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- Successione | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Successione In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione di successione". di Walter Pittini 15 aprile 2025 Che cos'è Attenzione: Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 ha introdotto diverse modifiche al Testo unico delle Successioni e Donazioni, tra cui il principio dell’autoliquidazione dell’imposta di successione per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025. In base a questo principio l’imposta di successione deve essere liquidata dai soggetti obbligati al suo pagamento in base ai dati indicati nella dichiarazione. Pertanto, per aiutare i contribuenti nel calcolo dell’imposta da indicare nel nuovo modello dichiarativo, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia il 13 febbraio 2025, nella pagina “Come pagare le imposte” vengono messi a disposizione uno specifico foglio di calcolo e una guida al suo utilizzo. La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente: - tramite i servizi telematici - tramite un intermediario abilitato o - presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate. Per il nuovo servizio Dichiarazione di successione web consulta la relativa area tematica Chi deve presentare la dichiarazione di successione Devono presentare la dichiarazione di successione: gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali; i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari; gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta; gli amministratori dell’eredità; i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari; i trustee . Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola. Contribuenti esonerati Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto ha un valore non superiore a 100.000 euro non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie. Attenzione : Chi ha presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non deve presentare la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria). Saranno gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Come presentare la dichiarazione La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’ applicativo Successioni web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, al quali si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto software denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC. Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di visionare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina. La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF) o direttamente dal contribuente presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta). Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo). Casi particolari I residenti all’estero possono presentare in via eccezionale il modello cartaceo , in caso di impedimenti alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale. Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma . Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il Modello 4 - pdf . Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l’ufficio territoriale competente è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione. Se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia. Come pagare le imposte Se si eredita un immobile , prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte ipotecaria catastale di bollo la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso si richiesta dell’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione. Imposta di successione: aliquote e franchigie In applicazione della riforma fiscale sulle imposte indirette (Dlgs 139/2024), l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità: Per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025 è il contribuente a dover autoliquidare l’imposta in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF) Gli utenti che usano la procedura web per la compilazione della dichiarazione possono consultare la Guida al calcolo dell’imposta di successione per Dichiarazione web - pdf e utilizzare il foglio di calcolo Autoliquidazione imposta di successione – Dichiarazione web - xls , per determinare l’imposta di successione. Coloro che intendono utilizzare il software stand alone, per compilare la dichiarazione, hanno a disposizione la Guida al calcolo dell’imposta di successione - pdf e il foglio di calcolo Autoliquidazione imposta di successione - xls Per le successioni aperte prima del 01/01/2025 , l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione. Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall’articolo 7, comma 1, D.Lgs 346/1990 . Nello specifico: 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia. Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, ossia l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare (articolo 7, comma 2, Dlgs 346/1990). Come versare l’imposta di successione L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate. Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo: Per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo; Per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo. In caso di trust testamentario , l’imposta di successione è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali, tuttavia il trustee può optare, in dichiarazione, per il versamento anticipato dell’imposta indipendentemente dalla data di apertura della successione ; in tal caso potrà fruire delle differenti modalità di pagamento (entro 90 giorni dal termine previsto dalla norma per la presentazione della dichiarazione ovvero rateizzando l’importo dovuto al netto dell’acconto). Il pagamento, contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione, delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente, aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a, intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Per questo motivo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice IBAN del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente. Se la dichiarazione è presentata all ’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione anche tramite modello F24 , indicando i relativi codici tributo . Se il pagamento avviene con addebito sul conto corrente, è necessario compilare l’apposito modello - pdf da consegnare all’ufficio. Dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate invia all’erede un avviso di liquidazione con l’indicazione dell’imposta di successione. Per le successioni aperte prima del 01/01/2025 l’imposta continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione ed il suo pagamento deve essere effettuato, tramite F24 entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora. Anche per tali successioni è possibile fruire della rateazione dell’imposta dovuta, laddove l’importo da rateizzare (al netto dell’acconto) non sia inferiore a 1.000 euro. Si precisa che almeno il 20% dell’dell’imposta dovuta deve essere versato, a titolo d’acconto, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione; la parte restante viene versata in 8 rate trimestrali (12 rate per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale. Le rate devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Non comporta la decadenza dalla rateazione il “lieve inadempimento”, ossia: l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro il tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni. Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione. Modelli e istruzioni Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentato in via telematica. La presentazione cartacea del modello conforme a quello approvato è consentita in via eccezionale ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Attenzione : si dovrà continuare a utilizzare il modello 4 per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello. Modello e istruzioni per la compilazione aggiornati dal Provvedimento del 13 febbraio 2025 Modello - pdf Istruzioni per la compilazione - Fascicolo 1 - pdf Istruzioni per la compilazione - Fascicolo 2 - pdf Modello 4 Modulo 04 - Dichiarazione di successione - pdf Modelli e istruzioni versioni precedenti Scadenza: entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Bilancio | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Amministrativo Bilancio Bilancio e principi contabili Bilancio 11 agosto 2025 Bilancio di esercizio. Struttura obbligatoria del bilancio: OIC. N. 12. Attività immobilizzate nella normativa italiana. Titoli e partecipazioni. Patrimonio netto nel OIC. 28. Analisi delle aree critiche del bilancio. Rimanenze e lavori in corso su ordinazione. Fondi per rischi e oneri, TFR e debiti. Fondi per rischi e oneri, TFR e debiti. Classificazioni e contabilizzazione dei crediti. Inamministrazione 60 Prenota di Walter Pittini Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn
- Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è La misura, istituita dall’articolo 13 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023 recante “ Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy ” con una dotazione finanziaria è di 3 milioni di euro , ha l’obiettivo di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, promuovendo la sostituzione di motori di propulsione endotermici alimentati da carburanti fossili con motori di propulsione ad alimentazione elettrica. Il decreto interministeriale 5 settembre 2024 , in attuazione dell’articolo 13 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023, disciplina i criteri, le modalità e le procedure di accesso e di erogazione delle agevolazioni, individua i soggetti beneficiari e il Soggetto gestore incaricato della gestione della misura e definisce, altresì, le spese ammissibili e le procedure relative ai controlli. Con decreto direttoriale 11 marzo 2025 sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione necessaria per presentare le richieste di contributo. 2. A chi si rivolge Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese proprietarie di unità da diporto utilizzate per la navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, per fini commerciali e per la nautica sociale. 3. Le risorse disponibili La dotazione finanziaria è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2024. 4. Spese ammissibili Le agevolazioni sono concesse per l’acquisto di motori ad alimentazione elettrica e per l’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto. Sono ammesse, nello specifico le spese riguardanti l’acquisto di motori elettrici di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, destinati alla propulsione delle seguenti unità da diporto: di tipo fuoribordo (FB), se predisposti per il posizionamento sulla poppa dell’unità; di tipo entrobordo (EB) ed entrofuoribordo (EFB); di tipo “POD” di propulsione. I predetti motori elettrici devono essere commercializzati in conformità agli standard e alle disposizioni normative individuate all’articolo 5 del decreto interministeriale 5 settembre 2024 . Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 5. Le agevolazioni Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nel limite dei seguenti importi: 2.000 euro per motori elettrici fuoribordo (FB) dotati di batteria integrata; 10.000 euro per: motori elettrici fuoribordo (FB) con batteria esterna; motori elettrici entrobordo (EB), entrofuoribordo (EFB) o POD di propulsione, dotati di batteria esterna. Per le persone fisiche, che possono presentare domanda di agevolazione per l’acquisto di massimo due dei motori sopra elencati, il contributo massimo erogabile è pari a 8.000 euro, mentre per le imprese, che possono presentare domanda per l’acquisto di più motori, il contributo massimo erogabile è pari a 50.000 euro Le agevolazioni di cui al presente decreto, rivolte alle imprese, sono concesse ai sensi del regolamento de minimis. 6. Le erogazioni Le agevolazioni concesse sono erogate dal Soggetto gestore, su richiesta dei soggetti beneficiari, in un’unica soluzione, successivamente alla integrale conclusione degli investimenti e al pagamento delle relative spese. 7. Termini e modalità di presentazione delle istanze I temini per la presentazione delle domande apriranno dalle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 maggio 2025. Le imprese potranno presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore ( www.invitalia.it ). 8. Normativa Decreto direttoriale 11 marzo 2025 Decreto interministeriale 5 settembre 2024 Legge 27 dicembre 2023, n. 206, art. 13 Legge sul Made in Italy Consulente Inimpresa Acquista 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Città | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Città Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 4 maggio 2025 Le città sono centri per nuove idee, per il commercio, la cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro. Nel migliore dei casi le città hanno permesso alle persone di migliorare la loro condizione sociale ed economica.Tuttavia, persistono molte sfide per mantenere i centri urbani come luoghi di lavoro e prosperità, e che allo stesso tempo non danneggino il territorio e le risorse. Le sfide poste dall’ambiente urbano includono il traffico, la mancanza di fondi per fornire i servizi di base, la scarsità di alloggi adeguati, il degrado delle infrastrutture.Le sfide che le città affrontano possono essere vinte in modo da permettere loro di continuare a prosperare e crescere, migliorando l’utilizzo delle risorse e riducendo l’inquinamento e la povertà. Il futuro che vogliamo include città che offrano opportunità per tutti, con accesso ai servizi di base, all’energia, all’alloggio, ai trasporti e molto altro. Fatti e cifre • Oggi metà dell’umanità, vale a dire 3,5 miliardi di persone, vive in città• Entro il 2030, quasi il 60% della popolazione mondiale abiterà in aree urbane• Il 95% dell’espansione urbana nei prossimi decenni avverrà nei Paesi in via di sviluppo• Attualmente 828 milioni di persone vivono in baraccopoli, e il numero è in continuo aumento• Le città occupano solamente il 3 per cento della superficie terrestre, tuttavia sono responsabili del 60-80% del consumo energetico e del 75% delle emissioni di carbonio• La rapida urbanizzazione esercita pressione sulle forniture di acqua dolce, sulle fognature, sull’ambiente e sulla salute pubblica• L’alta densità delle città può portare efficienza e sviluppo tecnologico, riducendo il consumo di risorse e di energia. Traguardi 11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e riqualificare i quartieri poveri 11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani 11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile 11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo 11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite e diminuire in modo sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale causate da calamità, comprese quelle legate all’acqua, con particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili 11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti 11.7 Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili 11.a Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale 11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030 11.c Supportare i paesi meno sviluppati, anche con assistenza tecnica e finanziaria, nel costruire edifici sostenibili e resilienti utilizzando materiali locali Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Rettifica Ateco 2025 | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Amministrativo Rettifica Ateco 2025 Ateco 2025: nasce il servizio Rettifica Ateco 2025 Rettifica Ateco 2025 11 agosto 2025 1. Introduzione 2. Le caratteristiche di ATECO 2025 3. La fase di ricodifica 4. Cambio dei codici ATECO nei dichiarativi 5. Accesso compilazione rettifica Consulente Inamministrazione 60 Prenota di Walter Pittini Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn
- Fiscalità locale | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Consulenza Fiscalità locale L’imposta municipale propria - IMU è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. di Walter Pittini Fiscalità locale 11 maggio 2025 Disciplina del tributo L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019. L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) [art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019]. Presupposto Il presupposto dell’IMU [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019] è il possesso di: fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); aree fabbricabili; terreni agricoli. Abitazione principale Regime L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso). Definizione L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019]. Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo [art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019]. Assimilazioni Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie [art. 1, comma 741, lett. c), n. da 1) a 5), della legge n. 160 del 2019]: - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. A decorrere dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, invece, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Ferme restando le sopra indicate ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, che sono stabilite dalla legge e non possono essere in alcun modo modificate dal comune, quest’ultimo ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l’assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola di esse [art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), legge n. 160 del 2019]. In merito, si precisa che il comune ha esclusivamente la facoltà di introdurre o meno l’assimilazione dell’immobile posseduto da anziani o disabili e non può, quindi, qualora decida di prevederla, restringerne il campo di applicazione stabilendo requisiti ulteriori, come, ad esempio, quello secondo cui l’abitazione, oltre a non essere locata, non deve essere nemmeno occupata ad altro titolo (per maggiori chiarimenti si veda sul punto Telefisco 2020 - pdf ). Soggetti passivi L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019]: proprietario dell’immobile; titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile; genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice; concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020). Base imponibile L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato. Fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019] Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori: Tabella base imponibile Gruppo/categoria catastale Moltiplicatore A (tranne A/10) 160 A/10 80 B 140 C/1 55 C/2, C/6 e C/7 160 C/3, C/4 e C/5 140 D (tranne D/5) 65 D/5 80 Aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019] Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:- zona territoriale di ubicazione;- indice di edificabilità;- destinazione d'uso consentita;- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019]. Terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019] Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Aliquote La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge. A decorrere dall’anno 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU non deve essere più inviata al MEF ma deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica, disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell’Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024 – di elaborare e trasmettere il Prospetto, che forma parte integrante della delibera. Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella ( disponibile anche in formato - pdf pdf). Tabella aliquote IMU Fattispecie Norma di riferimento Aliquota stabilita dalla legge Aliquota minima che può essere stabilita dal comune Aliquota massima che può essere stabilita dal comune Ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019) Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 art. 1, c. 740, L. n. 160/2019 Esente Esente Esente non previsto Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200 art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 0,5%* 0 0,6%* 0,68% Fabbricati del gruppo catastale D art. 1, c. 753, L. n. 160/2019 0,86% (0,76% riservato allo Stato) 0,76% 1,06% 1,14% Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 0,1% (esenti dal 2022) 0 0,25% (esenti dal 2022) non previsto/esenti dal 2022 Fabbricati rurali strumentali art. 1, c. 750, L. n. 160/2019 0,1% 0 0,1% non previsto Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 0,86% 0 1,06% 1,14% Aree fabbricabili art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 0,86% 0 1,06% 1,14% Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, legge n. 160/2019) art. 1, c. 752, L. n. 160/2019 0,76% 0 1,06% non previsto Esenzioni Le ipotesi di esenzione dall’IMU [ art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019 ] sono: immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200; gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi [art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019]: terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1; terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Sono nuovamente assoggettati all’IMU, a decorrere dall’anno 2020, i fabbricati rurali ad uso strumentale, che erano stati, invece, esentati dall’imposta a decorrere dall’anno 2014. Sono esenti dall’IMU, a decorrere dall’anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce). I comuni, inoltre, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di prevedere l’esenzione dall’IMU in favore delle seguenti fattispecie: immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari [art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019]; esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi [art. 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019]. Agevolazioni Le principali ipotesi di agevolazione in materia di IMU riguardano le seguenti fattispecie: aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [ art. 1, comma 741, lett. d ), della legge n. 160 del 2019]. Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni: - esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1; - su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020 - pdf ); fabbricati di interesse storico o artistico [ art. 1, comma 747, lett. a), della legge n. 160 del 2019 ]. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili [ art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019 ] Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. abitazioni concesse in comodato [ art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019 ] Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: - il contratto di comodato sia registrato; - il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. abitazioni locate a canone concordato [art. 1, comma 760, della legge n. 160 del 2019 ] Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento. Versamenti modalità di computo [art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019] L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine: - il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero; - Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. rate di versamento [art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019] L’IMU deve essere versata in due rate. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Per l’anno 2020, la prima rata dell’imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 - pdf ). La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019]. Per il solo anno 2020 , le delibere utili per il calcolo del saldo dell’IMU possono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 31 gennaio 2021 [art. 1, comma 4-quinquies, del D. L. n. 125 del 2020, convertito dalla legge n. 159 del 2020]; conseguentemente, fermo restando il versamento del saldo dovuto entro il 16 dicembre 2020, l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati al 31 gennaio 2021 e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021 (per maggiori chiarimenti sul punto si vedano le risposte di chiarimento pubblicate in data 7 dicembre 2020 - pdf [art. 1, commi 4-sexies e 4-septies, del D. L. n. 125 del 2020, convertito dalla legge n. 159 del 2020]. È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento. A decorrere dall’anno 2021, e in ogni caso solo dopo l’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali il comune può diversificare le aliquote (eventualmente, quindi, anche a partire da un anno d’imposta successivo al 2021), il versamento della seconda rata deve essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dall’apposito prospetto informatizzato, che deve essere pubblicato, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, sul sito internet www.finanze.gov.it (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 - pdf ) [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019]. In caso di discordanza tra tale prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevarrà quanto stabilito nel prospetto [art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019]. Prima dell’adozione del decreto in questione, in ogni caso, stante l’assenza del prospetto informatizzato, il versamento dovrà continuare ad essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dal testo della delibera. modalità di versamento [art. 1, comma 765, della legge n. 160 del 2019] Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: - modello F24; - bollettino di conto corrente postale con esso compatibile. A seguito dell’adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il versamento potrà essere effettuato anche utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA). Dichiarazione L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [ art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 ]. Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020 solo per i casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019 (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020) - pdf . La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Regolamenti e aliquote: adempimenti da parte dei comuni A decorrere dall’anno 2025, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale tramite la quale – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell’Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024 – i comuni elaborano il Prospetto delle aliquote dell’IMU (Prospetto), che forma parte integrante della delibera stessa. Successivamente, il Prospetto deve essere: approvato, da parte del competente organo, entro il termine previsto per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), che può essere differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell’interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006]; trasmesso al MEF, attraverso la medesima applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale. La delibera approvativa del Prospetto non deve, pertanto, essere inviata al MEF – come avvenuto, invece, in virtù di quanto previsto dall’art. 13, commi 15 e 15- bis , del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, sino all’anno d’imposta 2024 per le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU, vale a dire tramite l’inserimento del testo della stessa nel Portale del federalismo fiscale – ma ne devono essere soltanto riportati gli estremi nell’apposita schermata, in fase di trasmissione del Prospetto nell’applicazione informatica disponibile nel predetto Portale. Si evidenzia che, ai sensi di quanto espressamente stabilito dall’art. 1, comma 767, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e al terzo periodo dello stesso comma 767, in mancanza di un Prospetto adottato secondo le suindicate modalità stabilite dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicato nel termine previsto dal successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate. Al pari delle delibere approvative del Prospetto, anche quelle dei regolamenti di disciplina dell’imposta devono essere adottate dai comuni entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto dal citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al fine di acquisire efficacia, i Prospetti e le delibere approvative dei regolamenti devono, poi, essere pubblicati sul presente sito internet. In particolare, essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019] . Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, detti documenti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019] . La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica tramite il Portale del federalismo fiscale e non saranno, pertanto, pubblicati, sul presente sito internet, documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC. In merito all’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, si precisa che: l’ente locale deve essere munito della relativa abilitazione al Portale, e, in particolare, al servizio “Gestione IMU”, secondo le modalità riportate alla voce “Come abilitarsi” presente nella pagina iniziale del Portale del federalismo fiscale; nell’ambito del servizio “Gestione IMU”, i regolamenti e la relativa delibera approvativa devono essere inseriti nella sezione “Gestione atti”, mentre l’elaborazione e la successiva trasmissione del Prospetto delle aliquote deve essere effettuata all’interno della sezione “Gestione prospetti”, per cui è possibile consultare le “ Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU - pdf ” disponibili anche all’interno dell’applicazione tramite l’icona informativa; il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell’atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011] . L’obbligo di trasmettere gli atti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 - pdf , deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022. Detto obbligo non involge, peraltro, il Prospetto delle aliquote in quanto il medesimo viene elaborato direttamente tramite l’applicazione informatica. Si rende disponibile una guida operativa volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità. Indicazioni - pdf Guida - pdf Si evidenzia, inoltre, che non devono essere trasmessi al MEF, e non vengono, quindi, pubblicati sul presente sito internet, i seguenti atti (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 - pdf ): la deliberazione di nomina del funzionario responsabile dell’imposta; i meri atti endoprocedimentali, con i quali non viene espressa la volontà definitiva dell’ente, come le mere proposte di determinazione delle aliquote dirette al Consiglio comunale; la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, che, avendo natura di atto ricognitivo delle aliquote già adottate per l’anno di riferimento e non costituendo manifestazione di volontà in ordine alle stesse, non può essere considerata quale atto di determinazione delle aliquote; le deliberazioni adottate per un anno d’imposta precedente a quello di riferimento che risultino già pubblicate sul presente sito internet. Per informazioni relative alla disciplina in materia di adozione e pubblicazione delle delibere e dei regolamenti, e dei relativi termini, rivolgersi a: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, tel. 06/93836424, PEC df.dltff@pce.finanze.it . Regolamenti e aliquote In questa sezione sono pubblicati i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote concernenti l’IMU, l’IMI (Provincia di Bolzano) e l’IMIS (Provincia Autonoma di Trento), che i comuni trasmettono al Dipartimento delle finanze mediante il Portale del federalismo fiscale. Si ricorda che la pubblicazione sul presente sito costituisce condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019] . In particolare, tali atti acquistano efficacia per l’anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente. Non devono, pertanto, essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28 ottobre di ciascun anno (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale). Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica (dal 2014) Con il seguente motore di ricerca (comprendente anche gli atti relativi alla TARI e alla TASI, quest’ultima abolita dalla legge di bilancio 2020) è possibile visualizzare, per ogni anno, i testi dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle aliquote IMU per singolo comune o per area geografica. Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica: apre una nuova finestra Visualizzazione degli elenchi generali (dal 2014) Gli elenchi generali, che si aggiornano quotidianamente in automatico, riportano, per singola annualità, gli estremi degli atti adottati da tutti i comuni in materia di IMU, TARI e TASI (abolita dalla legge di bilancio 2020). I file pdf contenenti i testi di tali atti sono poi resi disponibili in raccolte per regione. Elenchi generali aggiornati quotidianamente Regolamenti e delibere 2012 e 2013 I regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU relativi agli anni 2012 e 2013 possono essere consultati al link Elenchi generali aggiornati quotidianamente In questa pagina sono riportati, separatamente per regolamenti e delibere di determinazione delle aliquote o tariffe, gli elenchi generali relativi a ciascuna annualità, che si aggiornano in automatico in base alle pubblicazioni effettuate quotidianamente. Gli elenchi generali sono in formato CSV e riportano i seguenti dati: codice catastale, denominazione del comune, numero e data della delibera, data di pubblicazione della stessa, provincia, regione, nome del file contenente l’atto (il cui testo in formato pdf è disponibile nella raccolta per regione) e indicazione del tributo o dei tributi cui il medesimo si riferisce. Visualizza elenchi generali 2024 Visualizza elenchi generali 2023 Visualizza elenchi generali 2022 Visualizza elenchi generali 2021 Visualizza elenchi generali 2020 Visualizza elenchi generali 2019 Visualizza elenchi generali 2018 Visualizza elenchi generali 2017 Visualizza elenchi generali 2016 Visualizza elenchi generali 2015 Visualizza elenchi generali 2014 Calcolo IMU 2025 Consulente fiscale 60 Prenota @ Riproduzione riservata Commenti 1 giugno 2025 Previous Next
- 49. Redditi di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 46] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 49. Redditi di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 46] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Fiscalità immobili strumentali | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Fiscalità immobili strumentali INDICE Introduzione Definizione Distinzione Tassazione Ammortamento Plusvalenza e vendita Incentivi Conclusione Introduzione La fiscalità degli immobili strumentali si riferisce alle norme e alle regole fiscali che disciplinano la tassazione degli immobili utilizzati per l'attività imprenditoriale. Questi beni non sono destinati alla vendita, ma servono come strumenti per generare reddito. Di seguito sono riportati alcuni aspetti chiave della fiscalità degli immobili strumentali. 2. Definizione Gli immobili strumentali sono beni immobili utilizzati direttamente nell'attività economica di un'impresa. Possono includere: Fabbricati industriali Uffici Magazzini Terreni agricoli utilizzati per l'attività agricola Immobili strumentali per natura 3. Distinzione La normativa considera strumentali per natura gli immobili relativi all’impresa che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se dati in locazione o comodato. Rientrano gli interi gruppi B, C, D, E (esempi: albergo, capannone industriale, negozio, laboratorio artigianale) e la categoria A/10 (nel solo caso in cui la destinazione a ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria). Gli immobili strumentali per natura, in virtù delle loro caratteristiche strutturali, sono da considerare strumenti dell’attività commerciale anche quando non sono impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa, in quanto non utilizzati ovvero non utilizzati direttamente, poiché concessi a terzi in locazione o comodato. Immobili strumentali per destinazione La normativa considera strumentali per destinazione gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio della professione o dell’impresa da parte del possessore (ad esempio l’immobile abitativo, non classificato A/10, utilizzato come ufficio). Qualora l’immobile strumentale per destinazione venga concesso in locazione/comodato o utilizzato in modo promiscuo non è considerato bene strumentale e, quindi, non è ammortizzabile ai fini fiscali. L’ammortamento degli immobili strumentali Gli immobili strumentali vanno a confluire nella voce “terreni e fabbricati” dell’attivo dello stato patrimoniale e devono essere ammortizzati in base alla loro residua possibilità di utilizzazione. La quota dell’immobile strumentale indeducibile per l’ammortamento è del: I - 30% del costo di acquisto complessivo di un fabbricato industriale; II - 20% del costo di acquisto complessivo di qualsiasi altro immobile strumentale. La disciplina fiscale prevede che la quota del 70 o 80% del costo complessivo di un immobile strumentale è ammortizzabile con una aliquota del 3%. Il reddito d’impresa per gli immobili strumentali Gli eventuali proventi (ad esempio le locazioni e le plusvalenze) vanno iscritti come ricavi nel conto economico. Il reddito degli immobili strumentali è la differenza tra ricavi e proventi afferenti agli immobili e i relativi costi. Nella determinazione del reddito d’impresa rilevano, quindi: I - plusvalenze/minusvalenze; II - proventi derivanti dalle locazioni; III - risarcimenti e indennità relativi agli immobili; IV - quote di ammortamento e canoni di leasing; V - interessi; VI - spese di manutenzione, riparazione, trasformazione. Relativamente ai beni immobili strumentali, è ammessa in deduzione una quota pari al 60% dell’IMU versata nel corso del periodo d’imposta. Regime IVA della cessione di immobili strumentali Ai fini IVA rileva unicamente la classificazione catastale dell’immobile; solo questo è l’elemento che consente di effettuare la distinzione tra immobili abitativi e strumentali. Le cessioni di immobili strumentali costituiscono un’operazione esente IVA, tranne per le cessioni effettuate: I - da parte delle imprese costruttrici (o di ristrutturazione) purché poste in essere entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento (obbligatoriamente imponibile ai fini IVA); II - dai soggetti diversi dai precedenti, se il cedente ha espresso nell’atto di compravendita l’opzione per il regime di imponibilità con applicazione del meccanismo del reverse charge (imponibile ai fini IVA solo per opzione). La locazione di immobili strumentali per natura costituisce, in linea di principio, operazione esente da IVA. Il regime “naturale” di esenzione subisce, però, un’importante eccezione, in quanto tutti i locatori possono esprimere in atto l’opzione per l’imponibilità. 4. Tassazione La tassazione degli immobili strumentali può includere diverse imposte, tra cui: Imposta sul Reddito delle Società (IRES): Gli immobili strumentali contribuiscono al reddito imponibile dell'impresa. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA): Le operazioni di acquisto o vendita possono essere soggette a IVA. Imposta Municipale Unica (IMU): Gli immobili strumentali sono soggetti a IMU, con aliquote variabili a seconda del comune. 5. Ammortamento Gli immobili strumentali possono essere soggetti a ammortamento, che consente di dedurre il costo dell'immobile nel tempo. Le modalità di ammortamento possono variare a seconda della tipologia di immobile e della normativa vigente. 6. Plusvalenza e vendita In caso di vendita di un immobile strumentale, è possibile generare una plusvalenza. La tassazione delle plusvalenze dipende dalla durata del possesso e dalla natura dell'immobile: Se l'immobile è stato posseduto per più di cinque anni, la plusvalenza potrebbe essere esente da tassazione. Se venduto prima di cinque anni, la plusvalenza è tassata come reddito d'impresa. 7. Incentivi In alcuni casi, le imprese possono beneficiare di incentivi fiscali per investimenti in immobili strumentali, come detrazioni o crediti d'imposta. È importante verificare la normativa vigente per accedere a tali benefici. 8. Conclusione La fiscalità degli immobili strumentali è un aspetto cruciale per le imprese, che devono essere consapevoli delle normative fiscali applicabili per ottimizzare la gestione dei propri beni immobili. È consigliabile consultare un professionista esperto in materia fiscale per una gestione adeguata e conforme alla legge. Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti
- Eco-Bonus | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Eco-Bonus Indice Riferimenti normativi Tipologia di interventi Interventi su parti comuni condominiali Aliquote Conclusioni 1. Riferimenti normativi Art. 14, DL 4.6.2013 n. 63 convertito con Legge 3.8.2013 n. 90. Art. 1, c. 55 Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge finanziaria 2025). 2. Tipologia di interventi INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGEVOLATI Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili). Detrazione massima € 100.000,00. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti); finestre comprensive di infissi. Detrazione massima € 60.000,00. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali. Detrazione massima € 60.000,00. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, accompagnati dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02) ovvero con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, ovvero le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Sono, in ogni caso, escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (ad esempio l’installazione di caldaie a gas metano). Detrazione massima € 60.000,00. La sostituzione, integrale o parziale, di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore. Detrazione massima € 30.000,00. L’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Detrazione massima € 100.000,00. L’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Non è previsto un limite massimo di detrazione per gli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto MISE 6 agosto 2020 che ha introdotto un limite massimo di detrazione di € 15.000,00. L’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Detrazione massima € 60.000,00. L’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Detrazione massima € 30.000,00. 2. Interventi su parti comuni condominiali INTERVENTI AGEVOLATI IMPORTO MASSIMO SPESE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica in alternativa alle detrazioni previste dalla normativa sugli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, ove gli interventi determinino il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore (sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 136.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. 3. Aliquote ALIQUOTA ORDINARIA Salvo che nei casi di aliquota agevolata (di cui alla tabella a lato) la detrazione spetta: - nella misura del 36% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025; - nella misura del 30% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. ALIQUOTA AGEVOLATA (PER ABITAZIONE PRINCIPALE) Per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta: - nella misura del 50% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025; - nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. NOTA: Si rammenta che sino al 31 dicembre 2024 per le spese relative agli interventi sopra descritti si applicavano delle aliquote “rafforzate” (a seconda dell’intervento nella misura del 50% o del 65% ovvero anche nella misura del 70%, 75%, 80% o 85% per interventi eseguiti su parti comuni condominiali). Per gli anni 2025, 2026 e 2027, pertanto, agli interventi di efficientamento energetico si applicano le sole aliquote “ordinarie” dettate dall’art. 14, c. 3-quienquies, D.L. 63/2013 corrispondenti alle aliquote applicabili a tutti gli altri interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare quali elencati nel comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. 4. Conclusioni Condizione indispensabile per fruire della detrazione Eco-Bonus è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, compresi i fabbricati rurali e gli immobili strumentali all’esercizio dell’impresa (Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20-2020/T, Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile). Si è avuto modo di precisare che in caso di interventi di recupero edilizio su unità residenziale che al termine dei lavori verrà adibita a studio professionale non si potrà fruire della detrazione ex art. 16-bis del T.U.I.R. (cd. Bonus Edilizio) posto che l’immobile avrà destinazione non abitativa, ma che per le opere di efficientamento energetico si potrà, invece, fruire dell’Eco Bonus (art. 14 D.L. 63/2013) posto che detta detrazione spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 611 del 17 settembre 2021). Gli interventi sono ammessi anche su edifici classificati in categoria F2 (unità collabenti (Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20-2020/T, Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile). Non sono agevolabili le spese effettuate per immobili in corso di costruzione. Neppure sono agevolabili gli interventi effettuati su immobili di nuova costruzione ancorché esistenti in quanto la normativa di settore adottata a livello comunitario impone determinati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione. In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e di ampliamento, la detrazione spetta soltanto per le spese riferibili alla parte esistente. (Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20-2020/T, Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile). Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta. Consulente Imbonus 90 Prenota 14 luglio 2025 Commenti
- Società di capitali | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Società di capitali In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Redditi Società di capitali 2025". di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è È la dichiarazione dei redditi delle società di capitali e degli enti commerciali ed equiparati. Chi deve presentare il modello Il modello “Redditi SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti in Italia enti commerciali, compresi i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti in Italia società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia. Le società e gli enti commerciali non residenti sono obbligati a utilizzare il modello Redditi SC se nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno prodotto in Italia (art. 23 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR): redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni) redditi di capitale redditi diversi redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti. Quando e come si presenta il modello Redditi SC La dichiarazione va inviata a partire dal 30 aprile, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, se la società o l'ente ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine per presentare la dichiarazione è fissato al 31 ottobre 2025. Per compilare la dichiarazione è disponibile il software RedditiOnLine SC. Una volta compilato il modello, la dichiarazione va inviata online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dai seguenti soggetti: contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del D.L. n. 50 del 2017) intermediari abilitati, curatori fallimentari e commissari liquidatori. Come pagare le imposte Le imposte dovute possono essere versate tramite il modello F24 presso le banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate. I soggetti non titolari di conti correnti presso banche convenzionate possono versare le imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (per le imposte regionali e comunali). Per maggiori informazioni consulta la scheda “Pagamento delle imposte dall’estero”. Normativa e prassi Provvedimento del 17 marzo 2025 - Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2025–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-SC” (Pubblicato il 17/03/2024). Modelli e istruzioni Modello Redditi società di capitali 2025 - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Istruzioni parte generale Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Enc - pdf Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Consulenza aziendale | PITTINI
