Sindaco: compensi
- Walter Pittini
- 12 mag
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Compensi proporzionati alla qualità e alla quantità dell’impegno richiesto
All’atto della nomina, il sindaco deve anche valutare se il compenso proposto sia idoneo e proporzionato a remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali deve svolgere l’incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta, nonché della conformità alle norme di legge, quando applicabili, che ne disciplinano la determinazione, così come previsto nella Norma di comportamento 1.5.
I riferimenti normativi in materia di remunerazione sono contenuti nell’articolo 2402 del Codice civile, il quale prevede che il compenso annuale dei sindaci, se non è stabilito nello statuto, deve essere determinato dalla assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Per orientamento costante della giurisprudenza è ritenuto, altresì, applicabile l’articolo 2233 del Codice civile nella parte in cui prevede che «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione».
Alle previsioni contenute nel Codice civile, si è aggiunta la legge 49/2023 che - per tutelare le attività professionali, tra cui ovviamente rientrano gli incarichi di sindaco - prevede un compenso giusto, equo, proporzionato alla prestazione professionale richiesta e conforme a quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali (nel caso dei commercialisti, il riferimento è ai parametri previsti dall’articolo 29 del decreto del ministero della Giustizia 140/2012, in materia di liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale).
Secondo quanto previsto nella Norma 1.5, nel valutare la congruità del compenso proposto al sindaco, lo stesso dovrebbe accettare importi rispettosi delle prescrizioni della legge 49/2023 (articolo 1 e all’articolo 3, comma 1), in quanto proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, ovviando alla richiesta di compensi che, a seguito della rigorosa applicazione dei parametri previsti nel decreto del ministero della Giustizia 140/2012, risultino decisamente abnormi e quindi sproporzionati alla qualità e quantità del lavoro da svolgere.
Di tutte le verifiche e le valutazioni fatte in sede di insediamento del collegio sindacale, deve essere data rappresentazione all’interno del verbale della riunione, per la cui redazione può essere opportuno utilizzare lo schema reso disponibile dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (verbale 1 del documento “Verbali del Collegio sindacale di società non quotate”).
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