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- Guida alle cartelle esattoriali
Cartelle di pagamento La cartella di pagamento (cd. cartella esattoriale) è l'atto riscossivo con cui il contribuente è informato della partita del ruolo iscritta nei suoi confronti; essa è formata, in base al ruolo emesso dall'ufficio finanziario, dell'Agente della riscossione competente per territorio. A partire dal 1-10-2011, la cartella di pagamento è utilizzata esclusivamente per la riscossione dei tributi relativi agli atti derivanti da controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni e degli atti notificati prima di tale data e relativi a crediti ante 2007 in quanto, ai sensi dell'articolo 29 D.L. 78/2010, conv. in dalla L. 122/2010, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate sono divenuti titoli esecutivi e sostituiscono la cartella di pagamento per i crediti erariali maturati dal periodo di imposta 2007. Il contenuto della cartella, che può essere eterogeneo in quanto essa riguarda tutte le iscrizioni a ruolo relative ad un determinato periodo di tempo (tributi, contributi, canoni ecc.), è costituito, tra l'altro, dall'indicazione degli importi scritti a ruolo, dei relativi interessi e sanzioni, del compenso spettante all'Agente della riscossione, della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, nonché dall'intimazione ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla notifica della stessa (art. 25 D.P.R. 602/73). Sulla cartella di pagamento, in quanto titolo esecutivo, va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria (art. 7, co. 3, Statuto del contribuente). A pena di nullità, la cartella deve altresì contenere l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione ruolo e di quello di emissione e notificazione della stessa (art. 36, co. 4-ter, D.L. 248/2007, conv. in L. 31/2008). Il contribuente può effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo, destinate alla Tesoreria provinciale dello Stato ovvero alla Tesoreria degli enti impositori, presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, le banche ovvero presso gli uffici postali. Per la giurisprudenza è "inammissibilmente generica" la cartella di pagamento contenente "imprecisione ed errori tali da non consentire al contribuente la verifica dell'iter logico giuridico seguito dall'Agenzia delle Entrate o dal concessionario della riscossione per determinare l'ammontare dell'imposta" (Cass. sent. 4-2-2015, n. 1952). Notifica della cartella La cartella di pagamento deve essere notificata entro i termini perentori, a pena di decadenza del diritto di riscossione dei tributi, dagli ufficiali della riscossione, da altri soggetti abilitati dall'Agente della riscossione ovvero, previa convenzione tra Comune e Agente della riscossione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, qualora per il perfezionamento della notifica occorrono più formalità, queste possono essere compiute, non oltre 30 giorni, da soggetti diversi da quelli sui menzionati tenuti alla certificazione dell'attività foto mediante relazione datata e sottoscritta (art. 26 D.P.R. 602/1973, come da ultimo modificato dall'art. 19-octies, co. 2, D.L. 148/2017, conv. in L. 172/2017. La notifica può essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera fatta nella data indicata nell'avviso di ricevimento). La notifica della cartella può essere altresì eseguita a mezzo postale elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'art. 60 D.P.R. 600/1973. Tali elenchi sono consultabili, anche via telematica, dagli Agenti della riscossione. Nel caso di imprese individuali o costituiti in forma societaria e di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente a mezzo PEC. Anche per le persone fisiche intestatari di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità. Disposizioni particolari sono invece dettate per le ipotesi in cu indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo o quando la casella di posta elettronica risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica. Ai fini delle imposte sui redditi dell'IVA, a pena di decadenza, le cartelle di pagamento devono essere notificate al contribuente (art. 25 D.P.R. 602/1973, come modif. dall'art. 4 D.Lgs. 159/2015 a decorrere dal 22-10-2015): per le somme dovute ha seguito della liquidazione e della dichiarazione, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per le somme dovute a seguito del controllo formale della dichiarazione, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per le somme dovute in base ad avvisi di accertamento, entro il 31 dicembre del 2° anno successivo quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; per le somme dovute a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 15-ter D.Lgs. 602/1973, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione (definizione via breve delle sanzioni e accertamento con adesione). Termini particolari di decadenza sono invece stabiliti dal comma 1-bis dell'art. 25, sempre a pena di decadenza, nelle ipotesi di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento. Interessi di mora Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, se il contribuente non afferma non effettua il pagamento dovuto, sull'importo iscritto a ruolo si applicano, a decorrere dalla data di notifica e fino alla data del pagamento, interessi di mora ad un tasso predeterminato annualmente con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 D.P.R. 602/1973). Dilazioni di pagamento Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può chiedere all'Agente della riscossione la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino a un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono superiori a 50.000 euro, la dilazione può essere concessa purché il contribuente documenti da temporanea situazione di obiettiva difficoltà. E' quanto stabilisce l'art. 19 D.P.R. 602/1973, come modif. dall'art. 13-octies D.L. 137/2020, conv. in L. 176/2020. Sugli importi rateizzati, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 602/1973, si applicano agli interessi del 4 5%. La dilazione può essere prorogata, per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, purché non sia intervenuta decadenza. La rateazione e la dilazione possono essere aumentate fino a 120 rate mensili qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e gravi situazioni di difficoltà legata alla congiuntura economica (art. 52, comma 1, D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013). Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro affidati agli agenti della riscossione L'art. 4, co. 4-10, D.L. 41/2021 (decreto sostegni, in corso di conversione) prevede che siano automaticamente annullati tutti i debiti risultati dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1-1-2000 al 31-12-2010 di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento (23-3-2021), fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 (cd. rottamazioni delle cartelle di pagamento di cui all'art. 3 D.L. 119/2018, all'art. 16-bis D.L. 34/2019 e all'art. 1 co. 184-198, L. 145/2018), relativi: alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro; ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso la data del 31-12-2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Come il precedente stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro dettata dall'art. 4 D.L. 119/2018, conv. in L. 136/2018, alla data del 24-10-2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, la disposizione in commento riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi dal comma 9. La definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti è rinviata all'emanazione di un decreto ministeriale entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del D.L. 41/2021 (decreto sostegni). Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento. Ai sensi del comma 6, dal 23-3-2021 e fino alla data stabilita dal decreto attuativo sono sospesi: la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; i relativi termini di prescrizione. Il comma 8 precisa che restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 D.L. 119/2018 , relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro. Istanza di sospensione amministrativa del ruolo Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione da parte del Fisco. Tuttavia, l'art. 39 D.P.R. 602/1973 consente al contribuente ricorrente avverso l'iscrizione a ruolo di chiudere, in aggiunta alla richiesta giurisdizionale di sospensione che può essere presentata alla Commissione tributaria provinciale, una sospensione amministrativa del ruolo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. L'istanza di sospensione, ammissibile solo nelle ipotesi di impugnazione del ruolo, per vizi propri (errore materiale, eventuale duplicazione o vizio di notifica) ovvero per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, ma nei soli casi in cui il ruolo non sia stato preceduto da avviso di accertamento, deve essere presentata in carta libera dal contribuente, il quale deve dimostrare sia il danno che gli deriverebbe dall'immediata riscossione degli importi accertati, sia la fondatezza del ricorso presentato. E' esclusa, pertanto la possibilità di adottare provvedimenti sospensivi nel caso di distanze avanzate in pendenza del giudizio avanti la Commissione tributaria di primo grado, adita dal contribuente con ricorso avverso l'accertamento. L'ufficio può concedere, ove ne sussistano i presupposti, la sospensione con provvedimento motivato, fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale. La sospensione per essere subordinata alla presentazione di idonee garanzie da parte del contribuente. In caso di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio è legittimato a revocare il provvedimento di riscossione. Ulteriori ipotesi di sospensione sono quelle contemplate: dall'articolo 19-bis D.P.R. 602/1973, prevista nel caso in cui si verifichino situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare in modo significativo lo svolgimento del corretto rapporto con i contribuenti. Dall'art. 1, co. 537-543, L. 23-12-2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), come modificati dall'art. 1 D.Lgs. 159/2015, che l'Agente della riscossione è tenuto a concedere al contribuente qualora questi presenti, entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, una dichiarazione nella quale attesti che gli atti emessi dall'ente creditore o la cartella di pagamento o l'avviso sono interessati da una delle cause di inesigibilità del credito di cui al comma 538 dell'articolo in commento (decadenza, prescrizione, sgravio ecc.).
- Guida avvocati
Guida fiscale per avvocati ADEMPIMENTI FISCALI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO AVVOCATI APERTURA P.IVA E ADEMPIMENTI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI L’iscrizione all’Albo degli Avvocati è condizione per l'esercizio della professione di Avvocato (art. 2 Legge Professionale N. 247/2012). La permanenza dell'iscrizione all'Albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale (art. 12 L.P.). L’iscrizione all’Albo impone, nei trenta giorni successivi, l’apertura della P.IVA. Tale adempimento può essere fatto, indipendentemente dal regime contabile scelto: tramite PEC specificando nell’oggetto “Dichiarazione di inizio attività”. Il modello può essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, è necessario allegare una copia del documento di identità del soggetto che firma il modello. La richiesta può essere trasmessa ad una qualunque Direzione Provinciale. L’elenco degli indirizzi PEC è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (ADE). Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite. L’attribuzione della Partita IVA verrà comunicata all’indirizzo PEC che è stato utilizzato per la trasmissione della richiesta. di persona (o tramite persona muniti di delega) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate prenotando un appuntamento tramite la funzionalità “Prenota un appuntamento” tramite raccomandata, allegando la copia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità, da inviare a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichia-razioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite. in via telematica, in autonomia o attraverso, compilando il modello AA9/12 con il codice identificativo ATECO n. 69.10.10 (attività degli studi legali), tramite il software messo a disposizione dall’ADE e poi trasmetterlo direttamente tramite il servizio web disponibile nella propria area riservata. Il modello comprende le indicazioni sui dati personali e fiscali, la PEC, l’indirizzo dello studio professionale e l’opzione del regime fiscale prescelto. L’iscrizione all’Albo circondariale forense di appartenenza, in base al domicilio professionale (art. 7 LP), comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ex art. 21 LP: (…) La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, de-termina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. LA TENUTA DEI LIBRI CONTABILI Da un punto di vista fiscale l’esercizio della professione forense rientra tra i redditi di lavoro autonomo disciplinati dall’art. 53 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Le scritture contabili obbligatorie variano a seconda del regime fiscale di applicazione, per la registrazione di tutti i fatti di rilevanza economica. Il regime di contabilità ordinaria con determinazione analitica del reddito fiscale, secondo il principio di cassa per incassi e pagamenti, impone i seguenti registri: dei movimenti finanziari ordinati cronologicamente; delle parcelle emesse ai fini IVA; delle fatture ricevute ai fini IVA; dei beni strumentali con un valore unitario maggiore di euro 516, 46, per i quali è consentito l’ammortamento, cioè la deduzione del costo in più esercizi, annotati in specifico registro. Si tratta di tutti gli acquisti per strumentazioni elettroniche, impianti, autovetture o motocicli e di quelle spese di avviamento dello studio, in particolare: o beni a uso esclusivo dell’attività deducibili al 100%. Sono beni che vengono usati esclusivamente nell’esercizio di arti e professioni e sono deducibili al 100%, come nel caso di mobili e arredo d’ufficio, dei computer, dei macchinari per l’ufficio e così via. o beni a uso promiscuo: → deducibili al 50%. Sono beni utilizzati sia nell’esercizio di arti e professioni sia per attività personali estranee all’attività. o beni a deducibilità limitata: deducibili in base alle % previste dal legislatore. Sono beni per cui il legislatore fiscale ha previsto una presunzione di utilizzo promiscuo predeterminata e pertanto hanno una percentuale di deducibilità inferiore rispetto all’intero costo. L’eventuale collaborazione di dipendenti imporrà l’istituzione di un libro unico del lavoro (L. n. 81/08) dove annotare presenze, retribuzioni e dati anagrafici. Il registro delle somme in deposito da parte della clientela di originaria istituzione è di fatto assorbito dal registro cronologico dei movimenti, in relazione alle variazioni finanziarie del conto bancario dedicato all’attività professionale. È opportuna una gestione separata dal conto bancario personale per una corretta e immediata ricostruzione reddituale. Il registro delle somme in deposito previsto dall'art. 3 del DM 31 ottobre 1974 è ancora obbligatorio. Per il professionista in contabilità ordinaria può essere sostituito dal libro delle movimentazioni o dal registro cronologico. Su detto registro vanno annotate le somme riscosse in deposito per spese da sostenere. Entro 60 giorni dovrà essere emessa fattura limitatamente alla somma non spesa e riscossa pertanto a titolo di compenso professionale. In caso di somme ricevute in deposito fiduciario dal cliente, l'avvocato deve sempre farsi dare istruzioni scritte sul relativo utilizzo in modo da evitare ambiguità e rischi nella gestione del denaro. Deve invece ritenersi escluso l'obbligo (anche deontologico) di fatturazione che si riferisce ai soli importi ricevuti a titolo di compenso professionale. Sono i principi ribaditi dal Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), con la sentenza n. 86 del 9 maggio 2023, che ha accolto parzialmente il ricorso di un legale. Il regime contabile forfetario consente meno adempimenti fiscali, comporta l’obbligo di conservare le parcelle emesse, numerate progressivamente, di corrispondere la marca da bollo di euro 2,00 su quelle superiori ad Euro 77,47 e di presentare la dichiarazione annuale dei redditi. L’applicazione del regime forfetario esclude l’applicazione dell’IVA e la detrazione della medesima sugli acquisti e costi sostenuti. I compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Il regime fiscale è riservato sia ai soggetti che iniziano l’attività che a quelli che la proseguono, rispettando determinate condizioni esaminate nella successiva sezione dedicata, con esonero dalle comunicazioni, cui è onerato chi si trova nel regime ordinario. Sono inoltre previsti ulteriori vantaggi per i soggetti che iniziano una nuova attività, con applicazione di un’imposta sostitutiva agevolata. OBBLIGHI DICHIARATIVI E COMUNICAZIONI FISCALI La dichiarazione dei redditi si presenta annualmente compilando il Modello Redditi Persone Fisiche (per i titolari di posizione professionale individuale), in scadenza dal 15 aprile al 31.10.2025 per il periodo d’imposta 2024. In caso di redditi conseguiti in forma associata, la tipologia reddituale rientra tra i c.d. redditi di partecipazione (art. 5 TUIR), con attribuzione della relativa quota di spettanza (quadro RH). Il pagamento e la dichiarazione ai fini contributivi e previdenziali, avrà come riferimento i compensi ed il volume di affari, indicati nel Modello Redditi. La dichiarazione IVA annuale deve essere presentata tra il 1 febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo, esclusivamente in via telematica da parte dei soggetti obbligati (ne sono esclusi i soggetti in regime fiscale forfetario che non addebitano per l’appunto l’imposta, né la detraggono, in quanto esclusi dalla liquidazione e dal versamento). Novità fatturazione elettronica L’attribuzione del codice univoco del sistema di interscambio (SDI) da indicare ai fornitori è stato esteso anche ai contribuenti forfettari dal mese di gennaio 2024, per la conservazione elettronica dei documenti fiscali. È dedicata una sezione interna al Modello Redditi ai soggetti forfetari per gli obblighi informativi delle spese (quadro RS), ancorché le medesime non confluiscano sulla determinazione del reddito fiscale. I fenomeni di aggregazione in società, come le Società tra Avvocati (S.T.A), sono sottoposti all’obbligo della dichiarazione IRES, IVA ed IRAP con possibilità di applicazione della tassazione per trasparenza, in base alla quale i redditi della società non sono assoggettati a tassazione a livello societario. Questi, infatti, sono attribuiti pro quota ai soci e tassati a livello personale nella dichiarazione dei redditi di questi ultimi. LE INCOMPATIBILITA’ PREVISTE DALLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE L’art. 18 della Legge Professionale N. 247/2012 individua il regime delle incompatibilità, consentendo tuttavia l’iscrizione in altri albi professionali ed escludendo qualsivoglia attività di natura commerciale, svolta anche indirettamente. Il conflitto di interessi è una condizione giuridica, quando si ravvisa un contrasto che può incidere con l’imparzialità richiesta dalla responsabilità professionale. La conservazione dello stato di indipendenza o da condizionamenti è espressione del corretto comportamento professionale. L’avvocato può esercitare come revisore contabile, conseguendo l’abilitazione a tale attività, essendo a conoscenza di discipline giuridico-economiche, con un accesso semplificato. Le nuove frontiere in materia di pianificazione e strategia fiscale impongono un ruolo nell’attività di consulenza legale e di “compliance”, di ricerca dei rischi e delle soluzioni alternative. IL MONITORAGGIO E L’ANTIRICICLAGGIO L’evoluzione della materia si fonda sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che recepisce la V direttiva europea 2005/60/CE che impone un complesso di norme e di controlli, adeguati alle procedure di contrasto al riciclaggio ed alle operazioni c.d. sospette, o di finanziamento del terrorismo. Le misure previste sono proporzionate al rischio del potenziale cliente, per l’Avvocato secondo le Regole Tecniche approvate il 20/9/2019 dal Consiglio Nazionale Forense, quanto a: Trasferimento diritti reali o attività economiche Gestione strumenti finanziari o altri beni Gestione operatività depositi Organizzazione apporti economici Amministrazione, costituzione e gestione di società, enti, trust o analoghi soggetti giuri-dici Procedure Identificazione del cliente e adeguata verifica Individuazione del profilo di rischio Monitoraggio del trasferimento per contanti (soglia superiore a euro 15.000,00) Criteri soggettivi e oggettivi del potenziale rischio, rispetto alle operazioni ed alle riserve economiche impiegate. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI L’Avvocato effettua una corretta conservazione quando i dati e le informazioni conservano nel tempo le caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità. I documenti, i dati e le informazioni acquisite devono essere conservati dopo la cessazione del rapporto professionale, indistintamente dal sistema adottato in forma cartacea o informatica. FATTURE Quanto alle fatture, il termine è di dieci anni dalla registrazione. Tale obbligo è anzitutto previsto dall’art. 2220 c.c. (che però si riferisce alle imprese commerciali e non alle professioni intellettuali) e dall’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina espressamente (anche) le professioni intellettuali (art. 19). DOCUMENTI L'obbligo di conservazione dura tre anni dalla definizione della pratica. Art. 2961 c.c.: "I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate"). Decorso quel termine, l’avvocato potrà legittimamente respingere la richiesta di restituzione documenti che gli venisse ad esempio rivolta dal cliente. Il termine si ricollega a quello della prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956 c.c. Evidenziando che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. trattandosi di obbligazione contrattuale. REGIME TRIBUTARIO DELL’AVVOCATO CHE ESERCITA IN FORMA INDIVIDUALE REGIME FORFETARIO Come si determina il reddito In base all’art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014, i contribuenti forfetari determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di reddittività, cioè il valore percentuale che definisce su quale parte dei redditi si pagheranno le imposte, indicato dalla legge sulla base del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Per gli avvocati ed altri liberi professionisti il coefficiente di reddittività è pari al 78%. Sul reddito imponibile così determinato si applica un’imposta fissa del 15%, che è sostitutiva dell’imposta dei redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. Per i contribuenti forfetari start up (rientranti nel c.d. “regime di novità”), l’aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5% per i primi cinque anni di attività. Quindi il reddito deriva dalla applicazione ai ricavi/compensi di un coefficiente di reddittività forfetizzato. Novità La nuova legge sulla tassazione dei redditi, il D. Lgs. 192/2024 (Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF - IRES), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 e in vigore dal 21 dicembre 2024, all’art. 5 ha disposto la revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 TUIR e ha cambiato le regole per i lavoratori autonomi. Dal 1° gennaio 2025 i rimborsi per le spese di lavoro che vengono addebitati al cliente non fanno più parte del reddito da tassare. La novità interessa anche i professionisti che si avvalgono del regime forfetario. A partire dal 1° gennaio 2025, quindi, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non concorreranno più a formare il reddito, così come non vi concorrerà il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi. Tale principio si estende anche ai contribuenti in regime forfetario in virtù dell'equiparazione, a fini fiscali, tra il regime ordinario e quello forfetario in tema di rimborsi, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 2001 e n. 5/E del 2021. Questa recente modifica legislativa risolve la precedente incongruenza che impediva la deducibilità dei costi costituiti dai rimborsi spese, con un evidente alleggerimento del carico fiscale. La Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2023) è intervenuta apportando ulteriori modifiche alla disciplina del regime forfetario, elevando la soglia di ricavi/compensi da 65.000 a 85.000 euro e inserendo anche la speciale clausola che prevede che il regime agevolato cessi di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti siano superiori a 100.000 euro. L’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare 32/E del 5 dicembre 2023) ha chiarito le regole di ingresso, permanenza e fuoriuscita dal predetto regime forfetario e ha fornito indicazioni circa il corretto comportamento da tenere in caso di passaggi di regime. Dal mese di gennaio 2024, infine, è stato previsto l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica per tutti i contribuenti forfetari, anche per coloro che hanno ricavi pari a 25.000 euro, che, invece, in precedenza, potevano ancora emettere fattura cartacea. IVA – ISA e Ritenuta d’Acconto I ricavi/compensi dei contribuenti forfetari sono quindi esenti dalla applicazione IVA e, secondo l’articolo 1, comma 67, Legge n. 190/2014, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, per quanto deve risultare da apposita dichiarazione in fattura. Sono inoltre esclusi dalla applicazione degli ISA – indici sintetici di affidabilità. Requisiti di accesso e cause ostative Il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano congiuntamente: conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto, da ultimo stabilito nella misura di 85.000 euro dalla disposizione in commento; sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto. L’applicazione del regime forfetario è rivolta sia ai soggetti che già svolgono un’attività sia a coloro che ne intraprendono una nuova. Preclusioni L’accesso al regime forfetario è precluso ai soggetti che, iniziando una nuova attività, sappiano già di percepire nell’anno somme superiori alla soglia, non potendo questi effettuare la comunicazione di cui al comma 56 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2015. L’accesso al regime agevolato in esame è in ogni caso precluso ai soggetti che: si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito; non sono residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisca un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato; effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; contemporaneamente all’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in via individuale; esercitano in prevalenza la loro attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti lavorativi o erano intercorsi rapporti lavorativi nei due precedenti periodi; tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati (es. i pensionati attivi) di importo superiore a euro 35.000, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente. Il venir meno di uno dei requisiti richiesti per accedere al regime forfetario od il sopraggiungere di una delle predette cause ostative in corso d’anno determina la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo. Deducibilità Contributi Previdenziali nel regime forfetario Concorrono alla determinazione del reddito imponibile, con il principio di cassa, i contributi previdenziali obbligatori (soggettivo e di maternità) versati a Cassa Forense, che quindi costituiscono un componente negativo del reddito di lavoro autonomo (in pratica, i contributi previdenziali sono deducibili direttamente dal reddito professionale). Oltre ai contributi previdenziali obbligatori non è deducibile dal reddito professionale forfetario alcun tipo di costo o spesa, inclusi quelli per l’acquisto dei beni strumentali. Un problema che può investire l’Avvocato o il Praticante iscritto a CF in regime forfetario è il caso in cui questi, a prescindere dal motivo, abbia versato un ammontare di contributi previdenziali obbligatori superiore al reddito complessivo. In questo caso l’eccedenza sarà deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF ai sensi dell’articolo 10 del TUIR. Medesima sorte spetta ai CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI VOLONTARIAMENTE per RETRODATAZIONE RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA - DI LEVA - DI PRATICANTATO RICONGIUNZIONE MODULARE VOLONTARIA che, dal 1° gennaio 2025, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Unico della Previdenza, prevede l’aumento dell’aliquota da destinare alla quota volontaria della pensione che l’iscritto può opzionare in sede di compilazione del Mod. 5: Pertanto, se il contribuente forfetario percepisce anche altre forme reddituali, come redditi da lavoro dipendente compatibili con la Professione forense, o redditi di fabbricati, o, in generale, un qualsiasi reddito soggetto a IRPEF che non ricada sotto una diversa imposta sostitutiva, sia le eccedenze di versamento che i contributi previdenziali volontari potranno essere dedotti dal reddito complessivo. Se invece il contribuente sarà percettore del solo reddito professionale forfetario queste deduzioni saranno perse. Del pari per le forme previdenziali integrative. FATTURAZIONE ELETTRONICA 2024: OBBLIGHI PER GLI AVVOCATI CONTRIBUENTI Dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti forfetari, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell'anno precedente, sono obbligati ad emettere fatture elettroniche. Le regole fiscali sull'IVA non cambiano: i forfetari non addebitano l'IVA in fattura ai clienti, non la detraggono sugli acquisti e non liquidano l'imposta, né la versano, dovranno semplicemente dotarsi di un applicativo che permetta di emettere, consegnare e conservare le fatture elettroniche. Devono anche aderire alla conservazione elettronica, disponibile per entrambe le opzioni, richiedendo anche l’attribuzione del codice univoco del Sistema di Interscambio (SDI), da indicare ai fornitori. Qualora la fattura sia emessa per un importo superiore ad € 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da € 2,00. Sarà comunque possibile utilizzare l’apposita sezione Fatture e Corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate (AdE). Il portale AdE permette di usufruire in modo gratuito di una serie di servizi tra cui: la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati); trasmissione dei dati delle fatture (emesse e ricevute) all'Agenzia delle Entrate; memorizzazione trasmissione i dati dei corrispettivi; censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la me-morizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi. Allo stato, pertanto, gli avvocati contribuenti forfetari che non hanno ancora provveduto devono attivarsi per l’emissione della e-fattura con un provider, oppure iscrivendosi nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Devono anche aderire alla conservazione elettronica, disponibile per entrambe le opzioni, richiedendo anche l’attribuzione del codice univoco del Sistema di Interscambio (SDI), da indicare ai fornitori. L’accesso ai servizi di fatturazione elettronica è