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  • 730 | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione 730 In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "730 2025". di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (i pensionati, a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga. Se nella dichiarazione sono presenti anche redditi da attività lavorative nel settore turistico, nonché redditi indicati nei quadri M, T e/o W, e dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerga un debito, il versamento delle stesse dovrà essere effettuato tramite il modello F24. Nel caso in cui, invece, emerga un credito, la parte di esso non destinata all’utilizzo in compensazione nel modello F24 è rimborsata direttamente dall’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione, nell’area riservata del sito, il 730 precompilato : per accedere è necessario utilizzare le credenziali SPID (Sistema pubblico dell’identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi).In aggiunta alla modalità di compilazione ordinaria, è presente una modalità semplificata e guidata: le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate sono proposte con un linguaggio semplificato al contribuente, che può confermarle o modificarle attraverso un percorso guidato. I dati così confermati, modificati o integrati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti del modello 730. Per utilizzare in compensazione il credito risultante dal 730, occorre compilare e presentare il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Se l’importo del credito che si intende compensare supera i 5.000 euro, è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (articolo 1, comma 574 , legge n. 147/2013); la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ( articolo 3 , comma 1, decreto legge n. 124/2019). Detrazione superbonus la detrazione “Superbonus” relativa alle spese sostenute nel 2023 per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici può essere ripartita, a scelta del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione della detrazione in 10 rate è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023 da presentare entro il termine per la dichiarazione relativa al 2024. Chi può presentare il 730 Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2024 hanno percepito: redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto); redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente) redditi diversi (per esempio redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni); redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Possono utilizzare il modello 730 anche coloro che: adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il quadro W; percepiscono ulteriori tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, compilando il nuovo quadro M; percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività, compilando il nuovo quadro T. Possono presentare il modello 730, senza sostituto d'imposta, i contribuenti che nel 2024 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indipendentemente dall'aver avuto o meno nel 2025 un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto". Possono, inoltre, presentare il 730 senza sostituto d’imposta anche i non titolari di partita Iva che hanno esclusivamente redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati. Per esempio, chi per il 2024 deve dichiarare solo redditi di terreni e/o fabbricati può farlo attraverso il 730. I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI Persone fisiche. Nello specifico: il quadro RM , soltanto se hanno percepito nel 2024 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta; il quadro RU e, ove necessario, in relazione alla tipologia del credito d’imposta utilizzato, anche il quadro RS da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2024 hanno usufruito di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24. I quadri RM, RS, e RU devono essere presentati insieme al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2025 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione. Quando e come presentare il 730 Il modello 730/2025 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre 2025 direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure al proprio sostituto d’imposta (se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale), a un Caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, società tra professionisti). Chi lo presenta direttamente all’Agenzia delle entrate deve: indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio (è possibile comunque presentare il modello 730 precompilato senza indicazione del sostituto anche se, nel corso del 2025, si ha un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio); compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta; verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, occorre apportare le opportune modifiche e/o integrazioni, come l’esposizione di un reddito non riportato. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata. In questi casi, vengono elaborati e messi a disposizione un nuovo 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata dopo le modifiche operate. Una volta accettato o modificato, il 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite l’applicazione web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. In alternativa, il 730 precompilato può essere presentato al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. A tal fine, va conferita apposita delega per l’accesso alla dichiarazione. Oltre alla delega, bisogna consegnare, in busta chiusa, il modello 730-1, contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef (la scheda deve essere consegnata anche se non si esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici); in caso di dichiarazione congiunta, le schede vanno inserite in due distinte buste, su ciascuna delle quali bisogna riportare i dati del coniuge che esprime la scelta. 730 ordinario (non precompilato) Il 730 ordinario può essere presentato al proprio sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (in tal caso, il modello va consegnato già compilato), a un Caf o a un professionista abilitato; chi non ha un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio deve necessariamente rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato. Il termine di scadenza per la presentazione del 730/2025 ordinario è lo stesso previsto per il 730 precompilato: 30 settembre 2025 . Modelli e istruzioni Modello 730 - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Informazioni per la detrazione delle spese sostenute presso le Università non statali - pdf Allegato 1_Bolla di consegna - pdf Allegato 2 – Busta - pdf Allegato 3 – Obblighi di riservatezza - pdf Scadenza: 30 Settembre 2025. Guida 730 ---> Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Financial | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE La finanza è un campo molto vasto che abbraccia vari aspetti della gestione del denaro, degli investimenti e dei sistemi finanziari. Contabilità ---> Finanziamenti ---> Finanziari ---> T.U.B. ---> I nostri approfondimenti Scopri le nostre competenze ---> Incontra il nostro leader Walter Pittini Sector leader pittini@live.it LinkedIn PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Credito d’imposta | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nte > Fiscalità Credito d’imposta Ecco cosa devono sapere bar, ristoranti e hotel. A cura di: di Walter Pittini Come possiamo aiutarti? Nome Cognome Email* Telefono Scelte Dicci come possiamo aiutarti ... Invia Credito d’imposta < Indietro 3 marzo 2025 Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Indice Introduzione Normativa di riferimento Principali caratteristiche della misura Esercizi commerciali coinvolti Modalità di compensazione del credito d’imposta Conclusione 1. Introduzione L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025, ha disposto la ridenominazione del codice tributo “1702” , originariamente istituito con la risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già aggiornato con la risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024. Tale codice è utilizzato dai sostituti d’imposta per la compensazione del credito d’imposta riconosciuto ai datori di lavoro nei settori della ristorazione e del turismo, in relazione al trattamento integrativo speciale erogato ai dipendenti per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi. La nuova denominazione del codice tributo “1702” è: “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere” . Questa misura consente ai datori di lavoro di compensare il credito maturato tramite il modello F24, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 2. Normativa di riferimento La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, commi 395-398) ha introdotto un trattamento integrativo speciale volto a garantire stabilità occupazionale e a fronteggiare la carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale. La misura è destinata ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinati dall’art. 5 della L. 287/1991, e ai lavoratori del comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Il trattamento integrativo speciale si applica per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 e riguarda il lavoro notturno e le prestazioni straordinarie nei giorni festivi, in conformità al D.Lgs. 66/2003. 3. Principali caratteristiche della misura Esenzione fiscale: il trattamento non concorre alla formazione del reddito. Aliquota agevolata: l’importo è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi. Destinatari: dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024. Richiesta da parte del lavoratore: il beneficio è concesso su richiesta del dipendente, che deve attestare per iscritto il proprio reddito 2024. 4. Esercizi commerciali coinvolti L’articolo 5 della Legge n. 287/1991 classifica gli esercizi commerciali nei seguenti gruppi: Esercizi di ristorazione: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari. Esercizi per la somministrazione di bevande e prodotti alimentari: bar, caffè, pasticcerie, gelaterie ed esercizi similari. Esercizi con attività di intrattenimento e ristorazione: locali notturni, sale da ballo, stabilimenti balneari e sale da gioco. Esercizi di sola somministrazione di bevande analcoliche. 5. Modalità di compensazione del credito d’imposta I datori di lavoro possono compensare il credito maturato per l'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante il modello F24, in base all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Le somme erogate devono essere indicate nella Certificazione Unica (CU). La compensazione del credito avviene utilizzando il codice tributo “1702”, come ridenominato dalla Risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Restano confermate le modalità di compilazione già stabilite dalla Risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023. 6. Conclusione La ridenominazione del codice tributo 1702 e l’introduzione del trattamento integrativo speciale rappresentano un intervento mirato a sostenere l’occupazione nel comparto turistico e della ristorazione, incentivando i lavoratori a svolgere turni notturni e straordinari nei giorni festivi. I datori di lavoro sono invitati a seguire scrupolosamente le procedure indicate per beneficiare della misura ed effettuare correttamente la compensazione del credito d’imposta. TORNA IN ALTO Previous Next PITTINI commercialista Via Conte Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia Per ulteriori approfondimenti rivolgersi al:

  • Intrastat | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Intrastat di Walter Pittini 9 maggio 2025 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Acquisizione | PITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI Acquisizione uffici Il successo è un viaggio, non una meta Servizi di consulenza professionale spot Lo studio offre servizi di consulenza per affiancare e supportare i colleghi che non sono dotati di sufficiente organizzazione per gestire una problematica o un determinato incarico di lavoro. La nostra esperienza verrà messa a disposizione per garantire uno svolgimento delle procedure ad alto profilo professionale senza mai subentrare nel rapporto commercialista/cliente. Servizi di outsourcing Lo studio può offrire servizi di tenuta contabilità, elaborazione dati e gestione degli adempimenti connessi, sia attraverso l’utilizzo della propria struttura e sia inviando un professionista presso la sede del richiedente. Servizi telematici L’utilizzo di tecnologie e l’elevata competenza informatica è diventato sempre più un imperativo per adempiere a tutti gli adempimenti fiscali; per questo motivo, lo studio offre servizi di invii telematici a tutte le strutture quali Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, CCIAA, Comuni, etc. Acquisizione pacchetti clienti e rilevazione studi Se siete stanchi di esercitare la professione o non potete più gestire il vostro studio ma allo stesso tempo non volete abbandonare i vostri clienti, valutiamo l’acquisizione di altri studi professionali che dovrà avvenire dopo un periodo di affiancamento del titolare dello studio e del suo staff. Lo studio garantisce la massima professionalità nella gestione del passaggio per evitare disagi ai clienti, nonchè l’eventuale mantenimento dello staff dello studio.

  • Bonus pubblicità 2025 | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nte > Fiscalità Bonus pubblicità 2025 Ecco cosa devono sapere bar, ristoranti e hotel. A cura di: di Walter Pittini Come possiamo aiutarti? Nome Cognome Email* Telefono Scelte Dicci come possiamo aiutarti ... Invia Bonus pubblicità 2025 < Indietro 3 marzo 2025 Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Indice Introduzione Come funziona il Bonus pubblicità 2025 Cosa fare per richiedere il Bonus pubblicità 2025 1. Introduzione Dal 1° marzo al 31 marzo 2025 sarà possibile presentare la domanda per il Bonus pubblicità, il credito d'imposta riservato a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Il contributo, pari al 75% del valore incrementale rispetto all'anno precedente, è un'opportunità importante per chi vuole rafforzare la visibilità del proprio brand nell'Horeca, sempre più competitivo e in continua evoluzione. 2. Come funziona il Bonus pubblicità 2025 Il credito d'imposta è calcolato sulla base dell'incremento degli investimenti pubblicitari rispetto all'anno precedente e copre il 75% dell'aumento della spesa. In totale, il governo ha stanziato un tetto massimo di 30 milioni di euro, quindi, in caso di richieste superiori alle risorse disponibili, l'agevolazione verrà ripartita proporzionalmente tra i beneficiari. Per accedere al bonus, è necessario presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, un documento che funge da prenotazione delle risorse e che deve contenere i dati relativi agli investimenti già effettuati o programmati nel corso del 2025. La procedura avviene esclusivamente online tramite l'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando Spid, Cns o Cie. Uno degli aspetti più snelli della procedura è che, in fase di presentazione della domanda, non è richiesto l'invio di documenti come fatture, contratti pubblicitari o attestazioni di spesa. Tuttavia, questi devono essere conservati e resi disponibili in caso di controlli da parte dell'amministrazione. Dopo la presentazione delle richieste, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblicherà un primo elenco dei soggetti che potranno accedere al credito d'imposta, specificando l'importo teorico a cui avranno diritto. Se nel 2025 hai investito in pubblicità e hai inoltrato la comunicazione preliminare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2026 dovrai inviare la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, un documento che conferma le spese sostenute. Solo dopo questo passaggio verrà pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco ufficiale. Per farlo, dovrà essere utilizzato il codice tributo 6900. 3. Cosa fare per richiedere il Bonus pubblicità 2025 Se vuoi accedere a questa agevolazione e migliorare la comunicazione del tuo bar, ristorante o hotel, ecco i passi fondamentali da seguire: Comunicare l'intenzione di aderire al bonus : se ti affidi a uno studio o a un consulente fiscale, è importante informarli per tempo, preferibilmente via email, così da avviare la procedura senza intoppi. Raccogliere i dati necessari : dovrai fornire un riepilogo degli investimenti pubblicitari già sostenuti nel 2025 e di quelli pianificati fino alla fine dell'anno, oltre al confronto con la spesa pubblicitaria del 2024. Preparare la documentazione : anche se non deve essere inviata subito, è consigliabile raccogliere fatture, contratti pubblicitari e ogni altro documento utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle spese. La scadenza per la trasmissione della domanda preliminare è fissata per il 19 marzo 2025, quindi chi intende usufruire dell'incentivo deve muoversi rapidamente. © Riproduzione riservata TORNA IN ALTO Previous Next PITTINI commercialista Via Conte Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia Per ulteriori approfondimenti rivolgersi al:

  • Agevolazioni del patrimonio edilizio | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Agevolazioni del patrimonio edilizio < Condominio successiva precedente Agevolazioni del patrimonio edilizio di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 9 giugno 2025 1. Introduzione Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni: 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; 36% , con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025. Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune; i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. 2. Chi può usufruirne Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino. Nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alla spesa) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione. Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell’unione civile o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore indicheranno gli estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese. 4. Manutenzione ordinaria Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. 5. Altri lavori agevolabili Tra i lavori ammessi all’agevolazione rientrano, come detto, gli stessi interventi per i quali si può usufruire della detrazione quando sono effettuati sulle singole unità abitative. Sono quelli indicati nell’art. 16-bis del Tuir e descritti precedentemente. Si tratta degli interventi: necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992) utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico effettuati per il conseguimento di risparmi energetici per l’adozione di misure antisismiche di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Consulenza Incondominio 60 Prenota 26 febbraio 2025 Commenti Contattaci

  • CNM | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione CNM In questa sezione sono contenute le informazioni relative a Consolidato nazionale e Mondiale 2025. di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è Gli istituti del Consolidato nazionale e del Consolidato mondiale prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un’unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti (articoli da 117 a 142 Dpr n. 917/1986). Consolidato nazionale Il consolidato nazionale non obbliga al consolidamento di tutto il gruppo: l’opzione può essere esercitata anche soltanto da alcune delle società del gruppo. Inoltre, l’esercizio dell’opzione va effettuato congiuntamente da ciascuna controllata e dall’ente o società controllante. Si hanno, pertanto, tante opzioni a coppia quante sono le società controllate che esercitano la facoltà. Il soggetto consolidante deve presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato (utilizzando il modello Cnm) e calcolare il reddito complessivo globale che è pari alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione, assunti per l’intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante. Consolidato mondiale L'opzione per il Consolidato mondiale consente alle società di capitale e agli enti commerciali di includere nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi di tutte le proprie controllate non residenti. L'imputazione dei risultati positivi e negativi avviene per la quota parte corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo. Attenzione: per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202 Come e quando si presenta Il modello Consolidato nazionale e mondiale deve essere presentato, in via telematica, a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, se la società o l'ente ha l'esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza di presentazione è fissata al 31 ottobre. Attenzione: per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202 La presentazione può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo). Il modello va inviato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello Redditi Sc. Normativa e prassi Provvedimento del 14 marzo 2025 - Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025” (Pubblicato il 17 marzo 2025) Modello e istruzioni Modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti: - Modello CNM 2025 - Istruzioni CNM 2025 Scadenza: 31 ottobre 2025. Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Criptovalute | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Finanza > Protocolli Criptovalute di Walter Pittini L’aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività Previous Next Basi Investire in valore Dati Trovare gli asset Metodo Metodo di valutazione Basi Finanza Siti e portali dedicati alla finanza: Yahoo Finance Google Finanza Msn Money Investing Trading Economics Siti istituzionali Dati dell'economia e della finanza: ISTAT: Generale Banca dati BANCA D'ITALIA Generale Statistiche ECB (EUROPEA CENTRAL BANK) IMF (INTERNATIONAL MONETARY FOUND) FRED FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS BORSE BORSA ITALIANA CBOE NASDAQ NYSE HKEX EUREX LSE BORSA DI FRANCONFORTE TSE XETRA 3. Caratteristiche Decentralizzazione : la maggior parte delle criptovalute opera su una rete decentralizzata chiamata blockchain, che è gestita da una rete di nodi distribuiti. Questo significa che non esiste un'autorità centrale che controlla il sistema, riducendo il rischio di manipolazioni e frodi. Ogni nodo della rete mantiene una copia del registro delle transazioni, garantendo così la continuità e la sicurezza del sistema. Anonimato : le transazioni possono essere effettuate in modo anonimo, proteggendo l'identità degli utenti. Anche se le transazioni sono registrate pubblicamente sulla blockchain, gli indirizzi utilizzati non rivelano informazioni personali, offrendo un livello di privacy che non è comune nei sistemi bancari tradizionali. Sicurezza : l'uso della crittografia rende le transazioni sicure e difficili da alterare. Ogni transazione è firmata digitalmente e, una volta registrata sulla blockchain, diventa praticamente impossibile modificarla senza il consenso della rete. Questo livello di sicurezza è uno dei motivi principali per cui le criptovalute sono considerate una valida alternativa alle valute tradizionali. Trasparenza : le transazioni sono registrate in modo pubblico sulla blockchain, consentendo a chiunque di verificarle. Questa trasparenza aiuta a costruire fiducia tra gli utenti e a prevenire attività illecite, poiché ogni movimento di valuta è tracciabile e visibile a tutti gli utenti della rete. 4. Tipi Altcoin: di fatto, tutte le criptovalute a eccezione del Bitcoin. Nel corso degli anni, in scia al successo fatto registrare dalla creatura di Satoshi Nakamoto, sono stati sviluppati altri protocolli crittografici legati a loro volta ad altre valute virtuali. Per distinguerle dalla prima sono state denominate per l’appunto altcoin, ossia “monete alternative”. Crypto token: divisi tra token “fungibili” e token “non fungibili”, si tratta di una sorta di gettone virtuale che rappresenta un bene realmente esistente. Probabilmente ne avrete sentito parlare sotto forma di NFT (acronimo, per l’appunto, di Non Fungible Token), rappresentazioni virtuali di oggetti realmente esistenti - un’opera d’arte, un tweet, un’auto - la cui proprietà può essere scambiato dietro pagamento di una somma di denaro. Stable coin: potremmo definirle come il bene rifugio di chi investe in criptovalute. Le stable coin, come dice anche il nome, sono valute virtuali “stabili”, ossia il cui valore non fluttua in base alle contrattazioni. Sono legate al valore di una valuta “fiat” - il dollaro, solitamente - e rappresentano un approdo sicuro quando il mercato delle criptovalute attraversa un momento di calo. Bitcoin: la prima e più conosciuta criptovaluta, creata nel 2009 da un individuo o gruppo di individui sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Bitcoin ha aperto la strada a un'intera nuova classe di asset e ha dimostrato il potenziale delle tecnologie blockchain. Ethereum: una piattaforma che consente la creazione di contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate (dApp). Ethereum ha ampliato le possibilità delle criptovalute oltre il semplice scambio di valore, permettendo lo sviluppo di applicazioni complesse che operano su una rete decentralizzata. Ripple : utilizzata principalmente per le transazioni internazionali e i trasferimenti di denaro tra istituzioni finanziarie. Ripple si distingue per la sua capacità di facilitare pagamenti rapidi e a basso costo, rendendola una scelta popolare tra le banche e le società di pagamento. Litecoin: spesso considerata l'argento rispetto all'oro di Bitcoin, Litecoin offre tempi di transazione più rapidi e una maggiore efficienza nel mining. È stata progettata per essere una versione leggera di Bitcoin, con l'obiettivo di rendere le transazioni più accessibili e veloci. 5. Vantaggi e rischi Offrono il potenziale per transazioni peer-to-peer senza la necessità di intermediari, puntando a una maggiore privacy ed efficienza. Forniscono inoltre l'accesso ai servizi finanziari per le persone che non hanno accesso ai servizi bancari o che non dispongono di servizi bancari. 6. Aliquota precedente alla legge 197/2022 La tassazione delle plusvalenze sulle cripto-attività nel periodo precedente all’entrata in vigore della legge n. 197/2022 non è affatto certa, poiché l’assenza di fattispecie normative tassative (10) non permette un inquadramento condiviso. Non essendo questa la sede per approfondire tale questione, va comunque ricordato che l’Agenzia delle entrate ha ritenuto in via interpretativa, attraverso alcune risposte a interpelli poi riassunti nella circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, di equiparare analogicamente le cripto-attività alle valute estere (11). L’art. 1, comma 127, della legge n. 197/2022 (12) ha introdotto una norma a carattere retroattivo, secondo cui le plusvalenze relative a cripto-attività conseguite nell’anno 2022 e precedenti vengono considerate come realizzate ai sensi dell’art. 67 del TUIR, senza ulteriori specificazioni, e senza riferimento ad alcuna delle fattispecie tipiche previste da tale articolo. Si tratta, di fatto, dell’estensione al passato (anche se soltanto parziale, in quanto riferita unicamente alla cripto-attività e non agli altri proventi da queste derivanti) della norma contestualmente introdotta nell’art. 67, comma 1, del TUIR, con la già richiamata lett. c-sexies). Ciò pone alcuni dubbi di legittimità, come in tutti i casi in cui si prevedono norme sostanziali retroattive, a cui si aggiungono i dubbi in merito alla decorrenza della norma relativa alla “omogeneizzazione” dell’aliquota del 26% a tutte le plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, disposta dalla legge di bilancio 2025, di cui si tratterà in seguito. Altro elemento “anomalo” che si riscontra nell’intervento normativo recato dalla legge n. 197/2022 è costituito dal riferimento al sistema di determinazione della plusvalenza secondo l’art. 68, comma 6, del TUIR (13), che potrebbe condurre a considerare (per gli anni precedenti al 2023) dette plusvalenze come una fattispecie “atipica” rientrante nella lett. c-ter) dell’art. 67, comma 1, del TUIR, assoggettabile pertanto all’imposta sostitutiva con l’aliquota del 26%. 7. Aliquota relativa agli anni di imposta 2023 e 2024 La legge n. 197/2022, ancorché abbia inserito nell’art. 5 del d.lgs. n. 461/1997 – istitutivo dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria con l’aliquota del 12,50% – il riferimento alla nuova fattispecie imponibile relativa alle cripto-attività (14) – contestualmente introdotta nel TUIR con la citata lett. c-sexies) (15) –, non ha parimenti inserito un analogo riferimento nell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 66/2014 con cui il legislatore, come già ricordato, aveva precedentemente incrementato al 26% l’aliquota della predetta imposta sostitutiva per i redditi diversi di cui alle lettere da c-bis) a c quinquies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR. L’interpretazione letterale del combinato disposto di tali norme induce quindi a concludere che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività di cui alla più volte richiamata lett. c-sexies), rimasta applicabile per gli anni d’imposta 2023 e 2024, sia pari al 12,50%, pur in vigenza del citato art. 3, comma 1, del d.l. n. 66/2014 (16). Come è noto, l’art. 12 delle Preleggi considera l’interpretazione letterale delle norme come assorbente e preclusiva dell’utilizzo di altri criteri ermeneutici, nel caso in cui il proponimento del legislatore risulti da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise e adeguate (17). Il tenore letterale delle modifiche normative introdotte con la legge n. 197/2022 sembra, invero, rispondere a tali requisiti, al punto tale che anche i Servizi studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nel Dossier sulla legge di bilancio 2023 (18) hanno rilevato tale mancato coordinamento normativo, suggerendo di valutare, “con riferimento alla misura dell’aliquota, […] di apportare la medesima modifica all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014”. Né indicazioni di segno contrario derivano dalla Relazione tecnica alla legge di bilancio 2023, in cui non viene stimata alcuna entrata con riferimento alle misure in esame, stante l’indisponibilità di dati. La medesima questione interpretativa si pone ora anche per la disposizione introdotta, da ultimo, dalla legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che, al comma 23 dell’art. 1, ha previsto che “L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è pari al 26 per cento”. Tale norma, secondo quanto si legge nel Dossier sulla legge di bilancio 2025 dei Servizi studi della Camera e del Senato (19), deve essere intesa quale norma di interpretazione autentica che chiarisce l’entità dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla generalità delle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria soggetti all’imposta sostitutiva di cui al citato art. 5, ivi compresi dunque quelli relativi alle cripto-attività. A ben guardare, tale norma difetta tuttavia dei requisiti che contraddistinguono una norma di interpretazione autentica. Secondo i principi generali sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente (20), l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali, “qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”. Il richiamato comma 23 dell’art. 1 della legge di bilancio 2025 è privo, invero, sia del carattere della eccezionalità sia della qualificazione formale prescritta dallo Statuto, che non risulta desumibile, peraltro, neppure dall’utilizzo nella sua formulazione letterale di locuzioni quali “si intende”, “si interpreta” o “si considera”, tipiche delle disposizioni aventi tale natura. Le regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi contenute nella circolare del Presidente del Senato del 20 aprile 2001, applicabili – come specificato nella stessa circolare – a tutti gli atti normativi di competenza statale comunque denominati, stabiliscono che “Deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo” (21). Secondo tali regole, pertanto, la disposizione con la quale si intende interpretare autenticamente altra precedente disposizione è formulata utilizzando la seguente espressione: «Il comma ... dell’articolo ... della legge ... si interpreta nel senso che...». La predetta circolare precisa altresì che l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve essere chiaramente esplicitato e, ove l’atto sia rubricato, deve risultare nella rubrica dell’articolo (22). Al riguardo, la Corte costituzionale ha sancito che “la disposizione di interpretazione autentica è quella che, qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell’interpretazione della legge. Si crea così un rapporto duale tra le disposizioni, tale che il sopravvenire della norma interpretativa non fa venir meno, né sostituisce, la disposizione interpretata, ma l’una e l’altra si saldano dando luogo ad un precetto normativo unitario (sentenza n. 397 del 1994)” (23). In merito all’utilizzo, in sede di interpretazione, di criteri ermeneutici diversi da quello letterale, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che ad essi può riconoscersi “valore unicamente sussidiario nell’interpretazione di una legge, trovando un limite nel fatto che la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (“voluntas legis”), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa” (24). Tornando al dato normativo, occorre altresì evidenziare che, in sede di approvazione della legge di bilancio 2025, è stato proposto anche un emendamento (25) alla disposizione poi confluita nel citato comma 23, volto specificamente ad adeguare il tenore letterale della stessa a quello tipico delle norme di interpretazione autentica, nel quale veniva disposto che “3. L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è da intendersi pari al 26 per cento”, e che il legislatore, invece, non ha ritenuto di recepire nel testo definitivamente approvato della disposizione in commento. Utili riferimenti, ai fini qui d’interesse, non sono rinvenibili neppure nella Relazione tecnica alla legge di bilancio 2025 che, infatti, non reca indicazioni in merito all’aliquota da applicare sulle plusvalenze relative alle cripto-attività realizzate negli anni precedenti a quello di entrata in vigore della nuova disposizione di cui al citato comma 23 dell’art. 126. L’Agenzia delle entrate ha invece fornito tale indicazione nelle istruzioni relative alla sezione V-A del quadro RT del modello REDDITI Persone Fisiche 2025, in cui è stato precisato che per le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR realizzate nell’anno 2024 l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 26% (27). L’orientamento dell’Agenzia delle entrate è, quindi, evidentemente fermo nel ritenere superabile l’interpretazione letterale delle disposizioni in esame, privilegiando un’interpretazione estensiva del citato art. 3, comma 1, del d.l. n. 66/2014 ovvero, in alternativa, riconoscendo carattere effettivamente interpretativo (e perciò retroattivo) al citato comma 23 dell’art. 1 della legge di bilancio 2025. Al fine di risolvere le incertezze applicative sul punto, sarebbe auspicabile, tuttavia, che il legislatore codificasse l’interpretazione risultante dai modelli dichiarativi, con una norma che attribuisca, esplicitamente, efficacia retroattiva al predetto comma 23. Il legislatore può, in effetti, emanare sia norme di interpretazione autentica, che determinano, chiarendola, la portata precettiva della norma interpretata, fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, non contrasti con altri valori costituzionalmente protetti e sia espressamente prevista con una specifica norma sulla sua decorrenza. 8. Aliquota relativa all'anno 2025 Con riferimento all’anno d’imposta 2025, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR risulta invece pacificamente fissata al 26%, per effetto di quanto previsto dal più volte richiamato comma 23 dell’art 1 della legge n. 207/2024. Ulteriore rilevante novità introdotta con la legge di bilancio 2025, si riferisce all’eliminazione della soglia di esenzione pari a 2.000 euro, precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività (28). Viene inoltre prevista anche la possibilità di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18% da applicarsi sul valore normale alla predetta data delle stesse, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. L’imposta sostitutiva va versata entro il 30 novembre 2025, con facoltà di rateizzazione fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. Resta comunque fermo che la rideterminazione fiscale del costo o valore di acquisto delle cripto-attività, tramite il pagamento della predetta imposta sostitutiva, non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR (29). Si rileva altresì che, per effetto della pubblicazione del d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 204 (30), non appare più possibile effettuare l’opzione per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito attraverso i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale in quanto figure non più presenti nel diritto positivo per effetto dell’abrogazione delle lettere i) e i-bis) dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. L’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 ha comportato l’abrogazione della figura dell’Operatore in Valuta Virtuale e l’introduzione della figura dei prestatori di servizi per le cripto-attività quali intermediari bancari e finanziari (31). Tale opzione appare quindi preclusa fino all’estensione a questa nuova categoria di soggetti della qualifica di intermediario professionale che può intervenire nei rapporti o cessioni da cui derivano le plusvalenze e gli altri proventi relative alla cripto-attività, da effettuarsi attraverso l’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. 461/1997 (32). 9. Aliquota relativa all'anno 2026 La legge di bilancio 2025 prevede infine l’aumento al 33% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui gli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 461/1997 sulle plusvalenze e gli altri proventi indicati nella sola lettera c-sexies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR (33). La presenza di aliquote diverse nel corso del tempo e difformi rispetto agli altri redditi diversi di natura finanziaria previsti dall’art. 67 del TUIR necessita di alcune riflessioni anche alla luce della legge delega di riforma del sistema fiscale (34) che indica tra i principi e i criteri direttivi per la riforma dei redditi finanziari la creazione di una categoria unica con applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo (35). Tali principi non sono certamente nuovi o inattesi poiché, ormai da anni, si sottolinea il fatto che il sistema di tassazione dei redditi di natura finanziaria presenta numerose asimmetrie che non trovano giustificazioni sistematiche o razionali (36). Anche la precedente delega di riforma fiscale, di cui alla legge n. 80/2003 (cd. “Riforma Tremonti”) (37), prevedeva l’omogeneizzazione dell’imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria (38); delega, tuttavia, rimasta inattuata anche in tale occasione. Nel corso degli ultimi vent’anni sono state pubblicate diverse proposte di riforma della tassazione dei redditi finanziari, caratterizzate da un minimo comune denominatore costituito dall’unificazione delle due attuali categorie reddituali (redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria), frutto di una prospettiva sistematica storicamente superata dalle moderne strategie di gestione dei portafogli. La legge di bilancio per il 2023, con l’introduzione nel comma 1 dell’art. 67 del TUIR della lettera c sexies) e la contemporanea esclusione della possibilità di compensare i proventi da cripto-attività con le altre minusvalenze di cui alle precedenti lettere da c) a c-quinquies) (comprese quelle derivanti da cripto-attività negli anni precedenti), è andata in direzione opposta rispetto ai richiamati criteri direttivi di riforma, introducendo un altro “compartimento stagno” e quindi una ulteriore preclusione alla compensazione di risultati economici di segno opposto nell’ambito di un unitario portafoglio di investimenti. In tale contesto, appare discutibile, peraltro, la scelta del legislatore di assoggettare a imposizione tutti i proventi derivanti da cripto-attività. In base alla definizione della norma, infatti, rientrano in questa fattispecie anche le plusvalenze derivanti da opere d’arte digitali (c.d. digital art) incorporate tramite un NFT: da ciò deriva che dal 2023 le cessioni di opere d’arte digitali hanno una disciplina fiscale diversa da quella delle opere d’arte “fisiche”. In sostanza, per questi asset digitali la rilevanza fiscale viene fatta dipendere dalla forma con la quale si effettua la transazione e non dall’oggetto della transazione stessa. Presupposto d’imposta diventa quindi unicamente la modalità della transazione, digitale invece che fisica, a prescindere dall’intento speculativo-imprenditoriale (39) di chi ha effettuato la compravendita (40), con una evidente discriminazione (ben poco comprensibile a livello sistematico e forse anche costituzionale) tra il collezionista di opere d’arte digitali e il collezionista di opere d’arte “tradizionali”. Infine, qualche dubbio di legittimità si pone anche per la previsione di aliquote d’imposta maggiorate per i proventi derivanti da cripto-attività, rispetto a quelli derivanti da altre forme di investimento di capitale, soprattutto nel caso in cui il sottostante sia il medesimo. L’art. 47 della Costituzione tutela e incoraggia il risparmio (41) “in tutte le sue forme” con la conseguente multidimensionalità del fenomeno. La previsione di un’aliquota ridotta di tassazione può rispondere a esigenze di politica economica o sociali e quindi può trovare giustificazione nella discrezionalità del legislatore; un’aliquota maggiorata che discrimina un determinato strumento di investimento finanziario rispetto ad altre forme di investimento aventi analoga natura speculativa risulta invece meno giustificabile, anche sotto il profilo costituzionale. Qualora il legislatore intenda colpire con un’aliquota maggiorata una determinata fattispecie imponibile, deve necessariamente individuare una maggiore capacità contributiva insita nel bene o nell’attività oggetto di imposizione, rispetto ad altre fattispecie simili. Occorre, cioè, che sia presente una valida giustificazione sotto il profilo economico (42) che, nel caso di specie, sembra mancante se si considera che i diversi capital gain si sostanziano tutti in un arricchimento monetario, da qualunque strumento (finanziario o digitale) essi siano generati. Non pare allora che qui siano state esplicitate le motivazioni sottese alla prospettata applicazione dell’aliquota del 33% sui proventi derivanti dalle cripto-attività, le quali non possono comunque essere rinvenute in eventuali difficoltà di accertamento di questi particolari proventi, come da tempo ha insegnato la Corte costituzionale (43). I principi di neutralità fiscale connessi alle cripto-attività sono peraltro presenti nella risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 (44) ove si invita la Commissione europea a proporre soluzioni partendo dal presupposto che le cripto-attività debbano essere soggette a una tassazione equa, trasparente ed efficace, al fine di garantire una concorrenza leale e a parità di condizioni tra il trattamento fiscale delle attività e dei prodotti finanziari e tra i fornitori di servizi finanziari, pur nella consapevolezza che le decisioni in materia di tassazione delle cripto-attività spettano agli Stati membri. Aspetti rilevanti sono l’invito alla parità di trattamento rispetto ad attività non virtuali e a esplorare i principali presupposti imponibili e le principali forme di reddito associate alle cripto-attività, concentrandosi sulle conseguenze fiscali di una serie di operazioni chiave, quali l’emissione di cripto attività, lo scambio di cripto-attività con moneta avente corso legale, beni o servizi, e la cessione per effetto di donazione o successione, nonché perdita o furto. Considerato che la citata legge delega n. 111/2023 già prevede non solo l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno solare, ma anche, al n. 8 dell’art. 5, comma 1, lett. d), “la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull’utilizzazione di tecnologie digitali”, si auspica pertanto che il legislatore delegato, nel riformare complessivamente l’imposizione sui redditi di natura finanziaria, colga altresì l’occasione per disciplinare in modo più armonico anche l’imposizione sulle cripto-attività, evitando inique discriminazioni e irrazionali complicazioni del sistema. 10. Tabella riepilogativa delle aliquote dell'imposta sostitutiva sulle cripto attività Alla luce di quanto sopra esposto, le aliquote dell’imposta sostitutiva gravante sui redditi e sugli altri proventi derivanti dalle cripto-attività, a seconda dell’anno della loro realizzazione, sono stabilite nelle seguenti misure: ANNO ALIQUOTA Fino al 2022, solo per le plusvalenze 26%° 2023 e 2024 12,5% °° 2025 26% 2026 e seguenti 33% ° Fermi restando i dubbi in tema di imponibilità espressi nel precedente par. 2. °° 26%, secondo l’Agenzia delle entrate. 11. Tassazione delle cripto-attività in alcuni Stati europei Il panorama della fiscalità delle cripto-attività in Europa è variegato e in continua evoluzione. Di seguito esamineremo il trattamento fiscale delle cripto-attività, con particolare riferimento alla tassazione delle persone fisiche in alcuni Stati europei limitrofi con l’obiettivo di fornire un quadro comparativo utile a comprendere meglio la posizione dell’Italia in questo contesto. Attraverso l’esame delle diverse legislazioni, emergeranno somiglianze e differenze con il sistema fiscale italiano, offrendo spunti di riflessione per il futuro della tassazione delle cripto-attività nel nostro Paese. Francia In Francia, la tassazione delle cripto-attività è regolata dall’“Article 150 VH bis” del Codice Generale delle Imposte (CGI). La normativa distingue tra investimenti occasionali e attività professionale. Ai fini fiscali, la vendita di cripto-attività da parte di persone fisiche è soggetta a regimi differenti a seconda che si tratti di un’attività occasionale o abituale, assimilabile a un’attività professionale. A partire dal 1° gennaio 2019 le vendite di cripto-attività effettuate su base puramente occasionale sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche con un’aliquota globale del 30% (12,8% imposta sul reddito + 17,2% contributi sociali). Le transazioni tassabili includono lo scambio di cripto-attività contro valuta a corso legale o beni e servizi. Lo scambio di una cripto attività contro un altra cripto-attività non è soggetto a imposta. La vendita di cripto-attività effettuata in modo continuativo è trattata come un reddito di impresa ed è soggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquote progressive (dallo 0% al 45%) e ad oneri sociali (17,2%). I contribuenti francesi che detengono criptovalute devono dichiarare le plusvalenze o minusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi, allegando un prospetto con l’indicazione e la valutazione di ogni cessione tassabile. Devono inoltre indicare i prezzi di ogni cessione esente e, su richiesta dell’amministrazione finanziaria, fornire entro 30 giorni la documentazione giustificativa tramite il modulo 2086-SD. Germania Il Bundesministerium der Finanzen ha pubblicato la Circolare “Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung bestimmter Kryptowerte” del 6 marzo 2025 fornendo chiarimenti importanti per. La tassazione delle cripto-attività varia a seconda del periodo di detenzione delle criptovalute. Le plusvalenze sono esenti se le criptovalute sono detenute per più di un anno. Se detenute per meno di un anno, le plusvalenze sono tassate come reddito ordinario con una soglia di esenzione di 1.000 euro (fino al 2023 la soglia era di 600 euro). Portogallo In Portogallo, le criptoattività detenute per più di 365 giorni non sono imponibili, ed è prevista una tassazione al 28% nel caso di cessione infrannuale. Slovenia In Slovenia i capital gains relativi alle cripto-attività non sono tassati perché non previsti dall’articolo sulle plusvalenze (45), con eccezione dele criptoattività identificate come strumenti finanziari o come derivati. Spagna In Spagna, pur non esistendo una legislazione specifica e organica sulle cripto-attività, sono presenti diverse normative che ne disciplinano alcuni aspetti: tra queste, si segnala la Legge n. 10 del 28 aprile 2010, che recepisce la Quinta Direttiva antiriciclaggio (AMLD5), imponendo obblighi di registrazione e di adeguata verifica della clientela ai fornitori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), l’autorità spagnola di regolamentazione dei mercati finanziari, ha emanato la Circolare n. 1/2022 sulla pubblicità delle cripto-attività che illustra i requisiti di trasparenza e chiarezza per la pubblicità rivolta al pubblico. Le cripto-attività sono considerate beni ai fini fiscali. La normativa distingue tra investimenti personali e societari. Per le persone fisiche se le cripto-attività sono detenute come investimento sono considerate un bene ai fini dell’imposta sul plusvalore. Le plusvalenze derivanti dalla vendita di cripto-attività sono tassate come reddito di capitale, con aliquote progressive a scaglioni che vanno dal 19% al 26%. Svizzera La Svizzera è nota per il suo approccio liberale alla tassazione e questo si riflette anche nel trattamento fiscale delle criptovalute. Le autorità fiscali federali hanno pubblicato linee guida dettagliate sul trattamento fiscale delle cripto-attività (46). La tassazione varia a seconda della natura del contribuente, distinguendo tra i cd. “hobby traders” e i “professional traders”, e della natura dei token: se il soggetto è qualificato come hobby trader, le plusvalenze derivanti dalla vendita di criptovalute sono esenti da imposta; in maniera corrispondente le eventuali minusvalenze non sono deducibili (art. 16 (3) della Legge federale sulle imposte dirette (LIFD)) (47); se l’attività è classificata come professionale, le plusvalenze sono soggette a imposta sul reddito (48). 12. Glossario Bitcoin Bitcoin è un protocollo informatico open source che ha sviluppato un sistema di messaggistica che ha generato una unità matematica crittografica scarsa (la prima criptovaluta, il bitcoin) e cronologicamente inalterabile, a seguito della pubblicazione del white paper di Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, del 31 ottobre 2008. Ethereum Ethereum è un protocollo informatico alla base di una piattaforma decentralizzata che permette lo scambio di rappresentazioni digitali tra indirizzi e la creazione e pubblicazione peer-to-peer di algoritmi persistenti (smart contracts) creati in un linguaggio di programmazione cd. “Turing-completo”. La rappresentazione digitale denominata “ether” è l’unità di conto del sistema che rappresenta sia la criptovaluta, sia quanto necessario a compensare l’utilizzo della sua potenza computazionale (“gas fee”) per “implementare” gli smart contract. I token sono una forma di smart contract e gli standard sviluppati conferiscono caratteristiche tecniche ad ogni token. Cripto-attività Definita dall’art. 67 comma 1, lett. c-sexies) del d.P.R. 31.12.1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): “Ai fini della presente lettera, per ‘cripto-attività’ si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Valuta virtuale Definita dall’art. 1 comma 1, lett. d) del d.lgs. 184/2021: “valute virtuali” indica una rappresentazione digitale del valore che non è emessa o garantita da una banca centrale o un’autorità pubblica, non è necessariamente collegata a una valuta legalmente stabilita e non possiede uno status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e che può essere trasferito, archiviato e scambiato elettronicamente. Criptovaluta (species del più ampio genus delle cripto-attività) Rappresentazione digitale di valore che può essere memorizzata e trasferita elettronicamente tramite la tecnologia di registro distribuito o tecnologia analoga, la cui utilità si esaurisce in sé stessa e all’interno delle piattaforme in cui viene utilizzata. Token Sono protocolli informatici (“smart contract”) costruiti sulle piattaforme delle criptovalute cui attribuire ulteriori proprietà. La criptovaluta ha un proprio registro sul quale vengono memorizzati gli scambi, i token non hanno un proprio registro, ma utilizzano quello di una criptovaluta, pur con le stesse caratteristiche di scarsità, trasferibilità, incensurabilità. L’elemento distintivo del token è quindi quello di non essere nativo di una determinata piattaforma ma di essere a essa intrinsecamente collegato. L’emissione di una classe di token, a differenza della criptovaluta che necessita di una funzione di emissione, di un protocollo di consenso e di una comunità, si basa esclusivamente sullo sviluppo di uno smart contract sulla rete di una criptovaluta. La tecnologia con cui vengono emessi i token (attraverso il deploy di uno smart contract) diventa sostanziale, poiché le funzionalità dipendono dall’architettura e dai protocolli utilizzati. Token fungibili È uno standard (creato nel 2015 su Ethereum ERC20) che consente alle Application Programming Interface (interfaccia di programmazione delle applicazioni o API) di emettere, trasferire e archiviare Fungible Token: significa, in altre parole, che i Token hanno una proprietà che rende ogni Token esattamente lo stesso (per tipo e valore) di un altro Token. Token non fungibili (NFT) Lo standard (creato a gennaio 2018 su Ethereum ERC721) permette l’implementazione di Application Programming Interface (API) per smart contract di Non-Fungible Token (NFT), introducendo tutta una serie di informazioni (eventi) come la proprietà del Token, il saldo dell’indirizzo, le approvazioni e il Token URL per avere i Metadati che possono connettere a diritti o a ulteriori dati. La caratteristica degli NFT è che ogni singolo token è unico, indivisibile, trasferibile e riconoscibile. Le sue caratteristiche dipendono dall’eventuale valore o diritto che viene connesso all’NFT dato che quest’ultimo non pare avere un valore, inteso quale unità di misura, né tanto meno pare rappresentare un diritto, come nel caso dei collezionabili, dei generativi, delle profile-pic o del soul bound token. Tecnologia di registro distribuito (DLT) Tecnologia di registri distribuiti tra i partecipanti. Si distingue tra “permissioned”, in cui deve essere autorizzato l’accesso, e “permissionless”, in cui l’accesso è libero. Inoltre, può essere pubblica (consultabile da chiunque) oppure privata (consultabile dai soli partecipanti). Registro distribuito Archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni, che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso (Regolamento UE n. 1114/2023). Meccanismo di consenso Le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione (Regolamento UE n. 1114/2023). Sistema “proof-of-work” Meccanismo di consenso che si basa su equazioni matematiche, solitamente difficili da risolvere ma le cui soluzioni possono essere facilmente verificate. La soluzione del problema matematico comporta sforzi di calcolo – che si traducono in un elevato consumo di energia – per cui ogni validatore (chiamato “miner”) effettua calcoli per verificare la transazione e condividere i propri risultati con la rete, lavorando su base competitiva, poiché una ricompensa viene accreditata al miner che trova per primo la soluzione. Il sistema proof-of work viene utilizzato ad esempio con la blockchain Bitcoin, e attualmente con la maggior parte delle DLT. Sistema “proof-of-stake” È un sistema di validazione basato su “quote di convalida” derivanti dalle criptovalute “bloccate”. I validatori (‘forger’) partecipano al processo di verifica sulla base di diverse logiche (quantità di token posseduti, periodo di detenzione, quantità di attività bloccate nella blockchain come garanzia) e vengono ricompensati da una commissione di transazione o da nuovi token. Non sono quindi necessarie equazioni matematiche per verificare una transazione. Nodo di rete DLT Un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito (Regolamento UE n. 1114/2023). Ledger Libro mastro (in disciplina contabile più simile a un libro giornale). Costituisce un registro sul quale vengono annotati dei dati in ordine sequenziale. È la base di un archivio. Blockchain Protocollo della DLT, dove il ledger è composto da una catena di blocchi, un raggruppamento di transazioni verificate, validate e trascritte dai nodi che partecipano alla blockchain. Wallet Strumento di gestione dell’identità per connettere la (i) Core Identity (nucleo dell’identità) consistente nella conoscenza della chiave privata con (ii) Identità Pubblica consistente nell’indirizzo pubblico a cui le cripto-attività sono collegate. La connessione avviene partendo dalla chiave privata che genera il legame rappresentato dalla chiave pubblica che consente di disporre delle cripto-attività. Il wallet è un’applicazione software (App) utilizzata per generare, gestire, archiviare o utilizzare chiavi crittografiche private, chiavi pubbliche e indirizzi pubblici, senza la presenza indispensabile di una terza parte né di un rapporto contrattuale. Custodian wallet Entità che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire criptovalute, sia nella forma “proper custodian”, intesa come servizio di mera custodia che esegue esclusivamente le istruzioni dei clienti alla stregua di un servizio fiduciario sia nella forma di “full custodian”, inteso come sistema in cui il fornitore entra nella disponibilità delle criptovalute, gestendo chiavi private proprie nell’interesse altrui. Self (non) custodian wallet Strumento nelle diverse forme in cui l’utente ha direttamente ed esclusivamente la disponibilità delle proprie chiavi private. Address Indirizzo pubblico a cui le cripto-attività sono collegate; ogni piattaforma ha il suo sistema di codifica e di regola consiste in una stringa alfanumerica. Unhosted Address (indirizzo auto-ospitato) Indirizzo nel registro distribuito non collegato a nessuno dei soggetti seguenti: a) un prestatore di servizi per le cripto-attività; b) un soggetto non stabilito nell’Unione europea che presta servizi analoghi a quelli di un prestatore di servizi per le cripto-attività (Regolamento UE 1113/2023). Transazione (TX) Dati che vengono scambiati da un indirizzo pubblico (solitamente crittografato partendo da una chiave privata, seed) a un altro. Nelle blockchain bitcoin oggetto delle tx sono i bitcoin. 13. Futuro Provare a predire al momento quello che potrebbe essere il destino delle criptovalute potrebbe essere paragonato a una sorta di esercizio di stile: bello, sfidante ma probabilmente fine a sé stesso. Abbiamo già spiegato che, nonostante l’hype degli anni passati, in questo momento storico le cripto non hanno moltissime applicazioni reali: al di là di qualche negozio di e-commerce e qualche “pioniere” nel mondo reale, Bitcoin ed Ethereum non sono ancora pienamente accettati come alternativa alle valute fiat. Molto del futuro delle criptovalute dipenderà, oltre che dalla loro adozione commerciale, dalla regolamentazione che istituzioni politiche e finanziarie decideranno di adottare. Ossia, eventuali leggi o regolamenti che governi e istituzioni Internazionali potrebbero adottare negli ultimi anni. O, in alternativa, delle misure che le banche centrali potrebbero adottare per regolarne funzionamento, scambi e valore o eventuali valute digitali coniate dalle stesse banche centrali. In questo senso, appare molto interessante la decisione della Banca Centrale Europea di lanciare (non nell’immediato) una propria valuta elettronica: l’Euro Digitale. Anche se questo prodotto ha ben poco a che fare con le criptovalute (l’unico reale punto di contatto è che si tratta di una moneta elettronica), potrebbe essere in grado di soppiantare le criptovalute come sistema di pagamento elettronico sicuro e facilmente accessibile a un gran numero di persone. Come detto, però, al momento si tratta di mere ipotesi di studio tutte da verificare. Per scoprire quale sarà il futuro delle criptovalute, dunque, c’è solo da aspettare. 14. Conclusioni Le criptovalute rappresentano un'innovazione significativa nel campo delle finanze e della tecnologia, sfidando le convenzioni tradizionali e introducendo nuovi paradigmi nel modo in cui concepiamo il denaro e le transazioni. Sebbene offrano numerosi vantaggi, come l'accessibilità e la sicurezza, è fondamentale essere consapevoli dei rischi associati e fare ricerche approfondite prima di investire. Con l'evoluzione continua del mercato delle criptovalute e l'emergere di nuove tecnologie, è probabile che assisteremo a sviluppi ancora più interessanti e complessi in questo campo in futuro. Le cripto-attività rappresentano oggi una leva potente per un’economia più inclusiva e dinamica. Tuttavia, il loro pieno potenziale potrà essere realizzato solo attraverso un delicato equilibrio tra innovazione e regolamentazione. Le cripto-attività affrontano infatti diverse sfide, tra cui: volatilità dei prezzi: la natura altamente speculativa del mercato delle cripto può scoraggiare l'adozione diffusa; regolamentazione: la mancanza di un quadro normativo globale crea incertezza per aziende e investitori; sostenibilità: affrontare le preoccupazioni ambientali sarà cruciale per garantire l'accettazione a lungo termine. D'altro canto, il futuro delle cripto appare promettente, con potenziali sviluppi in aree come l'interoperabilità delle blockchain, l'adozione da parte di istituzioni finanziarie tradizionali e l'espansione delle applicazioni nei settori industriali. E questo rende questa guida uno strumento indispensabile non solo per professionisti del diritto, dell’economia e della finanza, ma per tutti coloro che voglio approcciare un mondo innovativo, ricco di potenzialità ma anche di pericoli, in modo più preparato e consapevole. Note (1) Cfr. Organismo Agenti e Mediatori, “Le criptovalute”, 2023. (2) Approvato dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Secondo la formulazione originaria della citata lett. c-sexies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR, “c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”. (3) In base al testo originario del citato comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR, “9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione”. (4) Si tratta degli artt. 5, 6, 7 e 10 del d.lgs. n. 461/1997. (5) Ai sensi del comma 2 del citato art. 5, nella sua versione attualmente vigente, “I redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50 per cento”. (6) Per effetto dell’art. 2, comma 6, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui “Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento”. (7) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, “Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento”. (8) Cfr. il comma 23 dell’art. 1 della legge n. 207/2024, con cui è stato disposto che “L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è pari al 26 per cento”. (9) In termini, il successivo comma 24 dell’art. 1 della legge n. 207/2024. (10) La Corte costituzionale, nella sentenza del 27 luglio 1990, n. 410 ha evidenziato la tassatività delle categorie dei redditi per cui, per dichiarare tassabile un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative tipiche esso rientri. “Con detti rilievi, l’ordinanza stessa sembra implicitamente supporre che, dal sistema fiscale, sia desumibile una nozione di reddito che, in quanto espressiva in sé del principio di capacità contributiva, possa costituire una sorta di archetipo al quale raffrontare le varie ipotesi di tassazione che il legislatore viene mano a mano introducendo, qualificandole come fattispecie di imposizione sul reddito. A tale prospettazione che richiama un risalente e mai sopito dibattito, del quale v’è talora traccia anche nella giurisprudenza della Corte (sentenza n. 200 del 1987), circa la possibilità o meno di costruire una nozione generale di reddito a fini fiscali, in corrispondenza delle due antitetiche prospettazioni del reddito-prodotto e del reddito- entrata, può obiettarsi, anzitutto, che il criterio del fine speculativo delle plusvalenze, ancorché recepito in un primo momento nel d.P.R. n. 597 del 1973 (art. 76), è stato successivamente abbandonato con l’art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986. In via ancor più generale può, altresì, opporsi che l’esame della normativa sulle imposte sui redditi non offre elementi significativi di una univoca opzione, da parte del legislatore, nell’uno ovvero nell’altro dei sensi sopra indicati. Il Testo unico del 1986 -- seguendo un criterio che appare piuttosto quello descrittivo e classificatorio delle fattispecie -- dopo aver stabilito (artt. 1 e 86) che presupposto dell’imposta è il possesso di redditi rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6, specifica, in quest’ultima norma, le categorie stesse, non senza prevedere nella disposizione dell’art. 81, dedicata ai redditi diversi, la delimitazione dei residuali casi d’imposizione tributaria. È lecito perciò affermare che, attualmente, ai fini della nozione giuridica di reddito occorre far capo a ciò che viene, nei limiti della ragionevolezza, qualificato per tale dal legislatore. Ciò significa, pertanto, che per dichiarare tassabile un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative tipiche esso rientri”. (11) Tale equiparazione è stata motivata sulla base di una presunta assimilazione (peraltro non presente) nella sentenza della Corte di Giustizia UE C-264/14 relativa all’IVA sui bitcoin. Tale equiparazione si pone peraltro in insanabile contrasto con la definizione di valute virtuali della V direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 843/2018), con la Direttiva UE 713/2019 che esclude categoricamente lo status giuridico di valuta e con la definizione positiva di valute estere di cui al T.U. delle leggi valutarie di cui al d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 che richiede tassativamente il corso legale. (12) Ai sensi del citato comma 127, “Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l’articolo 68, comma 6, del predetto testo unico”. (13) Secondo cui “Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. (…)”. (14) Cfr. art. 1, comma 128, lett. a), della legge n. 197/2022. (15) V. lett. a) del precedente comma 126. (16) Se si seguisse l’interpretazione letterale delle disposizioni in esame sembrerebbe che neppure le plusvalenze su partecipazioni qualificate di cui alla lett. c) dell’art. 67, comma 1, del TUIR siano soggette all’aliquota del 26% per gli anni fino al 2024 (non essendo anch’esse richiamate nell’art. 3 comma 1 del d.l. n. 66/2014). In tal caso, però, la legge finanziaria per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), al comma 999 dell’art. 1, ha operato una sostanziale equiparazione tra le partecipazioni qualificate di cui alla citata lett. c) e quelle non qualificate di cui alla successiva lett. c-bis) dell’art. 67, comma 1, del TUIR, con la riconduzione delle stesse a un’unica categoria nel comma 5 dell’art. 68 del TUIR e la conseguente abrogazione, nel secondo periodo dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 461/1997, delle parole “non qualificate”. La stessa relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2018 precisa che “i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate costituiscono un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze”. (17) Cfr., inter alia, Cass., sez. lav., sent. 17 novembre 1993, n. 11359, secondo cui “Quando l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l’interprete non deve ricorrere all’interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa”. (18) Cfr. Dossier cit., 26 gennaio 2023, vol. I, pag. 222, scaricabile dall’indirizzo web: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/ID0002fvol1.pdf . (19) V. Dossier cit., 31 gennaio 2025, vol. I, pag. 69, scaricabile dall’indirizzo web: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/ID0011fvol1.pdf . (20) Le cui disposizioni sono contenute, come è noto, nella legge 27 luglio 2000, n. 212. (21) In termini, il par. 3, “Rapporti tra atti normativi”, lett. l), della circolare cit.. (22) Al riguardo, la circolare del Presidente del Senato cita a titolo esemplificativo, per le disposizioni tributarie, proprio il richiamato art. 1, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente. (23) In termini, la sentenza n. 133/2020 dell’11 giugno 2020, depositata il 6 luglio 2020. (24) Cfr. sent., sez. III, 21 maggio 1988, n. 3550. (25) Proposta emendativa n. 2.62 all’art. 4 del disegno di legge di bilancio per il 2025, in V Commissione della Camera dei Deputati in sede referente pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14.12.2024. https://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getPropostaEmendativa.aspx?contenitorePortante=leg.19.eme.ac.2112 bis&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:19:2112:bis:null:com:05:referente&dataSeduta=2 0241214&idPropostaEmendativa=2.62.&position=20241214. (26) La stessa Cassazione ha ribadito: “La volontà emergente dai lavori preparatori non può sovrapporsi a quella obiettivamente espressa dalla legge, quale emerge dal suo dato letterale e logico. Peraltro agli stessi lavori preparatori può riconoscersi valore sussidiario ai fini ermeneutici, quando essi, unitamente ad altri canoni interpretativi ed elementi di valutazione emergenti dalla norma stessa, siano idonei a chiarire la portata di una disposizione legislativa di cui appaia ambigua la formulazione” (Sez. I, sent. 27 febbraio 1995, n. 2230). (27) V. istruzioni citate, Fascicolo 2, pag. 38. Nel medesimo senso, le istruzioni per la compilazione del rigo RT89 “Imposta sostitutiva”. (28) Cfr. il comma 25, lett. a), dell’art. 1 della legge n. 207/2024, con cui è stata modificata la lett. c-sexies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR. La successiva lettera b) del citato comma 25, novellando l’art. 68, comma 9-bis, del medesimo Testo unico, sopprime la soglia suddetta ai fini della deducibilità dell’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività. (29) V. commi da 26 a 29 dell’art. 1 della legge n. 207/2024. (30) Recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’art. 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113). (31) Nuova lett. v-bis) dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che richiama ora: “v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attività come definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attività”. (32) Per gli altri intermediari, si vedano il d.m. 2 giugno 1998 e il d.m. 25 giugno 2002. (33) Cfr. comma 24 dell’art. 1 della legge n. 207/2024. (34) V. legge 9 agosto 2023, n. 111. (35) In particolare, l’art. 5, comma 1, lett. d), della legge n. 111/2023 indica i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega in relazione ai redditi di natura finanziaria tra cui: - la previsione di un’unica categoria reddituale omnicomprensiva mediante l’elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria; - la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa; - la previsione di un’imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti a un prelievo a monte a titolo definitivo; - il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati; - l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno solare. (36) Le principali “asimmetrie” riguardano la differenza tra le aliquote, il timing del prelievo tributario, nonché l’irrazionale e iniqua impossibilità di compensare redditi di capitale con minusvalenze (classificate tra i redditi diversi) aventi la medesima natura sostanziale in quanto conseguenza di complessive e unitarie scelte di gestione di un medesimo portafoglio finanziario. (37) Cfr. art. 3, comma 1, lett. d), legge 7 aprile 2003, n. 80. “d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria: 1) omogeneizzazione dell’imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli; 2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico; 3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione; 4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate; 5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l’acquisto della prima casa”. (38) Il progetto della Riforma Tremonti si proponeva di abolire la distinzione tra redditi di capitale e diversi, per istituire una nuova categoria unitaria di “redditi finanziari”, comprensiva sia dei redditi derivanti dall’impiego di capitale, sia “dei proventi caratterizzati da elementi di aleatorietà, spesso consistenti in un differenziale. Quali, ad esempio, le plusvalenze da cessione e i proventi dei contratti derivati”. La “Relazione illustrativa al disegno di Legge delega” sottolineava l’utilità di sostituire il sistema vigente, caratterizzato da una elencazione di fattispecie casistiche, mediante l’introduzione di norme definitorie di carattere generale, “in grado di comprendere tutte le tipologie di proventi e di escludere in radice gli effetti di fuorigioco del sistema fiscale, prodotti dalle continue innovazioni delle forme contrattuali”. (39) Come rappresentato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 1603 del 16 gennaio 2024. (40) Si segnala che la legge delega n. 111/2023, all’art. 5, comma 1, lett. h), ha previsto anche l’introduzione della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di opere d’arte, criterio direttivo che tuttavia, come per la riforma delle rendite finanziarie, non ha trovato attuazione con il d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , recante “revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”. (41) Pur non esistendo una definizione costituzionale di risparmio, è possibile seguire i principi economici che lo inquadrano nella libertà di produrre e accantonare risorse in eccedenza ai propri bisogni legati alla sopravvivenza finalizzate a costruire una sicurezza, con l’accantonamento delle proprie ricchezze eccedenti, per affrontare eventi futuri o imprevedibili a cui fare fronte. (42) Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 21/2005 ove la diversità delle aliquote previste a fini IRAP non costituisce motivo di illegittimità ai fini del differente trattamento a cui sono sottoposti le diverse tipologie di contribuenti "se sorretta da non irragionevoli motivi di politica economica e redistributiva". (43) Si veda, in materia, la sentenza della Corte costituzionale n. 42/1980 (Ilor professionisti), nella quale si legge che “un trattamento fiscale commisurato, anche solo parzialmente, ad una presunzione di evasione sarebbe in stridente contraddizione con i motivi ispiratori della riforma… Se questa ne fosse la giustificazione, non si ristabilirebbe affatto una superiore eguaglianza fra i contribuenti, bensì aggraverebbe le sperequazioni già in atto fra coloro che dichiarano i propri redditi in termini assolutamente o almeno relativamente esatti e quanti invece presentano dichiarazioni incomplete o infedeli”. (44) Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sull’impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione: cripto attività e blockchain (2021/2201(INI)). (45) Tax treatment of activities with virtual currencies as per ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 and ZDFS. (46) Amministrazione Federale delle Contribuzioni, Documento di lavoro ─ Le criptovalute e le Initial Coin Offering / Initial Token Offering (ICO/ITO) quali oggetto dell’imposta sulla sostanza, dell’imposta sul reddito e dell’imposta sull’utile, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo, 03.08.2022, https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale diretta/informazioni-specifiche-ifd/criptovalute.html. (47) CH: Federal Act on Direct Taxes. (48) Criteri definiti nella circolare n. 36 del 27 luglio 2012 del Dipartimento federale delle finanze DFF della Confederazione Svizzera con riguardo al “Professional Trading in Securities”. Consulente finanziario autonomo Acquista @ Riproduzione riservata Commenti 12 maggio 2025 PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Sisma-Bonus | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Sisma-Bonus 1. Tipologia di interventi Deve trattarsi di interventi di adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per i quali si verifichino, peraltro, le seguenti condizioni: si tratti di interventi attivati dopo il 1° gennaio 2017 ossia interventi le cui relative procedure autorizzatorie sono iniziate ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio dopo il 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge 11.12.2016 n. 232 che ha modificato la disposizione dell’art. 16, comma 1bis, DL. 63/2013; Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 2019). Il riferimento al “titolo edilizio rilasciato dopo il 1° gennaio 2017” è stato aggiunto dalla legge 30/12/2020 n. 178: si è precisato al riguardo che con tale integrazione il legislatore ha inteso consentire l’accesso anche con riferimento agli interventi per i quali a partire dal 1° gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria, ipotesi esclusa prima delle modifiche apportate dalla citata legge 178/2020; peraltro essendo tali modifiche entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021 la nuova disposizione si applica alle spese sostenute a partire da tale data (Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, parere 9 agosto 2021; Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 749 del 27 ottobre 2021). si tratti di interventi riferiti a costruzioni adibite a abitazione e ad attività produttive su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 e 3) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003. Sono, inoltre, ricomprese, nell’agevolazione: le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; le spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Si rammenta che con riguardo ai benefici previsti per gli acquisti di edifici antisismici (vedi la Tabella “Bonus Acquisti”) inizialmente le agevolazioni in discorso erano limitate ai soli interventi realizzati in comuni ricadenti in zona sismica 1, mentre l’estensione delle agevolazioni in discorso anche agli interventi realizzati in comuni ricadenti in zone sismiche 2 e 3, è stata disposta solo a partire dal 1° maggio 2019. 2. Aliquote ALIQUOTA ORDINARIA Salvo che nei casi di aliquota agevolata (di cui alla tabella a lato) la detrazione spetta: - nella misura del 36% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025; - nella misura del 30% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. ALIQUOTA AGEVOLATA (PER ABITAZIONE PRINCIPALE) Per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta: - nella misura del 50% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025; - nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. NOTA: Si rammenta che sino al 31 dicembre 2024: i) per le spese relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1° gennaio 2017 la detrazione si applicava nella misura del 50%; (ii) per le spese relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1 gennaio 2017, qualora dall’intervento eseguito derivava una riduzione del rischio tale da determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione si applicava nella misura del 70% della spesa sostenuta; in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori la detrazione si applicava nella misura dell’80%; (iii) per le spese relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1 gennaio 2017, se gli interventi comportanti riduzione del rischio sismico, venivano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione, si applicava nella misura del 75% (in caso passaggio ad una classe di rischio inferiore) ovvero nella misura dell’85% (in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori); (iv) per le spese relative ad interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1-2-3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, spettava una detrazione pari all’80%, se gli interventi determinavano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore ovvero pari all’85%, se gli interventi determinavano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, pertanto, agli interventi di riduzione del rischio sismico si applicano le sole aliquote “ordinarie” dettate dall’art. 16, c. 1-septies.1, D.L. 63/2013 corrispondenti alle aliquote applicabili a tutti gli altri interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare quali elencati nel comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. 3. Massimali e rateizzazioni INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA RATEIZZAZIONE Interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1° gennaio 2017 (art. 16, c. 1-bis, D.L. 63/2013). 96.000,00 per unità immobiliare. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67) (si rammenta che per le spese sostenute entro il 31/12/2023 la detrazione andava ripartita in 5 rate annuali). Interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1° gennaio 2017, qualora dall’intervento eseguito deriva una riduzione del rischio tale da determinare il passaggio ad una ovvero a due classi di rischio inferiori (art. 16, c. 1-quater, D.L. 63/2013). 96.000,00 per unità immobiliare. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67) (si rammenta che per le spese sostenute entro il 31/12/2023 la detrazione andava ripartita in 5 rate annuali). Interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1-2-3, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, con passaggio a una ovvero a due classi di rischio sismico inferiori (art. 16, c. 1-quinquies, D.L. 63/2013). ¤ 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67) (si rammenta che per le spese sostenute entro il 31/12/2023 la detrazione andava ripartita in 5 rate annuali). Interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1-2-3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, con passaggio a una ovvero a due classi di rischio sismico inferiori (art. 14, c. 2-quater. 1, D.L. 63/2013). ¤ 136.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Consulente Imbonus 90 Prenota 14 luglio 2025 Commenti

  • Consumer | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE Il termine "consumatore" si riferisce a un individuo o a un gruppo che acquista beni e servizi per uso personale. COMMERCIO ELETTRONICO Semplifica la tua gestione fiscale e concentrati sulle vendite Scopri il nostro servizio ---> I nostri approfondimenti Scopri le nostre competenze ---> Incontra il nostro leader Walter Pittini Sector leader pittini@live.it LinkedIn PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Real estate | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE Insieme degli operatori, dei prodotti e dei servizi riferiti al mercato immobiliare. Costruzioni, locazioni, ecc. Costruzioni ---> Protezione ---> Condomini ---> Assicurazioni ---> Immobiliar i ---> Inoltre siamo in grado di darti Tenant Placement Rent Collection Property Maintenance Financial Reporting Legal Compliance REAL ESTATE INVESTING PROPERTY VALUATION EXPERTISE REAL ESTATE SOLUTIONS I nostri approfondimenti Bonus colonnine domestiche Acquista Amministrazione immobiliare Acquista Incasa Acquista Società immobiliare Acquista Ristrutturare casa? Acquista Scopri le nostre competenze ---> Scopri il settore Real Estate Costruzioni Protezione Condomini Assicurazioni Immobiliari I nostri professionisti del settore delle costruzioni sono in prima linea nelle tendenze e nelle sfide che questo mercato deve affrontare. Il nostro obiettivo è fornire soluzioni innovative e idee all'avanguardia attraverso l'esperienza pratica nei settori delle costruzioni. Noi vantiamo una solida esperienza in ambito di gestione ed amministrazione di beni immobili, di fornitura di servizi di tenuta di contabilità, di revisioni contabili, di consulenze amministrative, legali e fiscali relative, nonché di prestazioni di carattere manutentivo strettamente riconducibili agli immobili stessi (come edilizia, elettricità, idraulica, meccanica). Siamo dedicati ad offrire servizi immobiliari di eccellenza per soddisfare ogni tua esigenza fiscale. Con professionalità e un approccio personale, siamo qui per guidarti verso il successo della tua azienda. Scopri di più ---> Scopri di più ---> Scopri di più ---> Scopri di più ---> Scopri di più ---> Incontra il nostro leader Walter Pittini Sector leader pittini@live.it LinkedIn PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Value Investing | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Finanza > Protocolli Value Investing di Walter Pittini Strategia di investimento che mira a identificare e acquistare titoli o altri asset a un prezzo inferiore rispetto al loro valore intrinseco, e poi rivenderli quando il prezzo di mercato si allinea con quel valore. Previous Next Basi Investire in valore Dati Trovare gli asset Metodo Metodo di valutazione Basi Finanza Siti e portali dedicati alla finanza: Yahoo Finance Google Finanza Msn Money Investing Trading Economics Siti istituzionali Dati dell'economia e della finanza: ISTAT: Generale Banca dati BANCA D'ITALIA Generale Statistiche ECB (EUROPEA CENTRAL BANK) IMF (INTERNATIONAL MONETARY FOUND) FRED FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS BORSE BORSA ITALIANA CBOE NASDAQ NYSE HKEX EUREX LSE BORSA DI FRANCONFORTE TSE XETRA Consulente finanziario autonomo Acquista @ Riproduzione riservata Commenti 12 maggio 2025 PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Previdenza | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario Giorno pubblicazione 21 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 5 maggio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista < Indietro Previdenza I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dall'art. 1 co. da 76 a 84 della L. 190/2014, consistente nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS. La riduzione trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito, così come per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale. Accredito contributivo Per l'accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2 co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In forza di tale norma, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti. Presentazione della domanda L'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con la circ. 10.2.2015 n. 29. Attività in corso I soggetti già esercenti attività d'impresa hanno l'onere di compilare: a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendono usufruire del regime agevolato. Per i soggetti che hanno già aderito all'agevolazione contributiva, non è necessario ripresentare la domanda ogni anno, restando l'agevolazione operativa fino a che permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia; il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell'INPS. Nella circ. INPS 10.2.2015 n. 29 era stato anche allegato un modello cartaceo per coloro che non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. Se la domanda è presentata oltre detto termine, l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso e dovrà esserne ripresentata una nuova entro il 28 febbraio dell'anno successivo; in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Nuova attività I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare la scelta per l'agevolazione contributiva con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la predisposizione della tariffazione annuale. Versamento dei contributi I contributi determinati in forza dell'agevolazione sopra indicata sono versati: per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d'anno alle consuete scadenze trimestrali; per l'eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello REDDITI. Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contribuzione di maternità di 7,44 euro, in due rate di pari importo (3,72 euro). Esclusione di ulteriori riduzioni contributive Optando per l'agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di: collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato; soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età. Decadenza dell'agevolazione Considerato che il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell'ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, oppure per effetto della perdita dei requisiti d'accesso o per la verifica di una delle cause ostative), anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento. La cessazione dell'agevolazione determina: ai fini previdenziali, l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta; in ogni caso, l'impossibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali (art. 1 co. 82 della L. 190/2014). Dichiarazione di rinuncia al regime contributivo agevolato entro il 28.2 La rinuncia al regime contributivo agevolato va trasmessa all'INPS entro il mese di febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. In tal caso, il regime contributivo ordinario è ripristinato con decorrenza dall'1.1 del medesimo anno. Le comunicazioni che pervengono in data successiva determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario dall'1.1 dell'anno successivo. @ riproduzione riservata Previous Next

  • Gestione finanziaria | PITTINI

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  • Pagamenti dei clienti | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Pagamenti dei clienti Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 La gestione dei pagamenti dei clienti Dopo esserti focalizzato su menu e questioni più legate alla cucina, se decidi di aprire un ristorante dovrai necessariamente sulla tua principale (e spesso unica) fonte di entrata: i pagamenti dei tuoi clienti , soprattutto quelli digitali. Le transazioni digitali, infatti, stanno poco a poco prendendo il sopravvento su quelle con contanti e il tuo ristorante dovrà farsi trovare pronto sia dal punto di vista operativo (accettazione dei pagamenti) che da quello gestionale (monitoraggio delle entrate). Gli strumenti più importanti che un ristorante deve utilizzare per gestire i pagamenti sono : Dispositivi POS: i lettori di carte con cui accettare pagamenti digitali da parte dei clienti. Registratore di cassa: strumento fondamentale per la gestione di tavoli, camerieri e flussi di cassa. Conto aziendale: è importante separare le finanze personali da quelle del ristorante e avere una visione chiara riguardo a entrate e uscite Precedente Successivo

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