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- Pagamenti dei clienti | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Pagamenti dei clienti Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 La gestione dei pagamenti dei clienti Dopo esserti focalizzato su menu e questioni più legate alla cucina, se decidi di aprire un ristorante dovrai necessariamente sulla tua principale (e spesso unica) fonte di entrata: i pagamenti dei tuoi clienti , soprattutto quelli digitali. Le transazioni digitali, infatti, stanno poco a poco prendendo il sopravvento su quelle con contanti e il tuo ristorante dovrà farsi trovare pronto sia dal punto di vista operativo (accettazione dei pagamenti) che da quello gestionale (monitoraggio delle entrate). Gli strumenti più importanti che un ristorante deve utilizzare per gestire i pagamenti sono : Dispositivi POS: i lettori di carte con cui accettare pagamenti digitali da parte dei clienti. Registratore di cassa: strumento fondamentale per la gestione di tavoli, camerieri e flussi di cassa. Conto aziendale: è importante separare le finanze personali da quelle del ristorante e avere una visione chiara riguardo a entrate e uscite Precedente Successivo
- Commenti | PITTINI
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- 770 | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione 770 In questa sezione sono contenute le informazioni relative a 770/2025. di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è Il modello 770/2025 (anno d’imposta 2024) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su: redditi di lavoro dipendente e assimilati redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010) locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza. L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso - nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (17 marzo ;31 marzo e 31 ottobre 2025) - la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili. Modelli e istruzioni Modello 770 - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Scadenza: 31 ottobre 2025. Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Dichiarazione di accessibilità | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI Lo scopo del seguente template è quello di assisterti nella stesura della tua dichiarazione di accessibilità. Ricorda che è tua responsabilità garantire che la dichiarazione del tuo sito soddisfi i requisiti delle normative locali nella tua area o regione. *Nota: questa pagina ha attualmente 2 sezioni. Una volta completata la modifica della Dichiarazione di accessibilità riportata di seguito, potrai eliminare questa sezione e lasciare solo quella con la Dichiarazione di accessibilità da te scritta. Per saperne di più, consulta il nostro articolo "Accessibilità: aggiungere una dichiarazione di accessibilità al tuo sito ". Dichiarazione di accessibilità Questa dichiarazione è stata aggiornata l'ultima volta il 05/03/2025 . Pittini Walter/ commercialista sta lavorando per rendere il sito [inserire il nome e l'indirizzo del sito] accessibile alle persone con disabilità. Cos'è l'accessibilità web Un sito accessibile consente ai visitatori con disabilità di navigare con un livello di facilità e godibilità uguale o simile a quello degli altri visitatori. Questo può essere ottenuto grazie alle capacità del sistema su cui opera il sito e attraverso tecnologie di assistenza. Adeguamenti dell'accessibilità su questo sito Abbiamo adattato questo sito in conformità delle linee guida WCAG [2.0 / 2.1 / 2.2 - selezionare l'opzione pertinente] e abbiamo reso il sito accessibile al livello [A / AA / AAA - selezionare l'opzione pertinente] . I contenuti di questo sito sono stati adattati per funzionare con tecnologie di assistenza, come lettori di schermo e utilizzo della tastiera. Come parte di questo impegno, abbiamo anche [rimuovere informazioni irrilevanti] : ● Utilizzato il Wizard Accessibilità per trovare e risolvere potenziali problemi correlati ● Impostato la lingua del sito ● Impostato l'ordine dei contenuti delle pagine del sito ● Definito strutture di intestazione chiare su tutte le pagine del sito ● Aggiunto il testo alternativo (alt text) alle immagini ● Implementato combinazioni di colori che soddisfano il contrasto richiesto ● Ridotto l'uso di movimento sul sito ● Reso accessibili tutti i video, gli audio e i file sul sito Dichiarazione di conformità parziale allo standard per contenuti di terze parti L'accessibilità di alcune pagine del sito dipende dai contenuti che non appartengono all'organizzazione ma a [inserire il nome della terza parte pertinente] . Le seguenti sono le pagine interessate: [elencare gli URL delle pagine] . Dichiariamo pertanto la parziale conformità allo standard di queste pagine. Disposizioni sull'Accessibilità nell'organizzazione [Inserire una descrizione delle disposizioni di accessibilità negli uffici fisici/filiali dell'organizzazione o dell'attività del sito. La descrizione può includere tutte le attuali disposizioni di accessibilità, a partire dall'inizio del servizio (ad esempio, il parcheggio e/o le stazioni di trasporto pubblico) fino alla fine (come il centro assistenza, il tavolo del ristorante, l'aula, ecc.). È inoltre necessario specificare eventuali disposizioni aggiuntive sull'accessibilità, come i servizi per disabili e la loro posizione e gli accessori per l'accessibilità (ad esempio, nelle induzioni audio e negli ascensori) disponibili per l'uso] Richieste, problemi e suggerimenti Se si riscontra un problema di accessibilità sul sito o serve ulteriore assistenza, puoi contattarci tramite il coordinatore per l'accessibilità dell'organizzazione: ● Pittini Walter ● +39 340 715 1940 ● pittini@live.it ● [Inserire eventuali dati di contatto aggiuntivi se pertinenti / disponibili]
- M&A | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Operazioni straordinarie M&A Operazioni societarie e di finanza straordinaria che portano alla fusione di due o più società o all'acquisizione di una società target da parte di un'altra società. di Walter Pittini < Back Next > 29 aprile 2025 M&A Mergers and Acquisitions Scalate alle banche Fusioni e acquisizioni con il botto nei primi tre mesi dell’anno: in Italia sono state realizzate operazioni per oltre 15 miliardi di euro. E le prospettive per il 2025 sono anche più rosee. Ecco perchè. Le scalate a banche e industrie fanno registrare un primo trimestre esplosivo per il mondo del m&a italiano. Secondo l’ultimo report del London Stock Exchange Group, le fusioni e acquisizioni che hanno visto un coinvolgimento di soggetti italiani hanno raggiunto i 41,2 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2025 (circa 36 miliardi di euro), più del doppio del valore registrato nello stesso periodo del 2024 e il totale più alto del primo trimestre dal 2018. Complessivamente 386 deal che hanno visto coinvolto un target italiano. Le Ops di MPS e BPER hanno messo il pepe al settore m&a Qualche operazione tra quelle di maggiore impatto economico-mediatico? L'offerta da 13,9 miliardi di dollari di MPS per la rivale Mediobanca e l'offerta da 4,5 miliardi di dollari di BPER Banca per Banca Popolare di Sondrio. Secondo KPMG, il primo trimestre 2025 ha fatto registrare operazioni per oltre 15 miliardi di euro. Tra queste, forse meno impattante mediaticamente, è l’annunciata superfusione transfrontaliera “tra pari” di Subsea7 S.A. in Saipem Spa, da cui nascerà un colosso dell’ingegneria energetica (Subsea ed Engineering & Construction per oil&gas) chiamato Saipem7, che avrà un portafoglio ordini aggregato di 43 miliardi di euro. La nuova società, per costituire la quale è stato firmato a febbraio un un Memorandum of understanding, avrà sede a Milano e conterà oltre 45.000 persone. Sul mercato dei legal advisor emergono nuovi studi internazionali Ad occuparsi di questa fusione sono stati molti legal advisor, nazionali e internazionali, che si sono occupati degli aspetti di diritto italiano, inglese, statunitense, norvegese e lussemburghese. Anche grazie a questo deal, nell’ultimo report di Mergermarket Q1/2025 sono “apparsi”, per la prima volta, gli studi norvegesi Thommessen e Wiersholm, e il lussemburghese Elvinger Hoss Prussen, che, assieme al mega studio indiano Cyril Amarchand Mangalda, hanno scalato la “classifica” dei legal advisor che si sono occupati delle operazioni più sostanziose, in termini di valore, del Belpaese. Questa settimana raccontiamo chi sono stati i migliori legal advisor e cosa aspetta il settore m&a nei prossimi mesi. M&a, nuovi legal advisor Gli studi legali stranieri hanno dimostrato interesse per l'Italia, che hanno fatto da