consentito, per conto del contribuente, anche dai soggetti da questi delegati. In base a quanto previsto da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (cfr. n.373040/2023), il conferimento di una delega ad un professionista terzo (commercialista/consulente del lavoro/tributarista) per l’accesso ai servizi di fatturazione elettronica da parte dei contribuenti in regime forfetario o di vantaggio risulta essere stato notevolmente semplificato rispetto al passato. IMPOSTA SOSTITUTIVA NEL REGIME FORFETARIO: RIDUZIONI E CONDIZIONI Quadro RS: Dichiarazione Redditi e Novità Con l’avvento della fatturazione elettronica si deve considerare la piena tracciabilità delle operazioni attive e di quelle passive anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, che segue sempre il principio di cassa, anche se con calcolo della imposta sostitutiva su un imponibile pari al 78% del fatturato incassato. In particolare, la compilazione di una sezione del quadro RS del modello Redditi PF 2024, specificatamente dedicata ai contribuenti in regime forfetario , denominata “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni - Obblighi informativi” è obbligatoria. Attraverso questa sezione, il contribuente forfetario trasmette alcune informazioni inerenti alla propria attività, che non influiscono sul reddito imponibile, ma che richiedono attenzione nella redazione. I contribuenti forfetari sono obbligati all’indicazione di alcune informazioni nel prospetto del quadro RS del modello Redditi PF, che variano a seconda dell’attività svolta. In particolare, gli esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare nel rigo RS381 le spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici, per i consumi di energia elettrica nonché quelle sostenute per i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. REGIME ORDINARIO I soggetti che non soddisfano i requisiti previsti per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario, o anche coloro che, pur avendone il diritto, decidono di non utilizzare tale regime ma di optare per la determinazione ordinaria del reddito sono tenuti agli obblighi di • compilazione e trasmissione tramite il Sistema di Interscambio (SDI) delle parcelle con assoggettamento ad IVA; • registrazione delle parcelle emesse e delle fatture d’acquisto sulle apposite scritture contabili; • presentazione trimestrale (o mensile) delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) ed annual-mente della dichiarazione IVA. LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO Norma di riferimento per la determinazione del reddito di lavoro autonomo – fino al 31 dicembre 2024 - era l’articolo 54 del D. Lgs. 917/1986, oggi sensibilmente novellato dall’articolo 5 del D.Lgs. 192/2024, che ha introdotto anche i nuovi articoli da 54 bis a 54 septies. Il principio generale della determinazione analitica del reddito, che prevede la sottrazione dei costi sostenuti per svolgere l’attività - secondo il principio di inerenza - dai compensi percepiti, è rimasto invariato, ma il nuovo articolo 54 cit. prevede oggi un criterio di onnicomprensività riferendosi, nella determinazione del reddito, non più ai compensi percepiti ma, più genericamente, a tutte le somme ed i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta. Concorrono alla determinazione del reddito anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei beni strumentali, od alla loro destinazione al consumo personale per finalità estranee alla professione (articolo 54 bis cit.), così come, in modo negativo, le minusvalenze realizzate a seguito della cessione dei medesimi beni (articolo 54 quater cit.) I compensi sono considerati al netto della quota dei contributi previdenziali e assistenziali (CPA) stabiliti dalla legge ed addebitati a titolo di rivalsa in capo al cliente, attualmente in misura pari al 4%. Particolare attenzione va riservata al trattamento dei rimborsi delle spese sostenute dal professionista ed addebitate al cliente. Continuano a non essere considerati compensi i rimborsi delle spese e delle anticipazioni sostenute in nome e per conto del cliente, che, di conseguenza non concorrono a formare la base imponibile nemmeno ai fini previdenziali, e si considerano escluse da IVA ex articolo 15 del DPR 633 (si pensi, ad esempio, ai Contributi Unificati anticipati in nome del cliente), mentre una importante novità è stata introdotta dalla lettera b) comma 2 del novellato articolo 54, per il rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al cliente. In queste ipotesi – si pensi, ad esempio alle spese per viaggi o trasferte – la precedente disciplina in vigore fino al 31.12.2024 prevedeva che il riaddebito analitico effettuato dal cliente costituisse una componente positiva del reddito (assoggettata, come tale, all’applicazione della ritenuta d’acconto) mentre l’importo documentato dalla fattura o dalla ricevuta intestata al professionista veniva iscritto tra i costi, azzerando, di fatto, la rilevanza reddituale del rimborso. Dal 2025, invece, detti rimborsi analitici non costituiscono più reddito per il professionista, venendo di conseguenza meno l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto; all’irrilevanza, ai fini reddituali del riaddebito delle spese consegue, ovviamente, la corrispondente indeducibilità della spesa sostenuta e rimborsata poiché, in caso contrario, si realizzerebbe un illegittimo guadagno per il professionista. Sempre in tema di costi riaddebitati, un'altra novità espressamente prevista dalla novella del 2024 (lettera c comma 2 articolo 54), riguarda le spese sostenute per l’uso degli immobili utilizzati per la professione: si pensi al caso, tipico, di un avvocato unica parte del contratto di affitto dello studio condiviso con altri colleghi che concorrono alla spesa. In precedenza gli importi riaddebitati ai colleghi per la loro quota erano considerati reddito, azzerato dalla deducibilità totale di quanto pagato come canone di locazione: dall’anno 2025 i riaddebiti della quota del canone sono considerati esclusi dal reddito e, di conseguenza, anche la spesa interamente sopportata dal titolare del contratto sarà soggetta a deducibilità parziale. Il risultato finale, ossia l’irrilevanza ai fini della determinazione della base imponibile delle spese sostenute dal professionista e rimborsate dal cliente, non cambia tra il vecchio ed il nuovo ordinamento anche se – ci pare – il nuovo regime potrebbe comportare delle importanti difficoltà contabili e di gestione amministrativa. PRINCIPIO DI CASSA Come anticipato l’articolo 54 del D. Lgs. 917/1986 si riferisce ai compensi percepiti ed alle spese sostenute nel periodo d’imposta, in piena applicazione del cosiddetto principio di cassa, sicuramente di agevole applicazione ma che può procurare anche ingiustificati aggravi di imposizione ogni qualvolta si riscontrino sfasature pluriannuali tra il momento dell’incasso del compenso e quello – precedente – di pagamento di tutte le spese sostenute dal professionista per svolgere quel determinato incarico. Trattandosi di determinazione annuale del reddito, è necessario porre attenzione agli incassi ed ai pagamenti effettuati in prossimità della fine dell’anno solare, al fine della corretta attribuzione della componente ad un esercizio od a quello successivo. In linea di massima, è necessario il riferimento alla data in cui il professionista acquista (o perde) la facoltà di utilizzare liberamente gli importi in questione: così, ad esempio, in caso di pagamento effettuato tramite bonifico bancario rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente, non rilevando invece la data dell’ordine del bonifico né la cosiddetta data valuta. Per consolidata prassi, nel caso in cui il pagamento di una spesa venga effettuato con carte di credito o di debito, assume rilevanza il momento in cui è stata utilizzata la carta e non quello, successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della stessa. L’applicazione del principio di cui sopra ha creato non pochi problemi di allineamento tra la posizione del committente tenuto a considerare la spesa per il professionista sostenuta nell’anno di disposizione del bonifico e quella del professionista che invece imputava a reddito la medesima somma nell’anno successivo: con l’entrata in vigore della riforma sopra ricordata il problema non si ripresenterà, perché il professionista dovrà considerare realizzato il compenso nel periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per il committente di effettuare la ritenuta a titolo di acconto e quindi, di fatto, nel momento dell’ordine del bonifico (nuovo comma 1 articolo 54 cit.). Il principio generale di cui sopra non viene applicato nella imputazione di determinate spese per le quali si procede applicando il principio – tipico della determinazione del reddito di impresa – di competenza. Si tratta della deducibilità per quote di ammortamento, per canoni di locazione finanziaria di beni strumentali e per le quote delle indennità di quiescenza dei dipendenti. PRINCIPIO DI INERENZA L’articolo 54 del D. Lgs 917/1986, come sopra ricordato, si riferisce genericamente alle spese sostenute, senza alcun riferimento espresso al principio di inerenza, descritto invece dall’articolo 109 del D. Lgs 917/1986 in relazione al reddito di impresa, ma è fuori di dubbio che tale principio sia da riferire anche alla determinazione del reddito del professionista. In particolare, l’articolo 109 prevede che un costo possa essere dedotto “se e nella misura in cui” si riferisce all’attività da cui deriva il ricavo: il principio è necessariamente generico e la sua interpretazione si è progressivamente ampliata, arrivando a considerare inerenti - e dunque deducibili – non soltanto le spese indispensabili o necessarie, ma anche quelle ritenute utili dal professionista, con una valutazione che dovrebbe tendenzialmente essere insindacabile da parte della PA. Così, per l’avvocato, saranno certamente considerate inerenti - ad esempio - le spese relative alla locazione dello studio, all’acquisto dei beni strumentali indispensabili quali almeno un computer, l’abbonamento a riviste giuridiche o banche dati, cancelleria, utenze telefoniche e quant’altro: l’inerenza, in questi casi, è riferita più all’attività in generale che non al singolo e particolare compenso. Oltre alle ipotesi di costi necessari per l’attività, certamente inerenti, abbiamo un’altra serie di costi individuati come potenzialmente propedeutici rispetto ad un compenso che tuttavia non necessariamente dovrà essere conseguito per confermare ex post l’inerenza del costo stesso: si pensi, ad esempio, alle spese sostenute per viaggi e riunioni con potenziali clienti da cui poi il professionista non riceve alcun mandato. L’inerenza di un costo, dunque, deve essere valutata in relazione alle attività tipiche della professione, indipendentemente dai risultati raggiunti, mentre il raggiungimento dello scopo, al contrario, potrebbe essere utilizzato per confermare la deducibilità di un costo apparentemente non inerente, ma che ex post, si dimostra essere sfociato in un incremento delle attività e dei compensi dello studio. In relazione al professionista possiamo allora definire l’inerenza in senso negativo, al fine di escludere la deducibilità per i costi estranei all’attività ma destinati al consumo od all’interesse personale dell’avvocato. Così, ad esempio, se è possibile sostenere l’inerenza del costo di una cena con colleghi o potenziali clienti, non altrettanto può dirsi per il medesimo costo relativo però ad una cena tenutasi in località di villeggiatura con la famiglia. Secondo la prassi della PA, una spesa per poter essere deducibile deve rispettare anche il principio di congruità, che prevede una valutazione relativa non solo alla tipologia della spesa ma anche al suo ammontare. La valutazione, evidentemente, rischia di scontrarsi con la libertà di gestione del professionista: il carattere eccessivo o sproporzionato della spesa rispetto al tipo di attività dovrebbe essere utilizzato – eventualmente – come sintomo di un possibile abuso da parte del professionista, ma non per negare tout court la deducibilità della componente passiva. Come ricordato, la legge esclude – come principio generale – la deducibilità dei costi destinati all’interesse personale del professionista; il legislatore ha individuato espressamente delle ipotesi di costi che vengono comunque considerati ad uso promiscuo, prevedendo la loro deducibilità solo parziale. Così, ad esempio, per l’acquisto ed utilizzo di autovetture, di telefoni cellulari, di spese per ristoranti od alberghi la deducibilità è parziale secondo le percentuali indicate dalla norma (articolo 54 quinquies n. 3 cit.)., mentre altre spese sono considerate interamente indeducibili, come ad esempio i compensi per l’attività di lavoro prestata dal coniuge o dagli ascendenti o, per altre ancora, sono indicati dei limiti massimi di spesa, come nel caso delle spese di aggiornamento, deducibili fino ad un massimo di 10.000,00 euro per iscrizione a master, convegni e congressi, compresi i costi di viaggio ed alloggio (articolo 54 septies n. 3 cit.). DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NEL REGIME ORDINARIO I contributi versati dal professionista alla Cassa Forense sono fiscalmente deducibili. In particolare, come previsto dall’articolo 10, comma 1, lett. e), TUIR, sono deducibili “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”. Pertanto, l’iscritto a Cassa Forense può dedurre dal reddito professionale i seguenti contributi previdenziali effettivamente versati nel corso del periodo d’imposta: CONTRIBUTO SOGGETTIVO, calcolato in percentuale sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF; CONTRIBUTO DI MATERNITÀ CONTRIBUTI VOLONTARI, versati con riferimento alla retrodatazione, riscatto degli anni di laurea/di leva, ricongiunzione e, come sopra ricordato, per MODULARE VOLONTARIA che, dal 1° gennaio 2025, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Unico della Previdenza ha disposto l’aumento dell’aliquota da destinare alla quota volontaria della pensione e che l’iscritto può opzionare in sede di compilazione del Mod. 5 La deducibilità della contribuzione previdenziale volontaria corrisposta a Cassa Forense, sino ad un massimo del 20%, è soggetta al limite del proprio reddito professionale e, comunque, entro il tetto reddituale che si rivaluta annualmente (per il 2025 € 130.000,00), a differenza della previdenza integrativa che può essere dedotta per l’importo massimo di euro 5.164,57 all'anno. Il CONTRIBUTO INTEGRATIVO (4%) , invece, non è deducibile in quanto non risulta effettivamente a carico del professionista. Tale onere, infatti, è addebitato in fattura al Cliente e deve essere versato dal Professionista alla Cassa privata di appartenenza e non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF del professionista stesso. Fa eccezione il caso in cui il Professionista è obbligato a versare il contributo integrativo minimo, ma non raggiunge un fatturato annuale sufficiente a “coprire” quel contributo minimo obbligatorio. Considerato che il contributo integrativo, versato dal Cliente, non contribuisce a formare il reddito professionale, in questi casi il contributo integrativo obbligatorio è deducibile limitatamente alla quota effettivamente rimasta a carico del Professionista. (ved. l’interpello all’Agenzia delle Entrate n. 954-25/2017). Non sono invece deducibili le somme per sanzioni e interessi moratori comminati per omissioni inerenti i contributi previdenziali dovuti obbligatoriamente (Risoluzione 28/04/2009, n. 114/E). CONFRONTO CON IL REGIME FORFETARIO In sintesi, mentre il reddito dell’avvocato che ha optato per il regime forfetario è determinato in misura pari al 78% del totale dei compensi, il reddito in caso di scelta per il regime ordinario è pari alla differenza tra i compensi ed i costi sostenuti. È di chiara evidenza che il regime ordinario potrà risultare favorevole solo in presenza di costi elevati e certamente superiori al 22% dei compensi annuali. La valutazione della convenienza del regime ordinario deve tener conto anche di un altro importante aspetto. Mentre al reddito determinato forfetariamente viene applicata un’imposta sostitutiva (pari al 5% od al 15%) il reddito netto determinato analiticamente andrà a sommarsi alle altre tipologie di reddito (fabbricati, capitale ecc.) confluendo nella formazione del reddito totale annuo lordo riferibile alla persona fisica, cui saranno applicate le aliquote IRPEF, progressive e per scaglioni. A differenza dell’imposta sostitutiva che non prevede alcuna decurtazione, nella determinazione dell’IRPEF da pagare, si potrà tener conto di oneri deducibili (es. contributi colf, assegno al coniuge separato, ecc.) e delle detrazioni per oneri (es spese mediche, spese scolastiche, mutuo legato alla prima casa, ristrutturazioni straordinarie, ecc.): anche in questo caso la presenza di notevoli oneri potrebbe rendere più o meno conveniente la scelta di un regime rispetto all’altro. Altro aspetto da valutare nella scelta del regime fiscale è legato alla mancata applicazione dell’IVA ai compensi del professionista forfetario. In caso di attività prestata prevalentemente nei confronti di soggetti privati, per i quali l’IVA rappresenta un costo, la mancata applicazione dell’imposta può rendere maggiormente competitivo il professionista sul mercato, mentre irrilevante sarà la scelta per il professionista che opera con imprese o altri professionisti per i quali l’IVA è, tipicamente, imposta neutra. IRAP L’IRAP, disciplinata dal D. Lgs. n. 446/97, è una imposta proporzionale sul valore della produzione netta che viene assolta, annualmente, con aliquota variabile per ciascuna regione dove insiste lo Studio professionale. Fino al 31dicembre 2022 gli Avvocati titolari di Partita Iva individuale sono soggetti all’imposizione IRAP, salvo che: non abbiano aderito al regime forfetario o a quello di vantaggio; pur essendo in regime ordinario, dimostrino (l’onere della prova ricade sul contribuente) l’assenza di un’attività autonomamente organizzata. In altre parole, gli avvocati titolari di Partita IVA individuale in regime ordinario non sono soggetti IRAP quando i mezzi personali e strumentali di cui si avvalgono costituiscono un mero ausilio della pro-pria attività personale. La verifica dell’assenza di autonoma organizzazione dell’attività di avvocato che esercita l’attività in forma individuale, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce una questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuata con una valutazione del caso concreto. Va considerato che la materia è in continua evoluzione per cui è opportuno effettuare sempre una verifica delle posizioni giurisprudenziali dominanti. Al riguardo si segnalano gli attuali orientamenti. La Corte Costituzionale è intervenuta nella materia con la sentenza 21 maggio 2001, n. 156, dichiarando che l’imposta non è applicabile ai professionisti che esercitino la propria attività in assenza di elementi di organizzazione. La Corte precisa che “mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui”. Su questo presupposto, la Corte afferma che “l’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”. La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato sin dal 2007, da canto suo, ha chiarito, che, nel caso di attività professionale, l’Irap coinvolge una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa esterna cioè da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e dal grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto). Il principio desumibile dalla Giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 102016, n. 9451) è che “il requisito organizzativo rilevante, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e quindi non sia inserito in strutture organizzative riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui”. La Corte ha pertanto escluso l’applicazione dell’imposta ai “piccoli professionisti” in quanto “l’imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale”. Con specifico riguardo all’Avvocato, la Giurisprudenza della Corte ha chiarito che: la locazione di uno studio, l’utilizzazione di software per il collegamento ad una banca dati, la formazione di un archivio, non costituiscono elementi in sé idonei a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poiché detti elementi, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per il suddetto professionista (Cass. civ., Sez. VI , 1212/2019, n. 32510; Cass. civ., Sez. V, 26/09/2018, n. 22969; Cass. civ., 28706/2017; Cass. civ., Sez. V, 28/06/2017 n. 16072; Cass. civ., Sez. VI, 28/12/2012, n. 24117; Cass. civ., Sez. V, 13/06/2012, n. 9692; Cass. civ., Sez. VI, 24 /07/2012, n. 13048). Di recente la Corte di Cassazione (ordinanza 10/09/ 2023, n. 23274) ha anche escluso il requisito dell’autonoma organizzazione per un avvocato, nonostante la titolarità di un secondo studio legale (stante un impiego “assai limitato” dello stesso) e nonostante si avvalesse della collaborazione di un altro collega (in ragione dell’ammontare della relativa spesa, in rapporto ai complessivi compensi dichiarati). In tema di impiego non occasionale di lavoro altrui e requisito dell’autonoma organizzazione, la Corte di Cassazione (Ordinanza del 12/09/2024 n. 26338) ha ribadito che in tema di IRAP l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce presupposto dell'imposta, può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo e inoltre che non è sufficiente accertare che il contribuente si sia avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l'esame del concreto apporto da questi fornito all'attività svolta. OBBLIGHI CONTABILI A partire dal 1° gennaio 2022 gli avvocati titolari di Partita Iva individuale non sono più soggetti ad imposizione IRAP, in quanto l’art. 1 comma 8 della Legge 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) ha stabilito che “a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni”. In tal modo è stata introdotta una esclusione soggettiva dall’obbligo di versamento dell’IRAP a carico degli avvocati che svolgono attività singolarmente e non in forma collettiva ed è stata finalmente superata l’annosa questione della verifica del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, foriera di incertezze e contenziosi. L’attività si considera svolta in forma individuale anche se l’Avvocato condivide spazi comuni con altri professionisti, e rimangono estranei al prelievo tutti coloro che si limitano al mero riaddebito (c.d. “ribaltamento”) di quota parte dei consumi e delle spese comuni per lo studio professionale in condivisione. La soppressione dell’IRAP non ha efficacia retroattiva per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022, come chiarito dal MEF in risposta all’interrogazione parlamentare (n. 5 - 07710), che ha ribadito la natura non retroattiva della norma tributaria innovativa ed ha, pertanto, ritenuto che non vi siano le condizioni per sospendere autonomamente le attività di riscossione intraprese nei confronti dei contribuenti. REGIME IRAP DEGLI AVVOCATI CHE ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA O SOCIETARIA Sono assoggettati ad IRAP tutti i professionisti che esercitano la propria attività in forma associata (gli Studi associati sono assimilati alle società semplici) o in forma societaria quali le STP (sia esse società di persone che di capitali) e le STA. La forma collettiva di esercizio dell’attività di avvocato costituisce in forza del secondo periodo del comma 1 dell’art. 2 e dell’art. 3 del D. Lgs. n. 446/97 presupposto dell’imposta IRAP. L’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività (cfr. S.S.U.U. 7371/2016; n. 3792; Cass. 10.02.2017 n. 3585; Cass. 19.05.2017 n. 12763; Cass. 10.08.2016 n. 16924 e n. 16926; Cass. 15.02.2018 Ordinanze 29.10.2010 n. 22212 e 28.11.2014 n. 25313). Tale principio di diritto è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria “avente ad oggetto “non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa”. In altre parole, il reddito dello studio associato deve essere assoggettato ad IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati che non hanno interagito tra loro [cfr. Cass. 31.5.2016 n. 11327]. Conforme Cass. 27.2.2014 n. 4663; Cass. 28.1.2015 n. 1662, Cass. n. 27843 del 31.12. 2018 Cass. n. 39578 del 13/12/21; Cass. ordinanza n. 26349/2023. Ai fini dell’esonero dall’imposta, il professionista che sia inserito all’interno di uno studio associato deve dimostrare di non fruire dei benefici derivanti dal far parte dell’associazione medesima come, ad esempio, le sostituzioni in attività materiali e professionali da parte di colleghi, l’utilizzazione della segreteria, l’utilizzazione di servizi collettivi. Quando il socio professionista matura un reddito di partecipazione nella STP la base imponibile IRAP viene determinata al lordo del corrispettivo spettante al socio per lo svolgimento delle proprie attività; Nel caso in cui il socio professionista fatturi alla STP le competenze relative alle prestazioni professionali prestate, la base imponibile IRAP viene ridotta del valore di tali competenze, valore che non sarà soggetto a tassazione IRAP in capo al socio percipiente persona fisica. Ne deriva che la regolazione dei rapporti attraverso una doppia fatturazione (STP al cliente, professionista alla STP) consente di beneficiare, di fatto, dell’esenzione IRAP prevista dalla legge di Bilancio anche nelle ipotesi di esercizio aggregato delle professioni. PROSPETTIVE DI ABROGAZIONE DELL’IRAP L’art. 8 della legge n. 111 del 9 agosto 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) prevede l’individuazione dei principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’Irap. L’indicazione rivolta al Governo è quella di procedere con una revisione organica di tale imposta volta alla graduale abrogazione del tributo regionale con priorità per le società di persone e le associazioni tra artisti e tra professionisti. ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SEMPLICI La legge forense N. 247/2012, all’art. 4, statuisce che la professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. La norma prevede le seguenti tipologie di associazioni: a) Associazione tra avvocati; b) Associazioni multidisciplinari tra avvocati e altri liberi professionisti iscritti in determinati albi. I praticanti non possono partecipare a un’Associazione, poiché la norma riserva tale possibilità esclusivamente a coloro che sono iscritti al relativo albo. Data la lettera della norma, la facoltà di essere socio di un’Associazione tra avvocati è estesa anche all’avvocato stabilito, che ha conseguito il titolo all’estero, poiché tali professionisti sono iscritti in un’apposita sezione dell’albo professionale. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1 dell’art. 4, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con D.M. del 04/02/2016, n. 23. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il Consiglio dell'Ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l) della legge forense. La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo. Gli avvocati e le associazioni in questione possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del Codice civile. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. Le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate ai fini fiscali alle società semplici ex art. 5, comma 3, lettera c), del T.U.I.R. In considerazione della natura personale della prestazione degli associati nell'ambito di un'associazione professionale, diversamente da quanto si verifica nelle società semplici, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che determina le quote di partecipazione agli utili può essere redatto a posteriori. In pratica, è consentito redigere la scrittura di attribuzione dei dividendi fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione e, quindi, anche dopo la data di incasso dei dividendi da parte dell'associazione, con effetto sulla ripartizione dell'utile cui la dichiarazione si riferisce.
- Quando puoi annullare una cartella esattoriale: cosa devi controllare per impugnarla subito.
I contribuenti possono conseguire l’annullamento delle intimazioni di pagamento, facendo valere un dettaglio spesso sottovalutato ma determinante, ossia l'irregolarità nella notifica della cartella esattoriale. I contribuenti possono conseguire l’annullamento delle intimazioni di pagamento, facendo valere un dettaglio spesso sottovalutato ma determinante, ossia l'irregolarità nella notifica della cartella esattoriale Le cartelle esattoriali sono gli atti con cui lo Stato richiede il versamento di tributi o somme non ancora pagate, come ad esempio imposte e tasse (IRPEF, IVA, IMU, ecc.), contributi previdenziali oppure multe stradali. In essa il contribuente trova i dettagli su quanto va saldato, entro quanto tempo e come farlo. Ebbene, se è vero che tali atti possono costituire un'amara sorpresa per non pochi cittadini, è però altrettanto vero che non sono esenti da errori o difetti formali, che possono legittimare a non pagare. Proprio così: una volta ricevute, le cartelle esattoriali possono essere impugnate senza indugio, per ottenerne l'annullamento, se in esse compare un errore o un'irregolarità nella notifica. D'altronde, la notifica è un passaggio fondamentale perché serve a garantire che il contribuente sia messo effettivamente a conoscenza della richiesta di pagamento. E, se questo passaggio non avviene secondo le regole previste dalla legge, la cartella esattoriale è viziata e la relativa notifica sarà giuridicamente inefficace. Come indica la copiosa giurisprudenza di ambito tributario, i vizi di notifica che possono inficiare l'atto e/o invalidare la notifica sono svariati e includono, ad esempio: l'invio della cartella a un indirizzo sbagliato o diverso dal domicilio fiscale; la consegna a persona non autorizzata a riceverla; il mancato rispettato dell'iter per l'"irreperibilità" (l'atto finisce in giacenza nella casa comunale senza che il cittadino riceva avviso); l'assenza della relata di notifica; notifica PEC non avvenuta in modo corretto. Come accennato, la notifica è alla base della validità della richiesta di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, conseguentemente, se la relativa procedura non è svolta in piena aderenza alla legge, insorgerà un vizio formale, con il contribuente che sarà legittimato a non pagare al Fisco il proprio debito. In sintesi: se la cartella esattoriale viene notificata con vizi formali, l’atto è impugnabile; il contribuente può chiedere l’annullamento della cartella davanti alla Commissione Tributaria territorialmente competente, entro 60 giorni dalla data di notifica o dalla conoscenza dell’atto; se il giudice tributario accerta il vizio e annulla la cartella, la riscossione non potrà proseguire sulla base di quell’atto. La giurisprudenza è concorde nell'affermare che lo Stato non può pretendere un pagamento, pur dovuto, se prima non ha messo il contribuente a conoscenza - in modo corretto - dello stesso. Ecco perché, dopo la notifica, quest'ultimo farà bene a controllare, magari con l'aiuto di un professionista, se questa è avvenuta in modo conforme alla legge, senza errori procedurali. Attenzione, però: l'esistenza del debito sottostante (es. un’imposta non pagata) non è automaticamente cancellata. Potrebbe comunque essere richiesto il pagamento attraverso una nuova cartella, notificata correttamente. Il vizio nella notifica, infatti, blocca la procedura a cui si riferisce, ma non cancella il debito.
- Guida 730
Dal 30 aprile il modello 730 potrà essere consultato nel cassetto fiscale. Modificabile dal 15 maggio: tra detrazioni, bonus e spese varie ecco tutte le voci da controllare attentamente. Per accedervi serve lo Spid, la Carta d’identità elettronica o Cie o la Carta nazionale dei servizi. Dal 30 aprile il modello 730, precompilato dall’Agenzia delle entrate, potrà essere consultato dai contributi che a partire dal 20 maggio potranno confermarlo, modificarlo e inviarlo. La scadenza ultima per presentare la dichiarazione precompilata è il 30 settembre. Quindi, i contribuenti hanno già avuto modo di iniziare a controllare i propri dati. Per accedervi serve lo Spid, la Carta d’identità elettronica o Cie o la Carta nazionale dei servizi. L’Agenzia ha già inserito nella precompilata circa 1,3 miliardi di dati da banca, farmacie e datori di lavoro, ma è bene, prima di inviare la dichiarazione, controllare bene tutto per non cadere in errore e anche per poter godere di tutte le detrazioni o agevolazioni possibili. Dopo aver inviato la dichiarazione è possibile però accorgersi di aver fatto un errore. Si può annullare il 730 inviato? Se ci si accorge di aver compilato male il modello oppure di non aver presentato tutti gli elementi si può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova. Quest’operazione si potrà effettuare soltanto una volta. I dati inseriti in precedenza saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate dopo 24/48 ore dall'annullamento. Chi può presentare il 730/2025 Un elenco dei soggetti che possono utilizzare il modello 730/2025 è riportato all’interno delle apposite istruzioni per la compilazione, fornite dall’Agenzia delle Entrate: pensionati o lavoratori dipendenti persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente; soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca sacerdoti della Chiesa cattolica giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive; persone impegnate in lavori socialmente utili lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno; personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA persone che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva, nonché da rivalutazione del valore dei terreni persone che percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività Dichiarazione congiunta Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati sopra e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta. Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi. Quali sono le scadenze? Il modello 730 entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di imposta, direttamente online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d’imposta (cioè al proprio datore di lavoro); 25 ottobre: termine ultimo di invio del modello 730 integrativo; 11 novembre (il 10 è festivo): termine invio modello 730 rettificativo; Il modello Redditi PF entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di imposta, online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf) o ai professionisti abilitati. Il modello 730/25 presenta alcune novità Le principali novità contenute nel modello 730/2025 sono le seguenti: Innanzitutto, va ricordato che anche per quest’anno si confermano le tre aliquote Irpef . È possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali: redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M) plusvalenze di natura finanziaria (quadro T) I redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024) Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: per gli anni 2024 e 2025 questi i redditi non concorrono o concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo I redditi derivanti da contratti di locazione breve (sotto 30 giorni) sono soggetti ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% o al 21% su un immobile a scelta se le unità sono più di tre Codice Identificativo Nazionale (Cin): per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura deve indicare nella sezione III del quadro B il Cin Nuova modalità di tassazione per redditi da lavoro frontaliero superiori a 10mila euro Il lavoro sportivo dal 31 luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 610,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro; Bonus di 100 euro per lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28mila euro I redditi prodotti dai rimpatriati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (limitatamente al 40% del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni Bonus edilizi: Per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo Per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo Detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro Ai frontalieri (residenti in comuni italiani a 20 km dal confine svizzero) in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi. Modalità di compilazione Dallo scorso anno l’agenzia delle entrate ha messo a disposizione una modalità di compilazione assistita del modello 730 precompilato. Tale modalità può risultare però scomoda ai contribuenti abituati a operare direttamente sul modello “cartaceo” ed in alcuni casi non consente una semplice modifica dei dati. Uno degli esempi è quando risultano più CU conguagliate ma non correttamente recepite dall’amministrazione per cui il dato risulta più semplicemente inseribile direttamente sul modello. La visualizzazione dei dati precompilati è possibile selezionando la voce “Visualizza dati”. Il risultato è l’elenco delle voci della dichiarazione dei redditi dove figurano i dati derivanti dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio: redditi da lavoro dipendente o assimilati derivanti dalla CU; familiari a carico; redditi derivanti da terreni e/o fabbricati ubicati). Particolarmente importante è il controllo degli oneri d educibili e detraibili. Questi sono suddivisi per le singole voci di spesa, così da avere subito visibile l’importo che sarà riportato nella dichiarazione. Questa attività consente al contribuente di verificare che i dati della precompilata siano corretti e completi. Una volta controllati i dati è possibile scegliere due opzioni: invio di un modello senza (“Accetta 730”) o con modifiche (“Modifica 730”). Gli acconti Opportuna verifica va eseguita anche nel rigo F1 del modello per controllare l’effettivo inserimento nel modello di eventuali acconti versati sia ai fini Irpef che per la cedolare secca. Di norma non si riscontrano errori salvo il recepimento di ravvedimenti operosi sui versamenti effettuati a ridosso della messa a disposizione della precompilata o successivamente. Il taglio della detrazione dei 260 euro Novità attiva solo per il 2024 è la riduzione di 260 euro di detrazione per i contribuenti con oltre 50 mila euro di reddito complessivo. La riduzione scatta solo in presenza e sugli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale (ad esclusione delle spese sanitarie), delle erogazioni liberali ai partiti politici e dei premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi. A chi non dovessero tornare i calcoli della detrazione spettante va quindi segnalato che la differenza potrebbe essere prodotta proprio dal citato taglio. I punti critici del 730 precompilato Il precompilato non è infallibile, anzi come presupposto per l’utilizzo del 730 precompilato si deve tenere a mente che questo servizio, messo a disposizione dall’agenzia delle entrate, può essere utilizzato come una buona base per predisporre la dichiarazione ma non è assolutamente perfetto. Essendo costruito con informazioni (i redditi e le spese) comunicate da soggetti terzi (come medici, datori di lavoro, scuole ecc.) il modello infatti non è detto che sia totalmente completo o che non vi siano errori di varia natura per cui, è sempre doveroso ricontrollare ogni dato messo a disposizione dall’agenzia. Inoltre bisogna anche sfatare il mito che una volta accettato integralmente il 730 precompilato la dichiarazione non possa essere soggetta controlli: restano infatti “accertabili” requisiti soggettivi che danno diritto alla detrazione o deduzione delle spese. Spese sanitarie Le spese sanitarie rappresentano un vero e proprio “cruccio” del modello per cui serve sempre un controllo più che mirato per due motivi. In primis perché non è detto che tutte le spese siano in possesso dell’agenzia delle entrate perché non comunicate per errore, o anche per scelta dei contribuenti, dai vari operatori sanitari. Secondo motivo è che in presenza di rimborsi di compagnie di assicurazioni o casse assistenziali i dati dell’amministrazione vanno spesso in tilt. In alcuni casi dipendenti con posizioni rilevanti nelle aziende hanno un doppio passaggio di rimborsi (con due casse o compagnie differenti) e ciò comporta ancora più complicazione per la gestione del dato da parte dell’amministrazione finanziaria. Inoltre in caso di rimborsi comunicati nell’anno ma riferiti a spese sostenute dal contribuente in anni precedenti, viene rettificata in automatico la detrazione attraverso l’assoggettamento dell’importo a tassazione separata (ora nel nuovo quadro M), dando per il scontato che il contribuente abbia fruito “indebitamente” del beneficio fiscale l’anno precedente. Qualora il contribuente abbia dal punto di vista temporale correttamente detratto (o dedotto in alcuni casi) la spesa, la rettifica indicata nel quadro M del precompilato va cancellata. Farmacie, medici e strutture sanitarie hanno già trasmesso circa un miliardo di documenti fiscali alle Entrate, nella propria precompilata sul sito dell’Agenzia alla voce «Vedi dettaglio» si possono controllare tutti gli scontrini e i ticket del 2024. Se ci fossero degli errori, alcune spese mediche non fossero state conteggiate correttamente o fossero del tutto assenti, bisogna modificare manualmente l’ammontare. In questo caso, però, il Fisco potrebbe fare dei controlli sulla documentazione relativa alle correzioni. Le spese mediche danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre 129,11 euro: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell’importo ottenuto. Le certificazioni uniche Una delle principali pecche del precompilato è la non lineare gestione del quadro dei redditi da lavoro dipendente in caso di compresenza di più rapporti di lavoro nell’anno con più certificazioni uniche rilasciate dai vari sostituti d’imposta. In questo caso il modello necessita di una integrazione “a mano” da parte del contribuente per l’indicazione dei giorni di lavoro, dato fondamentale per calcolare correttamente le varie detrazioni. Inoltre risultano casi, come anticipato, di più CU effettivamente conguagliate ma con dati non riportati poi nel modello dall’agenzia delle entrate per presunti errori riscontrati: in questo caso redditi e ritenute vanno inseriti a cura (e rischio) del contribuente. I datori di lavoro hanno provveduto a mandare entro il 17 marzo la certificazione unica dei dipendenti. È bene quindi controllare, soprattutto per i dipendenti con più rapporti di lavoro e quelli che hanno svolto collaborazioni durante l’anno. Anche in questo caso se non si apportano modifiche alla precompilata non ci saranno controlli da parte del fisco. Gli altri redditi Come detto il precompilato non è infallibile per cui, in caso di percezione da parte del contribuente di altri redditi oltre quelli da lavoro dipendente o pensione, come quelli da lavoro autonomo occasionale, è sempre opportuno una verifica sulla corretta esposizione (nel quadro D) e quantificazione degli stessi nel modello perché i “clienti” potrebbero non aver per nulla comunicato il dato o averlo fatto in maniera errata. Gli immobili Il quadro B, quello che espone gli immobili di proprietà del dichiarante è uno dei principali da monitorare. Oltre al controllo sulla corretta esposizione del codice che indica l’utilizzo dell’immobile, va verificato che il modello abbia correttamente recepito eventuali acquisti, vendite o successioni esponendo da norma la rendita catastale ed i giorni di possesso. Particolare attenzione va posta anche agli immobili in locazione per i quali, come segnalato negli alert dell’agenzia, non sono recepiti eventuali incrementi istat dei canoni annuali oltre che, in alcuni casi, le riduzioni concordate e comunicate al fisco tra proprietario ed inquilino. Dal 2024 ulteriore focus nel modello va data agli immobili utilizzati per le locazioni brevi per i quali esistono più codici per optare per la tassazione al 21% (concessa per un immobile) ed al 26% (per obbligo sugli altri). Affitti brevi Tra le novità accolte quest’anno le misure sulla tassazione delle locazioni brevi, assoggettate al la cedolare secca al 26%, aliquota che scende al 21% per un immobile scelto dal contribuente. L’individuazione dell’unità immobiliare con l’aliquota più bassa deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato. Se il reddito da locazione si riferisce a una sola unità sarà tassato al 21%. I bonus edilizi Per bonus edilizi relativi a spese sostenute nel 2024 l’agenzia delle entrate espone i dati dei bonifici “parlanti” tra i dati a disposizione ma non li inserisce nel modello. In questo caso il contribuente dovrà operare a mano aggiungendo anche eventuali spese non presenti come le reversali che non passano attraverso i citati bonifici specifici. Lavoratori impatriati Aggiornate anche le regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e quelle sulla rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa. Mutui e interessi passivi sulla prima casa E’ importante sapere che per gli interessi passivi sostenuti per l’acquisto dell’abitazione principale è prevista una differenziata indicazione, in colonna 1 o colonna 2 del rigo E7, se riferiti a mutui stipulati ante o post 31 dicembre 2021, per determinare il corretto ammontare del trattamento integrativo che si quantifica tenendo conto solo di quelli per mutui contratti fino al 2021 compreso. Di base il precompilato recepisce correttamente il dato comunicato dalle banche ma in molti l’ammontare degli interessi risulta tra i dati a disposizione del fisco ma non inseriti nel modello perché non presenti nella dichiarazione precedente. In questo caso l’inserimento resta a cura del contribuente e stessa identica situazione si riscontra nel caso delle surroghe ovvero il dato c’è ma non viene riportato nel 730. Tra gli oneri accessori detraibili ci sono ad esempio: la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione; le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazion e dell’ipoteca interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale Mentre sono escluse dalla detrazione le spese: di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo, inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita; per imposte di registro, l’IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile; per l’incasso delle rate di mutuo. L’errata indicazione nella colonna ad hoc di riferimento degli interessi passivi manda in tilt il corretto calcolo dell’ammontare del trattamento integrativo. Gli interessi passivi sostenuti per l’acquisto dell’abitazione principale infatti prevedono una differenziata indicazione, in colonna 1 o colonna 2 del rigo E7, se riferiti a mutui stipulati ante o post 31 dicembre 2021, per determinare il corretto ammontare del trattamento integrativo che si quantifica tenendo conto solo di quelli per mutui contratti fino al 2021 compreso. Chi sbaglia l’indicazione in colonna induce una errata quantificazione dell’ammontare del bonus e avrà la praticamente certa rettifica della dichiarazione da parte dell’agenzia delle entrate. Quindi per avere diritto alla detrazione, dunque, bisogna integrare la documentazione. Bonus tredicesima Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, a condizione che ci sia un coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico oppure almeno un figlio a carico in presenza di un solo genitore. Il contribuente che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non abbia richiesto il Bonus al proprio datore di lavoro, può beneficiare del Bonus nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello REDDITI PF). Il Bonus può essere fruito nella dichiarazione anche da parte dei lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta (ad esempio dai collaboratori familiari). Familiari a carico Attenzione va posta alla corretta indicazione dei familiari a carico. L’agenzia delle entrate negli alert, ovvero il set di comunicazioni che espone come incipit alla fase di compilazione del modello, può segnalare al contribuente che risultano redditi imputati ad alcuni soggetti del nucleo di entità tale da non renderli più fiscalmente a carico del dichiarante. In questo caso occorrono per opportune verifiche e qualora la segnalazione risulti corretta il familiare va tolto dalla dichiarazione e le sue spese in linea generale non possono più essere detratte/dedotte dal dichiarante. La legge di bilancio 2025 ha introdotto alcune novità in materia di detrazione per familiari carico: è previsto che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità. Tuttavia, nonostante la perdita della predetta detrazione ordinaria, resta la possibilità di detrarre, le spese pagate a favore del figlio nell’anno d’imposta 2025, purché il reddito annuo del medesimo non superi i 2.840,51 euro. Le erogazioni liberali Non è detto che tutte le donazioni effettuate nel corso dell’anno siano state comunicate o correttamente trasmesse dai vari enti del terzo settore. Oltre a questo tipo di controllo la stessa agenzia segnala al contribuente che per le erogazioni a favore di onlus e altri enti iscritti al RUNTS è possibile alternativamente optare per la deduzione o la detrazione al 30%. In questo caso il contribuente può effettuare gli opportuni calcolo proiettando i calcoli per precompilato per verificare se è più conveniente l’una o l’altra modalità. Le spese scolastiche Oltre alla presenza nel modello delle spese sostenute per la frequenza va ricordato che possono essere inserite e detratte anche quelle per le gite scolastiche, per le assicurazioni e per la mensa. In ogni caso questa detrazione non può essere cumulata con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa che sono indicate con il codice 31. Detrazione per canone studenti Per poter fruire della detrazione dell’affitto del figlio studente fuori sede è necessario che l’Università sia in un comune distante da quello di residenza almeno 100 km e che il comune di residenza dello studente sia in una provincia diversa da quella dell’Università. Al fine di verificare il rispetto del primo requisito è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra i due comuni, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio treno o auto. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei collegamenti è pari e superiore ai 100 km. Le spese per il trasporto pubblico Come indicato dalla stessa agenzia delle entrate nella guida per la redazione del precompilato un monitoraggio va dato anche alle spese per il trasporto pubblico (ed i relativi rimborsi) il cui invio da parte dei soggetti terzi è facoltativo per gli anni 2023 e 2024. Qualora il dato non sia presente va inserito a cura del contribuente. Altre spese N ella precompilata di trovano anche ad esempio i premi assicurativi e le tasse universitarie. Da poco si trovano nella precompilata anche le spese scolastiche, relative ad assicurazioni, uscite didattiche e mensa. Se il servizio è gestito da una società esterna alla scuola, il dato non è caricato e, dunque, bisogna aggiungerlo manualmente. Inoltre, non sempre i dati comunicati dalle scuole scendono nel dettaglio delle spese e, dunque, potrebbero essere reperibili solo nel foglio informativo in coda alla precompilata. Mentre nel caso il dato sia mancante, come nel caso delle spese sportive dei ragazzi, bisogna integrare e recuperare la documentazione che giustifichi in caso di controllo. Il 730 in modalità semplificata Una volta entrati nell’area riservata l’Agenzia propone la modalità di compilazione “semplificata”. In questo modo i dati sono divisi in sei macro aree: famiglia, casa e altre proprietà, lavoro, spese sostenute per te e per la tua famiglia, altri redditi e altre informazioni, ognuna delle quali composta da una o più sottocategorie Restano in fase di primo accesso gli alert del fisco ovvero le comunicazioni per segnalare eventuali crediti residui dall’anno precedente, eventuali adeguamenti dell’importo dei canoni di locazione, i casi particolari Imu per l’assoggettamento ad imposte degli immobili abitativi posseduti nel comune dove si ha l’abitazione principale e tutto il pacchetto di quelli ad hoc per le partite Iva a forfait. Il sostituto (o senza sostituto) Ultimo passaggio nel precompilato è quello di individuare il sostituto d’imposta a cui “demandare” le eventuali trattenute (i pagamenti delle imposte) o i rimborsi. Qualora non si abbia la certezza di avere un sostituto fisso nei mesi in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate, si può optare per la modalità “senza sostituto” che implica il pagamento delle eventuali imposte a debito con f24 (effettuabile facilmente in fase di invio della dichiarazione inserendo il proprio iban) o l’erogazione di un eventuale rimborso direttamente dall’agenzia delle entrate con accredito su conto.
- Nel modello 730 i redditi a tassazione separata
L’Agenzia delle entrate ha approvato la versione definitiva della dichiarazione per il 2024. Spazio anche ai dati relativi alla rivalutazione dei terreni e alle plusvalenze da cessione di attività finanziarie. Con il modello 730/2025, riferito all’anno 2024, i contribuenti non titolari di partita Iva potranno indicare i redditi a tassazione separata o soggetti a imposta sostitutiva che in precedenza dovevano necessariamente transitare per il modello di dichiarazione “Redditi PF”. Spazio anche ai dati relativi alla rivalutazione dei terreni e alle plusvalenze da cessione di attività finanziarie. Con il provvedimento n. 114763 dello scorso 10 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva del modello 730/2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2024. Approvati anche i modelli collegati Con il modello indicato sono stati approvali anche i modelli collegati (730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta; 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato; 730-3, 730-4, 730-4 integrativo con le relative istruzioni) e, infine, il documento da utilizzare per la consegna dei modelli 730 a un soggetto incaricato della trasmissione telematica. I sostituti d’imposta, i centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitati dovranno trasmettere i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2025 e quelli indicati nella scheda relativa alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, nel rispetto delle specifiche tecniche che saranno approvate con provvedimento ad hoc. L’estensione del perimetro, di fatto, era già stata avviata lo scorso anno con il modello 730/2024, relativo all’annualità 2023, giacché era già stato inserito il quadro “W”, destinato a contenere le informazioni riferibili agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria e la sezione “I” del quadro “L” relativa ai dati riferibili ai redditi prodotti a Campione d’Italia. Le novità di quest’anno Nel modello 730/2025, relativo al periodo d’imposta 2024, troviamo ulteriori novità (oltre a determinate conferme) e, in particolare, si segnala l’inserimento del quadro “M”, con il quale i contribuenti dovranno fornire le informazioni relative ai redditi assoggettati a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva e con il quale possono esercitano l’opzione per l’imposta sostitutiva dei pensionati esteri. Il medesimo quadro “M” potrà anche essere utilizzato per indicare i dati relativi alla rideterminazione del costo di acquisto dei terreni, effettuata ai sensi dell’art. 2 del dl 282/2002, ai premi delle assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto e ai redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi. Con il quadro “T”, invece, i contribuenti potranno indicare le eventuali plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di attività finanziarie, cui si rende applicabile l’imposta sostitutiva del 20% o 26%, le plusvalenze realizzate per la cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessioni di partecipazioni in paesi a fiscalità privilegiata, di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o di cripto-attività, nonché le minusvalenze non compensate nell’anno. Tra le altre novità e conferme (pagine 10 e 11 delle istruzioni) si segnala la modifica relativa agli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef con la riduzione da quattro a tre aliquote, la rimodulazione delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente, il bonus tredicesima e il ridisegnato regime agevolato dei lavoratori impatriati che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia a partire dal 2024. Il Superbonus scende al 70% Con riferimento, in particolare, ai bonus edilizi si deve prendere nota che per le spese sostenute nel 2024, rientranti nella detrazione maggiorata (superbonus), salvo eccezioni, si rende applicabile la percentuale del 70% e che per le spese sostenute a partire dall’1/01/2024 la detrazione è rateizzata in dieci rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale; per quanto concerne, infine, la detrazione per interventi da sisma-bonus e per l’eliminazione delle barriere architettoniche, le spese sostenute nel 2024, relative agli interventi con detrazione maggiorata, di cui all’art. 119-ter del dl 34/2020, la detrazione è rateizzata in dieci rate di pari importo. Infine, si evidenzia che per le spese che fruiscono del superbonus, sostenute dall’1/01/2023 al 31/12/2023, è possibile optare per la ripartizione in dieci rate annuali di pari importo, con la presentazione di una dichiarazione integrativa di quella già presentata per il 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024; l’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta deve essere versata entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- Bonus tredicesima, sport e fringe benefit, tutte le new entry nelle CU 2025
Via libera definitivo al modello che i datori di lavoro e committenti devono predisporre per certificare i redditi dei dipendenti. Ok dell’Agenzia delle entrate anche alla dichiarazione Iva 2025. Bonus tredicesima, lavoro sportivo e disciplina dei fringe benefit ai dipendenti al debutto nelle certificazioni uniche (Cu) del 2025. Arriva inoltre il modello di dichiarazione Iva con il quadro VO per le organizzazioni di volontariato. Con due distinti provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito la versione definitiva della CU 2025, insieme alle specifiche tecniche, e il “pacchetto” relativo all’Imposta sul valore aggiunto: il modello Iva e la versione semplificata “Iva base”. La nuova Certificazione unica New entry della Cu 2025 il “bonus tredicesima”, l’indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari. La Cu è stata inoltre aggiornata per tenere conto delle novità che lo scorso anno hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico e quella dei fringe benefit ai dipendenti. Un apposito campo è riservato al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale. Il modello fa infine spazio all’imposta sostitutiva sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario. I modelli Iva 2025 In veste definitiva anche i modelli Iva e Iva base 2025, quest’ultimo destinato ai contribuenti che nel corso del 2024 hanno determinato l’imposta secondo le regole generali. Tra le novità, il quadro “VO” tiene conto delle opzioni per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime speciale e per le imprese giovanili in agricoltura che hanno adottato il regime agevolato. Cosa è la Cu, certificazione Unica I sostituti di imposta (in gran parte datori di lavoro) utilizzano la Certificazione unica (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme. Certifica il percepimento di redditi da lavoro. Se si hanno avuto più datori di lavoro si avranno più Cu da cui deriverà poi un unico modello 730 di dichiarazione dei redditi che invece rappresenta la situazione reddituale complessiva.
- Bonus tredicesima nel 730, l’Agenzia delle entrate spiega come fare
Il contribuente che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non abbia richiesto il Bonus può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi. Bonus tredicesima in dichiarazione dei redditi. Chi aveva i requisiti per ricevere 100 euro in più in busta paga troverà i dati nel rigo C14 del modello 730/2025 oppure, se il dipendente non ha ancora fatto richiesta per il bonus, dovrà compilare lo stesso rigo. Mentre chi l’ha ricevuto senza averne diritto deve barrare la colonna 7 “Restituzione Bonus per assenza requisiti” del rigo C14 del modello 730 o del rigo RC14 del modello REDDITI PF. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dell’Agenzia delle entrate. Le faq a cui le Entrate hanno risposto sono tre: È possibile richiedere il Bonus “tredicesima” nella dichiarazione dei redditi? Il contribuente che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non abbia richiesto il Bonus al proprio datore di lavoro, può beneficiare del Bonus nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello REDDITI PF). Il Bonus può essere fruito nella dichiarazione anche da parte dei lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta (ad esempio dai collaboratori familiari). Come compilare la dichiarazione? Per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo C14 del modello 730/2025 o rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF) i contribuenti possono utilizzare: le informazioni contenute nei punti 721 e 726 della CU le informazioni contenute nelle annotazioni della CU (se le prime non sono completate) nonché le altre informazioni relative al rapporto di lavoro Ho ricevuto dal datore di lavoro il Bonus “tredicesima” devo compilare l’apposita sezione contenuta nella dichiarazione dei redditi? Il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi (perché obbligato o perché intende fruire di detrazioni e/o crediti), se ha ricevuto il Bonus deve compilare il rigo C14 del modello 730/2025 o il rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF utilizzando le specifiche informazioni contenute nella CU 2025. Se il contribuente deve restituire il Bonus ricevuto, in quanto non spettante, deve inoltre barrare la colonna 7 “Restituzione Bonus per assenza requisiti” del rigo C14 del modello 730 o del rigo RC14 del modello REDDITI PF. Quali informazioni trovo nella dichiarazione dei redditi precompilata in presenza del Bonus “tredicesima”? In caso di erogazione del Bonus da parte del datore di lavoro, la dichiarazione precompilata riporta nel rigo C14 del modello 730/2025 o nel rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF i dati presenti nell’apposita sezione della CU 2025. Qualora, invece, il datore di lavoro non abbia erogato il Bonus e abbia compilato il campo 721 riferito al reddito e il campo 726 riferito ai giorni, il contribuente trova solo uno specifico avviso nel foglio informativo della dichiarazione precompilata che lo avvisa di verificare i requisiti qualora voglia richiedere in dichiarazione il Bonus.
- Dichiarazione dei redditi, spese mediche detraibili: quali sono e quali documenti conservare.
Nel 730/2025 è possibile fruire della detrazione del 19% per alcune spese mediche e di assistenza. Ecco i dettagli. Le spese mediche sono detraibili con la dichiarazione dei redditi precompilata modello 730, ma quali sono le spese che si possono inserire? Quanto si può detrarre? C’è un limite massimo di spesa? Quali documenti è necessario conservare? Le spese mediche danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre 129,11 euro: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell’importo ottenuto. Quali sono le spese mediche detraibili Nel 730/2025 è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese mediche sostenute per: prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici); acquisto o affitto di protesi sanitarie; prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica); ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile vedere le istruzioni del rigo E25); spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (indica che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo) spese relative al trapianto di organi; importi dei ticket pagati, se le spese sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale Spese di assistenza Posso essere detratte al 19% anche tutte le spese di assistenza. Queste prestazioni sanitarie sono detraibili anche senza prescrizione da parte di un medico, ma dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario. Rientrano nelle spese di assistenza: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia (assistenza infermieristica e riabilitativa); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale; importi dei ticket pagati, se le spese sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Si possono detrarre i medicinali acquistati all’estero? Per le spese sostenute all’estero è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia. In particolare, se il farmacista estero ha rilasciato un documento di spesa (scontrino) da cui non risultano le indicazioni richieste, si potrà: riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario chiedere alla farmacia apposita documentazione dalla quale si evinca la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (nome del farmaco) e la quantità. Come si detraggono gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA)? La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) è detraibile da entrambi i componenti della coppia e, in particolare, è detraibile dal soggetto intestatario della fattura. Se la fattura è cointestata, la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno. Ecco cosa si può detrarre e come La detrazione spetta per le prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni, se effettuate nelle strutture autorizzate, nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita. Ma anche per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita (per esempio, inseminazione, fecondazione in vitro, eccetera). Dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità. Le spese sono detraibili anche quando sono state sostenute all’estero. È necessario che le prestazioni siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata o da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano. Si può detrarre il trattamento di luce pulsata? Le spese per le prestazioni di luce pulsata sono detraibili solo quando effettuate per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo. Quindi non per suo puramente estetico. Tuttavia, perché la spesa sia detraibile, è necessario che: il contribuente possieda una certificazione medica attestante la finalità dell’intervento la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e che la prestazione è stata resa da personale medico Sono detraibili anche le spese effettuate per acquistare ad esempio: una parrucca, se volta a sopperire un danno estetico conseguente a una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. la necessità dell’acquisto deve risultare da prescrizione medica la parrucca deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisiokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia, ma solo se rientrano nell’elenco dei dispositivi medici (CND) Quali documenti si devono conservare? Per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici: relative all’acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l’apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico.
- Precompilata presa d’assalto, sito va in tilt e viene bloccato: prorogate le scadenze
Troppi accessi per il 730. I commercialisti protestano. Le Entrate al lavoro per la sospensione dei termini in scadenza. Cosa è successo. Sito dell’Agenzia delle Entrate preso d’assalto per trasmettere la precompilata, travolti dal blocco digitale tutti i servizi telematici e proroga sine die dei versamenti in scadenza il 16 maggio. Sogei è al lavoro sul blocco del sistema informatico che ha interessato dalla mattinata di venerdì 16 maggio il sito dell’Agenzia delle entrate. Non avendo ancora risolto il problema, alla luce di questa situazione l’Agenzia delle entrate ha comunicato in una nota che «provvederà a emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici non appena Sogei avrà provveduto alla risoluzione dei malfunzionamenti in area riservata». Dunque tutto rinviato ma a data da destinarsi. Anche Sogei ha inviato una nota scusandosi con i contribuenti e assicurando di essere impegnati: «senza sosta per individuare le cause e ripristinare il corretto funzionamento dei servizi nel minor tempo possibile». Cosa è successo Giornata di ordinario delirio fiscale. I contribuenti a credito della precompilata mandano in tilt il sito dell’Agenzia, travolgendo anche tutti gli altri accessi. La coda digitale dell’attesa utente è diventata talmente lunga che il sito dell’Agenzia delle Entrate si è impallato ed è andato in down, travolgendo non solo i frettolosi contribuenti dell’invio della precompilata, ma anche i professionisti che dovevano inviare pagamenti e altri adempimenti. Il rallentamento, prima, diventato blocco nel corso della giornata, ha fatto intervenire il Consiglio nazionale dei commercialisti e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro con la richiesta di una proroga delle scadenze dei versamenti. La proroga ci sarà ma in funzione della risoluzione informatica del problema. Con un comunicato a effetti anticipati l’Agenzia delle entrate ha informato che Sogei ha verificato che: «a partire dalla mattina del 16 maggio 2025 si stanno verificando dei malfunzionamenti all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Alla luce di tale situazione, l’Agenzia comunica che provvederà a emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici non appena Sogei avrà provveduto alla risoluzione dei malfunzionamenti in area riservata». Anche Sogei che ha messo off line l’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate ha diramato una nota ufficiale in cui spiega che: «Sogei, in seguito ai recenti disservizi segnalati sulle funzionalità dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, desidera rassicurare tutti gli utenti che sta attivamente lavorando per risolvere il malfunzionamento tecnico verificatosi. « Il team di esperti», assicura Sogei, «è impegnato senza sosta per individuare le cause e ripristinare il corretto funzionamento dei servizi nel minor tempo possibile. Sogei sta seguendo con la massima attenzione ogni fase del processo di risoluzione. Le strutture tecniche di Sogei stanno lavorando affinché la situazione venga gestita con la massima efficienza. L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi causati e conferma l’impegno continuo per il pieno ripristino della normalità». Troppi accessi per il 730, la piattaforma prima mette in coda poi va in tilt Il canale aperto dall’Agenzia delle Entrate e da Sogei, dal pomeriggio del 15 maggio 2025, per la trasmissione del modello 730 ha registrato, dalle prime ore della giornata di ieri, il sold out e, come succede per l’acquisto dei biglietti dei concerti o la partecipazione ai click day per agevolazioni o bonus, il sistema si è autoregolato mettendo in attesa, provando a far defluire il traffico digitale. Il punto è che il traffico ha travolto non solo la parte precompilata, ma anche tutto il sistema di comunicazione con l’Agenzia, anche quindi il lavoro dei flussi delle scadenze di ieri. Le segnalazioni di blocco L’Agenzia informa il contribuente: Sei in attesa di entrare nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Quando sarà il tuo turno avrai a disposizione 10 minuti per accedere. Di più, sullo schermo, l’alert: al momento l’avanzamento della coda è in pausa, con l’orario che inesorabilmente scorre, dando però un meno rassicurante avviso: il sistema è in manutenzione e verrà aperto al più presto. Ci scusiamo per il disagio. L’assalto può essere giustificato con la voglia di chiudere il capitolo dichiarazioni 2025 e assicurarsi, così, il prima possibile, se la dichiarazione è a credito, il rimborso/conguaglio nelle buste paga estive di luglio o agosto. Una fretta abbastanza esagerata, considerato che c’è tutto il tempo per i vari passaggi: l’ultimo invio del modello 730 è previsto per il 30 settembre, con la chiusura del portone telematico. E se si vuole ottenere il rimborso nelle buste paga estive, si può considerare come termine metà giugno. Le proteste di tutti i professionisti I primi ad aprire le richieste di intervento e di proroga sono stati i commercialisti, seguiti da Anc. Poi si sono uniti al coro di proteste il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, la Lapet e Int. Tutti hanno richiesto uno slittamento dei termini per il calendario in scadenza ieri. I commercialisti hanno scritto al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, richiedendo un intervento urgente di slittamento dei termini: «Prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza in data odierna a causa del blocco informatico dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, necessari, tra l’altro, alla trasmissione delle deleghe di pagamento, verificatosi a partire dalle ore 10:30 circa di oggi», ha chiesto il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano De Nuccio. Moratoria sulle sanzioni, la richiesta del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, a causa del perdurare del blocco del sito dell’Agenzia delle Entrate.
- Rottamazione quater, ultimi giorni per riammissione e modifiche
Scopri come evitare errori, gestire le rate e usare l’area riservata del sito dell’ Agenzia. Riammissione alla rottamazione quater alla resa dei conti: ultimi due giorni a disposizione dei contribuenti “decaduti” non solo per presentare la domanda per riattivare i benefici della definizione delle cartelle ma anche per modificare o integrare quella già presentata. Rimettere mano all’istanza già presentata entro il 30 aprile prossimo può risultare utile per eventualmente spacchettare le cartelle su più domande ed avere più piani di dilazioni singolarmente gestibili evitando il rischio di una (ulteriore) decadenza generalizzata dalla rottamazione. Per chi non avesse ancora presentato la domanda è consigliabile farlo repentinamente e operando nell’area riservata (non in quella pubblica) del sito dell’agenzia delle entrate senza attendere le ultime ore del 30 aprile al fine di evitare ingorghi sul portale che potrebbero rallentare o rendere difficoltosa la procedura. Di seguito i consigli per la presentazione dell’istanza. Nel dubbio meglio il numero massimo di rate L’agenzia delle entrate riscossione non fornisce in alcun modo, neanche in fase di predisposizione dell’istanza di riammissione nell’area riservata il sito, l’ammontare esatto del debito residuo per il quale si vuole riattivare la rottamazione. Il “conto” si conoscerà unicamente nella comunicazione delle somme dovute che dovrà essere trasmessa dal riscossore entro il 30 giugno 2025. In assenza di tale dato, e nell’impossibilità di conoscerne con esattezza l’ammontare soprattutto per coloro che hanno attivato piani di dilazione ordinari “a macchia” sulle cartelle contenute nei piani decaduti, è consigliabile chiedere il numero massimo di rate (10) in fase di riattivazione dei piani. Questa attività prudenziale non impedirà a coloro che, una volta noto il debito residuo, avranno la dotazione per pagarlo integralmente di recarsi dal riscossore per procedere al saldo in unica soluzione. Indicare il pagamento in una sola rata, in assenza poi della disponibilità per farlo, non consente invece il passaggio inverso ovvero di pagare in 10 tranche. Spacchettare il debito su più istanze Come nelle altre edizioni della rottamazione, anche in questa fase di riammissione è concesso ai debitori decaduti (sempre entro il termine del 30 aprile 2025), di presentare più domande su carichi diversi avendo poi più piani di pagamento. Tale modalità di riammissione in versione frazionata ovvero “spacchettando” il proprio debito su più istanze aiuta a gestire il rischio insolvenza eventualmente tenendo o abbandonando solo determinati piani e non l’intera definizione qualora mancassero risorse monetarie sufficienti per corrispondere tutte le rate delle dilazioni. Va sottolineato che con la riammissione si riparte dal punto di vista burocratico da zero per cui non si riattiva il piano di dilazione precedentemente ottenuto ma se ne possono fare di altri e diversi utilizzando la modalità frazionata qualora non sia stato fatto nella domanda originaria della rottamazione. Le modifiche entro il 30 aprile Prima del 30 aprile è opportuno verificare nuovamente l’istanza di riammissione già presentata tenendo ben presente che entro la medesima data si possono inviare domande con effetto integrativo o di modifica di quella già presentata. È quindi possibile frazionare l’istanza già trasmessa come “raggruppare” quelle già inviate “spacchettate” oppure inserire carichi prima esclusi. Istanza meglio in area riservata Il sito dell’agenzia delle entrate riscossione offre nell’area riservata del proprio sito un form di richiesta di riammissione dalla compilazione facilitata proponendo in automatico solo le cartelle e gli avvisi per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione e che quindi possono essere prontamente selezionati e inseriti nella domanda. La presentazione in area riservata della richiesta evita errori generati invece dall’utilizzo del form in area pubblica che implica la compilazione “a mano” di una serie di dati. Presentare la domanda controllando l’originaria Si ritiene opportuno procedere in ogni caso alla presentazione dell’istanza di riammissione avendo sotto mano quella di adesione “originaria” alla rottamazione quater, compresa la relativa comunicazione delle somme dovute, in modo da verificare e inserire tutti i carichi/cartelle in essa contenuti (o escludere quelli che si vuole con cognizione piena).
- Rottamazione quater, tre vie per la riammissione
E’ possibile presentare una istanza integrativa, sostitutiva e parzialmente sostitutiva a seconda della tipologia di debiti Integrativa, sostitutiva e parzialmente sostitutiva: questi sono i tre differenti effetti della presentazione di istanze successive alla prima per la riammissione alla rottamazione quater. A seconda della tipologia di debiti inseriti nelle domande trasmesse successivamente alla prima richiesta di riammissione nella definizione agevolata delle cartelle si determinano infatti tre differenti effetti con altrettante e differenti risposte dell’agenzia delle entrate riscossione contenute nella comunicazione delle somme dovute. Queste sono alcune indicazioni applicative conseguenti la disposizione contenuta all’articolo 3-bis del dl 202/2024, il decreto c.d. milleproroghe, la cui legge di conversione, l. 15/2025, è stata pubblicata Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n.45, che consentirà ai decaduti dalla rottamazione quater di essere nuovamente ammessi nella definizione agevolata presentando una specifica istanza entro il prossimo 30 aprile. Di seguito si rappresentano le tre tipologie di domande di riammissioni con i relativi effetti. La domanda integrativa. Va preliminarmente evidenziato che ai sensi dell’articolo 3-bis c.2 lett. a) del citato dl 202/2024 la dichiarazione di riammissione può essere integrata entro il 30 aprile 2025 relativamente ai soli debiti contenuti nell’istanza “originaria” della rottamazione quater per i quali è scattata la decadenza entro lo scorso 31 dicembre 2024. Qualora un debitore con 5 cartelle di pagamento potenzialmente oggetto di riammissione presenti una prima domanda entro la scadenza citata e contenente solo 3 dei 5 debiti, può trasmettere successivamente una seconda istanza con presenti le due cartelle escluse dalla prima. L’effetto della seconda domanda è quello di integrare la prima, di fatto è una riammissione frazionata e l’agenzia delle entrate riscossione invierà al debitore due distinte comunicazioni delle somme dovute ognuna con il suo piano di pagamento. La domanda sostitutiva. Riprendendo l’esempio già fatto del debitore con 5 cartelle potenzialmente nel perimetro della riammissione, qualora lo stesso presenti una prima istanza con solo 3 debiti, per poi presentare una seconda domanda comprensiva di tutte e 5 le cartelle, l’effetto della seconda trasmissione è quella di sostituire completamente la prima. In questo caso l’agenzia delle entrate riscossione invierà la comunicazione delle somme dovute in riferimento alla seconda istanza presentata poiché sostitutiva in toto della prima e contenente tutti i debiti del debitore. La domanda parzialmente sostitutiva. Sempre seguendo l’esempio già preso in considerazione del debitore con 5 cartelle, qualora venga effettuata una prima trasmissione dell’istanza con 3 cartelle ed un secondo invio sempre con 3 cartelle, ovvero le due escluse dal primo invio più una delle 3 presenti nella precedente istanza, l’effetto della seconda trasmissione sarà quello di sostituire parzialmente la prima. L’agenzia delle entrate riscossione in questo caso fornirà infatti due risposte al debitore, la prima relativa alla trasmissione originaria, con la riammissione delle due cartelle ed esclusione della terza perché inserita nella seconda istanza. La seconda risposta contenuta nella comunicazione delle somme dovute riporterà invece le tre cartelle presenti nella domanda (le due “nuove” e la terza presente anche nell’istanza precedente). In ogni caso le risposte dell’agenzia delle entrate riscossione arriveranno entro il prossimo 30 giugno 2025 ed il primo pagamento (della prima o unica rata del nuovo piano ottenuto) è invece fissato per il prossimo 31 luglio 2025.
- Rottamazione 4 in chiaro, gli importi e i conti da saldare
Nella comunicazione che arriverà ai decaduti riammessi entro giugno la data dalla quale è stato fatto il calcolo sulle rate da pagare. Cosa controllare. Il conto della riammissione alla rottamazione 4 sarà nella comunicazione delle somme dovute con la data di quando è stato effettuato. Il termine è necessario per capire se rientrano i pagamenti effettuati prima, nelle more della presentazione dell’istanza della riammissione e dell’accettazione dell’Agenzia Entrate Riscossione e quali sono esclusi perché fatti dopo. Il conto complessivo non è immediato e si scoprirà soltanto a giugno quando arriverà la comunicazione. Perché la data è rilevante La data presente nella comunicazione dell’AdER assume particolare importanza per i debitori che hanno effettuato pagamenti post decadenza, soprattutto nei casi in cui il debito, ricaricato di interessi e sanzioni, sia stato oggetto di dilazione con uno o più pagamenti di rate eseguiti. Questa è una indicazione relativa alla gestione della disposizione contenuta all’articolo 3-bis del dl 202/2024, il decreto c.d. milleproroghe, la cui legge di conversione, l. 15/2025, è stata pubblicata Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n. 45, che consentirà ai decaduti dalla rottamazione quater di essere nuovamente ammessi nella definizione agevolata presentando una specifica istanza entro il prossimo 30 aprile. Il debito residuo cristallizzato con data Ai sensi dell’articolo 3-bis c.2 lettera d) del citato dl 202/2024, una volta presentata istanza di riammissione entro il 30 aprile 2025, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025. A differenza di quanto è avvenuto in fase di adesione alle rottamazioni, il riscossore non potendo conoscere con esattezza, ed in tempo reale, il debito residuo dei contribuenti in fase di riammissione, soprattutto quelli che hanno in corso dilazioni, nella presentazione della domanda telematica non evidenzia ai debitori il calcolo del debito post effetti delle riammissione. L’ammontare però viene presentato nella citata comunicazione delle somme dovute che indicherà al suo interno anche la data in cui il calcolo è stato effettuato. Tale indicazione può risultare di interesse particolare per i contribuenti con dilazioni ordinarie attivate su debiti rottamati ed oggetto poi di decadenza che possono controllare l’effettivo recepimento da parte dell’AdER di tutte le rate eventualmente corrisposte. Il caso dei riammessi che per errore hanno effettuato i pagamenti La data, però, può essere utile anche ai “riammessi” che per errore hanno effettuato pagamenti post presentazione dell’apposita domanda sul portale del riscossore. Se una comunicazione delle somme dovute riporta una data di elaborazione del calcolo del debito residuo, ad esempio il 1 giugno 2025, eventuali pagamenti dei contribuenti fatti per errore o meno a ridosso di tale data, magari il 30 maggio 2025, potrebbero non essere stati recepiti in fase di calcolo poiché, per questioni informatiche, all’AdER non sono comunicati in tempo reale i versamenti effettuati ma occorre un minimo di tempo tecnico all’ente per ricevere i dati ed aggiornare le anagrafiche dei debitori. In ogni caso ai debitori riammessi che, a qualsiasi titolo, dovessero aver fatto pagamenti post decadenza dalla rottamazione, è consigliato di controllare con attenzione i prospetti forniti nella comunicazione delle somme dovute e, in caso di rilevate incongruenze, segnalare eventuali discrasie direttamente agli uffici territoriali del riscossore. Come segnalato dall’AdER nella faq n. 6 dell’11 marzo 2025, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla decadenza del piano di rottamazione viene considerato a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.
- Rottamazione 4, riammissione al buio. Il conto a giugno
Nel form per la presentazione delle domande messo a disposizione nel portale dell’Agenzia delle entrate riscossione non viene indicato il debito residuo dei carichi oggetto di decadenza. Istanza di riammissione alla rottamazione quater al buio per i contribuenti: nel form per la presentazione delle domande messo a disposizione nel portale dell’agenzia delle entrate riscossione non viene indicato il debito residuo dei carichi oggetto di decadenza. Per conoscere il (potenzialmente) nuovo importo da corrispondere bisognerà attendere inevitabilmente la risposta del fisco che arriverà entro il 30 giugno 2025. Istanza di definizione senza le cifre Il contribuente che vuole rientrare nella definizione agevolata è di fatto costretto a presentare istanza senza conoscere esattamente gli importi da versare a meno che non proceda con un calcolo in autonomia del nuovo dovuto (ri)rottamato, attività che può diventare complessa qualora abbia dilazionato ed iniziato a pagare a rate i debiti oggetto di decadenza dalla rottamazione quater. Queste sono le prime considerazioni conseguenti l’utilizzo della piattaforma aperta lo scorso 11 marzo dall’agenzia delle entrate riscossione (l’Ader) per permettere ai decaduti entro lo scorso 31 dicembre 2024 dalla rottamazione quater, di riattivare i benefici della definizione agevolata ai sensi di quanto disposto dal dl 202/2024, il decreto c.d. milleproroghe (convertito in legge 15/2025 - Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n.45). Non presente il calcolo con il debito residuo Nell’istanza di riammissione presente nell’area riservata del portale dell’agenzia delle entrate riscossione, sono presenti le cartelle per le quali il contribuente ha richiesto l’adesione alla rottamazione quater ed oggetto poi di decadenza. I contribuenti decaduti possono selezionare all’interno delle singole cartelle, i carichi per i quali intendono riattivare i benefici della rottamazione escludendo invece quelli che non vogliono far rientrare nella riammissione. Tale possibilità risultava preclusa l’11 marzo, il giorno di “apertura” della campagna di riammissione, probabilmente per piccoli problemi tecnici legati al primo giorno di messa a disposizione del form. Sebbene vi sia la lista delle cartelle per le quali è intervenuta la decadenza e siano selezionabili i singoli carichi, in fase di presentazione dell’istanza non viene presentato però ai contribuenti “il conto” ovvero l’ammontare del debito residuo per i quali si vuole riattivare i benefici della rottamazione. Tale incognita rende ardua anche la scelta del piano rate, opzione che in presenza dell’ammontare del debito da corrispondere, sarebbe stata sicuramente più semplice e lineare. Dunque i contribuenti dovranno procedere ante presentazione dell’istanza, in autonomia, al calcolo quantomeno approssimativo, del debito residuo post riammissione nella definizione agevolata in modo da poter scegliere in fase di presentazione dell’istanza, se pagare in unica rata o in un numero variabile da 2 a 10 rate. Complicato il calcolo in autonomia Il calcolo però può risultare complesso, se si vuole fare puntuale, qualora il contribuente abbia attivato una o più dilazioni ordinarie sui carichi rottamati, magari in differenti momenti della scorsa annualità, ed abbia iniziato a corrisponderne le rate. L’agenzia delle entrate riscossione nella faq n.6 pubblicata in occasione dell’apertura dei canali telematici per la trasmissione delle istanze ha comunque specificato che il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata (quello ottenuto grazie alla riammissione) risulterà già al netto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario (quindi anche versati con dilazioni ordinarie) con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale". L’agenzia delle entrate riscossione nella faq n. 6 pubblicata in occasione dell’apertura dei canali telematici per la trasmissione delle istanze ha comunque specificato che il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata (quello ottenuto grazie alla riammissione) risulterà già al netto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario (quindi anche versati con dilazioni ordinarie) con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".
- Rottamazione quater, spiragli per i contribuenti
I riammessi potranno mettere mano alle rate qualora, ad esempio per carenza di fondi, decidessero di non versare tutto l’importo. Grazie al software ContiTu che sarà attivato dopo il 30 giugno ed utilizzabile entro il prossimo 31 luglio. Giochi (quasi) fatti per chi ha presentato istanza di riammissione alla rottamazione quater: non si torna indietro e non vi è possibilità di modifica dei piani richiesti con le domande presentate entro il 30 aprile salvo l’utilizzo del servizio ContiTu per “abbandonare” i versamenti relativi ad alcuni carichi. Il ContiTu, utilizzato anche per le precedenti definizioni agevolate delle cartelle, sarà utilizzabile anche per le riammissioni alla rottamazione 4 e dovrebbe essere attivato sul sito dell’agenzia delle entrate riscossione a partire dal 30 giugno 2025, il termine entro il quale i debitori riceveranno “il conto” del fisco nella comunicazione delle somme dovute. Contestualmente resta utilizzabile il ContiTu anche per i “regolari” della rottamazione quater ovvero coloro che non sono decaduti ed hanno i piani di pagamento in essere. L’utilizzo del ContiTu Con tutta probabilità il software sarà attivo ed utilizzabile entro il prossimo 31 luglio 2025, il giorno in cui coloro che hanno trasmesso l’istanza di riammissione nella rottamazione quater dovranno corrispondere la prima rata del nuovo piano di dilazione o l’unica rata in caso di scelta per il pagamento in una sola soluzione. Con il ContiTu i riammessi potranno mettere mano ai proprio piani di dilazione qualora, per questioni di carenza di liquidità (o varie) dovessero decidere di non proseguire con il versamento dell’intero importo dovuto mantenendo gli effetti della definizione agevolata solo su alcune delle cartelle ed avvisi contenuti nella “comunicazione delle somme dovute”. Per fare ciò si dovranno rendere note le cartelle e/o gli avvisi che il debitore intende pagare ed il sistema ricalcolerà l’importo dovuto. Il servizio messo a disposizione dall’agenzia delle entrate riscossione, come chiaramente indicato anche sul portale dedicato del sito dell’ente, concede la possibilità di ridefinire i piani ma non il numero delle rate che resta quello indicato nella domanda di adesione presentata entro il 30 aprile scorso. Una volta terminata la procedura, utilizzabile per ben 10 volte dal debitore (su ogni piano), saranno messi a disposizione i nuovi moduli di pagamento aggiornati nell’importo. Software determinante Questa volta il ContiTu può rivelarsi determinante poiché in molti casi i debitori hanno fatto richiesta di riammissione al buio non avendo perfettamente cognizione di quanto era il loro debito residuo post riattivazione della rottamazione. Si sono trovati in questa situazione coloro che in maniera frazionata hanno attivato in momenti diversi più piani di dilazione sui carichi oggetto di decadenza pagando poi uno o più rate degli stessi. E’ opportuno segnalare che una volta eliminata una cartella/avviso dal piano di rottamazione quater con il ContiTu, su quei carichi, l’agenzia delle entrare riscossione, riprenderà le azioni di recupero salvo ulteriori dilazioni effettuabili dal contribuente. Va segnalato però che per i carichi abbandonati con l’utilizzo del ContiTu risulta possibile optare per le dilazioni ordinarie non essedo presente nella disposizione che regolamenta la rottamazione quater (articolo 1 commi da 231 a 252 della legge 197/2022, legge di bilancio 2023), a differenza delle altre edizioni della sanatoria, l’impossibilità di rateizzare i carichi per i quali è intervenuta la decadenza. Ciò è consentito anche in fase di riammissione poiché la normativa che regolamenta il ripescaggio (dl 202/2024 convertito in l.15/2025) ha più che parzialmente clonato la disposizione poc’anzi citata che disciplina la rottamazione 4.
- Rottamazione 4, riammessi in 250 mila
È il numero di coloro che hanno presentato al 30 aprile l’istanza per riaccedere ai piani di rateazione. Benefici immediati ma con l’incognita pagamenti. Rottamazione quater, in 250 mila salgono sul treno della riammissione. Con la scadenza del 30 aprile 2025, si è ufficialmente chiusa la finestra di riapertura della rottamazione quater, prevista dall’articolo 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2025, n. 15. Sono stati circa 250.000 i contribuenti che hanno approfittato di questa ulteriore occasione per regolarizzare i propri debiti fiscali, sfruttando i benefici della definizione agevolata. Le stime iniziali, sul ripescaggio della definizione agevolata per vecchi ruoli, per cui si era avviato il percorso di rottamazione ma si era interrotto il pagamento delle rate, prevedevano un perimetro di interesse di circa 600 mila decaduti. Da ora in poi si entra nella fase due L’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà procedere con l’elaborazione e l’invio dei piani di pagamento, che – come previsto dalla normativa – dovranno essere recapitati ai richiedenti entro il termine del 30 giugno 2025. La definizione agevolata consente ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio. La normativa stabilisce che, dalla data di presentazione della domanda e fino alla scadenza della prima rata, le cartelle oggetto della rottamazione siano automaticamente sospese, non siano soggette ad alcuna azione esecutiva o cautelare e non determinino irregolarità nel rilascio del DURC o ai fini della partecipazione a gare pubbliche o dell’ottenimento di benefici fiscali e contributivi. La prima rata per i soggetti ammessi alla riammissione è fissata per il 31 luglio 2025. Solo da quella data si produrranno gli effetti definitivi della regolarizzazione. Tuttavia, vi sono già casi in cui il contribuente, ricevuta la comunicazione con il piano di rateazione, potrebbe scegliere di versare immediatamente quanto dovuto, anticipando così di circa un mese gli effetti del risanamento fiscale, con particolare utilità nei rapporti con la pubblica amministrazione. L’incognita del pagamento delle rate Questo scenario, tuttavia, apre anche a un’incognita non trascurabile: quanti tra coloro che hanno presentato domanda rispetteranno effettivamente l’impegno di pagamento? L’esperienza delle precedenti definizioni agevolate insegna che il numero dei contribuenti che aderisce è spesso significativamente superiore a quello dei contribuenti che prosegue con il versamento delle rate, con tassi di decadenza a due cifre intorno al 70% (rottamazione ter) . A ricordarlo è stato proprio il direttore dell’Agenzia delle entrate e di Entrate-Riscossione, Vincenzo Carbone in audizione in commissione finanze del Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul magazzino della riscossione e sulla legge di rottamazione quinquies, il 27 marzo 2025. Tassi di decadenza al 49% Il direttore Carbone ha, infatti, evidenziato che: «Le misure di definizione agevolata dei debiti residui, sebbene abbiano contribuito e contribuiranno nei prossimi anni, sulla base delle scadenze dei piani di pagamento inviati ai contribuenti, a sostenere i risultati di riscossione, non hanno, però, inciso significativamente sulla riduzione del volume complessivo dei crediti ancora da riscuotere». Sebbene per la rottamazione 4 i termini e le finestre sono ancora in divenire si tratta secondo Carbone di 38,5mld di euro. «Alla data del 31 dicembre 2024 l’importo riscosso risulta pari a 12,2 miliardi di euro, con un tasso di “decadenza” pari al 49%», calcola il direttore della Riscossione: «Nell’ipotesi in cui i contribuenti con piani rateali in corso dovessero proseguire regolarmente nel pagamento degli importi dovuti alle scadenze previste, l’impatto complessivo della “Rottamazione-quater” sul magazzino può stimarsi in un valore massimo di circa 38,5 miliardi». L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da parte sua, si appresta ora a un’altra fase operativa cruciale: predisporre, inviare e gestire i piani rateali per centinaia di migliaia di contribuenti. In caso di mancato pagamento, è prevista la decadenza automatica dai benefici della rottamazione e il conseguente riavvio delle procedure esecutive per il recupero integrale dei crediti.
- Fisco, cartelle esattoriali: la composizione negoziata della crisi è una rottamazione indiretta
La transazione fiscale potrebbe produrre effetti paragonabili a una sorta di rottamazione-quinquies Dalla composizione negoziata della crisi una chance in più per la dilazione delle cartelle esattoriali. Grazie alla transazione fiscale, che potrebbe produrre effetti paragonabili a una sorta di rottamazione-quinquies. La normativa L’art. 23 comma 2 bis del dlgs 136/2024, inserito con il correttivo-ter del Codice della crisi d’impresa, consente all’imprenditore in crisi, anche in difficoltà a pagare le proprie cartelle, di accedere alla composizione negoziata e di proporre un accordo di transazione fiscale, rivolto all’Agenzia delle Entrate. Al di là di questa previsione è sempre possibile con questo istituto, prevedere il pagamento di contributi Inps e tributi locali con sanzioni e interessi ridotti e fino a 10 anni. L’istituto della transazione fiscale, previsto per i soli debiti dell'erario , permette di: falcidiare la sorta capitale; eliminare sanzioni e interessi sui debiti fiscali; ottenere una rateizzazione fino a 120 rate mensili (10 anni). Il tutto in presenza di uno stato di crisi e di un piano di risanamento attestato da un professionista indipendente, laddove emerga che una proposta del genere garantisca una maggiore soddisfazione rispetto all’alternativa liquidatoria. Contributi Inps e tributi locali Relativamente a Inps e tributi locali iscritti in cartella, indipendentemente dalla transazione fiscale, va detto che la composizione negoziata consente il pagamento rateizzato con sanzioni e interessi in forma ridotta e può essere concesso con lo stesso automatismo previsto dalla rottamazione, fino a 120 rate mensili, quando le ipotesi del risanamento lo consentano. Una dilazione in tempi troppo lunghi con produzione di eccessiva liquidità comporterebbe, infatti, un indebito arricchimento. In generale il modello del Codice rivisto è tale che più la crisi è conclamata e ben documentata, maggiore sarà la flessibilità concessa dal fisco. La composizione negoziata e la transazione fiscale consentono, in sostanza, di ottenere una rateizzazione del debito, riducendo eventualmente anche il capitale dovuto, a due condizioni la crisi è grave ma superabile con la previsione della continuità aziendale e l'offerta del proponente è più conveniente della liquidazione. Transazione fiscale con effetti da rottamazione In tutto ciò, il quadro legislativo della rottamazione quinquies si fa drammatico (tanto che da molte parti si spinge per una riapertura) a seguito della decadenza massiva delle dilazioni concesse per effetto della legge n. 91/2022 dopo il 16 luglio 2022. Secondo questa normativa, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino a quella data, il carico può essere nuovamente rateizzato solo se, al momento della nuova richiesta, le rate scadute risultino integralmente saldate. Nei fatti, tutti i piani decaduti dopo il luglio 2022 si sono trasformati in vere e proprie mannaie per le società, peggiorando la loro situazione economico-finanziaria. Il ricorso "massivo" alla composizione negoziata della crisi d’impresa con la previsione anche della transazione fiscale ( in crescita come effetto di un’impennata di pignoramenti, anche di conti correnti, preavvisi di ipoteche e avvisi di intimazioni) non solo garantisce l’immediata sospensione delle procedure esecutive già dalla nomina dell’esperto, in attesa dell’udienza per la conferma delle misure di protezione, ma consente anche di accedere a piano di dilazione sulle tasse da pagare spalmato sino a dieci anni.
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