui il sindaco non fornisca le informazioni richieste o la misura correttiva non sia efficacemente attuata, è opportuno che il collegio sindacale o ciascun sindaco, anche individualmente, comunichi, in forma scritta, la situazione riscontrata all’organo amministrativo, perché quest’ultimo adotti i provvedimenti necessari per la sostituzione del sindaco decaduto. In caso di inerzia dell’organo amministrativo, il collegio sindacale può considerare di convo care l’assemblea ai sensi dell’art. 2406, co. 2, c.c. Commento L’indipendenza è il requisito essenziale che consente ai sindaci di svolgere la funzione di vigilanza secondo principi di obiettività e di integrità. Spetta al sindaco valutare caso per caso la sussistenza di rapporti e relazioni di tipo eco nomico e finanziario intrattenuti con altri soggetti che pregiudichino o possano apparire idonee a pregiudicare la necessaria obiettività e integrità. Al fine di guidare il professionista nelle opportune valutazioni relative alla sussistenza delle condizioni soggettive per l’assunzione o il mantenimento dell’incarico, si è ritenuto di fornire allo stesso una metodologia oggettiva di identificazione e di valutazione dei rischi per l’in dipendenza del sindaco. Si è scelto, pertanto, di declinare il requisito dell’indipendenza mediante l’identificazione dei principali elementi di rischio che possano, singolarmente o in concorso tra loro, compro mettere l’effettiva capacità del sindaco di svolgere l’incarico con obiettività e imparzialità, ricollegabili essenzialmente all’esistenza di un interesse idoneo a influenzare le modalità concrete di svolgimento della funzione di vigilanza. Ciò spiega perché la metodologia indicata per la valutazione dell’indipendenza del sindaco si basi su un’analisi della sussistenza di rischi idonei a minacciarne l’obiettività, ma non richieda necessariamente la formalizzazione in apposita documentazione, dovendo invece trovare riscontro, non solo nelle misure correttive eventualmente adottate, ma soprattutto nelle modalità di concreto svolgimento dell’incarico sindacale. Tale approccio consente, altresì, di enunciare un criterio preciso e circostanziato, e quindi resistente alle eventuali successive verifiche, per l’interpretazione della “clausola generale” in tema di cause di ineleggibilità e decadenza del sindaco contenuta nell’art. 2399, lett. c), c.c. È importante sottolineare, in primo luogo, come le circostanze elencate nella lettera sub i) della presente Norma possono diventare rilevanti, al fine di configurare una causa di ine leggibilità e di decadenza, esclusivamente nel caso in cui esse «compromettano l’indipendenza». Tale inciso finale («che ne compromettano l’indipendenza») deve ritenersi, infatti, riferibile a tutte le cause di decadenza elencate sub i) e, conseguentemente, la valutazione della loro rilevanza potrà essere operata alla luce dell’incidenza che le situazioni delineate dal legislatore possono avere, in concreto, sull’obiettività dei soggetti interessati. In secondo luogo, occorre precisare che, ai fini della configurabilità di cause di ineleggibilità e decadenza, la legge fa riferimento alle sole ipotesi di coesistenza dell’incarico di sindaco con altri servizi resi a favore della società. In tal senso, si è ritenuto di identificare gli specifici fattori di rischio derivanti da rapporti patrimoniali, diretti e indiretti, del sindaco con la società o con altre società del gruppo, intrattenuti a qualsiasi titolo anche tramite l’appartenenza a uno stesso studio associato o a una stessa società fra professionisti. Al fine di dare alcune indicazioni operative che consentano di monitorare la sussistenza del requisito di indipendenza finanziaria, qualora nei confronti della società siano rese presta zioni ulteriori rispetto a quelle di sindaco, potrebbero essere utilizzati i criteri che si riporta no di seguito, fermo restando che il sindaco può, se lo ritiene, utilizzare parametri differenti e maggiormente stringenti. La tabella che si indica per un eventuale calcolo va utilizzata eseguendo la verifica prevista nella prima colonna e successivamente, se superata la soglia di rilevanza, quella prevista nella seconda colonna. (S+C) / (CT) Rapporto (S) / (S+C) RISCHIO DI DIPENDENZA FINANZIARIA >15% >1/2 NO >5% <=15% >1/2 NO <= 5% IRRILEVANTE NO Definizioni : (CT) Compensi totali del professionista comprendenti sia quelli individuali che quelli pro venienti dalla partecipazione a studio associato o a società tra professionisti. (S) Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per l’attività di sindaco. (C) Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per attività diversa da quella di sindaco comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipa zione a studio associato o a società tra professionisti. (S+C) Compensi totali del professionista sulla società o sul gruppo. Esempio Al fine di consentire un’immediata e corretta applicazione del modello riguardante la va lutazione dell’indipendenza finanziaria del sindaco, si fornisce la seguente esemplificazione numerica. (CT): 200 (S): 60 (C): 40 (formato da 10 per le prestazioni da lui direttamente rese e da 30 per consulenze prestate dallo studio associato o dalla società tra professionisti di appartenenza che ne percepisce 100 e alla quale lui partecipa nella misura del 30%) (S+C): 100 Applicando il modello proposto alla tabella suindicata i risultati sarebbero i seguenti: Prima colonna: (S+C) /CT = 100/200 = 50% I compensi superano il 15% dei compensi totali. Seconda colonna: S/(S+C) = 60/100 = 60% I compensi per l’attività di sindaco non superano i 2/3 dei compensi totali provenienti dalla società o dal gruppo. Nell’esempio, essendo superata la prima soglia, occorre verificare la seconda. In questo caso essa non viene rispettata e quindi il sindaco si troverebbe in una posizione di potenziale rischio di indipendenza finanziaria a fronte del quale deve mettere in atto adeguate misure di salvaguardia, ad esempio riducendo il valore delle attività diverse da quella di sindaco. 