Rottamazione quater, ultimi giorni per riammissione e modifiche
- Walter Pittini
- 1 giorno fa
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Scopri come evitare errori, gestire le rate e usare l’area riservata del sito dell’ Agenzia.

Riammissione alla rottamazione quater alla resa dei conti: ultimi due giorni a disposizione dei contribuenti “decaduti” non solo per presentare la domanda per riattivare i benefici della definizione delle cartelle ma anche per modificare o integrare quella già presentata.
Rimettere mano all’istanza già presentata entro il 30 aprile prossimo può risultare utile per eventualmente spacchettare le cartelle su più domande ed avere più piani di dilazioni singolarmente gestibili evitando il rischio di una (ulteriore) decadenza generalizzata dalla rottamazione.
Per chi non avesse ancora presentato la domanda è consigliabile farlo repentinamente e operando nell’area riservata (non in quella pubblica) del sito dell’agenzia delle entrate senza attendere le ultime ore del 30 aprile al fine di evitare ingorghi sul portale che potrebbero rallentare o rendere difficoltosa la procedura.
Di seguito i consigli per la presentazione dell’istanza.
Nel dubbio meglio il numero massimo di rate
L’agenzia delle entrate riscossione non fornisce in alcun modo, neanche in fase di predisposizione dell’istanza di riammissione nell’area riservata il sito, l’ammontare esatto del debito residuo per il quale si vuole riattivare la rottamazione.
Il “conto” si conoscerà unicamente nella comunicazione delle somme dovute che dovrà essere trasmessa dal riscossore entro il 30 giugno 2025.
In assenza di tale dato, e nell’impossibilità di conoscerne con esattezza l’ammontare soprattutto per coloro che hanno attivato piani di dilazione ordinari “a macchia” sulle cartelle contenute nei piani decaduti, è consigliabile chiedere il numero massimo di rate (10) in fase di riattivazione dei piani.
Questa attività prudenziale non impedirà a coloro che, una volta noto il debito residuo, avranno la dotazione per pagarlo integralmente di recarsi dal riscossore per procedere al saldo in unica soluzione.
Indicare il pagamento in una sola rata, in assenza poi della disponibilità per farlo, non consente invece il passaggio inverso ovvero di pagare in 10 tranche.
Spacchettare il debito su più istanze
Come nelle altre edizioni della rottamazione, anche in questa fase di riammissione è concesso ai debitori decaduti (sempre entro il termine del 30 aprile 2025), di presentare più domande su carichi diversi avendo poi più piani di pagamento.
Tale modalità di riammissione in versione frazionata ovvero “spacchettando” il proprio debito su più istanze aiuta a gestire il rischio insolvenza eventualmente tenendo o abbandonando solo determinati piani e non l’intera definizione qualora mancassero risorse monetarie sufficienti per corrispondere tutte le rate delle dilazioni.
Va sottolineato che con la riammissione si riparte dal punto di vista burocratico da zero per cui non si riattiva il piano di dilazione precedentemente ottenuto ma se ne possono fare di altri e diversi utilizzando la modalità frazionata qualora non sia stato fatto nella domanda originaria della rottamazione.
Le modifiche entro il 30 aprile
Prima del 30 aprile è opportuno verificare nuovamente l’istanza di riammissione già presentata tenendo ben presente che entro la medesima data si possono inviare domande con effetto integrativo o di modifica di quella già presentata.
È quindi possibile frazionare l’istanza già trasmessa come “raggruppare” quelle già inviate “spacchettate” oppure inserire carichi prima esclusi.
Istanza meglio in area riservata
Il sito dell’agenzia delle entrate riscossione offre nell’area riservata del proprio sito un form di richiesta di riammissione dalla compilazione facilitata proponendo in automatico solo le cartelle e gli avvisi per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione e che quindi possono essere prontamente selezionati e inseriti nella domanda.
La presentazione in area riservata della richiesta evita errori generati invece dall’utilizzo del form in area pubblica che implica la compilazione “a mano” di una serie di dati.
Presentare la domanda controllando l’originaria
Si ritiene opportuno procedere in ogni caso alla presentazione dell’istanza di riammissione avendo sotto mano quella di adesione “originaria” alla rottamazione quater, compresa la relativa comunicazione delle somme dovute, in modo da verificare e inserire tutti i carichi/cartelle in essa contenuti (o escludere quelli che si vuole con cognizione piena).
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