legal advisor a grandi operazioni di fusione e acquisizione, di fatto erodendo la ricca torta del settore. In tre mesi, in Italia si sono registrate 4 operazioni sopra il miliardo di euro Secondo quanto emerge dal rapporto Q1/2025 sul settore M&A in Italia, realizzato da KPMG, sebbene sia diminuito il numero delle operazioni chiuse (-23% rispetto ai primi tre mesi del 2024), i controvalori sono risultati stabili (-2,7% vs il primo trimestre dello scorso anno). Nel primo trimestre si sono registrate 4 operazioni sopra il miliardo di euro tra cui la cessione da parte di Exor del 4% di Ferrari attraverso una procedura di accelerated bookbuild rivolta ad investitori istituzionali per un controvalore complessivo di 3 miliardi; l’acquisizione del 25% del capitale sociale di Enilive da parte del Fondo di investimento americano KKR per un investimento di oltre 2,9 mld; l’acquisizione del 4,1% di Generali da parte di UniCredit per un valore complessivo di circa 2 mld. Infine, l’acquisto per un miliardo di euro da parte del Gruppo Enel, attraverso Endesa Generacion, della spagnola Corporación Acciona Hidráulica che detiene un portafoglio di impianti, comprensivo di 34 centrali idroelettriche localizzate nel nord-est della Spagna. Sugli scudi in questo primo scorcio dell’anno il settore bancario e dei servizi finanziari, con una serie di operazioni di mercato al momento solo annunciate che potrebbero determinare una nuova ondata di consolidamento. È il caso dell’offerta di Banca IIn tre mesi, in Italia si sono registrate 4 operazioni sopra il miliardo di euro Sugli scudi in questo primo scorcio dell’anno il settore bancario e dei servizi finanziari, con una serie di operazioni di mercato al momento solo annunciate che potrebbero determinare una nuova ondata di consolidamento. È il caso dell’offerta di Banca Ifis su Illimity Bank, per circa 300 milioni di euro, l’Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS), non concordata, di Banca MPS su Mediobanca annunciata il 24 gennaio, per un corrispettivo totale di oltre 13,3 miliardi. I tre principali macro settori a cui è attribuibile circa l’84% dei controvalori registrati nel primo trimestre del 2025, si confermano: Energy & Utilities con 5,8 miliardi; Industrial Markets con 4,3 miliardi, e Financial Services con 2,9 miliardi di euro (quest’ultimo comparto alimenta gran parte della pipeline M&A per i prossimi mesi del 2025). In termini di numero di operazioni completate, si confermano, in vetta alla classifica, i settori tipici del Made in Italy a cui è attribuibile quasi il 56% delle operazioni concluse nel primo trimestre. Resta particolarmente attrattivo il segmento del tessile ed abbigliamento.fis su Illimity Bank, per circa 300 milioni di euro, l’Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS), non concordata, di Banca MPS su Mediobanca annunciata il 24 gennaio, per un corrispettivo totale di oltre 13,3 miliardi. I tre principali macro settori a cui è attribuibile circa l’84% dei controvalori registrati nel primo trimestre del 2025, si confermano: Energy & Utilities con 5,8 miliardi; Industrial Markets con 4,3 miliardi, e Financial Services con 2,9 miliardi di euro (quest’ultimo comparto alimenta gran parte della pipeline M&A per i prossimi mesi del 2025). In termini di numero di operazioni completate, si confermano, in vetta alla classifica, i settori tipici del Made in Italy a cui è attribuibile quasi il 56% delle operazioni concluse nel primo trimestre. Resta particolarmente attrattivo il segmento del tessile ed abbigliamento. Per il 2025, i deal annunciati supereranno di gran lunga i 50 mld di euro di controvalore La pipeline attesa per il 2025 sul mercato italiano in termini di operazioni annunciate, ma non ancora finalizzate, supera di gran lunga i 50 miliardi di euro di controvalore. Guida, con distacco, il comparto bancario, con l’OPS di Banca MPS su Mediobanca per oltre 13 miliardi, l’OPS di Unicredit su Banco BPM con un controvalore atteso di circa 10 miliardi, l’OPS di Banca BPER su Banca Popolare di Sondrio per 4,3 miliardi, l’OPA di Banco BPM Vita su Anima Holding, attualmente in corso e che terminerà ad inizio aprile, con un controvalore atteso di 1,7 mld ed infine l’OPS da 300 milioni di Banca Ifis su Illimity Bank. L’esito finale di queste operazioni avrà un impatto significativo sui nuovi assetti proprietari ed organizzativi nel sistema bancario e finanziario nazionale, e sui controvalori e dimensione del mercato M&A per il 2025. Ecco la classifica di Mergermarket sugli studi più performanti Per quanto concerne invece la graduatoria di MergerMarket sugli studi legali più attivi sul mercato italiano numerose le novità. Se il podio per numero di operazioni seguite è tutto nazionale (PedersoliGatti, con 30, come nel pari periodo 2024, BonelliErede 28 (era 4 nel pari periodo 2024) e Gianni&Origoni 26, sceso di un gradino) nella graduatoria per controvalore spicca il guadagno di 30 posizioni (dal 33 al 3 per un controvalore di 13,8 miliardi euro, frutto di una sola operazione) di Cyril Amarchand Mangaldas. Al primo posto Gianni&Origoni, +12 posizione rispetto al Q1 del 2024, con 21 miliardi di controvalore) e White&Case che si conferma al 2° posto, con 7 operazioni (per complessivi 14,6 miliardi). Da segnalare l’ingresso nella graduatoria per controvalore di Thommessen nell’operazione Saipem-Subsea7 (10° posto come Wiersholm che era 46° nel Q1 2024, Elvinger Hoss&Prussen, tutti con una sola operazione per un controvalore di circa 7 miliardi euro). Si proiettano al 15° posto, con una sola operazione del controvalore di circa 5 miliardi euro, gli studi Davis Polk & Wardwell e de Brauw Blackstone Westbroek. Da segnalare anche la buona crescita di Russo de Rosa Associati (dal 12° al 9° con 9 operazioni nel trimestre per un controvalore di 4 miliardi) e di Hogan Lovells International, dal 30° all’11° posto con 8 operazioni per 5,3 miliardi euro. Pesanti le discese di ADVANT (dal 3° al 20° per numero delle operazioni seguite) e DLA Piper, dal 6° al 15° posto con 6 operazioni per 1,3 miliardi euro. «PedersoliGattai registra un primo trimestre caratterizzato da un’attività significativa e diversificata nel contesto M&A», dice ad Affari Legali il managing partner Bruno Gattai. «Lo studio è stato coinvolto in una serie di operazioni di alto profilo che spaziano in termini di settori e tipologie di transazioni. In particolare, PedersoliGattai ha agito in qualità di advisor legale in operazioni di grande rilievo come l'assistenza a RadiciGroup nella cessione delle Business Area Specialty Chemicals e High Performance Polymers a Lone Star Funds; ad Ambienta SGR nella cessione della quota di maggioranza di Namirial a Bain Capital; e ad Eni S.p.A. ed Enilive S.p.A. nell'incremento della partecipazione di KKR in Enilive al 30%. In generale, «il settore Energy & Utilities ha registrato il valore più elevato delle transazioni, seguito da Industrial Markets e Financial Services». Molti prevedono un ulteriore incremento dell’attività M&A in Italia «Tra le operazioni più rilevanti seguite da Gianni & Origoni nel periodo, ricordo la fusione tra Saipem e Subsea7, assistendo Siem Industries SA, per la creazione di un leader globale nei servizi energetici, con un valore di 18 miliardi di euro, l’offerta pubblica di scambio volontaria lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca, per un controvalore di 13 miliardi di euro, nonché l’acquisizione da parte di KKR di un’ulteriore quota del 5% in Enilive da ENI S.p.A., portando la partecipazione totale al 30%», dice Raimondo Premonte, partner del dipartimento Corporate M&A di Gianni & Origoni. «Certamente le operazioni di mercato bancarie attualmente in corso hanno contribuito in modo importante alla forte ripresa del mercato M&A in Italia rispetto al 2024, dove finalmente sono tornati, anche rispetto ad altri paesi europei, i big tickets mancati negli anni scorsi. Le prospettive per il resto del 2025 a nostro avviso sono positive tenendo conto della nostra attuale pipeline. Al netto dell’incognita Trump che potrebbe avere conseguenze stagnanti sull’economia e quindi sul mercato M&A mondiale, prevediamo infatti un ulteriore incremento dell’attività M&A in Italia, sostenuta da un contesto di tassi più favorevoli e dalla crescente domanda di tecnologie innovative. In particolare, il settore delle infrastrutture si conferma attrattivo per gli investitori internazionali grazie alla transizione energetica e alla digitalizzazione. Analizzando i settori dove ci aspettiamo una maggiore crescita di operazioni soprattutto spinte dai fondi di private equity, certamente i settori