Un consulente aziendale è un professionista che: - collabora con un’azienda, analizzandone i processi, le operazioni e la strategia, per fornire suggerimenti e soluzioni mirate a migliorare l’efficienza, la competitività e il rendimento dell’organizzazione; - offre un contributo prezioso in molte aree, fornendo competenze specialistiche, prospettive esterne e soluzioni mirate per migliorare le performance e affrontare i cambiamenti. Sei in Home Settore I NOSTRI SERVIZI Growth Strategies | Business Solutions AUDIT & ASSURANCE CONSULTING FINANCIAL ADVISORY RISK AND ADVISORY SOCIAL INNOVATION OBSERVATORY TAX AND LEGAL TRUST SOLUTIONS MERCATI INTERNAZIONALI Audit Audit interno Audit di nuova generazione Servizi attuariali Sustainability & Climate Change Accounting & Reporting Reportistica aziendale: Principi contabili IFRS Soluzioni di consulenza e garanzia sui mercati dei capitali: Digitalizzazione della finanza: trasformazione, servizi gestiti, previsione e analisi Reporting degli stakeholder - Rendicontazione non finanziaria ESG, contabilità e rendicontazione delle operazioni non finanziarie, comprese le indagini forensi Disinvestimenti - Preparazione all'uscita, contabilità e reportistica di carve-out, contabilità delle operazioni e strutturazione contabile Raccolta di capitali - Offerte pubbliche iniziali, consulenza e assurance sui mercati dei capitali di debito e di capitale Crescita - Fusioni e acquisizioni, 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- IRAP | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione IRAP La dichiarazione Irap è utilizzata per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal Dlgs 446/1997. di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è La dichiarazione Irap è utilizzata per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal Dlgs 446/1997. Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta. Chi deve presentare la dichiarazione Devono presentare la dichiarazione Irap: le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir) gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’Irap mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso le Amministrazioni pubbliche. Non sono soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche nonché i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP, sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione IRAP se determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. I soggetti non residenti sono tenuti alla dichiarazione Irap se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole. Attenzione: la dichiarazione Irap va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento/liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio. In queste ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, autonomamente considerati. Come e quando si presenta Il modello Irap deve essere presentato in via telematica: per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni) per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 15 aprile ed entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Attenzione: per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202 Ai fini della presentazione non assume, quindi, rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma soltanto la data di chiusura del periodo d’imposta. Modello e istruzioni Modello Irap 2025 - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Attenzione: per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202 Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Precompilata | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Precompilata In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione precompilata". di Walter Pittini 9 maggio 2025 Che cos'è L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 e modello Redditi persone fisiche) con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. Si tratta di una vera e propria dichiarazione precompilata dall’Agenzia, nella quale sono già inseriti i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili. Chi presenta il modello 730 può utilizzare la modalità di compilazione semplificata, tramite la quale è possibile consultare le proprie informazioni e i propri dati in maniera più agevole e con un percorso guidato che usa una terminologia di uso comune senza i riferimenti ai righi e colonne del modello fiscale. Le informazioni, che possono essere confermate, integrate o modificate, sono riportate in maniera automatica nel modello 730 da trasmettere. Chi accetta online il 730 precompilato, anche avvalendosi della modalità di compilazione semplificata, senza apportare modifiche non dovrà esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi e non sarà sottoposto a controlli documentali. Chi invece procede a modificare i dati degli oneri e spese forniti dai soggetti terzi, dovrà esibire i soli documenti che hanno determinato la modifica. Tali vantaggi si applicano anche in caso di presentazione del modello Redditi con modifiche. Attenzione: le dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dal contribuente via web dalla propria area riservata, possono essere annullate entro le ore 23.59 del 20 giugno 2025, senza conseguenze sulle tempistiche di rimborso. Il cronoprogramma della gestione del flusso 730-4 può essere consultato al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-risposte-alle-domande-piu-frequenti-730-2025 Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può: accettare la dichiarazione dei redditi precompilata (se ha scelto il modello 730) senza fare modifiche; rettificare i dati non corretti; integrare la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti; inviare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate; versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24; indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale su cui accreditare un eventuale rimborso; consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata; consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile. I coniugi possono presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta, direttamente tramite l’applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta (si veda, più avanti, il paragrafo “Come predisporre una dichiarazione congiunta”). Il contribuente, per l’accesso alla dichiarazione precompilata, può anche rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf, a un professionista abilitato o, qualora debba presentare il modello Redditi persone fisiche, a un altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni. All’intermediario deve essere consegnata un’apposita delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata. Il modello 730 precompilato può essere presentato senza l’indicazione del sostituto (datore di lavoro o ente previdenziale), anche se vi è un sostituto d’imposta tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio. L’eventuale credito che emerge dalla dichiarazione è rimborsato dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente bancario o postale indicato dal contribuente. Se, invece, dovesse emergere un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online, con addebito sul conto corrente indicato, o stampare il modello F24 che l’Agenzia ha già precompilato e pagare con le modalità ordinarie. Chi si rivolge a un CAF, professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato. Dichiarazione precompilata 2025 Per rendere più completa e corretta la tua dichiarazione precompilata 2025 che è disponibile a partire dal 30 aprile: verifica i dati dei