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- E-Commerce | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRI A > Consumi COMMERCIO ELETTRONICO Semplifica la tua gestione fiscale e concentrati sulle vendite Soluzioni di consulenza fiscale e contabile per il tuo business online Ottimizza la gestione fiscale della tua attività e-commerce con il supporto dell'ufficio PITTINI, specializzato in soluzioni contabili, fiscali e di conformità per aziende che operano online. Dalla gestione IVA alla normativa fiscale internazionale, gestione dettagliata del regime OSS e del regime IOSS per vendite UE ed EXTRA-UE, offriamo assistenza dedicata ed allineata alle esigenze digitali. Richiedi COSA OFFRIAMO: Apertura IVA Ci occupiamo dell'apertura della Partita Iva (con rigorosa selezione del Regime Fiscale più conveniente). Info Adempimenti fiscali Assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali infrannuali previsti dalla vigente normativa. Info Iscrizioni Enti Iscrizione presso il Registro delle Imprese, la Scia Comunale, la Camera di Commercio e Inps. Info Dichiarazione dei Redditi Elaborazione e invio della Dichiarazione dei Redditi. Info Contabilità Gestiamo la tenuta e l’elaborazione della Contabilità in regime ordinario. Info A CHI CI RIVOLGIAMO: User Persone che desiderano avviare o gestire un attività di commercio online. Coffee Tutte le attività già presenti nel panorama del commercio elettronico che hanno necessità di una figura professionale che li segua. I VANTAGGI DEL NOSTRO SERVIZIO: Home CONSULENZA SPECIFICA PER E-COMMERCE Sappiamo che ogni store online è unico, e il nostro team di esperti ti guida nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali. Edit GESTIONE OTTIMIZZATA DELLE IMPOSTE E COMPLIANCE Riduciamo i rischi e ottimizziamo le imposte con strategie mirate per il settore digitale. Coffee SUPPORTO CONTINUATIVO E PERSONALIZZATO Il nostro studio è sempre a disposizione per aiutarti a risolvere qualsiasi questione fiscale in modo rapido ed efficiente. Richiedi una consulenza personalizzata Inizia a ottimizzare la gestione fiscale della tua attività. First Name Last Name Email Message Invio Grazie!
- Iva modello 26 | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Iva modello 26 In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e comunicazione delle variazioni". di Walter Pittini 15 aprile 2025 Che cos'è Il modello di “Dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e Comunicazione delle variazioni” (Iva 26) non può più essere utilizzato dagli enti o società controllanti che intendono avvalersi, per un determinato anno solare, della particolare procedura di compensazione dell’Iva relativamente a una o più società considerate «controllate». Infatti, dal 2017 l’esercizio dell’opzione è comunicato dalla controllante con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Il modello Iva 26 può ancora essere utilizzato per comunicare l’esercizio dell’opzione esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione (articolo 73, comma 3, del Dpr n. 633 del 1972). Il modello va utilizzato anche per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno e relative ai dati indicati in occasione della presentazione della dichiarazione di adesione (articolo 3, comma 3, del Dm 13/12/1979). Come e quando ll modello deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel, secondo le istruzioni dell’Agenzia ( specifiche tecniche allegate al provvedimento del 6/12/10) - pdf . La comunicazione delle variazioni relative ai dati indicati nella dichiarazione di adesione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione. Qualora il modello venga utilizzato per comunicare l’esercizio dell’opzione (esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione), deve essere presentato entro il 30 aprile. Normativa e prassi Provvedimento del 06/12/2010 - pdf - Approvazione del modello Iva 26 per la dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e comunicazione delle variazioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ( Pubblicato il 07/12/10 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244) Modelli e istruzioni Modello di adesione e variazione Iva di gruppo (Iva 26) - pdf Istruzioni di compilazione - pdf Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Bonus pubblicità 2025 | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nte > Fiscalità Bonus pubblicità 2025 Ecco cosa devono sapere bar, ristoranti e hotel. A cura di: di Walter Pittini Come possiamo aiutarti? Nome Cognome Email* Telefono Scelte Dicci come possiamo aiutarti ... Invia Bonus pubblicità 2025 < Indietro 3 marzo 2025 Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Indice Introduzione Come funziona il Bonus pubblicità 2025 Cosa fare per richiedere il Bonus pubblicità 2025 1. Introduzione Dal 1° marzo al 31 marzo 2025 sarà possibile presentare la domanda per il Bonus pubblicità, il credito d'imposta riservato a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Il contributo, pari al 75% del valore incrementale rispetto all'anno precedente, è un'opportunità importante per chi vuole rafforzare la visibilità del proprio brand nell'Horeca, sempre più competitivo e in continua evoluzione. 2. Come funziona il Bonus pubblicità 2025 Il credito d'imposta è calcolato sulla base dell'incremento degli investimenti pubblicitari rispetto all'anno precedente e copre il 75% dell'aumento della spesa. In totale, il governo ha stanziato un tetto massimo di 30 milioni di euro, quindi, in caso di richieste superiori alle risorse disponibili, l'agevolazione verrà ripartita proporzionalmente tra i beneficiari. Per accedere al bonus, è necessario presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, un documento che funge da prenotazione delle risorse e che deve contenere i dati relativi agli investimenti già effettuati o programmati nel corso del 2025. La procedura avviene esclusivamente online tramite l'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando Spid, Cns o Cie. Uno degli aspetti più snelli della procedura è che, in fase di presentazione della domanda, non è richiesto l'invio di documenti come fatture, contratti pubblicitari o attestazioni di spesa. Tuttavia, questi devono essere conservati e resi disponibili in caso di controlli da parte dell'amministrazione. Dopo la presentazione delle richieste, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblicherà un primo elenco dei soggetti che potranno accedere al credito d'imposta, specificando l'importo teorico a cui avranno diritto. Se nel 2025 hai investito in pubblicità e hai inoltrato la comunicazione preliminare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2026 dovrai inviare la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, un documento che conferma le spese sostenute. Solo dopo questo passaggio verrà pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco ufficiale. Per farlo, dovrà essere utilizzato il codice tributo 6900. 3. Cosa fare per richiedere il Bonus pubblicità 2025 Se vuoi accedere a questa agevolazione e migliorare la comunicazione del tuo bar, ristorante o hotel, ecco i passi fondamentali da seguire: Comunicare l'intenzione di aderire al bonus : se ti affidi a uno studio o a un consulente fiscale, è importante informarli per tempo, preferibilmente via email, così da avviare la procedura senza intoppi. Raccogliere i dati necessari : dovrai fornire un riepilogo degli investimenti pubblicitari già sostenuti nel 2025 e di quelli pianificati fino alla fine dell'anno, oltre al confronto con la spesa pubblicitaria del 2024. Preparare la documentazione : anche se non deve essere inviata subito, è consigliabile raccogliere fatture, contratti pubblicitari e ogni altro documento utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle spese. La scadenza per la trasmissione della domanda preliminare è fissata per il 19 marzo 2025, quindi chi intende usufruire dell'incentivo deve muoversi rapidamente. © Riproduzione riservata TORNA IN ALTO Previous Next PITTINI commercialista Via Conte Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia Per ulteriori approfondimenti rivolgersi al:
- Acqua | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Acqua Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie 4 maggio 2025 Acqua accessibile e pulita è un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere. Il nostro pianeta possiede sufficiente acqua potabile per raggiungere questo obiettivo. Ma a causa di infrastrutture scadenti o cattiva gestione economica, ogni anno milioni di persone, di cui la gran parte bambini, muoiono per malattie dovute ad approvvigionamento d’acqua, servizi sanitari e livelli d’igiene inadeguati.La carenza e la scarsa qualità dell’acqua, assieme a sistemi sanitari inadeguati, hanno un impatto negativo sulla sicurezza alimentare, sulle scelta dei mezzi di sostentamento e sulle opportunità di istruzione per le famiglie povere di tutto il mondo. La siccità colpisce alcuni dei paesi più poveri del mondo, aggravando fame e malnutrizione.Entro il 2050 è probabile che almeno una persona su quattro sia colpita da carenza duratura o ricorrente di acqua potabile. Fatti e cifre • Dal 1990 a oggi 2,6 miliardi persone in più hanno avuto accesso a migliori risorse di acqua potabile, ma ancora 663 milioni di persone ne sono sprovviste • Almeno 1,8 miliardi di persone a livello globale utilizzano fonti di acqua potabile contaminate da escrementi • Tra il 1990 e il 2015, la proporzione di popolazione mondiale che utilizza migliori fonti di acqua potabile è salita dal 76 al 91% • Tuttavia, la scarsità d’acqua colpisce più del 40% della popolazione globale, una percentuale di cui si prevede un aumento. Oltre 1,7 miliardi di persone vivono in bacini fluviali dove l’utilizzo d’acqua eccede la sua rigenerazione • 2,4 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienici di base come WC o latrine • Più dell’80% delle acque di scarico prodotte da attività umane è scaricato in fiumi o mari senza sistemi di depurazione • Ogni giorno, circa 1000 bambini muoiono a causa di malattie diarroiche prevenibili legate all’acqua e all’igiene • L’energia idrica è la più importante e più utilizzata fonte di energia rinnovabile; nel 2011, essa ha rappresentato il 16% della produzione elettrica totale mondiale • Circa il 70% dell’acqua estratta da fiumi, laghi e acquedotti è usata per l’irrigazione • Inondazioni e altre calamità legate all’acqua sono responsabili del 70% dei decessi dovuti a disastri naturali. Traguardi 6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti 6.2 Ottenere entro il 2030 l’accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all’aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità 6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua eliminando le discariche, riducendo l’inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale 6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze 6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato 6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi 6.a Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare attività e programmi legati all’acqua e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo, compresa la raccolta d’acqua, la desalinizzazione, l’efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego 6.b Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell’acqua e degli impianti igienici Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Pianificazione | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Amministrativo Pianificazione Pianificazione e controllo di gestione Pianificazione 11 agosto 2025 Presupposti, obiettivi e fasi dell'analisi di bilancio ai fini del controllo finanziario. Gli schemi di riferimento per l'analista: lo stato patrimoniale. Conto economico. Incidenza delle imposte sul reddito e l'irap. Imposte anticipate e differite. Controllo di gestione nel contesto della pianificazione. La contabilità analitica: modalità operative di svolgimento. Cost analysis e cost management. Cost analysis e cost management. Processo di costruzione del budget. Budget economico, finanziario e patrimoniale. Sistema di reporting e il suo ruolo nel processo di budgeting. Inamministrazione 60 Prenota di Walter Pittini Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn
- Tabelle millesimali e ripartizione spese | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Tabelle millesimali e ripartizione spese < Condominio successiva precedente Tabelle millesimali e ripartizione spese di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 9 giugno 2025 Tabelle millesimali In base alla formulazione dell’art. 68, primo comma, disp. att. c.c., ove non precisato dal titolo ai sensi dell’art. 1118 c. c. per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126, c.c. (cioè per la ripartizione delle spese), e dall’art. 1136 c.c. (cioè per il calcolo delle maggioranze in assemblea), “il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso i millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio”. Nell’accertamento di tali valori - aggiunge poi il secondo comma – non si deve tener conto “del canone locatizio, dei miglioramenti dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare”. Precisato che il predetto art. 1118 c. c. recita, al primo comma, che “il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene”, volendo dare, dunque, una definizione di “millesimi” si può dire che essi rappresentano il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare rispetto al valore dell'intero edificio (fatto uguale a mille, da cui il nome). Ciò posto - e sottolineato che il legislatore della riforma ha sostanzialmente lasciato immutato il testo dell’art. 68 - va ricordato, in argomento, che tradizionalmente si distingue tra millesimi di proprietà e millesimi di gestione (o d'uso). I primi esprimono la misura o la quota del diritto di comproprietà di ciascun condomino sulle parti comuni. I secondi sono destinati, invece, alla determinazione delle quote di contribuzione ai costi di gestione da parte dei singoli condomini: in altre parole al riparto delle spese. Ed in tale prospettiva che millesimi di proprietà, ove utilizzati in relazione alla diversa funzione di semplice strumento destinato alla ripartizione di una certa categoria di spese queste (le c.d. spese generali di proprietà), rientrano in questa categoria (cfr. C. Rosselli, Sezioni Unite e modifica delle tabelle millesimali, in Arch. loc e cond., 2011, 20). In giurisprudenza, sulla base della suddetta distinzione - e in assenza di una norma che disponesse circa il consenso necessario per incidere su tali valori - si è sostenuto che i millesimi di gestione, elaborati nel rispetto dei criteri di ripartizione stabiliti dalla legge, potessero essere approvati (o modificati) dall’assemblea a maggioranza, occorrendo invece il consenso totalitario dei condomini negli altri casi (cioè per i millesimi di gestione formati in deroga ai criteri di legge oltrechè per i millesimi di proprietà, ove intesi non come semplice strumento di ripartizione delle spese: cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 18477 del 9.8.2010). Queste conclusioni devono ritenersi ormai superate, però, con l’entrata in vigore della legge di riforma, la quale ha innovato profondamente l’art. 69 disp. att. c.c. (che insieme al citato art. 68 disciplina adesso, come in passato, la materia) precisando che i millesimi “possono essere modificate o rettificati” solo “all’unanimità” (dei partecipanti al condominio, all’evidenza). Ciò, a meno che non siano “conseguenza di un errore”, che per la giurisprudenza può essere sia di fatto (si pensi ad un errato calcolo dell'estensione di un'unità immobiliare) sia di diritto (si pensi ad un accertamento dei valori millesimali che tenga conto di elementi che, ai sensi del secondo comma dell’art. 68, siano irrilevanti a tal effetto) (cfr. Cass. sent. n. 1367 del 10.02.1994). Oppure siano mutate le condizioni di una parte dell’edificio (a causa di una sopraelevazione, di un incremento di superfici o di un incremento o diminuzione delle unità immobiliari) e tale mutamento abbiamo causato un'alterazione ad “un quinto” del “valore proporzionale dell'immobiliare anche di un solo condomino” (con la conseguenza, peraltro, che, in quest'ultima ipotesi, il costo per il ricalcolo dei millesimi dovrà essere “sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”). Nei suddetti casi, infatti, i valori in questione possono “essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condominio” con la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma, c.c. Vale a dire con un quorum deliberativo, in prima e seconda convocazione, costituito da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno la metà del valore dell'edificio (fermi restando, naturalmente, i quorum costitutivi, di cui al primo e terzo comma dell'art. 1136 c.c.). Deriva da quanto precede, allora, che la regola generale è ora che per modificare rettificare (e quindi, deve ritenersi, anche per approvare) i millesimi, occorre sempre il consenso totalitario dei condòmini, eccezion fatta per il caso in cui la modifica o la rettifica sia giustificata dal ricorso di specifiche e circoscritte ipotesi. Ipotesi, che devono ritenersi operare, peraltro, solo con riferimento ai millesimi di gestione (siano essi redatti – così come predispone il predetto art. 69 all'ultimo comma – in applicazione di “criteri legali” o “convenzionali”, cioè in applicazione di criteri derivanti dall'applicazione di convenzioni: cfr. C. Sforza Fogliani, Codice commentato del condominio articolo per articolo, ed. La Tribuna, III edizione, 2022, 260), non potendo una delibera maggioritaria incidere sui millesimi di proprietà, intesi nella loro accezione di espressione dei diritti dominicali dei singoli condòmini (cfr., ancora, C. Rosselli, Sezioni Unite e modifica delle tabelle millesimali, in Arch. loc e cond., 2011, 20). Va comunque precisato che il singolo condomino può sempre rivolgersi all'autorità giudiziaria per chiedere la revisione dei millesimi. In tal caso, il più volte citato art. 69 prevede che possa essere convenuto in giudizio tutto il condominio in persona dell'amministratore, il quale ha il dovere di darne senza indugio notizia all'assemblea. L’amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni. Sul sito della Confedilizia ( www.confedilizia.it ) è presente una video-guida che approfondisce i diversi aspetti delle tabelle millesimali, in particolare, per ciò che attiene alla loro formazione e modifica. Ripartizione delle spese Fatta chiarezza sui millesimi, possiamo quindi passare ad occuparci delle norme citate dall'art. 68 disp. att. c.c. per i fini ivi previsti dalla suddivisione delle spese tra i condòmini. Si tratta - come abbiamo visto - degli artt. 1123, 1124, 1126 c.c.: disposizioni su cui la riforma non ha inciso, se non per chiarire, con particolare riferimento all'articolo 1124 c.c., che anche gli ascensori - così come del resto fermato da costante giurispr udenza - sono soggetti alla stessa disciplina delle scale. Iniziamo dall'art. 1123 c.c. Tale disposizione specifica, in via generale, i criteri di ripartizione delle spese in ambito condominiale, salvo che non sia intervenuta "diversa convenzione" (quale può essere un regolamento condominiale di origine contrattuale che stabilisce una differente disciplina: cfr. cap. VI). In particolare, il criterio normale di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi di interesse comune per le innovazioni deliberate dalla maggioranza è indicato dal primo comma dell'articolo 1123 c.c., il quale prevede che tali spese siano sostenute in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino. La norma regola, in sostanza, il criterio di riparto delle c.d. "spese generali di proprietà", così definendosi tutti quelli esborsi che riguardano il godimento delle cose comuni (cfr. R. Triola, Il nuovo condominio, Giappichelli editore, 2013, 875). Eccezioni al suddetto principio sono, tuttavia, contenute nei successivi due commi dell'articolo 1123 c.c. Il secondo comma stabilisce che, se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, la divisione delle spese vada fatta in proporzione all'uso che ciascun condomino può fare del bene comune. L'uso che conta, peraltro, non è quello effettivo ma quello potenziale, per cui non ha alcun rilievo il fatto che un condomino non utilizzi la cosa comune ovvero la utilizzi in maniera inferiore o superiore alla media. Il terzo comma prevede, invece, che sia un edificio ha più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità. Si tratta, in sostanza, delle cosiddette situazioni di "partecipazione differenziata" (cfr. AA. VV., Trattato del condominio, ed. Cedam, 2008, 905), che costituiscono la base giuridica per la formazione delle tabelle millesimali che disciplinano il riparto delle spese afferenti la manutenzione e la gestione dei beni destinati ad essere usufruiti in modo diverso dai vari condòmini. Specificazione dei principii generali di cui all'articolo 1123 c.c. possono essere considerati, poi, i criteri di riparo contenuti nelle altre due disposizioni citate nell'art. 68 disp. att. c.c.: l'articolo 1124 c.c., che disciplina della manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori, e l'art. 1126 c.c., che tratta dei lastrici solari ed uso esclusivo. La prima di queste due norme - il cui testo, come detto, è stato modificato dalla riforma (sulla scorta di un consolidato orientamento della giurisprudenza) con l'inserimento, in particolare, del riferimento agli ascensori - prevede, per quanto di interesse, che le scade e gli ascensori siano "mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono" e che la spesa relativa debba essere "ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo". C'è da dire, in proposito, che il criterio di riparto è rimasto immutato rispetto al contesto previgente. V'è stato solo l'aggiunta dell'avverbio "esclusivamente" che sembra trovare la sua giustificazione nella volontà del legislatore della riforma di vietare il ricorso ad altri criteri, in passato di fatto utilizzati (cfr. C. Sforza Fogliani, Codice commentato del condominio articolo per articolo, ed. La Tribuna, ed. La Tribuna, III edizione, 2022, 133). L'art. 1126 c.c. - non toccato dalla legge di riforma - regola, invece, il riparte delle spese relativamente ai lastrici solari (cioè, in relazione a quelle superfici piane orizzontali di copertura dell'edificio), stabilendo che quando l'uso di essi o parte di essi non sia comune a tutti i condòmini, quelli che ne abbiano l'uso esclusivo siano tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle ripartizioni o ricostruzioni; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. Non citato, infine, dal predetto art. 68 disp. att. c.c. - disciplinando un aspetto che esula dalla ripartizione per millesimi - è l'art. 1125 c.c., il quale tratta delle spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai. Tale norma dispone che dette spese debbano essere sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura e a carico del proprietario del piano inferiore in un l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Inutile dire che anche questa previsione è caratterizzata dalla naturale derogabilità che concerne tutte le disposizioni riguardanti la ripartizione delle spese: essa trova applicazione, pertanto, solo in mancanza di diverso accordo intervenuto tra i soggetti interessati. Strettamente collegato al tema del pagamento delle spese è il problema del tempo che occorre per la prescrizione dei crediti del condominio verso i singoli condomini. E' bene allora aver presente che. per le quote ordinarie, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il termine prescrizionale è di cinque anni. In tal senso si veda, da ultimo, la sentenza della Cassazione n. 4489 del 25.02.2014, secondo cui, avendo tale tipo di spese "natura periodica", il relativo credito è soggetto al disposto dall'art. 2948, n. 4, c.c., in base quale soggiace a prescrizione quinquennale tutto quello "che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". Per le spese condominiali di carattere straordinario, invece, non risultano pronuncie a livello di legittimità. Tuttavia, al riguardo, è agevole argomentare che, trattandosi di spese non aventi natura periodica, non può che tenersi applicabile - anche sulla base dell'orientamento della Cassazione appena citato - il termine ordinario di prescrizione decennale. Quanto alla data di decorrenza del periodo utile ai fini della prescrizione, non si registra, sul punto, una posizione univoca. L'orientamento della giurisprudenza più recente (espresso peraltro anche nella citata sentenza numero 449/'14) è comunque nel senso di considerare come termine iniziale la data in cui sia stata deliberata non solo la spesa ma anche (ove ciò, ovviamente, non venga contestualmente) il relativo stato di riparto. Nessun dubbio, invece, sulla connessa questione della prescrizione del diritto del locatore al rimborso delle spese condominiali di spettanza del conduttore. Con l'abrogazione - ad opera dell'art. 24, d.l. n. 112/2008 (come convertito in legge) - dell'art. 6, comma 4, l. n. 841/1973, è caduto, infatti, ogni appiglio alla tesi che riteneva sussistere, in tal caso, un termine prescrizionale minore, in particolare biennale (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 5795 del 22.5.1993), rispetto a quello generale - che abbiamo visto essere quinquennale - per il recupero delle quote condominiali. 19 aprile 2025 Commenti Contattaci
- Digital Transformation | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Digital Transformation commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Le MPMI che attivano processi di trasformazione digitale e tecnologica hanno una copertura per il 50% delle spese ammissibili: il 10% contributo, il 40% finanziamento agevolato! Destinata alle imprese di micro, piccole e medie dimensioni, Digital Transformation è la misura di Invitalia che incentiva la trasformazione digitale e tecnologica dei processi produttivi. Introdotta con il Decreto Crescita e promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, gode di una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro, che si traducono in incentivi alle imprese in forma di finanziamenti a condizioni agevolate e contributi. Ma come funziona esattamente la misura Digital Transformation Invitalia? Digital Transformation: quali sono i requisiti Gestita direttamente da Invitalia, la misura è stata studiata per favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, sia in ottica digitale che tecnologica. La trasformazione dei processi può avvenire tramite l’applicazione di tecnologie avanzate, purché contemplate nell’ambito del progetto di Impresa 4.0 e/o relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Chi può partecipare a Digital Transformation Invitalia? Possono ottenere le agevolazioni le micro imprese e le PMI, anche presentando domanda in forma aggregata. A condizione però che risulti, in qualità di promotore capofila, un Digital Innovation Hub o un Ecosistema Digitale per l’Innovazione, come previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0 . Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese che effettuano gli investimenti di cui sopra, devono anche soddisfare i seguenti requisiti. Essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive; operare principalmente nel settore manifatturiero, o in quello dei servizi alle imprese manifatturiere, nel settore turistico o in quello commerciale; presentare un bilancio approvato e depositato che dimostri il conseguimento di ricavi pari ad almeno 100.000 euro ; avere almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. Per le imprese con contabilità semplificata, è richiesta la presentazione di due dichiarazioni dei redditi e dei relativi bilanci (redatti in applicazione della IV direttiva CEE); non essere sottoposte a procedure concorsuale; non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in situazioni identificate come equivalenti dalla normativa. Quali sono gli interventi finanziabili La misura Digital Transformation finanzia progetti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, tramite: tecnologie abilitanti che sono state individuate dal Piano nazionale Impresa 4.0, come advanced manufacturing solutions, realtà aumentata, cloud, cybersecurity, big data e analytics. tecnologie che riguardano soluzioni tecnologiche digitali di filiera , purché legate a software, piattaforme e applicazioni digitali per gestione e coordinamento logistico, ottimizzazione della catena di distribuzione, sistemi di e-commerce, sistemi per il pagamento mobile e online, fintech, geolocalizzazione, blockchain, intelligenza artificiale, eccetera. In ogni caso, gli interventi devono riguardare un’unità produttiva ubicata sul territorio nazionale e prevedere un investimento di risorse non inferiore a 50.000 euro (spesa massima 500.000 euro). Come funzionano le agevolazioni del programma Invitalia Digital Transformation Le agevolazioni Digital Transformation Invitalia coprono il 50% delle spese ammissibili sostenute dall’impresa beneficiaria e sono corrisposte con due strumenti differenti: per il 10% in forma di contributo ; per il 40% come finanziamento agevolato . La quota di agevolazione erogata in forma di finanziamento agevolato deve essere rimborsata entro 7 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota. Il piano di rimborso prevede rate a cadenza semestrale, di importo costante e posticipate. Le scadenze sono fissate al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno. Come presentare domanda Le imprese che intendono partecipare alla misura Digital Transformation Invitalia e ottenere le agevolazioni devono presentare domanda per via telematica tramite il portale di Invitalia. Poiché non esiste un vero e proprio bando Digital Transformation Invitalia, non vi sono scadenze da rispettare. La richiesta deve essere inoltrata tramite l’area riservata del sito, ricorrendo ad autenticazione con identità digitale e firma digitale (necessaria per concludere la presentazione della domanda). La valutazione è affidata a Invitalia. Hai un’impresa e cerchi contributi per innovare il tuo business? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata. I nostri esperti di finanza agevolata troveranno tutti i bandi adatti alla tua attività. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Hospitality | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE L'ospitalità si riferisce all'accoglienza amichevole e generosa e all'intrattenimento di ospiti, visitatori o sconosciuti. I nostri approfondimenti Scopri le nostre competenze ---> Incontra il nostro leader Walter Pittini Sector leader pittini@live.it LinkedIn PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Apertura | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Apertura Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 Idea, giusta locazione e prove di apertura Idea La tua idea di business è il cuore pulsante del tuo ristorante. È ciò che lo distingue dalla concorrenza e attira i clienti. Che tu voglia aprire un ristorante di cucina tradizionale italiana o un locale di fusion innovativo, è fondamentale avere una proposta unica e ben definita. Chiediti: qual è il mio target di clientela? Quali piatti saranno i miei cavalli di battaglia? Come posso rendere l’esperienza dei miei clienti indimenticabile? Rispondere a queste domande ti aiuterà a creare un’identità forte e riconoscibile per il tuo ristorante. Per ottenere chiarezza sulle tue idee, è essenziale partire da un concetto fondamentale, ossia comprendere quale tipo di ristorante desideri aprire, quali piatti intendi offrire e quale messaggio intendi trasmettere attraverso il tuo menù. Ricorda che possedere una buona idea costituisce già un progresso significativo nel tuo percorso imprenditoriale. Un suggerimento che vorrei darti riguarda la scelta della tipologia di ristorante, prendendo spunto dagli 6 trend emergenti nel settore della ristorazione: • Mantenere il controllo della filiera. • Valorizzare il cibo come fonte di benessere. • Puntare sulla sostenibilità. • Ridefinire il rapporto tra prezzo e valore. • Implementare tecnologie per migliorare il servizio. • Specializzarsi in un mono-prodotto. Esplorare queste tendenze può costituire una base solida per sviluppare la tua idea di ristorante, contribuendo a distinguerti nel mercato e a rispondere alle aspettative sempre più evolute della clientela. Giusta locazione La scelta della location è un altro fattore cruciale per il successo del tuo ristorante. La posizione ideale dipende da molti fattori, come il tipo di clientela che vuoi attrarre, la concorrenza nella zona e la visibilità del locale. Un ristorante in centro città potrebbe beneficiare di un alto traffico pedonale, ma i costi di affitto potrebbero essere proibitivi. D’altra parte, una location più defilata potrebbe offrire affitti più bassi, ma richiederà sforzi di marketing maggiori per attirare i clienti. Valuta attentamente i pro e i contro di ogni opzione prima di prendere una decisione. Una volta che hai una visione chiara e hai scelto la location perfetta, è il momento di passare alla stesura di un business plan dettagliato. Questo documento sarà la tua bussola, guidandoti attraverso ogni fase dell’avvio e della gestione del tuo ristorante. Include una proiezione dei costi di avvio, una previsione delle entrate, una strategia di marketing e un piano operativo. Ricorda, un business plan ben fatto è essenziale per convincere gli investitori e le banche a sostenere la tua impresa. Infine, non sottovalutare l’importanza di comprendere i requisiti legali e fiscali per aprire un ristorante in Italia. Dalle licenze necessarie alle normative sanitarie, assicurati di essere in regola con tutte le disposizioni vigenti per evitare spiacevoli sorprese in futuro. Considera di consultare un esperto in avvio attività ristorazione come Michea Ferrante, per navigare con sicurezza in questo complesso panorama normativo. Aprire un ristorante è senza dubbio una sfida, ma con la giusta preparazione e dedizione, può trasformarsi in una gratificante avventura imprenditoriale. Sei pronto a intraprendere questo viaggio? Ricorda, il successo è a portata di mano per chi osa sognare e lavora sodo per realizzare quei sogni. La selezione del luogo rappresenta una delle fasi più cruciali nel settore della ristorazione, poiché correggere un errore in questa scelta può essere complesso e oneroso. La decisione sul luogo non solo è essenziale per la coerenza del proprio concetto di ristorante, ma soprattutto per le aspettative di frequenza che una determinata posizione può generare, misurate in base al numero di servizi effettuati per ciascun tavolo. Inoltre, la posizione del ristorante può influire notevolmente sulla visibilità e sull’accessibilità, fattori cruciali per attirare clienti. Ad esempio, un ristorante posizionato in una zona ad alta densità di traffico pedonale potrebbe garantire una maggiore visibilità e un flusso costante di clienti potenziali. Allo stesso tempo, è importante considerare la concorrenza nella zona e l’attrattiva generale del quartiere, in modo da valutare se la location scelta sia in grado di attirare il tipo di clientela desiderato. Inoltre, bisogna valutare anche la disponibilità di parcheggio e la facilità di accesso, poiché questi possono influenzare notevolmente l’esperienza complessiva dei clienti. La scelta della location può avere impatti significativi anche sulle spese generali del ristorante, come l’affitto o l’acquisto dello spazio; quindi, è importante considerare anche questo aspetto nella pianificazione. Prove di apertura Quando stai imparando qualcosa di nuovo (come suonare uno strumento o un passo di danza) hai mai sentito dire: "la pratica rende perfetti"?. Lo stesso concetto vale quando si parla di aprire un ristorante. Una prova di apertura può essere un’occasione perfetta per preparare la grande apertura vera e propria del tuo nuovo ristorante. Invita un numero limitato di ospiti a partecipare a questa prova, scegliendo tra i tuoi amici, familiari e membri dello staff. Questa strategia ti permetterà di risolvere gli eventuali problemi presenti nel tuo servizio o nei tuoi piatti. Ecco alcune idee popolari di apertura soft: Menu di prova: offrì un menu di prova con un numero limitato di opzioni. Ridurrai lo stress del nuovo personale e incoraggerài i clienti a tornare per vedere il menu completo. Orario limitato: considera di operare con un orario limitato per i primi giorni. Serata amici e famiglia: invita amici e parenti alla prova di apertura per testare il tuo ristorante in modo divertente e senza troppo stress. Serata per business e residenti locali: guadagnati il supporto di chi ti circonda invitando alla tua prova di apertura i tuoi “vicini” e i proprietari di attività commerciali attorno al ristorante. Nonostante le sfide degli ultimi anni, l'industria della ristorazione sarà sempre una parte importante della nostra economia. Man mano che le tendenze della ristorazione continuano a diversificarsi, si aprono spazi per nuovi ristoranti pronti a sfruttare gli interessi dei consumatori.e: "la pratica rende perfetti"?. Lo stesso concetto vale quando si parla di aprire un ristorante. Precedente Successivo