legati alle infrastrutture e transizione energetica, si confermano centrali, con un focus su energia, reti digitali, trasporti e logistica. I fondi infrastrutturali stanno investendo e continuano a guardare con attenzione ad asset strategici italiani legati alla transizione energetica, alla mobilità sostenibile e all’economia circolare. La crescente domanda di infrastrutture resilienti e sostenibili, anche in ambito sanitario e digitale, rende il comparto altamente attrattivo per investitori istituzionali e fondi infrastrutturali». L’incertezza internazionale ha ridotto il numero dei deal del 26% «Il 2025 è iniziato con una positiva crescita in termini di valore dei deal, con un aumento del 13% rispetto al primo trimestre 2024», dice Eliana Catalano, managing partner di BonelliErede e co-leader Focus Team Private Equity. «Se si analizza l’andamento per settore, però, possiamo osservare che il peso delle operazioni interbancarie è del 70% sul valore totale, e ciò contribuisce a rendere il quadro forse meno «dinamico» rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare guardando alle sole percentuali di crescita. Ancora, il numero dei deal è calato del 26%, passando dai 359 deal del 2024 ai 266 del 2025. Tra le cause, sicuramente ha un peso la congiuntura economica internazionale e le incertezze che ne derivano soprattutto a livello di valutazione delle aziende. Tra i comparti più attivi possiamo annoverare, oltre ai financial services già citati, il settore dei servizi, quello industriale e l’ICT, a differenza del primo semestre dell’anno scorso che era stato trainato dalle telco insieme all’energy. Non è da escludere che nel corso dell’anno questi ultimi possano riprendere quota, soprattutto il comparto energia che rimane sempre centrale e influenzato dall’interesse e dagli investimenti in materia di transizione energetica. A livello di numero di deal, anche il retail ha registrato ottimi risultati nel primo semestre, rappresentando nel complesso il 7% del totale. L’operazione di acquisizione di Versace da parte di Prada, annunciata all’inizio del secondo trimestre, rappresenta una spinta ottimista per il mercato. Attendiamo anche buoni sviluppi per il prosieguo dell’anno sul fronte healthcare, che insieme alla transizione energetica e al tech-ICT già menzionati, rappresentano i settori con maggiore aspettativa». Lo studio ha assistito Banca Ifis nell’OPA sulla totalità delle azioni di illimity Bank; Kering nella cessione delle società facenti parte del gruppo The Mall Luxury Outlets a Simon Property Group e Alcedo SGR, FVS SGR e agli altri soci di minoranza nella cessione di Gourmet Italian Food a Gourmet Invest, società controllata da Chequers Partenaires. «Il mercato M&A in Italia i primi due mesi del 2025 ha registrato un avvio positivo, con una notevole vivacità, confermando la tendenza positiva delle attività di investimento nella speranza che le politiche liberiste della nuova amministrazione Usa portasse l’M&A a livelli record», dice Domenico Fanuele, partner di White & Case. «Nell’ultimo mese, tuttavia, si è registrato un rallentamento in gran parte dovuto alle incertezze derivante dalle politiche sui dazi avviate dall’amministrazione Trump che hanno creato incertezza sul piano dei tassi d’interesse. Il nostro studio è coinvolto in una delle principali operazioni sul mercato, assistendo Banca MPS nell’offerta pubblica di scambio su Mediobanca annunciata il 24 gennaio, per un corrispettivo totale di oltre 13,3 miliardi di euro. Nel primo trimestre del 2025, lo Studio ha prestato assistenza in relazione ad altre operazioni di significativa rilevanza nel contesto dei mercati M&A e Private Equity. Tra queste da ultimo si segnala l’assistenza al ministero dell’economia e delle finanze in relazione all’acquisizione, unitamente a Retelit, di Sparkle oltre all’assistenza a PSG Equity, fondo statunitense di growth equity, nell'acquisizione di una partecipazione del 60% in Libraesva, pluripremiato fornitore di soluzioni software specializzato in servizi di sicurezza informatica per aziende e organizzazioni del settore pubblico. L’incognita dazi potrebbe far posticipare alcune operazioni È probabile che le criticità già emerse nel corso del 2024 continueranno a influenzare gli investitori nel 2025, in particolare per quanto riguarda il possibile posticipo di alcune operazioni anche alla luce delle incertezze sul regime dei dazi sopra menzionate e, più in generale, del perdurare delle condizioni di incertezza del contesto macroeconomico internazionale. È plausibile che, in tale contesto, si assista a una generale tendenza al rallentamento nel lancio delle operazioni da parte degli operatori di mercato, in attesa di maggiore chiarezza, soprattutto per le target caratterizzate da forte esposizione al mercato statunitense. Diversamente, le target che hanno fatturati esposti solo al mercato italiano o europeo dovrebbe continuare ad essere appetibili per gli investitori, soprattutto nel segmento mid market». «Hogan Lovells si è confermato particolarmente attivo lungo queste direttrici strategiche, assistendo clienti nei settori sopra menzionati, con particolare focus su operazioni di consolidamento bancario, acquisizioni industriali strategiche e operazioni di private equity, ambiti nei quali lo Studio vanta una consolidata esperienza e un posizionamento di mercato competitivo», dice Luca Picone, partner di Hogan Lovells. Le incertezze macroeconomiche e geopolitiche provenienti dal contesto statunitense non hanno finora avuto impatti negativi sull’operatività dello studio. «Al contrario, nel primo trimestre del 2025 si è osservato un incremento delle operazioni cross-border, sia inbound sia outbound, a conferma della solidità dell’approccio integrato e della presenza internazionale di Hogan Lovells. Questa dinamica è stata resa possibile grazie alla presenza capillare del network internazionale di Hogan Lovells, in grado di supportare efficacemente investitori italiani nei principali mercati esteri e, al contempo, di assistere player stranieri interessati a operazioni nel territorio italiano. Tale direzione strategica si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento della presenza dello studio in Italia. Prevediamo il mantenimento di un buon livello di attività nel mercato M&A per il resto del 2025, con particolare attenzione ai settori con forte componente ESG, alla transizione energetica, all’innovazione tecnologica e financial services. Hogan Lovells continuerà a investire nel rafforzamento della propria presenza, ponendosi come interlocutore privilegiato per operazioni complesse, sia domestiche che transnazionali». «Il primo trimestre del 2025 si è rivelato particolarmente attivo con diverse operazioni straordinarie di grande rilevanza sul mercato. Nello specifico, molto interessanti il settore bancario e finanziario. Il resto del 2025 rimarrà a nostro avviso intenso, con picchi di complessità su settori oggetto di consolidamento», dice ad Affari Legali Filippo Modulo, managing partner di Chiomenti. Lo studio ha seguito la joint venture nell’asset management tra BPCE e Assicurazioni Generali S.p.A. (assistenza a BPCE), ha assistito Baku Steel nell’operazione relativa alle acciaierie di Taranto e BPER Banca nell’OPA su Banca Popolare di Sondrio. «L’inizio del 2025 è stato contrassegnato dalla finalizzazione di alcuni progetti di ampio respiro e successo sviluppati nel corso degli ultimi anni oltre che dall’avvio di nuove piattaforme di investimento», dice Leo De Rosa, partner di Russo De Rosa Associati Studio legale e Tributario. «Tra i primi abbiamo affiancato Aksia per la vendita del gruppo Mir attualmente il player di riferimento a livello globale nel settore della spirometria e Alcedo per quella del gruppo Gourmet Italian Food, piattaforma che aggrega aziende leader nella produzione di gastronomia e piatti pronti di alta qualità. Il Private Equity dimostra di essere in fermento e nella generazione di valore per gli investitori è sempre più orientato ad attività di consolidamento settoriale». Bari, 29 aprile 2025 @ Riproduzione riservata Commenti 29 aprile 2025 In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni
- Iva 74-bis | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Iva 74-bis In questa sezione, che puoi navigare utilizzando il menu di navigazione, sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione Iva 74-bis". di Walter Pittini 9 maggio 2025 Che cos'è I curatori o i commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, devono presentare una dichiarazione ai fini Iva relativa alle operazioni effettuate nella frazione dell’anno precedente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, utilizzando il modello Iva 74 bis. Con questa dichiarazione, si informa l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate sulla posizione debitoria o creditoria ai fini Iva alla data della procedura. I curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono, inoltre, presentare la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta il secondo per le operazioni registrate successivamente a queste date. Attenzione: il modello Iva 74-bis non rappresenta una vera e propria dichiarazione; quindi non è possibile chiedere il rimborso dell’Iva eventualmente risultante a credito. Normativa e prassi Provvedimento del 7 febbraio 2023 - Approvazione del modello di dichiarazione per la liquidazione giudiziale o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni (Pubblicato il 7/02/2023) Provvedimento del 26 febbraio 2019 - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello IVA 74-bis (Pubblicato il 26/02/2019) Provvedimento del 30 gennaio 2019 - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2019 relativa all’anno 2018 e modifica all’informativa sul trattamento dei dati personali dei modelli IVA 2019, IVA BASE 2019 e IVA 74-bis (Pubblicato il 30/01/2019) Provvedimento del 15 gennaio 2019 - Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni (Pubblicato il 15/01/2019) Modelli e istruzioni Modello e istruzioni aggiornati il 9 febbraio 2023. Motivi dell’aggiornamento - pdf Modello Iva 74 bis - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Liquidazione | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Operazioni straordinarie Liquidazione di Walter Pittini < Back Next > 29 aprile 2025 Liquidazione @ Riproduzione riservata Commenti 29 aprile 2025 In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni
- Marketing | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Marketing Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 Promozione del tuo business Il mero atto di aprire un ristorante non implica automaticamente l’afflusso di clienti; è necessario abilità nella promozione, nel passaparola e nell’attrarre attivamente la clientela futura. La pubblicità , di qualsiasi tipo, fornisce informazioni fondamentali sul tuo ristorante, consentendo ai potenziali clienti di conoscere la sua posizione, il tipo di cucina proposta e cosa aspettarsi. Una strategia promozionale efficace dovrebbe anche suscitare entusiasmo attorno al tuo locale. Di seguito, sono forniti alcuni consigli pratici per una pubblicità ottimale del tuo ristorante: Creare un sito web: Il sito web del tuo ristorante fungerà da vetrina online. Deve essere user-friendly e il design dovrebbe riflettere il tuo stile. Include informazioni essenziali come indirizzo, numero di telefono, orari e menu. Puoi crearlo con l’aiuto di un professionista o utilizzare piattaforme drag and drop. Registrarsi su siti come TripAdvisor e Google My Business: Essenziale per consentire ai potenziali clienti di trovare informazioni e recensioni sul tuo ristorante. Le recensioni, in particolare se positive, possono avere un impatto significativo sul tuo business. Sfruttare i social media: La presenza sui social media è imprescindibile per i ristoranti. Crea account su Facebook e Instagram per condividere notizie, foto, video e curiosità sul tuo ristorante. TikTok potrebbe essere un’opzione, a seconda della tua clientela di riferimento. Offrire promozioni ai nuovi clienti: Concede vantaggi tangibili ai clienti che visitano il tuo ristorante per la prima volta. Bevande gratuite, dessert o sconti rappresentano eccellenti incentivi per attirare clienti. Ricorda sempre che anche i ristoranti più consolidati necessitano di promozione continua. Dedica parte del tuo tempo alla pubblicità del tuo locale e cerca costantemente nuovi modi per rimanere visibile. Il semplice fatto di aprire un ristorante non garantisce automaticamente l’arrivo dei clienti: dovrai essere bravo a promuoverlo, far girare la voce e attirare in modo proattivo i tuoi futuri clienti. La pubblicità (di qualsiasi tipo) fornisce informazioni di base sul tuo ristorante in modo che i potenziali clienti sappiano dove ti trovi, che tipo di cucina proponi e cosa aspettarsi. Una strategia promozionale di successo dovrebbe anche riuscire a creare entusiasmo nei confronti del tuo ristorante. Ecco alcuni consigli pratici per pubblicizzare al meglio il tuo ristorante: Crea un sito web : il sito web del tuo ristorante sarà la tua vetrina online. Dovrebbe essere facile da navigare e il design dovrebbe rappresentare il tuo stile. Includi le informazioni di base sul tuo ristorante, incluso il tuo indirizzo, il numero di telefono, gli orari e il menu. Per crearlo, puoi affidarti a un professionista o sfruttare una piattaforma drag and drop. Crea un account su siti come TripAdvisor e Google My Business: registrarsi su questi siti è fondamentale per permettere ai potenziali clienti di trovare le informazioni e recensioni sul tuo ristorante. Queste ultime, soprattutto se positive, possono avere un impatto enorme sul tuo business. Sfrutta i social media : essere presenti sui social è un must assoluto per i ristoranti. Crea un account Facebook e Instagram per condividere novità, foto, video e curiosità sul tuo ristorante. Anche TikTok potrebbe essere un'opzione, se la tua clientela di riferimento dimostra di usare questa piattaforma. Offri promozioni ai nuovi clienti: offri dei vantaggi concreti ai clienti che visitano il tuo ristorante per la prima volta. Una bevanda gratuita, un dessert o uno sconto sono tutti ottimi modi per attirare i clienti. Non dimenticare mai che anche i ristoranti più avviati hanno bisogno di promuoversi in continuazione. Dedica sempre parte del tuo tempo alla pubblicità del tuo locale e cerca nuovi modi per renderti visibile. Precedente Successivo
- Intento | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Intento di Walter Pittini 9 maggio 2025 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Attività del collegio sindacale in caso di omissione e sostituzione degli amministratori | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Attività del collegio sindacale in caso di omissione e sostituzione degli amministratori < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 9 è finalizzata a esplicitare le attività suppletive del collegio sindacale rispetto a quelle del consiglio di amministrazione. Il potere vicario del collegio sindacale si esercita nei casi di omissioni degli amministratori o di sostituzione degli amministratori, laddove si renda necessario comunicare al Tribunale l’intervenuta causa di liquidazione della società e di provvedere ai dovuti provvedimenti pubblicitari presso il competente registro delle imprese. 9.1 Attività in caso di omissione degli amministratori Principi I sindaci sono chiamati a svolgere funzioni vicarie dell’organo amministrativo nei casi espressamente previsti dalla legge. Riferimenti normativi Artt. 2367, commi 1 e 2, 2386, co. 5, 2406, co. 1, 2487 c.c., art. 2630 c.c., art. 2631, c.c. Criteri applicativi In caso di inerzia o di omissione degli amministratori, i sindaci sono chiamati a: • convocare l’assemblea dei soci, secondo quanto stabilito dalla Norma 6.1., cui si rinvia; • presentare al Tribunale le istanze relative allo scioglimento e alla liquidazione della società; • eseguire le pubblicazioni previste dalla legge. Queste ultime da eseguire presso l’ufficio del registro delle imprese – sono relative a denunzie, comunicazioni o depositi previsti dalla legge – devono essere effettuate dal collegio sindacale quando non siano state eseguite dagli amministratori o siano state eseguite in modo incompleto. Per i sindaci, i termini per l’esecuzione di tali adempimenti pubblicitari decorrono successivamente alla scadenza prevista per gli amministratori. Le menzionate attività e le relative istanze sono oggetto di una specifica riunione del collegio sindacale della quale deve esser redatto verbale da riportare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Il collegio sindacale può attribuire il compimento di specifiche attività a un proprio componente. Di tali attribuzioni è data evidenza nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Commento Oltre alle situazioni contemplate nell’art. 2386 c.c. relative a specifiche ipotesi di cessazione dell’intero organo di amministrazione, l’omissione degli amministratori e il potere vicario del collegio sindacale è contemplato nell’art. 2485, co. 2, c.c. in relazione all’omissione da parte degli amministratori degli adempimenti previsti al verificarsi di una delle cause di scioglimento della società stabilite dall’art. 2484 c.c.: in tal caso, l’ordinamento prevede l’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria a seguito dell’istanza presentata dai singoli soci, amministratori, ovvero dal collegio sindacale. È opportuno, quindi, che il collegio sindacale, quando riscontri il ritardo da parte degli amministratori nell’eseguire i relativi adempimenti, provveda dapprima a sollecitare per iscritto l’organo amministrativo. Se gli amministratori persistono nella loro inerzia, i sindaci chiedono al Tribunale l’emissione del provvedimento di scioglimento della società. Dal momento che la legge non prevede un termine entro il quale gli amministratori devono procedere ai menzionati adempimenti, limitandosi a disporre che gli stessi siano adempiuti senza indugio, i sindaci devono ponderare la tempestività del loro intervento sulla base del tempo che è ragionevolmente necessario perché gli amministratori – tenuto conto delle circostanze del caso concreto – accertino il verificarsi della causa di scioglimento e quindi adottino gli opportuni provvedimenti. Resta fermo il potere dei sindaci di procedere con la convocazione dell’assemblea dei soci. In capo ai sindaci sussiste altresì l’obbligo di effettuare gli adempimenti pubblicitari (27) omessi dagli amministratori da eseguirsi presso il registro delle imprese ex art. 2630 c.c. 9.2 Attività in occasione della sostituzione degli amministratori Principi Il collegio sindacale convoca i soci per la nomina dell’organo di amministrazione quando vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori. Nei casi di impossibilità di adozione della relativa delibera/decisione, il collegio sindacale fa istanza al Tribunale per l’accertamento della causa di scioglimento della società. Riferimenti normativi Artt. 2385, 2386, co. 5; 2484, co. 3, 2485, co. 2, 2486 c.c. Criteri applicativi Nei casi di: • decesso dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori; • malattia che comporti l’impossibilità di amministrare in capo all’amministratore unico o tutti gli amministratori; • cause di ineleggibilità sopravvenuta o di decadenza dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori; • revoca assembleare dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori; • arresto o reclusione dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori; • presenza nello statuto della società di una clausola simul stabunt simul cadent che richieda l’applicazione dell’art. 2386, co. 5, c.c.; il collegio sindacale esegue l’iscrizione presso il registro delle imprese della cessazione degli amministratori, entro i successivi trenta giorni dalla data della cessazione ovvero dalla data in cui il collegio ne è venuto a conoscenza, se successiva. Il collegio sindacale convoca d’urgenza i soci, inserendo all’ordine del giorno la nomina del nuovo organo di amministrazione. Il collegio sindacale, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione con l’obiettivo finalizzato alla conservazione del patrimonio sociale e alla salvaguardia della continuità aziendale, dando attuazione, se del caso, agli obiettivi predefiniti e programmati dall’organo di amministrazione venuto a cessare. Nel caso in cui i soci non addivengano alla sostituzione dell’organo amministrativo, trattandosi di ipotesi ascrivibile ai casi di cui all’art. 2484, co. 1, n. 3, c.c., il collegio sindacale può presentare al Tribunale le istanze per l’accertamento della causa di scioglimento e la liquidazione della società. In caso di cessazione dell’organo amministrativo di s.a.p.a., il collegio sindacale deve, altresì, nominare un amministratore provvisorio che rimane in carica per il periodo massimo di centottanta giorni entro il quale i soci devono provvedere alla sostituzione degli amministratori cessati, ovvero allo scioglimento della società. Le menzionate attività e istanze sono oggetto di specifica riunione del collegio sindacale della quale deve essere redatto verbale da riportare nel libro delle adunanze del collegio sindacale. Commento La Norma si pone in stretta correlazione con la precedente e si sofferma sulle funzioni vicarie svolte dal collegio sindacale in occasione della sostituzione dell’organo di amministrazione, quando esso sia venuto a cessare per l’intero. In tali casi, l’art. 2386, co. 5, c.c. declina i poteri vicari del collegio sindacale fino alla nomina del nuovo organo di amministrazione. Oltre alla convocazione d’urgenza dei soci che dovranno provvedere alla scelta dei componenti del nuovo organo di amministrazione, nelle more della nuova nomina, il collegio sindacale esercita l’ordinaria amministrazione societaria. Tale attività deve essere di tipo conservativo: al collegio sindacale non è consentito redigere il bilancio, né porre in essere alcun atto di amministrazione straordinaria. L’art. 2385, co. 3, c.c. prevede che “la cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale”. Al riguardo, in considerazione delle prassi invalse presso alcune camere di commercio, si ritiene opportuno precisare che qualora la cessazione riguardi l’amministratore unico o tutti gli amministratori, alla comunicazione della cessazione deve provvedere il collegio sindacale; diversamente, cioè qualora la cessazione riguardi uno o più amministratori, alla comunicazione della cessazione, e/o dell’eventuale sostituzione devono provvedere i componenti rimasti in carica nel consiglio di amministrazione, mentre i sindaci saranno tenuti ad intervenire solo in caso di omissione di questi ultimi, esercitando i poteri vicari di cui alla Norma 9.1. Nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, il collegio sindacale dovrà procedere all’iscrizione anche in ipotesi di impugnativa della deliberazione di revoca dalla carica, qualora l’efficacia della stessa non sia stata oggetto di sospensione ex art. 2378, co. 3, c.c. Note (27) Si tratta di tutti gli adempimenti relativi alla corretta gestione e organizzazione della società. Funzioni di Sindaco 90 Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Licenze, permessi e norme | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Licenze, permessi e norme Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 Licenze, permessi e obblighi normativi L’apertura di un ristorante in Italia non richiede solamente competenze culinarie e una solida gestione finanziaria, ma implica anche la necessità di soddisfare rigorosi requisiti morali e professionali: Requisiti morali : i requisiti morali sono richiesti dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287 e dal T.U.L.P.S. Requisiti professionali : prima di avviare un ristorante, sarà necessario ottenere l’abilitazione SAB (ex REC), che può essere conseguita partecipando al corso di Somministrazione Alimenti e Bevande. Il corso SAB non è obbligatorio nel caso in cui: hai accumulato almeno due anni di esperienza lavorativa come dipendente nel settore della ristorazione nei cinque anni precedenti; hai svolto l’attività di coadiuvante (coniuge, parente o affine entro il terzo grado) per almeno due anni nei cinque anni precedenti nel campo della ristorazione; possiedi un diploma di scuola alberghiera o equivalente, con studi che includano materie relative al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per evitare errori, è consigliabile consultare l’ufficio del commercio del COMUNE dove intendi aprire il tuo ristorante, poiché questo ente è responsabile del riconoscimento di tale requisito 3. Requisiti strutturali : per avviare un nuovo ristorante, è necessario verificare la conformità alle seguenti normative e ottenere le relative autorizzazioni: • Prescrizioni edilizie e urbanistiche; • Norme igienico-sanitarie; • Utilizzo previsto dei locali e degli edifici; Nel caso di un ristorante situato in un edificio storico : ottenere l’approvazione dei lavori da parte della Sovrintendenza alle Belle Arti competente. Per evitare errori, è consigliabile consultare l’ufficio del commercio del COMUNE in cui intendi aprire il ristorante. Una volta confermata l’idoneità, sarà possibile preparare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) nella località prescelta per l’apertura del ristorante. È importante tenere presente che la somministrazione può essere sospesa in caso di irregolarità dei locali. Per aprire un ristorante, dovrai necessariamente rispettare alcuni requisiti obbligatori come, ad esempio, l'ottenimento di diversi permessi e licenze. In questo caso, è sempre utile farsi assistere da un consulente esperto ma, per aiutarti ad avere un’idea generale, ecco i principali requisiti necessari per aprire un ristorante. Cosa serve per aprire un ristorante: 1. i requisiti legali I primi e fondamentali requisiti da rispettare per aprire un ristorante hanno a che fare con il rispetto della legge e riguardano: Certificazione SAB (ex REC) relativa all’abilitazione per la somministrazione di alimenti e bevande. Certificato di idoneità del locale relativo al rispetto delle norme igienico-sanitarie, dimensioni, presenza di bagni, analisi dell’inquinamento acustico ecc. di bagno interno ad uso dei clienti, bagno interno con spogliatoio ad uso dei dipendenti, condizione acustica, rispetto delle normative igienico-sanitarie, ecc). Piano HACCP obbligatorio sia per il proprietario che per tutto il personale impiegato in cucina, al bar e nel servizio ai tavoli. Piano di autocontrollo da inviare all'ASL relativo a caratteristiche dei prodotti serviti e indicazione del possesso delle certificazioni necessarie. Idoneità sanitaria con la quale vengono verificati tutti i parametri specifici relativi alla tutela della salute del personale e della clientela. 2. i requisiti organizzativi Dopo essersi occupati del rispetto dei requisiti legali, per aprire un ristorante sono necessari anche degli altri requisiti, che hanno a che fare con l’aspetto operativo e gestionale del business stesso. Ecco i principali: Apertura della partita IVA. Iscrizione all’INPS. Iscrizione all’INAIL. Presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello SUAP del comune in cui si decide di aprire il ristorante. Iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Richiesta della licenza commerciale all’ufficio del commercio del comune indicando se si è proprietari del locale o locatari (e, nel secondo caso, procedere alla registrazione del contratto d’affitto negli uffici del Registro). Comunicazione all’agenzia delle dogane dell’eventuale vendita di alcolici. Richiesta di autorizzazione all’esposizione dell’insegna da presentare al comune. Gli obblighi normativi che sarai tenuto ad adempiere includono: iscrizione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi); comunicazione all’agenzia delle dogane della possibile vendita di alcolici nel locale, richiedendo la licenza UTIF; nel caso in cui desideri trasmettere musica di sottofondo, è necessario pagare i diritti per la riproduzione alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e ai fonografici; per organizzare serate musicali nel tuo locale, dovrai ottenere la valutazione di impatto acustico; per esporre l’insegna del tuo locale, dovrai coordinarti con il comune per il progetto e, per insegne superiori ai 5 metri quadrati, sarà necessario versare la tassa corrispondente; nel caso in cui possiedi un televisore, ricorda che è obbligatorio pagare il canone RAI per le attività commerciali. Di seguito, elenco l’intera documentazione che dovrai redigere e conservare nel locale, pronta per essere esibita in caso di controlli da parte delle autorità competenti (comune, ASL, NAS, Guardia Costiera, ecc.): Manuale di autocontrollo per l’igiene e la tracciabilità (Manuale HACCP): Un documento che regolamenta le procedure di autocontrollo relative all’igiene e alla tracciabilità degli alimenti nel tuo locale; Book degli allergeni: un registro dettagliato degli allergeni presenti nei prodotti somministrati, specialmente quelli portati al tavolo direttamente dal cameriere. Libro degli ingredienti e degli allergeni per prodotti sfusi: un registro contenente informazioni sugli ingredienti e gli allergeni presenti nei prodotti sfusi, come quelli offerti a buffet o esposti nelle teche sui banconi. DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): un documento che valuta e regolamenta i rischi per la sicurezza dei lavoratori all’interno del ristorante. Accordo con la Direzione Territoriale del Lavoro per l’impianto di videosorveglianza: nel caso in cui desideri installare un sistema di videosorveglianza, sarà necessario concordare e procedere all’accordo con la DTL. È fondamentale tenere questa documentazione prontamente disponibile per garantire la conformità alle normative e facilitare eventuali verifiche da parte delle autorità competenti. Ecco di seguito i corsi obbligatori che sarai tenuto a frequentare per avviare il tuo ristorante: Corso di aggiornamento SAB (ex REC) ogni triennio, obbligatorio per gli imprenditori con ristorante nella Regione Piemonte; Corso HACCP destinato al responsabile dell’igiene alimentare (OSA). RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nel caso tu scelga di assumere la responsabilità della sicurezza. Corso di Primo Soccorso. Corso Antincendio. Corso sulla Sicurezza dei Lavoratori. Precedente Successivo
- Povertà | PITTINI
Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Povertà Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 4 maggio 2025 Gli indici di povertà estrema si sono ridotti di più della metà dal 1990. Nonostante si tratti di un risultato notevole, nelle zone in via di sviluppo una persona su cinque vive ancora con meno di 1,25 dollari al giorno e ci sono molti milioni di persone che ogni giorno guadagnano poco più di tale somma. A ciò si aggiunge che molte persone sono a rischio di ricadere n ella povertà. La povertà va ben o ltre la sola mancanza di guadagno e di risorse per assicurarsi da vivere in maniera sostenibile. Tra le sue manifestazioni c’è la fame e la malnutrizione, l’accesso limitato all’istruzione e agli altri servizi di base, la discriminazione e l’esclusione sociale, così come la mancanza di partecipazione nei processi decisionali. La crescita economica deve essere inclusiva, allo scopo di creare posti di lavoro sostenibili e di promuovere l’uguaglianza. Fatti e cifre • 836 milioni di persone vivono ancora in povertà estrema • Circa una persona su cinque nelle regioni in via sviluppo vive con meno di 1,25 dollari al giorno • La stragrande maggioranza delle persone che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno appartiene a due regioni: Asia meridionale e Africa subsahariana • Elevati indici di povertà sono frequenti nei paesi piccoli, fragili e colpiti da conflitti • Un bambino al di sotto dei cinque anni su sette non possiede un’altezza adeguata alla sua età • Nel 2014, ogni giorno 42.000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case in cerca di protezione a causa di conflitti. Traguardi 1.1 Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente misurata sulla base di coloro che vivono con meno di $ 1,25 al giorno 1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le età che vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali 1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabile 1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili, abbiano uguali diritti alle risorse economiche, insieme all’accesso ai servizi di base, proprietà privata, controllo su terreni e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, nuove tecnologie appropriate e servizi finanziari, tra cui la microfinanza 1.5 Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, catastrofi e shock economici, sociali e ambientali 1.a Garantire una adeguata mobilitazione di risorse da diverse fonti, anche attraverso la cooperazione allo sviluppo, al fine di fornire mezzi adeguati e affidabili per i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, attuando programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue forme 1.b Creare solidi sistemi di politiche a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri e sensibili alle differenze di genere, per sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla povertà Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Successione | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Successione In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione di successione". di Walter Pittini 15 aprile 2025 Che cos'è Attenzione: Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 ha introdotto diverse modifiche al Testo unico delle Successioni e Donazioni, tra cui il principio dell’autoliquidazione dell’imposta di successione per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025. In base a questo principio l’imposta di successione deve essere liquidata dai soggetti obbligati al suo pagamento in base ai dati indicati nella dichiarazione. Pertanto, per aiutare i contribuenti nel calcolo dell’imposta da indicare nel nuovo modello dichiarativo, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia il 13 febbraio 2025, nella pagina “Come pagare le imposte” vengono messi a disposizione uno specifico foglio di calcolo e una guida al suo utilizzo. La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente: - tramite i servizi telematici - tramite un intermediario abilitato o - presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate. Per il nuovo servizio Dichiarazione di successione web consulta la relativa area tematica Chi deve presentare la dichiarazione di successione Devono presentare la dichiarazione di successione: gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali; i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari; gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta; gli amministratori dell’eredità; i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari; i trustee . Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola. Contribuenti esonerati Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto ha un valore non superiore a 100.000 euro non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie. Attenzione : Chi ha presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non deve presentare la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria). Saranno gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Come presentare la dichiarazione La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’ applicativo Successioni web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, al quali si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto software denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC. Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di visionare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina. La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF) o direttamente dal contribuente presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta). Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo). Casi particolari I residenti all’estero possono presentare in via eccezionale il modello cartaceo , in caso di impedimenti alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale. Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma . Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il Modello 4 - pdf . Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l’ufficio territoriale competente è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione. Se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia. Come pagare le imposte Se si eredita un immobile , prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte ipotecaria catastale di bollo la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso si richiesta dell’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione. Imposta di successione: aliquote e franchigie In applicazione della riforma fiscale sulle imposte indirette (Dlgs 139/2024), l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità: Per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025 è il contribuente a dover autoliquidare l’imposta in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF) Gli utenti che usano la procedura web per la compilazione della dichiarazione possono consultare la Guida al calcolo dell’imposta di successione per Dichiarazione web - pdf e utilizzare il foglio di calcolo Autoliquidazione imposta di successione – Dichiarazione web - xls , per determinare l’imposta di successione. Coloro che intendono utilizzare il software stand alone, per compilare la dichiarazione, hanno a disposizione la Guida al calcolo dell’imposta di successione - pdf e il foglio di calcolo Autoliquidazione imposta di successione - xls Per le successioni aperte prima del 01/01/2025 , l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione. Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall’articolo 7, comma 1, D.Lgs 346/1990 . Nello specifico: 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia. Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, ossia l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare (articolo 7, comma 2, Dlgs 346/1990). Come versare l’imposta di successione L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate. Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo: Per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo; Per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo. In caso di trust testamentario , l’imposta di successione è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali, tuttavia il trustee può optare, in dichiarazione, per il versamento anticipato dell’imposta indipendentemente dalla data di apertura della successione ; in tal caso potrà fruire delle differenti modalità di pagamento (entro 90 giorni dal termine previsto dalla norma per la presentazione della dichiarazione ovvero rateizzando l’importo dovuto al netto dell’acconto). Il pagamento, contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione, delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente, aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a, intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Per questo motivo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice IBAN del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente. Se la dichiarazione è presentata all ’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione anche tramite modello F24 , indicando i relativi codici tributo . Se il pagamento avviene con addebito sul conto corrente, è necessario compilare l’apposito modello - pdf da consegnare all’ufficio. Dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate invia all’erede un avviso di liquidazione con l’indicazione dell’imposta di successione. Per le successioni aperte prima del 01/01/2025 l’imposta continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione ed il suo pagamento deve essere effettuato, tramite F24 entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora. Anche per tali successioni è possibile fruire della rateazione dell’imposta dovuta, laddove l’importo da rateizzare (al netto dell’acconto) non sia inferiore a 1.000 euro. Si precisa che almeno il 20% dell’dell’imposta dovuta deve essere versato, a titolo d’acconto, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione; la parte restante viene versata in 8 rate trimestrali (12 rate per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale. Le rate devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Non comporta la decadenza dalla rateazione il “lieve inadempimento”, ossia: l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro il tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni. Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione. Modelli e istruzioni Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentato in via telematica. La presentazione cartacea del modello conforme a quello approvato è consentita in via eccezionale ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Attenzione : si dovrà continuare a utilizzare il modello 4 per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello. Modello e istruzioni per la compilazione aggiornati dal Provvedimento del 13 febbraio 2025 Modello - pdf Istruzioni per la compilazione - Fascicolo 1 - pdf Istruzioni per la compilazione - Fascicolo 2 - pdf Modello 4 Modulo 04 - Dichiarazione di successione - pdf Modelli e istruzioni versioni precedenti Scadenza: entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Amministratore di condominio | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Amministratore di condominio < Condominio successiva precedente Amministratore di condominio di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 9 giugno 2025 23 febbraio 2025 Commenti Contattaci