tuoi fabbricati e terreni comunica al datore di lavoro i dati del coniuge e dei familiari a carico se non vuoi rendere disponibili i dati sulle spese sanitarie comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili i dati sulle spese universitarie comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili le rette per la frequenza degli asilo nido comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale . Attenzione: è possibile consultare e se necessario correggere la dichiarazione precompilata degli anni precedenti purché siano state inviata tramite l'applicazione web. All'interno dell'applicazione un'apposita funzione "cambia anno di dichiarazione" consente di selezionare la dichiarazione di interesse. Accedi alla precompilata Normativa e prassi Provvedimento del 23 aprile 2025 - Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 24/04/2025) Provvedimento del 29 aprile 2024 - Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 29/04/2024) Provvedimento del 18 aprile 2023 - Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 18/04/2023) Provvedimento del 19 maggio 2022 - Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 19/05/2022) Provvedimento del 30 settembre 2021 - pdf - Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021 - (Pubblicato il 01/10/2021) Errata corrige - pdf Provvedimento del 7 maggio 2021 Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 7/05/2021) Quando è disponibile A partire dal 30 aprile 2025, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile la dichiarazione precompilata 2025 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo. Potrà essere inviata, se si sceglie il modello 730, fino al 30 settembre 2025. Il 31 ottobre 2025 è invece la scadenza per l’invio del modello Redditi Persone fisiche. Per accedere occorre essere in possesso di: SPID - “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione; Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS); credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle. Una volta autenticati, si può anche scegliere di operare in qualità di “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, “persona di fiducia” o “erede”, per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore, di una persona che ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle direttamente e ci ha autorizzato a farlo nel suo interesse, o di una persona deceduta. Effettuato l’accesso, si possono visualizzare: la dichiarazione dei redditi precompilata l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti l’esito della liquidazione (cioè il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle entrate, in caso di esito a credito, o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24, in caso di esito a debito, oppure esito “a saldo zero”, se dalla dichiarazione non risultano rimborsi da ottenere o pagamenti da effettuare). Scadenze: 730: 30 Settembre 2025; Redditi Persone fisiche: 31 Ottobre 2025. 3 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Disuguaglianze | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Disuguaglianze Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 4 maggio 2025 La comunità internazionale ha fatto progressi significativi per sottrarre le persone alla povertà. Le nazioni più vulnerabili – i paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli stati insulari in via di sviluppo – continuano a farsi strada per ridurre la povertà. Tuttavia, l’ineguaglianza persiste e rimangono grandi disparità di accesso alla sanità, all’educazione e ad altri servizi. Inoltre, mentre la disparità di reddito tra i diversi paesi sembrerebbe essersi ridotta, la disparità all’interno di un medesimo paese è aumentata. Cresce il consenso sul fatto che la crescita economica non è sufficiente per ridurre la povertà se non si tratta di una crescita inclusiva e se non coinvolge le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale e ambientale. Per ridurre la disparità, le politiche dovrebbero essere universali e prestare attenzione ai bisogni delle popolazioni svantaggiate e emarginate. Fatti e cifre • In media – e prendendo in considerazione la dimensione della popolazione – tra il 1990 e il 2010 la disparità di reddito è aumentata dell’11% nei Paesi in via di sviluppo • La maggior parte delle famiglie nei Paesi in via di sviluppo – più del 75% della popolazione – vive in società in cui il reddito è distribuito in maniera meno omogenea rispetto agli anni Novanta • È dimostrato che, oltre una certa soglia, l’ineguaglianza danneggia la crescita economica e la riduzione della povertà, la qualità delle relazioni nella sfera pubblica e politica e il senso di soddisfazione e di autostima del singolo. • Non vi è nulla di inevitabile nella crescita delle disparità di reddito; diversi paesi sono riusciti a contenere o ridurre le disparità di reddito, raggiungendo elevati livelli di crescita • La disparità di reddito non può essere affrontata in maniera efficace se non viene affrontata la disparità di opportunità che sottostà ad essa • In un sondaggio globale condotto dal programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, è emerso che i decisori politici di tutto il mondo hanno riconosciuto che l’ineguaglianza nei loro paesi è generalmente elevata e costituisce una potenziale minaccia per uno sviluppo sociale ed economico a lungo termine • Dati provenienti da Paesi in via di sviluppo mostrano che i bambini facenti parte del 20% più povero della popolazione, hanno una probabilità fino a tre volte maggiore di morire prima di aver compiuto cinque anni rispetto ai bambini provenienti da famiglie più benestanti • La protezione sociale è stata estesa su scala globale in modo significativo, tuttavia le persone con disabilità hanno una probabilità fino a cinque volte maggiore di dover sostenere spese sanitarie catastrofiche • Nonostante nella maggioranza dei Paesi in via di sviluppo si sia registrato un calo globale di mortalità infantile, la donne delle aree rurali hanno una probabilità fino a tre volte maggiore di morire durante il parto rispetto alle donne che abitano in città Traguardi 10.1 Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale piùbasso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale 10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro 10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito 10.4 Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza 10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di istituzioni e mercati finanziari globali e rafforzare l’attuazione di tali norme 10.6 Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle istituzioni responsabili delle decisioni in materia di economia e finanza globale e internazionale, per creare istituzioni più efficaci, credibili, responsabili e legittimate 10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite 10.a Attuare il principio del trattamento speciale e differente riservato ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai meno sviluppati, in conformità agli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 10.b Incoraggiare l’aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari, compresi gli investimenti diretti esteri, per gli stati più bisognosi, in particolar modo i paesi meno sviluppati, i paesi africani, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, in conformità ai loro piani e programmi nazionali 10.c Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare i corridoi di rimesse con costi oltre il 5%. Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Conferimento | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Operazioni straordinarie Conferimento di Walter Pittini < Back Next > 29 aprile 2025 Conferimento @ Riproduzione riservata Commenti 29 aprile 2025 In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni
- Locazioni | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Locazioni di Walter Pittini 9 maggio 2025 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati





