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- Amministratore di condominio | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Amministratore di condominio < Condominio successiva precedente Amministratore di condominio di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 9 giugno 2025 23 febbraio 2025 Commenti Contattaci
- Cedolare secca | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 3 maggio 2025 Cedolare secca Che cos’è la cedolare secca La cedolare secca è un regime tributario facoltativo che si concretizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali locali. In questo modo i redditi provenienti dall’affitto non concorreranno alla definizione dell’imponibile sul quale si calcolano le tasse. La cedolare secca è un regime di tassazione facoltativo, che si caratterizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali. Possono esercitare l’opzione per l’imposta, tutti coloro che percepiscono redditi dalla locazione di immobili o che godono di diritti reali su di essi. Esistono due aliquote principali: 21% per i contratti di locazione a canone libero; 10% per i contratti a canone concordato in specifici comuni, affitti per studenti universitari e altre categorie specifiche, come i contratti di locazione ad uso transitorio (durata da un mese a 18 mesi); 26% per i contratti di locazione breve , a partire dal secondo immobile. I redditi provenienti dagli affitti stipulati con contratto a cedolare secca vengono tassati a parte, mediante un’aliquota agevolata e non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Inoltre, non sono dovute l’ imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione . Essa, tuttavia, non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. Chi può applicare la cedolare secca Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (come ad esempio, l’ usufrutto ) su immobili residenziali (categorie catastali da A1 a A11, esclusa A10), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni (ex art. 26 del TUIR). L’opzione per il regime sostitutivo è possibile solo per il locatore che (Circolare n. 26/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate): Sia una persona fisica; Sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile (esclusa la nuda proprietà); Effettui la locazione al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni; Consegua reddito fondiario. In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. I locatori contitolari che non esercitano l’opzione devono versare l’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione. L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito. Può optare per la cedolare secca al 21% anche chi si avvale del regime delle locazioni brevi. Tuttavia, l’aliquota sale al 26% ma solo a partire dalla secondo immobile concesso in locazione. Cosicché, chi ha un solo appartamento da affittare può continuare a farlo senza subire ulteriori aggravi fiscali (l’aliquota resta ferma al 21%). Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa (come Airbnb o case-vacanza ). A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario. L’applicabilità è prevista solo se nell’anno si destinano a questa finalità al massimo quattro appartamenti. Oltre tale soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale. L’intervento di un intermediario immobiliare tra locatore e conduttore non osta all’esercizio dell’opzione per la cedolare secca, che resta possibile nelle seguenti casistiche: Mandato con rappresentanza all’agenzia immobiliare: in quanto il contratto di locazione è concluso in nome e per conto del proprietario dell’immobile, che assume direttamente diritti e obblighi nei confronti del conduttore; Mandato senza rappresentanza: nel caso di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in zone turistiche. In questo caso, non esplica effetti ai fini dell’imposta di registro eventualmente dovuta per la registrazione del contratto di locazione né per l’imposta di bollo. L’imposta non può trovare applicazione in ipotesi di stipula da parte del proprietario di un contratto di locazione con un’agenzia immobiliare, in quanto, in tal caso, il locatario è un soggetto che esercita un’attività di impresa. Come si esercita l'opzione L’applicazione della tassazione a cedolare secca non è automatica, ma è subordinata all’esercizio di un’opzione. L’esercizio dell’opzione deve avvenire: Attraverso l’opzione sul modello RLI al momento della registrazione del contratto di locazione abitativo; L’esercizio avviene in dichiarazione dei redditi per le locazioni brevi. Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie, le imposte di registro e le imposte di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili. L’opzione comporta l’applicazione della cedolare per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione al momento della comunicazione della proroga. La conferma deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga. Pertanto, l’esercizio dell’opzione può avvenire al momento della registrazione del contratto oppure, in caso di contratti pluriennali, successivamente, e deve essere comunicata sia all’Agenzia delle Entrate, sia al conduttore. Come si calcola la cedolare secca e quanto si paga Calcolare quanto si paga con la cedolare secca è piuttosto semplice. Esente da imposta di bollo e imposta di registrazione sul contratto, oltre che dalle addizionali comunale e regionale, è sufficiente effettuare una singola operazione per conoscere l’ammontare da versare all’erario. Mentre i redditi da locazione e l’opzione per la cedolare secca vengono indicati principalmente nel Quadro RB (Redditi dei Fabbricati), il Quadro LC del modello Redditi PF non serve a dichiarare nuovamente tali redditi, bensì a calcolare e liquidare l’imposta sostitutiva dovuta. Funziona come una sorta di “ riepilogo “: prende i dati relativi ai redditi soggetti a cedolare secca (inseriti in RB) e determina l’ammontare dell’imposta da versare. Chi ha diritto alla cedolare secca Il regime della cedolare secca può essere scelto da tutte le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (come, ad esempio, l’usufrutto) sull’immobile oggetto del contratto. Per quali immobili è prevista la cedolare secca La cedolare secca può essere utilizzata per contratti d’affitto di immobili a uso abitativo appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/11 fatta eccezione per gli immobili della categoria A/10 (ossia spazi dedicati a uffici o studi privati). Il contratto con cedolare secca può essere esteso alle pertinenze dell’abitazione, anche in un secondo momento rispetto alla data di sottoscrizione del contratto principale. È fondamentale, però, che il rapporto contrattuale intercorra sempre tra gli stessi protagonisti: locatore e affittuario, cioè, devono essere gli stessi del contratto sottoscritto per l’abitazione. Un discorso a parte va fatto nel caso degli immobili a uso abitativo con contratto di locazione breve. Con più di quattro appartamenti destinati a questa finalità, infatti, l’attività viene considerata come imprenditoriale e sarà dunque impossibile optare per la cedolare secca. Cosa occorre per applicare la cedolare secca A livello gestionale e burocratico, la cedolare secca non richiede particolari “attenzioni” da parte del locatore. L’opzione può essere esercitata sia in fase di prima sottoscrizione del contratto, sia nelle annualità successive. Alla registrazione del contratto, l’adesione al regime fiscale alternativo deve essere effettuata utilizzando il modello RLI. In caso di adesione nelle annualità successive, invece, deve essere esercitata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente, utilizzando sempre il modello RLI. Allo stesso modo, l’adesione può essere esercitata anche per proroghe di contratti già esistenti. Le tempistiche sono quelle appena viste per l’adesione a contratto in corso: va effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto originario utilizzando il modello RLI. Le comunicazioni potranno essere effettuate sia per via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (il software RLI o la piattaforma online RLI-web) oppure presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto. Nel caso in cui il locatore decidesse di optare per un contratto con cedolare secca ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’affittuario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. I vantaggi e gli svantaggi della cedolare secca Come accennato inizialmente, la cedolare secca porta con sé innegabili vantaggi sia gestionali sia fiscali. Allo stesso tempo, però, ha limiti che devono essere tenuti in considerazione nel momento in cui si sta scegliendo la tipologia di contratto da far sottoscrivere all’affittuario. Tra i vantaggi troviamo: il canone non si somma con gli altri redditi prodotti nel corso dell’anno e non fa cumulo per il calcolo dell’imponibile; la possibilità di esentare dal pagamento dell’IRPEF sul canone di locazione, svantaggiosa se non si hanno bonus (es. Ecobonus ) o oneri deducibili o detraibili da sfruttare, e dall’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione; è esente da addizionali comunale e regionale; è esente da imposta di registro e imposta di bollo. Tra gli svantaggi troviamo: impossibilità di aumentare il canone di affitto; impossibilità di richiedere la rivalutazione per adeguamento ISTAT; Il canone di locazione rimane, sostanzialmente, invariato, per tutta la durata del contratto. La cedolare secca non conviene nel caso in cui i propri redditi non siano elevatissimi e non si corra il rischio che i canoni riscossi “gonfino” l’imponibile. Va infatti ricordato che alcune tipologie di contratto consentono di godere di deduzioni e detrazioni fiscali che permettono di abbattere l’ammontare di tasse da pagare ogni anno. Necessario, dunque, fare le dovute considerazioni prima di optare per questo regime fiscale, ri volgendosi magari a un professionista che sappia consigliarvi per il meglio. In estrema sintesi, la cedolare secca può essere conveniente, ma non lo è in assoluto per tutti i contribuenti. Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti
- Communication | PITTINI
Comunicazioni 23 aprile 2025
- ART. 73 Soggetti passivi [n.d.r. ex art. 87] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 73 Soggetti passivi [n.d.r. ex art. 87] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 (2) residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, (3) residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonchè gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; (4) d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, (5) con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell’articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. (6) 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonchè vincoli di destinazione sugli stessi. (7) 4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. 5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. 5 bis. Salvo prova contraria, si considerano alresì residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa (8): a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. (9) 5 ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5. (9) 5 quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari (10), e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. (11) 5 quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, di versi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari (12), e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purchè il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del predetto decreto nonchè dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. (13) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 6.11.2007 n. 199, pubblicato in G.U. 9.11.2007 n. 261, S.O. n. 228. (3) Le parole “nonché i trust,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 74, lett. a), n. 1, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (4) Lettera sostituita dall’art. 96, comma 1, lett. a), DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27. Testo precedente: “c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;“. Per la precedente modifica si veda l’art. 1, comma 74, lett. a), n. 1, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (5) Le parole “compresi i trust,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 74, lett. a), n. 2, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 74, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (7) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 27.12.2023 n. 209, pubblicato in G.U. 28.12.2023 n. 301. Ai sensi del successivo art. 7, comma 2, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (data di entrata in vigore del DLgs. n. 209/2023). Testo precedente: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 96, comma 1, lett. b), DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27; - l’art. 1, comma 83, lett. e), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 88, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del presente decreto; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31.12.2007; - l’art. 1, comma 74, lett. c), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (8) Alinea sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLgs. 27.12.2023 n. 209, pubblicato in G.U. 28.12.2023 n. 301. Ai sensi del successivo art. 7, comma 2, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (data di entrata in vigore del DLgs. n. 209/2023). Testo precedente: “Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa”. (9) Comma inserito dall’art. 35, comma 13, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 14, la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006. (10) Le parole “in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari” sono state sostituite alle precedenti “in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” dall’art. 12, comma 1, lett. a), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. (11) Comma inserito dall’art. 82, comma 22, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133, in vigore dal 22.8.2008. (12) Le parole “dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari” sono state sostituite alle precedenti “dai fondi immobiliari” dall’art. 12, comma 1, lett. b), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. (13) Comma sostituito dall’art. 96, comma 1, lett. c), DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27. Testo precedente: “Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del predetto decreto nonchè dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 2, comma 15, lett. b), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24, la disposizione esplicava effetto a decorrere dall’1.1.2012. - l’art. 2, comma 62, DL 29.12.2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011 n. 10. Ai sensi del successivo comma 69, la disposizione aveva effetto a decorrere dall’1.7.2011. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 71 Altri redditi [n.d.r. ex art. 85] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 71 Altri redditi [n.d.r. ex art. 85] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 81 [67, n.d.r.] costituiscono reddito per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso. 2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 81 [67, n.d.r.] sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81 [67, n.d.r.] sono determinate a norma dell’articolo 54 [86, n.d.r.]. 2 bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 29 [32, n.d.r.], eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 56-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Approvvigionamento strategico | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Approvvigionamento strategico [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 20 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La Legge di Bilancio 2025 ha rifinanziato la Nuova Sabatini con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029. Il rifinanziamento , che consente di assicurare continuità alla misura di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è pari a: 400 milioni di euro per l’anno 2025; 100 milioni di euro per l’anno 2026; 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. La Nuova Sabatini prevede la concessione di contributi (in conto impianti) da parte del Ministero a fronte di finanziamenti (bancari o leasing), erogati da banche/intermediari finanziari aderenti alla misura, destinati a: investimenti in beni strumentali , inerenti all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare; investimenti 4.0 , relativi all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti; investimenti green , concernenti l’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Dal 1° ottobre 2024 è attiva anche la nuova linea di intervento “Sostegno alla capitalizzazione” , che riconosce alle PMI, costituite in forma di società di capitali, un contributo maggiorato rispetto a quello ordinario a fronte di investimenti in beni strumentali, in beni 4.0 e green (coperti sempre con un finanziamento, bancario o in leasing) collegati ad un aumento del capitale sociale: non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento deliberato, interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo; versato per almeno il 25% (oltre all’intero importo del sovrapprezzo delle azioni, se previsto) oppure per l’intero importo, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo. 1. Cos'è La misura ha l’obiettivo di finanziare investimenti privati finalizzati a rafforzare le principali catene del valore strategiche del Paese, quali agroindustria, design, moda e arredo, sistema casa, metallurgia e siderurgia, meccanica strumentale, elettronica e ottica, automotive, treni, navi, aerei e industria aerospaziale, chimica e farmaceutica. L'intervento, realizzato in attuazione dell’Investimento 7, sotto-investimento 2, “ Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche ”, è di prossima apertura con uno specifico sportello. La dotazione finanziaria è di 500 milioni di euro. Lo strumento agevolativo individuato per l'attuazione dell'intervento è il Contratto di Sviluppo. La gestione è affidata a Invitalia S.p 2. A chi si rivolge Le agevolazioni possono essere concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che intendano realizzare programmi di sviluppo industriale comprendenti, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ma anche programmi di sviluppo per la tutela ambientale. Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. I programmi potranno essere attuati: da più imprese operanti nella filiera di riferimento; da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza. 3. Cosa finanzia I programmi di investimento devono riguardare le seguenti filiere produttive: agroindustria; design, moda e arredo; sistema casa; metallurgia e siderurgia; meccanica strumentale, elettronica e ottica; automotive; treni, navi, aerei e industria aerospaziale; chimica; farmaceutica. Sono ammissibili i progetti d’investimento concernenti le attività di logistica e di packaging facenti parte della filiera strategica di appartenenza I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Soggetto gestore, prevedere spese ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 18 mesi). I programmi di investimento inoltre devono rispettare il divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni ed il principio DNSH e gli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale. 4. Agevolazioni concedibili Le agevolazioni sono concesse, nella forma del finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 9 dicembre 2014. In caso di esito positivo delle verifiche, l’Agenzia procede all’approvazione del programma di sviluppo e alla concessione delle agevolazioni che deve intervenire, in ogni caso, entro il 30 giugno 2026. 5. Come funziona Le imprese possono presentare domanda in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia. Previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, possono accedere al bando anche le domande di Contratto di sviluppo già presentate al Soggetto gestore il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie basata su specifici indicatori: l’innovatività del programma di sviluppo, con la valorizzazione delle spese in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, come individuati dagli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232; l’impatto occupazionale connesso al programma realizzato, con particolare riguardo all’impiego di personale in possesso di laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico; il coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo. Il punteggio complessivo ottenuto potrà poi essere incrementato – fino ad un massimo del 15% – qualora le imprese siano in possesso, alla data indicata nel decreto: del rating di legalità; di almeno una certificazione ambientale (EMAS, ISO 140001, ISO 50001); della certificazione della parità di genere. Le domande che risultino prive di copertura finanziaria ovvero dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa applicabile per l’intervento in oggetto, rientreranno nella graduatoria ordinaria della misura agevolativa e saranno istruite dall’Agenzia in base all’ordine cronologico di presentazione. 6. Modalità e termini presentazione domande Con il decreto direttoriale 11 marzo 2025 sono stati stabiliti le modalità e i termini di presentazione delle domande. Le domande devono essere presentate, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia , a partire dalle ore 12.00 dell' 8 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del 10 giugno. 7. Normativa Decreto direttoriale 11 marzo 2025 - Termini e modalità di presentazione delle domande; Decreto ministeriale 6 novembre 2024 - Contratti di sviluppo. Transizione ecologica, tecnologie a zero emissioni e catene di approvvigionamento strategiche Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- ART. 127 Responsabilità (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 127 Responsabilità (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. La società o l’ente controllante è responsabile: a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 122; b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del medesimo decreto; c) per l’adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all’articolo 122; d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione. (2) 2. Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile: a) solidalmente con l’ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b). (3) 3. [...] (4) 4. L’eventuale rivalsa della società o ente controllante nei confronti delle società controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla società controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualità di domiciliatario secondo quanto previsto dall’articolo 119. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma sostituito dall’art. 8, comma 6, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Testo precedente: “Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al proprio reddito complessivo, per le somme che risultano dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per le violazioni degli obblighi strumentali per la sua determinazione.“. (3) Comma sostituito dall’art. 8, comma 6, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Testo precedente: “La società o l’ente controllante è responsabile per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al proprio reddito complessivo, per le somme che risultano dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per l’adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all’articolo 122 ed è altresì solidalmente responsabile per le somme dovute ai sensi del comma 1, con ciascuna società controllata.“. (4) Comma abrogato dall’art. 8, comma 6, lett. c), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Testo precedente: “Nel caso di omesso versamento dovuto in base alla dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 122, le somme che risultano dovute sono richieste prioritariamente alla società o ente controllante.“. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Enc | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Enc In questa sezione sono contenute le informazioni relative a Redditi Enti non commerciali Enc 2025 di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è Il modello Redditi ENC è utilizzato per presentare la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali ed equiparati. Chi deve presentare il modello Il modello “Redditi ENC - Enti non commerciali ed equiparati” deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires: enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti in Italia organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (Articolo 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460), ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione. Le società e gli enti non commerciali non residenti devono utilizzare il modello Redditi ENC se nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno prodotto in Italia (art. 23 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR) redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni) redditi di capitale redditi diversi i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti. Gli enti non commerciali non hanno quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, che non determina reddito d'impresa. Non ha rilievo per la qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione. Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza, l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata in Italia. Tale regola si applica, in ogni caso, agli enti non residenti. Gli enti non commerciali non hanno quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, che non determina reddito d'impresa. Non ha rilievo per la qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione. Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza, l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata in Italia. Tale regola si applica, in ogni caso, agli enti non residenti. Quando e come si presenta il modello La dichiarazione deve essere presentata a partire dal 30 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Pertanto, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025 Per compilare la dichiarazione sarà disponibile il software RedditiOnLine ENC. Una volta compilato il modello, la dichiarazione va inviata online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dai seguenti soggetti: contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del D.L. n. 50 del 2017) intermediari abilitati, curatori fallimentari e commissari liquidatori. Invio della dichiarazione per utenti transfrontalieri Gli utenti transfrontalieri in possesso di un’ identità digitale europea (login eIDAS) che devono inviare la dichiarazione dei redditi prodotti in Italia possono utilizzare il servizio dell’Agenzia delle entrate disponibile nell’ambito dello Sportello Unico Digitale (SDG). Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di un codice fiscale italiano. Come pagare le imposta Le imposte dovute possono essere versate tramite il modello F24 presso le banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate. I soggetti non titolari di conti correnti presso banche convenzionate possono versare le imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (per le imposte regionali e comunali). Per maggiori informazioni consulta la scheda Pagamento delle imposte dall’estero Modelli Modello di dichiarazione “Redditi 2025–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi: Modello Redditi Enti non commerciali 2025 - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Istruzioni parte generale Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Enc - pdf Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Precompilata | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Precompilata In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione precompilata". di Walter Pittini 9 maggio 2025 Che cos'è L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 e modello Redditi persone fisiche) con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. Si tratta di una vera e propria dichiarazione precompilata dall’Agenzia, nella quale sono già inseriti i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili. Chi presenta il modello 730 può utilizzare la modalità di compilazione semplificata, tramite la quale è possibile consultare le proprie informazioni e i propri dati in maniera più agevole e con un percorso guidato che usa una terminologia di uso comune senza i riferimenti ai righi e colonne del modello fiscale. Le informazioni, che possono essere confermate, integrate o modificate, sono riportate in maniera automatica nel modello 730 da trasmettere. Chi accetta online il 730 precompilato, anche avvalendosi della modalità di compilazione semplificata, senza apportare modifiche non dovrà esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi e non sarà sottoposto a controlli documentali. Chi invece procede a modificare i dati degli oneri e spese forniti dai soggetti terzi, dovrà esibire i soli documenti che hanno determinato la modifica. Tali vantaggi si applicano anche in caso di presentazione del modello Redditi con modifiche. Attenzione: le dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dal contribuente via web dalla propria area riservata, possono essere annullate entro le ore 23.59 del 20 giugno 2025, senza conseguenze sulle tempistiche di rimborso. Il cronoprogramma della gestione del flusso 730-4 può essere consultato al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-risposte-alle-domande-piu-frequenti-730-2025 Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può: accettare la dichiarazione dei redditi precompilata (se ha scelto il modello 730) senza fare modifiche; rettificare i dati non corretti; integrare la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti; inviare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate; versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24; indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale su cui accreditare un eventuale rimborso; consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata; consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile. I coniugi possono presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta, direttamente tramite l’applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta (si veda, più avanti, il paragrafo “Come predisporre una dichiarazione congiunta”). Il contribuente, per l’accesso alla dichiarazione precompilata, può anche rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf, a un professionista abilitato o, qualora debba presentare il modello Redditi persone fisiche, a un altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni. All’intermediario deve essere consegnata un’apposita delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata. Il modello 730 precompilato può essere presentato senza l’indicazione del sostituto (datore di lavoro o ente previdenziale), anche se vi è un sostituto d’imposta tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio. L’eventuale credito che emerge dalla dichiarazione è rimborsato dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente bancario o postale indicato dal contribuente. Se, invece, dovesse emergere un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online, con addebito sul conto corrente indicato, o stampare il modello F24 che l’Agenzia ha già precompilato e pagare con le modalità ordinarie. Chi si rivolge a un CAF, professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato. Dichiarazione precompilata 2025 Per rendere più completa e corretta la tua dichiarazione precompilata 2025 che è disponibile a partire dal 30 aprile: verifica i dati dei tuoi fabbricati e terreni comunica al datore di lavoro i dati del coniuge e dei familiari a carico se non vuoi rendere disponibili i dati sulle spese sanitarie comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili i dati sulle spese universitarie comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili le rette per la frequenza degli asilo nido comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale . Attenzione: è possibile consultare e se necessario correggere la dichiarazione precompilata degli anni precedenti purché siano state inviata tramite l'applicazione web. All'interno dell'applicazione un'apposita funzione "cambia anno di dichiarazione" consente di selezionare la dichiarazione di interesse. Accedi alla precompilata Normativa e prassi Provvedimento del 23 aprile 2025 - Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 24/04/2025) Provvedimento del 29 aprile 2024 - Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 29/04/2024) Provvedimento del 18 aprile 2023 - Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 18/04/2023) Provvedimento del 19 maggio 2022 - Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 19/05/2022) Provvedimento del 30 settembre 2021 - pdf - Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021 - (Pubblicato il 01/10/2021) Errata corrige - pdf Provvedimento del 7 maggio 2021 Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 7/05/2021) Quando è disponibile A partire dal 30 aprile 2025, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile la dichiarazione precompilata 2025 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo. Potrà essere inviata, se si sceglie il modello 730, fino al 30 settembre 2025. Il 31 ottobre 2025 è invece la scadenza per l’invio del modello Redditi Persone fisiche. Per accedere occorre essere in possesso di: SPID - “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione; Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS); credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle. Una volta autenticati, si può anche scegliere di operare in qualità di “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, “persona di fiducia” o “erede”, per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore, di una persona che ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle direttamente e ci ha autorizzato a farlo nel suo interesse, o di una persona deceduta. Effettuato l’accesso, si possono visualizzare: la dichiarazione dei redditi precompilata l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti l’esito della liquidazione (cioè il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle entrate, in caso di esito a credito, o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24, in caso di esito a debito, oppure esito “a saldo zero”, se dalla dichiarazione non risultano rimborsi da ottenere o pagamenti da effettuare). Scadenze: 730: 30 Settembre 2025; Redditi Persone fisiche: 31 Ottobre 2025. 3 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Disuguaglianze | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Disuguaglianze Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 4 maggio 2025 La comunità internazionale ha fatto progressi significativi per sottrarre le persone alla povertà. Le nazioni più vulnerabili – i paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli stati insulari in via di sviluppo – continuano a farsi strada per ridurre la povertà. Tuttavia, l’ineguaglianza persiste e rimangono grandi disparità di accesso alla sanità, all’educazione e ad altri servizi. Inoltre, mentre la disparità di reddito tra i diversi paesi sembrerebbe essersi ridotta, la disparità all’interno di un medesimo paese è aumentata. Cresce il consenso sul fatto che la crescita economica non è sufficiente per ridurre la povertà se non si tratta di una crescita inclusiva e se non coinvolge le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale e ambientale. Per ridurre la disparità, le politiche dovrebbero essere universali e prestare attenzione ai bisogni delle popolazioni svantaggiate e emarginate. Fatti e cifre • In media – e prendendo in considerazione la dimensione della popolazione – tra il 1990 e il 2010 la disparità di reddito è aumentata dell’11% nei Paesi in via di sviluppo • La maggior parte delle famiglie nei Paesi in via di sviluppo – più del 75% della popolazione – vive in società in cui il reddito è distribuito in maniera meno omogenea rispetto agli anni Novanta • È dimostrato che, oltre una certa soglia, l’ineguaglianza danneggia la crescita economica e la riduzione della povertà, la qualità delle relazioni nella sfera pubblica e politica e il senso di soddisfazione e di autostima del singolo. • Non vi è nulla di inevitabile nella crescita delle disparità di reddito; diversi paesi sono riusciti a contenere o ridurre le disparità di reddito, raggiungendo elevati livelli di crescita • La disparità di reddito non può essere affrontata in maniera efficace se non viene affrontata la disparità di opportunità che sottostà ad essa • In un sondaggio globale condotto dal programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, è emerso che i decisori politici di tutto il mondo hanno riconosciuto che l’ineguaglianza nei loro paesi è generalmente elevata e costituisce una potenziale minaccia per uno sviluppo sociale ed economico a lungo termine • Dati provenienti da Paesi in via di sviluppo mostrano che i bambini facenti parte del 20% più povero della popolazione, hanno una probabilità fino a tre volte maggiore di morire prima di aver compiuto cinque anni rispetto ai bambini provenienti da famiglie più benestanti • La protezione sociale è stata estesa su scala globale in modo significativo, tuttavia le persone con disabilità hanno una probabilità fino a cinque volte maggiore di dover sostenere spese sanitarie catastrofiche • Nonostante nella maggioranza dei Paesi in via di sviluppo si sia registrato un calo globale di mortalità infantile, la donne delle aree rurali hanno una probabilità fino a tre volte maggiore di morire durante il parto rispetto alle donne che abitano in città Traguardi 10.1 Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale piùbasso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale 10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro 10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito 10.4 Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza 10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di istituzioni e mercati finanziari globali e rafforzare l’attuazione di tali norme 10.6 Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle istituzioni responsabili delle decisioni in materia di economia e finanza globale e internazionale, per creare istituzioni più efficaci, credibili, responsabili e legittimate 10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite 10.a Attuare il principio del trattamento speciale e differente riservato ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai meno sviluppati, in conformità agli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 10.b Incoraggiare l’aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari, compresi gli investimenti diretti esteri, per gli stati più bisognosi, in particolar modo i paesi meno sviluppati, i paesi africani, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, in conformità ai loro piani e programmi nazionali 10.c Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare i corridoi di rimesse con costi oltre il 5%. Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Conferimento | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Operazioni straordinarie Conferimento di Walter Pittini < Back Next > 29 aprile 2025 Conferimento @ Riproduzione riservata Commenti 29 aprile 2025 In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni
- Locazioni | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Locazioni di Walter Pittini 9 maggio 2025 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Certificazione Unica | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Certificazione Unica In questa sezione sono contenute le informazioni relative a Certificazione unica 2025 di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è Per il periodo d'imposta 2024, i sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione unica 2025 (Cu) per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 17 marzo 2025 (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica). Entro quella stessa data deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario". La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31 marzo 2025. Invece, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia entro il 31 ottobre 2025. Normativa e prassi Provvedimento del 15 gennaio 2025 - Approvazione della Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica (Pubblicato il 15/01/2025). Modelli e istruzioni Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2025. Motivi dell’aggiornamento Modello ordinario - pdf Modello sintetico - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Scadenze: al percettore delle somme: 17 marzo 2025; la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate: 31 marzo 2025; la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili: 31 ottobre 2025. Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Società immobiliare | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Società immobiliare INDICE Introduzione Tipologie Servizi offerti Vantaggi Ammortamento Plusvalenza e vendita Incentivi Conclusioni 1. Introduzione Una società immobiliare è un'entità che si occupa della gestione, vendita, acquisto e affitto di beni immobili. Queste società possono operare in vari segmenti del mercato immobiliare, inclusi residenziale, commerciale e industriale. Di seguito sono riportati alcuni aspetti chiave delle società immobiliari. 2. Tipologie Società di Investimento Immobiliare (REIT): Entità che possiedono, gestiscono o finanziano beni immobili generando reddito. Società di Gestione Immobiliare: Si occupano della gestione operativa di proprietà immobiliari per conto di proprietari. Società di Sviluppo Immobiliare: Focalizzate sulla costruzione e sviluppo di nuovi progetti immobiliari. Agenti Immobiliari: Professionisti o aziende che facilitano le transazioni immobiliari tra acquirenti e venditori. 3. Servizi offerti Acquisto e vendita di immobili Affitto e locazione di proprietà Valutazione immobiliare Gestione delle proprietà Consulenza immobiliare 4. Vantaggi Reddito passivo attraverso affitti e rendite Diversificazione del portafoglio di investimenti Potenziale di apprezzamento del capitale Protezione contro l'inflazione 5. Conclusioni Investire in una società immobiliare può essere una strategia vantaggiosa per costruire ricchezza nel lungo termine. È importante fare ricerche approfondite e considerare i rischi associati prima di impegnarsi in questo tipo di investimento. Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti
- Business plan | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Business plan Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 La stesura del business plan Esattamente come per chi decide di aprire un bar o un negozio di abbigliamento, l’apertura di un ristorante richiede la stesura di business plan solido e dettagliato. I business plan dei ristoranti sono solitamente divisi in sezioni che descrivono tutti gli aspetti della tua nuova attività, dal tipo di cucina agli aspetti finanziari. Lo scopo principale del business plan del tuo ristorante è quello di: Fare chiarezza su cosa ti serve per aprire il tuo ristorante e definire tutto nei minimi dettagli. Poter prestare la tua idea a un potenziale investitore come prova di sostenibilità del tuo business. Sia che tu decida di imbarcarti in questa avventura da solo o abbia bisogno di affidarti ad un socio o un investitore, un business plan ti permetterà di partire nel modo più organizzato possibile e reperire più facilmente gli eventuali fondi di cui hai bisogno. Panoramica del business: questa sezione fornisce una panoramica generale del ristorante, inclusi il concetto, la missione, la visione, il target di clientela e la posizione del ristorante. Analisi di mercato: qui si analizza il mercato locale per comprendere la domanda esistente per il tipo di cucina offerto dal ristorante, nonché la concorrenza e le opportunità di crescita. Strategia di marketing: questa sezione delinea il piano di marketing del ristorante, inclusi i canali di promozione, la pubblicità, il branding e la presenza online. Menu e approccio culinario: qui si descrive il menu del ristorante, inclusi i piatti principali, le specialità, le opzioni per diete particolari, e l’approccio culinario generale. Struttura organizzativa: si tratta di definire l’organigramma del personale del ristorante, inclusi i ruoli, le responsabilità e le politiche di assunzione. Pianificazione finanziaria: questa sezione fornisce una panoramica dettagliata del budget iniziale per l’avvio del ristorante, i costi operativi previsti, le fonti di finanziamento e le proiezioni finanziarie a breve e lungo termine. Piani operativi: qui si delineano i dettagli operativi quotidiani del ristorante, inclusi gli orari di apertura, i fornitori, la gestione dell’inventario e l’organizzazione del personale. Pianificazione delle risorse umane: questa sezione dettaglia le politiche e le procedure per la gestione del personale, inclusi i requisiti di formazione, la gestione delle prestazioni e i piani di sviluppo della carriera. Un buon business plan per un ristorante dovrebbe essere realistico, dettagliato e basato su una ricerca approfondita. Inoltre, dovrebbe essere regolarmente aggiornato per tenere conto delle sfide e delle opportunità emergenti nel settore. Aprire un ristorante: le sezioni più importanti del tuo business plan Come abbiamo accennato, il business plan di un ristorante è solitamente diviso in sezioni che vanno a concentrarsi sugli aspetti più importanti di questo tipo di business. Ecco un elenco di quelle che, solitamente, sono le sezioni più importanti del business plan di un nuovo ristorante: Riepilogo esecutivo: questa è di norma la prima sezione del business plan, ma è utile scriverla per ultima e utilizzarla come riassunto delle altre sezioni. Concept e menu: in questa sezione andrai a descrivere dettagliatamente la tua idea di ristorante, specificando il tipo di cucina e il menù che vorresti proporre ai clienti. Gestione e struttura organizzativa: esponi e descrivi il tipo struttura organizzativa che utilizzerai e tutte le eventuali persone coinvolte nel progetto. Dipendenti e personale: è spesso facile sottovalutare le esigenze relative al personale. Mettendole nero su bianco, avrai una visione più realistica di quanti dipendenti dovrai assumere per far funzionare il tuo ristorante. Ricerca e analisi della concorrenza: in questa sezione dovrai esporre gli esiti delle tue ricerche riguardo ai dati della tua clientela di riferimento e della concorrenza. Pubblicità e strategie di marketing: in questa sezione sfrutterai gli esiti delle tue ricerche per scegliere le giuste strategie di promozione del tuo ristorante. Proiezioni e riassunto finanziario: soprattutto se stai cercando di ottenere finanziamenti per il tuo nuovo ristorante, questa è forse la sezione più importante. Usala per fornire una previsione di come andranno le vendite e un'analisi di break-even. Precedente Successivo
- Super Bonus | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Super Bonus 1. Tipologia di interventi 1 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno*. Gli interventi per la coibentazione del tetto, rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. (art. 119, c. 1, lett. a). *Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianti di climatizzazione invernale (art. 119, c. 1bis). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: - ¤ 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; - ¤ 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; - a ¤ 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a ¤ 530.000, calcolato moltiplicando ¤ 40.000 per 8 (¤ 320.000) e ¤ 30.000 per 7 (¤ 210.000) (così A.E. Circolare 24/E dell’8 agosto 2020). L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha avuto modo di precisare che per l’individuazione del limite dispesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelli risultanti alla fine. INTERVENTO TRAINANTE: per usufruire del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi TRAINATI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). L’art. 1, comma 66, lett. a), n. 2), legge 178/2020 (che ha modificato sul punto l’art. 119, c.1, lett.a, D.L. 3472020) ha esteso la possibilità di fruire del Super-Bonus anche agli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 2 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al successivo punto 6 e relativi sistemi di accumulo di cui al successivo punto 7, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (art. 119, c. 1, lett. b). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: - ¤ 20.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; - ¤ 15.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui sia l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a ¤ 265.000, calcolato moltiplicando ¤ 20.000 per 8 (¤ 160.000) e ¤ 15.000 per 7 (¤ 105.000) (così A.E. Circolare 24/E dell’8 agosto 2020). L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha avuto modo di precisare che per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelli risultanti alla fine. INTERVENTO TRAINANTE: per usufruire della detrazione del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. Tra le spese sostenute per tale intervento rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi TRAINATI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 3 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno* per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al successivo punto 6 e relativi sistemi di accumulo di cui al successivo punto 7 ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (art. 119, c. 1, lett. c) *Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianti di climatizzazione invernale (art. 119, c. 1bis). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad ¤ 30.000,00. INTERVENTO TRAINANTE: per usufruire del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. Tra le spese sostenute per tale intervento rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi TRAINATI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 4 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90. Si tratta degli interventi descritti nella Tabella che precede “ECO-BONUS” nella scheda “TIPOLOGIE DI INTERVENTI”. INTERVENTI TRAINATI: per poter fruire del Super-Bonus, è necessario abbinare uno degli interventi di efficienza energetica ex art. 14 D.L. 63/2013 ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1, 2 e 3, fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per ciascun intervento spetterà nella misura ordinaria (vedi sopra Tabella ECO-BONUS). Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (unitamente a taluno degli interventi TRAINANTI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Super-Bonus si applica a tutti gli interventi a lato descritti (di cui al punto 4), anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, fermi restando i requisiti di cui sopra in ordine al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 119. C. 2). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 5 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi antisismici di cui all’art. 16, commi da 1bis a 1septies DL 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 ossia interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica; deve trattarsi di opere da realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguite sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Detti interventi possono riguardare costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. Gli edifici interessati debbono ricadere nell’ambito delle zone sismiche 1-2-3. Sono ricomprese, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. La detrazione è calcolata su una spesa massima di € 96.000,00 per unità immobiliare. INTERVENTO TRAINANTE: Per usufruire del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. È confermata anche nella norma del D.L. 34/2020 l’esclusione dai benefici fiscali degli edifici ubicati in zona sismica 4. Il Super-Bonus è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi (art. 119, c. 4-bis). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 6 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici (art. 119, c. 5, modificato dall’art. 1, c. 28, lett. c) legge 30/12/2021 n. 234). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad ¤ 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di ¤ 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di recupero edilizio il predetto limite di spesa è ridotto ad ¤ 1.600,00 per ogni kW di potenza nominale. INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del SuperBonus è necessario abbinare l’installazione degli impianti solari fotovoltaici ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione rischio sismico), fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per detto intervento spetterà nella misura “ordinaria”. La detrazione in oggetto è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo ai sensi dell’art. 42 D.L. 162/2019 convertito con legge 8/2020 e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11, c. 4, del d.lgs 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (art. 119, c. 7). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). Il Super-Bonus spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nell’ambito di interventi di “nuova costruzione” che restano invece, ordinariamente, esclusi dalle agevolazioni fiscali. Tuttavia anche nel caso di “nuova costruzione” il Super-Bonus spetta a condizione che l’installazione di impianti solari fotovoltaici sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” (di efficienza energetica o di riduzione rischio sismico) fermo restando che il Super-Bonus spetta solo per le spese relative agli impianti solari fotovoltaici e non anche per le spese relative agli interventi trainanti esclusi in questo caso dal Super-Bonus in quanto eseguiti nell’ambito di “nuova costruzione” (Agenzia delle Entrate – Circolare 23/E del 23/06/2022). 7 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui precedente punto 6 (art. 119, c. 6). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad ¤ 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di ¤ 1.000,00 per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo. INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del Super-Bonus è necessario abbinare l’installazione dei sistemi di accumulo in oggetto all’installazione degli impianti solari fotovoltaici di cui al precedente punto 6, la quale, a sua volta, deve essere abbinata ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione rischio sismico) (la installazione dei sistemi di accumulo può essere sia contestuale che successiva a quella degli impianti solari fotovoltaici) La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 8 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (art. 119, c. 8, modificato dall’art. 1, c. 28, lett. d), legge 30/12/2021 n. 234). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore: - ¤ 2.000,00 per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti; - ¤ 1.500,00 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; - ¤ 1.200,00 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. (art. 119, c. 8, D.L. 34/2020 modificato dall’art. 1, c. 28, lett. d), legge 234/2021). INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del Super-Bonus è necessario abbinare l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico). L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 9 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e). T.U.I.R., anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni (art. 119, c. 2). Trattasi in particolare degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 16-bis, c. 1, lett. e) T.U.I.R.) L’art. 119, commi 2 e 4, D.L. 34/2020, non prevedono limiti di spesa relativamente a detti interventi cui applicare il SuperBonus. INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del Super-Bonus è necessario abbinare l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione del rischio sismico) fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per detto intervento spetterà nella misura “ordinaria” o “rafforzata” (vedi sopra Tabella “BONUS EDILIZIO”). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Super-Bonus si applica agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (art. 119. C. 2). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). NOTA: Ai fini dell’applicazione del Super-Bonus le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (Agenzia delle Entrate, Circolare 24/E dell’8 agosto 2020 – Risposte ad interpello n. 461 e n. 464 del 7 luglio 2021). 2. Modalità di applicazione del super - bonus BENEFICIARI - ANNO 2025 Per l’anno 2025 il Super Bonus si applica solo agli interventi effettuati: - dai condomini; - da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riguardo ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (cd. mini-condomini); - dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato (iscritte nel registro ex art. 6 legge 266/1991), dalle associazioni di promozione sociale (iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali ex art. 7 legge 383/2000). Il SuperBonus non trova più applicazione dal 1° gennaio 2024 per interventi posti in essere da persone fisiche, al di fuori del caso dei “mini-condomini”. Si rammenta che, sino al 31 dicembre 2023, per le persone fisiche il Super-Bonus spettava: - nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo potevano essere compresi anche i lavori non agevolabili col SuperBonus) ; - nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per interventi avviati su unità immobiliari abitative a partire dal 1° gennaio 2023; tale detrazione, peraltro, spettava a condizione che il contribuente fosse titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che l’unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale del contribuente e che il contribuente avesse un reddito di riferimento non superiore ad ¤ 15.000,00 (da calcolare sulla base del cd. “quoziente familiare” di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.Lgs 34/2020). Il SuperBonus non trova più applicazione da 1 gennaio 2024 neppure per interventi posti in essere agli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Si rammenta che, sino al 31 dicembre 2023, per detti soggetti il Super Bonus spettava nella misura del 110% per le spese sostenute sino al 30 