- Cedolare secca | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 3 maggio 2025 Cedolare secca Che cos’è la cedolare secca La cedolare secca è un regime tributario facoltativo che si concretizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali locali. In questo modo i redditi provenienti dall’affitto non concorreranno alla definizione dell’imponibile sul quale si calcolano le tasse. La cedolare secca è un regime di tassazione facoltativo, che si caratterizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali. Possono esercitare l’opzione per l’imposta, tutti coloro che percepiscono redditi dalla locazione di immobili o che godono di diritti reali su di essi. Esistono due aliquote principali: 21% per i contratti di locazione a canone libero; 10% per i contratti a canone concordato in specifici comuni, affitti per studenti universitari e altre categorie specifiche, come i contratti di locazione ad uso transitorio (durata da un mese a 18 mesi); 26% per i contratti di locazione breve , a partire dal secondo immobile. I redditi provenienti dagli affitti stipulati con contratto a cedolare secca vengono tassati a parte, mediante un’aliquota agevolata e non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Inoltre, non sono dovute l’ imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione . Essa, tuttavia, non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. Chi può applicare la cedolare secca Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (come ad esempio, l’ usufrutto ) su immobili residenziali (categorie catastali da A1 a A11, esclusa A10), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni (ex art. 26 del TUIR). L’opzione per il regime sostitutivo è possibile solo per il locatore che (Circolare n. 26/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate): Sia una persona fisica; Sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile (esclusa la nuda proprietà); Effettui la locazione al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni; Consegua reddito fondiario. In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. I locatori contitolari che non esercitano l’opzione devono versare l’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione. L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito. Può optare per la cedolare secca al 21% anche chi si avvale del regime delle locazioni brevi. Tuttavia, l’aliquota sale al 26% ma solo a partire dalla secondo immobile concesso in locazione. Cosicché, chi ha un solo appartamento da affittare può continuare a farlo senza subire ulteriori aggravi fiscali (l’aliquota resta ferma al 21%). Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa (come Airbnb o case-vacanza ). A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario. L’applicabilità è prevista solo se nell’anno si destinano a questa finalità al massimo quattro appartamenti. Oltre tale soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale. L’intervento di un intermediario immobiliare tra locatore e conduttore non osta all’esercizio dell’opzione per la cedolare secca, che resta possibile nelle seguenti casistiche: Mandato con rappresentanza all’agenzia immobiliare: in quanto il contratto di locazione è concluso in nome e per conto del proprietario dell’immobile, che assume direttamente diritti e obblighi nei confronti del conduttore; Mandato senza rappresentanza: nel caso di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in zone turistiche. In questo caso, non esplica effetti ai fini dell’imposta di registro eventualmente dovuta per la registrazione del contratto di locazione né per l’imposta di bollo. L’imposta non può trovare applicazione in ipotesi di stipula da parte del proprietario di un contratto di locazione con un’agenzia immobiliare, in quanto, in tal caso, il locatario è un soggetto che esercita un’attività di impresa. Come si esercita l'opzione L’applicazione della tassazione a cedolare secca non è automatica, ma è subordinata all’esercizio di un’opzione. L’esercizio dell’opzione deve avvenire: Attraverso l’opzione sul modello RLI al momento della registrazione del contratto di locazione abitativo; L’esercizio avviene in dichiarazione dei redditi per le locazioni brevi. Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie, le imposte di registro e le imposte di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili. L’opzione comporta l’applicazione della cedolare per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione al momento della comunicazione della proroga. La conferma deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga. Pertanto, l’esercizio dell’opzione può avvenire al momento della registrazione del contratto oppure, in caso di contratti pluriennali, successivamente, e deve essere comunicata sia all’Agenzia delle Entrate, sia al conduttore. Come si calcola la cedolare secca e quanto si paga Calcolare quanto si paga con la cedolare secca è piuttosto semplice. Esente da imposta di bollo e imposta di registrazione sul contratto, oltre che dalle addizionali comunale e regionale, è sufficiente effettuare una singola operazione per conoscere l’ammontare da versare all’erario. Mentre i redditi da locazione e l’opzione per la cedolare secca vengono indicati principalmente nel Quadro RB (Redditi dei Fabbricati), il Quadro LC del modello Redditi PF non serve a dichiarare nuovamente tali redditi, bensì a calcolare e liquidare l’imposta sostitutiva dovuta. Funziona come una sorta di “ riepilogo “: prende i dati relativi ai redditi soggetti a cedolare secca (inseriti in RB) e determina l’ammontare dell’imposta da versare. Chi ha diritto alla cedolare secca Il regime della cedolare secca può essere scelto da tutte le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (come, ad esempio, l’usufrutto) sull’immobile oggetto del contratto. Per quali immobili è prevista la cedolare secca La cedolare secca può essere utilizzata per contratti d’affitto di immobili a uso abitativo appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/11 fatta eccezione per gli immobili della categoria A/10 (ossia spazi dedicati a uffici o studi privati). Il contratto con cedolare secca può essere esteso alle pertinenze dell’abitazione, anche in un secondo momento rispetto alla data di sottoscrizione del contratto principale. È fondamentale, però, che il rapporto contrattuale intercorra sempre tra gli stessi protagonisti: locatore e affittuario, cioè, devono essere gli stessi del contratto sottoscritto per l’abitazione. Un discorso a parte va fatto nel caso degli immobili a uso abitativo con contratto di locazione breve. Con più di quattro appartamenti destinati a questa finalità, infatti, l’attività viene considerata come imprenditoriale e sarà dunque impossibile optare per la cedolare secca. Cosa occorre per applicare la cedolare secca A livello gestionale e burocratico, la cedolare secca non richiede particolari “attenzioni” da parte del locatore. L’opzione può essere esercitata sia in fase di prima sottoscrizione del contratto, sia nelle annualità successive. Alla registrazione del contratto, l’adesione al regime fiscale alternativo deve essere effettuata utilizzando il modello RLI. In caso di adesione nelle annualità successive, invece, deve essere esercitata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente, utilizzando sempre il modello RLI. Allo stesso modo, l’adesione può essere esercitata anche per proroghe di contratti già esistenti. Le tempistiche sono quelle appena viste per l’adesione a contratto in corso: va effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto originario utilizzando il modello RLI. Le comunicazioni potranno essere effettuate sia per via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (il software RLI o la piattaforma online RLI-web) oppure presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto. Nel caso in cui il locatore decidesse di optare per un contratto con cedolare secca ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’affittuario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. I vantaggi e gli svantaggi della cedolare secca Come accennato inizialmente, la cedolare secca porta con sé innegabili vantaggi sia gestionali sia fiscali. Allo stesso tempo, però, ha limiti che devono essere tenuti in considerazione nel momento in cui si sta scegliendo la tipologia di contratto da far sottoscrivere all’affittuario. Tra i vantaggi troviamo: il canone non si somma con gli altri redditi prodotti nel corso dell’anno e non fa cumulo per il calcolo dell’imponibile; la possibilità di esentare dal pagamento dell’IRPEF sul canone di locazione, svantaggiosa se non si hanno bonus (es. Ecobonus ) o oneri deducibili o detraibili da sfruttare, e dall’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione; è esente da addizionali comunale e regionale; è esente da imposta di registro e imposta di bollo. Tra gli svantaggi troviamo: impossibilità di aumentare il canone di affitto; impossibilità di richiedere la rivalutazione per adeguamento ISTAT; Il canone di locazione rimane, sostanzialmente, invariato, per tutta la durata del contratto. La cedolare secca non conviene nel caso in cui i propri redditi non siano elevatissimi e non si corra il rischio che i canoni riscossi “gonfino” l’imponibile. Va infatti ricordato che alcune tipologie di contratto consentono di godere di deduzioni e detrazioni fiscali che permettono di abbattere l’ammontare di tasse da pagare ogni anno. Necessario, dunque, fare le dovute considerazioni prima di optare per questo regime fiscale, ri volgendosi magari a un professionista che sappia consigliarvi per il meglio. In estrema sintesi, la cedolare secca può essere conveniente, ma non lo è in assoluto per tutti i contribuenti. Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti
- Communication | PITTINI
Comunicazioni 23 aprile 2025