1.5 Retribuzione Principi Il sindaco, all’atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto sia idonea e proporzionata a remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali deve svolgere l’incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta, nonché conforme alle norme di legge, quando applicabili, che ne disciplinano la determinazione. Riferimenti normativi Art. 36 Cost.; art. 2233, 2402 c.c.; art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifica zioni dall’art. 1, co. 1, della l. 24 marzo 2012, n. 27; art. 29, d.m. 20 luglio 2012, n. 140; legge 4 dicembre 2017, n. 172; legge 21 aprile 2023, n. 49. Criteri applicativi Il compenso annuale dei sindaci, se non è stabilito nello statuto, è determinato dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. La delibera di nomina può prevedere modalità di adeguamento del compenso in caso di modifica delle attività previste dalla legge, dallo statuto o dalle autorità di vigilanza, ovvero in caso di significativa modifica delle risultanze contabili emergenti dal bilancio ordinario e/o del perimetro aziendale, anche in considerazione delle dimensioni, della complessità e del le altre caratteristiche della società, che dovrebbero trovare rispondenza nell’adeguatezza del compenso. Al momento dell’accettazione della nomina, il candidato sindaco valuta l’adeguatezza del compenso proposto tenendo in considerazione: l’ampiezza e la complessità dell’incarico; la dimensione anche economica della società (ad esempio, al volume dei componenti po sitivi di reddito e delle attività); la complessità dell’attività, il settore di attività, l’assetto organizzativo e le altre caratteristiche della società; le competenze professionali e l’esperienza richieste; l’applicabilità alla società delle norme di cui alla l. 49/2023. Qualora il sindaco cessi dall’incarico prima della scadenza, gli verrà riconosciuto un com penso proporzionato alla durata dell’incarico e adeguato alle attività svolte. In tale ultimo caso, il sindaco, previa comunicazione all’organo di amministrazione, farà per venire alla società la richiesta di compenso calcolata in relazione ai mesi di attività effettivamente espletata. Commento In aggiunta alle previsioni di cui all’art. 2402 c.c., per la determinazione della retribuzione spettante ai sindaci non può prescindersi da quelle dell’art. 2233 c.c. che, per orientamento costante della giurisprudenza, si pongono in posizione sovraordinata rispetto alle prime. Si precisa, a tal riguardo, che l’art. 2233 c.c. stabilisce che “in ogni caso”, vale a dire, sia quando il compenso è determinato dalle parti, sia quando il compenso sia deciso dal Giudice, la mi sura deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Con l’approvazione della l. 49/2023 (c.d. “equo compenso”) sono state introdotte norme volte a tutelare le attività professionali, tra cui ovviamente gli incarichi di sindaco, ogni qualvolta la controparte sia rappresentata da imprese bancarie e assicurative, nonché loro mandatarie, da imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico abbiano occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e da società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Rientrano nel campo di applicazione della normativa de quo an che le prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione o di società disciplinate dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. In estrema sintesi, il professionista deve convenire o preventivare con la controparte un compenso che sia giusto, equo e, in applicazione del disposto dell’art. 1 della legge 49/2023, proporzionato alla prestazione professionale richiesta e conforme a quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali8. Tale assunto è ribadito anche nel successivo art. 5 (al co. 5 della medesima legge n. 49/2023), norma che attribuisce agli ordini ed ai collegi professio nali la possibilità di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, di tale obbligo ovvero la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge n. 49/2023, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista. Considerata la ratio della più volte ri chiamata legge che è quella di evitare la sottoscrizione di incarichi o mandati professionali che prevedano compensi inferiori ai valori determinati in base ai criteri generali enunciati nella normativa e agli importi prestabiliti dai parametri (nel caso dei Commercialisti sono rappresentati dai parametri previsti dall’art. 29 d.m. n. 140/2022) sembrerebbe opportuno che, per gli incarichi conferiti a partire dal 20 maggio 2023 dalle società rientranti nel perimetro oggetto dell’intervento legislativo, i singoli Ordini territoriali adottino comporta menti improntati a ragionevolezza e buon senso nei confronti degli iscritti che, per ovviare alla richiesta di compensi che, a seguito della rigorosa applicazione dei parametri previsti nel d.m. n. 140/2012, risultino decisamente abnormi e quindi sproporzionati alla qualità e quantità del lavoro da svolgere, accettino importi inferiori rispetto a quelli risultanti da un corretto calcolo ma che comunque, rispettosi delle prescrizione di cui all’art. 1 e all’art. 3, co 1, della legge 49/2023, risultino proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Diversamente, è auspicabile che siano assunti provvedimenti disciplinari in presenza di com pensi pattuiti manifestamente sottosoglia e lesivi di una leale concorrenza professionale, come peraltro chiarito dalla normativa in materia. I sindaci maturano il compenso in proporzione alla durata dell’incarico svolto: di talché, in caso di cessazione anticipata rispetto alla scadenza naturale, il compenso verrà calcolato con riferimento ai mesi in cui l’ufficio è stato ricoperto e alle attività svolte. 1.6 Cessazione dall’ufficio Principi La legge assicura la continuità di funzionamento del collegio sindacale. Riferimenti normativi Artt. 2380, 2399, 2400, 2404, 2405, 2406, 2449, 2477, co. 3, c.c. Criteri applicativi Le cause di cessazione dei sindaci sono: la scadenza dell’incarico; la decadenza; la revoca da parte della società; la rinuncia; la variazione nel sistema di amministrazione e di controllo; il decesso. Altre cause di cessazione dei sindaci possono essere previste da norme di legge, statutarie o regolamentari. In caso di decadenza, revoca, rinuncia e decesso di un sindaco effettivo, i membri in carica ne danno tempestiva comunicazione ai sindaci supplenti. Scadenza dell’incarico Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci rimangono, dunque, in carica fino all’accettazione dei nuovi sindaci (c.d. prorogatio). In caso di inerzia degli amministratori, il collegio sindacale deve provvedere quanto prima alla convocazione dell’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2406 c.c., recante quale ordine del giorno: “Nomina dell’organo di controllo”. Nella s.r.l., qualora la società deliberi di modificare la clausola statutaria che prevedeva la composizione collegiale dell’organo, gli originari componenti del collegio sindacale restano in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato. Analogo principio trova applicazione nelle ipotesi in cui l’assemblea deliberi di nominare solo un soggetto incaricato della revisione legale. Decadenza Il sindaco decade nei casi in cui viene meno uno o più dei requisiti di professionalità e di eleggibilità previsti dalla legge e dallo statuto. Il sindaco decade altresì in caso di: assenza ingiustificata a due riunioni anche non consecutive del collegio nel corso del medesimo esercizio sociale; assenza ingiustificata alle assemblee dei soci, che non siano andate