- Forfettario_2025 | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime DOTTORE COMMERCIALISTA A BARI Apertura Partita Iva Regime Forfettario a Bari REGIME FORFETTARIO 2025 REGIME FORFETTARIO 2025 REGIME FORFETTARIO 2025 REGIME FORFETTARIO 2025 Regime Forfettario 2025: cosa prevede? Cosa prevede il nuovo regime forfettario per l'anno 2025? Quali sono i cambiamenti apportati dalla legge di bilancio per le partite iva che aderiscono al nuovo regime forfettario? Ecco una guida per le nuove partite iva 2025 CERCHI UN COMMERCIALISTA A BARI? Hai deciso di aprire la partita iva? Sei alla ricerca di un Dottore commercialista o del miglior commercialista online che possa garantirti professionalità, puntualità e tariffe trasparenti ? Affidati a Professionisti Esperti e Certificati. QUANTO COSTA UN COMMERCIALISTA A BARI? Lo studio garantisce servizi fiscali e contabili di elevata qualità, offrendo la possibilità di calcolare il proprio preventivo per la partita iva forfettaria di artigiani, commercianti e professionisti, con tariffe a partire da 30 euro/mese. QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO Comprendiamo che i clienti hanno sempre più bisogno di flessibilità e rapidità nella gestione dei servizi fiscali, con risposte chiare e veloci. Per questo i nostri servizi sono sempre personalizzati e adattati alle esigenze dei clienti. Cos'è il Regime Forfettario? Il nuovo regime forfettario, è il regime fiscale agevolato destinato alle partite iva di ridotte dimensioni. Tale regime forfettario, introdotto dal 1° gennaio 2015, prevede rilevanti semplificazioni sia ai fini IVA sia ai fini contabili, consentendo inoltre la determinazione forfetaria del reddito su cui verrà pagata un’unica imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni di attività, per poi passare dal sesto anno in poi al 15%. Quali sono i requisiti e limiti del Regime Forfettario nel 2025? L'accesso al regime forfetario 2025 è consentito sia ai soggetti già in attività sia ai soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, a patto che nell’anno precedente: hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro hanno avuto spese relative a lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. complessivamente, non superiori a 20.000 euro lordi Quali sono le cause di esclusione del nuovo Regime Forfettario? Le partita IVA che non possono adottare il Regime Forfettario 2025 con la tassazione agevolata sono: le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito; i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato; i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente; le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Regime Forfettario 2025 e superamento 85.000 euro di ricavi ma entro i 100.000 euro: cosa prevede la normativa? La norma prevede che qualora il contribuente superi la nuova soglia degli 85 mila euro, restando però al di sotto dei 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente. Regime Forfettario 2025 e superamento 100.000 euro: cosa succede? Le novità del regime forfettario 2025 prevedono che per il periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie. In questo caso, la normativa prevede che sia dovuta l’imposta sul valore aggiunto (iva) a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Quindi tutte le operazioni dai 100.000 euro in sù prevedono l'applicazione dell'iva. Regime Forfettario 2025 Tassazione Chiunque possiede una partita iva nel Regime Forfettario determina il reddito imponibile in modo forfettario applicando un’unica imposta sostitutiva, nella misura del 15% oppure del 5% per i primi cinque anni di attività, fino a un massimo di 85.000 euro di ricavi o compensi. Contributi Gestione Separata La partita iva nel regime forfettario che svolgerà la propria attività configurandosi come freelance Professionista, senza l'ausilio di dipendenti, allora bisognerà iscriversi alla Gestione Separata e versare i contributi del 26,23%. Contributi Artigiani e Commercianti Commercianti e Artigiani con partita iva forfettaria dovranno iscriversi alla camera di commercio della propria provincia, all'Inail e all’INPS per il versamento dei contributi. I contributi che artigiani e commercianti dovranno versare all'inps si dividono in: CONTRIBUTI ANNUALI MINIMI, cosiddetti fissi, da versare a prescindere dal volume d’affari generato durante l'anno CONTRIBUTI VARIABILI calcolati sulla parte che eccede il reddito minimale (che è di circa 15.000) coperta già dai contributi minimi. Artigiani e Commercianti aderenti al Regime Forfettario nel 2025 hanno facoltà di richiedere la riduzione del 35% dei contributi minimi e variabili. In questo caso, la somma da versare sarà pari è circa 2.500 euro. Il versamento dei contributi previdenziali fissi avviene in 4 rate annuali di pari importo, il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto, novembre e febbraio dell’anno successivo. In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Energia | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Energia Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 4 maggio 2025 L’energia è un elemento centrale per quasi tutte le sfide e le opportunità più importanti che il mondo si trova oggi ad affrontare. Che sia per lavoro, sicurezza, cambiamento climatico, produzione alimentare o aumento dei redditi, l’accesso all’energia è essenziale. L’energia sostenibile è un’opportunità – trasforma la vita, l’economia e il pianeta. Il Segretario Generale ONU Ban Ki-moon è stato iniziatore dell’iniziativa Energia Rinnovabile per Tutti (Sustainable Energy for All) per assicurare l’accesso universale ai servizi energetici moderni, migliorare l’efficienza energetica e accrescere l’uso di risorse rinnovabili. Fatti e cifre • Una persona su cinque non ha accesso a moderni mezzi elettrici• 3 miliardi di persone dipendono da legno, carbone, carbonella o concime animale per cucinare e per scaldarsi• L’energia è il principale responsabile del cambiamento climatico, rappresentando circa il 60% delle emissioni di gas serra globali• Obiettivo-chiave di lungo termine è la produzione di energia a bassa intensità di carboniomigliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno. Traguardi 7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni 7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia 7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica 7.a Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l’accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all’energia pulita – comprese le risorse rinnovabili, l’efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite – e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell’energia pulita 7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- FINANZA | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > FINANZA Finanza Protocolli Documenti Aggiornamenti Newsletter Guide Prodotti Servizi Cash Preventivo Eventi Corsi Faq Partner Leader Carriere Contatti FINANZA Offriamo un servizio completo nel settore finanziario, specializzandoci in finanziamenti, contributi e incentivi per supportare le esigenze delle aziende e dei privati. Il nostro obiettivo è fornire aiuti mirati che facilitino la crescita e lo sviluppo, garantendo soluzioni personalizzate per ogni cliente. Contattaci Richiesta di proposta Contabilità Finanziari Finanziarie T.U.B. Banche Prospettive lungimiranti per la trasformazione del sistema finanziario Vantiamo un’ampia e profonda esperienza nel Financial Sector, che ci consente di offrire una prospettiva nuova e lungimirante. In questo settore possiamo essere consulenti di fiducia per supportare i tuoi progetti di trasformazione aziendale più complessi. In Pittini contribuiamo a costruire un sistema finanziario più solido, sostenibile, digitale e inclusivo. Qualunque sia la fase in cui si trova la tua azienda nel suo percorso di trasformazione, possiamo aiutarti a creare le connessioni giuste per accelerare il cambiamento e raggiungere i tuoi obiettivi. Settori Scopri l'Industry Finanza Contabilità La contabilità finanziaria rileva gli effetti finanziari degli eventi di gestione, basandosi sul principio della competenza finanziaria; pertanto si iscrivono a bilancio: Entrate Le entrate che si prevede di accertare. Spese Le spese che si prevede di impegnare. Scopri di più ---> Finanziari Criptovalute Il termine si compone di due parole: cripto e valuta. Si tratta quindi di valuta 'nascosta', nel senso che è visibile/utilizzabile solo conoscendo un determinato codice informatico (le c.d. 'chiavi di accesso' pubblica e privata, in linguaggio ancora più tecnico). Scopri di più ---> Finanziarie Scopri di più ---> T.U.B. Il testo unico disciplina nello specifico l'attività bancaria, la concessione dei finanziamenti da parte delle imprese non bancarie, i servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica. Scopri di più ---> Banche Scopri di più ---> Competenze Protocolli di Walter Pittini 12 maggio 2025 Value Investing Strategia di investimento che mira a identificare e acquistare titoli o altri asset a un prezzo inferiore rispetto al loro valore intrinseco, e poi rivenderli quando il prezzo di mercato si allinea con quel valore. VEDI TUTTO --- di Walter Pittini 25 febbraio 2025 Criptovalute L’aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività VEDI TUTTO --- Documenti Aggiornamenti 1 2 3 Newsletter Rimani aggiornato e sottoscrivi la nostra newsletter Email* Invia Voglio iscrivermi alla vostra mailing list. Guide Legge 104 3 giu Guida Irpef 2 giu Marketing strategico 2 giu Viaggiare informati 2 giu Agente di commercio 1 giu 1 2 3 Prodotti Finanza Vista rapida Inimpresa Mini Contratti di Sviluppo Vista rapida Inimpresa Fondo per il sostegno alla transizione industriale Vista rapida Inimpresa Startup e PMI innovative Vista rapida Consulente amministrativo Value investing Servizi CASH Cash è un servizio sviluppato dal network Pittini a livello Global. Il servizio ha l'obiettivo di sviluppare iniziative di consulenza e di formazione focalizzate sui temi di interesse dei CFO. Informative ---> Preventivo Richiedi un preventivo Per scoprire come può aiutarti, non esitare a richiedere un preventivo. Siamo qui per supportarti nella gestione tue tasse con trasparenza e serietà. Nome Pittini Email Invia Grazie! Eventi Al momento non ci sono eventi Corsi Faq Domande frequenti In dichiarazione Fiscalista Amministrativo 01 Cosa è una dichiarazione dei redditi? La dichiarazione dei redditi è il documento contabile attraverso il quale il cittadino-contribuente comunica al fisco le proprie entrate, ovvero il proprio reddito, ed effettua i versamenti delle imposte relative a partire dalla base imponibile e dalle aliquote fiscali per ciascuna imposta dovuta. Partner Leader Incontra il nostro leader Walter Pittini Finance Industry Leader pittini@live.it LinkedIn Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione Home > Specializzazione
- Attività del collegio sindacale in caso di omissione e sostituzione degli amministratori | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Attività del collegio sindacale in caso di omissione e sostituzione degli amministratori < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 9 è finalizzata a esplicitare le attività suppletive del collegio sindacale rispetto a quelle del consiglio di amministrazione. Il potere vicario del collegio sindacale si esercita nei casi di omissioni degli amministratori o di sostituzione degli amministratori, laddove si renda necessario comunicare al Tribunale l’intervenuta causa di liquidazione della società e di provvedere ai dovuti provvedimenti pubblicitari presso il competente registro delle imprese. 9.1 Attività in caso di omissione degli amministratori Principi I sindaci sono chiamati a svolgere funzioni vicarie dell’organo amministrativo nei casi espressamente previsti dalla legge. Riferimenti normativi Artt. 2367, commi 1 e 2, 2386, co. 5, 2406, co. 1, 2487 c.c., art. 2630 c.c., art. 2631, c.c. Criteri applicativi In caso di inerzia o di omissione degli amministratori, i sindaci sono chiamati a: • convocare l’assemblea dei soci, secondo quanto stabilito dalla Norma 6.1., cui si rinvia; • presentare al Tribunale le istanze relative allo scioglimento e alla liquidazione della società; • eseguire le pubblicazioni previste dalla legge. Queste ultime da eseguire presso l’ufficio del registro delle imprese – sono relative a denunzie, comunicazioni o depositi previsti dalla legge – devono essere effettuate dal collegio sindacale quando non siano state eseguite dagli amministratori o siano state eseguite in modo incompleto. Per i sindaci, i termini per l’esecuzione di tali adempimenti pubblicitari decorrono successivamente alla scadenza prevista per gli amministratori. Le menzionate attività e le relative istanze sono oggetto di una specifica riunione del collegio sindacale della quale deve esser redatto verbale da riportare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Il collegio sindacale può attribuire il compimento di specifiche attività a un proprio componente. Di tali attribuzioni è data evidenza nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Commento Oltre alle situazioni contemplate nell’art. 2386 c.c. relative a specifiche ipotesi di cessazione dell’intero organo di amministrazione, l’omissione degli amministratori e il potere vicario del collegio sindacale è contemplato nell’art. 2485, co. 2, c.c. in relazione all’omissione da parte degli amministratori degli adempimenti previsti al verificarsi di una delle cause di scioglimento della società stabilite dall’art. 2484 c.c.: in tal caso, l’ordinamento prevede l’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria a seguito dell’istanza presentata dai singoli soci, amministratori, ovvero dal collegio sindacale. È opportuno, quindi, che il collegio sindacale, quando riscontri il ritardo da parte degli amministratori nell’eseguire i relativi adempimenti, provveda dapprima a sollecitare per iscritto l’organo amministrativo. Se gli amministratori persistono nella loro inerzia, i sindaci chiedono al Tribunale l’emissione del provvedimento di scioglimento della società. Dal momento che la legge non prevede un termine entro il quale gli amministratori devono procedere ai menzionati adempimenti, limitandosi a disporre che gli stessi siano adempiuti senza indugio, i sindaci devono ponderare la tempestività del loro intervento sulla base del tempo che è ragionevolmente necessario perché gli amministratori – tenuto conto delle circostanze del caso concreto – accertino il verificarsi della causa di scioglimento e quindi adottino gli opportuni provvedimenti. Resta fermo il potere dei sindaci di procedere con la convocazione dell’assemblea dei soci. In capo ai sindaci sussiste altresì l’obbligo di effettuare gli adempimenti pubblicitari (27) omessi dagli amministratori da eseguirsi presso il registro delle imprese ex art. 2630 c.c. 9.2 Attività in occasione della sostituzione degli amministratori Principi Il collegio sindacale convoca i soci per la nomina dell’organo di amministrazione quando vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori. Nei casi di impossibilità di adozione della relativa delibera/decisione, il collegio sindacale fa istanza al Tribunale per l’accertamento della causa di scioglimento della società. Riferimenti normativi Artt. 2385, 2386, co. 5; 2484, co. 3, 2485, co. 2, 2486 c.c. Criteri applicativi Nei casi di: • decesso dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori; • malattia che comporti l’impossibilità di amministrare in capo all’amministratore unico o tutti gli amministratori; • cause di ineleggibilità sopravvenuta o di decadenza dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori; • revoca assembleare dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori; • arresto o reclusione dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori; • presenza nello statuto della società di una clausola simul stabunt simul cadent che richieda l’applicazione dell’art. 2386, co. 5, c.c.; il collegio sindacale esegue l’iscrizione presso il registro delle imprese della cessazione degli amministratori, entro i successivi trenta giorni dalla data della cessazione ovvero dalla data in cui il collegio ne è venuto a conoscenza, se successiva. Il collegio sindacale convoca d’urgenza i soci, inserendo all’ordine del giorno la nomina del nuovo organo di amministrazione. Il collegio sindacale, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione con l’obiettivo finalizzato alla conservazione del patrimonio sociale e alla salvaguardia della continuità aziendale, dando attuazione, se del caso, agli obiettivi predefiniti e programmati dall’organo di amministrazione venuto a cessare. Nel caso in cui i soci non addivengano alla sostituzione dell’organo amministrativo, trattandosi di ipotesi ascrivibile ai casi di cui all’art. 2484, co. 1, n. 3, c.c., il collegio sindacale può presentare al Tribunale le istanze per l’accertamento della causa di scioglimento e la liquidazione della società. In caso di cessazione dell’organo amministrativo di s.a.p.a., il collegio sindacale deve, altresì, nominare un amministratore provvisorio che rimane in carica per il periodo massimo di centottanta giorni entro il quale i soci devono provvedere alla sostituzione degli amministratori cessati, ovvero allo scioglimento della società. Le menzionate attività e istanze sono oggetto di specifica riunione del collegio sindacale della quale deve essere redatto verbale da riportare nel libro delle adunanze del collegio sindacale. Commento La Norma si pone in stretta correlazione con la precedente e si sofferma sulle funzioni vicarie svolte dal collegio sindacale in occasione della sostituzione dell’organo di amministrazione, quando esso sia venuto a cessare per l’intero. In tali casi, l’art. 2386, co. 5, c.c. declina i poteri vicari del collegio sindacale fino alla nomina del nuovo organo di amministrazione. Oltre alla convocazione d’urgenza dei soci che dovranno provvedere alla scelta dei componenti del nuovo organo di amministrazione, nelle more della nuova nomina, il collegio sindacale esercita l’ordinaria amministrazione societaria. Tale attività deve essere di tipo conservativo: al collegio sindacale non è consentito redigere il bilancio, né porre in essere alcun atto di amministrazione straordinaria. L’art. 2385, co. 3, c.c. prevede che “la cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale”. Al riguardo, in considerazione delle prassi invalse presso alcune camere di commercio, si ritiene opportuno precisare che qualora la cessazione riguardi l’amministratore unico o tutti gli amministratori, alla comunicazione della cessazione deve provvedere il collegio sindacale; diversamente, cioè qualora la cessazione riguardi uno o più amministratori, alla comunicazione della cessazione, e/o dell’eventuale sostituzione devono provvedere i componenti rimasti in carica nel consiglio di amministrazione, mentre i sindaci saranno tenuti ad intervenire solo in caso di omissione di questi ultimi, esercitando i poteri vicari di