giugno 2023 ovvero qualora alla data del 30 giugno 2023 fossero stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Comuni colpiti da eventi sismici Si rammenta che l’art. 119, c. 8-ter, D.L. 34/2020 (introdotto dall’art. 1, c. 28, lett. f), legge 234/2021) prevede che per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali (per l’importo non eccedente il contributo previsto per la ricostruzione ai sensi dell’art. 119, c. 1-ter e c. 4-quater, D.L. 34/2020 ovvero in alternativa al contributo per la ricostruzione nelle misure ed alle condizioni di cui all’art. 119, c. 4-ter, D.L. 34/2020) spetta in tutti i casi disciplinati dall’art. 119 c. 8-bis, D.L. 34/2020, nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. I contribuenti che usufruiscono di detti benefici in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (art. 2, c. 2. D.L. 29/12/2023, n. 212). MISURA DEL SUPER BONUS - ANNO 2025 La detrazione Super Bonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 65% (art. 119, c. 8-bis, D.L. 34/2020). La disciplina di cui sopra si applica non solo agli interventi “trainanti” (ossia agli interventi di efficientamento energetico e di riduzione di rischio sismico ammessi autonomamente al Super-Bonus) ma anche a tutti gli interventi “trainati”, ossia a quegli interventi ammessi al Super- Bonus se eseguiti congiuntamente ad un intervento “trainante” e ciò in virtù del rinvio che l’art. 119, c. 8-quater, D.L. 34/2020, fa al precedente c. 8-bis del medesimo art. 119. Si rammenta che: 1) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 il Super Bonus spettava: a) nella misura del 90%; b) ovvero nella misura del 110% nei seguenti casi: - interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25 novembre 2022 risultava presentata la CILAS; - interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l’esecuzione dei lavori risultava adottata in data antecedente il 19 novembre 2022 sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l’obbligo di nominare l’amministratore, dal condomino che aveva presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, fosse stata presentata la CILAS; - interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l’esecuzione dei lavori risultasse adottata in data compresa tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l’obbligo di nominare l’amministratore, dal condomino che aveva presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, fosse stata presentata la CILAS; - interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 31 dicembre 2022, risultasse presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 2) per le spese sostenute nel 2024 il Super Bonus spettava, invece, nella misura del 70%. LA RATEIZZAZIONE DEL SUPER BONUS - ANNO 2025 Per le spese sostenute nell’anno 2025, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Si rammenta che in precedenza era prevista la seguente ripartizione della detrazione: - in 5 rate annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta sino al 31 dicembre 2021; - in 4 quote annuali, di pari importo, per la parte di spesa sostenuta dal 1 gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2023; - in 10 quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (a seguito della modifica introdotta dall’art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67). L’art. 1, c. 56, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la detrazione Super Bonus può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se da detta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di versamento del saldo imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024. Si rammenta che già in precedenza l’art. 2, c. 3-sexies, D.L. 16/02/2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023, n. 38, prevedeva per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative ad interventi ammessi al Super Bonus, la possibilità per il contribuente di optare per la ripartizione in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta 2023. Detta opzione era esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo di imposta 2022 non fosse stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. LE CONDIZIONI PER ACCEDERE AL SUPER BONUS - ANNO 2025 La detrazione Super Bonus del 65% per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti: a) presentata la CILAS se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; b) adottata la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILAS se gli interventi sono effettuati dai condomini; c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Obblighi di comunicazione (art. 2 D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024 n. 67) I soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione antisismico agevolabili ai sensi dell’art. 119 D.L. 19/05/2020, n. 34 (SuperBonus), i quali abbiano presentato la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici debbono trasmettere rispettivamente all’ENEA e/o al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali: a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi; b) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute nell’anno 2025; c) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese da sostenere. L’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale. I CONDOMINI E IL SUPER BONUS I mini-condomini (ammessi al super bonus) Possono beneficiare del Super Bonus le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione), con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (Art. 119, c. 9 lett. a) del D.L. 34/2020). A tali fini le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate: in questo senso Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 397 del 9 giugno 2021 (che ha avuto modo di confermare che con riguardo, invece, alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al Super-Bonus – al pari degli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali – occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze), nello stesso senso Agenzia delle Entrate, risposte ad interpelli nn. 461 e 464 del 7 luglio 2021. In ogni caso il contribuente unico proprietario o comproprietario, può beneficiare del Super Bonus limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari residenziali, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio; il predetto limite non si applica, invece, per gli interventi antisismici realizzati sulle singole unità (Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23/06/2022). Condominio con l'unità non residenziali In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio (Agenzia delle Entrate a Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020). Le pertinenze dei condomini In caso di interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi (Agenzia delle Entrate Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020). Anche ai fini dell’applicazione del Super- Bonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8. Vanno anche calcolate le unità di categoria A/1 presenti nell’edificio e le unità non residenziali se la superficie delle unità residenziali presenti nell’edificio è superiore al 50%; non devono essere considerate le pertinenze collocate in edificio diverso da quello oggetto degli interventi. (Agenzia delle Entrate Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020). Condomini con l'unità in corso di costruzione La presenza in un condominio di unità immobiliari accatastate nella categoria F/3 non preclude, la possibilità al condominio di accedere al Super Bonus se le restanti unità immobiliari sono ultimate e regolarmente accatastate ed hanno natura residenziale, sempre che venga rispettata per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro, l’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio esistente, senza considerare le unità in corso di costruzione; - le unità immobiliari accatastate in categoria F/3 “Fabbricati in corso di costruzione”, non possono concorrere alla formazione della spesa massima ammissibile al fine di fruire delle agevolazioni poiché occorre tener conto del numero di unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori; - le unità immobiliari accatastate in categoria F/3 non possono neppure usufruire delle detrazioni relative ad altri interventi trainati di efficientamento. (Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 174 del 16 marzo 2021). Consulente Imbonus 90 Prenota 14 luglio 2025 Commenti