deserte; assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo. La decadenza ha effetto dal momento dell’accertamento della causa che la determina. Il collegio sindacale accerta periodicamente, almeno una volta all’anno, l’eventuale perdita dei requisiti di professionalità, previsti nell’art. 2397 c.c., ed eventuali situazioni di decadenza di cui all’art. 2399 c.c. verificatesi in capo a ciascun componente. La decadenza sanzionatoria è segnalata dal collegio sindacale all’assemblea dei soci. Revoca Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione che dispone la revoca del sindaco è di competenza dell’assemblea ordinaria. Fanno eccezione le s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, nelle quali i sindaci possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. La suddetta deliberazione deve essere approvata dal competente Tribunale, sentito il soggetto interessato. La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del Tribunale di approvazione della deliberazione diviene definitivo. Nella s.r.l., aderendo all’interpretazione della giurisprudenza e in forza del generale rinvio alle disposizioni sul collegio sindacale di s.p.a., la deliberazione di revoca assunta dall’assemblea deve essere approvata dal Tribunale, rendendosi opportuna una verifica circa l’as senza delle altre circostanze che impongono la presenza dell’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2477, co.2., c.c. Rinuncia Il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all’incarico (c.d. dimissioni volontarie). È opportuno che la rinuncia avvenga in forma scritta. La comunicazione dell’avvenuta rinuncia deve essere indirizzata – con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione, anche attraverso la conferma da parte dei destinatari – all’organo amministrativo e ai componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale. Nella comunicazione sono indicate le ragioni della rinuncia. La rinuncia del sindaco ha effetto immediato. Nel caso in cui le dimissioni riguardino più componenti del collegio, per stabilirne l’ordine di efficacia, farà fede il momento nel quale esse sono state ricevute dalla società. In caso di rinuncia: laddove sia possibile, il collegio sindacale è integrato mediante il subingresso di sindaci supplenti; laddove ciò non sia possibile o nei casi in cui il numero dei dimissionari sia superiore a quello dei supplenti, gli amministratori devono provvedere tempestivamente a convocare l’assemblea dei soci perché provveda a integrare il collegio. Tale circostanza non inficia l’effetto immediato della rinuncia. È ammissibile che nella rinuncia il sindaco indichi espressamente la data di efficacia della stessa. Con riferimento alla rinuncia del sindaco unico di s.r.l., subentra il sindaco supplente se pre visto dallo statuto. Diversamente, nel silenzio dello statuto, gli amministratori sono tenuti a convocare tempestivamente l’assemblea perché provveda alla nomina dell’organo di controllo. Variazione del sistema di amministrazione e controllo Nelle s.p.a., la variazione dal sistema di amministrazione tradizionale a quello dualistico o monistico determina la cessazione dell’organo di controllo. Salvo diversa deliberazione dell’assemblea straordinaria, la variazione del sistema ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo. Conservazione della documentazione Appare opportuno che nella fase antecedente alla cessazione dell’incarico ogni sindaco provveda ad avere copia della documentazione comprovante le modalità con cui il collegio ha svolto l’incarico. Tale documentazione riguarda: i verbali trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; i verbali del consiglio di amministrazione; i verbali dell’assemblea dei soci. Cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo Se la cessazione dell’obbligo di nomina interviene nel corso dell’incarico, l’organo di control lo rimane in carica fino alla naturale scadenza. Nelle società a responsabilità limitata, il venir meno per tre esercizi consecutivi del supera mento di uno dei limiti di cui all’art. 2477, co. 2, lett. c), determina la cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo. Quanto alla pubblicità della cessazione dell’ufficio, è dovere dei sindaci in carica accertare l’assolvimento dell’obbligo. In caso di inerzia degli amministratori, i sindaci sono legittimati a provvedere, anche individualmente. Al fine di evitare situazioni di incertezza, i sindaci in carica senza indugio danno comunica zione della cessazione al sindaco supplente in modo che quest’ultimo sia messo tempestivamente a conoscenza dell’incarico e quindi dell’assunzione delle relative funzioni. Assenza o incompletezza del collegio sindacale L’assenza del collegio sindacale, la mancata integrazione dello stesso da parte dall’assemblea ovvero la perdurante irregolarità della sua composizione configurano una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. Nelle s.r.l., in caso di assenza, di mancata integrazione dell’organo di controllo da parte dall’assemblea ovvero di perdurante irregolarità della sua composizione, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese (art. 2477, co. 5, c.c.). Commento Il termine di durata della carica è inderogabile. Esso è posto a tutela di valori di assoluta preminenza nel nostro sistema societario quali, per un verso, l’autonomia e l’indipendenza dell’organo di controllo rispetto agli amministratori e alla maggioranza dei soci, per altro verso, l’esigenza di continuità nell’esercizio delle sue funzioni. L’esigenza di continuità delle funzioni del collegio sindacale è accentuata dal principio della c.d. prorogatio per il quale i sindaci, nonostante la scadenza dell’incarico, rimangono in carica fino all’avvenuta sostituzione. Va evidenziato, tuttavia, che la regola della c.d. prorogatio è contemplata per la sola ipotesi di cessazione “programmata” dall’ufficio, vale a dire al ricorrere della scadenza dell’incarico. Viceversa, le ipotesi di cessazione connesse a eventi non prevedibili, quali la decadenza e la rinuncia all’incarico, hanno efficacia immediata e comportano la necessità di sostituire immediatamente il componente del collegio. Deve altresì osservarsi, da un lato, che la rinuncia va qualificata come atto unilaterale recettizio, destinato in quanto tale a produrre i propri effetti dal momento in cui viene ricevuto dal destinatario; dall’altro, che il diritto a porre termine ante tempus al rapporto con la società, riconosciuto al sindaco dalla disposizione di cui all’art. 2401 c.c., si inserisce nell’al veo dei criteri enunciati dal Codice civile a garanzia della libera disponibilità del recesso dall’incarico assunto, salva naturalmente la responsabilità del recedente per danni even tualmente causati. L’istituto della c.d. prorogatio assume carattere eccezionale e non suscettibile di applica zione analogica al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge e, pertanto, esso non è applicabile nelle ipotesi di dimissioni del sindaco (rinuncia). Ancorché la giurisprudenza di legittimità abbia statuito l’applicabilità in via analogica delle previsioni di cui all’art. 2385 c.c. nei casi in cui il numero dei sindaci dimissionari sia superiore rispetto al numero dei sindaci supplenti9, si ritiene che la forzata permanenza in carica del sindaco rinunziante potrebbe rappresentare non solo una indebita restrizione del proprio di ritto alle dimissioni, ma, altresì, un vulnus all’efficacia dell’attività di vigilanza che gli compete; la quale presuppone terzietà e indipendenza di azione e di giudizio, che non debbono essere compromesse da fattori esterni, come potrebbero essere proprio quelli che hanno motivato le dimissioni. In ogni caso, innanzi alle dimissioni del sindaco non sostituibile con un supplente (per antecedente cessazione di quest’ultimo o per completa intervenuta sostituzione dei sindaci effettivi già cessati con i supplenti), è dovere dell’organo amministrativo attivarsi affinché l’assemblea provveda all’immediata sostituzione dello stesso, anche al fine di prevenire il verificarsi della causa di scioglimento che potrebbe determinarsi in caso di perdurante in completezza dell’organo di controllo. Resta fermo che, alla luce delle incertezze manifestate da parte della giurisprudenza in or dine alla efficacia immediata della rinuncia, è opportuno che il sindaco cessato dalla carica verifichi che la società abbia provveduto ad annotare la cessazione dall’incarico presso il competente registro delle imprese. Decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, qualora l’organo di amministrazione non provveda a effettuare gli adempimenti pubblicitari, il sindaco cessato può sollecitare l’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio ex art. 2190 c.c., ai sensi dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n.24110, facendo pervenire presso il registro delle imprese la documentazione comprovante la cessazione dell’incarico. 1.7 Passaggio di consegne Principi Ai sindaci neonominati spetta il controllo sulla pregressa gestione solo nel caso in cui riscontrino, nel corso della programmata attività di vigilanza, palesi irregolarità. Riferimenti normativi Artt. 2403 e 2407 c.c. Criteri applicativi I sindaci chiamati a sostituire il collegio scaduto – al fine di scongiurare eventuali pregiudizi alla società e di poter procedere, al contempo, alla corretta esecuzione dell’incarico – devo no ricevere piena collaborazione sia a livello informativo, sia attraverso la messa a disposi zione di tutta la documentazione atta alla migliore comprensione circa l’esistenza dei rischi inerenti, ivi compresa la pronta consegna del libro dei verbali del collegio sindacale. In condizioni normali, l’attività di vigilanza non si estende a fatti anteriori all’assunzione dell’incarico, in quanto il principio dell’affidamento consente di confidare che il comporta mento del collegio sindacale scaduto (specie con riferimento all’ultimo bilancio approvato) sia stato conforme alle regole di diligenza, prudenza, perizia e professionalità richieste dal la natura dell’incarico. Tuttavia, qualora nell’esercizio dell’attività di vigilanza emergessero precedenti gravi irregolarità che comportino effetti anche sulla gestione attuale, compete ai sindaci subentranti l’obbligo di attivarsi immediatamente, segnalandone l’esistenza agli organi competenti, perché questi assumano i provvedimenti opportuni, ed esercitando, se del caso, tutti i consueti poteri di reazione previsti dalla legge, al fine di evitare che errori pregressi possano creare danni alla società e ai terzi creditori. Commento Il dovere di vigilanza che i sindaci di nuova nomina hanno sulla pregressa gestione non si estende ai fatti anteriori all’assunzione della carica. L’eventuale responsabilità potrà essere loro ascritta solo a condizione che le palesi e gravi irregolarità (qualora sussistenti) possano essere rilevate a posteriori con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico di sindaco. 1.8 Sostituzione Principi La sostituzione dei sindaci avviene nel rispetto della composizione del collegio sindacale prevista dalla legge e dallo statuto. Riferimenti normativi Artt. 2401 c.c. Criteri applicativi Con riferimento al collegio sindacale non incaricato della revisione legale, in caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco effettivo iscritto nel registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente che sia in possesso del medesimo requisito. Qualora più sindaci supplenti siano iscritti nel registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente più anziano. I sindaci subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea successiva al loro insediamento, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio nel rispetto della composizione del collegio sindacale previ sta dalla legge e dallo statuto. Qualora con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale, deve essere, senza indugio, convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione del medesimo. I nuovi nominati scadono insieme con i sindaci in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, salvo deroghe statutarie, dal più anziano dei sindaci effettivi che resta in carica fino alla prima assemblea successiva al suo insediamento. Commento Nelle s.r.l., in caso di nomina di un sindaco unico, al ricorrere di cause di cessazione anticipa ta dell’organo di controllo (morte, rinunzia o decadenza), fatta eccezione per quelle società che, conformemente a quanto disposto dallo statuto, abbiano provveduto alla nomina del sindaco (unico) supplente (Cfr. Norma 1.1., Commento), l’organo di amministrazione deve senza indugio attivarsi perché i soci provvedano al conferimento dell’incarico di controllo. In caso di inerzia, è possibile, altresì, ricorrere al meccanismo di nomina giudiziale previsto dall’art. 2477, co. 5, c.c. Note (1) La versione aggiornata delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate è stata pubblicata il mese di dicembre 2024. (2) Nella s.p.a., anche in forma cooperativa, non è mai ammessa la nomina dell’organo di controllo monocratico (id est: sindaco unico) e, laddove ciò avvenga, la carica non dovrà essere accettata. (3) Per completezza si ricorda che alla s.r.l. sono concesse tre possibilità: 1) nomina del solo organo di controllo con attribuzione della revisione legale; 2) nomina dell’organo di controllo e del revisore legale; 3) nomina del solo revisore legale. (4) Rientra in tale casistica la percezione di un compenso dalla società e/o dalle società del Gruppo di ammontare tale, rispetto ai compensi complessivamente percepiti per l’attività professionale del sindaco, da poter far ritenere ad un terzo che l’indipendenza possa essere compromessa. (5) Sul concetto di significatività si rinvia alla tabella riportata nel Commento. (6) È doveroso evidenziare come l’art. 2399 c.c. non sia stato coordinato con le previsioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 in ordine alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Tuttavia, si ritiene che nella valutazione da effettuare in ordine alla sussistenza di una causa di ineleggibilità non possa essere omessa quella in ordine alla sussistenza del rapporto derivante dall’ unione civile. Parrebbe opportuno che tali rapporti (di coniugio, parentela affinità, etc.) siano considerati anche relativamente alle relazioni intercorrenti con il direttore generale della società, quando allo stesso siano attribuiti poteri di rappresentanza. (7) Vedi nota precedente. (8) Cfr. art. 1, lett. b), legge 49/2023. (9) L’aspetto è stato affrontato, ex pluribus, da Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2019, n. 29719; Cass. Civ., sez., sez. I, 8 novembre 2019, n. 28983; Cass. Civ., Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9416, ove si è approdati a esiti differenti da quelli raggiunti dalla copiosa giurisprudenza di merito espressasi sulla c.d. prorogatio. (10) In tal senso, MISE, Circolare del 9 febbraio 2016, n. 3687/C. Funzioni di Sindaco 90 Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Bilancio | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Amministrativo Bilancio Bilancio e principi contabili Bilancio 11 agosto 2025 Bilancio di esercizio. Struttura obbligatoria del bilancio: OIC. N. 12. Attività immobilizzate nella normativa italiana. Titoli e partecipazioni. Patrimonio netto nel OIC. 28. Analisi delle aree critiche del bilancio. Rimanenze e lavori in corso su ordinazione. Fondi per rischi e oneri, TFR e debiti. Fondi per rischi e oneri, TFR e debiti. Classificazioni e contabilizzazione dei crediti. Inamministrazione 60 Prenota di Walter Pittini Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn

  • Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è La misura, istituita dall’articolo 13 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023 recante “ Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy ” con una dotazione finanziaria è di 3 milioni di euro , ha l’obiettivo di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, promuovendo la sostituzione di motori di propulsione endotermici alimentati da carburanti fossili con motori di propulsione ad alimentazione elettrica. Il decreto interministeriale 5 settembre 2024 , in attuazione dell’articolo 13 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023, disciplina i criteri, le modalità e le procedure di accesso e di erogazione delle agevolazioni, individua i soggetti beneficiari e il Soggetto gestore incaricato della gestione della misura e definisce, altresì, le spese ammissibili e le procedure relative ai controlli. Con decreto direttoriale 11 marzo 2025 sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione necessaria per presentare le richieste di contributo. 2. A chi si rivolge Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese proprietarie di unità da diporto utilizzate per la navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, per fini commerciali e per la nautica sociale. 3. Le risorse disponibili La dotazione finanziaria è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2024. 4. Spese ammissibili Le agevolazioni sono concesse per l’acquisto di motori ad alimentazione elettrica e per l’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto. Sono ammesse, nello specifico le spese riguardanti l’acquisto di motori elettrici di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, destinati alla propulsione delle seguenti unità da diporto: di tipo fuoribordo (FB), se predisposti per il posizionamento sulla poppa dell’unità; di tipo entrobordo (EB) ed entrofuoribordo (EFB); di tipo “POD” di propulsione. I predetti motori elettrici devono essere commercializzati in conformità agli standard e alle disposizioni normative individuate all’articolo 5 del decreto interministeriale 5 settembre 2024 . Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 5. Le agevolazioni Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nel limite dei seguenti importi: 2.000 euro per motori elettrici fuoribordo (FB) dotati di batteria integrata; 10.000 euro per: motori elettrici fuoribordo (FB) con batteria esterna; motori elettrici entrobordo (EB), entrofuoribordo (EFB) o POD di propulsione, dotati di batteria esterna. Per le persone fisiche, che possono presentare domanda di agevolazione per l’acquisto di massimo due dei motori sopra elencati, il contributo massimo erogabile è pari a 8.000 euro, mentre per le imprese, che possono presentare domanda per l’acquisto di più motori, il contributo massimo erogabile è pari a 50.000 euro Le agevolazioni di cui al presente decreto, rivolte alle imprese, sono concesse ai sensi del regolamento de minimis. 6. Le erogazioni Le agevolazioni concesse sono erogate dal Soggetto gestore, su richiesta dei soggetti beneficiari, in un’unica soluzione, successivamente alla integrale conclusione degli investimenti e al pagamento delle relative spese. 7. Termini e modalità di presentazione delle istanze I temini per la presentazione delle domande apriranno dalle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 maggio 2025. Le imprese potranno presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore ( www.invitalia.it ). 8. Normativa Decreto direttoriale 11 marzo 2025 Decreto interministeriale 5 settembre 2024 Legge 27 dicembre 2023, n. 206, art. 13 Legge sul Made in Italy Consulente Inimpresa Acquista 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • Città | PITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Città Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 4 maggio 2025 Le città sono centri per nuove idee, per il commercio, la cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro. Nel migliore dei casi le città hanno permesso alle persone di migliorare la loro condizione sociale ed economica.Tuttavia, persistono molte sfide per mantenere i centri urbani come luoghi di lavoro e prosperità, e che allo stesso tempo non danneggino il territorio e le risorse. Le sfide poste dall’ambiente urbano includono il traffico, la mancanza di fondi per fornire i servizi di base, la scarsità di alloggi adeguati, il degrado delle infrastrutture.Le sfide che le città affrontano possono essere vinte in modo da permettere loro di continuare a prosperare e crescere, migliorando l’utilizzo delle risorse e riducendo l’inquinamento e la povertà. Il futuro che vogliamo include città che offrano opportunità per tutti, con accesso ai servizi di base, all’energia, all’alloggio, ai trasporti e molto altro. Fatti e cifre • Oggi metà dell’umanità, vale a dire 3,5 miliardi di persone, vive in città• Entro il 2030, quasi il 60% della popolazione mondiale abiterà in aree urbane• Il 95% dell’espansione urbana nei prossimi decenni avverrà nei Paesi in via di sviluppo• Attualmente 828 milioni di persone vivono in baraccopoli, e il numero è in continuo aumento• Le città occupano solamente il 3 per cento della superficie terrestre, tuttavia sono responsabili del 60-80% del consumo energetico e del 75% delle emissioni di carbonio• La rapida urbanizzazione esercita pressione sulle forniture di acqua dolce, sulle fognature, sull’ambiente e sulla salute pubblica• L’alta densità delle città può portare efficienza e sviluppo tecnologico, riducendo il consumo di risorse e di energia. Traguardi 11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e riqualificare i quartieri poveri 11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani 11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile 11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo 11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite e diminuire in modo sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale causate da calamità, comprese quelle legate all’acqua, con particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili 11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti 11.7 Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili 11.a Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale 11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030 11.c Supportare i paesi meno sviluppati, anche con assistenza tecnica e finanziaria, nel costruire edifici sostenibili e resilienti utilizzando materiali locali Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • Rettifica Ateco 2025 | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Amministrativo Rettifica Ateco 2025 Ateco 2025: nasce il servizio Rettifica Ateco 2025 Rettifica Ateco 2025 11 agosto 2025 1. Introduzione 2. Le caratteristiche di ATECO 2025 3. La fase di ricodifica 4. Cambio dei codici ATECO nei dichiarativi 5. Accesso compilazione rettifica Consulente Inamministrazione 60 Prenota di Walter Pittini Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn

  • Fiscalità locale | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Consulenza Fiscalità locale L’imposta municipale propria - IMU è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. di Walter Pittini Fiscalità locale 11 maggio 2025 Disciplina del tributo L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019. L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) [art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019]. Presupposto Il presupposto dell’IMU [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019] è il possesso di: fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); aree fabbricabili; terreni agricoli. Abitazione principale Regime L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso). Definizione L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019]. Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo [art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019]. Assimilazioni Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie [art. 1, comma 741, lett. c), n. da 1) a 5), della legge n. 160 del 2019]: - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. A decorrere dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, invece, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Ferme restando le sopra indicate ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, che sono stabilite dalla legge e non possono essere in alcun modo modificate dal comune, quest’ultimo ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l’assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola di esse [art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), legge n. 160 del 2019]. In merito, si precisa che il comune ha esclusivamente la facoltà di introdurre o meno l’assimilazione dell’immobile posseduto da anziani o disabili e non può, quindi, qualora decida di prevederla, restringerne il campo di applicazione stabilendo requisiti ulteriori, come, ad esempio, quello secondo cui l’abitazione, oltre a non essere locata, non deve essere nemmeno occupata ad altro titolo (per maggiori chiarimenti si veda sul punto Telefisco 2020 - pdf ). Soggetti passivi L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019]: proprietario dell’immobile; titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile; genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice; concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020). Base imponibile L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato. Fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019] Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori: Tabella base imponibile Gruppo/categoria catastale Moltiplicatore A (tranne A/10) 160 A/10 80 B 140 C/1 55 C/2, C/6 e C/7 160 C/3, C/4 e C/5 140 D (tranne D/5) 65 D/5 80 Aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019] Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:- zona territoriale di ubicazione;- indice di edificabilità;- destinazione d'uso consentita;- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019]. Terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019] Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Aliquote La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge. A decorrere dall’anno 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU non deve essere più inviata al MEF ma deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica, disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell’Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024 – di elaborare e trasmettere il Prospetto, che forma parte integrante della delibera. Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella ( disponibile anche in formato - pdf pdf). Tabella aliquote IMU Fattispecie Norma di riferimento Aliquota stabilita dalla legge Aliquota minima che può essere stabilita dal comune Aliquota massima che può essere stabilita dal comune Ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019) Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 art. 1, c. 740, L. n. 160/2019 Esente Esente Esente non previsto Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200 art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 0,5%* 0 0,6%* 0,68% Fabbricati del gruppo catastale D art. 1, c. 753, L. n. 160/2019 0,86% (0,76% riservato allo Stato) 0,76% 1,06% 1,14% Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 0,1% (esenti dal 2022) 0 0,25% (esenti dal 2022) non previsto/esenti dal 2022 Fabbricati rurali strumentali art. 1, c. 750, L. n. 160/2019 0,1% 0 0,1% non previsto Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 0,86% 0 1,06% 1,14% Aree fabbricabili art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 0,86% 0 1,06% 1,14% Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, legge n. 160/2019) art. 1, c. 752, L. n. 160/2019 0,76% 0 1,06% non previsto Esenzioni Le ipotesi di esenzione dall’IMU [ art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019 ] sono: immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200; gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi [art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019]: terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1; terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Sono nuovamente assoggettati all’IMU, a decorrere dall’anno 2020, i fabbricati rurali ad uso strumentale, che erano stati, invece, esentati dall’imposta a decorrere dall’anno 2014. Sono esenti dall’IMU, a decorrere dall’anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce). I comuni, inoltre, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di prevedere l’esenzione dall’IMU in favore delle seguenti fattispecie: immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari [art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019]; esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi [art. 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019]. Agevolazioni Le principali ipotesi di agevolazione in materia di IMU riguardano le seguenti fattispecie: aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [ art. 1, comma 741, lett. d ), della legge n. 160 del 2019]. Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni: - esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1; - su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020 - pdf ); fabbricati di interesse storico o artistico [ art. 1, comma 747, lett. a), della legge n. 160 del 2019 ]. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili [ art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019 ] Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. abitazioni concesse in comodato [ art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019 ] Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: - il contratto di comodato sia registrato; - il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. abitazioni locate a canone concordato [art. 1, comma 760, della legge n. 160 del 2019 ] Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento. Versamenti modalità di computo [art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019] L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine: - il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero; - Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. rate di versamento [art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019] L’IMU deve essere versata in due rate. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Per l’anno 2020, la prima rata dell’imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 - pdf ). La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019]. Per il solo anno 2020 , le delibere utili per il calcolo del saldo dell’IMU possono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 31 gennaio 2021 [art. 1, comma 4-quinquies, del D. L. n. 125 del 2020, convertito dalla legge n. 159 del 2020]; conseguentemente, fermo restando il versamento del saldo dovuto entro il 16 dicembre 2020, l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati al 31 gennaio 2021 e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021 (per maggiori chiarimenti sul punto si vedano le risposte di chiarimento pubblicate in data 7 dicembre 2020 - pdf [art. 1, commi 4-sexies e 4-septies, del D. L. n. 125 del 2020, convertito dalla legge n. 159 del 2020]. È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento. A decorrere dall’anno 2021, e in ogni caso solo dopo l’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali il comune può diversificare le aliquote (eventualmente, quindi, anche a partire da un anno d’imposta successivo al 2021), il versamento della seconda rata deve essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dall’apposito prospetto informatizzato, che deve essere pubblicato, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, sul sito internet www.finanze.gov.it (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 - pdf ) [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019]. In caso di discordanza tra tale prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevarrà quanto stabilito nel prospetto [art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019]. Prima dell’adozione del decreto in questione, in ogni caso, stante l’assenza del prospetto informatizzato, il versamento dovrà continuare ad essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dal testo della delibera. modalità di versamento [art. 1, comma 765, della legge n. 160 del 2019] Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: - modello F24; - bollettino di conto corrente postale con esso compatibile. A seguito dell’adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il versamento potrà essere effettuato anche utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA). Dichiarazione L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [ art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 ]. Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020 solo per i casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019 (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020) - pdf . La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Regolamenti e aliquote: adempimenti da parte dei comuni A decorrere dall’anno 2025, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale tramite la quale – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell’Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024 – i comuni elaborano il Prospetto delle aliquote dell’IMU (Prospetto), che forma parte integrante della delibera stessa. Successivamente, il Prospetto deve essere: approvato, da parte del competente organo, entro il termine previsto per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), che può essere differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell’interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006]; trasmesso al MEF, attraverso la medesima applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale. La delibera approvativa del Prospetto non deve, pertanto, essere inviata al MEF – come avvenuto, invece, in virtù di quanto previsto dall’art. 13, commi 15 e 15- bis , del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, sino all’anno d’imposta 2024 per le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU, vale a dire tramite l’inserimento del testo della stessa nel Portale del federalismo fiscale – ma ne devono essere soltanto riportati gli estremi nell’apposita schermata, in fase di trasmissione del Prospetto nell’applicazione informatica disponibile nel predetto Portale. Si evidenzia che, ai sensi di quanto espressamente stabilito dall’art. 1, comma 767, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e al terzo periodo dello stesso comma 767, in mancanza di un Prospetto adottato secondo le suindicate modalità stabilite dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicato nel termine previsto dal successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate. Al pari delle delibere approvative del Prospetto, anche quelle dei regolamenti di disciplina dell’imposta devono essere adottate dai comuni entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto dal citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al fine di acquisire efficacia, i Prospetti e le delibere approvative dei regolamenti devono, poi, essere pubblicati sul presente sito internet. In particolare, essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019] . Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, detti documenti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019] . La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica tramite il Portale del federalismo fiscale e non saranno, pertanto, pubblicati, sul presente sito internet, documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC. In merito all’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, si precisa che: l’ente locale deve essere munito della relativa abilitazione al Portale, e, in particolare, al servizio “Gestione IMU”, secondo le modalità riportate alla voce “Come abilitarsi” presente nella pagina iniziale del Portale del federalismo fiscale; nell’ambito del servizio “Gestione IMU”, i regolamenti e la relativa delibera approvativa devono essere inseriti nella sezione “Gestione atti”, mentre l’elaborazione e la successiva trasmissione del Prospetto delle aliquote deve essere effettuata all’interno della sezione “Gestione prospetti”, per cui è possibile consultare le “ Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU - pdf ” disponibili anche all’interno dell’applicazione tramite l’icona informativa; il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell’atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011] . L’obbligo di trasmettere gli atti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 - pdf , deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022. Detto obbligo non involge, peraltro, il Prospetto delle aliquote in quanto il medesimo viene elaborato direttamente tramite l’applicazione informatica. Si rende disponibile una guida operativa volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità. Indicazioni - pdf Guida - pdf Si evidenzia, inoltre, che non devono essere trasmessi al MEF, e non vengono, quindi, pubblicati sul presente sito internet, i seguenti atti (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 - pdf ): la deliberazione di nomina del funzionario responsabile dell’imposta; i meri atti endoprocedimentali, con i quali non viene espressa la volontà definitiva dell’ente, come le mere proposte di determinazione delle aliquote dirette al Consiglio comunale; la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, che, avendo natura di atto ricognitivo delle aliquote già adottate per l’anno di riferimento e non costituendo manifestazione di volontà in ordine alle stesse, non può essere considerata quale atto di determinazione delle aliquote; le deliberazioni adottate per un anno d’imposta precedente a quello di riferimento che risultino già pubblicate sul presente sito internet. Per informazioni relative alla disciplina in materia di adozione e pubblicazione delle delibere e dei regolamenti, e dei relativi termini, rivolgersi a: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, tel. 06/93836424, PEC df.dltff@pce.finanze.it . Regolamenti e aliquote In questa sezione sono pubblicati i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote concernenti l’IMU, l’IMI (Provincia di Bolzano) e l’IMIS (Provincia Autonoma di Trento), che i comuni trasmettono al Dipartimento delle finanze mediante il Portale del federalismo fiscale. Si ricorda che la pubblicazione sul presente sito costituisce condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019] . In particolare, tali atti acquistano efficacia per l’anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente. Non devono, pertanto, essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28 ottobre di ciascun anno (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale). Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica (dal 2014) Con il seguente motore di ricerca (comprendente anche gli atti relativi alla TARI e alla TASI, quest’ultima abolita dalla legge di bilancio 2020) è possibile visualizzare, per ogni anno, i testi dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle aliquote IMU per singolo comune o per area geografica. Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica: apre una nuova finestra Visualizzazione degli elenchi generali (dal 2014) Gli elenchi generali, che si aggiornano quotidianamente in automatico, riportano, per singola annualità, gli estremi degli atti adottati da tutti i comuni in materia di IMU, TARI e TASI (abolita dalla legge di bilancio 2020). I file pdf contenenti i testi di tali atti sono poi resi disponibili in raccolte per regione. Elenchi generali aggiornati quotidianamente Regolamenti e delibere 2012 e 2013 I regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU relativi agli anni 2012 e 2013 possono essere consultati al link Elenchi generali aggiornati quotidianamente In questa pagina sono riportati, separatamente per regolamenti e delibere di determinazione delle aliquote o tariffe, gli elenchi generali relativi a ciascuna annualità, che si aggiornano in automatico in base alle pubblicazioni effettuate quotidianamente. Gli elenchi generali sono in formato CSV e riportano i seguenti dati: codice catastale, denominazione del comune, numero e data della delibera, data di pubblicazione della stessa, provincia, regione, nome del file contenente l’atto (il cui testo in formato pdf è disponibile nella raccolta per regione) e indicazione del tributo o dei tributi cui il medesimo si riferisce. Visualizza elenchi generali 2024 Visualizza elenchi generali 2023 Visualizza elenchi generali 2022 Visualizza elenchi generali 2021 Visualizza elenchi generali 2020 Visualizza elenchi generali 2019 Visualizza elenchi generali 2018 Visualizza elenchi generali 2017 Visualizza elenchi generali 2016 Visualizza elenchi generali 2015 Visualizza elenchi generali 2014 Calcolo IMU 2025 Consulente fiscale 60 Prenota @ Riproduzione riservata Commenti 1 giugno 2025 Previous Next

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    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa ZES Unica [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! 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