cui alla Norma 9.1. Nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, il collegio sindacale dovrà procedere all’iscrizione anche in ipotesi di impugnativa della deliberazione di revoca dalla carica, qualora l’efficacia della stessa non sia stata oggetto di sospensione ex art. 2378, co. 3, c.c. Note (27) Si tratta di tutti gli adempimenti relativi alla corretta gestione e organizzazione della società. Funzioni di Sindaco 90 Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Licenze, permessi e norme | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Licenze, permessi e norme Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 Licenze, permessi e obblighi normativi L’apertura di un ristorante in Italia non richiede solamente competenze culinarie e una solida gestione finanziaria, ma implica anche la necessità di soddisfare rigorosi requisiti morali e professionali: Requisiti morali : i requisiti morali sono richiesti dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287 e dal T.U.L.P.S. Requisiti professionali : prima di avviare un ristorante, sarà necessario ottenere l’abilitazione SAB (ex REC), che può essere conseguita partecipando al corso di Somministrazione Alimenti e Bevande. Il corso SAB non è obbligatorio nel caso in cui: hai accumulato almeno due anni di esperienza lavorativa come dipendente nel settore della ristorazione nei cinque anni precedenti; hai svolto l’attività di coadiuvante (coniuge, parente o affine entro il terzo grado) per almeno due anni nei cinque anni precedenti nel campo della ristorazione; possiedi un diploma di scuola alberghiera o equivalente, con studi che includano materie relative al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per evitare errori, è consigliabile consultare l’ufficio del commercio del COMUNE dove intendi aprire il tuo ristorante, poiché questo ente è responsabile del riconoscimento di tale requisito 3. Requisiti strutturali : per avviare un nuovo ristorante, è necessario verificare la conformità alle seguenti normative e ottenere le relative autorizzazioni: • Prescrizioni edilizie e urbanistiche; • Norme igienico-sanitarie; • Utilizzo previsto dei locali e degli edifici; Nel caso di un ristorante situato in un edificio storico : ottenere l’approvazione dei lavori da parte della Sovrintendenza alle Belle Arti competente. Per evitare errori, è consigliabile consultare l’ufficio del commercio del COMUNE in cui intendi aprire il ristorante. Una volta confermata l’idoneità, sarà possibile preparare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) nella località prescelta per l’apertura del ristorante. È importante tenere presente che la somministrazione può essere sospesa in caso di irregolarità dei locali. Per aprire un ristorante, dovrai necessariamente rispettare alcuni requisiti obbligatori come, ad esempio, l'ottenimento di diversi permessi e licenze. In questo caso, è sempre utile farsi assistere da un consulente esperto ma, per aiutarti ad avere un’idea generale, ecco i principali requisiti necessari per aprire un ristorante. Cosa serve per aprire un ristorante: 1. i requisiti legali I primi e fondamentali requisiti da rispettare per aprire un ristorante hanno a che fare con il rispetto della legge e riguardano: Certificazione SAB (ex REC) relativa all’abilitazione per la somministrazione di alimenti e bevande. Certificato di idoneità del locale relativo al rispetto delle norme igienico-sanitarie, dimensioni, presenza di bagni, analisi dell’inquinamento acustico ecc. di bagno interno ad uso dei clienti, bagno interno con spogliatoio ad uso dei dipendenti, condizione acustica, rispetto delle normative igienico-sanitarie, ecc). Piano HACCP obbligatorio sia per il proprietario che per tutto il personale impiegato in cucina, al bar e nel servizio ai tavoli. Piano di autocontrollo da inviare all'ASL relativo a caratteristiche dei prodotti serviti e indicazione del possesso delle certificazioni necessarie. Idoneità sanitaria con la quale vengono verificati tutti i parametri specifici relativi alla tutela della salute del personale e della clientela. 2. i requisiti organizzativi Dopo essersi occupati del rispetto dei requisiti legali, per aprire un ristorante sono necessari anche degli altri requisiti, che hanno a che fare con l’aspetto operativo e gestionale del business stesso. Ecco i principali: Apertura della partita IVA. Iscrizione all’INPS. Iscrizione all’INAIL. Presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello SUAP del comune in cui si decide di aprire il ristorante. Iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Richiesta della licenza commerciale all’ufficio del commercio del comune indicando se si è proprietari del locale o locatari (e, nel secondo caso, procedere alla registrazione del contratto d’affitto negli uffici del Registro). Comunicazione all’agenzia delle dogane dell’eventuale vendita di alcolici. Richiesta di autorizzazione all’esposizione dell’insegna da presentare al comune. Gli obblighi normativi che sarai tenuto ad adempiere includono: iscrizione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi); comunicazione all’agenzia delle dogane della possibile vendita di alcolici nel locale, richiedendo la licenza UTIF; nel caso in cui desideri trasmettere musica di sottofondo, è necessario pagare i diritti per la riproduzione alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e ai fonografici; per organizzare serate musicali nel tuo locale, dovrai ottenere la valutazione di impatto acustico; per esporre l’insegna del tuo locale, dovrai coordinarti con il comune per il progetto e, per insegne superiori ai 5 metri quadrati, sarà necessario versare la tassa corrispondente; nel caso in cui possiedi un televisore, ricorda che è obbligatorio pagare il canone RAI per le attività commerciali. Di seguito, elenco l’intera documentazione che dovrai redigere e conservare nel locale, pronta per essere esibita in caso di controlli da parte delle autorità competenti (comune, ASL, NAS, Guardia Costiera, ecc.): Manuale di autocontrollo per l’igiene e la tracciabilità (Manuale HACCP): Un documento che regolamenta le procedure di autocontrollo relative all’igiene e alla tracciabilità degli alimenti nel tuo locale; Book degli allergeni: un registro dettagliato degli allergeni presenti nei prodotti somministrati, specialmente quelli portati al tavolo direttamente dal cameriere. Libro degli ingredienti e degli allergeni per prodotti sfusi: un registro contenente informazioni sugli ingredienti e gli allergeni presenti nei prodotti sfusi, come quelli offerti a buffet o esposti nelle teche sui banconi. DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): un documento che valuta e regolamenta i rischi per la sicurezza dei lavoratori all’interno del ristorante. Accordo con la Direzione Territoriale del Lavoro per l’impianto di videosorveglianza: nel caso in cui desideri installare un sistema di videosorveglianza, sarà necessario concordare e procedere all’accordo con la DTL. È fondamentale tenere questa documentazione prontamente disponibile per garantire la conformità alle normative e facilitare eventuali verifiche da parte delle autorità competenti. Ecco di seguito i corsi obbligatori che sarai tenuto a frequentare per avviare il tuo ristorante: Corso di aggiornamento SAB (ex REC) ogni triennio, obbligatorio per gli imprenditori con ristorante nella Regione Piemonte; Corso HACCP destinato al responsabile dell’igiene alimentare (OSA). RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nel caso tu scelga di assumere la responsabilità della sicurezza. Corso di Primo Soccorso. Corso Antincendio. Corso sulla Sicurezza dei Lavoratori. Precedente Successivo
- Povertà | PITTINI
Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Povertà Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 4 maggio 2025 Gli indici di povertà estrema si sono ridotti di più della metà dal 1990. Nonostante si tratti di un risultato notevole, nelle zone in via di sviluppo una persona su cinque vive ancora con meno di 1,25 dollari al giorno e ci sono molti milioni di persone che ogni giorno guadagnano poco più di tale somma. A ciò si aggiunge che molte persone sono a rischio di ricadere n ella povertà. La povertà va ben o ltre la sola mancanza di guadagno e di risorse per assicurarsi da vivere in maniera sostenibile. Tra le sue manifestazioni c’è la fame e la malnutrizione, l’accesso limitato all’istruzione e agli altri servizi di base, la discriminazione e l’esclusione sociale, così come la mancanza di partecipazione nei processi decisionali. La crescita economica deve essere inclusiva, allo scopo di creare posti di lavoro sostenibili e di promuovere l’uguaglianza. Fatti e cifre • 836 milioni di persone vivono ancora in povertà estrema • Circa una persona su cinque nelle regioni in via sviluppo vive con meno di 1,25 dollari al giorno • La stragrande maggioranza delle persone che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno appartiene a due regioni: Asia meridionale e Africa subsahariana • Elevati indici di povertà sono frequenti nei paesi piccoli, fragili e colpiti da conflitti • Un bambino al di sotto dei cinque anni su sette non possiede un’altezza adeguata alla sua età • Nel 2014, ogni giorno 42.000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case in cerca di protezione a causa di conflitti. Traguardi 1.1 Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente misurata sulla base di coloro che vivono con meno di $ 1,25 al giorno 1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le età che vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali 1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabile 1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili, abbiano uguali diritti alle risorse economiche, insieme all’accesso ai servizi di base, proprietà privata, controllo su terreni e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, nuove tecnologie appropriate e servizi finanziari, tra cui la microfinanza 1.5 Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, catastrofi e shock economici, sociali e ambientali 1.a Garantire una adeguata mobilitazione di risorse da diverse fonti, anche attraverso la cooperazione allo sviluppo, al fine di fornire mezzi adeguati e affidabili per i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, attuando programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue forme 1.b Creare solidi sistemi di politiche a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri e sensibili alle differenze di genere, per sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla povertà Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Successione | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Successione In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione di successione". di Walter Pittini 15 aprile 2025 Che cos'è Attenzione: Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 ha introdotto diverse modifiche al Testo unico delle Successioni e Donazioni, tra cui il principio dell’autoliquidazione dell’imposta di successione per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025. In base a questo principio l’imposta di successione deve essere liquidata dai soggetti obbligati al suo pagamento in base ai dati indicati nella dichiarazione. Pertanto, per aiutare i contribuenti nel calcolo dell’imposta da indicare nel nuovo modello dichiarativo, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia il 13 febbraio 2025, nella pagina “Come pagare le imposte” vengono messi a disposizione uno specifico foglio di calcolo e una guida al suo utilizzo. La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente: - tramite i servizi telematici - tramite un intermediario abilitato o - presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate. Per il nuovo servizio Dichiarazione di successione web consulta la relativa area tematica Chi deve presentare la dichiarazione di successione Devono presentare la dichiarazione di successione: gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali; i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari; gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta; gli amministratori dell’eredità; i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari; i trustee . Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola. Contribuenti esonerati Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto ha un valore non superiore a 100.000 euro non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie. Attenzione : Chi ha presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non deve presentare la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria). Saranno gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Come presentare la dichiarazione La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’ applicativo Successioni web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, al quali si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto software denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC. Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di visionare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina. La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF) o direttamente dal contribuente presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta). Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo). Casi particolari I residenti all’estero possono presentare in via eccezionale il modello cartaceo , in caso di impedimenti alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale. Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma . Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il Modello 4 - pdf . Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l’ufficio territoriale competente è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione. Se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia. Come pagare le imposte Se si eredita un immobile , prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte ipotecaria catastale di bollo la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso si richiesta dell’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione. Imposta di successione: aliquote e franchigie In applicazione della riforma fiscale sulle imposte indirette (Dlgs 139/2024), l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità: Per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025 è il contribuente a dover autoliquidare l’imposta in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF) Gli utenti che usano la procedura web per la compilazione della dichiarazione possono consultare la Guida al calcolo dell’imposta di successione per Dichiarazione web - pdf e utilizzare il foglio di calcolo Autoliquidazione imposta di successione – Dichiarazione web - xls , per determinare l’imposta di successione. Coloro che intendono utilizzare il software stand alone, per compilare la dichiarazione, hanno a disposizione la Guida al calcolo dell’imposta di successione - pdf e il foglio di calcolo Autoliquidazione imposta di successione - xls Per le successioni aperte prima del 01/01/2025 , l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione. Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall’articolo 7, comma 1, D.Lgs 346/1990 . Nello specifico: 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia. Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, ossia l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare (articolo 7, comma 2, Dlgs 346/1990). Come versare l’imposta di successione L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate. Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo: Per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo; Per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo. In caso di trust testamentario , l’imposta di successione è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali, tuttavia il trustee può optare, in dichiarazione, per il versamento anticipato dell’imposta indipendentemente dalla data di apertura della successione ; in tal caso potrà fruire delle differenti modalità di pagamento (entro 90 giorni dal termine previsto dalla norma per la presentazione della dichiarazione ovvero rateizzando l’importo dovuto al netto dell’acconto). Il pagamento, contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione, delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente, aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a, intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Per questo motivo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice IBAN del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente. Se la dichiarazione è presentata all ’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione anche tramite modello F24 , indicando i relativi codici tributo . Se il pagamento avviene con addebito sul conto corrente, è necessario compilare l’apposito modello - pdf da consegnare all’ufficio. Dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate invia all’erede un avviso di liquidazione con l’indicazione dell’imposta di successione. Per le successioni aperte prima del 01/01/2025 l’imposta continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione ed il suo pagamento deve essere effettuato, tramite F24 entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora. Anche per tali successioni è possibile fruire della rateazione dell’imposta dovuta, laddove l’importo da rateizzare (al netto dell’acconto) non sia inferiore a 1.000 euro. Si precisa che almeno il 20% dell’dell’imposta dovuta deve essere versato, a titolo d’acconto, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione; la parte restante viene versata in 8 rate trimestrali (12 rate per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale. Le rate devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Non comporta la decadenza dalla rateazione il “lieve inadempimento”, ossia: l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro il tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni. Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione. Modelli e istruzioni Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentato in via telematica. La presentazione cartacea del modello conforme a quello approvato è consentita in via eccezionale ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Attenzione : si dovrà continuare a utilizzare il modello 4 per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello. Modello e istruzioni per la compilazione aggiornati dal Provvedimento del 13 febbraio 2025 Modello - pdf Istruzioni per la compilazione - Fascicolo 1 - pdf Istruzioni per la compilazione - Fascicolo 2 - pdf Modello 4 Modulo 04 - Dichiarazione di successione - pdf Modelli e istruzioni versioni precedenti Scadenza: entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati





