Rottamazione quater, tre vie per la riammissione
- Walter Pittini
- 15 mag
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 16 mag
E’ possibile presentare una istanza integrativa, sostitutiva e parzialmente sostitutiva a seconda della tipologia di debiti

Integrativa, sostitutiva e parzialmente sostitutiva: questi sono i tre differenti effetti della presentazione di istanze successive alla prima per la riammissione alla rottamazione quater.
A seconda della tipologia di debiti inseriti nelle domande trasmesse successivamente alla prima richiesta di riammissione nella definizione agevolata delle cartelle si determinano infatti tre differenti effetti con altrettante e differenti risposte dell’agenzia delle entrate riscossione contenute nella comunicazione delle somme dovute.
Queste sono alcune indicazioni applicative conseguenti la disposizione contenuta all’articolo 3-bis del dl 202/2024, il decreto c.d. milleproroghe, la cui legge di conversione, l. 15/2025, è stata pubblicata Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n.45, che consentirà ai decaduti dalla rottamazione quater di essere nuovamente ammessi nella definizione agevolata presentando una specifica istanza entro il prossimo 30 aprile.
Di seguito si rappresentano le tre tipologie di domande di riammissioni con i relativi effetti.
La domanda integrativa.
Va preliminarmente evidenziato che ai sensi dell’articolo 3-bis c.2 lett. a) del citato dl 202/2024 la dichiarazione di riammissione può essere integrata entro il 30 aprile 2025 relativamente ai soli debiti contenuti nell’istanza “originaria” della rottamazione quater per i quali è scattata la decadenza entro lo scorso 31 dicembre 2024.
Qualora un debitore con 5 cartelle di pagamento potenzialmente oggetto di riammissione presenti una prima domanda entro la scadenza citata e contenente solo 3 dei 5 debiti, può trasmettere successivamente una seconda istanza con presenti le due cartelle escluse dalla prima.
L’effetto della seconda domanda è quello di integrare la prima, di fatto è una riammissione frazionata e l’agenzia delle entrate riscossione invierà al debitore due distinte comunicazioni delle somme dovute ognuna con il suo piano di pagamento.
La domanda sostitutiva.
Riprendendo l’esempio già fatto del debitore con 5 cartelle potenzialmente nel perimetro della riammissione, qualora lo stesso presenti una prima istanza con solo 3 debiti, per poi presentare una seconda domanda comprensiva di tutte e 5 le cartelle, l’effetto della seconda trasmissione è quella di sostituire completamente la prima.
In questo caso l’agenzia delle entrate riscossione invierà la comunicazione delle somme dovute in riferimento alla seconda istanza presentata poiché sostitutiva in toto della prima e contenente tutti i debiti del debitore.
La domanda parzialmente sostitutiva.
Sempre seguendo l’esempio già preso in considerazione del debitore con 5 cartelle, qualora venga effettuata una prima trasmissione dell’istanza con 3 cartelle ed un secondo invio sempre con 3 cartelle, ovvero le due escluse dal primo invio più una delle 3 presenti nella precedente istanza, l’effetto della seconda trasmissione sarà quello di sostituire parzialmente la prima.
L’agenzia delle entrate riscossione in questo caso fornirà infatti due risposte al debitore, la prima relativa alla trasmissione originaria, con la riammissione delle due cartelle ed esclusione della terza perché inserita nella seconda istanza.
La seconda risposta contenuta nella comunicazione delle somme dovute riporterà invece le tre cartelle presenti nella domanda (le due “nuove” e la terza presente anche nell’istanza precedente).
In ogni caso le risposte dell’agenzia delle entrate riscossione arriveranno entro il prossimo 30 giugno 2025 ed il primo pagamento (della prima o unica rata del nuovo piano ottenuto) è invece fissato per il prossimo 31 luglio 2025.
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